Garanzia. La garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopra.
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Samples: Determinazione a Contrarre, Determinazione a Contrarre
Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire la strumentazione di produzione corrente, nuova di fabbrica, non ricondizionata né riassemblata, modello di recente immissione sul mercato e di ultima generazione, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti. La garanzia strumentazione fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di tipo “Full Risk” difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. La strumentazione fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di costruzione sia malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia. Per ciascuna strumentazione e dispositivo opzionale offerti è inclusa la garanzia indicando per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione della strumentazione). Durante tale periodo il numero Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di visite tutti i materiali di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sede sostituzione delle apparecchiature. L’Azienda Ospedaliera avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore è tenuto ad adempiere ad eccezione dai casi in cui la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto doloso dell’A.O.. Il difetto di fabbricazione e/o il malfunzionamento devono essere tempestivamente contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative difetto e/o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopradel malfunzionamento stesso.
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Samples: Fornitura Di Un Angiofrago Mobile, Fornitura in Noleggio Di Sistema Robotico Per Chirurgia
Garanzia. La garanzia L’apparecchiatura fornita deve essere priva di tipo difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella sua documentazione. Il Fornitore assume l'obbligo di fornire solo Apparecchiatura nuova di fabbrica. Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole il Fornitore è tenuto a garantire, con la formula “Full Risk” full risk”, l’impianto oggetto del presente contratto per almeno 24 mesiun periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del collaudo. La copertura totale comprende la manutenzione e l’assistenza tecnica on-center e on site, nonché l’intervento risolutivo. Nell’ambito dell’assistenza full-risk debbono essere assicurate le seguenti prestazioni: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico - interventi di assistenza manutenzione periodica previste dalla normativa di riferimento e manutenzione delle attrezzature fornite e/dalla ditta costruttrice; - interventi a chiamata in numero illimitato; - sostituzione di tutte le parti difettose ovvero fornitura di materiali di ricambio necessari a sopperire eventuali vizi o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia fabbricazione, e qualora necessaria, sostituzione dell‘apparecchiatura; - eventuale aggiornamento software compatibile con l’hardware e relativa formazione del personale per le nuove versioni; - rilascio delle certificazioni di conformità alle normative vigenti con cadenza annuale ove le norme non prevedano tempi più brevi; - tempi di intervento e riparazione entro 48 ore dalla chiamata ad esclusione dei giorni festivi; - ripristino della funzionalità della apparecchiatura nel più breve tempo possibile. Il Fornitore dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti dovuti all’utilizzo e/e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato. Qualsiasi impedimento o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatoriritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. La garanzia “Full Risk” comprende anche 11 del presente Capitolato. Per tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo assicurati i tempi di intervento massimo di 4 e riparazione entro 48 ore solaridalla chiamata, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorativead esclusione dei giorni festivi. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature forniteIn ogni caso, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto sia durante il periodo di garanzia indicando il numero che di visite contratto di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro il Fornitore si impegna ad assicurare la sede funzionalità dell’apparecchiatura nel più breve tempo possibile garantendo la continuità del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopra.
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Garanzia. La 6.1 GEOBRUGG garantisce al COMMITTENTE che le FORNITURE al momento dell’invio non presentano difetti sostanziali di lavorazione o del materiale che pregiudicano l’uso regolare delle stesse. Si esclude espressamente qualsiasi ulteriore garanzia deve per difetti, nonché qualsivoglia garanzia in caso di evizione, salvo accordi espliciti nella CONFERMA D’ORDINE e/o nel contratto.
6.2 GEOBRUGG non risponde per difetti imputabili al COMMITTENTE medesimo o che, in particolare, intervengono a seguito di normale consumo, di un montaggio non eseguito a regola d’arte, di un utilizzo improprio, contrario al contratto o illecito delle FORNITURE e di un utilizzo delle stesse al di fuori dello scopo, dell’utilizzo di materiale del COMMITTENTE o di terzi, del montaggio o della manutenzione da parte del COMMITTENTE o di terzi, della mancata manutenzione e/o della modifica o riparazione impropria delle FORNITURE da parte del COMMITTENTE o di un terzo, di sovraccarico, di catastrofi naturali, di danni ambientali o quale conseguenza di altre cause non imputabili a GEOBRUGG.
6.3 Terrorismo e attacchi delittuosi, scasso ed evasione, vandalismo, sabotaggio, guasti e incidenti industriali o nelle infrastrutture, sovraccarico, catastrofi naturali, danni ambientali, nonché minacce e pericoli analoghi sono sporadici e imprevedibili quanto al momento, al luogo e all’intensità del loro verificarsi. Le cause e le modalità di attacco possono essere molto diverse e imprevedibili ed essere costituite addirittura da una combinazione di tipo “Full Risk” più modalità e più cause. Alla luce della molteplicità di fattori che influenzano tali eventi, non può esistere una scienza esatta che garantisca la protezione di persone, cose, infrastrutture, ecc. Il COMMITTENTE può tuttavia garantire la protezione tramite idonei calcoli ingegneristici che si servano di parametri prevedibili e tramite la conseguente adozione di misure di protezione idonee in aree di rischio specifiche. Oltre ad altri fattori, anche la supervisione, il controllo delle FORNITURE e la manutenzione da parte del COMMITTENTE sono assolutamente necessari a garanzia della protezione. Oltre che per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico gli eventi poc’anzi elencati (terrorismo, attacchi delittuosi, ecc.), la protezione può essere diminuita, in particolare, anche da basi per il dimensionamento insufficienti o dal mancato impiego dei componenti o sistemi standard o dei pezzi originali e/o a seguito di assistenza corrosione (provocata da processi di corrosione, sporcizia ambientale o altri fattori umani, nonché ulteriori influssi esterni). GEOBRUGG non dà alcuna garanzia quanto alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature fornite non risponde per difetti che subentrino quale conseguenza degli eventi e/o delle singole componenticircostanze succitati(e).
6.4 Qualora le FORNITURE si rivelino difettose prima della scadenza del periodo di garanzia, sia per i il COMMITTENTE ha unicamente il diritto di esigere la rimozione dei difetti entro un termine adeguato (a discrezione di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo GEOBRUGG: riparazione o sostituzione), nella misura in cui tali difetti siano imputabili a GEOBRUGG. Si esclude un diritto al recesso dal contratto (azione redibitoria), alla diminuzione del prezzo d’acquisto (azione estimatoria), all’esecuzione sostitutiva e/o ad eventi accidentali al risarcimento dei danni.
6.5 L’obbligo di GEOBRUGG di eliminare i difetti presuppone che il COMMITTENTE li notifichi per iscritto a quest’ultima entro 7 giorni dal ricevimento delle FORNITURE (cfr. cifra 5.1) o, in caso di difetti occulti, immediatamente dopo la loro scoperta e in ogni caso prima del decorso del periodo di garanzia.
6.6 GEOBRUGG si assume unicamente i costi della riparazione generatisi nella propria fabbrica. Tutti gli altri costi sono a carico del COMMITTENTE. Qualora non riconducibili sussista alcun caso di garanzia, il COMMITTENTE deve assumersi tutti i costi insorti a dolo carico di GEOBRUGG a seguito dell'esercizio del diritto non rientrante nella garanzia.
6.7 L'eventuale collaborazione di GEOBRUGG nell'accertamento dei difetti o ad uso improprio nell’eliminazione degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel stessi avviene senza alcun pregiudizio per la sussistenza ed entità della garanzia.
6.8 Il periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive è di 12 mesi. Ha inizio con la consegna della fornitura in oggetto, oppure, qualora il montaggio della stessa venga eseguito da GEOBRUGG, ha inizio con la conclusione del relativo materiale montaggio, terminando comunque al più tardi 14 mesi dopo la consegna della fornitura in oggetto. A una FORNITURA sostituita o riparata da GEOBRUGG si applica il termine di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi12 mesi dalla consegna della FORNITURA originaria.
6.9 Al COMMITTENTE, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorativedifetti nonché di assenza di caratteristiche garantite, non spettano ulteriori diritti e pretese oltre a quelli esplicitamente menzionati nella presente cifra 6. Durante il periodo Questa limitazione della garanzia e della responsabilità non si applica in caso di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornitenegligenza grave, nulla esclusointento illecito o reticenza dolosa di difetti da parte di GEOBRUGG, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede oppure nella misura in cui ciò è in violazione del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopradiritto imperativo.
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Samples: Condizioni Generali Di Consegna
Garanzia. La 1. Alle imprese il fornitore non offre alcun tipo di garanzia per i beni forniti, tuttavia per i consumatori è previsto 1 anno di garanzia. Le condizioni di garanzia sono garantite solo a seguito di conferma scritta da parte del fornitore.
2. L’acquirente ha il diritto di riportare qualsiasi evidente difetto presente nei beni forniti entro 3 giorni dalla ricezione dei beni e qualsiasi reclamo deve essere presentato al fornitore in forma scritta. Difetti che passano inosservati in un primo momento dovrebbero essere segnalati comunque entro 3 giorni con notifica scritta inviata al fornitore. Deviazioni dalle specifiche tecniche non saranno considerate difetti fintanto che tali deviazioni rimarranno all’interno dei limiti tecnici degli standard del prodotto.
3. Il fornitore è obbligato a rettificare qualsiasi difetto accertato su ciascun prodotto fornito. Tale intervento di tipo “Full Risk” rettifica è soggetto a quanto specificato al punto precedente. Qualora l’acquirente stesso abbia tentato di riparare o rettificare il difetto, l’impegno alla sostituzione o riparazione del bene in garanzia, da parte del fornitore, decade immediatamente.
4. Qualora l’acquirente dovesse riscontrare dei difetti nella merce, si potranno prendere accordi per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire poter inviare la merce al centro servizi del fornitore per un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatoricontrollo.
5. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto richiesta di reso della merce difettosa per la riparazione deve essere effettuata per iscritto al fornitore prima di qualsiasi ulteriore azione. In risposta, il materiale consumabilefornitore contatterà telefonicamente l'acquirente per essere d’aiuto o per stabilire l'origine del difetto. Nel periodo Qualora si ritenessero necessarie riparazioni da parte del fornitore, all'acquirente sarà fornito un numero di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinicaidentificazione unico, che dovrà essere comunque preavvisata prima allegato al pacco di ritorno e visualizzato chiaramente. Se questo numero dovesse essere assente o non identificabile, il pacco di ritorno potrebbe essere respinto dal fornitore. Le spese di spedizione del reso e il rischio associato saranno interamente a carico dell’acquirente e non del fornitore.
6. La merce è da inviare al centro servizi del fornitore esente da spese di trasporto. Le spese di trasporto sostenute nel procedimento di reso della merce per riparazione sono a carico dell'acquirente.
7. Al momento della spedizione al centro di assistenza, alla merce difettosa deve essere allegata una descrizione del difetto, un modulo per riparazione messo a disposizione dal fornitore compilato in ogni interventosua parte, così come una copia della fattura/documento di consegna.
8. Durante Nei casi riguardanti la garanzia, la spedizione del reso è a carico dell’acquirente. Gli obblighi dell’acquirente per quanto concerne la responsabilità del trasporto sono quelli sopra delineati al paragrafo 7.
9. Dopo il periodo controllo, se il fornitore non dovesse trovare alcun difetto nella merce ricevuta, sarà previsto un pagamento forfettario a carico dell'acquirente.
10. Alla conferma di un difetto effettivo, il fornitore è tenuto a correggere il difetto o a provare a sostituire la merce o a compensare ragionevolmente l'acquirente. All’acquirente è successivamente vietato presentare ulteriori reclami contro il fornitore, in particolare richieste di pagamento a causa di danni consequenziali o il risarcimento per le perdite causate direttamente o indirettamente dalla merce difettosa.
11. All'acquirente è vietato rivendicare la garanzia sulla base del fatto che l'acquirente stesso non fosse a conoscenza delle norme e dei regolamenti del fornitore. Le richieste di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati sono inoltre vietate qualora l'acquirente dovesse dichiarare che qualsiasi difetto della merce consegnata sia stato causato a seguito di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solariqualsiasi istruzione, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorativeraccomandazione o qualsiasi altra informazione fornita dal fornitore.
12. Durante Il fornitore declina ogni responsabilità per il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede deterioramento del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede materiale causato da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopracorrosione.
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Samples: Terms and Conditions
Garanzia. Il prestatore è uno specialista ed è informato sulla destinazione d’uso dei beni forniti e garantisce che le merci posseggono le caratteristiche promesse, sono conformi alle norme di sicurezza vigenti in Svizzera e non presentano vizi materiali o formali, che possano pregiudicarne il valore o la funzionalità per l’uso previsto. Holcim dovrà controllare le condizioni delle merci appena ne abbia la possibilità nell’ambito della normale attività lavorativa, di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento. In presenza di un vizio la Holcim potrà decidere se richiedere la riparazione a titolo gratuito, applicare al prezzo una detrazione corrispondente al deprezzamento, recedere dal contratto oppure richiedere una fornitura di rimpiazzo. La fornitura di rimpiazzo nello specifico può essere effettuata sostituendo i componenti difettosi. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Holcim di richiedere il risarcimento danni. Se per determinate caratteristiche il prestatore di servizi rilascia una garanzia deve essere che comporti una limitazione dei diritti della Holcim precedentemente descritti (ad esempio esclusione di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico redibizione e deprezzamento), i diritti di assistenza e manutenzione garanzia saranno prioritari rispetto alle presenti condizioni generali. Qualora la garanzia superi i diritti delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti presenti condizioni generali (ad esempio maggiore durata della garanzia) sarà applicata la garanzia del prestatore di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatoriservizi. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabileha una durata di 24 mesi, calcolati dalla data di approvazione dei beni, salvo una maggiore durata espressamente concessa dal prestatore. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive la Holcim potrà reclamare vizi di qualunque genere. Il prestatore garantisce che la merce fornita non viola brevetti o altri diritti di tutela e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al manlevare la Holcim in pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere da eventuali rivendicazioni di terzi per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio presunta o avvenuta violazione di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo diritti di garanzia indicando il numero protezione di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopraqualunque genere.
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Samples: Condizioni Generali Per L’acquisto Di Merci E Servizi
Garanzia. Il Fornitore si obbliga a consegnare apparecchi costruiti a regola d’arte, in conformità alle norme di sicurezza vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e recanti il marchio “CE” e perfettamente funzionanti. Ferma la garanzia legale per vizi dei dispositivi, di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c., il Fornitore si impegna a garantire il buon funzionamento di tutte le apparecchiature ai sensi dell’art. 1512 c.c., ivi compresi i dispositivi ausiliari, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo. La garanzia deve essere copre ogni ipotesi di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesimalfunzionamento del dispositivo. Nei corso dei 36 mesi di garanzia, il Fornitore si impegna: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti▪ a eliminare a regola d’arte, sia per senza alcun compenso, tutti i difetti di costruzione funzionamento, prestando gratuitamente ogni attività a tal fine necessaria (es. attività di riparazioni, sostituzioni, tarature e correttiva via dicendo), e provvedendo alle sostituzioni del caso con pezzi originali e nuovi di fabbrica, ivi comprese le parti di ricambio (meccaniche, elettriche ed elettroniche); ▪ a sostituire integralmente il dispositivo, qualora la riparazione non fosse sufficiente a ripristinare e garantire la piena efficienza del medesimo. Qualora il Fornitore non adempia a tali obblighi, l’Istituto si riserva il diritto di affidare le relative prestazioni ad altri operatori, in danno del Fornitore, e di mettere a carico di quest’ultimo la spesa all’uopo sostenuta, rivalendosi sia su eventuali crediti del Fornitore, che sulla cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto. L’Istituto, in deroga al disposto di cui all’art. 1512 c.c., 1° comma, dovrà denunciare al Fornitore il difetto di funzionamento entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in 6 (sei) mesi dalla scoperta medesima, ai sensi dell’art. 1512 c.c., 1° comma. Il Fornitore si impegna a prestare gli interventi di cui sopra entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della chiamata da parte del Centro medico-legale presso cui è operante l’ecografo. In caso di superamento del suddetto termine, l’INPS procederà all’applicazione delle penali secondo le misure indicate nell’articolo successivo, rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggiore danno. Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione sul posto, il termine di riconsegna degli apparecchi ritirati e rimessi in efficienza sarà stabilito di concerto con il Centro medico- legale interessato. Qualora tale termine dovesse superare i 30 (trenta) giorni, il Fornitore avrà l’obbligo di mettere a disposizione dell’Istituto e quindi del Centro medico-legale interessato, gratuitamente e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio il tempo occorrente per la riparazione, degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo apparecchi sostitutivi corredati dei relativi dispositivi, che siano in perfetto stato di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive funzionamento e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale dispongano di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche caratteristiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle prestazionali identiche o superiori a quelle possedute dalle apparecchiature sostituite. Il Fornitore dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinicacomunicare all’Istituto, che dovrà essere comunque preavvisata prima al momento dell’aggiudicazione, l’elenco dei centri di ogni assistenza cui i Centri medico-legali delle Direzioni Provinciali destinatarie potranno rivolgere le richieste di intervento. Durante In tale elenco dovranno figurare i recapiti dei centri di assistenza tecnica diretta ed indiretta, completi di nominativi e di numeri di telefono e di fax di riferimento per la gestione delle richieste di intervento. Per i centri di assistenza tecnica indiretta il Fornitore si impegna altresì a garantire il livello di servizio prescritto nel presente Capitolato anche a fronte di eventuali cessazioni dei contratti di licenza. I centri di assistenza indicati dal Fornitore dovranno garantire la ricezione della richiesta di intervento dalle ore 9.00 alle 18.00 dei giorni lavorativi, per tutto il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Saccovalidità della garanzia. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede richiesta formalizzata via fax sarà preceduta da un contatto telefonico da parte del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui soprareferente del Centro medico-legale.
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Samples: Capitolato Tecnico
Garanzia. La garanzia deve essere L’Appaltatore avrà il compito di tipo “Full Risk” garantire tutti gli impianti per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria qualità, montaggio e funzionamento dei materiali dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori per la durata di un anno o fino alla data del Certificato di Buona Esecuzione o di Collaudo Definitivo. L’Appaltatore dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza riparare tempestivamente a sue spese i guasti e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia le imperfezioni che si verificassero negli impianti per i effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell’E.A., non potranno attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad eventi accidentali non riconducibili evidente imperizia o negligenza nel personale che ne potrà fare uso oppure a dolo o ad uso improprio degli operatorinormale usura. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventiPertanto, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto se durante il periodo di garanzia indicando il numero garanzia, si dovesse verificare un’avaria la cui riparazione fosse di visite spettanza dell’Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verrà redatto dall’E.A. un verbale di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione avaria circostanziato che dovrà essere compatibile con notificato all’Appaltatore stesso. Se l’Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli, l’avaria dovrà essere riparata o le prestazioni verranno ristabilite d’ufficio dell’Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, dovrà essere prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non potranno essere usati (comunque non superiore ad un anno). Con la firma del contratto l’Appaltatore riconoscerà inoltre a proprio carico anche il tempo risarcimento all’E.A. di intervento tutti i danni diretti che potrebbero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di cui sopragaranzia. Per quanto non precisato in questo documento, si dovrà fare riferimento alle Normative e/o consuetudini vigenti e alle disposizioni del Codice Civile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. Per ogni fornitura e realizzazione (apparecchiatura, apparato, impianto, attrezzatura, arredo e dispositivo accessorio offerti, nulla escluso o riservato) è prescritta e da ritenersi inclusa, nell’importo d’offerta, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.). Durante tutto il periodo di garanzia l’Aggiudicatario assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento di tutto quanto fornito o realizzato, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio o di rispristino che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature, nulla escluso o riservato. La garanzia deve essere durata del periodo di tipo “Full Risk” garanzia, che sarà di tipologia full risk / all inclusive è stabilità in minimo 24 mesi a partire dalla data di collaudo positivo dell’intera fornitura. Sarà positivamente valutata, secondo le modalità indicate agli atti di gara, l’offerta di estensioni non onerose per almeno la committenza del periodo minimo prescritto (24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico ) con le stesse condizioni prestazionali (full risk / all inclusive) a valere sulle apparecchiature e sistemi elettromedicali di cui Art. 5 capo 5.7. Si ribadisce quindi che per tutti gli apparati impiantistici, gli impianti, le realizzazioni e le finiture e gli accessori, gli arredi, la garanzia minima sarà di 24 mesi full risk / all inclusive. Durante tutto il periodo di durata della garanzia, sia nella sua durata minima (24 mesi) che eventualmente per il periodo di estensione proposto quale eventuale miglioria d’offerta, sarà cura ed onere dell’Aggiudicatario, senza nulla pretendere dall’Azienda, di fornire i servizi di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive (preventiva e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumocorrettiva) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui soprafull risk / all inclusive.
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Samples: Capitolato Tecnico
Garanzia. Il Fornitore garantisce le relative apparecchiature per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione relativa all’ultima verifica di conformità effettuata. La garanzia deve essere consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose entro il termine di tipo “Full Risk” 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta da parte dell’Amministrazione, comunque decorrente, considerata la tipologia di tali dispositivi, della data in cui il Fornitore riceverà l’autorizzazione per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite l’accesso ai siti e/o entrerà in possesso degli apparati da riparare. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, ma relative al periodo ed alle modalità di garanzia sono a totale carico del Fornitore. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica funzionale, con le stesse modalità adottate per la presentazione al collaudo della fornitura. Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni. L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale. Il mancato rispetto dei termini e degli impegni previsti ai precedenti commi comporteranno l’applicazione delle singole componentispecifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
Articolo 6 (Scioperi e cause di forza maggiore) Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, sia purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni. Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 7 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica di conformità) Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità funzionale, l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo mezzo PEC, della decisione di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventiquelli rifiutati ed, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale. Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto. In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle 8 ore lavorativeoperazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite. Durante il periodo Nell'ipotesi di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo esito sfavorevole anche della seconda verifica di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino conformità funzionale, specificando se si tratta l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Le eventuali spese di ore lavorative o solariviaggio, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere compatibile con il tempo di intervento effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui sopraall'articolo 4 del presente contratto. Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
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Samples: Contratto Di Appalto
Garanzia. La Viene richiesto un periodo minimo di garanzia deve essere full risk di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico , decorrente dal rilascio del Verbale di assistenza e manutenzione Collaudo di Accettazione, durante il quale dovranno essere soddisfatte le condizioni sotto descritte. E’ facoltà delle attrezzature fornite Ditte partecipanti offrire estensione del periodo di garanzia e/o delle singole componenti, sia per i difetti servizi migliorativi oltre quanto richiesto. L’estensione del periodo di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo garanzia proposto e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatorile condizioni migliorative proposte saranno oggetto di valutazione, nelle modalità descritte nell’apposito paragrafo relativo ai criteri ed ai parametri di aggiudicazione. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel Per i sistemi offerti la Ditta dovrà, fornire nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale un’assistenza tecnica di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventitipo full- risk onnicomprensiva nulla escluso per manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche tecniche di sicurezza e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante funzionali periodiche necessari (almeno annuali) per assicurare il periodo di garanzia mantenimento dei sistemi al massimo dell’efficienza e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Saccosicurezza secondo le specifiche del costruttore e coerentemente alla normative vigenti. La ditta dovrà descrivere il inoltre dichiarare di poter garantire almeno i seguenti servizi (i termini indicati sono da intendersi massimi e possono essere ridotti in sede di offerta tecnica): • tempo di inizio intervento tecnico entro quanto dichiarato in offerta, e comunque entro un massimo di 48 ore solari (escluso sabato, domenica e festivi) dal ricevimento della richiesta (es. ricezione fax o mail). Il conteggio del tempo di inizio intervento potrà essere eventualmente interrotto dalla comunicazione da parte della ditta al referente dell’U.O. della possibilità e dell’orario di consegna di un “muletto” in grado di assicurare analoga funzionalità clinica e con medesime caratteristiche tecniche dello strumento ritirato. Il mancato rispetto delle tempistiche dichiarate comporterà l’applicazione delle penali previste. • tempi di rimessa in servizio: tempo di rimessa in servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del serviziodell’attrezzatura entro quanto dichiarato in offerta, i tempi massimi e comunque entro massimo 72 ore solari (escluso sabato, domenica e festivi) dal ricevimento della chiamata di intervento e inviata anche a mezzo fax, incluso i casi ove sia necessario reperire pezzi di ripristino funzionalericambio. Per eventuali deroghe sui tempi, specificando anche se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile concordate con il tempo reparto, incluso i casi di intervento avaria parziale del sistema o parte di cui sopraesso, la ditta dovrà ricevere formale autorizzazione dall'ufficio preposto del relativo ambito territoriale, pena l’applicazione delle penali previste. Si precisa che il conteggio dei giorni solari di fermo tecnico dovuti a guasto partirà dalla chiamata di intervento. Il mancato rispetto delle tempistiche dichiarate comporterà l’applicazione delle penali previste. • manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza e controlli di qualità: la ditta dovrà garantire l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste da costruttore, l’effettuazione con periodicità almeno annuale delle verifiche di sicurezza e sulla base di una pianificazione concordata dall'ufficio preposto del relativo ambito territoriale;la mancata effettuazione dei controlli periodici necessarie, comporterà l’applicazione delle penali previste.
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Garanzia. La garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite sul software realizzato e/o delle singole componenti, sia modificato nella presente fornitura opera secondo la tempistica seguente: • per i difetti primi 48 mesi di costruzione sia erogazione dei servizi (o 60 nel caso che Sogei eserciti l’opzione di prolungamento contrattuale), relativamente a tutto il software collaudato (o forma equivalente) in tale periodo; • per i guasti dovuti all’utilizzo dodici mesi successivi per tutti i prodotti rilasciati in esercizio (o forma equivalente) nel corso dei dodici mesi precedenti. Per gli interventi “agili” si intende il rilascio in esercizio post Collaudo Finale. Il Fornitore si obbliga a prendere in carico la segnalazione entro 4 ore lavorative dall’invio all’indirizzo di posta elettronica indicato nel piano della qualità ed a fornire la risposta ai quesiti indicati da Amministrazione/Sogei o terzi da essa incaricati nel termine di 4 ore lavorative. il Fornitore dovrà garantire la correzione del sw entro i tempi indicati nell’indicatore specifico per il ripristino della corretta operatività per categoria di malfunzionamento e dall’invio della e-mail. Per entrambi i lotti, nei primi 6 mesi successivi al termine di erogazione dei servizi il fornitore è obbligato a erogare, su chiamata, assistenza di personale esperto per l’analisi del software in esercizio e dei relativi comportamenti, per il supporto alla risoluzione di anomalie anche su software e/o ad eventi accidentali procedure non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di in garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati per eventuali integrazioni al trasferimento di manutenzione correttiva con un tempo di intervento know-how - nel limite massimo di 4 90 giorni. Dall’invio della richiesta via e-mail che evidenzia la tematica, il Fornitore dovrà garantire assistenza in remoto entro 8 ore solarilavorative ed assistenza on-site, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 se richiesta da Amministrazione/Sogei entro 16 ore lavorative. Durante il periodo Il fornitore dovrà definire un team di garanzia – che non fa parte dei team impiegati nei servizi oggetto di fornitura – che deve essere costantemente aggiornato in funzione dell’effettiva difettosità e più in generale della manutenibilità e resilienza del sw modificato. L’amministrazione/Xxxxx dovranno avere piena visibilità del team, della difettosità e della strategia per ridurre al minimo la ditta si impegna difettosità e il debito tecnico creato dai servizi nonché delle strategie per efficientarne la risoluzione. I livelli minimi di servizio non possono essere superiori a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere quelli definiti per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizioManutenzione Correttiva sul Sw Pregresso, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopranon in garanzia.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. La ThermoKey concede una garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia generica per i difetti di costruzione sia fabbricazione per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatorisuoi prodotti, della durata di 24 mesi dalla data della fattura. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive consiste e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive si limita alla riparazione o sostituzione del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinicacomponente o dei singoli pezzi difettosi, che dovrà essere comunque preavvisata prima impediscano il buon funzionamento del prodotto e sempre che si tratti di ogni interventodifetti esistenti sin dall’origine. Durante La garanzia non copre i difetti o i danni causati durante il periodo trasporto o dal Cliente a seguito di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati negligenza nell’uso o manomissione del prodotto procurata direttamente o indirettamente, ovvero causati da riparazioni, sostituzione di manutenzione correttiva con un tempo singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati da ThermoKey, da imperizia tecnica, ovvero da qualsivoglia circostanza indipendentemente da atti o fatti di intervento massimo ThermoKey. Ove sia applicabile la garanzia, rimangono a carico del Cliente le spese di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro viaggio e trasferta del personale che interverrà presso la sede del servizioCliente o nel luogo di installazione del prodotto. Il Cliente è tenuto ad indicare tempestivamente a ThermoKey il luogo ove la riparazione deve essere effettuata e tutte le indicazioni tecniche (quali modello e matricola del prodotto, tempi richiesti per l’intervento, schema dell’impianto in cui il prodotto è inserito, anomalia segnalata, indirizzo completo, telefono e fax, ditta e persone referenti) nonché le autorizzazioni necessarie per ridurre al minimo i tempi massimi di intervento e facilitare l’individuazione e la risoluzione dell’inconveniente. Il Cliente, a pena di ripristino funzionaledecadenza dalla stessa garanzia, specificando deve denunciare a ThermoKey i vizi o i difetti eventualmente riscontrati, entro 8 giorni dal loro verificarsi e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla data della fattura. La garanzia decade se si tratta il Cliente non osserva le condizioni di ore lavorative pagamento ovvero se i guasti lamentati risultano originati da fatti del Cliente stesso, da suoi dipendenti o solarida terze persone. Le merci, prodotte da ThermoKey, sono conformi alle leggi vigenti in Italia. Il Cliente dovrà accertarsi che le merci siano conformi alle leggi del Paese di destinazione delle stesse e dovrà informare tempestivamente e, comunque, prima della spedizione della merce, ThermoKey delle eventuali modifiche da introdursi. In tal caso ThermoKey sarà libera di rifiutare l’ordine o di addebitare il numero dei tecnici incaricati delle manutenzionimaggior costo. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con Qualsiasi responsabilità che possa derivare dai prodotti per eventi successivi alla consegna, ivi compresi eventuali danni a persone o a cose (anche quando tali cose siano parti od elementi accessori alla macchina), sarà ad esclusivo carico del Cliente. Il risarcimento per danni diretti ed indiretti non potrà mai superare il tempo di intervento di cui sopradoppio del prezzo del bene venduto.
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Garanzia. La garanzia deve essere Per quanto riguarda la fornitura e messa a dimora comprensiva di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: manutenzione, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite e messe a dimora. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del periodo di durata della manutenzione, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Fino a tale data la manutenzione degli esemplari e relativi tutoraggi (potatura – bagnamenti – diserbi - sistemazione dei pali tutori – sistemazione del bacino di piantamento – eventuali fertirrigazioni - controllo delle patologie), sarà a completo carico della ditta appaltatrice e andrà realizzata secondo quanto necessario indicato nel capitolato tecnico prestazionale. L’aggiudicatario è tenuto a sostituire le piante eventualmente non attecchite sia alla fine della prima stagione vegetativa, sia al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornitetermine della seconda stagione vegetativa per un massimo di 2 sostituzioni per pianta od albero con piante aventi caratteristiche identiche. La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della ditta fornitrice, nulla escluso, compresa la mano d’opera, quale dovrà rendersi direttamente garante del materiale fornito senza che ne derivi alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Saccoa carico dell’ ARS. La ditta garanzia sarà così articolata nelle seguenti fasi: - garanzia relativa esclusivamente alla fornitura e messa a dimora con riferimento unicamente a patologie o vizi non riscontrabili immediatamente all’atto della consegna, ma che dovessero insorgere prima del verbale di accertamento e collaudo della consegna di cui all’art. 10 e danni subiti nel corso dell’espianto, del trasporto o dello scarico; in tal caso l’aggiudicatario dovrà descrivere sostituire la fornitura con altra identica o diversa, ma di pari importo se accettata dall’ARS, entro il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il termine che sarà insindacabilmente fissato dall’Amministrazione; - garanzia relativa al periodo di garanzia indicando il numero manutenzione, con riferimento alle piante che non risultano attecchite al termine di visite ogni stagione vegetativa successiva alla messa a dimora (30 settembre 2016, 30 settembre 2017) al momento della redazione del verbale di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento accertamento dell’attecchimento di cui sopraall’art. 10. In caso di morte o di grave insufficienza vegetativa dei soggetti, l’affidatario dovrà provvedere a proprie spese, alla loro sostituzione con piante con caratteristiche identiche alla fornitura originaria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. La Per ciascun lotto i mezzi sono coperti dalle condizioni di garanzia deve indicate dall'aggiudicatario sede di gara, la cui durata, a partire dalla data di esito positivo del collaudo, non dovrà essere di tipo “Full Risk” per almeno inferiore a 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico . Per ciascun lotto la tipologia di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per (compresi tutti i loro allestimenti) devono essere tra loro identiche ed esenti da difetti di materiali e di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali e senza vizi che le rendano non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni interventoidonee alla destinazione d’uso. Durante il periodo di validità della garanzia sono gratuite le sotto indicate prestazioni: − la fornitura e manutenzione dovranno essere garantiti la sostituzione di parti inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di fabbricazione; − la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di componenti di attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione; − gli interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo assistenza che si rendessero necessari per ripristinare la loro efficienza. A tal fine l’Appaltatore deve assicurare l’intervento di proprio personale specializzato entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta scritta da parte del Committente. Qualora tale intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante non risolva prontamente (ossia entro la stessa giornata concordata per l’intervento) il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solarimalfunzionamento, il numero dei tecnici incaricati Committente richiede per iscritto all’Appaltatore di fornire, a cura e spese di quest’ultimo, una attrezzatura sostitutiva equivalente (ossia avente le caratteristiche tecniche principali necessarie al corretto svolgimento delle manutenzioniattività di raccolta rifiuti) entro 5 (cinque) giorni lavorativi, fino alla completa risoluzione delle problematiche tecniche. L'ubicazione Nel caso l’Appaltatore non ottemperi tempestivamente a tale richiesta, Il Committente potrà noleggiare un'altra attrezzatura ribaltando le relative spese documentate all’Appaltatore, oltre all’applicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento penale di cui sopraal successivo articolo 7.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. La garanzia deve essere LC ha durata di tipo “Full Risk” un anno a partire dalla data di fornitura del materiale. Qualora l’acquirente ritenga che uno o piu prodotti siano viziati per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire cause imputabili a LC, l’acquirente si impegna a contestare immediatamente a LC la presenza dei pretesi vizi, mediante l’invio di una relazione tecnica dettagliata, affinché LC possa constatare, attraverso un servizio tecnico di assistenza propria fiducia, se i vizi denunciati sussistano effettivamente. Nell’ipotesi che il tecnico di fiducia LC abbia constatato la presenza di difetti imputabili ad Oleodinamica LC s.r.l., quest’ultima si impegna a riparare o a sostituire la valvola entro un congruo termine. Da parte sua l’acquirente si impegna a non chiedere la risoluzione del contratto se non decorso il congruo termine senza che la valvola sia stata riparata o sostituita. Ogni restituzione in garanzia di valvole ritenute difettose dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da Oleodinamica LC s.r.l. e manutenzione dovrà essere effettuata xxxxxx destino, allegando una dettagliata descrizione delle attrezzature fornite e/o anomalie riscontrate e delle singole componenti, sia per i difetti condizioni di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatoriimpiego. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto non si applica alle valvole che siano state contaminate, impiegate erroneamente o manomesse senza controllo o autorizzazione di LC Oleodinamica, così come la garanzia non si applica qualora siano state apportate modifiche a circuiti o a impianti tali da influenzare negativamente il materiale consumabilefunzionamento della valvola stessa. Nel periodo Qualora la valvola fornita debba essere assemblata in impianti potenzialmente in grado di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale cagionare danni a terzi di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto importo di lavoro di tutti gli interventigran lunga superiore al prezzo della valvola stessa, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta l’acquirente si impegna ad adottare tutti i mezzi di sicurezza possibili per evitare qualsiasi danno, essendo consapevole che la produzione in serie a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature forniteprezzi di mercato del prodotto stesso comporta il rischio, nulla esclusopur limitato, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio della presenza di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui soprapezzi difettosi.
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Samples: Conditions of Supply and Warranty
Garanzia. La L’attrezzatura richiesta deve avere un periodo di garanzia deve full-risk di 12 mesi dalla data del collaudo. L’attrezzatura dovrà essere conforme alle leggi e normative vigenti, compresi i marchi previsti, per tutto il periodo di garanzia; nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto dall’aggiudicatario per quanto connesso al mantenimento di tale rispetto entro il periodo di garanzia. In particolare la ditta si impegnerà ad adottare tutti gli accorgimenti e fornirà tutte le prescrizioni d’uso necessarie ad evitare il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria durante l’utilizzo dell’attrezzatura. Per qualsiasi difetto dovesse verificarsi durante la garanzia, l’aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza intervenire nel più breve tempo possibile e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenticomunque entro n. 1 giorno lavorativo dalla chiamata e rimettere in regolare esercizio l’attrezzatura a propria cura e spese e nulla potrà pretendere da parte del committente, sia per i difetti di costruzione le parti sostituite, sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatorila mano d’opera impiegata, spese di viaggi trasferta ecc. La garanzia “Full Risk” comprende anche I pezzi sostituiti dovranno essere garantiti per almeno altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Dovrà essere garantito per tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche full-risk il medesimo livello qualitativo dell’attrezzatura accertato al momento del collaudo: in caso di scadimento di uno o più componenti, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il fornitore provvederà a sostituire tali componenti con nuovi, identici o migliori rispetto alla fornitura originale. Il fornitore si farà inoltre carico, nel periodo relativo al full-risk, di predisporre ed effettuare, a proprio carico, tutte le manutenzioni preventive periodiche previste per l’apparecchiatura. Nel medesimo periodo e successivamente, il personale dell’ASST effettuerà le verifiche funzionali periodiche previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale dalla norma CEI. Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, delle verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature sull’attrezzatura dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinicaalla S.C. Gestione tecnico Patrimoniale, che dovrà comunque essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopra.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. La garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria L’Aggiudicatario dovrà garantire un il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata minima di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della verifica di conformità, con le modalità ed i livelli di servizio tecnico indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell’apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti. Considerato che la qualità della fornitura dipende dalla sua affidabilità nel tempo e che l’assistenza post vendita, la riduzione nei costi di funzionamento o, in altri termini il miglioramento del TCO (Total Cost of Ownership), sono tutti parametri che rendono economicamente più vantaggioso l’acquisto, in sede di offerta, i concorrenti possono proporre una durata maggiore del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, senza oneri aggiuntivi al costo della fornitura, che sarà premiato con un punteggio tecnico come da Disciplinare di gara. Qualora il concorrente risulti aggiudicatario definitivo, la durata dell’assistenza in garanzia delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinicagarantita per la durata complessiva dell’offerta. Il servizio si intende comprensivo di tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso. Il servizio dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni interventogarantito per tutte le apparecchiature e le componenti hardware offerte, e al firmware delle apparecchiature. Durante il L’Aggiudicatario dovrà quindi fornire gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia. A seguito di un intervento di ripristino del malfunzionamento, l’eventuale reinstallazione del sistema operativo avverrà solo se quest’ultimo verrà messo a disposizione dalla Stazione appaltante al tecnico, al momento dell’intervento di ripristino del guasto relativo all’intervento. L’acquisizione delle segnalazioni di intervento tecnico dovrà essere effettuato tramite un servizio di Call Center, e potrà essere richiesto anche mediante e- mail. Il servizio di gestione in garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati dovrà rispettare i livelli di manutenzione correttiva con un servizio riguardanti: Parametro Tempo di intervento Metrica Unitaria Valore di soglia 1 gg lavorativo dalla richiesta di intervento Modalità di misura Descrizione: Il tempo di intervento massimo di 4 ore solaririsposta è calcolato dal momento dell’apertura della chiamata al Call Center, comprensivo di muletti sostitutivi al momento in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante cui il periodo di garanzia la ditta Tecnico adibito all’intervento si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere presenta presso l’utente stesso ovvero contatta l’utente per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e concordare le modalità di ripristino funzionaledella piena funzionalità del sistema. Nel caso sia necessario un intervento on site la richiesta dovrà essere processata dall’Aggiudicatario che, specificando se si tratta verificata la disponibilità dei tecnici con skills adeguati nella zona competente e la disponibilità delle scorte per l’intervento richiesto attiverà l’intervento del Tecnico. L’orario di ore lavorative o solariarrivo al sito di installazione dell’apparecchiatura e le generalità del Tecnico designato per l’intervento saranno comunicate telefonicamente all’utente. Alla fine dell’intervento, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi Tecnico compila e firma il “Verbale di manutenzione dovrà essere compatibile con Intervento in garanzia”; tale rapporto è controfirmato e timbrato dalla Stazione appaltante contraente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il tempo di intervento di cui sopralavoro eseguito.
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Samples: Fornitura Di Attrezzature Scientifiche E Tecnologiche
Garanzia. Il Dispositivo eTRUCK è garantito contro i difetti di fabbricazione, di funzionamento e contro i vizi dei materiali e componenti costruttivi per la durata di 24 mesi dalla data di prima installazione del Dispositivo eTRUCK nuovo sul Veicolo facente parte della Flotta da parte del Workshop riportata nel Portale Web eTRUCK Workshop e nel Portale Web eTRUCK Fleet. Il Dispositivo eTRUCK dovrà essere destinato esclusivamente all’uso per il quale è stato costruito, ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. TEXA non potrà essere considerata responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli. Eventuali riparazioni del Dispositivo eTRUCK in garanzia, entro il termine previsto, potranno essere effettuate esclusivamente dal Workshop. La garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesiqui prevista decade automaticamente in caso di: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite a) installazione e/o delle singole componenticonfigurazione e attivazione ovvero riparazione del Dispositivo eTRUCK da un soggetto diverso dal Workshop; b) utilizzo del Dispositivo eTRUCK effettuato in maniera negligente, sia imprudente o inappropriata; c) insufficiente manutenzione, usura derivante dall’uso, incidente causato da terzi, errata installazione elettrica, trasformazione, modifica, manomissione, errato montaggio o smontaggio, cattivo stoccaggio; e) software, hardware, interfacce e qualsiasi altro componente assemblato e utilizzato con il Dispositivo eTRUCK, ma non forniti da un Workshop; f) utilizzo del Dispositivo eTRUCK in ambiente che non rientra nei valori specificati per il Dispositivo eTRUCK, g) errata predisposizione o manutenzione dell’ambiente d’uso del Dispositivo eTRUCK. Resta inteso che i difetti di costruzione sia per sistemi riguardanti il Dispositivo eTRUCK, ivi inclusa la App, e in particolare il software ed i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatoriprogrammi installati sul Dispositivo eTRUCK sono sistemi complessi. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, Le verifiche tecniche effettuate sul software potrebbero non essere sufficienti ed i software installati nel Dispositivo eTRUCK potrebbero richiedere necessariamente implementazioni e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà migliorie nel tempo. Tali aggiornamenti ed adeguamenti del software non potranno, in nessun caso, essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima considerati quali vizi del Dispositivo eTRUCK di ogni intervento. Durante il periodo progetto o di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui soprafabbricazione.
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Samples: Condizioni Generali D’utilizzo
Garanzia. La garanzia Non deve essere di tipo “Full Risk” inferiore ad anni 2 (due) sia per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite le ambulanze sia per le apparecchiature e/o delle singole componentiattrezzature sanitarie fornite, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive tipo manutentivo e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni interventoassicurativo totale. Durante il periodo di garanzia garanzia, sull’automezzo e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle sulle apparecchiature fornite, nulla esclusoqualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, compresa la mano d’opera, senza ditta aggiudicataria è impegnata a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun onere pagamento per l’ASST Fatebenefratelli Saccola riparazione degli stessi. La ditta Ditta aggiudicataria dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia indicando il numero a riparare e/o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per la qualità di visite materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell’utilizzatore o a cause di forza maggiore. Per gli automezzi e le apparecchiature oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l’effettuazione totale della manutenzione ( riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizioe correttiva ) senza nessun onere da parte dell’ASL 7, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzionidovendosi considerare questo servizio conglobato nel prezzo d'offerta. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi Il servizio di manutenzione dovrà essere compatibile con degli automezzi e delle apparecchiature nel periodo di garanzia deve intendersi un servizio di manutenzione “Full – Risk tutto compreso”. In caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le tempistiche sotto specificate, saranno applicate le seguenti penali: In ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 126 ore solari ( o condizioni più favorevoli ), sarà applicata la penale del 5% (cinque per cento), computata sul 10% del valore di acquisto del bene per ogni 126 ore o frazione di ritardo; se il tempo di intervento di cui sopraritardo eccede le 126 ore o frazione successive la penale sarà rapportata al 7% per ogni 126 ore o frazione.
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Garanzia. La garanzia L’apparecchiatura fornita deve essere priva di tipo difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella sua documentazione. Il Fornitore assume l'obbligo di fornire solo Apparecchiatura nuova di fabbrica. Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole il Fornitore è tenuto a garantire, con la formula “Full Riskfull risk”, l’impianto oggetto del presente contratto per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo. La copertura totale comprende la manutenzione e l’assistenza tecnica on- center e on site, nonché l’intervento risolutivo. Nell’ambito dell’assistenza full-risk debbono essere assicurate le seguenti prestazioni: - interventi di manutenzione periodica previste dalla normativa di riferimento e dalla ditta costruttrice; - interventi a chiamata in numero illimitato; - sostituzione di tutte le parti difettose, ad eccezione del tubo radiogeno e delle “parti escluse” (da elencarsi separatamente) con parti originali; - eventuale aggiornamento software compatibile con l’hardware e relativa formazione del personale per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria le nuove versioni; - rilascio delle certificazioni di conformità alle normative vigenti con cadenza annuale ove le norme non prevedano tempi più brevi; - tempi di intervento e riparazione entro 48 ore dalla chiamata ad esclusione dei giorni festivi; - ripristino della funzionalità della apparecchiatura nel più breve tempo possibile. Il Fornitore dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti dovuti all’utilizzo e/e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato. Qualsiasi impedimento o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatoriritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. La garanzia “Full Risk” comprende anche 11 del presente Capitolato. Per tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo assicurati i tempi di intervento massimo di 4 e riparazione entro 48 ore solaridalla chiamata, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorativead esclusione dei giorni festivi. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature forniteIn ogni caso, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto sia durante il periodo di garanzia indicando il numero che di visite contratto di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro il Fornitore si impegna ad assicurare la sede funzionalità dell’apparecchiatura nel più breve tempo possibile garantendo la continuità del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopra.
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Garanzia. La garanzia deve essere 11.1 Il fornitore garantisce che tutte le merci sono conformi alle specifiche, ai campioni, ai disegni e alle descrizioni e che sono esenti da vizi di tipo “Full Risk” ogni genere; in particolare, garantisce che le merci sono funzionanti e prive di difetti. Il fornitore, che è stato informato da Autotest in merito alla destinazione delle merci, garantisce che le merci sono adatte per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico gli scopi indicati e che sono state adeguatamente progettate.
11.2 In caso di assistenza merci difettose:
a) prima dell’inizio della produzione (lavorazione o assemblaggio), Autotest può concedere al fornitore la possibilità di selezionare la merce e manutenzione delle attrezzature fornite di eliminare i vizi o di provvedere ad una fornitura supplementare (sostitutiva), qualora Autotest lo ritenga accettabile. Nel caso in cui il fornitore non fosse in grado di provvedere a tale richiesta, oppure non dovesse soddisfare immediatamente la richiesta di eliminazione dei difetti, Autotest potrà, per tale motivo, recedere dal contratto senza fissare un’ulteriore scadenza e/o restituire la merce a rischio del fornitore. In caso di urgenza, Autotest potrà provvedere direttamente all‘eliminazione dei vizi, previo accordo con il fornitore, oppure potrà affidare l’incarico ad un terzo. I relativi costi saranno addebitati al fornitore. In caso di ulteriore consegna di merce difettosa, Autotest avrà il diritto – a seguito dell’invio di una raccomandata – di recedere per quanto riguarda il restante quantitativo di fornitura non ancora consegnato.
b) nel caso in cui il difetto dovesse essere riscontrato soltanto dopo l’inizio della produzione, Autotest potrà richiedere l’eliminazione dei difetti oppure il rimborso dei costi e delle singole componentispese richieste per l’eliminazione dei difetti, sia in particolare, i costi di trasporto, di lavorazione, i costi per i difetti materiali, i costi d’impianto, di costruzione sia montaggio e smontaggio.
c) in caso di d´inadempimento di una determinata obbligazione, ulteriore alla fornitura di merci difettose, Autotest potrà richiedere il risarcimento dei danni derivanti e risultanti da tale inadempimento. Il danno indiretto è il danno subito da Autotest per la consegna di merci difettose, che incidono su beni giuridici diversi dalla merce consegnata.
11.3 Autotest ha il diritto di stipulare accordi con il cliente finale per la liquidazione del danno e di forfetizzare i guasti dovuti all’utilizzo e/costi per la sostituzione delle merci oppure per il risarcimento dei danni. Il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni rivendicati da Autotest e i relativi costi, sempre che questi siano riconducibili ad una fornitura difettosa. Per quanto riguarda la nuova consegna dei pezzi e per la determinazione dei costi si applicano gli accordi stipulati tra i clienti finali e Autotest. Per ridurre la spesa di riconsegna dei pezzi e dell’analisi dei pezzi difettosi su scala globale verranno effettuati, di norma, controlli a campione sull’intero volume dei pezzi difettosi. Se ad Autotest o al cliente finale risultano le quantità effettive di merci difettose in luogo di quelle calcolate, si applica la quantità di merci effettivamente difettose. Il fornitore è tenuto a sostenere, in parte, i costi subiti da Autotest che sono stati provocati dal fornitore.
11.4 Nel caso in cui le merci difettose siano state assemblate e fornite da Autotest al cliente e tali merci difettose non sono state esibite dal cliente ad eventi accidentali Autotest per eseguire il controllo, il fornitore approva sin da ora il fatto che il cliente oppure un terzo incaricato abbia riscontrato il difetto anche se le merci difettose non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel sono state esibite.
11.5 Il periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte sarà (1) di 36 mesi per i veicoli destinati a tutti i mercati (ad eccezione del mercato nordamericano) e (2) di 48 mesi per i veicoli destinati al mercato nordamericano (USA, Canada, Messico), dopo la prima immatricolazione del veicolo sul quale sono state montate le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale merci o parti di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto queste. Tuttavia, nel caso in cui Autotest dovesse concedere al suo cliente un periodo di lavoro di tutti gli interventigaranzia più lungo, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinicao più breve, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante sarà valido il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile pattuito con il tempo cliente finale , che tuttavia non potrà superare i 60 mesi dalla data di intervento produzione del veicolo.
11.6 I diritti di Autotest di cui sopraal presente articolo si applicano in aggiunta a tutti gli altri diritti previsti dalla legge e dal contratto.
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Garanzia. La garanzia deve essere L’aggiudicatario assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato, l’assoluta mancanza di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite vizi e/o delle singole componentidifetti nei beni forniti, sia garantendo altresì il buon funzionamento dei medesimi per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. Per quanto riguarda altresì i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili ricambi a dolo o ad uso improprio degli operatoridisponibilità garantita“MT-Magazzino Terzi ”, elencati nella suesposta tabella 1) e definiti all’art. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel 3.3 del presente capitolato, tale periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. è Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Il fornitore è tenuto a adempiere tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di Actv con cui si notificano i difetti riscontrati e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati si rivolge l'invito ad eliminarli. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti non conformi, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi. A garanzia di manutenzione correttiva tali obblighi Actv potrà applicare le penalità secondo gli importi e le modalità di cui all’art. 9. Actv si riserverà, a propria discrezione, di richiedere all’aggiudicatario, prima dell’avvio della fornitura, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti, con eventuale estensione a favore di Actv, anche ai sensi del DPR 224 del 24/05/88, con un tempo massimale pari almeno a € 1.000.000,00 esteso a tutte le forme di intervento massimo responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive. Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo, dovuti al “fermo veicolo”, provocati dall’uso dei ricambi forniti. Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di 4 ore solariqualità e sicurezza richieste nel presente capitolato e dalle vigenti norme in materia. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea. L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà industriale dei beni oggetto della fornitura, comprensivo manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di muletti sostitutivi terzi. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti corrispondono alle esigenze di Actv e che per la loro progettazione, configurazione e realizzazione sono state accuratamente applicate le specifiche indicate in caso capitolato e le regole dell’arte, impiegando tecniche e metodologie di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorativecontrollo in linea con le conoscenze più aggiornate. Durante il periodo Inoltre garantisce che i beni rispettano tutte le misure di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui soprasicurezza previste dalla normativa in vigore.
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Samples: Capitolato Di Appalto
Garanzia. La Il concorrente dovrà fornire la garanzia deve essere della completa macchina operatrice Xxxxx Xxxxxx compreso retroescavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori/posteriori e trincia contro vizi e difetti di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite fabbricazione e/o delle singole componentiper mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinato, sia per i difetti nonché di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatorigaranzia di buon funzionamento, deve avere durata fino al raggiungimento di 2.500 ore di funzionamento della macchina, salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel L’inizio del periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive coincide con la data di collaudo positivo della macchina. L’Appaltatore dovrà garantire il buon funzionamento della macchina completa e le verifiche funzionali di ogni suo componente ed accessorio per tutta la durata della garanzia, provvedendo a propria cura e spese alla eliminazione di tutti i difetti, vizi, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di fornitura previste dal produttore (comprensive del relativo materiale presente Capitolato Speciale d’Appalto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla manodopera, alle ore di viaggio/spese di trasferta ed alla riparazione/fornitura dei pezzi di ricambio originali, dei materiali di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto , compresi tutti i componenti ed ogni altra spesa necessaria a sopperire eventuali vizi, difetti di lavoro fabbricazione o di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni interventofunzionamento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solarigaranzia, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo non funzionamento della macchina superiore alle 8 ore lavorativeo mal funzionamento grave o pericoloso in termini di sicurezza dell’operatore, l’Appaltatore, entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiamata di notifica dell’anomalia riscontrata, dovrà effettuare l’intervento mediante officina mobile attrezzata al fine di ripristinare la funzionalità della macchina. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto L'assistenza tecnica durante il periodo di garanzia indicando dovrà essere effettuata da parte di officina autorizzata dalla Casa costruttrice. L’assistenza dovrà essere garantita tutto l’anno dal lunedì al sabato. L’Appaltatore, dovrà garantire la reperibilità di un proprio referente almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni lavorativi del periodo di valenza contrattuale, da poter contattare in caso di anomalia di funzionamento della macchina. Qualora l’anomalia riscontrata non determini il numero fermo macchina e comunque garantisca la sicurezza dell’operatore, l’Appaltatore, potrà effettuare l’intervento mediante officina mobile entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla chiamata di visite notifica dell’anomalia riscontrata. Qualora risulti impossibile per la specificità o gravità dell’anomalia riscontrata procedere al ripristino della macchina a mezzo officina mobile attrezzata, l’intervento potrà essere svolto presso l’officina esterna. Gli oneri relativi al trasporto della macchina da e per l’officina esterna sono a totale carico dell’Appaltatore. Gli interventi tutti di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del serviziocui sopra, sia svolti a mezzo officina mobile attrezzata che presso officina esterna, dovranno essere in entrambi i tempi massimi casi effettuati da officine autorizzate dalla Casa Costruttrice. L’Appaltatore si impegna comunque a garantire che l’intervento venga eseguito nel minor tempo possibile. In seguito ad ogni intervento manutentivo di qualunque tipologia ed entità, sarà redatto un verbale di intervento dettagliato, controfirmato dal responsabile del Comune o del Gruppo Comunale di P.C. Durante il periodo di garanzia, salvo comprovate cause di forza maggiore (festività, alluvioni, terremoti, ecc.), trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi di non funzionamento della macchina o mal funzionamento grave o pericoloso in termini di sicurezza dell’operatore, l’Appaltatore non abbia adempiuto alla risoluzione della problematica emersa, dovrà provvedere a mettere a disposizione una macchina sostitutiva similare perfettamente funzionante e atta all’utilizzo presso il territorio del Comune di ripristino funzionaleSellano, specificando se si tratta a titolo gratuito. In caso di ore lavorative o solariinadempienza degli obblighi assunti, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioniComune di Sellano si riserva il diritto di applicare all’Appaltatore la penale prevista al successivo articolo 11, nonché di fare eseguire i lavori necessari a propria cura ovvero avvalendosi di ditte terze, in danno alla Ditta inadempiente. L'ubicazione Tale ultima evenienza, non farà decadere il periodo di garanzia della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli macchina offerto dalla Ditta fornitrice. Risultano, comunque, non coperte dalla garanzia offerta, gli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile (riparazioni/sostituzioni) dovuti a: - mancanza di effettuazione dei previsti controlli giornalieri (es.: mancanza di acqua e/o olio, od impiego di prodotti non conformi alle prescrizioni del Costruttore); - riparazioni/modifiche effettuate dal Committente in difformità al manuale d’uso; - atti di vandalismo; - riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente; - negligenza/incuria o imperizia del conducente; - uso improprio o uso con il tempo di dolo della macchina. Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che un intervento di manutenzione non rientri nell’ambito della garanzia offerta, ritenendo la causa dell’anomalia riscontrata, inclusa nelle casistiche sopra esposte, l’onere della prova sarà totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo, che in fase di diagnosi della macchina, dovrà comunicare al responsabile del Gruppo Comunale di Protezione civile del Comune di Sellano la natura del guasto. Si definisce, nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto “macchina non funzionante” la condizione in cui soprala macchina non è in grado di svolgere il lavoro a cui è normalmente adibita, in condizioni di sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto