Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore Clausole campione

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Ai sensi dell’art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’ERSU. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Art. 15 – Varianti in corso di esecuzione
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Art. 7 – Importo dell’appalto
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta se non è disposta dal Comune, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel presente documento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Comune lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. ART. 11 -
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Provincia. Qualsiasi riserva, da parte dell’affidatario, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l’ha originata, mediante lettera da comunicare per posta elettronica certificata indirizzata al RUP del contratto (xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx) . Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l’affidatario non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L’esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al periodo in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’affidatario.
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall' esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.