Forza maggiore. Sono considerati quali casi di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di vendita.
Appears in 2 contracts
Forza maggiore. Sono considerati quali casi In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o casi fortuiti quegli eventi moti popolari, provvedimenti delle Pubbliche Autorità che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità delle Parti di eseguire l'attività, incendi non dipendono dalla volontà causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle partiParti il rispetto dei termini previsti per l’adempimento, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o ritardato da tali eventi, non sarà responsabile per il ritardo o per l'inadempimento. La pandemia da Covid – 19 non è intesa come causa di forza maggiore a meno che essa non si potevano ragionevolmente prevedere comporti un oggettivo e significativo mutamento delle condizioni di esecuzione delle prestazioni. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di Forza Maggiore dovrà notificare all’altra, per iscritto, il verificarsi dell’evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere. L’eventuale nuovo termine di adempimento sarà concordato tra le Parti in relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore. Qualsiasi mancanza o ritardo della comunicazione dell’esistenza o della cessazione della causa di Forza Maggiore causerà la responsabilità della Parte così inadempiente per i danni sofferti dall’altra Parte e che non potevano ragionevolmente avrebbero potuto essere evitati o sormontaticontenuti se essa avesse tempestivamente ricevuto la comunicazione. In ogni caso le Parti si adopereranno, nella misura per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore e faranno tutto quanto in loro potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno dell'altra Parte. Nel caso in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generalel’evento di Forza Maggiore perduri per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, sono equiparati a casi di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, le Parti si accorderanno entro le VENTIQUATTRO 3 (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30tre) giorni dalla data cessazione dell’evento in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, merito alle azioni da intraprendere; il contratto termine di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza adempimento sarà conseguentemente posticipato per un periodo pari alla durata dell'evento di Forza Maggiore oltre al tempo ragionevolmente necessario al ripristino delle condizioni che nessuna rendano possibile l'adempimento delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaobbligazioni derivanti dal Contratto.
Appears in 2 contracts
Samples: e-procurement.engie.it, e-procurement.engie.it
Forza maggiore. Sono considerati quali casi Ciascuna delle Parti non sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest’ultima quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell’adempiere agli obblighi di cui al Contratto conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del proprio controllo. In tal caso, la Parte non impossibilitata alla prestazione sarà sollevata dal proprio obbligo di prestazione all’altra Parte per il periodo in cui la controprestazione dell’altra Parte rimane sospesa. In tale evenienza di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partimaggiore, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura nel caso in cui uno o più Servizi erogati da EI TOWERS non possano essere forniti in riferimento ad una o più Apparecchiature di Trasmissione e tale disservizio provochi un malfunzionamento del Segnale originato dal Sito di irradiazione, EI TOWERS adotterà ogni proprio massimo sforzo per mettere a disposizione del CLIENTE una soluzione alternativa adeguata alle esigenze commerciali di quest’ultima e, comunque, idonea al mantenimento della originaria Area di Servizio relativa al Sito di riferimento. Tale soluzione alternativa dovrà essere sottoposta al vaglio del CLIENTE, il loro verificarsi renda quale se valutasse la proposta di EI TOWERS non corrispondente alle proprie esigenze, avrà diritto di estromettere dai Servizi l’Apparecchiatura di Trasmissione coinvolta dal disservizio, con l’eventuale riduzione del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenutiCorrispettivo Annuale come indicato all'Allegato Articolo 4. In generaleIl CLIENTE, sono equiparati salvo il risarcimento del maggior danno, è legittimata a casi risolvere il Contratto qualora l’impossibilità della prestazione produca alternativamente: Le Parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede le eventuali modifiche al Contratto, qualora entrambe concordino preventivamente circa la rilevanza di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo intervenute modifiche di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindilegge, di diritto sospeso senza indennitàregolamento, a partire dalla data di provvedimento amministrativo o di altra natura che alterino in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data misura consistente i presupposti commerciali e/o tecnologici alla base dell'instaurazione del rapporto in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaoggetto.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Full Service, Contratto Di Full Service
Forza maggiore. Sono considerati quali casi Ai fini del presente articolo 8.7, per "Parte interessata" si intende una parte del presente Contratto che è interessata da, o che sostiene di essere interessata da, un Evento di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un evento il cui verificarsi è al di fuori del ragionevole controllo della Parte Interessata, inclusi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i seguenti: (a) cause di forza maggiore (inclusi terremoti o casi fortuiti quegli eventi altri disastri naturali), atti di terrorismo, guerre o operazioni belliche, disordini civili o sommosse; (b) [inadempienza di terzi, azioni sindacali (che non dipendono dalla volontà delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi di riguardino la forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale lavoro della nostra Società o dei suoi vettori abitualiParte Interessata)], incendi, inondazioni, guerreesplosioni o danni dolosi, blocco o guasti agli impianti o alle attrezzature (ma solo nella misura in cui uno di questi sia al di fuori del ragionevole controllo della produzione a causa Parte Interessata); e (c) modifiche legislative, normative o standard industriali, o ordini o direttive governative. Nessuna delle Parti violerà il presente Xxxxxxxxx, né sarà responsabile per qualsiasi ritardo nell'esecuzione, o mancata esecuzione, di guasti accidentaliuno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, l'impossibilità se tale ritardo o mancata esecuzione dovesse risultare da un Evento di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitoriForza Maggiore. In tali circostanze, la nostra Società informerà Parte Interessata dovrà informare l'altra Parte il cliente più rapidamente possibile per iscritto, generalmente via fax specificando le circostanze e la durata prevista dell'Evento di Forza Maggiore, e dovrà tenere l'altra Parte regolarmente informata sulla situazione. Se, nonostante gli sforzi della Parte interessata inadempiente, il periodo di ritardo o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare mancata esecuzione continua per più di TRENTA trenta (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoconsecutivi, il contratto la Parte non interessata può risolvere senza alcuna responsabilità tutti o parte dei Servizi interessati dall'Evento di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà Forza Maggiore [con effetto immediato] dandone comunicazione alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaParte Interessata.
Appears in 2 contracts
Samples: storage.gra.cloud.ovh.net, storage.gra.cloud.ovh.net
Forza maggiore. Sono considerati quali casi di Per forza maggiore si intende ogni azione e/o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono evento imprevedibile, indipendente dalla diretta volontà delle partiparti contrattuali, che al di fuori del loro controllo ed a cui non si potevano ragionevolmente prevedere è possibile porre tempestivamente rimedio adeguato (a titolo esemplificativo e che non potevano ragionevolmente essere evitati limitativo: guerra, atti di terrorismo, sommosse e tumulti, scioperi trasporti e/o sormontatidogane, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generalemisure amministrative di sequestro, sono equiparati a casi leggi o regolamenti di forza maggiore ogni ente territoriale o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo autorità amministrativa, interruzione vie di consegna nei termini prestabiliti: scioperi comunicazione, embargo, incendio, sabotaggio, calamità o eventi naturali avversi quali nevicate intense, frane, inondazioni, fughe di gas, provvedimenti ostativi da parte di tutto Autorità governative o parte fiscali o doganali o responsabili del personale della nostra Società o transito dei suoi vettori abitualimezzi di trasporto, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti sospensione nel rifornimento di materie prime, epidemiedi attrezzature, barriere di disgeloenergia motrice o elettrica o combustibile, blocchi stradalidi prestazioni di lavoro, sciopero o interruzione temporanea impossibilità del rifornimento elettrico o interruzione trasportatore prescelto, ritardo di consegna, controversie di lavoro di ogni tipo). Al verificarsi di detti eventi di forza maggiore, gli obblighi delle Parti che non possano essere adempiuti in ragione di tale causa si considereranno automaticamente sospesi, senza penalità, per la durata dello stato di forza maggiore. Le Parti s’impegnano comunque ad assumere le iniziative in loro potere per cercare di assicurare, entro breve tempo, il normale adempimento delle obbligazioni. Qualora le parti non siano in grado di eseguire le prestazioni per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi in ragione del perdurare della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione forza maggiore, le stesse si incontreranno al fine di rifornimento attribuibile ai nostri fornitoriadottare le opportune determinazioni in merito al Contratto. In tali circostanzeQualora in qualsiasi momento, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, i) la nostra Società informerà prosecuzione dell’adempimento degli obblighi del Venditore derivanti dal presente Contratto divenga eccessivamente onerosa a causa di un evento non dipendente dal ragionevole controllo del Venditore, evento che il cliente per iscrittoVenditore non era ragionevolmente tenuto a prendere in considerazione al momento della sottoscrizione del presente Contratto e, generalmente via fax qualora ii) il Venditore non abbia potuto ragionevolmente evitare o posta elettronicasuperare tale evento o le sue conseguenze, le Parti, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte del Venditore all’Acquirente circa l’intervenire di un evento ostativo di forza maggiore, negozieranno condizioni contrattuali alternative dirette ad alleviare o mitigare gli effetti di tale eccessiva onerosità sopravvenuta. Se le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data Parti non sono in grado di accadimento degli eventi; raggiungere l’accordo in merito a tali termini contrattuali alternativi, il contratto che vincola Venditore avrà facoltà di dar corso alla risoluzione del presente Contratto e di trattenere la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennitàparte del Prezzo d’Acquisto già corrisposta dall’Acquirente, a partire dalla data titolo di parziale ristoro per le spese sostenute dal Venditore in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditarelazione al presente Contratto.
Appears in 2 contracts
Samples: www.valmatrading.com, www.valmatrading.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partidel Contratto stesso) sarà sospesa, che non si potevano ragionevolmente prevedere con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generaletale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, sono equiparati inclusi, a casi di forza maggiore titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abitualiattacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, guerresabotaggi, blocco necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della produzione a causa normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di guasti accidentalicontrollo all’importazione, l'impossibilità esportazione e relative sanzioni, così come di essere riforniti di materie primevolta in volta modificata (inclusa, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanzein via meramente esemplificativa, la nostra Società informerà il cliente per iscrittonormativa in vigore negli Stati Uniti, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società nell’Unione Europea e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data nella giurisdizione in cui è sopravvenuto l'evento ostativoil Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se l'evento dovesse durare più per qualsiasi ragione alcune di TRENTA (30tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoAffiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, Venditore sarà liberato senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaalcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.
Appears in 2 contracts
Samples: www.emerson.com, www.emerson.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, che non Non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, intenderà inadempiuto il presente accordo nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenutimancato rispetto delle obbligazioni non sia conseguenza di comportamento colposo o negligente e tale condizione di inadempimento non possa essere altrimenti impedita da un intervento in buona fede della parte onerata dell’obbligazione, che possa porre in essere comportamenti idonei a prevenire o mitigare la condizione di mancato adempimento (Forza Maggiore). In generale, A titolo esemplificativo e non esaustivo sono equiparati a casi di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabilitiricompresi eventi e condizioni quali: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione il mancato adempimento a causa di guasti accidentalimezzi di trasporto inadeguati; guasto di macchinari o attrezzature; impossibilità di proteggere materiali, l'impossibilità forniture, carburante o energia a termini e condizioni commercialmente ragionevoli; scioperi; blocco o altra controversia di essere riforniti lavoro che impedisca di materie primeoperare; incendi; alluvioni; uragani; terremoti; altri elementi naturali avversi; malattie; epidemie; pandemie o quarantene;guerre; emergenze nazionali; terrorismo, epidemierivolte; ribellioni; rivoluzioni; altri disordini civili; azioni di autorità militari; embarghi; ordini o atti di qualsiasi governo, barriere di disgelosia straniero, blocchi stradalinazionale o locale, sciopero sia esso valido o interruzione del rifornimento elettrico non valido, o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa simile o anche differente che crei un impedimento che vada al di interruzione là del ragionevole controllo della Parte onerata. Xxxxxxx non avrà alcun obbligo di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanzeprocurarsi i beni oggetto di contratto da altre fonti e potrà assegnare la fornitura di merci ad altre società del Gruppo Nouryon (inclusa sé stessa) che abbiano la disponibilità del prodotto oggetto di contratto, la nostra Società informerà il cliente per iscrittoovvero a loro clienti, generalmente via fax o posta elettronicapartners, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società distributori e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennitàrivenditori, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativopropria discrezione e secondo principi di equità e funzionalità . Se l'evento la durata degli eventi di Forza Maggiore dovesse durare più superare i sei (6) mesi o ragionevolmente si dovesse prevedere che superi i sei (6) mesi, Xxxxxxx avrà il diritto di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto recedere da qualsiasi obbligo di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, fornitura senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di vendital'Acquirente abbia alcun diritto al risarcimento.
Appears in 2 contracts
Samples: www.nouryon.com, www.nouryon.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi 6.1 Il Contratto (fatto salvo per l'obbligo dell'Acquirente di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partipagare tutte le somme dovute al Venditore in conformità al Contratto) sarà sospeso, che non si potevano ragionevolmente prevedere senza responsabilità alcuna, in caso e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda la sua esecuzione sia impedita o ritardata per cause al di fuori del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generaleragionevole controllo della parte interessata, sono equiparati a casi di forza maggiore inclusi in via non esaustiva: catastrofi naturali, guerre, conflitti armati o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abitualiattentati terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, guerresabotaggi; decisioni o azioni delle autorità pubbliche (inclusi in via non esaustiva il divieto di esportare o riesportare, blocco o la mancata concessione o la revoca delle licenze di esportazione applicabili), vertenze sindacali, scioperi, serrate o ingiunzioni di pubbliche autorità. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire merci fisiche, programmi informatici, servizi o tecnologie fatto salvo che abbia ricevuto le necessarie licenze autorizzazioni o sia qualificato per le licenze generali o eccezionali ai sensi delle normative e dei regolamenti applicabili in materia di controlli e sanzioni sulle importazioni ed esportazioni o di qualsiasi altro requisito come modificati di volta in volta (inclusi, in via non esaustiva, quelli degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e della produzione a causa giurisdizione cui il Venditore è soggetto o da cui gli articoli provengono). Se, per qualsiasi motivo, tali licenze, autorizzazioni o approvazioni sono negate o revocate, o qualora vi sia una modifica nelle normative, nei regolamenti, negli ordini o nei requisiti applicabili che vietino al Venditore di guasti accidentaliadempiere al Contratto, l'impossibilità ovvero possano esporre, secondo la ragionevole opinione del Venditore, quest'ultimo o una sua Controllata al rischio di essere riforniti di materie primeresponsabilità ai sensi delle leggi, epidemiedei regolamenti, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero degli ordini o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativodei requisiti vigenti, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, Venditore sarà manlevato senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaresponsabilità alcuna dai propri obblighi contrattuali.
Appears in 1 contract
Samples: climate.emerson.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi 18.1. Né Shell né il Partner commerciale saranno responsabili per gli eventuali inadempimenti dei rispettivi obblighi ai sensi delle condizioni indicate nella dichiarazione di adesione al sistema del servizio Shell e relativi allegati ivi richiamati nonché nelle condizioni generali di gestione del sistema Shell Card e relativi allegati ivi indicati se l'adempimento è stato ritardato, ostacolato, impedito, limitato o rallentato da qualsiasi circostanza che non rientra nel ragionevole controllo di Shell o del Partner commerciale (“Evento di forza maggiore maggiore”), tra cui: (a) qualsiasi calamità naturale, incendio, esplosione, frana o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partiterremoto; o qualsiasi tempesta, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati uragano, inondazione, mareggiata o sormontatialtre condizioni atmosferiche avverse o qualsiasi guerra (dichiarata o meno), nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generalerivoluzione, sono equiparati a casi azione civile o militare, sommossa, blocco, embargo, sanzione commerciale, atto di forza maggiore terrorismo, sabotaggio o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo agitazione civile; o qualsiasi limitazione per epidemia o quarantena; oppure (b) qualsiasi limitazione, interruzione o mancata prestazione di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte manodopera, servizi, servizi di tutto pubblica utilità o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di impianti oppure materie prime, epidemiescorte alimentari o altre sostanze da cui sono derivati le Merci o altre fonti di approvvigionamento di Shell (per le finalità o meno dei presenti Termini e Condizioni) nonché gli imballaggi che avrebbero dovuto contenerli; oppure (c) qualsiasi chiusura non programmata o la chiusura anticipata derivante da un guasto o malfunzionamento, barriere blocco (temporaneo o permanente) relativo all'impianto o alla fonte di disgeloapprovvigionamento delle Merci; (d) conformità con qualsiasi legge, blocchi stradaliprovvedimento, sciopero regolamento o interruzione del rifornimento elettrico ordinanza, o interruzione della fornitura con qualsiasi ordine, domanda o richiesta di qualsiasi autorità pubblica, internazionale, nazionale, portuale, dei trasporti, locale o altra autorità o agenzia o di qualsiasi ente o persona che pretende di essere o di agire per una causa non attribuibile alla nostra Societàconto di tali autorità o agenzie o qualsiasi impresa controllata direttamente o indirettamente da tali soggetti; oppure (e) qualsiasi sciopero, nonché qualsiasi altra causa serrata o controversia lavorativa (di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà cui Shell o il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennitàPartner commerciale e, a partire dalla data seconda dei casi, siano parte in cui è sopravvenuto l'evento ostativocausa o siano in grado di influenzare o partecipare alla conciliazione di tali eventi). Se l'evento dovesse durare più Le Parti riconoscono inoltre che l'impossibilità di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto pagare le somme dovute o altre sofferenze economiche non possono essere considerate un Evento di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaForza Maggiore.
Appears in 1 contract
Samples: www.shell.it
Forza maggiore. Sono considerati quali Eventuali ritardi o mancati adempimenti agli obblighi previsti dalle presenti CGV e/o dai contratti conclusi tra il Venditore e il Cliente non potranno dare luogo alle conseguenze previste per l’inadempimento, quando dipendano da caso fortuito o forza maggiore, intendendosi, per tali, gli eventi che siano al di fuori del ragionevole controllo delle Parti e, ad esse, non imputabili, inclusi, senza limitazioni, i casi di blocchi totali o parziali di produzione o degli impianti, guasti, blocchi o riduzione nella fornitura di energia elettrica, carenze o mancanze di materie prime o comunque difficoltà nel relativo approvvigionamento e/o ritardi nella relativa fornitura, aumenti abnormi dei costi produttivi e/o delle materie prime per la produzione o la fornitura dei Prodotti, embarghi, limitazioni, blocchi all’importazione o esportazione, interruzioni delle relazioni commerciali tra paesi, norme, ordini o provvedimenti delle autorità nazionali, comunitarie o internazionali, difficoltà nella circolazione di prodotti o materie prime, scioperi anche aziendali, blocchi locali, nazionali o internazionali della circolazione, guerre, rivolte, colpi di stato, insurrezioni, calamità, incendi, terremoti, inondazioni, epidemie, pandemie, ed ogni altra causa costituente caso fortuito o forza maggiore. Ricorrendo una delle ipotesi sopra considerate, le Parti concorderanno in buona fede le misure idonee per fronteggiare le problematiche emerse, nel reciproco interesse. Il Cliente si impegna ad accettare le eventuali prestazioni anche parziali o ritardi da parte del Venditore, rinunziando ad ogni reclamo, contestazione o pretesa in merito. Nel caso una delle situazioni sopra descritte dovesse protrarsi per oltre 90 (novanta) giorni, il Venditore potrà risolvere e/o annullare il /i contratto/i e/o gli ordini in essere al momento del verificarsi di uno degli eventi sopra indicati, limitandosi a rimborsare gli eventuali anticipi versati dal Cliente, in relazione al /ai contratto/i risolto/i, senza alcun risarcimento o indennizzo e senza ulteriori conseguenze per il Venditore. Non è consentito invocare una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data relazione ad ipotesi nelle quali vengano in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditarilievo obbligazioni pecuniarie.
Appears in 1 contract
Samples: menzolit.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi 11.1 Nessuna delle parti sarà in alcun modo responsabile per danni, perdite, costi o spese che derivino da o siano in relazione con ritardi, restrizioni, impedimenti o inadempienze delle obbligazioni nei confronti della controparte che siano causati da circostanze che esulano dal suo controllo, comprese, senza limitazione, calamità naturali, leggi, ordinanze, regolamenti, misure legislative, leggi o regolamenti della Pubblica Amministrazione o altre misure amministrative, ordinanze o decreti di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partiun Tribunale, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontatiterremoti, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abitualiinondazioni, incendi, inondazioniesplosioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentaliterrorismo, l'impossibilità di essere riforniti di sommosse, sabotaggi, sinistri, epidemie, scioperi, serrate, scioperi bianchi, agitazioni dei lavoratori, difficoltà nel conseguire la forza lavoro o le materie prime, epidemieinsufficienza o mancanza di mezzi di trasporto, barriere avaria degli impianti o di disgelomacchinari essenziali, blocchi stradaliriparazioni o interventi di manutenzione di emergenza, sciopero avarie o interruzione insufficienze di servizi, ritardo nella consegna o difetti in beni forniti da fornitori o subappaltatori (“Forza maggiore”). 11.2 Nel caso che si verifichi un evento di Forza maggiore, la parte che ne è colpita ne informerà immediatamente per iscritto la controparte descrivendo con precisione la causa dell'evento e la maniera in cui esso influirà sull'adempimento delle sue obbligazioni derivanti dalla Conferma del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitorivenditore. In tali circostanzecaso di ritardo, l'obbligazione di consegna sarà sospesa per un periodo uguale alla perdita di tempo dovuta a Forza maggiore. Se, tuttavia, un evento di Forza maggiore si prolungasse o si prevedesse che si prolungherà per più di due (2) mesi oltre la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto consegna convenuta, ciascuna delle Parti può annullare la parte della Conferma del Venditore che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligenteinteressata dall'evento, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessidoverne rispondere nei confronti della controparte. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di vendita12.
Appears in 1 contract
Samples: www.tecnomec3.it
Forza maggiore. Sono considerati quali casi Le Parti non saranno responsabili di forza maggiore eventuali perdite, danni, ritardi o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento mancati adempimenti degli obblighi convenutiposti a loro carico dall’Ordine di Acquisto, se dovuti a cause di Forza Maggiore. In generaleAi fini della presente disposizione, sono equiparati per Forza Maggiore si intende il ritardo o il mancato adempimento degli obblighi che siano direttamente ed esclusivamente attribuibili a casi eventi inesorabili, imprevedibili, inevitabili, fuori del controllo della Parte che li cita e non dovuti a colpa e negligenza di forza maggiore tale Parte. Le cause di Forza Maggiore possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti eventi o fortuiti circostanze: - guerre, ostilità, invasioni, atti di nemici stranieri; - rivolte, atti di terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato militari o usurpazione di potere, guerre civili; - sommosse, tumulti, disordini, scioperi o serrate ad opera di persone diverse dal personale della Parte che sollevano la nostra Società dall'obbligo si appella alla causa di consegna nei termini prestabiliti: scioperi Forza Maggiore; - effetti causati da munizioni, materiale esplosivo, radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive, fatta eccezione per le cause attribuibili all’uso da parte di tutto Yokogawa o parte del personale della nostra Società Cliente di tali munizioni, materiale esplosivo, radiazioni ionizzanti o dei suoi vettori abituali, incendi, contaminazioni radioattive; - catastrofi naturali come inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie primeterremoti, epidemie, barriere uragani, tifoni o attività vulcaniche o risposte a uno dei suddetti eventi da parte delle autorità competenti; - embarghi, ritardi nel trasporto, riduzioni o limitazioni di disgeloquarantena. Nel caso si verifichi un qualsiasi evento tra i suddetti, blocchi stradaliciascuna Parte informerà prontamente per iscritto l’altra Parte circa la perdita, sciopero i danni, il ritardo o interruzione l’impossibilità dell’adempimento. Nel caso in cui la Causa di Forza Maggiore duri oltre sessanta (60) giorni, le Parti avranno il diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto senza alcuna responsabilità In caso di risoluzione dell’Ordine di Acquisto, i beni di proprietà del rifornimento elettrico Cliente che sono in possesso di Yokogawa saranno restituiti o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società conservati a spese e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, rischio del Cliente a partire dalla data di risoluzione dell’Ordine di Acquisto. Nel caso in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data Yokogawa abbia eseguito o possa eseguire solo parzialmente i propri obblighi nel momento in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoverifica una Causa di Forza Maggiore, Yokogawa avrà il contratto diritto di vendita sottoscritto tra fatturare la nostra Società ed parte già eseguita e/o da eseguire e il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaCliente sarà tenuto a pagarla.
Appears in 1 contract
Samples: web-material3.yokogawa.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partidel Contratto stesso) sarà sospesa, che non si potevano ragionevolmente prevedere con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generaletale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, sono equiparati inclusi, a casi di forza maggiore titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abitualiattacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, guerresabotaggi, blocco necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della produzione a causa normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di guasti accidentalicontrollo all’importazione, l'impossibilità esportazione e relative sanzioni, così come di essere riforniti di materie primevolta in volta modificata (inclusa, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanzein via meramente esemplificativa, la nostra Società informerà il cliente per iscrittonormativa in vigore negli Stati Uniti, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società nell’Unione Europea e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data nella giurisdizione in cui è sopravvenuto l'evento ostativoil Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se l'evento dovesse durare più per qualsiasi ragione alcune di TRENTA (30tali licenze, autorizzazioni o approvazioni vengano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcune di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoAffiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, Venditore sarà liberato senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaalcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.
Appears in 1 contract
Samples: climate.emerson.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi Il Concessionario non sarà responsabile per le sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto del presente Contratto, né potrà essere in alcun modo considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura cui al presente Contratto nel caso in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenutile proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o Forza Maggiore. In generaleparticolare, sono equiparati a casi in via puramente esemplificativa e assolutamente non esaustiva, le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che saranno ritenute cause di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabilitiForza Maggiore i seguenti eventi: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali cataclismi naturali come alluvioni, incenditempeste, tornadi, terremoti, inondazioni, guerredistruzioni causate da fulmini, blocco della produzione esplosioni, incendi; boicottaggi e scioperi generali; aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica quali, a causa di guasti mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, l'impossibilità microinterruzioni, buchi di essere riforniti tensione, gestione del collegamento ecc. provvedimenti di materie primenatura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, epidemienon cagionati da colpa o dolo del Concessionario, barriere di disgeloche possano impedire, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoanche parzialmente, il contratto regolare svolgimento dell’esecuzione delle opere e della gestione del servizio. Il Concessionario, colpito dall'evento di vendita sottoscritto tra Forza Maggiore dovrà darne comunicazione al Comune, impegnandosi a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, concordando con il Comune le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell’evento di Forza Maggiore. I termini e le condizioni fissati dalla presente Contratto per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario saranno ridefiniti in relazione al perdurare dell’evento di Forza Maggiore, anche tramite la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data proroga del termine di scadenza della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditapresente Contratto.
Appears in 1 contract
Samples: www2.seregno.info
Forza maggiore. Sono considerati Il Venditore non sarà responsabile per qualsivoglia ritardo nella spedizione o consegna, per la distruzione o il deterioramento totale o parziale dei Prodotti, e in generale per qualsivoglia inadempimento del presente Contratto, che sia causato direttamente o indirettamente da eventi naturali, quali inondazioni, maremoti, fulmini, tifoni, tempeste, terremoti, epidemie, pandemie ovvero da iniziative ostili di terzi quali guerre o situazioni assimilate, insurrezioni o rivoluzioni, ovvero da qualsivoglia evento che sia al di fuori del ragionevole controllo del Venditore o altrimenti inevitabile, inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo –incendi, esplosioni, incidenti, naufragi, blocchi, tumulti, scioperi, serrate o altre agitazioni sindacali, vertenze, sommosse, boicottaggi di prodotti italiani di origine europea, fallimenti o altri casi di forza maggiore Insolvenza di produttori o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partifornitori utilizzati dal Venditore per i Prodotti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati mancanza o sormontati, riduzione nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi fornitura di forza maggiore energia elettrica o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemieindisponibilità di mezzi di trasporto o attrezzature per il carico e scarico, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Societàcongestione portuale, nonché qualsiasi tutte le restrizioni imposte da leggi, regolamenti, ordinanze o provvedimenti amministrativi delle autorità governative, quali quarantene, embarghi, mobilitazioni, requisizioni, divieti di esportazione, rifiuto di rilasciare autorizzazioni all’esportazione, o qualsivoglia altra causa restrizione di interruzione legge o amministrativa che interessi il Venditore, i suoi agenti, o spedizionieri, trasportatori, fornitori dei Prodotti al Venditore, produttori dei Prodotti ovvero fornitori a tali produttori di rifornimento attribuibile ai nostri fornitorimateriale pei i Prodotti. In tali circostanzeIN TUTTI I CASI SUDDETTI, la nostra Società informerà il cliente per iscrittoSALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI, generalmente via fax o posta elettronicaIL VENDITORE AVRA’ IL DIRITTO DI RECEDERE IMMEDIATAMENTE, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente vieneIN TUTTO O IN PARTE, quindiDAL PRESENTE CONTRATTO, di diritto sospeso senza indennitàMEDIANTE COMUNICAZIONE ALL’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE XXXX’ TENUTO AD ACCETTARE OGNI RITARDO NELLA SPEDIZIONE O NELLA CONSEGNA DI TUTTI O PARTE DEI PRODOTTI, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativoE/O IL RECESSO DEL VENDITORE. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoIN OGNI CASO, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaIL VENDITORE NON XXXX’ RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO O PERDITA DERIVANTE DAI SUDDETTI EVENTI.
Appears in 1 contract
Samples: everkem.it
Forza maggiore. Sono considerati quali Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DL ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore o casi fortuiti quegli le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi che non dipendono naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle partiParti ed aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto. Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non si potevano ragionevolmente prevedere potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante. Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non potevano ragionevolmente essere evitati siano nazionali o sormontatidi categoria, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenutiritardi dovuti a mancate autorizzazione della Stazione Appaltante nell’esecuzione dei cantieri, per motivi di viabilità, ritardi per sospensioni di cantiere imposte da enti terzi. In generale, sono equiparati a casi Gli eventi di forza maggiore o fortuiti dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione della durata dell’evento. Resta sin d’ora stabilito che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti al Stazione Appaltante a causa dell’evento/i di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaforza maggiore.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Forza maggiore. Sono considerati quali casi Il Concessionario non sarà responsabile per le sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto del presente Contratto, né potrà essere in alcun modo considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura cui al presente Contratto nel caso in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenutile proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o Forza Maggiore. In generaleparticolare, sono equiparati a casi in via puramente esemplificativa e assolutamente non esaustiva, le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che saranno ritenute cause di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabilitiForza Maggiore i seguenti eventi: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali▪ cataclismi naturali come alluvioni, incenditempeste, tornadi, terremoti, inondazioni, guerredistruzioni causate da fulmini, blocco della produzione esplosioni, incendi; ▪ boicottaggi e scioperi generali; ▪ aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica quali, a causa di guasti mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, l'impossibilità microinterruzioni, buchi di essere riforniti tensione, gestione del collegamento ecc. ▪ provvedimenti di materie primenatura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, epidemienon cagionati da colpa o dolo del Concessionario, barriere di disgeloche possano impedire, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoanche parzialmente, il contratto regolare svolgimento dell’esecuzione delle opere e della gestione del servizio. Il Concessionario, colpito dall'evento di vendita sottoscritto tra Forza Maggiore dovrà darne comunicazione al Comune, impegnandosi a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, concordando con il Comune le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell’evento di Forza Maggiore. I termini e le condizioni fissati dalla presente Contratto per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario saranno ridefiniti in relazione al perdurare dell’evento di Forza Maggiore, anche tramite la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data proroga del termine di scadenza della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditapresente Contratto.
Appears in 1 contract
Samples: www2.seregno.info
Forza maggiore. Nessuna delle PARTI sarà ritenuta responsabile delle mancanze o dei ritardi di adempimento di un CONTRATTO causati da un caso di forza maggiore, ovvero da un evento imprevedibile e inesorabile al di fuori del ragionevole controllo delle PARTI e che impedisce alla PARTE interessata di adempiere ai suoi obblighi ai sensi di qualsiasi CONTRATTO. Sono considerati quali casi di forza maggiore maggiore, a titolo esemplificativo: i fenomeni naturali inesorabili e imprevedibili (come le inondazioni, gli uragani, i fulmini, ecc.), le guerre, le invasioni, le rivoluzioni, le rivolte, gli atti governativi, gli scioperi generali e altri eventi simili, le epidemie, ecc. Uno sciopero dei dipendenti dell’ACQUIRENTE o casi fortuiti quegli eventi che dei dipendenti di qualsiasi fornitore dell’ACQUIRENTE non dipendono dalla volontà delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi sarà considerato un caso di forza maggiore o fortuiti a meno che sollevano la nostra Società dall'obbligo non impedisca effettivamente al FORNITORE l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali ai sensi di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte un CONTRATTO. Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, impedendo a una delle PARTI l'adempimento, in tutto o parte del personale della nostra Società o in parte, dei suoi vettori abitualiobblighi contrattuali, incendio potendo influire ragionevolmente sul futuro adempimento dei suoi obblighi contrattuali, inondazionitale PARTE dovrà (i) informare debitamente l'altra PARTE di detto caso di forza maggiore senza indebito ritardo, guerre(ii) prendere tutte le misure e le azioni necessarie per mitigare gli effetti derivanti da detto caso di forza maggiore, blocco della produzione a causa compreso l'intervento di guasti accidentaliterzi se ragionevolmente possibile e (iii) informare l'altra PARTE di tali misure e azioni. Se si appura che, l'impossibilità di nonostante l’attuazione delle misure e delle azioni summenzionate, l'esecuzione del CONTRATTO specifico è divenuta definitivamente impossibile o dovrà essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura posticipata per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO oltre tre (243) ore mesi dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente vienenotifica di tale evento di forza maggiore, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà allora detto CONTRATTO può essere risolto dalla parte più diligenteda una delle due PARTI mediante preavviso scritto di quindici (15) GIORNI, senza specificando che nessuna delle parti possa pretendere le PARTI faranno tutto il risarcimento dei danni possibile per risolvere le conseguenze pratiche di tale risoluzione in modo equo in base alle circostanze. In ogni caso, ciascuna PARTE sopporterà i costi e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto le spese da essa sostenuti dal momento di inizio del caso di forza maggiore fino al termine dello stesso o alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditarisoluzione del CONTRATTO.
Appears in 1 contract
Forza maggiore. Sono considerati quali casi 11.1 Nessuna parte sarà responsabile in caso di forza maggiore ritardo o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà inadempimento degli obblighi (escluso l’obbligo di pagamento delle parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura somme dovute) nel caso in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generaletale ritardo o inadempimento sia causato da impedimenti imprevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, sono equiparati quali a casi di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, titolo esemplificativo e non esaustivo incendi, inondazioni, guerreincidenti, blocco della produzione a causa di guasti accidentaliesplosioni, l'impossibilità di essere riforniti incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie, carenze di materie prime, epidemieguasto di attrezzature o macchinari, barriere guasto ai sistemi IT, sabotaggio, scioperi o altri disordini lavorativi, disordini civili, rivolte, invasioni, guerre (presenti o future, dichiarate o non dichiarate), atti o omissioni di disgeloqualsiasi autorità governativa (de jure o de facto), blocchi stradalicongestione portuale, sciopero ed ogni altra situazione e/o interruzione condizione indipendente dalla volontà della parte. 11.2 La parte che eccepisce la forza maggiore ai sensi della presente xxxxxxxx dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’altra parte, fornendo ogni dettaglio sulle cause e sulla durata prevista. 11.3 Dopo aver posto rimedio o superato l’evento, la parte che fa valere la forza maggiore deve tempestivamente notificare all'altra parte la cessazione della condizione di forza maggiore. 11.4 Qualsiasi parte del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra presente contratto avrà il diritto di rescindere il Contratto previa comunicazione scritta qualora la causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente forza maggiore si protragga per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data 4 mesi. 11.5 Si conviene che l'attuale pandemia di COVID-19 sarà considerata forza maggiore. Il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le seguenti clausole: § 1.5 penale § 2.3 esclusione di responsabilità per ritardata consegna da parte di XXXX § 2.4 spese di magazzino per ritardato ritiro § 3.3 diritto di XXXX di sospendere le consegne in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto corso per inadempimenti inerenti anche ad altri rapporti contrattuali § 3.4 solve et repete; § 4 riserva di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data proprietà § 5.4 esclusione della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso garanzia § 5.5 limitazione di ricevimento denunciante il suddetto contratto responsabilità per XXXX § 5.6 limite massimo di vendita.responsabilità § 6.1 foro competente in via esclusiva
Appears in 1 contract
Samples: www.gruppodani.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi di forza maggiore Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per il ritardato o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partimancato adempimento del presente documento, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi di forza maggiore o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o parte in parte, laddove tale ritardato o mancato adempimento derivi da (i) osservanza, in buona fede, di un regolamento, un provvedimento o una richiesta di qualsiasi funzionario o dipendente pubblico estero o meno, a prescindere dal fatto che in seguito si siano dimostrati non validi, abusivi o inapplicabili; (ii) qualsiasi emergenza la cui esclusione costituiva un presupposto fondamentale al momento della stipula del personale della nostra Società o dei suoi vettori abitualipresente Accordo, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fatalità, incendi, inondazioni, sinistri, sommosse, guerre, blocco terrorismo, sabotaggi, attacchi informatici, quarantene, pandemie, emergenze sanitarie pubbliche, scioperi, serrate, rallentamenti della produzione, vertenze sindacali o carenza di manodopera, guasti o avarie delle apparecchiature, ritardi dei vettori o embargo; (iii) incapacità del Venditore di ottenere materie prime o prodotti intermedi, fonti di energia, apparecchiature, manodopera o trasporti necessari a prezzi e condizioni ritenuti accettabili dal Venditore; (iv) aumento dei costi sostenuti dal Venditore per la conformità alle normative in materia di tutela ambientale, salute o sicurezza; o (v) qualsiasi evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, prevedibile o meno, che renda le prestazioni impraticabili. Qualora tali circostanze influiscano solo su una parte della capacità di adempiere del Venditore, quest’ultimo potrà suddividere la produzione e le consegne tra i propri clienti e le proprie esigenze nella maniera che riterrà maggiormente opportuna. A discrezione delle parti, le quantità interessate dal presente paragrafo possono essere eliminate dall’Accordo senza responsabilità lasciando, tuttavia, inalterato l’Accordo. Il Venditore non avrà ulteriori obblighi o responsabilità ai sensi del presente Accordo laddove, a causa sua esclusiva discrezione, a seguito del continuato adempimento del presente Accordo incorra nella violazione di guasti accidentalicontrolli sulle esportazioni, l'impossibilità di essere riforniti di materie primesanzioni o altre restrizioni sul commercio imposte da un’autorità governativa nazionale o estera, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero a prescindere se prescritte prima o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, dopo la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data entrata in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditavigore del presente Accordo.
Appears in 1 contract
Samples: files.caireinc.com
Forza maggiore. Sono considerati quali casi Automation Plus S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per inadempimento, ritardatato adempimento o mancata esecuzione di singoli contratti, ed il Cliente non avrà titolo per richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni, qualora ciò derivi da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si deve intendere un evento che si verifica al di fuori della sfera di controllo e/o competenza delle Parti; in essa rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerra; atti ostili; operazioni di tipo bellico; utilizzo di armi da guerra; sommosse; insurrezioni; guerre civili; guerre chimiche o batteriologiche; rivoluzione; atti di terrorismo od attentati di qualsivoglia matrice; confisca; nazionalizzazione; sanzioni, blocchi; embargo; atto di un'autorità internazionale, nazionale, locale; impossibilità di ottenere, o revoca, di licenze di importazione od esportazione e/o di commercializzazione; restrizioni doganali; sciopero; serrata; interruzioni di servizi; incidenti stradali; naufragio; epidemie e/o pandemie e/o pestilenze; catastrofi od eventi naturali di notevoli dimensioni (terremoto, tempesta, maremoto, onde di marea, inondazione, incendio); disastri o contaminazioni radioattive; radiazioni ionizzati; danni derivanti dalla trasmutazione dell'atomo; materiali esplosivi; danni a infrastrutture, cali di tensione; guasti ad impianti o macchinari. L'inadempienza degli obblighi contrattuali giustificata da causa di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partivale per l'obbligo del Cliente di corrispondere il pagamento previsto dal contratto. Se la prestazione dovuta da Automation Plus S.r.l. è soggetta a termine pattuito come essenziale dalle Parti, che non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi l'evento di forza maggiore determina l'immediata sospensione della decorrenza del termine, che ricomincerà a decorrere dalla conclusione dell'evento. Qualora l'evento di forza maggiore determini l'emersione di costi e/o fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo spese a carico di consegna nei termini prestabiliti: scioperi Automation Plus S.r.l. connessi alla corretta esecuzione del contratto, essa avrà diritto al rimborso di tali costi/spese da parte di tutto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitoriCliente. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennità, a partire dalla data Nel caso in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoforza maggiore determini un considerevole aumento dei costi necessari all'adempimento contrattuale a carico di Automation Plus S.r.l., quest'ultima avrà facoltà di recedere dal contratto con atto scritto da notificare al Cliente, il contratto quale avrà diritto di vendita sottoscritto tra la nostra Società vedersi rimborsate le spese ed il suo cliente i costi già sostenuti ma non potrà essere risolto dalla parte più diligenteagire, senza che in nessuna delle parti possa pretendere il sede, per un eventuale risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso del danno od ulteriori corresponsioni di ricevimento denunciante il suddetto contratto somme a qualsivoglia titolo nei confronti di venditaAutomation Plus S.r.l.
Appears in 1 contract
Samples: automationplus.it
Forza maggiore. Sono considerati quali casi 6.1 Il Contratto (fatto salvo l'obbligo in capo all'Acquirente di forza maggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle partipagare tutte le somme dovute al Venditore in conformità al Contratto) può essere sospeso, che non si potevano ragionevolmente prevedere senza responsabilità, nel caso e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nella misura in cui il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generalesuo adempimento venga impedito o ritardato da circostanze estranee al ragionevole controllo della parte interessata, sono equiparati a casi tra cui cause di forza maggiore maggiore, guerra, conflitto armato o fortuiti attentato terroristico, insurrezione, incendio, esplosione, incidente, inondazione, sabotaggio; decisioni o azioni governative (compresi tra l'altro il divieto di esportazione o riesportazione oppure la mancata concessione o la revoca di licenze di esportazione valide); o conflitti sindacali, sciopero, serrata. Il Venditore non ha alcun obbligo di fornire Merce, Servizi o tecnologia, nel caso in cui e finché non ottenga le necessarie licenze o autorizzazioni o l'idoneità per le licenze generali o le deroghe previste da leggi, regolamenti, ordinanze e requisiti in materia di importazioni, controllo delle esportazioni e sanzioni e relative modifiche, vigenti negli Stati Uniti, nell'Unione Europeae nella giurisdizione incui hasede il Venditoreo l'Affiliatadel Venditoreo dalla qualesono forniti i prodotti. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, tali licenze, autorizzazioni o approvazioni vengano rifiutate o revocate oppure in caso di modifica di leggi, regolamenti, ordinanze e requisiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo vietino al Venditore o all'Affiliata del Venditore di consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto adempiere il Contratto o parte del personale della nostra Società o dei suoi vettori abituali, incendi, inondazioni, guerre, blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o interruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, nonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, la nostra Società informerà il cliente per iscritto, generalmente via fax o posta elettronica, entro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, quindi, di diritto sospeso senza indennitàche, a partire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più ragionevole giudizio del Venditore o dell'Affiliata del Venditore espongano il Venditore e l'Affiliata o le Affiliate del Venditore al rischio di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativoresponsabilità previste da leggi, regolamenti, ordinanze e requisiti vigenti, il contratto di vendita sottoscritto tra la nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento denunciante il suddetto contratto di venditaVenditore o l'Affiliata del Venditore saranno esonerati da tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e/o da qualsiasi Contratto collaterale.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Vendita