Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità: a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico; b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale. 1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità. 2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno. 3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative. 4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio; b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini; c) le procedure periodiche di verifica. 1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”. 2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996. 3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica. 2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Finalità. 1. Il presente contratto ha le Attr averso gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 2, ven gono sostenuti l’assunzione, l’inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative e la stabilizzazione occupazionale dei seguenti finalitàsoggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:
a. migliorare a) donne disoccupate;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali donne e uomini disoccupati che hanno compiuto il sessantesi mo anno di età;
c) soggetti che hanno perso la qualità propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei servizi offerti seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall’articolo 46 della legge regionale 18/2005 ovvero sia riconducibile alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine crisi industriale complessa di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127Trieste riconosciuta dall’articolo 1, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionalefavore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazioneconvertito, con particolare riguardo ai seguenti aspettimodificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71:
a1) le caratteristiche fondamentali licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del singolo serviziolavoro);
b2) le modalità licenziamento per giustificato motivo oggettivo di informazionecui alla legge 15 luglio 1966, proposta e valutazione da parte dei cittadinin. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
c3) le procedure periodiche risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deter minato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) o determinato dell’Amministrazione regionaledal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto lavoratore o dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazionirisoluzione consensuale del rapporto, di seguito denominati “enti”.un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende 5) dimissioni per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al disposto rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall’omesso versamento dei contributi previdenziali;
d) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave crisi occupazionale: Ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l’assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro ovvero riconducibili alla crisi industriale complessa di Trieste riconosciuta dall’articolo 1, in riferimento comma ▇ ▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ legge 43/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013.
e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali le donne e gli uomini indipendentemente dall’età anagrafica, che nei cinque anni precedenti alla trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 6 abbiano prestato la loro opera, anche a istituti contrattuali specificifavore di diversi datori di lavoro, laddove nel testo per un periodo complessivamente non inferiore a dodici mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia citata la “Regione”stata prestata quali disoccupati, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento per l’attivazione di tirocini formativi e di quella Collinareorientamento e di tirocini estivi ai sensi dell’articolo 63, degli altri Enti locali commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali nonché nei confronti degli enti per l’occupazione, la tutela e nei casi la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n.198 ovvero del Regolamento per l’attivazione di cui al comma 2.tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n.57 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:
1. Il presente ) contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.di lavoro subordinato a tempo determinato;
2. Gli effetti del presente ) contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.lavoro intermittente;
3. Gli istituti a contenuto economico ) contratto di formazione e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.lavoro;
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente ) contratto di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.inserimento;
5. Per evitare periodi ) contratto di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni direttecollaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato.
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Sources: Regolamento Per La Concessione E l'Erogazione Degli Incentivi Per Gli Interventi Di Politica Attiva Del Lavoro, Regolamento Per La Concessione E L’erogazione Degli Incentivi Per Gli Interventi Di Politica Attiva Del Lavoro
Finalità. 1. Il presente contratto ha Accordo Quadro è finalizzato ad assicurare l’ospitalità delle persone provenienti dall’Ucraina nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l’accoglienza tramite le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaIntegrazione), anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàGoverno.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionaliIn conseguenza al precedente comma 1, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, la disponibilità delle strutture ricettive contribuisce ad attivare i necessari percorsi di professionalità che esprimano competenze, oltre che accoglienza temporanea di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esternocui all’Ordinanza n. 872/2022.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al compartoIl presente Accordo quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell’esercizio dell’attività d’impresa potendo, pur alle condizioni indicate al comma 1le stesse, consente di dar luogo ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associativelivello territoriale.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionaleLe Associazioni di categoria, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali sottoscrittrici del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella CollinareAccordo Quadro, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giuliai loro riferimenti territoriali, così come previsto dalla L.R. sono esonerati da ogni responsabilità inerente al rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa. Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (il cui schema è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni5 del 22/03/2022) i Soggetti attuatori, di seguito denominati “enti”.
2. Il competenti per territorio, sottoscriveranno un apposito singolo contratto sulla base dello schema allegato al presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. batto sub lettera A.1), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi dare esecuzione al presente Accordo, i Soggetti attuatori interessati, rilevate le esigenze di vacanza contrattualeaccoglienza e alloggiamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, anche di concerto con le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodoassociazioni regionali di categoria degli albergatori aderenti all’accordo quadro, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni diretteindividuano sistemazioni alloggiativa con classificazione minima “due stelle”, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nel territorio o nella Provincia di interesse.
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Sources: Accordo Quadro Per l'Accoglienza Dei Profughi, Accordo Quadro Per l'Accoglienza Dei Profughi
Finalità. 1La finalità perseguita dall'ASL, sulla base della esperienza fatta in questi anni, è quella di superare un'impostazione di Assistenza Domiciliare concepita e praticata come intervento professionale prestazionale da realizzare in presenza di un problema conclamato e di una domanda espressa per arrivare ad una organizzazione delle risposte ai bisogni degli anziani fragili e delle persone disabili a domicilio che si configuri come "Cure Integrate di Comunità". Il Le cure integrate di Comunità si connotano per un approccio multidimensionale nell'organizzazione del servizio che sia in grado di tenere legate le diversi dimensioni che costituiscono l'insieme integrato della risposta al bisogno sociosanitario: - la dimensione proattiva (o della conoscenza anticipata del bisogno, della sua evoluzione e/o delle sue eventuali complicanze); - la dimensione della presa in carico integrata; - la continuità delle cure; - la dimensione prestazionale (o dell'erogazione del servizio); - la dimensione del lavoro di rete (o dello sviluppo di comunità); - la dimensione della crescita di competenze personali, familiari e del caregiver. In questa prospettiva gli obiettivi che l'ASL si propone con la continuazione, aggiornata sulla base dell'esperienza maturata, della sperimentazione già in atto nella quale è inserito il presente contratto ha capitolato sono: - sviluppare un sistema condiviso di presa in carico integrata sociosanitaria; - aumentare la capacità di presa in carico delle fragilità; - sviluppare la capacità di azione orientata al raggiungimento di obiettivi rispetto che all'esecuzione di prestazioni Tutte queste tematiche sono coerenti con le seguenti finalità:
a. migliorare finalità e con le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale 19/7/2007 n. 433 avente ad oggetto "Indicazioni e interventi per la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi realizzazione di iniziative tese ad integrare le attività sanitarie e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, sociosanitarie. Incentivazione dei processi di complessità amministrativade-ospedalizzazione nella Regione Lazio", nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al compartola vigente normativa aziendale e regionale relativa alle UVMD, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàPUA, Casa della Salute, UCP.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Service Agreement
Finalità. 1. Il Le parti firmatarie individuano nel presente contratto ha le seguenti finalità:CCNL un elemento unificante per la gestione delle problematiche delle risorse umane impiegate dalle Fabbricerie.
a. migliorare 2. Le parti sono consapevoli che la qualità definizione di uno specifico CCNL per i dipendenti del settore rappresenta anche uno strumento più agevole per la gestione dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaEnti, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli che comunque devono rispondere ad obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimiefficienza, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo qualità ed economicità.
3. Le parti ritengono inoltre che la sottoscrizione del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato presente Contratto possa agevolare il processo di funzioni e la gestione associata internalizzazione di servizi localizzati tra gli Enti localie consentire il superamento delle aree di precariato esistente entro il periodo di vigenza dello stesso.
4. Le Fabbricerie, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006nella consapevolezza che la loro attività si fonda principalmente sugli elementi umani, n. 1ritengono che, recante “Principi oltre che sulla razionalizzazione dell’offerta dei servizi, sulla comunicazione e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”sulle tecnologie innovative, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, esse dovranno investire anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale sulla formazione del personale.
15. Le finalità enunciate all’art. 1Tutto ciò comporterà, a garanzia della qualità dei servizi non solo la valorizzazione delle prestazioni lavorative negli attuali contesti lavorativi e della loro adeguatezza organizzativaorganizzativi, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto ma anche lo sviluppo di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto nuove figure professionali derivanti dalla diversificazione delle diverse funzioni e responsabilitàattività di servizio.
26. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdettaAl riguardo, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino parti s’impegnano a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate costituire entro tre mesi sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto una Commissione Paritetica, di natura tecnica, con il compito di verificare entro 12 mesi lo stato di applicazione del presente contratto, nonché l’eventuale aggiornamento del sistema di classificazione del personale, pur mantenendone inalterata la struttura, anche in relazione a nuove figure e profili professionali ed alla diversità dei settori merceologici di provenienza.
7. Durante tale periodoA detta Commissione sarà altresì dato il compito di monitorare e verificare i dati e le dinamiche del settore e l’andamento occupazionale nonché l’utilizzo delle forme flessibili di assunzione del personale previste nel presente CCNL, con particolare riferimento ai rapporti a tempo determinato al fine di assumere le soluzioni migliori per la loro stabilizzazione.
8. Le proposte della Commissione saranno discusse entro dodici mesi dalla sua costituzione dalle parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni direttefirmatarie il presente Contratto.
9. Le parti, nel darsi atto della validità dell’assetto e della struttura contrattuale qui definita, s’impegnano a sviluppare a tutti i livelli corretti e proficui rapporti per l’approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e di prevenire l’eventuale insorgere di conflittualità.
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Finalità. 1La Rete intende porsi come strumento per favorire il rientro in formazione, la prosecuzione degli studi e l’acquisizione di un titolo di studio da parte della popolazione adulta nel quadro del diritto alla formazione lungo il corso della vita. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare A tale scopo la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso Rete intende promuovere la graduale riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaadulti, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo nell'ambito del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi istruzione, formazione e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 dal Regolamento in particolare per quanto riguarda:
1) l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (primo periodo didattico dei percorsi di I livello);
2) la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione (secondo periodo didattico dei percorsi di I livello);
3) percorsi di alfabetizzazione e successive modifiche di apprendimento della lingua italiana destinati agli stranieri e finalizzati al conseguimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo;
4) l’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale e il rientro nella scuola secondaria superiore serale (percorsi di II livello);
5) l’acquisizione della qualifica o del diploma di un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP, percorsi di II livello)
6) la definizione di condivise misure e procedure di accoglienza dei corsisti così come individuate dall’art.3 comma 4 del Regolamento;
7) la costituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo individuale e del piano di studi personalizzato di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento;
8) la promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in tema di educazione permanente ed integrazioniin particolare su valutazione, di seguito denominati “enti”certificazione e attestazione utilizzabili ai fini del sistema dei crediti formativi e d’istruzione.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende 9) la promozione di accordi con enti locali e territoriali, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il sistema della formazione e dell’istruzione per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata favorire la “Regione”, formazione degli adulti e il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.loro orientamento professionale
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Sources: Accordo Di Rete
Finalità. 1. Il presente contratto capitolato d’oneri ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi per oggetto l’affidamento, per 19 (diciannove) anni, del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale e dei processi decisionali al fine polivalente ubicato nel Comune di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇Alpignano, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇/▇, in ordine ed è soggetto al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica rilascio dell'autorizzazione di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così P.A. come previsto dalla L.R. n. 13/1998 dal vigente TULPS e successive modifiche ed integrazionisul Regolamento di esecuzione, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari previa convocazione della C.C.V.P.S.. L'affidamento avverrà ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art30 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, con oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto Il concessionario accetta l'impianto natatorio in oggetto nello stato di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale fatto e agli Enti regionali; nel caso di diritto in cui nel testo vi sia si trova e si impegna ad avviare il servizio in concessione avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico nonché per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per il funzionamento dell'impianto. La gestione impianto prevede l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base: manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità; interventi di innovazione, miglioramento e riqualificazione degli impianti; apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto nella sua complessità; conduzione impianto di riscaldamento, termoventilazione ed erogazione di acqua calda; conduzione impianti tecnologici; trattamento acque; pulizia dell’intero complesso dato in gestione; cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti; organizzazione attività promozionale; direzione amministrativa,tecnica e organizzativa; promozione pratica dell’attività motoria in acqua; assistenza bagnanti delle vasche; diffusione dell’attività sportiva-natatoria a tutti i livelli e in tutte le specialità praticabili; attività agonistica e non agonistica attraverso la citazione “Enti locali”partecipazione a campionati, il riferimento si intende operato tornei, gare e manifestazioni sportive; attività formativa finalizzata all’avviamento al nuoto, rivolta in particolare per le scuole del territorio; attività sportiva: progetti finalizzati alla promozione delle attività sportive , ricreative e aggregative sul territorio comunale a favore delle diverse fasce di popolazione in età scolare e fasce deboli della popolazione (disabili, anziani, immigrati ecc..); attività di segreteria con personale all’uopo destinato; servizio di infermeria e soccorso; gestione di tutte le attività collaterali e complementari dell'impianto natatorio (bar ristoro, campi di calcio a 5 ). La gestione sarà condotta dal concessionario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei confronti delle Province, dei Comuniluoghi di lavoro nonché di trattamento del personale; saranno in capo al concessionario tutti gli obblighi relativi e le responsabilità. Per la constatazione e consistenza dell’impianto, delle Comunità Montane caratteristiche dimensionali e qualitativo- tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con esse compatibili, sarà possibile effettuare sopralluogo presso l’impianto nel giorno indicato dall’Amministrazione comunale e riportato all’art. 12 del Bando di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2Gara.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo Ai sensi dell’articolo 6 del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006D.L. 23 febbraio 2009, n. 111, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla convertito nella Legge Regionale 31 marzo 200623 aprile 2009, n. 638, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Per sicurezza urbana deve intendersi l’attività di sicurezza pubblica finalizzata alla prevenzione e la tutela repressione dei diritti reati, con esclusione delle funzioni di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza polizia amministrativa. Gli impianti di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati videosorveglianza installati o in corso di realizzazione nel Comune di Villadose attengono alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le sicurezza urbana; le relative finalità enunciate all’art. 1sono, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativapertanto, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse conformi alle funzioni e responsabilitàistituzionali attribuite ai Comuni.
2. L'omogeneizzazione Attraverso il sistema di videosorveglianza il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio anche tramite l’integrazione con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine, previo accordo o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli ordinamenti professionaliorgani di polizia, in ordine alle categorie più elevatel’Amministrazione Comunale di Villadose potrà consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli impianti di videosorveglianza. Detto accordo dovrà stabilire almeno le caratteristiche generali del sistema, in particolarele implementazioni e le modalità di fruizione dei dati, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenzala titolarità e la responsabilità del trattamento, comune agli enti le misure di sicurezza per proteggere i dati del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esternosistema.
3. L'omogeneizzazione Le finalità istituzionali dell’impianto sono di seguito meglio dettagliate:
a) garantire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini), rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l’intervento degli ordinamenti operatori;
b) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
c) tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e degli istituti comuni al compartoda illecite intrusioni;
d) controllare determinate aree del territorio comunale, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo nelle quali sono stati consumati atti illeciti a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”danno della cittadinanza;
e) monitorare il traffico veicolare mediante: ✓ rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale; ✓ individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità; ✓ rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
f) dare ausilio alla Polizia Locale per l’intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza;
g) dare ausilio alla Polizia Locale nell'accertamento di violazioni al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associativecodice della strada, limitatamente ai dati trattati, mediante telecamere installate su veicoli in dotazione alla Polizia Locale e/o sui varchi di controllo targhe, nei limiti della normativa vigente.
4. La riorganizzazione Si ribadisce che il trattamento dei servizi alla collettività regionaledati di videosorveglianza, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte di organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici convenzionati, potrà avvenire esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verificareati.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Regolamento Per La Disciplina Del Sistema Di Videosorveglianza Comunale
Finalità. 1. Il presente L’appalto ha, quindi, per oggetto e finalità la selezione del miglior contraente cui affidare in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, mediante contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari concessione ai sensi dell’art. 41 ter 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, le due strutture ricettive nel Parco comunale “Gli Scolopi”, la “Casa della L.R. n.49/1996 nonché musica” come esposto in art. 1 e l’area comunale di competenza del Parco comunale “Gli Scolopi”, per un’ estensione massima di 100 m2, come da planimetria generale allegata al personale presente Capitolato ed da allegate tavole quotate delle singole strutture. Le due strutture ricettive sono ubicate nel Parco comunale “Gli Scolopi”, di proprietà comunale; il complesso comunale è ampio e complessivamente pluristrutturale, secondo un sistema di utilizzo e concessione di vari spazi e immobili non interessati alla presente Procedura: − Scuola dell’Infanzia e Asilo nido comunale − Polo culturale e dell’Alta Formazione − Impianti sportivi comunali (2 campi da tennis, uno da beach volley, uno da calcetto) − Spogliatoi a servizio degli impianti sportivi. L’Amministrazione Comunale concede al Concessionario un’area del Parco comunale, di superficie massima di 100 m2; la localizzazione dell’area è lasciata alla libera scelta del Concessionario aggiudicatario che provvederà a darne comunicazione all’Ente che provvederà a rilasciare apposita autorizzazione. L’utilizzo dell’area comunale del Parco, assegnata al Concessionario, e delle singole strutture ricettive dovrà essere ispirato ai seguenti criteri: − ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture ricettive, delle attrezzature e nell’organizzazione delle attività, a tutela preminente dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6fruitori dei servizi − garantire l’uso più aperto e condiviso del Parco comunale, comma 2, lett. b), coniugando il massimo delle funzionalità con il massimo della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1fruibilità, in riferimento relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività che si intendono svolgere L’ingresso al Parco si ispira al principio del libero accesso a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, favore dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2cittadini.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare La gestione delle palestre del comune di Cadelbosco di Sopra viene affidata esclusivamente allo scopo di favorire la qualità pratica dello sport e di altre attività sportive e ricreative compatibili con la struttura degli impianti sportivi di che trattasi, confermando una prioritaria valenza sociale finalizzata: - al perseguimento di un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello potenzialmente raggiungibile con lo sfruttamento economico di tali beni, indirizzato alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa; - allo sviluppo delle relazioni sociali, al miglioramento dello stile di vita e della condizione fisica e psichica, e quindi della salute dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso cittadini, favorendo in ogni modo la graduale riorganizzazione pratica delle discipline sportive e di ogni tipologia di attività motorio-sportiva e ricreativa, con particolare riferimento alle categorie cosiddette “deboli”; minori, diversamente abili, anziani, garantendo un uso il più possibile generalizzato degli stessi impianti sportivi di proprietà comunale, soddisfacendo gli interessi generali della collettività, prescindendo quindi, dalle caratteristiche tecniche e dei processi decisionali strutturale degli impianti e attribuendo ad essi una funzione sociale di diffusione e promozione dello sport al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzafuori di una logica di profitto d'impresa, anche professionale, dei processi mediante l'adozione di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante tariffe “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giuliacalmierate”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle particolare per le persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; - alla piena attuazione dell'art.8 comma 1 del D.Lgs 267/2000, valorizzando le forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale, realizzando in tal modo, il principio di sussidiarietà delineato dall'art.118 della Costituzione, tramite una gestione a valenza sociale, in un'ottica collaborazione con soggetti no-profit quali, tra gli altri, ASD, SSD, che sono anche i principali utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi gestione che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionalepossa definirsi “partecipata”; Essa comprende la gestione degli immobili, degli Enti regionali, impianti e delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”attrezzature in essi presenti.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Concessione Della Gestione Delle Strutture Sportive
Finalità. 1. Il presente Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto ha di apprendistato è definito secondo le seguenti finalitàtipologie:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unicoformazione;
b. valorizzare b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e parti convengono la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa. Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare processi strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di crescita dei sistemi locali nell'ambito "Relazioni sindacali", previsto dal presente C.C.N.L. e finalizzati all'obiettivo di una gestione ottimale del territorio ed incrementare l'occupazione e la sua qualificazione e si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all'Ente bilaterale nazionale di categoria un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associatiruolo primario per il monitoraggio delle offerte formative sul territorio. A tal fine si impegnano inoltre affinché l'Ente bilaterale nazionale realizzi un progetto pilota, anche dotati di uffici comunida finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali o disponibili, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato presso la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di categoria. In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e della crescita professionale del personale.
1le regioni si attivino per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇Norma transitoria ▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali apprendisti assunti precedentemente alla data del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”22 marzo 2007, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) continueranno ad applicarsi le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto disposizioni di cui al comma C.C.N.L. 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2° ottobre 2001.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Finalità. 1La presente convenzione ha lo scopo di delineare condizioni e modalità di integrazione tra le due Istituzioni di natura pubblica, che intendono perseguire, pur con ruoli differenti, un obiettivo unitario e condiviso: prestare assistenza sanitaria che generi e usufruisca dei risultati della ricerca scientifica in campo biomedico, essendo al contempo fonte di formazione in ambito sanitario pre e post-laurea. Il In particolare le Parti intendono regolare lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche che qualificano il percorso formativo dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria. A tale scopo l’ASST è sede esclusiva del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia del Polo San Paolo. Le Parti, pur nel rispetto delle specifiche competenze derivanti dalle diverse normative, concordano nel riconoscere che il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, accordo è fondato sui principi seguenti principi: - Appropriatezza, evidenza di sussidiarietàefficacia, cooperazione eticità delle attività assistenziali e promozione della cittadinanza socialedi ricerca; - Programmazione e pianificazione delle attività, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi integrata e servizi per la promozione coerente coi rispettivi vincoli e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza mission; - Efficienza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione gestione integrata delle risorse; - Semplificazione delle procedure e delle relazioni amministrative e dematerializzazione degli ordinamenti atti; - Riconoscimento del merito nell’attività formativa e della disciplina del rapporto nell’assegnazione delle retribuzioni e titoli di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine carriera; - Partecipazione alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Compartoattività assistenziali, di professionalità che esprimano competenze, oltre che ricerca e formativa da parte del personale di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3entrambe le Istituzioni. L'omogeneizzazione degli ordinamenti L’Università e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti l’ASST concordano nel riconoscere come finalità generali del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspettipresente accordo:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizioLo sviluppo della ricerca e il collegamento tra la didattica e l’assistenza, secondo la legislazione universitaria e la normativa di riferimento;
b) le modalità la convergenza di informazionecompetenze ed esperienze scientifiche, proposta tecniche e valutazione da parte dei cittadiniassistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi operatori sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso livello, anche ai fini di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivoun’assistenza sanitaria sempre più qualificata;
d) l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali;
e) l’umanizzazione dei rapporti tra gli operatori della struttura sanitaria e gli utenti del servizio sanitario ed i loro familiari;
f) la promozione dei principi e politiche di assicurazione della qualità delle attività accademiche.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Accordo Convenzionale Quadro
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità La costituzione dell’Azienda Speciale Consortile è finalizzata all’esercizio di attività sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e persona mediante: • la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’ambito distrettuale di Romano di Lombardia; • la gestione di attività e di servizi localizzati tra che gli Enti localiSoci ritengano opportuno affidare all’Azienda; • la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006assistenziale, n. 1educativo, recante “Principi sociosanitario e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini per la cui erogazione gli Enti Soci ritengano opportuno avvalersi dell’Azienda, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una nei limiti in cui sia consentito dalla legge. • la gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi di promozione, formazione, consulenza e servizi sociali del territorio orientamento concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare cittadinanza. L’Azienda, nella erogazione e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità nella gestione dei servizi e della loro adeguatezza organizzativadelle attività, si attuano attraverso l'omogeneizzazione persegue i seguenti obiettivi: • Gestire i finanziamenti messi a disposizione degli ordinamenti Enti Soci di cui il Fondo Sociale dei Comuni, il Fondo Nazionale Politiche Sociali, il Fondo Sociale Regionale e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al compartoaltri finanziamenti per l’attuazione dei servizi sociali dell’ambito di Romano di Lombardia. • Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle diverse funzioni specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e responsabilità.
2parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all’interno dell’ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale. L'omogeneizzazione • Favorire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti Soci per l’ottimizzazione delle risorse e degli ordinamenti professionaliinterventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità. • Sostenere interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell’utenza, in ordine alle categorie più elevatefunzione dei livelli di assistenza, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, delle regole e delle modalità di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialisticoaccesso definiti dagli Enti locali territoriali. • Sviluppare l’informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine relazionale interno ed esternoal funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti L’Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇sanitario.▇
4. ▇. ▇/L’Azienda intrattiene rapporti attivi con il ▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta▇, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi organizzazioni di vacanza contrattualevolontariato, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodoorganizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni direttesperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.
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Sources: Convenzione Costitutiva
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine Obiettivo prioritario del Comune di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimiTortolì, come enunciati dall' art.127stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 98/2015 è la concessione a terzi, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni Parco Batteria e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti localidelle strutture presenti al suo interno, ai sensi fini della Legge Regionale 9 marzo 2006sua valorizzazione, n. 1, recante “Principi con l'intento di dare attuazione a quella che è stata la scelta di programmazione iniziale e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione quale sono state spese risorse pubbliche per la realizzazione dei lavori e delle opere esistenti. Poichè le aree interessate dal Parco ricadono interamente in ambito di Demanio Marittimo, la tutela dei diritti loro concessione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Codice della Navigazione e del Regolamento di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1Attuazione ad esso collegato, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàgarantendo in particolar modo la massima trasparenza ed evidenza pubblica.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, La concessione demaniale marittima è finalizzata oltre che per le finalità di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni cui al comparto, pur alle condizioni indicate al comma punto 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto anche, ai fini demaniali, all’uso turistico - ricreativo delle aree e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, delle strutture previste in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazioneconcessione, con particolare riguardo ai seguenti aspettiriferimento alla struttura lignea da destinare a chiosco bar - punto di ristoro. Nell’ambito della concessione si ricomprendono senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione comunale:
a) a. l’uso del bene demaniale marittimo in concessione, costituito dal chiosco bar - punto di ristoro di mq. 60 oltre 72 di verande, dal manufatto destinato in progetto a biglietteria di circa mq. 9 e da una superficie scoperta di circa mq. 8110 a servizio dei manufatti citati, e la gestione delle restanti “aree libere” per circa mq. 32.440, nelle quali ricadono le caratteristiche fondamentali del singolo serviziostrutture militari, i camminamenti e percorsi di accesso, i punti panoramici e le aree boscate;
b) le modalità b. gli interventi edilizi di informazionemanutenzione ordinaria e straordinaria iniziali, proposta come precisato nella relazione allegata, in quanto necessari per poter svolgere l’attività dell’impresa, la loro esecuzione a regola d’arte e valutazione da parte la fornitura degli allestimenti e arredamenti dei cittadinilocali desinati a chiosco bar - punto di ristoro e biglietteria;
c) c. la possibilità di esercitare all’interno del locale esistente da sistemare, l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
d. la manutenzione ordinaria e quella straordinaria da uso improprio del bene demaniale e la pulizia delle aree in concessione per tutta la durata del titolo concessorio;
e. le procedure periodiche di verifica.
1spese per IMU, energia elettrica, acqua, gas e smaltimento dei rifiuti connessi all’esercizio delle attività, nonchè a quelli prodotti nelle "aree libere", secondo quanto precisato nell’art. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare3, e degli altri Enti locali comunque ogni altra tassa d’uso inerente alla gestione dei beni e dei servizi affidati in concessione;
f. le spese e gli oneri di accatastamento della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giuliastruttura destinata a chiosco-bar, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, punto di seguito denominati ristoro;
g. il canone demaniale marittimo per l’uso del bene in concessione; si specifica che per le porzioni di “enti”.
2. Il presente contratto area libera” dal cui utilizzo non si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto ritragga alcun provento o guadagno sarà applicato il canone ricognitorio di cui al comma 1all’art. 39 Cod. Nav. e all’art. 37 Reg. Cod. Nav;
h. spese relative all’acquisizione di tutte le autorizzazione e/o concessioni necessarie per l’intervento e per l’esercizio dell’attività;
i. gli oneri e gli adempimenti di registrazione del titolo concessorio;
j. i danni e/o infortuni che dovessero verificarsi per proprio fatto commissivo o omissivo, anche soltanto colposo, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo connessione alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.gestione della concessione;
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Sources: Concessione Demaniale Marittima
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi Regolamento (di seguito: Regolamento) disciplina l’uso della rete fognaria consortile e dei processi decisionali al fine gli scarichi di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi acque reflue e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali meteoriche nell’ambito del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàCONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED ECONOMICO DELLA ZONA PEDEMONTANA DELL’ALTO FRIULI (CIPAF).
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspettiEsso ha per oggetto:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo serviziola regolamentazione delle modalità e delle condizioni di scarico nella rete fognaria consortile (portate, pretrattamenti, ecc.);
b) le modalità norme e/o i limiti di informazione, proposta emissione per le acque reflue e valutazione da parte dei cittadiniper le acque meteoriche di dilavamento;
c) le norme tecniche generali che attengono alla realizzazione ed al corretto utilizzo delle opere fognarie interne agli immobili, ai relativi manufatti e allacciamenti;
d) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personalerilascio degli atti autorizzativi, escluso quello dell’area dirigenzialedi gestione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane controllo e di quella Collinare, e tariffazione degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto scarichi immessi dalle Utenze nella rete fognaria consortile;
e) l’informativa sugli scarichi in corpi ricettori diversi dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996pubblica rete fognaria.
3. In relazione Il Regolamento ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi provenienti dagli insediamenti collegati alla fognatura consortile ed è volto: all’applicazione della normativa statale e regionale nonché dei regolamenti comunali in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, igiene pubblica e sanità ed al disposto rispetto delle specifiche tecniche che attengono al “SISTEMA FOGNATURA” che risulta essere contraddistinto dalle seguenti peculiarità:
a) rete di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti collettamento di tipo unitario dotata di sistemi di regolazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e portate (sfioratori di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2piena).
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data b) impianto di stipulazionedepurazione consortile, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data organizzato secondo una filiera di stipulazione di cui al comma 2trattamento che fornisce una propria potenzialità massima.
4. Il presente contratto, Regolamento costituisce anche attuazione degli artt. 4 e 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale in relazione alla scadenza, si rinnova tacitamente politica ambientale del CIPAF e delle prescrizioni imposte dalla Provincia di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivoUdine all’interno della determina autorizzativa che disciplina lo scarico del sistema fognario consortile.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Regolamento
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo Ai sensi dell’articolo 6 del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006D.L. 23 febbraio 2009, n. 111, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla convertito nella Legge Regionale 31 marzo 200623 aprile 2009, n. 638, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Per sicurezza urbana deve intendersi l’attività di sicurezza pubblica finalizzata alla prevenzione e la tutela repressione dei diritti reati, con esclusione delle funzioni di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza polizia amministrativa. Gli impianti di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati videosorveglianza installati o in corso di realizzazione nel Comune di Adria attengono alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le sicurezza urbana; le relative finalità enunciate all’art. 1sono, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativapertanto, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse conformi alle funzioni e responsabilitàistituzionali attribuite ai Comuni.
2. L'omogeneizzazione Attraverso il sistema di videosorveglianza il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio anche tramite l’integrazione con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine, previo accordo o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli ordinamenti professionaliorgani di polizia, in ordine alle categorie più elevatel’Amministrazione Comunale di Adria potrà consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli impianti di videosorveglianza. Detto accordo dovrà stabilire almeno le caratteristiche generali del sistema, in particolarele implementazioni e le modalità di fruizione dei dati, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenzala titolarità e la responsabilità del trattamento, comune agli enti le misure di sicurezza per proteggere i dati del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esternosistema.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente Le finalità istituzionali dell’impianto sono di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspettiseguito meglio dettagliate:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo serviziogarantire maggiore sicurezza ai cittadini, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l’intervento degli operatori;
b) le modalità aumentare il livello di informazione, proposta e valutazione percezione da parte dei cittadinicittadini dell’efficacia delle misure adottate in maniera di sicurezza urbana attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
c) le procedure periodiche alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
d) alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di verifica.comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali;
1. Il presente contratto si applica al personalee) tutelare la sicurezza urbana, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
f) tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
g) controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali sono stati consumati atti illeciti a danno della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.cittadinanza;
3. In relazione al disposto di cui al comma 1h) monitorare il traffico veicolare mediante: ✓ rilevazione, in riferimento tempo reale, di luoghi ed aree soggette a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, congestione da traffico veicolare per consentire il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale pronto intervento della Polizia Locale; ✓ individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e agli Enti regionalicomunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, ✓ rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei Comuni, delle Comunità Montane flussi di traffico e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti predisposizione dei piani comunali del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.traffico;
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Sources: Regolamento Comunale
Finalità. 1. Il presente contratto fondo ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi come scopo quello di premiare e dei processi decisionali al fine incentivare l'impegno di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi natura professionale del personale di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimiruolo interno all’Ufficio Tecnico, come enunciati dall' art.127di seguito meglio specificato.
2. Nella definizione di Ufficio Tecnico sono ricompresi il Settore LL.PP.-PATRIMONIO ed il Settore URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE.
3. I progetti che accedono alla incentivazione di cui all’art.1 per l’area Lavori Pubblici sono i seguenti: Progetti preliminari, comma ldefinitivi ed esecutivi e attività professionali inerenti: - a)-lavori di nuova costruzione, della L.R. n. 13/1998 istitutivo ampliamento, restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione di opere pubbliche di ogni tipologia e dimensione, lavori di bonifica e di tutela ambientale; - b)-lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria programmata, ai sensi del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato successivo art.3, di funzioni e la gestione associata opere pubbliche qualora comportino l’effettiva redazione di servizi localizzati tra gli Enti localiun progetto specifico, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006L.109/94, n. 1, recante “Principi con relativa pertinente approvazione e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine indicazione dell’incentivo di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associativecompetenza.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica Gli atti di efficienza, efficacia, economicità pianificazione che accedono all’incentivazione di cui all’art.1 per il settore Urbanistica edilizia privata ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione ambiente sono i seguenti: - Piani regolatori generali e relative varianti; - Piani particolareggiati di carte dei servizi che garantiscono elevati standard iniziativa pubblica e relative varianti; - Piani pluriennali di qualità a livello attuazione degli strumenti urbanistici; - Piani per l’edilizia economica e popolare; - Strumenti di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane programmazione urbanistica e di quella Collinareinquadramento operativo del P.R.G.; - Regolamenti edilizi, loro varianti e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 R.U.E.; - Programmi integrati e successive modifiche ed integrazioni, Accordi di seguito Programma; - Piani di recupero urbani od extraurbani; - Individuazione delle zone di recupero e studi di fattibilità; - Piani di recupero di iniziativa pubblica; - Piani di riqualificazione urbana o ambientale; - Piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi; - Piano generale del traffico urbano; - Piani esecutivi del traffico; - Piani particolareggiati del traffico; - Piani strutturali e piani operativi comunali (POC); - Piani del colore; - Piani di settore urbanistico comunque denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto previsti dalle leggi vigenti; - Piani delle attività estrattive; - Piani di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivorisanamento acustico.
5. Per evitare periodi Sono escluse dalla incentivazione le attività istruttorie e di vacanza contrattuale, controllo ai piani attuativi privati. Sono pure escluse le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali attività di studio e ricerca che non assumono iniziative unilaterali né procedono siano direttamente collegate ad azioni diretteun procedimento concluso da una formale approvazione da parte di un organo istituzionale competente.
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Sources: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Economico
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità bando, emanato in attuazione del Programma Speciale Senisese - Linea di intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese" di cui alla D.G.R. n. 12 del 21.01.2008 e alla D.C.R. n.403 del 10.06.2008, è diretto a sostenere finanziariamente l’attivazione da parte di PMI, nuove ed esistenti, di piani di investimento relativi a innovazioni di processo e organizzative, di ammodernamento e riqualificazione produttiva da realizzare nelle aree dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza centri storici dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina Comprensorio del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàProgramma Speciale Senisese.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere concesse entro e non oltre la data del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.31.12.2011 da Sviluppo Basilicata SpA.
3. L'omogeneizzazione Il presente bando è volto a favorire investimenti diretti alla: • riqualificazione e riutilizzazione del sistema commerciale, turistico, artigianale, produttivo, distributivo e dei servizi allocato nei centri storici; • nascita di nuove attività ed al sostegno alle imprese esistenti per stimolare la rigenerazione economica e sociale dei centri storici; • ristrutturazione degli ordinamenti immobili adibiti o da adibire ad uso produttivo, consentendo anche il ripristino delle facciate e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente l’adeguamento delle vetrine e delle insegne; • incentivazione di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto associazionismo fra imprese commerciali, classificate come esercizi di vicinato, imprese artigiane e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi servizi al fine di aumentare l’attrattività del centro storico e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali la competitività delle imprese presenti; • incentivazione di forme di associazionismo nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associativesettore turistico con la finalità di incentivare reti e circuiti di ricettività e accrescere l’offerta turistica locale.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica somma complessivamente stanziata è pari a 2 milioni di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione Euro. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità destinare risorse aggiuntive a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivoquelle attualmente stanziate.
5. Per evitare periodi Le risorse sono da rendicontare sul programma FESR Basilicata 2007/2013 – Linea di vacanza contrattualeintervento III.2.1.A “Aiuti per investimenti innovativi” e III.2.1.B “Aiuti per innovazioni di processo e organizzative”, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni diretteAsse IV ed in particolare Linea di intervento IV.1.1.B “Promozione e qualificazione delle imprese operanti all’interno della filiera turistica” - per un importo pari all’entità complessiva dei contributi concessi.
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Sources: Bando
Finalità. 1. Il presente contratto ha La Fondazione persegue le seguenti finalità:
a. migliorare finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale scopo la qualità Fondazione promuove e sostiene l’iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaprincipi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma ln. 42, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo legge regionale 25 agosto 2006, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, recante “Principi e norme fondamentali del sistema delle leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione – autonomie locali nel Autonoma Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale Giulia e del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàpresente statuto.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo strategico e in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.particolare di:
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti a) pianificare e programmare l’attuazione delle scelte strategiche e degli istituti comuni al compartoobiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente storico-artistico ed architettonico di dar luogo a forme di mobilità Aquileia definite in sede convenzionale tra gli enti del comparto Stato e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;
c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo;
d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, in ordine l’adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Aquileia;
f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazionepubblico, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizioa quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
bg) le modalità promuovere programmi di informazione, proposta sviluppo turistico e valutazione da parte dei cittadiniculturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
ch) realizzare percorsi turistici integrati regionali e interregionali e realizzare strumenti innovativi di documentazione;
i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso relativo e delle opere di sistemazione urbana ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto alle altre;
j) contribuire a definire l’assetto e l’uso sostenibile e compatibile con le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personaleesigenze culturali del territorio, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, anche per quel che riguarda l’urbanizzazione primaria e secondaria delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane zone residenziali e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1destinate alle attività produttive, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, accordo con il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale Comune di Aquileia;
k) incentivare il turismo culturale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2giovanile.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Statute
Finalità. 1. Il presente contratto ha ) Finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale sono qualità nell'assistenza e nella formazione, strettamente correlate alla qualità della ricerca biomedica e sanitaria; pertanto, le seguenti finalità:
a. parti si impegnano ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato al fine di migliorare il servizio all’utenza, accrescere la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione processi formativi degli stessi operatori, studenti in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie e dei processi decisionali al fine Medici in formazione Specialistica dell’area sanitaria e a implementare la ricerca nel settore sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche nella salvaguardia del principio di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaautonomia dell’ASST e delle finalità istituzionali dell’Università.
2) Per quanto sopra, anche professionaleè interesse reciproco che l’Università si avvalga delle strutture, delle tecnologie di avanguardia dall’ASST. e delle competenze professionali messe a disposizione
3) L’ASST, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi di cui alle Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario lombardo, dei processi vincoli di complessità amministrativaBilancio e del Piano di gestione delle risorse umane, nell'ottica degli obiettivi concorre alla formazione dell’iter formativo dei Corsi di razionalizzazione degli apparati amministrativi Studio, Laurea Magistrale e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato Scuole di funzioni e la gestione associata Specializzazione di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”area sanitaria, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associatigarantire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche, anche dotati di uffici comuniscientifiche, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto formative e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇ricerca in integrazione con le attività assistenziali, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi secondo i criteri e norme fondamentali le modalità identificate a livello regionale, e nel rispetto degli obiettivi del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associativeQualità dell’Università.
4) L’Università, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. La riorganizzazione dei servizi 6, c. 2, del decreto legislativo n. 502/92, concorre al perseguimento della mission dell’ASST, garantendo il supporto necessario alla collettività regionale, in un'ottica realizzazione degli obiettivi di efficienzaqualità, efficacia, efficienza ed economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali propri alle specifiche esigenze del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivoServizio Sanitario Regionale.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale) L’Università e l’ASST concordano nel riconoscere le finalità generali del presente accordo, le piattaforme sono presentate entro tre mesi in conformità con i principi sanciti dalla legge della Regione Lombardia n. 33/2009, nonché il perseguimento degli obiettivi sopra citati ed intendono, con la sottoscrizione del presente contrattoaccordo, disciplinare l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea e assistenziali, di ricerca scientifica, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative. Durante tale periodoIn quest’ottica, in data 16 dicembre 2021 è stata stipulata la convenzione per la formazione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, inoltre l’ASST si rende disponibile quale sede collegata della formazione degli studenti dei Corsi di Studio professionalizzanti e delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria laddove specificamente richiesto. Lo svolgimento di attività inerenti ai Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie presso l’ASST è disciplinato da apposite convenzioni attive, stipulate ai sensi del Protocollo d’Intesa Università-Regione per i Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie in vigore. Lo svolgimento di attività inerenti le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria è, altresì, disciplinato da apposite convenzioni stipulate dalle parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni direttenel rispetto delle regole e dei requisiti di accreditamento previsti per ogni singola Ministeriale del 13.12.2017. scuola dal Decreto In questo modo l’Università, con l’ampliamento delle strutture didattiche e assistenziali, garantisce agli studenti dei Corsi di Studio pre e post-laurea, delle Professioni sanitarie e delle Scuole di Specializzazione dell’area medica una adeguata formazione professionalizzante.
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Sources: Accordo Quadro
Finalità. 1. Il presente contratto ha La Fondazione persegue le seguenti finalità:
a. migliorare finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale scopo la qualità Fondazione pro- muove e sostiene l’iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaprincipi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma ln. 42, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo legge regionale 25 agosto 2006, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, recante “Principi e norme fondamentali del sistema del- le leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione – autonomie locali nel Au- tonoma Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale Giulia e del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàpresente statuto.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo strategico e in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.particolare di:
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti a) pianificare e programmare l’attuazione delle scelte strate- giche e degli istituti comuni al compartoobiettivi di valorizzazione del patrimonio ar- cheologico, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente storico-artistico ed architettonico di dar luogo a forme di mobilità Aquileia definite in sede convenzionale tra gli enti del comparto Stato e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;
c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo;
d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel cir- cuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, in ordine l’adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimo- nio culturale di Aquileia;
f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offer- ti al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazionepubblico, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizioa quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando econo- mie di gestione;
bg) le modalità promuovere programmi di informazione, proposta sviluppo turistico e valutazione da parte dei cittadiniculturale an- che attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
ch) realizzare percorsi turistici integrati regionali e inter- regionali e realizzare strumenti innovativi di documentazione;
i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizza- zione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso re- lativo e delle opere di sistemazione urbana ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto alle altre;
j) contribuire a definire l’assetto e l’uso sostenibile e com- patibile con le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personaleesigenze culturali del territorio, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, anche per quel che riguarda l’urbanizzazione primaria e secondaria delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane zone residenziali e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1destinate alle attività produttive, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, ac- cordo con il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale Comune di Aquileia;
k) incentivare il turismo culturale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2giovanile.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Statute
Finalità. 1Gli interventi posti in essere hanno mirato a favorire la realizzazione delle azioni previste dal Protocollo di intesa tra il MIUR e il Ministero della Giustizia (prot. Il presente contratto ha le seguenti finalitàn. 17 del 26 maggio 2016), con particolare rifermento a:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1definizione del Patto Formativo individuale da parte della Commissione, di cui all’art.5, comma 2 del DPR 263, secondo le disposizioni di cui al DI 12 marzo 2015; il percorso che conduce alla definizione del patto formativo individuale si svolge nell’ambito dell’attività di accoglienza e orientamento; nell’ambito di tale attività possono essere realizzate ulteriori attività propedeutiche alla definizione del patto formativo individuale, finalizzate tra l’altro al rinforzo e/o alla messa a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativalivello, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina nonché al proseguimento del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.percorso formativo;
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti introduzione di un “libretto formativo” con le competenze acquisite per facilitare l’entrata nel mercato del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.lavoro;
3. L'omogeneizzazione percorsi di istruzione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente adulti in raccordo con altre tipologie di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazionepercorsi formativi, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali percorsi della formazione professionale e ai percorsi di formazione in apprendistato, di cui al decreto legislativo 81/2015, nonché percorsi di istruzione degli adulti che privilegiano metodologie didattiche quali l’alternanza scuola-lavoro, di cui alla Guida operativa per la scuola - attività di alternanza scuola lavoro diffusa con nota del singolo servizioMinistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 8 ottobre 2015, in ogni caso coerenti con il principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario;
b) le modalità 4. percorsi di informazioneistruzione di cui al DPR 263/12 in modo da rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i “tempi” e i “luoghi” della misura penale tenuto conto della specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri, proposta e valutazione mediante l’adozione delle misure di sistema di cui al DI 12 marzo 2015 a partire da parte dei cittadiniquelle individuate nell’ambito del Programma Paideia promosso dal MIUR dall’a.s 2014/2015 con nota n. 2276 del 18 marzo 2015;
c) le procedure periodiche 5. flessibilità e personalizzazione dei percorsi, attraverso l’adozione organica ed adeguata alla specificità dell’utenza degli strumenti di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personaleflessibilità, escluso quello dell’area dirigenzialedi cui all’articolo 4, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, comma 9 del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia GiuliaDPR 263/12, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazionidisciplinati nelle LG adottate con DI 12 marzo 2015. I piani personalizzati d’istruzione, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’artminori ristretti, dovranno proseguire anche nel caso siano in area penale esterna o liberi, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi formativi;
6. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto inserimento dell’utenza minorile sottoposta a provvedimenti in area penale esterna in percorsi di istruzione di cui al comma 1DPR 263/12, in riferimento a anche ai fini dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, altresì attraverso un sistema di collegamento tra scuola-formazione-impresa per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro;
7. laboratori di italiano L.2 e supporto linguistico soprattutto per i soggetti stranieri, allo scopo di favorirne l’inserimento nel tessuto sociale italiano e nel mondo del lavoro;
8. potenziamento delle biblioteche, anche per promuovere la lettura negli istituti contrattuali specificidi prevenzione e pena, laddove nel testo sia citata la “Regione”quale misura di sistema prevista dalle Linee guida adottate con DI 12 marzo 2015, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 tenuto conto del Protocollo per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economicapromozione e gestione dei servizi bibliotecari siglato nel 2013 dall'Amministrazione penitenziaria, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d'Italia, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Associazione Italiana Biblioteche.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Protocollo Di Intesa
Finalità. 1. Il presente contratto Accordo di Programma ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità come finalità l’adozione dei servizi offerti Servizi/Interventi, nonché i procedimenti correlati, previsti dal Piano Sociale 2019-2021 e Piano di Zona relativo alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi I^ annualità e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaseguenti, anche professionaleprogrammazione della triennalità 2019-2021, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, nonché l’integrazione socio-sanitaria; • Nell’ambito della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevateassociata, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenzapersegue la finalità di: - incrementare la qualità degli interventi in favore dei destinatari; - favorire la partecipazione dei destinatari dei Servizi/Interventi alla programmazione e alla valutazione delle prestazioni; - regolare la partecipazione alla spesa dei destinatari dei Servizi/Interventi; - garantire la partecipazione dei soggetti di cui ai commi 4 e 6, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3art. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente L. 328/00 a tutte le fasi di dar luogo implementazione del Piano Sociale; - attivare le procedure necessarie per realizzare compiutamente la semplificazione dei procedimenti amministrativi, necessari per la piena realizzazione delle attività programmate; - realizzare di concerto con l’A.S.L. NA 2 NORD la piena integrazione tra i Servizi/Interventi del Piano Sociale di Zona vigente e Servizi Sociali e Sanitari della A.S.L., secondo le modalità definite negli specifici accordi già sottoscritti nelle annualità precedenti. I Comuni e gli altri firmatari del presente Accordo si obbligano a forme contribuire alla realizzazione degli obiettivi che sono indicati nel Piano Sociale e nei protocolli operativi per la Triennalità del IV PSR, secondo la parte a ciascuno di mobilità tra gli enti essi attribuita e in particolare, ai fini del comparto raggiungimento degli obiettivi medesimi, e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano Sociale; - consolidare, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello amministrativo, la gestione associata delle funzioni inerenti i Servizi Sociali, i Servizi Socio-Sanitari ed i Servizi Educativi di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006competenza degli Enti; - rinnovare gli impegni già assunti dagli Enti, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti al fine di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta confermarne la validità e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3consolidarne gli effetti. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, particolare con il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.Accordo vengono determinati:
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Sources: Accordo Di Programma
Finalità. 1. Il presente contratto ha ) Finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale sono qualità nell'assistenza e nella formazione, strettamente correlate alla qualità della ricerca biomedica e sanitaria; pertanto, le seguenti finalità:
a. parti si impegnano ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato al fine di migliorare il servizio all’utenza, accrescere la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione processi formativi degli stessi operatori, studenti in Medicina e Chirurgia e nelle Professioni Sanitarie e dei processi decisionali al fine Medici e non in formazione Specialistica dell’area sanitaria e a implementare la ricerca nel settore sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche nella salvaguardia del principio di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzaautonomia dell’ASST e delle finalità istituzionali dell’Università.
2) Per quanto sopra, anche professionaleè interesse reciproco che l’Università si avvalga delle strutture, delle tecnologie di avanguardia e delle competenze professionali messe a disposizione dall’ASST.
3) L’ASST, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi di cui alle Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario lombardo, dei processi vincoli di complessità amministrativaBilancio e del Piano di gestione delle risorse umane, nell'ottica degli obiettivi concorre alla formazione dell’iter formativo dei corsi di razionalizzazione degli apparati amministrativi Studio, Laurea Magistrale e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato Scuole di funzioni e la gestione associata Specializzazione di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”area sanitaria, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associatigarantire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche, anche dotati di uffici comuniscientifiche, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto formative e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇ricerca in integrazione con le attività assistenziali, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi secondo i criteri e norme fondamentali le modalità identificate a livello regionale, e nel rispetto degli obiettivi del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associativeQualità dell’Università.
4) L’Università, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. La riorganizzazione dei servizi 6, c. 2, del decreto legislativo n. 502/92, concorre al perseguimento della mission dell’ASST, garantendo il supporto necessario alla collettività regionale, in un'ottica realizzazione degli obiettivi di efficienzaqualità, efficacia, efficienza ed economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali propri alle specifiche esigenze del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivoServizio Sanitario Regionale.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale) L’Università e l’ASST concordano nel riconoscere le finalità generali del presente accordo, le piattaforme sono presentate entro tre mesi in conformità con i principi sanciti dalla legge della Regione Lombardia n. 33/2009, nonché il perseguimento degli obiettivi sopra citati ed intendono, con la sottoscrizione del presente contrattoaccordo, disciplinare l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea e assistenziali, di ricerca scientifica, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative. Durante tale periodoIn quest’ottica l’ASST si rende disponibile quale sede collegata della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, dei Corsi di Studio professionalizzanti e delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria laddove specificamente richiesto. Lo svolgimento di attività inerenti ai Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie presso l’ASST è disciplinato da apposite convenzioni attive, stipulate ai sensi del Protocollo d’Intesa Università-Regione per i Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie in vigore. Lo svolgimento di attività inerenti le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria è, altresì, disciplinato da apposite convenzioni stipulate dalle parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni direttenel rispetto delle regole e dei requisiti di accreditamento previsti per ogni singola scuola dal Decreto Ministeriale del 13.12.2017. In questo modo l’Università, con l’ampliamento delle strutture didattiche e assistenziali, garantirà agli studenti dei Corsi di Studio pre e post-laurea dell’area medica sanitaria una adeguata formazione professionalizzante.
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Sources: Accordo Quadro
Finalità. 1. 1.1 Il presente contratto ha le seguenti finalità:Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
a. migliorare la qualità 1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietàlealtà, cooperazione trasparenza,correttezza e promozione della cittadinanza socialebuona fede in tutte le fasi dell'appalto, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati partecipazione alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personaleesecuzione contrattuale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto 1.3 Con il Patto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevateintegrità le Parti, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del Comparto, contratto e/o al fine di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esternodistorcerne la relativa corretta esecuzione.
31.4 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto
1.5 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto83, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale9, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e d.lgs. n. 50/2016. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto soccorso istruttorio verrà esclusa dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, relativa procedura di seguito denominati “enti”affidamento.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Patto Di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici
Finalità. 1. Il presente contratto ha In linea con le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi indicazioni dell‟Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e dei processi decisionali informale, nelle varie fasi della vita al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzamigliorare le conoscenze, anche le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative da documentare attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito piena realizzazione di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàdorsale informativa unica.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto Ai fini di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento per apprendimento formale si intende operato all’Amministrazione regionalequello che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludendosi con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta. Alla realizzazione e allo sviluppo della relativa offerta, in particolare, concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbblica: - i centri provinciali per l‟istruzione degli adulti, di cui all‟articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - le strutture formative accreditate dalle regioni; - la Scuola superiore della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il personale dipendente dalla pubblica amministrazione; - le parti sociali, anche mediante i Fondi interprofessionali, per lo sviluppo della formazione continua e della formazione in apprendistato di cui al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”decreto legislativo 14 settembre 2011, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi n. 167.
3. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale e nelle imprese che rispondono ai criteri di cui all‟articolo 68, comma 1, lettera e).
4. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento informale si intende quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell‟ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. (Sistemi integrati territoriali)
1. Ai fini di cui all‟articolo 66, su proposta del Ministro dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel confronto con le parti sociali, linee guida in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la individuazione di criteri generali e priorità per la costruzione, in modo condiviso con le regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del welfare, invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. Tali sistemi sono caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone. I relativi piani di intervento, di durata triennale, comprendono, nei limiti delle risorse destinate da soggetti pubblici a legislazione vigente e da soggetti privati, una pluralità di azioni, con priorità per quelle riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all‟articolo 66, commi 3 e 4, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.
▇. Alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali di cui al comma 1 concorrono anche le università, nella loro autonomia, attraverso l‟inclusione dell‟apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un‟offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico.
3. L‟attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. (Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)
1. Ai fini di cui all‟articolo 67, comma 1, lettera b), il Governo é delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell‟autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l‟individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti princıpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dell‟apprendimento non formale e informale e certificazione dell‟insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell‟accesso;
b) definizione di standard nazionali e procedure per la certificazione delle competenze, ivi incluse quelle connesse all‟ottenimento della qualifica nei percorsi di apprendistato, con riguardo ai risultati formativi effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente possedute, attraverso l‟identificazione di una metrica e di metodologie uniformi da predisporre a cura di enti all‟uopo preposti e in continuità e coerenza con quanto in essere nel segmento dell‟istruzione scolastica;
c) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell‟istruzione scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire l‟equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;
d) definizione di procedure e criteri di validazione dell‟apprendimento non formale ed informale ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all‟articolo 66, comma 3;
e) definizione di procedure per l‟accreditamento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di cui all‟articolo 69, abilitati all‟individuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio delle relative certificazioni;
f) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.
2. Per l‟adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 si fa applicazione delle disposizioni di cui al comma 90 dell‟articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili.
3. Dall‟emanazione del decreto legislativo attuativo delle deleghe previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)
1. Il presente contratto concerne sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economicaterritorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali di stipulazionecui all‟articolo 1 è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, salvo specifica in coerenza con gli indirizzi fissati dall‟Unione europea. Le relative procedure sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e diversa prescrizione accessibilità della documentazione e decorrenza prevista dal contratto stessodei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui all‟articolo 66, comma 1.
3. Gli istituti Per competenza certificabile ai sensi del comma 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui all‟articolo 66 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto all‟articolo 68.
4. Per certificazione delle competenze si intende l‟intero processo che conduce, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy, al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l‟accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato ai sensi dell‟articolo 68, comma 1, lettera d).
5. Le certificazioni riguardanti il sistema di istruzione e formazione professionale si riferiscono a contenuto economico figure, intese quali standard definiti a livello nazionale, e normativo aventi carattere vincolato ed automatico a profili, intesi come standard regionali definiti anche in termini di declinazione territoriale delle predette figure nazionali.
6. Con linee guida, definite in sede di Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data definiti standard omogenei di stipulazione certificazione rispondenti ai principi di cui al comma 21, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo, anche con riferimento ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell‟Unione europea.
47. Il presente contrattoLe competenze acquisite nell‟ambito dei percorsi di apprendimento formali, alla scadenzanon formali ed informali certificate sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivon. 276.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Finalità. 1. Il presente contratto ha Tra i Comuni di Azzate, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo e Inarzo si stipula una convenzione per le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi attività di Protezione Civile allo scopo di attuare in forma unitaria e dei processi decisionali coordinata le attività di Protezione Civile, al fine di individuare ambiti territoriali ottimali ottimizzare il sistema di risposta per garantire adeguatezzala tutela dell’integrità della vita, anche professionalei beni, dei processi gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di complessità amministrativadanni derivanti da calamità naturali, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi da catastrofi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti localida altri eventi calamitosi, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006legge 24.02.1992, n. 1225 e della legge regionale n. 16/2004, recante “Principi in accordo con le indicazioni di Provincia, Regione e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, Enti Statali. Con la presente convenzione vengono disciplinati i rapporti di collaborazione gestionale e finanziaria tra i Comuni aderenti al fine di attivare processi promuovere la cooperazione per una più efficace programmazione, coordinamento e gestione delle attività di crescita dei sistemi locali nell'ambito Protezione Civile connesse alle fasi di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi previsione, prevenzione, soccorso e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1ripristino da calamità o catastrofi. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in In particolare, si fonda su declaratorie contrattuali la presente convenzione ha lo scopo di mettere in atto strategie comuni per l’attuazione delle attività e/o interventi volti a: - studiare le problematiche del territorio; - pianificare attività di prevenzione dei rischi; - favorire la collaborazione tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per una migliore integrazione nelle attività di formazione, previsione, prevenzione, intervento; - censire le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, possono essere utili in fase di professionalità che esprimano competenze, oltre che emergenza; - favorire la redazione di tipo specialistico, anche piani comunali e intercomunali di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità Protezione Civile; - favorire la collaborazione tra gli enti del comparto e Enti per fronteggiare in modo coordinato ed organico le attività di realizzare così quanto prescritto dalla ▇emergenza.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Convenzione Per l'Esercizio in Forma Associata Della Funzione Di Protezione Civile
Finalità. 1. Il Nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia ambientale e nell’ambito del riordino delle funzioni previste nell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la presente contratto ha legge persegue le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività a) modernizzare e adeguare i compiti istituzionali del Corpo forestale regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi per renderli aderenti ai mutamenti territoriali e dei processi decisionali al fine sociali ed alle accresciute esigenze di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezzatutela ambientale, anche professionalecon particolare riguardo alle esigenze di innovazione, dei processi specializzazione e sviluppo delle funzioni tecniche e di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unicoprevenzione;
b. valorizzare b) ridefinire e ottimizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del Corpo forestale nell’ambito del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”regionale ambientale e forestale, con particolare riferimento alle funzioni di protezione civile, prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendi, vigilanza ambientale, terrestre e marino-costiera, al fine di attivare processi garantire una efficace gestione delle competenze assegnate ai differenti rami dell’amministrazione regionale;
c) razionalizzare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi di crescita specifici bisogni di tutela ambientale dei sistemi locali nell'ambito territori di una riferimento per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio;
d) individuare strumenti innovativi e flessibili per la gestione ottimale del delle attività operative ad alto contenuto di specializzazione che consentano l'automatico adattamento ai concreti bisogni che si manifestano nel territorio ed un sistema integrato alle situazioni di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”emergenza;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e) valorizzare e mantenere elevata l’efficacia potenziare le esperienze e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro le conoscenze specialistiche acquisite nel tempo tramite la formazione continua e della crescita professionale l'alta specializzazione del personale.;
1. Le finalità enunciate all’art. 1f) promuovere, a garanzia della qualità dei servizi valorizzare e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti diffondere l’adeguamento tecnologico e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto l’innovazione delle diverse funzioni e responsabilitàstrutture.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, Alla luce delle finalità di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate cui al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti 1 l'azione del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo Corpo forestale è orientata ai seguenti aspettiprincipi:
a) coordinamento e definizione dei ruoli nei rapporti tra il Corpo forestale e le caratteristiche fondamentali altre istituzioni nazionali e regionali, e in particolare con la direzione generale regionale competente in materia di protezione civile, l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del singolo servizioterritorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all’articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), le direzioni generali delle amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi e delle aree marine protette, gli istituti di ricerca e le università;
b) coordinamento delle strutture centrali con le modalità strutture territoriali per garantire l'uniformità e la diffusione di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadinistandard omogenei;
c) le procedure periodiche efficiente gestione delle risorse umane e strumentali, per un utilizzo razionale, flessibile ed economicamente sostenibile, nonché per favorire la formazione e dislocazione del territorio di verificafigure ad alta specializzazione.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Legge
Finalità. 1La finalità del servizio di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, che nell’ambito dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Genova è denominato SERVIZIO MATCH – AZIENDE & LAVORO, è la realizzazione dell’incrocio tra le richieste di nuovo personale presentate dalle aziende ai CPI e i profili professionali dei lavoratori, alla ricerca di prima o nuova occupazione, registrati nelle banche dati dei CPI, con l’obiettivo di soddisfare parimenti l’esigenza dell’azienda e l’aspettativa di occupazione del lavoratore, attraverso un’attività di mediazione propria, improntata a criteri di efficienza e trasparenza procedurale e di efficacia e qualità occupazionale prodotta. Il presente contratto ha servizio è interamente gratuito per i lavoratori e per le seguenti finalità:
a. migliorare aziende. Le aziende, per essere ammesse al servizio, dovranno autocertificare alla Provincia di Genova la qualità loro posizione di regolarità, con riferimento agli ultimi tre mesi, nell’assolvimento degli obblighi discendenti dalle normative vigenti e dai contratti di lavoro in materia di retribuzione, contribuzione e previdenza sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori già alle dipendenze. Inoltre, la Provincia verificherà d’ufficio il possesso del requisito obbligatorio, nei casi in cui sia prescritto dalla legge, dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili. Le richieste di personale, per essere ammesse al servizio, dovranno riguardare forme contrattuali di lavoro legali, della durata non inferiore ad un mese, ed essere conformi alle leggi per quanto concerne la parità dei sessi e il divieto di ogni forma di discriminazione. Al fine di attuare la funzione di promozione occupazionale dei CPI, il servizio promuoverà presso le aziende prioritariamente i profili dei lavoratori, iscritti nell’elenco anagrafico- professionale dei CPI, registrati come soggetti disoccupati secondo la normativa vigente e pertanto disponibili immediatamente allo svolgimento di attività lavorativa; in secondo luogo, se tale azione non avrà raggiunto l’obiettivo di soddisfare la richiesta aziendale, saranno promossi gli altri lavoratori – anche già occupati - registrati nello stesso elenco o rilevati attraverso i dispositivi di candidatura attivati. Al fine di attuare la collaborazione con gli altri soggetti operanti nel campo del mercato del lavoro e di mettere a favore del sistema provinciale dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi per l’impiego le risorse informative e strumentali dei processi decisionali CPI, potranno giungere al fine servizio le richieste di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, personale anche professionale, dei processi da parte di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi operatori pubblici e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti localiprivati autorizzati, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006normativa vigente, n. 1alla somministrazione, recante “Principi intermediazione, ricerca e norme fondamentali selezione del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”personale e outplacement, al fine e perciò ammessi dalla Provincia di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale Genova a fruire del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi servizio per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàloro aziende clienti.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Capitolato Speciale d'Onere
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi La concessione in gestione e dei processi decisionali utilizzo è effettuata al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi promuovere l'attività sportiva e sociale nella frazione e di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi valorizzare il patrimonio impiantistico esistente mantenendolo a disposizione della cittadinanza. L’utilizzo dell’impianto sportivo da parte di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi terzi per la pratica dell’attività sportiva è autorizzato dal concessionario, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità: ⮚ utilizzo da parte del Comune; ⮚ attività delle scuole, di ogni ordine e grado, ove richiesto dalle scuole stesse; ⮚ attività connesse ai campionati ufficiali di enti o federazioni sportive (in ciò comprendendo sia lo svolgimento degli allenamenti di preparazione a gare, sia lo svolgimento delle gare); ⮚ attività per disabili; ⮚ attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani; ⮚ utilizzo da parte di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.; ⮚ utilizzo da parte di singoli cittadini residenti nel Comune di Mirandola; ⮚ manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità della struttura e degli impianti; ⮚ utilizzo da parte di associazioni o singoli residenti fuori Comune Il Comune di Mirandola valuterà con apposita commissione i progetti presentati dai soggetti interessati relativi alla gestione dell’impianto e alla promozione di attività di carattere sportivo, ricreativo ed aggregativo all’interno dello stesso. Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di affidamento da parte dell'Amministrazione comunale al Soggetto proponente. L'Amministrazione comunale si riserva di non dar corso alla procedura per l'affidamento dei servizi, senza che i soggetti interessati possano vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti a essa inerenti. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza speciali richiesti per l'affidamento dei servizi erogati alla collettività con l’interesse che, invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e accertato dal Comune di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personaleMirandola.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Concessione in Gestione
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti Nel quadro delle finalità di cui alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti legge 328/2000 e degli istituti comuni al compartoindirizzi regionali richiamati in premessa, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente il presente Accordo di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspettiprogramma si prefigge specificatamente di:
a) favorire la implementazione del sistema locale di intervento sociale fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando e valorizzando le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;risorse locali di solidarietà e di mutuo aiuto, nonché la partecipazione attiva dei cittadini nella programmazione, realizzazione e verifica dei servizi,
b) le modalità promuovere una strategia della partecipazione che consenta di informazione, proposta valorizzare tutti i soggetti attivi all’interno del territorio e valutazione di favorire la capacità del sistema di rispondere alle esigenze espresse e latenti presenti nel contesto comunitario di riferimento,
c) avviare dei percorsi di riflessione progettazione che consentano di individuare modelli gestionali efficaci ponendo particolare attenzione ai processi di integrazione socio sanitaria e comunitaria,
d) valorizzare lo sviluppo di comunità come metodologia innovativa in grado di promuovere dinamiche relazionali positive sul territorio;
e) sostenere il percorso di qualificazione dell’offerta dei servizi erogati a livello locale a garanzia dell’esigibilità dei diritti da parte dei cittadini;
cf) le procedure periodiche di verifica.
1sostenere la qualificazione del sistema informativo strategico come strumento per la creazione della base informativa necessaria all’attivazione dei processi legati al sistema dei servizi. Il presente contratto si applica al personaleAccordo definisce i rapporti tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale RI/4 e la Comunità Montana Salto Cicolano per quanto riguarda la gestione in forma associata dei servizi afferenti all’area socio-assistenziale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto ed in particolare per: - Segretariato sociale e servizio sociale professionale - Assistenza domiciliare anziani e disabili - Servizio Tutela Minori Legge 285/1997 - Centro diurno disabili - Servizio di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, pronto intervento sociale - Servizi/Azioni di Prevenzione (ex leggi di Settore) - Servizi per l’integrazione degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 stranieri L286/98 - 31 dicembre 2005 Servizi per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 famiglia L.r.32/2001 - Servizi per la parte economicadisabilità grave LEGGE 162/1998 - Servizi per la non autosufficienza L.r. 20/2006 - Servizi lotta alla droga LEGGE 45/1999 Esso disciplina altresì, i rapporti per altre tipologie di servizi da sperimentare anche nel futuro (es. Servizio Educativo Domiciliare e scolastico per soggetti con handicap, azioni territoriali nell’ambito della Salute Mentale e dell’Emarginazione, ecc.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso).
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Program Agreement
Finalità. 1. Il presente contratto Sistema Bibliotecario ha lo scopo di razionalizzare i servizi offerti dalle biblioteche dei Comuni aderenti, realizzando maggiori livelli di efficienza ed efficacia attraverso economie di scala e lo sfruttamento delle nuove tecnologie e delle reti informatiche.
2. Il campo d’azione degli interventi riguarda l’accesso all’informazione da parte dei cittadini attraverso: - il coordinamento delle acquisizioni di tipo librario e documentario, fatta salva l’autonomia di ciascun ente aderente; - l’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e delle reti; - la fruizione e la circolazione dei documenti; - la promozione della lettura, dei servizi offerti e delle collezioni; - la raccolta dei dati statistici utili a fissare obiettivi di gestione bibliotecaria; - la collaborazione con la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia per l’attivazione delle funzioni di loro competenza; - la predisposizione ed il coordinamento dei servizi amministrativi comuni o di carattere generale per le biblioteche associate al Sistema; - la collaborazione con gli altri sistemi bibliotecari.
3. In particolare, il Sistema Bibliotecario ha le seguenti finalità:
a. migliorare attuare piani di sviluppo per portare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi realtà bibliotecaria del Sistema a standard e dei processi decisionali al fine livelli di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi servizio di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unicoeccellenza;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni attuare una rete integrata delle strutture e la gestione associata di dei servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi bibliotecari e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”documentari esistenti sul territorio;
c. contemperare l’esigenza coordinare i servizi bibliotecari ed archivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;
d. coordinare, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, l’acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari posseduti dalle biblioteche aderenti al Sistema;
e. collaborare alla realizzazione di incrementare sistemi informativi coordinati che favoriscano la conoscenza e mantenere elevata l’efficacia l’utilizzazione dei beni librari e l’efficienza documentari esistenti sul territorio regionale e l’accesso alla rete di informazione bibliografica nazionale;
f. promuovere attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche. Le priorità e le modalità di realizzazione dei compiti sono fissate nei programmi pluriennali tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali e del coordinamento e dell’organizzazione dei servizi erogati attuati e gestiti attraverso l’adesione alla collettività Rete, costituita in collaborazione con l’interesse gli altri Sistemi Bibliotecari della provincia di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associativeBergamo.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionaleAl perseguimento delle finalità concorrono tutte le biblioteche che aderiscono al Sistema, in un'ottica assicurando livelli di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità servizio corrispondenti a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come quanto previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”presente Convenzione.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Convenzione
Finalità. 1. Il presente contratto ha L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC o Autorità), la Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza) anche tramite la Rete degli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici (di seguito Rete degli Osservatori Regionali) da essa istituita con Protocollo con le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi singole Regioni e dei processi decisionali al fine Province Autonome, ferme restando le loro reciproche competenze e nel principio di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativaleale collaborazione, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti impegnano a cooperare per l'assolvimento dei compiti e della disciplina del rapporto delle funzioni a ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti pubblici e su altre tematiche di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilitàinteresse comune.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionaliLa cooperazione inter istituzionale si attua mediante iniziative coordinate che assicurino in primo luogo la condivisione di informazioni e realizzino un reciproco vantaggio, nell’ambito del processo di riforma e innovazione della pubblica amministrazione, in ordine termini di prevenzione ed accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle best practices, correttezza dell’azione amministrativa, potenziamento del supporto conoscitivo alle categorie più elevatedecisioni pubbliche, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno contenimento dei costi ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti efficienza e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996efficacia dell’azione amministrativa.
3. In relazione al disposto quanto rappresentate dalla Conferenza e, per gli aspetti tecnici dalla Rete degli Osservatori di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata il Protocollo assume carattere di Accordo generale che non richiede la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale sottoscrizione di protocolli attuativi bilaterali fra ANAC e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2le singole Regioni.
4. Il presente contrattoprotocollo si ispira ai principi generali di legalità, leale collaborazione, economicità efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Al fine di perseguire tali principi ed in particolare di assicurare la qualità e la tempestività delle informazioni rilevate nell’ambito del processo di gestione dei Contratti Pubblici, di garantire il rispetto del principio di unicità dell’invio del dato e del luogo di prima pubblicazione, la semplificazione degli oneri amministrativi in capo alle stazioni appaltanti e rendere disponibili e tempestive le informazioni alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdettaottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivoparti concordano sull’opportunità di rivedere l’attuale modello di rilevazione dei dati promuovendo la completa digitalizzazione delle procedure sui contratti pubblici e la semplificazione degli oneri di gestione.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, Tutte le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione disposizioni del presente contratto. Durante tale periodoaccordo non possono in alcun caso essere interpretate come limitazione dell’autonomo esercizio delle competenze istituzionali delle parti, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni diretteche restano pertanto libere di esercitarle in modo indipendente.
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Sources: Protocollo Generale D’intesa
Finalità. 1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a. migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della Regolamento disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazionefruizione e conduzione del Teatro Comunale di Adria e dei locali allo stesso annessi, proposta in amministrazione diretta o in concessione a terzi per un “uso occasionale o continuativo a carattere temporaneo”. I locali della scuola di Danza, l’ex sede circolo del cinema, l’ex sede del circolo unione, ed altri se liberi e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1disponibili, potranno essere dati in uso, secondo gli indirizzi dell’amministrazione, sentito preventivamente l’ufficio tecnico comunale, che predisporrà gli atti necessari e ne stabilirà i limiti d’uso. Il presente contratto si applica al personaleTeatro ha lo scopo principale di ospitare “spettacoli dal vivo” di qualunque genere, escluso quello dell’area dirigenzialenonché ogni altra manifestazione qualificata come “evento”, con rapporto elevata affluenza e partecipazione di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionalepubblico, del Consiglio regionalee ogni altra iniziativa riconducibile alla manifestazione dell’ingegno umano (scienze, degli Enti regionaliletteratura, delle Provincemusica, dei Comuniarti figurative, delle Comunità Montane architettura, teatro e cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione). L’Amministrazione di Adria identifica nel proprio Teatro il ruolo di “media potenziato” in quanto portatore di comunicazione e visibilità, pertanto, vettore principale di una politica di sviluppo turistico locale e di quella Collinaremarketing. L'attività del Teatro può sommariamente identificarsi in: “produzione” (la materiale realizzazione di uno spettacolo in tutte le sue compagini artistiche e scenotecniche) o di “ospitalità” (spettacolo in circuitazione e comunque prodotto e proposto da altri soggetti). Il Comune con il suo Teatro concorre alla più larga diffusione della cultura e del linguaggio espressivo teatrale attraverso un’attenta programmazione del cartellone annuale ed una costante promozione, ospitando rappresentazioni e produzioni di tutti i generi (prosa, cabaret, musica leggera, amatoriale, per ragazzi e bambini, danza classica e moderna, stagioni operistiche, d’operetta, corali, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giuliaconcerti strumentali, così sinfonici, ecc.) o utilizzandolo come previsto laboratorio, workshop, sede di corsi, masterclass, residenze culturali, percorsi didattici dedicati ai giovani, ecc.. Il Teatro può essere utilizzato anche per congressi, convegni, dibattiti e proiezioni, incontri politici, ricorrenze istituzionali, funzioni civili e/o religiose di qualunque espressione esse siano, purchè compatibili con il luogo e non vietate dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2legge. Il presente contratto si applica anche Teatro pertanto, per sua vocazione ed espressione libera dei valori dell’arte, deve intendersi sempre aperto a qualunque iniziativa pubblica o privata senza distinzione o censure. Altri locali a servizio del teatro quali: Foyer/Ridotto, Galleria degli Artisti, sale prove, sale per scuola danza, sala ex circolo unione ed ex circolo del cinema, ecc., se disponibili potranno essere messi a disposizione di chi ne faccia richiesta, compatibilmente con le attività della sala principale e del palcoscenico, comunque non in contemporanea con gli spettacoli. Nel complesso degli spazi di servizio, particolarmente quelli all’interno della Galleria degli Artisti, potranno altresì tenersi mostre a carattere culturale, esposizioni ed altre iniziative con altri contenuti, ecc., preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale, sempre che l’allestimento non ne pregiudichi l’uso per le attività teatrali o ne ostacoli le vie di fuga. Anche gli spazi esterni al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende Teatro, quali l’intera piazza Cavour e i Giardini Zen, potranno essere utilizzati per attività ed eventi di spettacolo dal vivo, ricreative, culturali, solidaristiche, sportive, turistiche, celebrative, della tradizione, ecc., purchè compatibili con i luoghi e la struttura. In questo caso, il servizio del Teatro potrà mettere a disposizione ogni assistenza tecnico logistica, corrente, acqua, servizi igienici, camerini, ecc., previa quantificazione dei costi ed individuazione delle ditte alle quali affidare i servizi sanitari ai sensi dell’artnecessari (custodia, pulizie, elettricista e macchinista, ecc.) ed ogni altro onere che l’amministrazione intenda sostenere in forma diretta a supporto dell’associazionismo locale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico. 41 ter L’uso del Teatro non è consentito per attività contrarie alla pubblica decenza, o che rechino pregiudizio a persone ed enti terzi o danno all’immagine della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996città.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Sources: Regolamento d'Uso
Finalità. 1. Il presente contratto ha regolamento disciplina gli interventi per il diritto allo studio secondo le seguenti finalità:modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia.
a. migliorare 2. L'Amministrazione Comunale promuove e garantisce il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la qualità vita (lifelong learning) attraverso l'erogazione di servizi e sussidi atti a sviluppare le condizioni per generalizzare e rendere effettiva l'attuazione di tale diritto. L'Amministrazione Comunale interviene inoltre per allargare l'utilizzo dei servizi offerti extrascolastici ed in sostegno di processi di innovazione didattico- pedagogica (tempo pieno, tempo prolungato, modulo, progetto integrato di area).
3. Il Comune opera secondo criteri di efficienza e di efficacia, tesi alla collettività regionale attraverso razionalizzazione e al miglioramento dei servizi erogati in relazione alla specificità del territorio, e sostiene intese e sinergie con le amministrazioni limitrofe che condividono utenza e problematiche nella rete distributiva dei servizi.
4. Di fronte ai bisogni espressi dalla famiglie e alle dinamiche economiche e sociali in evoluzione, l'Amministrazione Comunale ritiene essenziale l'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi, la graduale riorganizzazione ricerca di servizi integrativi per l'infanzia, di esperienze extrascolastiche (orari prolungati, laboratori, centri estivi, ecc.), di iniziative formative e di sperimentazione per agevolare la prosecuzione degli stessi studi anche dopo il compimento dell'obbligo e dei processi decisionali per l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al fine lavoro.
5. Il presente regolamento disciplina gli interventi per il diritto allo studio con particolare riferimento alla fruizione ed alle modalità di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionalepartecipazione contributiva da parte degli utenti delle scuole materne e delle scuole dell'obbligo, dei processi seguenti servizi: - servizio di complessità amministrativatrasporto scolastico; - servizio di refezione scolastica; - interventi, nell'ottica degli obiettivi sussidi ed agevolazioni per il diritto allo studio.
6. All'inizio di razionalizzazione degli apparati amministrativi ogni anno scolastico, l'Amministrazione Comunale si impegna ad incontrare le istituzioni scolastiche in tutte le sue componenti, per illustrare i criteri e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di modalità dei servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”scolastici erogati, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi renderli più efficaci e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personalefunzionali.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
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Finalità. 1Il progetto rientra nel complesso delle attività che la SdSS realizza a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie secondo i principi di sussidiarietà e integrazione tra le risorse istituzionali e di comunità. Il presente contratto ha La finalità prioritaria del Centro Diurno è di sostenere i percorsi di domiciliarità prevenendo il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione delle persone con disabilità fisica o plurima che necessitano di interventi integrati di carattere educativo/abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti. La finalità prioritaria della RSD è di offrire una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento socio-sanitario di riabilitazione estensiva. In particolare, in coerenza con il Regolamento regionale n.2/R del 09/01/2018 e s.m.i., gli obiettivi che i servizi in oggetto intendono perseguire sono di garantire: − interventi integrati di carattere educativo/abilitativo per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti; − la definizione di progetti individualizzati adeguati alle persone accolte; − la partecipazione delle persone disabili e delle loro famiglie/rappresentanti legali al progetto; − la realizzazione di una continua e costante integrazione tra le seguenti finalità:
a. migliorare prestazioni e i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio; − i processi di inclusione sociale con la qualità comunità locale; La progettazione e gestione dei servizi offerti alla collettività regionale attraverso la graduale riorganizzazione degli stessi dovranno perseguire le finalità e dei processi decisionali al fine di individuare ambiti territoriali ottimali per garantire adeguatezza, anche professionale, dei processi di complessità amministrativa, nell'ottica degli gli obiettivi di razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, come enunciati dall' art.127, comma l, della L.R. n. 13/1998 istitutivo del Comparto unico;
b. valorizzare le forme associative attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi localizzati tra gli Enti locali, ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, al fine di attivare processi di crescita dei sistemi locali nell'ambito di una gestione ottimale del territorio ed un sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati, anche dotati di uffici comuni, fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, come individuati indicati: − dalla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
c. contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale.
1. Le finalità enunciate all’art. 1, a garanzia della qualità dei servizi e della loro adeguatezza organizzativa, si attuano attraverso l'omogeneizzazione degli ordinamenti e della disciplina del rapporto di lavoro nonché con l'armonizzazione degli istituti comuni al comparto, tenendo conto delle diverse funzioni e responsabilità.
2. L'omogeneizzazione degli ordinamenti professionali, in ordine alle categorie più elevate, in particolare, si fonda su declaratorie contrattuali che tengono conto della mutata esigenza, comune agli enti del Comparto, di professionalità che esprimano competenze, oltre che di tipo specialistico, anche di ordine relazionale interno ed esterno.
3. L'omogeneizzazione degli ordinamenti e degli istituti comuni al comparto, pur alle condizioni indicate al comma 1, consente di dar luogo a forme di mobilità tra gli enti del comparto e di realizzare così quanto prescritto dalla ▇.▇. ▇. ▇/▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇.▇.▇▇▇▇, in ordine al raggiungimento dell'adeguatezza organizzativa dei servizi nelle forme associative.
4▇. La riorganizzazione dei servizi alla collettività regionale, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza organizzativa viene avvalorata attraverso l'adozione di carte dei servizi che garantiscono elevati standard di qualità a livello di singolo ente o nell'ambito ▇▇; − dal Regolamento sul funzionamento delle forme associative come definite dalla L.R. n.1/2006, nelle modalità che saranno contenute nei rispettivi Regolamenti di organizzazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) le caratteristiche fondamentali del singolo servizio;
b) le modalità di informazione, proposta e valutazione da parte dei cittadini;
c) le procedure periodiche di verifica.
1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell’area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati “enti”.
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 ter della L.R. n.49/1996 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto strutture di cui al comma 1decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/r/2018; − dalla Legge Regionale n. 82/2009 sull’Accreditamento così come modificata dalla Legge Regionale n. 49 del 20.9.2010 e dal Regolamento attuativo n. 29/R del 3.3.2010; − dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all’Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.n. 86/R.
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Sources: Capitolato d'Appalto