Educazione Clausole campione

Educazione. 1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonchélo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonchéil rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Educazione. L’area tematica prioritaria “Educazione” è finalizzata alla promozione e alla tutela del diritto all’educazione. Si propone di favorire lo sviluppo globale del minore e il suo inserimento attivo nel proprio contesto socio-culturale, o di preparazione all’adozione internazionale, attraverso proposte di attività di apprendimento in contesto scolastico e/o extra- scolastico. A titolo meramente esemplificativo, vengono indicate le seguenti attività: • Rafforzare i sistemi educativi inclusivi dei Paesi partner; • Migliorare la qualità dell’offerta formativa, dell’insegnamento e la qualità dell’apprendimento; • Favorire la transizione nel passaggio alla scuola primaria o secondaria (sia generale che professionale) con particolare riferimento a bambine e ragazze, ai minori con disabilità e a rischio; • Sostenere iniziative educative per l’inserimento professionale e la formazione terziaria (in ambito formale e informale) necessarie per assicurare ai minori una transizione positiva alla vita adulta; • Favorire l’accesso all’istruzione per i bambini più emarginati e vulnerabili, in particolare quelli che vivono nei contesti affetti da crisi o emergenza; • Favorire lo sviluppo di ambienti educativi a misura di minore adatti a sostenere i processi di apprendimento (in termini di capacità di leggere, scrivere e fare di conto) e promuovere il benessere e lo sviluppo psicosociale ed emozionale dei minori; • Promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, ossia sviluppare e rafforzare conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti di ogni cittadino del mondo al fine di creare società sostenibile, eque e inclusive. Il Progetto può includere l’acquisto di materiali didattici ed attività extracurriculari ed extrascolastiche in modo da considerare anche l’ambiente naturale come agenzia educativa (agenzia qui intesa come luogo educativo).
Educazione. 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media • Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze: età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità • Identità, stereotipi e adeguamento del linguaggio • Elementi normativi e Istituzioni di parità. Queste stesse tematiche e/o ulteriori elementi di approfondimento dovranno essere integrati, proprio nell’ottica della trasversalità, in altre unità formative del percorso, dandone evidenza nella descrizione e nella declinazione degli argomenti dell’unità formativa in oggetto, anche in ragione del monte ore complessivo del percorso e dei destinatari. Qualora il numero di ore complessive del percorso formativo lo consenta, ovvero per percorsi dalle 150 ore in su, è data facoltà al progettista di prevedere momenti dedicati alla trattazione del tema della parità fra uomini e donne e non discriminazione, attraverso la valorizzazione oraria dell’unità formativa sopra indicata. In alternativa, se previsto da atti/avvisi dell’amministrazione, è possibile descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intende sensibilizzare gli allievi in merito alle tematiche della parità e non discriminazione e trasferire loro le relative competenze. In questo caso è sufficiente descrivere tali elementi nelle sezioni dei formulari definiti negli atti e negli avvisi e non è necessario l’obiettivo “Parità fra uomini e donne e non discriminazione” a livello di progettazione del percorso formativo.
Educazione. 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Educazione. L’educazione alla prevenzione non comincia con l’ingresso nel mondo del lavoro, è necessario integrarla nei programmi scolastici, sia sotto forma disensibilizzazione, siacome una materia integrante nei percorsi di studio professionali. E’ comunque la formazione professionale continua a rivestire la massima importanza in tale settore. Per essere efficace essa dovrà essere condotta con regolarità e adattata alla realtà del lavoro quotidiano, perché possa avere conseguenze dirette sull’ambiente di lavoro; ciò comporta una definizione degli obiettivi in funzione delle specificità e delle sensibilità nazionali, regionali, locali e settoriali.
Educazione. 1.2.1 Promuovere il processo educativo 1.2.1.1 Realizzare, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole, specifici programmi di educazione alla salute rivolti agli studenti per il controllo dei fattori di rischio in rapporto alle fasce d'età 1.2.1.2 Educare la persona assistita e la sua famiglia a corrette abitudini di vita, tenendo conto della loro rappresentazione delle malattie e delle differenze comportamentali legate alla cultura di appartenenza
Educazione impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
Educazione. Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29; b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali; c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario; e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
Educazione. E - Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e della pace F - Attività socio-sanitarie

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  • Relazione Con istanze del…, le suddette parti hanno chiesto alla Commissione la certificazione di due contratti di assunzione a part-time. Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 9 del 20048 e della normativa ivi richiamata (D. Lgs. n. 66 del 2003; D. Lgs. n. 276 del 2003), dopo attento esame dei contenuti dei contratti si suggeriscono le seguenti modifiche ai testi dei contratti che per altro sono identici, per l’esatta qualificazione di questi ultimi come rapporti di lavoro a part- time, secondo la tipologia di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario “inferiore a quello normale” che è fissato a 40 ore settimanali dal D. Lgs. n. 66 del 2003. Il D. Lgs. 276 del 2003 ha modificato la precedente disciplina sul part-time, rendendo l’istituto più flessibile sotto gli aspetti della gestione dell’orario di lavoro e della richiesta da parte del datore di lavoro di prestazioni straordinarie, supplementari, flessibili od elastiche. In particolare, è da rammentare alle Parti che le clausole elastiche (variazione in aumento e definitiva della prestazione lavorativa nel p.t. verticale o misto) e flessibili (periodi di tempo diversi da quelli concordati) devono essere pattuite per iscritto e il datore di lavoro deve preavvisare il lavoratore con almeno due giorni lavorativi. Questo anche in assenza di disposizioni del C.C.N.L.. Nel caso di specie si tratta di part- time di tipo orizzontale in cui già è specificata la collocazione oraria della prestazione con riferimento ai giorni della settimana. E’ consentito il lavoro supplementare (oltre l’orario concordato entro il limite del tempo pieno) la cui regolamentazione rimane affidata al C.C.N.L., anche se non quello effettivamente applicato. Si tratta di una novità della riforma. In assenza di disposizioni contrattuali collettive le parti possono, comunque, accordarsi sul lavoro supplementare e il consenso del lavoratore può essere dato anche prima dell’inizio della settimana o del mese. Inoltre, è opportuno rammentare alle parti che la nuova disciplina della legge ha abolito il diritto di precedenza in favore del lavoratore già in part-time, ma qualora l’azienda, nell’intento di fare nuove assunzioni, voglia trasformare il rapporto part-time in tempo pieno, le parti stesse possono inserire tale diritto nel relativo contratto individuale.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.