Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. 2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione. 5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Samples: Insurance Services Agreement, Insurance Services Agreement, Servizi Assicurativi
Garanzia. 16.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, dovrà consegnare a SAVE, alla firma della presente atto, una garanzia per l’importo di € […] (pari all’importo del corrispettivo annuo oltre all’IVA di legge). La Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello di cui alle premesseall’Allegato B e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i.codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento semplice richiesta scritta di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoSAVE.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, 6.2 I diritti derivanti a SAVE dalla garanzia dovranno restare integri fino a dodici mesi dalla data totale estinzione di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoogni suo credito verso il Subconcessionario.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. 6.3 In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettoritardo nella presentazione della fideiussione, il contratto si intenderà risolto Subconcessionario pagherà una penale giornaliera di diritto in danno euro 1.000,00 (mille). Qualora il ritardo superi i 30 giorni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della Societàsubconcessione.
6.4 Nel caso di escussione, salvo il risarcimento anche parziale, della garanzia, quest’ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione. L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di SAVE del danno subito dall’ACIcompleto soddisfacimento dei suoi crediti.
6.5 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest’ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza dal presente atto di subconcessione.
6.6 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di SAVE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.
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Garanzia. 1. La A garanzia di cui alle premessedell'esatta osservanza dei patti contrattuali, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 l’Aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. L'importo della cauzione va reintegrato qualora l'Ente operi su di esso per l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato. Il reintegro andrà effettuato entro il termine di dieci 30 giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5dalla lettera di comunicazione inoltrata al riguardo dal responsabile. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettorisoluzione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Societàla cauzione è interamente incamerata dall'Ente, salvo e impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, qualora essi siano di importo superiore all'ammontare della cauzione. Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione a corredo dell'offerta di una cauzione provvisoria nei modi indicati dall'art. 93 del danno subito dall’ACID.Lgs n. 50/2016. L'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo si intende ridotto del 50% nelle ipotesi previste dall'art. 93 c. 7 del d.lgs n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ..
2. La garanzia fideiussoria di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (al precedente comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito.
2, verrà svincolato al termine dei 12 mesi di servizio di manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o3, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatocomma 3.
3. Lo svincolo è automaticoL’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, senza necessità mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del nulla osta presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del committentepresente contratto, con pena la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati risoluzione di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionediritto del medesimo.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzionepagamento delle penali medesime.
5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione.
6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. In caso di mancata reintegrazione inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel termine suddettopresente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
9. L’Impresa si intenderà risolto impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACIsicurezza e sanitarie vigenti.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. 1. La Il concessionario presta la garanzia in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all’eccezione di cui alle premesseall’articolo 1957, prestata comma 2 del codice civile.
2. Costituisce oggetto della garanzia il corretto e completo adempimento degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici e alla conduzione della rete di gioco a distanza. Tale garanzia, da presentare all’atto della sottoscrizione dell’atto integrativo, copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali di cui all’Allegato 1, rispettivamente gli obblighi inerenti:
a) il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5normativa in materia di giochi pubblici per tutta la durata della concessione;
b) la corretta esecuzione delle attività e s.m.i.funzioni affidate in concessione, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nei confronti dei giocatori da parte del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoconcessionario.
23. L’ammontare residuo La garanzia può essere altresì prestata adeguando l’oggetto e, eventualmente, l’importo della cauzione definitiva deve permanere garanzia già rilasciata nell’ambito del rapporto concessorio che dà titolo al presente atto integrativo, con efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione oadeguamento o rinnovo della stessa, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante prevista dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, rapporto concessorio già in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzioneessere.
4. Qualora l’ammontare Al verificarsi della scadenza dell’adeguamento o del rinnovo di cui al comma 3, il concessionario presta nuova idonea garanzia i cui massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell’Allegato 1. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto a ciascun triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe. Gli importi medesimi sono adeguati con periodicità annuale, entro il 31 marzo, sulla base degli importi resi disponibili da AAMS. AAMS può altresì richiedere l’adeguamento della garanzia, relativamente ad uno o entrambi i massimali di cui al comma 2, qualora il prelievo o la giacenza o entrambi, relativi ad un mese, rapportati all’anno, risultino superiori ai corrispondenti dati registrati nei dodici mesi precedenti; l’adeguamento è determinato in ragione del prelievo o della giacenza o di entrambi su base annua calcolati applicando i criteri riportati in Allegato 1; l’adeguamento è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta di AAMS. Il mancato adeguamento dell’importo della garanzia si dovesse ridurre da parte del concessionario, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione.
5. La garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla conclusione della concessione, fino ad un anno successivo alla data di scadenza della concessione stessa.
6. La garanzia deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la garanzia, previa comunicazione al concessionario ed all’istituto di credito ovvero all’istituto assicurativo, è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di AAMS stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
7. In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattodall’atto integrativo, la cauzione dovrà essere reintegrata il concessionario è tenuto a reintegrarle o a ricostituirle, entro e non oltre il termine di dieci giorni da quello trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzioneXXXX ne fa richiesta. La mancata reintegrazione o ricostituzione, nel termine suddetto, è causa di decadenza dalla concessione.
58. In caso di mancata reintegrazione trasformazione della forma giuridica della società o consorzio nel termine suddettoperiodo di vigenza della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACIconcessionario è tenuto a presentare nuovamente la garanzia.
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Samples: Atto Integrativo Della Convenzione Di Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., Il Tesoriere costituisce cauzione definitiva a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, derivanti dal contratto d’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia stesse, ai sensi dell’art. 113 del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoD.lgs. 163/2006.
2. L’ammontare L’entità della garanzia definitiva è stabilita in misura pari al 10% dell’ammontare del corrispettivo forfettario e omnicomprensivo, specificatamente indicato per tale caso nell’offerta economica, calcolato sull’intero arco temporale della fornitura del servizio. Qualora nel corso di svolgimento del contratto dovesse intervenire un mutamento del regime di tesoreria, la cauzione sarà rimodulata proporzionalmente al corrispettivo residuo della cauzione definitiva deve permanere fino rideterminato. In caso di RTI, la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione osocietà capogruppo, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoche alle società mandanti.
3. L’importo è ridotto del 50% se il Tesoriere è in possesso della certificazione del sistema di qualità per la gestione dei servizi di Tesoreria degli enti pubblici conforme alle norme europee. In caso di R.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della suddetta certificazione.
4. La garanzia dovrà essere costituita nei termini indicati nel disciplinare di gara e dovrà prevedere espressamente:
a. la rinuncia al termine semestrale previsto dall’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c. l’operatività della fideiussione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.
5. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta deposito cauzionale sarà disposto mediante apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, documento di garanzia) da parte della Società degli stati di avanzamento dei serviziRegione, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionedopo che la stessa abbia accertato la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
46. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre ridursi per effetto dell’applicazione di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattopenali, la cauzione o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere dovrà essere reintegrata provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzionelavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione.
57. In La Regione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il risoluzione di contratto si intenderà risolto di diritto disposta in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACITesoriere.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. (1) Eventuali diritti di garanzia per vizi palesi decadono se l’Acquirente non li comunica tempestivamente. La garanzia In tal caso si applica quanto disposto dall’§ 377 del Codice di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 commercio tedesco (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con HGB); il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoreclamo deve essere presentato per iscritto.
(2) Qualora la prestazione del Venditore presenti vizi, questi ha il diritto di provvedere alla loro eliminazione (adempimento successivo). L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data Sono ammessi anche molteplici tentativi di emissione del certificato adempimento successivo. Qualora, dopo un opportuno termine, i tentativi di regolare esecuzione o, comunque, fino adempimento successivo vadano a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documentovuoto, in originale o copia autenticapresenza dei presupposti di legge, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole l’Acquirente può recedere dal Contratto, chiedere la riduzione del presente contrattocompenso pattuito oppure, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettovizio dovuto a dolo, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo esigere il risarcimento del danno subito dall’ACInei limiti della responsabilità di cui al punto 8. - 2 -
(3) I diritti di garanzia dell’Acquirente decadono dopo un anno dal trasferimento del rischio. Ciò non vale per i diritti di risarcimento del danno dell’Acquirente per vizi cagionati dal Venditore e volti al risarcimento di danni fisici o alla salute o dovuti ad atti di colpa grave del Venditore o del suo personale ausiliario. In tal caso si applica il termine di garanzia di legge, mentre l’entità della responsabilità del Venditore è conforme a quanto disposto al punto 8 delle presenti Condizioni di consegna e di pagamento.
(4) Restano fatte salve minime difformità tecniche inevitabili in termini di qualità, colore, larghezza, peso, dotazione o design che non rappresentano alcun vizio dell’oggetto della compravendita. Ciò vale anche per le difformità tipiche del settore, salvo che il Venditore non abbia confermato per iscritto una consegna di merce fedele al campione.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. 1. La A garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il degli obblighi che sono previsti nel presente contratto, entro quindici giorni dalla stipula del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché presente contratto, l'affittuario consegnerà una garanzia autonoma sotto forma di fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito, a garanzia del rimborso delle somme pagate favore della società "LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.p.A." per un importo pari ad € 90.000,00 (novantamila), non riducibile in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalealcun modo, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitooltre I.V.A. e quindi per l'importo di Euro 109.800,00.
2. L’ammontare residuo Il garante dovrà obbligarsi ad eseguire le prestazioni oggetto della cauzione definitiva deve permanere fino garanzia a "prima richiesta", a seguito della semplice dichiarazione da parte del creditore – beneficiario circa il verificarsi dell'inadempimento e senza possibilità da parte dello stesso garante di proporre eccezioni attinenti alla data validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto di emissione base, con rinuncia dello stesso alla preventiva escussione del certificato debitore principale nonché rinuncia all’osservanza del termine di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.cui all’art. 1957 cod. civ..
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati Detta garanzia dovrà avere validità ed efficacia fino al 31/3/2027 e prevedere l’automatica proroga di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionesette anni ove venga prorogato anche il presente contratto.
4. Qualora l’ammontare della La citata garanzia si dovesse ridurre potrà esser utilizzata dalla Locatrice in presenza di qualsivoglia inadempimento al contratto nonché per effetto tutte le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La stessa dovrà garantire, in via generale, tutto quanto dovuto dall'affittuario alla locatrice per canone, interessi anche moratori ed ogni accessorio, nonché per ogni spesa anche se di quanto disposto espressamente nelle clausole carattere giudiziario e per ogni onere tributario, e comunque per ogni altro danno ed altra spesa o somma dovuta in forza del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine contratto di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzioneaffitto.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Samples: Affitto Di Ramo d'Azienda
Garanzia. 1. La Il Concessionario, al momento della sottoscrizione del Contratto e a garanzia di cui alle premessetutti gli impegni ivi assunti, prestata dalla Società produce polizza fideiussoria/deposito cauzionale, ai sensi dell’articolo dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs 50/2016, in favore di ATAC, per un valore pari al 10% del canone dovuto per l’intera durata del contratto, contenente la rinuncia dell'Istituto fideiubente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 50/2016 (comma 5) e s.m.i1944 c.c.,
2. La polizza fideiussoria/deposito cauzionale è prestata a garanzia dell’esatto e tempestivo corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. In particolare, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, ATAC ha il presente contrattodiritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali, del per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del e per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2spese. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione È comunque fatto salvo il risarcimento del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatomaggior danno.
3. Lo svincolo è automaticoLa garanzia prestata opera a far data dalla stipula del Contratto, senza necessità del nulla osta del committentee per tutta la sua durata, con sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso; pertanto, la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garantegaranzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, da parte ATAC a seguito della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ATAC.
5. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre ridursi per effetto dell’applicazione di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattopenali, la cauzione o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà essere reintegrata provvedere al reintegro entro il termine di dieci trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzioneparte di ATAC.
56. In caso di mancata reintegrazione inadempimento delle obbligazioni previste nel termine suddettopresente articolo, ATAC ha facoltà di dichiarare risolto il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACIContratto.
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Samples: Concession Agreement
Garanzia. 1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura il Fornitore è obbligato ai sensi dell'art 93 del D. Lgs. 50/2016, a presentare una “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, pari al 2%, arrotondato per difetto, dell’importo complessivo del contratto.
2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’UTIFC , ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle premessemicroimprese, prestata dalla Società piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
4. L’Affidatario è altresì tenuto, ai sensi dell’articolo 103 dell’art.103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 (comma 5) a presentare idonea “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e s.m.i.3 del D. Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché stesse, , salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Anche alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2garanzia determina la decadenza dell’affidamento. L’ammontare residuo della cauzione definitiva La garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con prevedere espressamente la sola condizione rinuncia al beneficio della preventiva consegna all’istituto garanteescussione del debitore principale, da parte della Società degli stati la rinuncia all'eccezione di avanzamento dei servizicui all'art. 1957, o di analogo documentocomma 2, in originale o copia autenticadel Codice Civile, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare nonché l'operatività della garanzia si dovesse ridurre per effetto medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La “garanzia definitiva” sarà svincolata nei modi di quanto disposto espressamente nelle clausole cui all’art. 103 comma 5 del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzioneD.Lgs. n. 50/2016.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Samples: Condizioni Particolari Di Contratto
Garanzia. 1Preventivamente alla sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dovrà presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3. La garanzia dovrà essere presentata in originale a CSEA entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Si applica l’articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016. La garanzia, prevista con le modalità di cui alle premesseall'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla Società ai consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’articolo 103 103, comma 4 del D.Lgsd.lgs. 50/2016 (comma 5) 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo l’acquisizione della cauzione definitiva deve permanere fino provvisoria presentata in sede di offerta da parte della CSEA, che aggiudica l’appalto al Concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Samples: Capitolato Tecnico
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i.5.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente contrattoAccordo Attuativo, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché la Società si impegna, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze consegnare alla stessa al momento dell’accettazione della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione Proposta di Poste o nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data caso di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, mancato pagamento da parte della Società degli stati delle fatture nei termini stabiliti dall’Art.4, entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di avanzamento dei serviziquest’ultima a mezzo Raccomandata A.R., garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionePoste (sulla base del modello predisposto all’allegato 7 commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste).
4. 5.2 Qualora l’ammontare il valore dei volumi postalizzati dalla Società, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l’integrazione della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattooriginariamente prestata; in tale caso, la cauzione dovrà essere reintegrata Società si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di dieci 20 giorni da quello in lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettosopra, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento
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Samples: Condizioni Generali Di Servizio
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a A garanzia del rimborso delle somme pagate puntuale adempimento degli obblighi assunti verso S.E.A. in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data virtù del presente Accordo nonché di emissione del certificato di regolare esecuzione oaltri contratti stipulati con S.E.A. e, comunque, fino inerenti l’attività svolta e/o i servizi e infrastrutture utilizzate negli aeroporti gestiti da S.E.A., l’Operatore, pena la risoluzione del presente Accordo, si impegna a dodici mesi dalla data fornire contestualmente alla consegna degli Spazi, fideiussione bancaria a favore di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3S.E.A., per un importo pari a Euro (+IVA) (di seguito la “Garanzia”) pari al minimo garantito offerto e come da schema di fideiussione allegato (Allegato E). Lo svincolo è automaticoDetta fideiussione, escutibile a prima richiesta, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione il beneficio della preventiva consegna all’istituto garanteescussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e senza che il fideiussore possa opporre le eccezioni spettanti dal debitore principale in deroga all’art. 1945 cod. civ. o la scadenza dell’obbligazione principale ex art. 1957, secondo comma, cod. civ., dovrà essere rilasciata da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizibanca operante sul territorio nazionale ai sensi del T. U. bancario, o da succursale di analogo documentobanca comunitaria o extracomunitaria, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4costituita ai sensi del T.U. bancario. Qualora l’ammontare La stessa dovrà avere una durata estesa a 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza della garanzia si dovesse ridurre convenzione e dovrà essere redatta secondo lo schema S.E.A. La presentazione e la permanente validità della fideiussione per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole tutta la durata del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5Accordo è condizione perché lo stesso acquisti e mantenga nel tempo efficacia. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettoescussione della fideiussione l’Operatore, a pena di risoluzione del presente Accordo, dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 (quindici) giorni dall’escussione. SEA ha la facoltà di chiedere di integrare il contratto si intenderà risolto valore della fideiussione in proporzione all’eventuale aumento del minino garantito durante la vigenza del presente accordo, sulla base di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACIquanto previsto all’art. 3.1.1 che precede.
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Samples: Contract Agreement
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con Salvo diversi accordi stabiliti nei singoli contratti il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a termine della garanzia del rimborso delle somme pagate in Fornitore è di 12 (dodici) mesi dalla consegna dei beni o dall’esecuzione dei servizi presso il luogo convenuto ed il termine per la denunzia di eventuali vizi, apparenti o occulti, è di 15 (quindici) giorni dalla scoperta, salva l’applicazione di un termine più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitolungo stabilito dallo stesso Fornitore.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei Il Fornitore garantisce che i beni/servizi risultante dal relativo certificatoforniti/eseguiti corrispondono alle specifiche indicate nel contratto.
3. Lo svincolo è automaticoIl Fornitore garantisce inoltre che i beni sono conformi alla normativa vigente pro-tempore, senza necessità del nulla osta del committenteed in particolare alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garantesono provvisti delle marcature CE e muniti dei dispositivi di sicurezza, da parte della Società degli stati sono di avanzamento dei serviziperfetta qualità, privi di difetti di progettazione e/o di analogo documentofabbricazione, in originale funzionamento o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionedi qualsiasi altro difetto e sono completi di tutte le parti necessarie e perfettamente idonei all’utilizzo per il quale sono forniti.
4. Qualora l’ammontare della Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia si dovesse ridurre per effetto devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto disposto espressamente nelle clausole fornito, a cura e spese del presente Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla data di denunzia da parte della Fondazione, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In Qualora il Fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà la Fondazione, addebitando ogni spesa al Fornitore medesimo.
6. La Fondazione, in caso di mancata reintegrazione nel termine suddettoinadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, il contratto si intenderà risolto di diritto può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al Fornitore in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACIrelazione ad altre forniture in corso.
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Samples: Conditions of Supply
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., Il Tesoriere costituisce cauzione definitiva a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, derivanti dal contratto d’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia stesse, ai sensi dell’art. 113 del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoD.lgs. 163/2006.
2. L’ammontare L’entità della garanzia definitiva è stabilita in misura pari al 10% dell’ammontare del corrispettivo forfettario e omnicomprensivo, specificatamente indicato per tale caso dall'aggiudicatario nell’offerta, calcolato sull’intero arco temporale della fornitura del servizio. Qualora nel corso di svolgimento del contratto dovesse intervenire un mutamento del regime di tesoreria, la cauzione sarà rimodulata proporzionalmente al corrispettivo residuo della cauzione definitiva deve permanere fino rideterminato sulla scorta di quanto proposto dall’aggiudicatario nell’offerta economica come indicato dall’art. 3 del presente capitolato. In caso di RTI, la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione osocietà capogruppo, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoche alle società mandanti.
3. L’importo è ridotto del 50% se il Tesoriere è in possesso della certificazione del sistema di qualità per la gestione dei servizi di Tesoreria degli enti pubblici conforme alle norme europee. In caso di R.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della suddetta certificazione.
4. La garanzia dovrà essere costituita nei termini indicati nel disciplinare di gara e dovrà prevedere espressamente:
a. la rinuncia al termine semestrale previsto dall’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c. l’operatività della fideiussione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.
5. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta deposito cauzionale sarà disposto mediante apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, documento di garanzia) da parte della Società degli stati di avanzamento dei serviziRegione, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionedopo che la stessa abbia accertato la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
46. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre ridursi per effetto dell’applicazione di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattopenali, la cauzione o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere dovrà essere reintegrata provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzionelavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione.
57. In La Regione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il risoluzione di contratto si intenderà risolto di diritto disposta in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACITesoriere.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. 1. La garanzia Per ogni singolo obiettivo l’Impresa è tenuta a garantire, per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “Data di Accettazione”, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso, o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoal successivo articolo 21.
2. L’ammontare residuo Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l’Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità previsti per la manutenzione correttiva nel Piano della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoQualità.
3. Lo svincolo è automaticoL’Impresa si impegna, senza necessità ora per allora, ad effettuare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia, se ancora in corso, anche su semplice richiesta dei Fornitori che risulteranno aggiudicatari delle gare che, alla scadenza dei 24 mesi previsti dal presente contratto per l’esecuzione delle altre attività contrattuali, potranno essere indette dalla Consip per l’affidamento di dette attività o servizi per un ulteriore periodo. Nessun altro intervento e/o autorizzazione della Consip per la prestazione del nulla osta del committenteservizio de quo saranno, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garantepertanto, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionenecessari.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettoinadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, il contratto ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20, la Consip si intenderà risolto riserva di diritto in danno della Società, salvo agire per il risarcimento del danno subito dall’ACIdi ogni e qualsiasi danno, anche indiretto, che dovesse derivare alla Consip stessa e/o all’Amministrazione.
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Garanzia. 1DEFINITIVA Ai sensi dell’art. La 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui alle premesseall’art. 93, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgscommi 2 e 3. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., Tale deposito è prestato a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contrattotutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse dall’inadempienza a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché a garanzia del al rimborso delle somme pagate che l’Azienda dovesse pagare in più all’esecutore rispetto alle risultanze ai corrispettivi contrattuali per inadempienza della liquidazione finaleditta. Il deposito cauzionale è infruttifero. La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione ed è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per il servizio in oggetto. Dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto e dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, sarà progressivamente svincolata la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitosemplice richiesta scritta della stazione appaltante. Come previsto all’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L’ammontare residuo , la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione definitiva deve permanere fino alla data provvisoria di emissione cui all’articolo 93 del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3D. Lgs. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, 50/2016 e s.m.i. da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizistazione appaltante, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Contract for Services
Garanzia. 1. La A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 25/03/2019 ed avente n. 01.000035556 di importo pari ad Euro 984.000,00=(novecentoottantaquanttromila/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui alle premesseall'articolo 1957, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.icodice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e tempestivo corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefinale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, sarà progressivamente svincolata nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitofar data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
25. L’ammontare residuo La garanzia opera per tutta la durata della cauzione definitiva deve permanere fino alla data Convenzione e dei contratti di emissione del certificato di regolare esecuzione ofornitura, e, comunque, fino sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoseguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
46. Qualora l’ammontare della garanzia si prestata dovesse ridurre ridursi per effetto dell’applicazione di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattopenali, la cauzione o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà essere reintegrata provvedere al reintegro entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzionelavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
57. In caso di mancata reintegrazione inadempimento alle obbligazioni previste nel termine suddettopresente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Societàfornitura, salvo fermo restando il risarcimento del danno subito dall’ACIdanno.
8. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
9. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
10. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
11. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 25/03/2019 e avente n. 01.000035557pari ad un importo di Euro 32.150,00= (trentaduemilacentocinquanta/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Licensing Agreements
Garanzia. 1. La A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, relativamente al Lotto 2, garanzia definitiva rilasciata in data 01/08/2019 dalla S2C S.p.A. avente n. 01. 000038668 di importo pari ad Euro 1.992.070,08= (unmilionenovecentonovantaduemilasettanta/08) e, relativamente al Lotto 4, garanzia definitiva rilasciata in data 01/08/2019 dalla S2C S.p.A. avente n. 01.000038669 di importo pari ad 90.080,00= (novantamilaottanta/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui alle premesseall'articolo 1957, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.icodice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e tempestivo corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefinale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocaso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
25. L’ammontare residuo La garanzia opera nei confronti della cauzione definitiva deve permanere fino alla Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di emissione del certificato Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di regolare esecuzione ofornitura, e, comunque, fino sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoseguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
47. Qualora l’ammontare della garanzia si prestata dovesse ridurre ridursi per effetto dell’applicazione di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattopenali, la cauzione o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà essere reintegrata provvedere al reintegro entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzionelavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
58. In caso di mancata reintegrazione inadempimento alle obbligazioni previste nel termine suddettopresente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Societàfornitura, salvo fermo restando il risarcimento del danno subito dall’ACIdanno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In ogni caso lo svincolo progressivo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo finale, trovano applicazione le modalità di cui al comma precedente. Resta fermo che, ai fini dello svincolo definitivo, il Fornitore dovrà altresì aver corrisposto alla Consip S.p.a. quanto dovuto a titolo di “Commissione a carico del Fornitore”; Consip S.p.a. rilascerà al Fornitore a tal fine apposita attestazione da inoltrare al Garante. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
11. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato, relativamente al Lotto 2, cauzione rilasciata dalla S2C S.p.A. in data _01/08/2019 e avente n. _01.000038670_ pari ad un importo di Euro 26.900,00= (ventiseimilanovecento/00) e, relativamente al Lotto 4 01.000038671 pari ad un importo di Euro 16.300,00= (sedicimilatrecento/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Garanzia. 1A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, il locatario si impegnerà a prestare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore di Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx di importo pari a due mensilità di canone e di durata pari a quella del contratto di locazione. La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx. La garanzia cessa di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., avere efficacia a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante nascenti dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre ridursi per effetto qualsiasi causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al ricostituzione. Il locatario sarà tenuto a stipulare altresì idonea copertura assicurativa di quanto disposto espressamente nelle clausole “Responsabilità civile verso terzi”, per danni cagionati verso terzi, compresa la Camera di commercio di Reggio Xxxxxx, con massimale minimo per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 e comprensiva della copertura dei danni ai beni della Camera di commercio di Reggio Xxxxxx, oltre a una polizza per “Rischio Locativo”, per i danni diretti e materiali cagionati da incendio ai locali derivanti da responsabilità del presente contratto, locatario e a tutela dei beni immobili dati in locazione con massimale a primo rischio assoluto non inferiore ad euro 1.000.000,00 e mantenerla valida per tutta la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzionedurata della locazione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Samples: Lease Agreement
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 Ai fini del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo pieno adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente degli obblighi stabiliti in contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché ivi compreso l’obbligo di pagamento di somme comunque dovute a RFI, il Raccordato presterà idonea garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalesotto forma di: deposito cauzionale (bonifico bancario); fideiussione bancaria; fideiussione assicurativa; nella misura, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitonelle forme e con le modalità indicate di seguito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva L’istituto che emette la garanzia (bancaria o assicurativa) deve permanere fino alla data possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoRFI (rating congruente oppure esplicito benestare in funzione degli importi da garantire)2.
3. Lo RFI darà la propria adesione allo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione ed alla restituzione della preventiva consegna all’istituto garante, fideiussione o della parte di essa non incamerata da parte della Società degli RFI soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra RFI stesso e il Raccordato i rapporti di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionequalsiasi specie previsti nel contratto.
4. Qualora l’ammontare L’importo della fideiussione bancaria o assicurativa richiesta a garanzia si dovesse ridurre per effetto delle obbligazioni contrattuali deve essere almeno pari alla somma degli importi relativi al costo di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzioneripristino delle aree.
5. In caso Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto. La fideiussione dovrà: essere “a semplice richiesta”; contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’articolo 1944 del Codice civile; contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubendo ad eccepire il decorso dei termini di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento cui all’articolo 1957 del danno subito dall’ACICodice civile.
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Samples: Construction Contract
Garanzia. 1. La 8.1 Si dà atto che, a titolo di garanzia della regolare osservanza degli obblighi, di cui alle premesseal presente atto, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 l’Operatore ha precedentemente consegnato, all’inizio del D.Lgs. 50/2016 rapporto contrattuale e continuerà a mantenere, sino a 30 (comma 5trenta) e s.m.i.giorni successivi alla residuale durata ed efficacia del Contratto, la fideiussione bancaria a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento prima richiesta per l’importo di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto€ , (euro ), rilasciata da , n. , in data , che trovasi agli atti di XX.XX..
8.2 L’originale della fideiussione sopra identificata sarà restituita solo alla cessazione del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalecontratto e, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoxxxxxxxxx, solo ove non sussistano inadempienze dell’Operatore che ne motivino l’escussione.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino 8.3 La fideiussione dovrà essere rinnovata qualora, per il caso del rinnovo - anche tacito - del Contratto, venga a scadere antecedentemente alla data di emissione scadenza del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoContratto.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con 8.4 Il mancato rinnovo della fideiussione e/o la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, comunicazione da parte del fideiussore del mancato rinnovo della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole fideiussione produrranno l’immediata risoluzione del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso 8.5 Le Parti convengono che sarà facoltà di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto XX.XX di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento richiedere una variazione dell’importo garantito dalla fideiussione al variare del danno subito dall’ACICorrispettivo di cui al precedente articolo 3.1.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. 1L’aggiudicatario, dovrà fornire al Committente, prima della sottoscrizione del contratto la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione rilasciata con le modalità di cui all'art. 75 e 113 del D.lgs. n. 163/06. La garanzia di cui alle premesse, cauzione è prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, derivanti dal contratto d'appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che la committente avesse eventualmente pagato in più all’esecutore rispetto alle risultanze della durante l'affidamento risultanti dalla liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2caso in cui detta cauzione risultasse insufficiente. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con La garanzia dovrà prevedere espressamente la sola condizione rinuncia al beneficio della preventiva consegna all’istituto garanteescussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. comma 2 nonché l'operatività entro 15giorni a semplice richiesta scritta del Committente. L’aggiudicatario s’impegna a reintegrare la garanzia, nei casi di escussione da parte della Società degli stati di avanzamento dei serviziStazione Appaltante, o di analogo documentoanche parziale, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4per il corrispondente importo. Qualora l’ammontare della La predetta garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine duratura e valida per tutta la durata del contratto e comunque fino a liberatoria dichiarazione del Committente. Resta inteso che la garanzia sarà svincolata a seguito di dieci giorni apposita richiesta da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzioneparte dell'aggiudicatario solo dopo aver adempiuto tutti gli obblighi contrattuali e risolta ogni eventuale controversia.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. 1Ove il provvedimento autorizzi l’esecuzione di lavori su aree provinciali, il beneficiario è tenuto a prestare anticipatamente idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o
1 Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 32 del 06-11-2017. Precedente formulazione: dalla Giunta provinciale deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo richiesta della cauzione definitiva deve permanere fino è riferita ai lavori effettivamente da eseguire, anche se in parte diversi da quelli indicati nella domanda e di tali precisazioni la Provincia ne dà conto nella richiesta medesima. L’importo della garanzia da prestare per gli interventi che necessitano di scavi con larghezza inferiore o pari a m. 1,00 è determinato tenuto conto della lunghezza espressa in metri lineari. (2) Ove la larghezza dello scavo sia superiore a m. 1,00 l’importo è determinato con riferimento alla superficie dello scavo. In tutti i casi si applicano gli importi determinati nella Tabella “Costi per il rilascio delle concessioni” approvata dal Presidente con proprio decreto ed aggiornata annualmente prima della approvazione del Bilancio. (3) La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale sino alla data dello svincolo, ottenuto a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino specifica richiesta dell’interessato e previo nulla osta della Provincia rilasciato nel caso in cui la verifica dell’adempimento delle prescrizioni imposte nel provvedimento sia risultato positivo e a dodici condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di ultimazione conclusione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3lavori. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, Nei casi di mancata o irregolare esecuzione dei lavori di ripristino e di inevasa specifica richiesta da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizidell’Ufficio Viabilità competente, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionequesti verranno eseguiti d’ufficio ed a spese del Concessionario.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., Il Tesoriere costituisce cauzione definitiva a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, derivanti dal contratto d’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia stesse, ai sensi dell’art. 113 del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoD.lgs. 163/2006.
2. L’ammontare residuo L’entità della cauzione garanzia definitiva deve permanere fino è stabilita in misura pari al 10% dell’ammontare della redditività della giacenza media giornaliera del conto corrente di tesoreria regionale nel triennio 2010-2012, calcolata sulla base di un presunto tasso di Allegato C al d.d. n. 331del 13/09/2013 remunerazione dell’1% e moltiplicata per il numero complessivo di anni di esecuzione del contratto d’appalto (pari a 5 anni). In caso di RTI, la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione osocietà capogruppo, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatoche alle società mandanti.
3. L’importo è ridotto del 50% se il Tesoriere è in possesso della certificazione del sistema di qualità per la gestione dei servizi di Tesoreria degli enti pubblici conforme alle norme europee. In caso di R.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della suddetta certificazione.
4. La garanzia dovrà essere costituita nei termini indicati nel disciplinare di gara e dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al termine semestrale previsto dall’articolo 1957, comma 2, del codice civile; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’operatività della fideiussione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.
5. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta deposito cauzionale sarà disposto mediante apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, documento di garanzia) da parte della Società degli stati di avanzamento dei serviziRegione, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionedopo che la stessa abbia accertato la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
46. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre ridursi per effetto dell’applicazione di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contrattopenali, la cauzione o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere dovrà essere reintegrata provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzionelavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione.
57. In La Regione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il risoluzione di contratto si intenderà risolto di diritto disposta in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACITesoriere.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni – nessuna esclusa – assunte con la sottoscrizione del presente Contratto o da esso dipendenti, compreso il risarcimento di eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui al precedente art. 12, la Subconcessionaria è obbligata a consegnare a TA contestualmente alla stipula del presente contrattoContratto fideiussione bancaria per un importo non inferiore a € xxxxx rilasciata da primario istituto nazionale, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché valida a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze prima richiesta, con rinunzia a qualunque eccezione (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle che spettano al debitore principale), e con espressa rinunzia dell’ente garante anche al beneficio della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitopreventiva escussione dell’obbligato principale.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del presente Contratto e per ulteriori sei mesi oltre la data di emissione rilascio dell’Area oggetto del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificatopresente Contratto ad opera della Subconcessionaria.
3. Lo svincolo è automaticoTA ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi la Subconcessionaria, senza necessità entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo di cui al comma 1 del nulla osta presente articolo, maggiorato del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione20%.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettoviolazione totale e/o parziale da parte della Subconcessionaria delle obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, TA avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACIpresente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
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Samples: Subconcession Agreement
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., Ditta aggiudicataria della concessione sarà tenuta a versare una cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contrattocontratto di concessione. La cauzione verrà costituita mediante polizza fideiussoria che sarà svincolata previa deduzione di crediti, ove previsti, dell’E.R.S.U. di Catania verso l'Impresa. La Ditta si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ocontratto con la concedente e, comunque, fino a dodici mesi dalla data sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto stesso, pena la risoluzione di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3diritto del medesimo. Lo svincolo è automaticoL’E.R.S.U. di Catania ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza necessità pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Ditta per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. L’E.R.S.U. ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del nulla osta del committentemaggior danno. In ogni caso, con l'Impresa è tenuta a reintegrare la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati cauzione di avanzamento dei servizi, o cui l’E.R.S.U. di analogo documentoCatania si sia avvalsa, in originale tutto o copia autenticain parte, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole durante l'esecuzione del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. dal ricevimento della relativa richiesta dell’ E.R.S.U.. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddettoinadempimento a tale obbligo, il contratto si intenderà l’E.R.S.U. di Catania ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACIcontratto di concessione.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Cassa
Garanzia. 1. L’affittuario si impegna a rilasciare prima della stipula del contratto, entro il termine assegnato dal Parco una garanzia pari a n. 1 annualità di affitto pari quindi a nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto.
2. La garanzia potrà essere costituita esclusivamente, a scelta dell’aggiudicatario, in contanti da depositare presso la Tesoreria del Parco oppure mediante fideiussione bancaria, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui alle premesseall’articolo 1957, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Parco, e s.m.i., si intende costituita a garanzia dell’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri accessori, risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati alle strutture, arredi, materiali e tempestivo adempimento beni in generi avuti in dotazione; resta salvo per il Parco l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. La cauzione dovrà avere durata di anni 3 (tre) e dovrà essere rinnovata prima
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e dal contratto.
5. La garanzia resterà a disposizione del Parco Spina verde non solo per tutto il periodo di durata del contratto e della sua eventuale rinnovazione, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con derivanti o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che il presente contrattoParco dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitointegralmente o parzialmente.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda