Common use of Divieto di cessione del contratto e dei crediti Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Protettivi, Service Agreement, Service Agreement

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse., salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Service Agreement, Servizi Di Vigilanza E Sicurezza, Fuel Supply Agreement

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricecreditrice. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Derrate Alimentari E Non Alimentari, Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi, Telecommunications

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commial precedente comma, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer, Fornitura Di Personal Computer

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, Fornitura a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricecreditrice. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative, Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione dell'Amministrazione debitrice. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi ordinativi di Forniturafornitura, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 3. In 0.Xx caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commial precedente comma, le Amministrazioni Contraenti gli Aderenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi ordinativi di Forniturafornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Locazione Triennale Con Patto Di Riscatto

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Forniturafornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs 163/2006. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall’articolo 117 del D.Lgs 163/2006. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Forniturafornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 co. 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016. 2. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricedella Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni all’Agenzia, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17. L’Agenzia procederà alla immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, fermo restando le verifiche sui requisiti dello stesso. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.creditrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse., salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitricefornitura, salvo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti Strutture regionali contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Service Agreement

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Telecommunications

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto altresì assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 32. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commial precedente comma, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di FornituraOF, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione dell’Amministrazione/Ente debitrice. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di FornituraOF, per quanto di rispettiva ragione.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti Di Trasporto E Sollevamento