Common use of Garanzia Clause in Contracts

Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

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Samples: Disciplinare Tecnico E Modalità Di Esecuzione Dell’appalto, Disciplinare Tecnico E Modalità Di Esecuzione Dell’appalto, ospedaliriunitipalermo.it

Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, L’aggiudicatario dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamentogarantire, per tutta la una durata contrattuale, minima di 24 mesi a partire dalla data di collaudo con esito favorevoleconsegna, che i mezzi e gli allestimenti siano esenti da qualsiasi difetto di materiali o di fabbricazione che pregiudichino il normale funzionamento. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminareNel caso di difetti coperti dalla garanzia in esame, il fornitore dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione dei mezzi e/o degli allestimenti difettosi, impegnandosi a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi spesa od onere conseguente quali, a proprie spesetitolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il costi di assistenza stradale e costi di manodopera. I pezzi sostituiti dovranno essere garantiti per almeno 24 mesi dalla data della loro sostituzione. Qualora gli interventi di riparazione e/o sostituzione dei mezzi o degli allestimenti dovessero protrarsi per un periodo di garanziatempo superiore a 15 giorni, dipendenti l’aggiudicatario dovrà fornire – successivamente a tala data - un mezzo o un allestimento equivalente a quello in riparazione. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del mezzo o dell’allestimento sostitutivo al fornitore verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00). Tutti gli interventi di riparazione o sostituzione dei mezzi e degli allestimenti dovranno avvenire presso un’officina/centro autorizzato dalla concessionaria produttrice dei veicoli e allestimenti della stessa marca di quelli forniti. L’officina/centro autorizzato dovrà essere ubicato entro un raggio di 100 km da vizi Iglesias. La stazione appaltante si riserva la facoltà di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio rinnovare la garanzia per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del un periodo di garanziatempo da concordare con il soggetto aggiudicatario.

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Samples: www.provincia.carboniaiglesias.it

Garanzia. L’impresa La Ditta aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione correntedovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, nuova di fabbricaobbligandosi, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo del noleggio a riparare e/o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per la qualità di garanziamateriale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, dipendenti sempre che ciò non dipenda da vizi cause dovute a negligenza dell’utilizzatore o a cause di costruzioneforza maggiore. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo del noleggio, l’effettuazione totale della manutenzione ( riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di installazionemanutenzione preventiva e correttiva ) senza nessun onere da parte dell’ASL 7, dovendosi considerare questo servizio conglobato nel prezzo d'offerta. In ogni caso di configurazione e da difetti dei materiali impiegatimancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 48 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5% (cinque per cento), computata sul 10% del valore di acquisto del bene per ogni 48 ore o frazione di ritardo; se il ritardo eccede le 48 ore o frazione successive la penale sarà rapportata al 7% per ogni 48 ore o frazione. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali La terza infrazione dà luogo all’applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato ovvero l’applicazione delle cautele di ricambio per almeno 10 anni a decorrere cui ai successivi articoli. Il periodo di noleggio decorre dalla data di scadenza del periodo di garanzia.collaudo definitivo ( come disciplinato al punto successivo del presente Capitolato )

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Samples: Contratto Triennale Di Manutenzione Apparecchiature Per

Garanzia. L’impresa aggiudicataria La Novacavi si assume l’obbligo impegna a costruire i cavi rispettando le indicazioni tecniche e di fornire l’apparecchiatura utilizzo fornite dall’Acquirente al momento dell’ordine e non risponderà per qualsiasi danno derivante da un utilizzo difforme da quello comunicato. La Novacavi garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri prodotti. La garanzia viene riconosciuta solo per i materiali con esclusione della manodopera sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell’Acquirente, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dall’Acquirente, da casi fortuiti o di produzione correnteforza maggiore. Il periodo di garanzia cessa allo scadere del termine anche se i prodotti non sono stati, nuova per qualsiasi ragione, messi in servizio. Il pronto intervento in garanzia da parte di fabbricaNovacavi rimane subordinato all’osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente e di altre eventuali condizioni particolari pattuite. Nulla sarà dovuto all’Acquirente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso a causa di riparazioni in garanzia, modello di recente immissione sul mercatoné egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti sinistri e danni diretti o indiretti conseguenti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnicaquanto specificato al secondo capoverso del presente comma, nonché alle suddette riparazioni o sostituzioni. Le parti sostituite restano di proprietà della Novacavi e dovranno essere rispedite dall’Acquirente. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, garanzia hanno luogo a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione rischio e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanziapericolo dell’Acquirente.

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Samples: www.novacavi.it

Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, L’Aggiudicatario dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, minima di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della verifica di collaudo conformità, con esito favorevolele modalità ed i livelli di servizio indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell’apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminareConsiderato che la qualità della fornitura dipende dalla sua affidabilità nel tempo e che l’assistenza post vendita, a proprie spesela riduzione nei costi di funzionamento o, in altri termini il miglioramento del TCO (Total Cost of Ownership), sono tutti parametri che rendono economicamente più vantaggioso l’acquisto, in sede di offerta, i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo concorrenti possono proporre una durata maggiore del servizio di assistenza in garanzia, dipendenti senza oneri aggiuntivi al costo della fornitura, che sarà premiato con un punteggio tecnico come da vizi Disciplinare di costruzionegara. Qualora il concorrente risulti aggiudicatario definitivo, la durata dell’assistenza in garanzia delle apparecchiature dovrà essere garantita per la durata complessiva dell’offerta. Il servizio si intende comprensivo di installazionetutte le parti, nonché di configurazione tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso. Il servizio dovrà essere garantito per tutte le apparecchiature e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanziale componenti hardware offerte.

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Samples: www.urp.cnr.it

Garanzia. L’impresa La Ditta aggiudicataria si assume l’obbligo di dovrà fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere la garanzia relativa a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnicacomponenti che costituiscono la presente fornitura contro ogni difetto di progettazione, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, fabbricazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, 24 mesi a partire dalla data consegna delle apparecchiature funzionanti, accertata con il verbale di collaudo con esito favorevolecollaudo. L’Impresa La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eliminare, si impegna a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni rimuovere tutte le deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanziagaranzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne risponderà fino a quando non sarà accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, dipendenti da vizi anche se si superassero i termini di costruzionegaranzia previsti. Il Fornitore dovrà effettuare tutti gli interventi di riparazione dei guasti e dei malfunzionamenti, compresa la sostituzione di installazioneparti guaste o difettose, totalmente a sue spese. L’effettuazione degli interventi di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali garanzia di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data cui sopra potrà essere richiesta dall’AMG ENERGIA S.p.A. tramite fax; il Fornitore dovrà eseguirli nel minor tempo possibile, comunque l’intervento di scadenza del periodo un tecnico dovrà avvenire entro il termine massimo di garanzia4 (quattro) ore dal momento della richiesta.

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Samples: www.amgenergia.it

Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria La Ditta garantisce la fornitura per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il un periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 cinque anni a decorrere dalla data di scadenza consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto. La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto. Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia saranno applicate le penalità di cui al successivo art.14. Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione del collaudo negativo. Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni. L’interruzione del periodo di garanziagaranzia dovrà risultare da apposito verbale.

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Samples: www.poliziadistato.it

Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura le pompe di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura La pompa fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

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Samples: Disciplinare Tecnico E Modalità Di Esecuzione Dell’appalto

Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione correnteAcquedotto del Fiora SpA a suo insindacabile giudizio, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, potrà restituire la merce che all’esame obiettivo risultasse difettosa o comunque non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti rispondente ai requisiti richiesti. Le eventuali spese saranno poste a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudocarico dell’ Appaltatore. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, In tal caso il fornitore dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevoleprovvedere alla sostituzione della merce. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il Per un periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni 24 mesi a decorrere dalla data della singola consegna, il fornitore garantisce il buon funzionamento del materiale fornito, assumendo l’obbligo di scadenza sostituirlo, senza alcun addebito, presso la sede dove è stato consegnato, nel caso che lo stesso evidenziasse, anche dopo l’installazione, vizi e difetti di funzionamento. La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita. L’appaltatore si impegna a fornire, per un periodo di garanzia.5 anni dal temine dell’Appalto, i pezzi di ricambio originali dei materiali oggetto della fornitura. I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in deroga a quanto previsto dall’art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta. Nel caso in cui entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna Acquedotto del Fiora SpA dovesse riscontrare sui materiali, moduli e strumenti in esercizio, installati conformemente alle norme tecniche consegnate dall’Appaltatore anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l’Appaltatore dovrà provvedere a riparare o sostituire (con altri conformi alle prescrizioni del presente

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Samples: www.fiora.it

Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo La Molveno OEM Service S.r.l. garantisce i propri componenti per un periodo di fornire l’apparecchiatura 12 mesi dalla data di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata, L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione fabbricazione per quanto riguarda la conformità funzionale e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta per le caratteristiche tecniche indicate nei disegni e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudotecnica o capitolati emessi dalla stessa Molveno OEM Service S.r.l. L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria La garanzia vale esclusivamente per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta prodotti resi franco fabbrica entro la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo della garanzia e riconosciuti difettosi dalla Molveno OEM Service S.r.l. Per garanzia si intende l’impegno della Molveno OEM Service secondo il proprio giudizio a sostituire gratuitamente, franco nostro magazzino, prodotti resi riconosciuti difettosi o, in alternativa, ad accreditare il relativo valore. Qualunque ulteriore risarcimento dei danni, diretti o indiretti, e dei costi sostenuti dal Cliente per qualunque ragione quali ad esempio: costi sostenuti in assistenza al venduto per la sostituzione di garanziacomponenti - costi sostenuti nei propri stabilimenti - costi per azioni “Recal” - costi sostenuti per selezione di materiali o per sostituzione o rimpiazzi di interi lotti – è escluso, salvo che non vi sia stata preventiva autorizzazione scritta dalla Direzione e Commerciale della Molveno OEM Service S.r.l. Non sono coperti da garanzia tutti i componenti che dovessero risultare difettosi a causa di negligenze o di impiego non conforme alle prescrizioni tecniche o a seguito di errori di progettazione o di fabbricazione dell’apparecchio nel quale sono inseriti, di errata manutenzione, di manutenzioni operate da personale non autorizzato, di danni di trasporto, ovvero di circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio utilizzatore.

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Samples: www.molvenoservice.com