Finalità della convenzione. 1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:
2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.
3. La collaborazione fra il CNR e l’Università sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
a. nella presente Convenzione Quadro;
b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all’ art. 8 della presente Convenzione;
c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
Finalità della convenzione. 1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla: definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l’Università, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività; disciplina della permanenza delle strutture di ricerca Istituti del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l’Università; messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse; individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell’evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate; realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR; svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio; realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso il CNR, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45; valorizzazione dei risultati della ricerca, al trasferimento tecnologico e all’innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale; svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR presso l’Università e attività di ricerca da parte di professori universitari di ruolo presso il CNR attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.
3. La collaborazione fra il CNR e l’Università sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
a. nella presente Convenzione Quadro;
b. nelle singole Conve...
Finalità della convenzione. L’Azienda ULSS n. 6 e l’Associazione L’Ancora convengono sull’opportunità di stipulare un accordo di collaborazione che preveda il coinvolgimento di almeno quattro – cinque psicologi volontari soci della stessa associazione che, con adeguata esperienza in merito, possano proseguire nella realizzazione del ‘Progetto di Umanizzazione aziendale: interventi psicologici in Pronto Soccorso Generale - Ospedale San Bortolo’. L’obiettivo generale del Progetto in questione è il miglioramento continuo dell’umanizzazione dell’assistenza da erogarsi in un’ottica di costante miglioramento della qualità delle prestazioni fornite dalla UOC in questione a favore degli utenti del Pronto Soccorso. L’opera dell’Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto a quella del personale sanitario e non potrà mai configurarsi come sostitutiva dell’attività del personale dell’Azienda X.X.XX. n. 6. Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad apposite riunioni con il Responsabile della Psicologia Ospedaliera e con il personale sanitario impegnato presso il Pronto Soccorso per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per garantire il migliore coordinamento fra l’attività di volontariato e quella istituzionale resa dal personale strutturato. L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’Azienda X.X.XX. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi. Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto, segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento. Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità con l’Azienda, con le altre associazioni di volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore degli utenti del Pronto Soccorso.
Finalità della convenzione. La finalità della convenzione è quella di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico (treno e/o bus) per la mobilità collettiva casa-lavoro anche in ambito di quanto previsto dal DM 27/3/98 e successive modificazioni e integrazioni in tema di “mobilità sostenibile” emanato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti Navigazione.
Finalità della convenzione. Le Parti attivano un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di disciplinare le modalità di accesso alle prove dell'Esame di Stato con l’esonero dalla prova pratica dell'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sezione A e sezione B, mediante lo svolgimento di attività strutturate di Tirocinio Professionale. Per prova pratica è da intendersi la prova di cui al punto 1 del comma 3 dell’art. 17 DPR 328/2001.
Finalità della convenzione. ART. 2 -
Finalità della convenzione. Al fine di disciplinare l'accesso alle prove dell'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli
Finalità della convenzione. La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti dall’art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. La società affidataria si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15.
Finalità della convenzione. 1. Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti con- divisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di ge- nerare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera. Scopo della presente Convenzione quadro è definire le basi per la collaborazione reciproca tra le Parti che può essere sviluppata nelle aree di seguito descritte, nonché in altri ambiti reciprocamente concordati.
2. AMT e UNIGE, con la presente convenzione quadro, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle at- tività di didattica e formazione nei settori di competenza. Tali attività potranno anche concretizzarsi attraverso l’istituzione di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite con- venzioni, nel rispetto della vigente normativa.
3. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, an- che attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un assetto strategico nelle politiche di posiziona- mento delle due istituzioni. AMT e UNIGE, pertanto, si propongo- no di individuare azioni comuni nella definizione di network di rap- porti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzio- nali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprendi- toriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collabora- zione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale di AMT e di UNIGE ed organizzare eventi- momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali.
4. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in ter- mini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad eleva- to contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
Finalità della convenzione. 1. Questa convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., disciplina l’organizzazione e lo svolgimento di attività e funzioni amministrative in regime di collaborazione istituzionale fra gli enti Comune di Cuneo e Comune di Peveragno nell’ambito del servizio di Polizia municipale.
2. La gestione associata delle predette funzioni e attività persegue l’obiettivo di: ‒ incrementare la qualità dei servizi erogati; ‒ ridurre i costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse e conseguenti economie di scala; ‒ avvalersi di una struttura organizzativa più ampia e maggiormente adeguata per affrontare la crescente complessità della gestione del personale; ‒ omogeneizzare il servizio erogato ai cittadini e uniformare nel tempo i comportamenti degli enti nella loro veste di tutori della sicurezza; ‒ valorizzare le professionalità coinvolte nella gestione associata.