Relazione Con istanze del…, le suddette parti hanno chiesto alla Commissione la certificazione di due contratti di assunzione a part-time. Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 9 del 20048 e della normativa ivi richiamata (D. Lgs. n. 66 del 2003; D. Lgs. n. 276 del 2003), dopo attento esame dei contenuti dei contratti si suggeriscono le seguenti modifiche ai testi dei contratti che per altro sono identici, per l’esatta qualificazione di questi ultimi come rapporti di lavoro a part- time, secondo la tipologia di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario “inferiore a quello normale” che è fissato a 40 ore settimanali dal D. Lgs. n. 66 del 2003. Il D. Lgs. 276 del 2003 ha modificato la precedente disciplina sul part-time, rendendo l’istituto più flessibile sotto gli aspetti della gestione dell’orario di lavoro e della richiesta da parte del datore di lavoro di prestazioni straordinarie, supplementari, flessibili od elastiche. In particolare, è da rammentare alle Parti che le clausole elastiche (variazione in aumento e definitiva della prestazione lavorativa nel p.t. verticale o misto) e flessibili (periodi di tempo diversi da quelli concordati) devono essere pattuite per iscritto e il datore di lavoro deve preavvisare il lavoratore con almeno due giorni lavorativi. Questo anche in assenza di disposizioni del C.C.N.L.. Nel caso di specie si tratta di part- time di tipo orizzontale in cui già è specificata la collocazione oraria della prestazione con riferimento ai giorni della settimana. E’ consentito il lavoro supplementare (oltre l’orario concordato entro il limite del tempo pieno) la cui regolamentazione rimane affidata al C.C.N.L., anche se non quello effettivamente applicato. Si tratta di una novità della riforma. In assenza di disposizioni contrattuali collettive le parti possono, comunque, accordarsi sul lavoro supplementare e il consenso del lavoratore può essere dato anche prima dell’inizio della settimana o del mese. Inoltre, è opportuno rammentare alle parti che la nuova disciplina della legge ha abolito il diritto di precedenza in favore del lavoratore già in part-time, ma qualora l’azienda, nell’intento di fare nuove assunzioni, voglia trasformare il rapporto part-time in tempo pieno, le parti stesse possono inserire tale diritto nel relativo contratto individuale.
Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.