Common use of Disposizioni transitorie e finali Clause in Contracts

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

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Samples: Regolamento Per La Determinazione E Ripartizione Degli Incentivi Per Funzioni Tecniche

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni di cui al Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento Atto si applicano alle procedure ed rinvia alla specifica normativa nazionale e/o regionale, nonché ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesarelativi decreti attuativi. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006L’elenco completo dei quesiti, con le modalità indicate nel regolamento previgente relative fasi di cui sopraelaborazione e di aggiornamento, si intende tacitamente sostituito da un eventuale elenco nazionale messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto E’ fatta salva l’eventuale diversa composizione del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limitemembri della Commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Xxxxx. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del Il presente regolamento ed recepirà senza necessità di altra revisione e/o modifica eventuali novità normative sulla materia emanate dagli organi competenti sia Italiani che Europei. Le conoscenze da prendere in assenza di impegno di spesaconsiderazione per l’accertamento ufficiale dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimentorispettivamente, per la durata residua il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di trasporti. Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della prestazione medesimastruttura dei livelli di formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio(1) Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56). (1), vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario. A. Elementi di diritto civile 1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano; 2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto; in relazione al trasporto su strada di merci: 3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; 4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti; in relazione al trasporto su strada di persone: 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno ) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a redigeredanni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, entro 90 giorni dall’approvazione nonché di valutare gli effetti del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giornireclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

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Samples: Regolamento Per l'Espletamento Degli Esami Per Il Conseguimento Dell'idoneità Professionale Di Autotrasporto Di Merci in Conto Di Terzi E Di Persone Su Strada

Disposizioni transitorie e finali. 1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relative specifiche tecniche e metodologiche di cui agli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' realizzata da un apposito gruppo tecnico istituito con il presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico e sociale secondo i ruoli e le procedure previste dall'allegato 4 e con il supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). 2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di dodici mesi dalla data di approvazione del presente decreto, le operazioni di manutenzione di cui al comma 1 sono realizzate a partire dalle seguenti priorita' di lavoro: a) gruppi di correlazione di cui all'art. 4, comma 5; b) ambiti tipologici di esercizio di cui all'art. 3, comma 4, lettera c); c) referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e relativa inclusione nel primo aggiornamento utile del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» di cui all'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012. 3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualificazioni regionali saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale. 4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali. 6. Il Ministero lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bisdecreto. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2015 Il Ministro del lavoro e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.politiche sociali

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Samples: Decreto

Disposizioni transitorie e finali. 129.1. Le disposizioni Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Xxxxxxxx incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2. 29.2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente Regolamento si applicano contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Soggetto incaricato, nonché alle procedure prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed ai contratti economica. 29.3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per i quali i bandi l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e gli avvisi con cui si indice la procedura successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 229.4. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione prestazioni ulteriori e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale successive di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smial comma 3, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche così come per le eventuali prestazioni non ancora liquidate opzionali il presente contratto costituisce per il Soggetto incaricato specifico obbligo unilaterale e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006impegno irrevocabile, con le modalità indicate nel regolamento previgente anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui sopraallo stesso comma 3. 329.5. Si specifica cheE’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano delle prestazioni ulteriori e successive, nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limiterispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. 429.6. Per Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesimaSoggetto incaricato. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

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Samples: Servizio Di Architettura E Ingegneria

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesacomma 2. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale Anche dopo l’approvazione di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smial comma 1, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le eventuali prestazioni non ancora liquidate per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le modalità indicate nel regolamento previgente prestazioni di cui sopraprogettazione preliminare. 3. Si specifica chePer le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del salario accessoriorelativo impegno di spesa, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite.in applicazione dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (40) 4. Per i contratti ad esecuzione continuata le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione le prestazioni opzionali di cui all’articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del presente regolamento ed in assenza Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesimacui allo stesso comma 3. 5. I Responsabili E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4. 6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all’articolo 12, comma 4, sono a redigerecarico del Tecnico incaricato. Il Tecnico incaricato: Per l’Amministrazione committente Nel caso di società di ingegneria: il direttore tecnico Nel caso di associazione professionale: i professionisti associati: 1 Adeguare al caso specifico sopprimendo talune prestazioni o individuandole come opzionali. 2 Completare con la denominazione univoca dell’intervento. 3 Completare con la denominazione dell’amministrazione committente. 4 Per gli enti locali ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000; per le altre amministrazioni completare con il riferimento legale pertinente. 5 Completare con i nomi di tutti i professionisti associati. 6 Completare con le parole «di professionisti di cui all’articolo 90, entro 90 giorni dall’approvazione comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a)» oppure con le parole «di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b)». 7 Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione. 8 Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione. 9 Per gli enti locali la determinazione del presente regolamentodirigente o del responsabile dell’area tecnica, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorniper le altre amministrazioni completare con il riferimento pertinente. 10 Sopprimere le parole «nonché 130,» se non è affidata la direzione dei lavori

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Samples: Contract for Technical Services

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesacomma 2. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale Anche dopo l’approvazione di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smial comma 1, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche il presente disciplinare è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le eventuali prestazioni non ancora liquidate per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopraprestazioni affidate. 3. Si specifica chePer le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente disciplinare è vincolante per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del salario accessoriorelativo impegno di spesa, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limitein applicazione dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione le prestazioni opzionali il presente disciplinare costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del presente regolamento ed in assenza Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesimacui allo stesso comma 3. 5. I Responsabili E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. 6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente disciplinare e la sua attuazione, ivi comprese le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione carico del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorniTecnico incaricato.

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Samples: Disciplinare Di Incarico Professionale

Disposizioni transitorie e finali. 149.1 I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione. 49.2 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione. 49.3 Le Parti convengono che il Gestore avrà facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla Convenzione medesimo, che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d’Ambito da parte dei soggetti finanziatori. 49.4 Le Parti concordano che gli allegati sub “i”, “j”, “ k” siano sottoposti ad una revisione periodica, che avverrà ogni anno per i primi tre anni e, successivamente, all’inizio di ciascun periodo regolatorio. 49.5 Al fine di armonizzare le previsioni di cui all’art. Le disposizioni 53 comma 4 del Contratto di Servizio sottoscritto in data 14/10/2014 con i contenuti della presente Convenzione le parti concordano che le penalizzazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di cui al presente Regolamento precedente Articolo 16 (“Obiettivi strutturali e relativi indicatori”), si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice applicheranno avendo come riferimento la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgsfunzionalità delle opere così come indicata nel Programma degli Interventi a partire dalla stesura allegata allo schema regolatorio 2016-2019. 49.6 Le Parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi con carattere di urgenza al fine di redigere congiuntamente un Disciplinare Tecnico di attuazione della presente Convenzione. Tale lavoro congiunto di redazione potrà anche essere svolto nell’ambito di un Tavolo Tecnico permanente di analisi e risoluzione delle diverse problematiche attinenti l’esecuzione della Convenzione. 49.7 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 50/2016152/2006, laddove sia stata stanziata la relativa spesaalla regolazione dell’Autorità, alla Legge Regionale n. 26/2003, nonché alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete 49.8 Il Gestore elegge il proprio domicilio in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00. 2. Per le attività effettuate 49.9 La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, la prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) da conservarsi tra gli atti dell’EGATO e la seconda da consegnare al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopraGestore. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

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Samples: Convenzione Di Gestione

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016presente decreto, laddove sia stata stanziata la relativa spesale regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore Nelle more della scadenza del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale termine di cui all’Artal comma 1, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 93/cm7-ter 4, del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopradecreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. 3. Si specifica cheTrascorso il termine di cui al comma 1, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limitepresente decreto. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 47, comma 9, del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesimadecreto legislativo n. 81 del 2015. 5. I Responsabili Dall'attuazione delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione disposizioni del presente regolamentodecreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, l'elenco finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli incentivi ordinamenti vigenti a valere sui rispettivi quadri economici livello nazionale e l'importo delle relative spettanze regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati. Protocollo tra e Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

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Samples: Definizione Degli Standard Formativi Dell'apprendistato

Disposizioni transitorie e finali. 131.1. Le disposizioni Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Xxxxxxxx incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2. 31.2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente Regolamento si applicano contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Soggetto incaricato, nonché alle procedure prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed ai contratti economica. 31.3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per i quali i bandi l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e gli avvisi con cui si indice la procedura successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 231.4. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione prestazioni ulteriori e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale successive di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smial comma 3, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche così come per le eventuali prestazioni non ancora liquidate opzionali il presente contratto costituisce per il Soggetto incaricato specifico obbligo unilaterale e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006impegno irrevocabile, con le modalità indicate nel regolamento previgente anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui sopraallo stesso comma 3. 331.5. Si specifica cheE’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano delle prestazioni ulteriori e successive, nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limiterispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. 431.6. Per Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesimaSoggetto incaricato. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

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Samples: Affidamento Servizio Di Architettura E Ingegneria

Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . 2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti per i quali i pubblici. 3. I bandi e gli avvisi con di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui si indice la procedura all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di scelta cui all’allegato A al decreto del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie XX-0, XX 0- X, XX 0-X, XX 24 e OS 25 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016decreto previsto all’articolo 83, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. comma 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore , del sopraccitato CodiceCodice dei contratti pubblici, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesimamedesimo decreto. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigerePer i lavori eseguiti all’estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, entro 90 giorni dall’approvazione fino all’emanazione del presente regolamentodecreto di cui all’articolo 83, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 6. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i successivi 90 giorni.soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo

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Samples: Regolamento Concernente Gli Appalti Pubblici Di Lavori Riguardanti I Beni Culturali Tutelati

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di cui al presente Regolamento pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l’applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016codice civile, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesaove applicabile. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata Nel caso dell’appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in vigore del sopraccitato Codiceparticolare la legge 20 marzo 1865, vale n. 2248 All. F); e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, il previgente Regolamentoregolamento attuativo, il Capitolato generale dello Stato approvato con D.G.C. Decreto del 20/03/2001Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale n. 145, nonchè le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006l’impresa, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui soprala firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare. 3. Si specifica cheParticolare attenzione dovrà essere riservata dall’appaltatore: ◗ agli impegni nuovi scaturenti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, anche per quanto concerne la fase esecutiva dell’appalto e le prescrizioni innovative in materia di piani di sicurezza fisica dei lavoratori e degli adempimenti relativi alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici; ◗ al rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dal nuovo Capitolato generale dello Stato, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. REGIOVE VENETO • COMUNE DI ……. • ENTE ….., • SERVIZIO , SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE VENETO, IL COMUNE DI …., L’ENTE ED IL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI………………………………. In data................ presso la sede del Comune di ……………. xxxx in piazza …………. n. 1, sono presenti: 1. per la Regione Veneto, il Sig……………………………… il quale agisce nella sua qualità di………………………………., giusto incarico ricevuto con (delibera, decreto, delega, ecc.) n……… del…………... 2. per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto Comune di …………..il Sig …………., il quale agisce nella sua qualità di E Legale rappresentante dell’Ente Comune di …………., giusta delega del salario accessorioSindaco n……. del…………………… 3. per l’Ente …………. il Sig……………………………… il quale agisce nella sua qualità di………………………………., mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limitegiusto incarico ricevuto con (delibera, decreto, delega, ecc.) n……… del…………... 4. Per per il Servizio …………… il Sig……………………………… il quale agisce nella sua qualità di………………………………., giusto incarico ricevuto con (delibera, decreto, delega, ecc.) n……….. del…………… - che con conferenza di servizi promossa dal Sindaco del Comune di ………… sig in data ……….., i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed soggetti indicati in assenza di impegno di spesa, si prevede epigrafe hanno verificato la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso attuare un intervento di svolgimento, ………………………………. ed hanno perciò concordato di addivenire alla stipula del presente accordo di programma per la durata residua della prestazione medesima.realizzazione del progetto di “ ” secondo quanto risulta dagli elaborati xxxxxxx al presente accordo qui di seguito descritti: 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigerea) Ducumento preliminare (o progetto preliminare, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamentoo definitivo, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.o esecutivo) costituito da n…..

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 19/2000, è autorizzata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la revisione del piano di dimensionamen- to delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado con sedi nei Comuni di Verrès e Pont- Saint-Xxxxxx e la conseguente istituzione, mediante aggregazione, di un unico polo scolastico di istruzione liceale, tecnica e professionale con sede principale a Ver- rès. La revisione è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, con la quale è contestualmente ri- definita l'offerta formativa territoriale. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano dell'offerta formativa di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi all'articolo 8 della l.r. 19/2000, come sostituito dall'articolo 4, e gli avvisi con il piano regio- nale di formazione di cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati all'articolo 17 hanno validità biennale, a decorrere dal 19 aprile dall'anno scolastico 2017/2018. 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 19/2000, come sostituito dall'articolo 4, il pia- no dell'offerta formativa per il biennio 2017/2018 e 2018/2019 è predisposto da ogni istituzione scolastica entro il 31 dicembre 2016. 4. Al fine di potenziare l'autonomia contabile delle istitu- zioni scolastiche ed educative, di semplificare gli adem- pimenti amministrativi e contabili, nonché di armoniz- zare i sistemi contabili e la correlata disciplina degli organi e dell'attività di revisione, la Regione provvede ad apportare le necessarie modificazioni al regolamento regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scola- stiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016decreto del Ministro dell'istruzione, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione dell'università e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale della ricerca di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smiall'articolo 1, a partire dall'entrata in vigore comma 143, della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopral. 107/2015. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

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Samples: Legge Regionale

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata Con l’entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate presente procedura sono annullati i seguenti documenti di sistema: − DP SGQ.99.013 “Realizzazione dei servizi di comunicazione e riferite informazione”; − DI SG.99.006 “Risposta al periodo antecedente centralino e collaborazione al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente numero verde di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, Agenzia”; − Istruzione n. 6 “Modalità operative per la durata residua consegna e la distribuzione delle pubblicazioni editoriali”; − Mod SGQ.99.046 “Analisi di fattibilità della prestazione medesimaproduzione editoriale”; − Mod SGQ.99.048 “Progettazione coperta”; − Mod SGQ.99.049 “Analisi di fattibilità di seminari, convegni ed eventi”; − Mod SGQ.99.051 “Pianificazione e controllo di seminari, convegni ed eventi”; − Mod SGQ.99.073 “Progettazione dei servizi di comunicazione e informazione”. PO SGQ.99.011 L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi” e successive modificazioni” e smi L. 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” Dir. 5Min. I Responsabili 8 maggio 2002 Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi X.Xxx. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi D.Lgs 19 agosto 2005 n.195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale” D.Lgs 13 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni daparte delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigerepubbliche amministrazioni” L.R. 25 giugno 2002 n.22 “Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione” L.R. 22 giugno 2009, entro 90 giorni dall’approvazione n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e smi. Riferimenti organizzativi Vigente Regolamento della struttura operativa centrale e periferica dell’ARPAT Vigente Determinazione dell’organizzazione e dei compiti delle strutture ARPAT Vigente "Regolamento in materia di procedimento amministrativo e per l'esercizio del presente regolamentodiritto di accesso aidocumenti amministrativi e alle informazioni ambientali" Ulteriori riferimenti normativi, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici organizzativi e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giornidocumentali sono richiamati nella banca dati disponibile nella rete Intranet dell’Agenzia.

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Samples: Procedura Operativa

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni di cui al Il presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata Contratto Collettivo Integrativo Aziendale entra in vigore del Dlgs. n. 50/2016il giorno successivo alla data della sottoscrizione tra le parti, laddove sia stata stanziata salvo diversa prescrizione, e si applica alla Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A., la relativa spesasottoscrizione è comunicata ai Dirigenti da parte dell’Azienda, con pubblicazione sul sito web aziendale, entro 15 giorni dalla stipula. 2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e dei relativi regolamenti, le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione parti rinviano la materia ai contratti nazionali ed alle disposizioni legislative vigenti nazionali e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopraregionali. 3. Si specifica cheLa verifica dell’attuazione del contratto integrativo aziendale, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limiteavverrà annualmente con produzione alle rappresentanze sindacali di una relazione sullo stato di applicazione. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del Nel caso in cui una delle parti, in sede di verifica annuale di cui all’art. 1 ovvero in caso di novazioni normative o contrattuali (compresi gli Accordi) nazionali o regionali, dovesse evidenziare incongruenze o disallineamenti, debitamente documentati, nell’applicazione di alcuni istituti definiti dal presente regolamento ed CCIA potrà chiedere l’apertura di un tavolo di contrattazione al solo scopo di ridefinire l’istituto in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesimaoggetto. 5. I Responsabili La presente intesa non esaurisce la contrattazione decentrata che continuerà nei modi e nei tempi stabiliti dalle parti sulle materie per le quali il contratto rinvia l'esame della specifica materia al verificarsi di determinate condizioni. 6. Qualora ad un Dirigente vengono riconosciute e liquidate indennità o istituti contrattuali in contrasto con il presente C.C.I.A. o dai CC.CC.NN.L, fatto salvo il recupero delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigeresomme indebitamente percepite, entro 90 giorni dall’approvazione il proponente la liquidazione ed il responsabile dell’ufficio liquidante ne risponderanno in termini economici e disciplinari. 7. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 e dell’art.2 c.3bis del d.lgs 165/2001 *. 8. Le parti comunque si riservano di incontrarsi alla emanazione di nuove disposizioni integrative, modificative o sostitutive del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze contratto integrativo. 9. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale viene inviato agli Organi previsti ai fini della valutazione di congruità. *così come modificato con verbale del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.4/4/2014. x.xx la parte pubblica x.xx le XX.XX. aziendali

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Disposizioni transitorie e finali. 1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relative specifiche tecniche e metodologiche di cui agli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è realizzata da un apposito gruppo tecnico istituito con il presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico e sociale secondo i ruoli e le procedure previste dall'allegato 4 e con il supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). 2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di dodici mesi dalla data di approvazione del presente decreto, le operazioni di manutenzione di cui al comma 1 sono realizzate a partire dalle seguenti priorità di lavoro: a) gruppi di correlazione di cui all'art. 4, comma 5; b) ambiti tipologici di esercizio di cui all'art. 3, comma 4, lettera c); c) referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e relativa inclusione nel primo aggiornamento utile del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» di cui all'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012. 3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualificazioni regionali saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale. 4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali. 6. Il Ministero lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bisdecreto. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Versione 2014 Agricoltura, silvicoltura e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006pesca Produzioni alimentari Chimica Estrazione gas, con le modalità indicate nel regolamento previgente petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre Vetro, ceramica e materiali da costruzione Legno e arredo Carta e cartotecnica Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda Meccanica, produzione e manutenzione di cui sopra. 3. Si specifica chemacchine, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza impiantistica Edilizia Servizi di impegno public utilities Stampa e editoria Servizi di spesa, si prevede la possibilità informatica Servizi di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso telecomunicazione e poste Servizi culturali e di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici spettacolo Servizi di distribuzione commerciale Trasporti e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.logistica Servizi finanziari e assicurativi

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Samples: d.m. 30 Giugno 2015

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni La Provincia di Latina con una o più deliberazioni può: a) dettare circolari, direttive operative e linee guida al fine di omogeneizzare lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed regolamento e nel rispetto dello stesso; b) prevedere le modalità per la realizzazione di campagne informative rivolte ai contratti per cittadini. 2. La Provincia di Latina, con successivi atti, disciplina le modalità operative di gestione del presente Regolamento, nonché i quali relativi tempi di attuazione; 3. In fase di prima applicazione del presente regolamento sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già iscritti in appositi elenchi istituiti dalle autorità competenti, purché in possesso dei requisiti richiesti dall’allegato C al d.p.r. 74/2013. 4. In armonia con quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6 del d.p.r. 74/2013, nelle more dell’adozione della delibera di giunta regionale specifica, la Regione riconosce come abilitanti i bandi corsi e gli avvisi esami di idoneità tecnica tenuti da ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica, nonché i corsi di aggiornamento con superamento dell’esame finale tenuti dallo stesso XXXX. Nelle more della adozione della suddetta deliberazione la Provincia di Latina riconosce tali corsi come requisito di partecipazione all’eventuale selezione per l’acquisizione di nuovi ispettori. 5. Nelle more della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui si indice all’articolo 24, la procedura Provincia di scelta Latina trasmette alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, entro e non oltre il 30 aprile del contraente siano pubblicati secondo anno successivo a decorrere dal 19 aprile 2016, data quello di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco eventualmente reiterabili alle successive scadenze biennali fino a tale costituzione, le risultanze circa lo stato di esercizio e manutenzione degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici impianti termici relativi al territorio di competenza, nonché le risultanze delle ispezioni effettuate negli ultimi due anni attraverso la compilazione delle schede di cui all’allegato 14. 6. In attuazione dell’articolo 9, comma 5 bis, del d.lgs. 102/2014 e l'importo delle relative spettanze successive modifiche, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro calore individuali di cui al comma 5 del medesimo articolo, che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i successivi 90 giornipredetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

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Samples: Regolamento Di Attuazione

Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni Il presente Piano provvisorio e transitorio, che va ad interagire con l‟esercizio del controllo interno di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure D.L. n.174/2012 - convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213 - verrà reso accessibile al personale ed ai contratti per cittadini attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente all‟interno del sito web istituzionale e verrà consegnato alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ed a tutti i quali dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo. A tutti i bandi nuovi dipendenti verrà consegnato al momento dell‟assunzione, insieme al Codice di comportamento. Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche e/o di revisione del presente Piano provvisorio e gli avvisi con transitorio. Il presente Piano provvisorio e transitorio trova applicazione fino alla sua revisione, cui si indice la procedura di scelta provvederà a seguito dell‟emanazione del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016Piano Nazionale Anticorruzione e non appena note le specifiche intese da adottarsi, data di entrata in vigore ai sensi del Dlgscomma 60 dell‟art. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore 1 della Legge 114/2014 Art190/2012, in sede di Conferenza unificata. 13-bisCiascun Responsabile di Xxxxxxx provvede a trasmettere, ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio), al Responsabile della prevenzione della corruzione, un report, relativo al Settore di competenza, in merito all‟applicazione delle misure introdotte dal presente Piano provvisorio e transitorio, segnalando eventuali criticità. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate Segretario Generale, individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compente verificare l‟efficace attuazione del presente Piano provvisorio e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006transitorio, con le modalità indicate potrà sempre disporre ulteriori controlli nel regolamento previgente corso di cui sopra. 3ciascun esercizio. Si specifica cheIl Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e a far pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell‟Ente, una relazione recante i risultati dell‟attività svolta e ne cura la trasmissione, entro il medesimo termine, all‟organo di indirizzo politico dell‟Amministrazione. Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza l‟esercizio delle funzioni di impegno di spesacompetenza, si prevede la possibilità avvale di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni una struttura operativa di supporto, che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimentoverrà dallo stesso individuata. Il Sindaco informa il Consiglio comunale dell‟avvenuta adozione del Piano provvisorio e transitorio, per la durata residua della prestazione medesimaillustrando ai Consiglieri il contenuto dello stesso. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

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Samples: Prevention of Corruption Plan