Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. 11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Veicoli in Noleggio a Lungo Termine, Adesione Convenzione Consip Per Il Noleggio Di Autovetture Senza Conducente
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma 9.1 Ogni prodotto Mz Aspiratori S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma viene ispezionato e collaudato prima della sua immissione nel commercio.
9.2 Mz Aspiratori S.p.A. avente n. 4106605 garantisce che tutti i propri prodotti rispettino le prescrizioni normative della UE e della Repubblica Italiana.
9.3 Mz Aspiratori S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei prodotti entro 12 mesi dalla avvenuta consegna.
9.4 Mz Aspiratori S.p.A. non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nell’ordine o in documenti richiamati a tal fine dall’ordine stesso.
9.5 Eventuali vizi occulti (non visibili con l’ordinaria diligenza al momento della consegna) dovranno essere notificati ad Mz Aspiratori S.p.A. mediante lettera raccomandata AR anticipata a mezzo e-mail o telefax, a pena di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 comunque non oltre 12 mesi dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 consegna.
9.6 La restituzione dei Prodotti difettosi dovrà avvenire previa autorizzazione da parte di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip Mz Aspiratori S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenticomunque con gli imballaggi originali, eventuale sdoganamento e resa a totale carico del cliente. A copertura degli oneri di magazzino ed amministrativi sarà ammessa nota di addebito in ragione del 2% del valore della merce stessa a decorrere dal 15° giorno di ritardo nel ritiro con un ulteriore incrementodell’1% per ogni mese di ritardo.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip 9.7 Mz Aspiratori S.p.A.. Le dette garanzie sono estese A. si impegna a tutti gli accessori riparare o sostituire gratuitamente i Prodotti ovvero solo le parti dei prodotti da essa riconosciuti difettosi per cause imputabili a qualità di lavorazione o difettosità del debito principalemateriale. Mz Aspiratori S.p.A. si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti ad essa imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso le sia stato notificato tempestivamente. Mz Aspiratori S.p.A. potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I Prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’artpartire dalla data della riparazione o sostituzione. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip I Prodotti contestati devono essere resi alla sede della MZ Aspiratori S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto franco di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penaliogni spesa.
4. 9.8 La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto decade qualora i Prodotti resi come difettosi siano stati riparati o manomessi dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativocliente.
5. La 9.9 Le riparazioni dei Prodotti difettosi eseguite direttamente dal cliente comporteranno la decadenza della garanzia opera nei confronti della Consip a meno che esse non siano preventivamente autorizzate ed approvate da parte di Mz Aspiratori S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi la quale dovrà concordare il preventivo di Fornituraspesa.
6. La garanzia opera per tutta 9.10 È esclusa la durata della Convenzione e dei contratti responsabilità di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip Mz Aspiratori S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti terminiper danni che si verificassero durante l’impiego da parte del cliente dei Prodotti anche se difettosi o per la sospesa attività lavorativa causata dal mancato funzionamento dei Prodotti.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip 9.11 Mz Aspiratori S.p.A. ha facoltà non sarà ritenuta responsabile per esecuzione di dichiarare risolta la Convenzione e, Prodotti o particolari eseguiti su indicazioni e specifiche tecniche del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del dannocliente che si rivelino errate.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 1L’affittuario deve prestare, a favore di SO.G.I.S. Srl, una cauzione pari al doppio del canone offerto, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo. A La garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con deve essere costituita, esclusivamente, mediante deposito cauzionale, fidejussione solidale bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario o compagnia d’assicurazioni, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a parte concedente. Tale garanzia dell’esatto e corretto si intende costituita per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioniogni obbligazione contrattuale, anche future ai sensi il puntuale e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ.regolare pagamento dei canoni ed oneri accessori convenuti, nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolaredanni all’azienda, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione il pagamento di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì ed indennizzi ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighitutti, il rimborso delle somme pagate ivi compresi i danni arrecati ai locali, impianti, arredi, attrezzature e beni in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque genere avuti in dotazione e per l’eventuale indennità di occupazione. Resta salvo per SO.G.I.S. Srl l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integritàcauzione risultasse insufficiente. La garanzia definitivacauzione dovrà avere validità annuale, nei limiti dell'importo massimo garantitoper l’intero importo garantito di cui al presente articolo, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta da rinnovarsi di anno in anno per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5l’intero periodo contrattuale ad ogni scadenza. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti mancata costituzione e/o il mancato rinnovo della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione stessa di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena anno in anno determinerà la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8del presente contratto. In caso La cauzione resterà a disposizione di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà SO.G.I.S. Srl non solo per tutto il periodo di dichiarare risolta la Convenzione e, durata del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornituraaffitto, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità bensì fino all’adempimento di tutte le informazioni contenute obbligazioni derivanti e/o aventi causa dal contratto medesimo, nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivatecaso che la parte concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Garanzia. 111.1. A La Transfer Trade s.r.l. assicura la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula per vizi occulti e non riconoscibili al momento del collaudo per una durata temporale di 1 anno dalla data di consegna della Convenzione e dei relativi contratti macchina venduta. I vizi, a pena di fornituradecadenza dalla garanzia, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata devono essere denunziati in data 22/03/2018 forma scritta entro otto (8) giorni dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentirelativa scoperta.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
411.2. La garanzia copre altresì consiste nell’obbligo della Transfer Trade s.r.l. di riparare ovvero sostituire, senza spesa alcuna per il Preponente, le parti o i materiali difettosi per qualità di costruzione o lavorazione; ciò senza tuttavia essere tenuta al risarcimento di danni diretti o indiretti (o rimborso spese) di qualsiasi natura o qualsiasi genere, essendo il prezzo pattuito in proporzione alla garanzia concessa.
11.3. Le parti da riparare o fornire ex novo dovranno pervenire allo stabilimento della Transfer Trade s.r.l. a cura e spese del Preponente; quelle riparate o fornite ex novo sono consegnate franco stabilimento di quest’ultima entro venti (20) giorni dal ricevimento del nuovo materiale; trascorso tale termine, se non restituite, verranno fatturate come nuove.
11.4. La Transfer Trade s.r.l. si riserva il diritto, in caso di avarie verificatesi durante il periodo di garanzia, di far trasferire il macchinario, o le parti di esso, presso il proprio stabilimento o presso altro riparatore a sua scelta, rimanendo le relative spese di trasporto a carico del Preponente e senza che questi possa opporsi o pretendere danni di sorta.
11.5. Su richiesta del personale della Transfer Trade s.r.l. per i lavori di riparazione da eseguirsi durante il termine di garanzia nel cantiere del Preponente, questi dovrà fornire a proprie spese il personale di manovalanza, fornendo inoltre gratuitamente ogni altra assistenza che risultasse necessaria.
11.6. Il Preponente decade dal diritto alla garanzia se non osserva, anche per una sola volta, le condizioni di pagamento o, quando esegua o faccia eseguire montaggi, sostituzioni, riparazioni o modifiche senza preventiva comunicazione e autorizzazione della Transfer Trade s.r.l. Il Preponente decade inoltre dalla garanzia ogniqualvolta le avarie risultino originate da fatto del Preponente stesso, dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighisuoi dipendenti, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità o terzi dallo stesso incaricati (es. cattiva istallazione, imperizia o negligenza nella condotta del maggior danno verso l'appaltatoremacchinario, errato uso, sovraccarico, cattiva o deficiente manutenzione, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto da causa di integritàforza maggiore) o di terzi. La Parimenti non è dovuta la garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore tutte quelle parti che per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto la loro natura ed addetti all'esecuzione del contratto attuativouso sono soggette a normale usura od inevitabile deterioramento.
511.7. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Forniturasolo per i macchinari nuovi.
611.8. La garanzia opera manutenzione del macchinario è a carico del Preponente.
11.9. La Transfer Trade s.r.l. declina ogni responsabilità per tutta la durata della Convenzione e dei contratti qualsiasi evento di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione danno che si verifichi al di fuori delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti garanzia come sopra specificate. In particolare la Transfer Trade s.r.l. declina ogni responsabilità per danni indiretti a persone e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione cose di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, proprietà del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto Preponente ancorchè connessi con quanto oggetto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 112.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore In accordo con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti quanto contenuto nelle proprie Condizioni di fornituraGaranzia, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma Jacuzzi Europe S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) garantisce per il Lotto 2periodo previsto dalle normative vigenti nei singoli Paesi dell’Unione Europea, l’assenza di difetti di con- formità delle proprie apparecchiature, purché utilizzate per scopi estranei ad eventuali attività imprenditoriali o professionali svolte dall’utilizzatore finale (consumatore privato). Nei Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, l’onere della garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma e dei conseguenti interventi ne- cessari per eliminare eventuali difetti di conformità delle apparecchiature, xxxx a totale e definitivo xxxxxx dell’acquirente (rivenditore), che dovrà pertanto costituire una propria organizzazione di assistenza tecnica, salvo diversi accordi scritti con Xxxxxxx Europe S.p.A.
12.2. La garanzia è valida solo se l’installazione dell’apparecchiatura viene eseguita rispettando scrupolosamen- te le indicazioni e le prescrizioni contenute nella documentazione di Jacuzzi Europe S.p.A. avente n. 4106605 Qualora essa venga installata in modo tale da non garantirne la piena ed agevole accessibilità (ad esempio, murandola) l’acquirente (se di importo pari a Euro 3.502.300,78= ciò responsabile), ovvero l’utilizzatore finale o chi per loro, dovrà farsi xxxxxx xxxxx sua eventuale rimo- zione, ricollocazione e delle spese conseguenti. La garanzia decade qualora vengano modificati componenti, o altre parti dell’apparecchiatura, rispetto alle condizioni originarie di fornitura.
12.3. La sostituzione dell’apparecchiatura, totale x xxxxxxxx (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) anche con prodotti similari), non potrà essere effettuata qualora oggettivamente impossibile, ovvero qualora dovesse comportare per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip Jacuzzi Europe S.p.A. spese irragionevoli rispetto alla riparazione, tenuto anche conto delle spese connesse alla sostituzione stessa e delle Amministrazioni Contraentidegli inconvenienti arrecabili all’utilizzatore finale.
212.4. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione La garanzia è esclusa per vizi di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, conformità derivanti da cause non imputabili a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip Jacuzzi Europe S.p.A., fermo restando quali ad esempio: cattiva o carente manutenzione dell’apparecchiatura ovvero sua alterazione o modifica, utilizzo difforme a quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generaliriportato nel libretto di uso e manutenzione, hanno diritto utilizzo di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penaliricambi non originali, danni da trasporto non contestati entro i termini xx xxxxx ovvero causati da trasportatori non autorizzati, inefficienze o anormalità degli impianti elettrici e idrici, fulmini ed eventi atmosferici eccezionali, anomalie di ogni genere non riconducibili a difetti di conformità dell’apparecchiatura.
412.5. La rete dei Centri assistenza di Xxxxxxx Europe S.p.A. è autorizzata dall’acquirente (rivenditore) a pre- stare la garanzia nei confronti dell’utilizzatore finale, anche se la richiesta perviene dall’utilizzatore stesso o da eventuali intermediari. Resta comunque inteso che il responsabile diretto nei confronti dell’utilizzatore finale è il rivenditore, come previsto dalla xxxxx. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighidecade qualora l’utilizzatore finale, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoreo chi per lui, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto non consenta ogni ragionevole verifica di integrità. La garanzia definitivaconformità e/o funzionalità dell’apparecchiatura, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip ovvero non vengano resi a Jacuzzi Europe S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Forniturai prodotti sostituiti in garanzia.
612.6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causaNon sono coperti dalla garanzia: i xxxxx xx xxxxxxx utilizzo dell’apparecchiatura, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine lucro cessante e i xxx- ni di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip ogni genere indiretti e consequenziali, i danni causati dall’utilizzo di accessori non originali Jacuzzi Europe S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativile parti soggette a normale usura.
812.7. In Le prestazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla garanzia non estendono il periodo di garanzia originario, xxxxx xxx ciò sia previsto da xxxxx xx xxxxx nazionali inderogabili. Sono in ogni caso fatti xxxxx i diritti inderogabili xx xxxxx dell’utilizzatore finale.
12.8. Xxxx la decadenza della garanzia, all’acquirente (rivenditore) non è consentito stoccare le apparecchia- ture per più di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip 24 mesi. Jacuzzi Europe S.p.A. ha si riserva la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà esercitare il diritto di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente rivalsa nei confronti dell’acquirente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrispostorivenditore), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteriper eventuali prestazioni dovute e rese in garanzia all’ utilizzatore finale su tali apparecchiature, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza con integrale addebito di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivatequalsiasi onere ad esse relativo.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Price List
Garanzia. PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e dei relativi contratti precisamente di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2€ 20.185,67, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5salvo quanto previsto all’art. 93, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenticomma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. Esse prevedono espressamente 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, pic- xxxx e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle me- desime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di in- formazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contrat- to. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 com- ma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provin- ciale a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislati- vo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l’operatore economico scelga di costituire la cauzione provvisoria in contanti, in assegni circolari mediante bonifico potrà effettuare un versamento pres- so il Servizio Tesoreria Banco BPM Spa - P.IVA 09722490969 Filiale operativa di Tesoreria Piazza Davanzati, 3 – 00000 Xxxxxxx sulle coordinate IBAN XX00X0000000000000000000000 con causale “Garanzia a corredo dell’offerta relativa al servizio di locazione di apparecchiature per la stampa digitale (sistema primario e sistema secondario) con soluzione software e annessi servizi di manu- tenzione e assistenza per le esigenze del Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana CIG: 91869341C5”.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog- getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Interme- diari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempora - neo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovve- ro, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento del- la sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio. La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a ) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il con- corrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della preceden- te, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. L’operatore economico per fruire di dette riduzioni: - dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estre- mi, l’ente certificatore, la rinuncia all'eccezione serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conse - guente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; - inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell’originale informatico o scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 1957all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di Codice solo se tutte le obbligazioniimprese che costituiscono il raggruppamento, anche future ai sensi consorzio ordinario o GEIE, o tutte le im- prese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità c) del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresìCodice: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per se il completamento Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; - se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseg- gono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certifica - zione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento possesso da parte di quanto dovuto dal Fornitore una sola associata oppure, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza i consorzi di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito cui all’art. 10345, comma 52, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.Codice, da parte del Fornitoreconsorzio e/o delle consorziate. È sanabile, dei certificati mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di verifica scadenza della presentazione del - le offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informati- co sono opponibili ai terzi se apposte in conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgsalle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). n. 50/2016.
10. Il Fornitore potràÈ sanabile, altresì, produrrela presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in aggiunta o in alternativa a quanto sopracarenza delle clausole obbliga- torie, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale etc.). Non è sanabile - e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione quindi è causa di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante esclusione - la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività sottoscrizione della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione provvisoria da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettivedi un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore 1 - I soggetti che possono fungere da garanti sono esclusivamente istituti bancari e assicurativi di primaria importanza a livello nazionale con la stipula della Convenzione solida e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenticomprovata disponibilità finanziaria.
2. Esse prevedono espressamente la 2 - La garanzia correlata alla presente convenzione urbanistica, è costituita, a scelta della Ditta Attuatrice, nella forma della cauzione, del contratto autonomo di garanzia o del diritto reale di garanzia dell’ipoteca, secondo il modello in uso presso l’Amministrazione.
3 - La garanzia è prestata con formale ed espressa rinuncia al beneficio alle seguenti eccezioni: -beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'articolo 1957all’art. 1944 C.C., comma 2volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la “Ditta Attuatrice”; -di cui all’art. 1957 C.C., del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, volendo ed intendendo impegnarsi a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - garantire il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione somma oggetto della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunquegaranzia, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso a che non sia liberato il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12debitore principale. In ogni caso il garante sarà liberato la Ditta Attuatrice è obbligata in solido tra i suoi componenti e con i suoi fideiussori.
4 - La Ditta Attuatrice costituisce, di conseguenza, una garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.Apresente Convenzione urbanistica, mediante ….. fino all'ammontare di € ….. (diconsi euro …/..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. accesa con ...................... in data 22/03/2018 avente n. 4106606 ................. pari ad un importo alla somma del 100% del valore delle opere di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per urbanizzazione primaria da eseguire secondo quanto stabilito al precedente art. 3.
5 - Essendo l’importo delle opere è soggetto all’indicizzazione secondo il Lotto 3 e rilasciata valore ISTAT, la garanzia sopra richiamata è soggetta alla rivalutazione automatica ogni due anni a partire dalla Crédit Agricole – Cariparma S.pdata di stipulazione del presente atto, secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della
6 - La garanzia di cui al comma 4, è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della presente convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della Ditta Attuatrice, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
7 - L’ammontare della garanzia costituita per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione urbanistica, potrà essere ridotto in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, previo collaudo parziale delle opere eseguite secondo quanto indicato ai precedenti articoli e sulla base dell’attestazione del collaudatore in corso d’opera visti i relativi documenti di spesa debitamente quietanzati. L'importo ridotto non potrà comunque essere inferiore a € … x 20% = €….. (diconsi euro ) pari al 20% del valore delle opere di urbanizzazione primarie di cui al precedente per tutta art. 3.
8 - La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento.
9 - Il garante permane obbligato nei riguardi del beneficiario a prescindere dalla novazione soggettiva del debitore principale essendo onere delle stesso prevedere la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo forma di tutela del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.pproprio credito nei riguardi del debitore principale.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Urban Planning Agreement
Garanzia. 112.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte La Società si impegna a provvedere alla sostituzione gratuita dei beni per i quali sia stato riscontrato, ai termini ed alle condizioni previste dal Fornitore con precedente articolo 11, un vizio che li renda inidonei all’uso per i quali siano destinati.
12.2. La sostituzione verrà effettuata franco luogo d’impiego (ovvero franco sito dell’Acquirente o del terzo indicato dall’Acquirente).
12.3. I beni oggetto di contestazione dovranno essere rispediti alla Società a cura e spese dell’Acquirente.
12.4. Con riferimento ai beni per i quali sia stato riscontrato un vizio come specificato al precedente articolo 12.1, che risultino già installati presso l’Acquirente o terzi situati nel territorio della UE, la stipula della Convenzione Società sosterrà i costi di smontaggio e dei relativi contratti di forniturari-montaggio che dovranno essere stati precedentemente quantificati dall’Acquirente e approvati per iscritto dalla Società, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) nonché i costi per il Lotto 2ripristino dello stato originale dell’edificio e gli ulteriori costi sostenuti dall’Acquirente per danni materiali che siano stati causati direttamente dai beni viziati. In ogni caso, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 la responsabilità per danni della Società non potrà eccedere l’importo massimo di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per 500.000, fatto salvo il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 caso di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentidolo o colpa grave. Sono fatte salve le disposizioni di legge sulla responsabilità civile del produttore di cui al Codice del Consumo.
212.5. Esse prevedono espressamente La Società non risponde di alcuna eventuale ulteriore rivendicazione, di natura contrattuale od extracontrattuale dell’Acquirente, incluse, tra le altre, rivendicazioni per danni causati da inadeguato immagazzinaggio o trattamento dei beni, sovraccarico degli stessi o danni determinati da agenti corrosivi e simili, salvo il caso di dolo o colpa grave della Società.
12.6. È esclusa la rinuncia al beneficio responsabilità della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni Società e/o di qualsiasi suo personale ausiliario autorizzato per colpa lieve, salvo che ciò abbia comportato la violazione da parte della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori Società di doveri contrattuali essenziali, danni derivanti da attentati alla vita, lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità civile del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativiproduttore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
1012.7. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della diritto dell’Acquirente alla garanzia di cui al comma precedente presente articolo 12 presuppone, ed è pertanto subordinato, all’osservanza ed al rispetto delle istruzioni per tutta la durata messa in posa e per l’installazione dei beni valide al momento della Convenzione e dei singoli contratti attuativiposa, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettivenonché ad un montaggio conforme alle disposizioni della Società in vigore al momento della posa, la Consip S.pin osservanza alle norme tecniche in vigore.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 1Ai sensi dell’art. A 1 comma 4 della Legge n. 120/2020 non è richiesto il versamento della garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia della stipulazione del contratto. L’offerta deve essere anche corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e a garanzia degli adempimenti previsti nella presente capitolato, qualora l’offerente risulterà aggiudicatario, per un importo di € 38.750,00 pari al 10% dell’importo complessivo del valore di concessione, calcolato in relazione all’intero periodo di affidamento della gestione al netto dell’IVA, ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con la stipula della Convenzione le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e dei relativi contratti 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di fornitura, assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Concedente non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ad opera del creditore di cui all'articolo 1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile, nonché l'operatività C.C.; - impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o del Concedente, senza alcuna riserva. - L'importo della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori garanzia è ridotta del debito principale50% per coloro che presentino originale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. - In caso di R.T.I.: - Se tutte le obbligazioniimprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, anche future ai al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod103 comma 3 del D. Lgs. civ., nascenti dalla Convenzione 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. N.B.: In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - per fatto del Concessionario, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivideposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito fatto salvo il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione diritto al risarcimento di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.pmaggiori danni.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Garanzia. PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte 93 del Codice, in combinato disposto con l’art. 1 comma 4 della L. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16.7.2020, pari all’1% dell’importo posto a base d’asta, per i lotti 1, 2 e 3, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Tale richiesta è giustificata dal Fornitore con fatto che la stipula Stazione appaltante, in considerazione dell'oggetto della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato intende acquisire ogni garanzia definitiva rilasciata sia in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) ordine all'impegno del concorrente alla sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione, sia in ordine alla serietà e affidabilità dell'offerta prodotta, con particolare riferimento al possesso dei requisiti per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 la partecipazione alla procedura di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 gara di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenticui al precedente art. 6.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. Esse prevedono espressamente 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita da: - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richie - sta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazio - ne. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la rinuncia all'eccezione riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 1957all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice civileCodice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, nonché l'operatività consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della garanzia medesima entro quindici giornipredetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o della Consip S.p.A.. dalle consorziate. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni Codice si ottengono nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento possesso da parte di quanto dovuto dal Fornitore una sola associata oppure, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza i consorzi di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito cui all’art. 10345, comma 52, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.Codice, da parte del Fornitoreconsorzio e/o delle consorziate. È sanabile, dei certificati mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di verifica scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgsalle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). n. 50/2016.
10. Il Fornitore potràÈ sanabile, altresì, produrrela presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in aggiunta o in alternativa a quanto sopracarenza delle clausole obbligatorie, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale etc.). Non è sanabile - e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione quindi è causa di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante esclusione - la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività sottoscrizione della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione provvisoria da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettivedi un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Gara d'Appalto
Garanzia. 1IX.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. garantisce la stipula della Convenzione conformità dei prodotti alle specifiche scritte concordate e dei relativi contratti l’assenza di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 difetti di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentimateriale o manifattura.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4IX.2. La garanzia copre altresì non produrrà effetto ove il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighicliente non sia in regola con i pagamenti, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni che dovranno continuare regolarmente anche nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativocui la garanzia diventi operante.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9IX.3. La garanzia è progressivamente svincolata valida per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) che decorrono dalla data della spedizione della merce all’Acquirente. Fatta eccezione per i prodotti su cui i termini di garanzia sono specificatamente indicati.
IX.4. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi o la mancanza delle qualità promesse entro 8 (otto) giorni dall’avvenuta consegna della merce oppure, in ragione caso di vizio occulto, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta (non oltre, in ogni caso, l’anno dalla data di spedizione) attraverso idonea comunicazione scritta a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L.
IX.5. A propria scelta e a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneproprie spese, nel limite massimo dell’80 BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. provvederà alla riparazione o sostituzione dei prodotti a condizione che i prodotti vengano rispediti dall’Acquirente, a sue spese (con l’indicazione del numero della fattura e dell’ordine di acquisto), entro il periodo di garanzia sopra menzionato e a condizione che BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. riconosca che siano difettosi in accordo con la garanzia. I prodotti riparati o sostituiti in conformità a questa garanzia saranno rispediti da BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. all’Acquirente previo pagamento del trasporto e dell’assicurazione. I prodotti e componenti sostituiti diventano di proprietà di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L.
IX.6. Qualora BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., dopo esami e test, accerti che il prodotto spedito dall’Acquirente per cento dell'iniziale importo garantito riparazione o sostituzione non è difettoso, l’Acquirente verrà informato di tale risultato e si disporrà del prodotto secondo quanto stabilito all’artle istruzioni dell’Acquirente ed a spese dell’Acquirente. 103Quest’ultimo, comma 5inoltre, del D.Lgsrimborserà BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per le spese di esame e test secondo le tariffe BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. in vigore in quel momento.
IX.7. n. 50/2016L’uso continuo ed il possesso dei prodotti dopo la data di scadenza della garanzia costituiscono la prova definitiva che la garanzia è stata portata a termine con piena soddisfazione dell’Acquirente.
IX.8. La garanzia sopra descritta non copre i guasti causati dall’uso improprio, dalla negligenza, da modifiche o riparazioni non autorizzate, test non corretti, incidenti o cause esterne al prodotto, perdita di corrente o installazione non corretta.
IX.9. La garanzia di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. non sarà aumentata, diminuita o cambiata, e nessuna responsabilità sarà attribuita ad essa per consigli di natura tecnica in relazione all’ordine dell’Acquirente. L’unico rimedio concesso all’acquirente sotto la garanzia sopra citata sarà la riparazione o sostituzione come sopra descritto.
IX.10. La sola ed unica responsabilità di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per qualsiasi domanda d’indennizzo dell’Acquirente o di chiunque faccia domanda d’indennizzo attraverso o per conto dell’Acquirente, in relazione all’ordine dell’Acquirente o per xxx xxxxx xxxxxxxx sopra citata, non potrà mai eccedere la somma pagata dall’Acquirente a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per il prodotto.
IX.11. In particolarenessun caso BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. sarà responsabile per i xxxxx xxxxxxxxx, ai sensi del medesimo art. 103accidentali, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente collaterali oppure per danni alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., persona causati da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016negligenza.
10IX.12. Il Fornitore potràLa presente garanzia sostituisce ogni altra condizione o garanzia espressa, altresì, produrre, in aggiunta implicita o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivatestabilita per legge.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Garanzia. Il presente articolo si applica a tutti i Funzionari delle Società ad eccezione di quelli ai quali si applicava al 31.12.2009 il CCA UniOne del 12.04.2006. La disciplina relativa a questi ultimi continuerà ad essere quella riportata nell’Allegato n. 4 del presente contratto fino al 31 dicembre 2018 (per la disciplina da applicare dal 1° gennaio 2019, i funzionari in questione, in sostituzione di quanto previsto dall’Allegato 4), dovranno optare, entro il 30 novembre 2018, tra l’applicazione del presente art. 44 o quanto disciplinato per i funzionari ex dipendenti Fata Assicurazioni. Le garanzie relative all’Assistenza Sanitaria per i Funzionari previste dal presente articolo si dovranno intendere come integrative di quanto previsto al medesimo titolo dal CCNL vigente. Le Società provvederanno a garantire a mezzo Cassa di assistenza sanitaria, con effetto dal 01.01.2014 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni ivi indicate, nei limiti e con le modalità di cui alla richiamata normativa, con le modifiche e le integrazioni qui di seguito specificate. Si precisa che l’assistenza sanitaria è operante esclusivamente per il funzionario e per i familiari a carico (sono considerati a carico coloro per i quali si ha diritto alle detrazioni di imposta) con la sola estensione al coniuge convivente non a carico (che non concorre a determinare l’aumento del massimale), ai figli non conviventi purché a carico ed al convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere caricate a sistema entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pena il mancato rimborso. La Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni e documentazione ad integrazione di quanto già presentato a giustificazione del rimborso richiesto.
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.Ricoveri presso istituti ospedalieri pubblici:
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione Ricoveri presso istituti ospedalieri pubblici in regime di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.attività intramuraria:
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione Ricoveri presso case di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto cura private con ricovero in regime di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.convenzione con il S.S.N.:
4. La garanzia copre altresì Ricoveri di medicina o chirurgia ed interventi chirurgici ambulatoriali presso case di cura private non accreditate presso il risarcimento S.S.N.:
a) Ricoveri per c.d. “grandi interventi” intendendosi per tali quelli indicati all’allegato a) dell’ “accordo per assistenza sanitaria dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighifunzionari delle imprese assicuratrici” – allegato 5 del CCNL 18.07.2003, con il rimborso limite massimo per anno assicurativo, per persona e per nucleo familiare pari a € 200.000,00.
b) Altri ricoveri per malattia e infortunio ed interventi chirurgici ambulatoriali previsti dall’art. 4 lettera a) punto 2, CCNL 2003 allegato 5, con il limite massimo giornaliero, per i casi di ricovero, di € 300,00 a persona per retta di degenza e con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle somme pagate in più prestazioni per persona e per nucleo familiare di € 100.000,00.
a) infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcool – stupefacenti – farmaci) nonché malattie correlate al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque consumo di stupefacenti e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
b) le prestazioni e terapie aventi finalità estetiche salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
c) le interruzioni volontarie di gravidanza (legge 194/78);
d) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
e) l'acquisto, l'applicazione, la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoremanutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, nonché di mezzi ausiliari a sostegno di handicap, salvo il rispetto caso degli impegni assunti con il Patto apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicati durante l'intervento chirurgico. I mezzi ausiliari a sostegno di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni handicap sono ricompresi nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia massimale di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.ppunto 5).A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale
Garanzia. 17.1. A La V.I.M.E.C. s.r.l. fornisce la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con per 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del documento di trasporto (DDT) relativo alla fornitura di materiale oggetto della garanzia, salvo diversi accordi tra le parti. Decorso il termine la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornituragaranzia cessa, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata anche se le apparecchiature non sono state messe in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) opera per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentiqualsiasi ragione.
27.2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione L'acquirente ha l'obbligo di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima comunicare a V.I.M.E.C. s.r.l. l'eventuale anomalia riscontrata entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 7 (diecisette) giorni lavorativi dal ricevimento dalla data della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8sua scoperta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo difetti, purché ciò non dipenda da errori di montaggio dovuti all'acquirente o a terzi, da cattivo uso dei materiali, da condizioni ambientali di funzionamento non idonee (inclusa presenza di acqua, gas corrosivi, acidi, polvere, liquidi vari), da mancata o errata manutenzione, da naturale logoramento, da guasti causati da imperizie o negligenza dell'acquirente o dal trasporto, da cattiva conservazione dei materiali, da mancata immediata adozione da parte dell'acquirente delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, da sovraccarichi rispetto ai limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal cliente, da danneggiamenti volontari, da caso fortuito o forza maggiore (e comunque da tutti i casi segnalati all'interno dei rispettivi libretti d'uso e manutenzione) la Consip S.p.A. ha facoltà V.I.M.E.C. s.r.l. durante il periodo di dichiarare risolta garanzia riparerà o sostituirà il bene (o parte di esso) esclusivamente presso la Convenzione epropria sede, del parisalvo diverso accordo, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del dannoe ad esclusiva propria discrezione e cura.
97.3. Le spese per il trasporto, e ogni altra spesa supplementare, dei beni dall'acquirente a V.I.M.E.C. s.r.l. (e viceversa) sono a carico dell'acquirente.
7.4. I prodotti sostituiti da V.I.M.E.C. s.r.l. diverranno di proprietà della stessa.
7.5. La riparazione o sostituzione sarà effettuata a condizione che l'acquirente sia adempiente in quel momento alle proprie obbligazioni; la garanzia non trova applicazione qualora il prezzo totale dei beni non sia stato saldato completamente alla data prestabilita. L'acquirente non potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni in essere (anche non inerenti al prodotto o alla commessa oggetto della valutazione di garanzia) in tutti i casi in cui invochi la presente garanzia.
7.6. L'acquirente dà atto che, salvo i limiti inderogabili di legge, viene espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di V.I.M.E.C. s.r.l. per i danni materiali o corporali (diretti e indiretti) derivanti dai vizi della cosa (compreso il danno emergente e/o il lucro cessante causati dalle fermate degli impianti nei quali i materiali forniti da V.I.M.E.C. s.r.l. sono destinati ad operare). V.I.M.E.C. s.r.l. non si terrà pertanto responsabile del mancato guadagno e/o delle perdite subite dall'acquirente (o dall'avente causa di quest'ultimo) a seguito di eventuali vizi e/o difetti del prodotto: nessuna somma, quindi, potrà essere richiesta a V.I.M.E.C. s.r.l..
7.7. Per le parti di materiale venduto che sono state oggetto di sub-fornitura alla V.I.M.E.C. s.r.l., la responsabilità di V.I.M.E.C. s.r.l. non sarà maggiore di quella del produttore degli stessi verso la V.I.M.E.C. s.r.l.; la V.I.M.E.C. s.r.l. è progressivamente svincolata in ragione esonerata (e a misura dell'avanzamento dell'esecuzionel'acquirente la terrà indenne), nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.salvo i limiti inderogabili di legge, da parte del Fornitorequalsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante da forniture, dei certificati dall'uso di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016prodotti, dalle loro riparazioni o sostituzioni.
107.8. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa La spedizione di qualsiasi prodotto asserito difettoso dall'acquirente a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale V.I.M.E.C. s.r.l. e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivateviceversa sarà effettuata a rischio dell'acquirente.
117.9. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito I prodotti sostituiti da V.I.M.E.C. s.r.l. diverranno di proprietà della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui soprastessa.
127.10. In Questa garanzia ha carattere esclusivo ed esclude ogni caso il garante sarà liberato dalla diverso accordo o garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.peventualmente offerta dall'acquirente verso terzi.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 17.1 Se richiesto dal Cliente, X. Xxxxxxx Italia S.r.l. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata che i Prodotti venduti in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari base a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 queste condizioni sono esenti da vizi e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentidestinati all’uso accordato nella singola Vendita .
27.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a danni causati durante il trasporto; un uso negligente o improprio degli stessi.
7.3 II Cliente dovrà denunciare per iscritto a X. Xxxxxxx Italia S.r.l. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalepresenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza,
7.4 I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la rinuncia all'eccezione X. Xxxxxxx Italia S.r.l., o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornivolta in volta, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese costi e spese a tutti gli accessori carico del debito principaleCliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’artX. Xxxxxxx Italia S.r.l. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione l’espletamento dei singoli contratti attuativinecessari controlli.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. 7.5 In ogni caso il garante sarà liberato dalla Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia prestata solo previo consenso espresso verso X. Xxxxxxx Italia
S.r.l. se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in forma scritta dalla Consip S.pcui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista7.6 In ogni caso, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari diritto del Cliente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.pmassimo pari al valore dei Prodotti che presentino difetti o vizi.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 1PROVVISORIA L’offerta è corredata da: - una garanzia provvisoria, come definita dall’art. A 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dello specifico lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, così come riportato: Lotto Importo totale lordo a base d'asta (appalto totale per due anni) Importo cauzione provvisoria Lotto 1 - Polizza Infortuni € 31.867,00 € 637,34 Lotto 2 - Polizza RC AUTO LibroMatricola € 31.996,42 € 639,93 Lotto 3 - Polizza Tutela Legale € 58.880,00 € 1.177,60 Lotto 4 - Polizza RC Patrimoniale € 26.000,00 € 520,00 - una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e dei relativi contratti medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Si fa presente che, in caso di forniturapartecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il Fornitore medesimo ha prestato concorrente potrà presentare un'unica garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari alla somma delle garanzie provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata scelta del concorrente: - in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di importo pari tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5titolo di pegno, tutte in a favore della Consip S.p.A. stazione appaltante; il valore deve essere al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx; - xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale; - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di fideiussione assicurativa, si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice Civile, ma dovranno beneficiare delle garanzie di altre compagnie assicurative. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: - contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; - essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Amministrazioni Contraenti.
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. Esse prevedono espressamente 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; - prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; • contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell'apposito spazio previsto da START. In caso di partecipazione in forma associata, la rinuncia all'eccezione riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 1957all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice civileCodice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, nonché l'operatività consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste o della garanzia medesima entro quindici giornicoassicurazione che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o della Consip S.p.A.. dalle consorziate. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni Codice si ottengono nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento possesso da parte di quanto dovuto dal Fornitore una sola associata oppure, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza i consorzi di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito cui all’art. 10345, comma 52, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.Codice, da parte del Fornitoreconsorzio e/o delle consorziate. È sanabile, dei certificati mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di verifica scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgsalle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). n. 50/2016.
10. Il Fornitore potràÈ sanabile, altresì, produrrela presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in aggiunta o in alternativa a quanto sopracarenza delle clausole obbligatorie, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale etc.). Non è sanabile - e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione quindi è causa di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante esclusione - la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività sottoscrizione della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione provvisoria da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. L’offerta è corredata da:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Garanzia. 110.1. A Senza pregiudizio per quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) qualora il soggetto acquirente rivesta la qualifica di “consumatore”, tutti i Prodotti sono coperti da garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore per la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di emissione della relativa fattura, con la stipula della Convenzione e espressa eccezione dei relativi contratti Prodotti consumabili, con riferimento ai quali ogni forma di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in si intenderà cessata alla data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentiscadenza ivi riportata.
210.2. Esse prevedono espressamente Per i predetti periodi, Tenax garantisce che la rinuncia al beneficio merce venduta è immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile.
10.3. Le contestazioni di eventuali vizi della preventiva escussione del debitore principalemerce devono pervenire per iscritto a Tenax, la rinuncia all'eccezione a pena di cui all'articolo 1957decadenza, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici e non oltre 8 (otto) giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/che decorrono dalla consegna per i vizi apparenti o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principaledalla scoperta per i vizi occulti, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento comunque, per quanto concerne i Prodotti consumabili, entro e non oltre la data di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativiscadenza ivi riportata.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
410.4. La garanzia copre unicamente difetti di fabbricazione e realizzazione, restando in ogni caso esclusi, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da normale usura, uso improprio o errato e da inadeguata conservazione.
10.5. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 10.1 che precede, ogni garanzia dei Prodotti cessa altresì di diritto: quando l’acquirente non ha ottemperato agli obblighi contrattuali di pagamento; quando i danni sono stati provocati da incuria o negligenza, ovvero da un uso non conforme alle indicazioni riportate sul manuale di uso e manutenzione; quando il risarcimento dei difetto o il guasto è stato comunicato tardivamente; quando i Prodotti sono stati modificati o alterati da persona non autorizzata da Xxxxx e quando i Prodotti non sono conservati in modo idoneo. Sono escluse, inoltre, dalla garanzia tutte le parti che per natura o per destinazione sono soggette a deterioramento o logorio e i danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/da trattamento erroneo o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.negligente, da parte del Fornitoresfruttamento eccessivo, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016da inesperienza o da cattiva manutenzione.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornituraL’Affidatario, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2servizio di posa in opera, è tenuto alla garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentiappalto contenuta nel Codice civile.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalePer le forniture, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività durata della garanzia medesima entro quindici giorni, sarà pari a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese quella prevista nella Schede Tecnica di ogni Articolo. Laddove non indicata la garanzia sarà pari ad anni 2 (due) a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento decorrere dalla data di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativiconse- gna dell’articolo stesso.
3. In particolareLa presa in consegna dell’Articolo avverrà con” riserva di verifica”, pertanto qualora la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorefornitura non fosse corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O. n. 13/2019, anche quelli l’Assegna- tario sarà tenuto a fronte dei quali è prevista l’applicazione sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di penali ecomunicazione di avvenuto rifiuto, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penalido- vranno essere ritirati e sostituiti entro 3 (tre) giorni dall’Assegnatario a proprie cura e spese.
4. La garanzia copre altresì Qualora l’Assegnatario non provvedesse entro il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighitermine indicato nella suddetta comunicazione, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale Committente potrà spedire all’Assegnatario medesimo i beni rifiutati con spese di trasporto a carico dell’Assegnatario, con esclusione di ogni responsabilità per la loro custodia. Nell’ipotesi delineata la Committente si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva comunque la risarcibilità ed impregiudicata l’azione di risarcimento di danni subiti e del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto prezzo di integritàacquisto pagato. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso Il suddetto maggior prezzo di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativoacquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati cre- diti vantati dall’Assegnatario inadempiente.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti garanzia, di fornituranorma di 12 mesi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - riprende a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di decorrere daccapo dopo ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.intervento,
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Samples: Contract for Supply and Installation of Conveyor Belts and Other Components
Garanzia. 117.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) I beni oggetto del Contratto saranno garantiti per il Lotto 2periodo in esso specificato a partire dalla data di installazione;
17.2. la garanzia fornita dalla G.B.S. s.r.l. la obbligherà, in caso di problematiche incluse nella stessa, alla sostituzione o, necessariamente a sua scelta, alla riparazione del materiale o di quelle parti che a suo insindacabile giudizio risultino difettose e non manomesse. I componenti sostituiti in garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 nel caso di importo pari contratti “full-risk” o a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) titolo oneroso per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 Committente/Cliente, saranno necessariamente ritirati dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.pG.B.S. s.r.l.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4quale provvederà al loro smaltimento. La garanzia copre altresì non comprende e non potrà ritenersi estesa in nessun caso a danni diretti o indiretti cagionati da condotte riconducibili al Committente/Cliente;
17.3 la garanzia e quindi l’assistenza tecnica sarà sospesa nel caso in cui il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighiCommittente/Cliente dovesse rendersi moroso nei confronti della G.B.S. S.r.l.; (solo per i contratti che hanno ad oggetto anche o esclusivamente l’assistenza)
17.4 I materiali ed i ricambi prodotti dalla G.B.S s.r.l. saranno garantiti per il periodo specificato a partire dalla data d'installazione;
17.5 la garanzia fornita dalla G.B.S s.r.l. la obbligherà, in caso di problematiche incluse nella stessa, alla sostituzione o, a sua scelta, alla riparazione del materiale o di quelle parti che a suo insindacabile giudizio risultino difettose e non manomesse. I componenti sostituiti in garanzia nel caso di contratti “standard” o “full”, a titolo oneroso per il rimborso delle somme pagate in più Committente/Cliente saranno ritirati dalla G.B.S srl, la quale provvederà al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integritàloro smaltimento. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni non comprende e non può ritenersi estesa in nessun caso a danni diretti o indiretti cagionati da condotte riconducibili al Committente/Cliente;
17.6 La garanzia e quindi l’assistenza tecnica viene sospesa nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - cui il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera Committente/Cliente dovesse rendersi moroso nei confronti della Consip S.pG.B.S. S.r.l.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.;
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Samples: Affidamento Servizio
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma L&S ITALIA S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) garantisce al Cliente che tutti i Prodotti sono esenti da vizi e/o difetti di fabbricazione. Salvo differenti accordi scritti tra le Parti, tale garanzia viene prestata per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo un periodo pari a Euro 3.502.300,78= 24 (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71ventiquattro) per il Lotto 3 mesi dalla consegna dei Prodotti – data fattura, a condizione che gli stessi siano installati ed utilizzati come da istruzioni e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip specifiche tecniche fornite da L&S ITALIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip unitamente agli alimentatori forniti da L&S ITALIA S.p.A.. Le dette garanzie sono estese A. La medesima garanzia opera, altresì, in caso di eventuale utilizzo di alimentatori differenti rispetto a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip forniti da L&S ITALIA S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generalipurché ne sia stata verificata la compatibilità e l’idoneità con i Prodotti. L’esercizio della garanzia è in ogni caso subordinato alla disponibilità, hanno diritto in capo al Cliente, di rivalersi direttamente sulla garanzia un valido documento fiscale di acquisto dei Prodotti, emesso da L&S ITALIA S.p.A. e riportante il codice dei Prodotti per l’applicazione delle penali.
4i quali si chiede la garanzia. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip L&S ITALIA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e si intende prestata esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni Contraentidel Cliente. Resta, a far data dalla ricezione degli Ordinativi pertanto, inteso che ogni garanzia maggiore o più ampia, prestata dal Cliente all’Utente Finale rimane ad esclusiva discrezione del Cliente e il Cliente non potrà agire, in alcun modo, in regresso per la parte eccedente, nei confronti di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip L&S ITALIA S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare In caso di operatività della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip da L&S ITALIA S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8quest’ultima a sua insindacabile discrezione, provvederà a sostituire, riparare o accreditare il prezzo del Prodotto riconosciuto difettoso. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip sostituzione il Prodotto deve essere reso a L&S Italia S.p.A. ha facoltà Restano espressamente escluse dalla garanzia le seguenti ipotesi:
a) danni derivanti da errata installazione del Prodotto;
b) danni derivanti da manomissione del Prodotto;
c) danni derivanti da mancata osservanza delle istruzioni di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip montaggio fornite da L&S ITALIA S.p.A.;
d) danni derivanti da utilizzo del Prodotto per finalità improprie rispetto alla sua natura, capacità e grado di portata;
e) danni causati dal trasporto dei Prodotti (con resa FCA Maron di Brugnera);
f) danni causati da parte del Fornitorefenomeni atmosferici e naturali, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016caso fortuito o forza maggiore.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. A 93del Codice, pari al 2% del valore posto a base di gara per ciascun Gruppo merceologico di partecipazione, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione contratto. L’eventuale esclusione dalla gara relativa al “singolo gruppo merceologico di gara” prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico gara relativa alla “singolo gruppo merceologico di gara” ntiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conformeallo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxx relativa alla “singolo gruppo merceologico di garanzie-finanziarie/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei relativi contratti trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di forniturapolizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 4106605 di importo 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71alla durata prevista per la validità dell’offerta come indicata al successivo paragrafo 11] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.prevedere espressamente:
2. Esse prevedono espressamente a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori .180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della gara relativa alla garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la rinuncia all'eccezione riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 1957all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice civileCodice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, nonché l'operatività consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della garanzia medesima entro quindici giornipredetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o della Consip S.p.A.. dalle consorziate. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni Codice si ottengono nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento possesso da parte di quanto dovuto dal Fornitore una sola associata oppure, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza i consorzi di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito cui all’art. 10345, comma 52, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.Codice, da parte del Fornitoreconsorzio e/o delle consorziate. È sanabile, dei certificati mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di verifica scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgsalle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). n. 50/2016.
10. Il Fornitore potràÈsanabile, altresì, produrrela presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in aggiunta o in alternativa a quanto sopracarenza delle clausole obbligatorie, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale etc.). Non è sanabile - e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione quindi è causa di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante esclusione - la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività sottoscrizione della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione provvisoria da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettivedi un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Garanzia. PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. A 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché siano dettagliati i lotti cui si partecipa ed i relativi importi;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione Convenzione. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Albano Laziale (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei relativi contratti trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di forniturapolizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.prevedere espressamente:
2. Esse prevedono espressamente a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la rinuncia all'eccezione riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 1957all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice civileCodice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, nonché l'operatività consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della garanzia medesima entro quindici giornipredetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o della Consip S.p.A.. dalle consorziate. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni Codice si ottengono nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento possesso da parte di quanto dovuto dal Fornitore una sola associata oppure, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza i consorzi di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito cui all’art. 10345, comma 52, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.Codice, da parte del Fornitoreconsorzio e/o delle consorziate. È sanabile, dei certificati mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di verifica scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgsalle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). n. 50/2016.
10. Il Fornitore potràÈ sanabile, altresì, produrrela presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in aggiunta o in alternativa a quanto sopracarenza delle clausole obbligatorie, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale etc.). Non è sanabile - e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione quindi è causa di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante esclusione - la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività sottoscrizione della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione provvisoria da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettivedi un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Disciplinary Tender Document
Garanzia. PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. A 93 del Codice, pari a 6.000.000,00€, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della Convenzione e dei relativi contratti garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di fornituratesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2a titolo di pegno, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice Iban IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389 Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentispecifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 2297 , CIG, 89910186C4; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. Esse prevedono espressamente 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la rinuncia all'eccezione conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 1957all’art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 14. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice civileCodice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, nonché l'operatività consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della garanzia medesima entro quindici giornipredetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o della Consip S.p.A.. dalle consorziate. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni Codice si ottengono nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento possesso da parte di quanto dovuto dal Fornitore una sola associata oppure, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza i consorzi di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito cui all’art. 10345, comma 52, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A.Codice, da parte del Fornitoreconsorzio e/o delle consorziate. È sanabile, dei certificati mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di verifica scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgsalle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). n. 50/2016.
10. Il Fornitore potràÈ sanabile, altresì, produrrela presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in aggiunta o in alternativa a quanto sopracarenza delle clausole obbligatorie, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrispostoetc.), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante . È sanabile la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività presentazione della garanzia di cui al comma precedente per tutta provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.pgaranzia o non autorizzato ad impegnare il garante.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Accordo Quadro
Garanzia. 1IX.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. garantisce la stipula della Convenzione conformità dei prodotti alle specifiche scritte concordate e dei relativi contratti l’assenza di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 difetti di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraentimateriale o manifattura.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4IX.2. La garanzia copre altresì non produrrà effetto ove il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighicliente non sia in regola con i pagamenti, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni che dovranno continuare regolarmente anche nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativocui la garanzia diventi operante.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9IX.3. La garanzia è progressivamente svincolata valida per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) che decorrono dalla data della spedizione della merce all’Acquirente.
IX.4. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi o la mancanza delle qualità promesse entro 8 (otto) giorni dall’avvenuta consegna della merce oppure, in ragione caso di vizio occulto, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta (non oltre, in ogni caso, l’anno dalla data di spedizione) attraverso idonea comunicazione scritta a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L.
IX.5. A propria scelta e a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneproprie spese, nel limite massimo dell’80 BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. provvederà alla riparazione o sostituzione dei prodotti a condizione che i prodotti vengano rispediti dall’Acquirente, a sue spese (con l’indicazione del numero della fattura e dell’ordine di acquisto), entro il periodo di garanzia sopra menzionato e a condizione che BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. riconosca che siano difettosi in accordo con la garanzia. I prodotti riparati o sostituiti in conformità a questa garanzia saranno rispediti da BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. all’Acquirente previo pagamento del trasporto e dell’assicurazione. I prodotti e componenti sostituiti diventano di proprietà di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L.
IX.6. Qualora BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., dopo esami e test, accerti che il prodotto spedito dall’Acquirente per cento dell'iniziale importo garantito riparazione o sostituzione non è difettoso, l’Acquirente verrà informato di tale risultato e si disporrà del prodotto secondo quanto stabilito all’artle istruzioni dell’Acquirente ed a spese dell’Acquirente. 103Quest’ultimo, comma 5inoltre, del D.Lgsrimborserà BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per le spese di esame e test secondo le tariffe BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. in vigore in quel momento.
IX.7. n. 50/2016L’uso continuo ed il possesso dei prodotti dopo la data di scadenza della garanzia costituiscono la prova definitiva che la garanzia è stata portata a termine con piena soddisfazione dell’Acquirente.
IX.8. La garanzia sopra descritta non copre i guasti causati dall’uso improprio, dalla negligenza, da modifiche o riparazioni non autorizzate, test non corretti, incidenti o cause esterne al prodotto, perdita di corrente o installazione non corretta.
IX.9. La garanzia di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. non sarà aumentata, diminuita o cambiata, e nessuna responsabilità sarà attribuita ad essa per consigli di natura tecnica in relazione all’ordine dell’Acquirente. L’unico rimedio concesso all’acquirente sotto la garanzia sopra citata sarà la riparazione o sostituzione come sopra descritto.
IX.10. La sola ed unica responsabilità di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per qualsiasi domanda d’indennizzo dell’Acquirente o di chiunque faccia domanda d’indennizzo attraverso o per conto dell’Acquirente, in relazione all’ordine dell’Acquirente o per xxx xxxxx xxxxxxxx sopra citata, non potrà mai eccedere la somma pagata dall’Acquirente a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per il prodotto.
IX.11. In particolarenessun caso BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. sarà responsabile per i xxxxx xxxxxxxxx, ai sensi del medesimo art. 103accidentali, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente collaterali oppure per danni alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., persona causati da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016negligenza.
10IX.12. Il Fornitore potràLa presente garanzia sostituisce ogni altra condizione o garanzia espressa, altresì, produrre, in aggiunta implicita o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivatestabilita per legge.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Garanzia. PROVVISORIA L’oferta è corredata daa
1) una garanzia provvisoria, come defnita dall’art. A 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 3.547,25, salao quanto preaisto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicuratiao o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diaerso da quello che ha rilasciato la garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con proaaisoria, a rilasciare garanzia fdeiussoria defnitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusiaamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia proaaisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, doauta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafa interdittiaa emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata proaa del possesso dei requisit i generali e speciali ; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione e contratto. L’eaentuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione casi di cui all'articolo 1957all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia proaaisoria. La garanzia proaaisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 21 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aaaalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrentea
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria proainciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a faaore della stazione appaltante; il aalore deae essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislatiao 21 noaembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifco, in assegni circolari, con aersamento presso con aersamento presso Credito Valtellinese SpA, Agenzia Piazza Verdi – Palermo, IBAN IT31I0521604602000008905380; doarà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del aersamento con indicazione del codice civile, nonché l'operatività IBAN del soggetto che ha operato il aersamento stesso. Resta inteso che il concorrente doarà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia medesima entro quindici giornidefnitiaa per l’esecuzione del contratto, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/oae il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fdeiussione bancaria o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori assicuratiaa rilasciata da imprese bancarie o assicuratiae che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3Codice. In particolareogni caso, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali fdeiussoria è prevista l’applicazione conforme allo schema tipo di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito cui all’art. 103, comma 59 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a aerifcare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti interneta In caso di prestazione di garanzia fdeiussoria, questa doaràa
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito:costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, oaaero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara oaaero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D.LgsCodice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approaato con decreto del Ministro dello sailuppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e preaiamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attiaità produttiae del 19 gennaio 2018, n. 31;
4) aaere aalidità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’oferta;
5) preaedere espressamentea
a. la rinuncia al benefcio della preaentiaa escussione del debitore principale di cui all’art. n. 50/20161944 del codice ciaile, aolendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. In particolare1957 del codice ciaile;
c. la loro operatiaità entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defnitiaa, oae rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnoaare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora interaenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternatiaa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiaa di atto notorio del fdeiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fdeiussore nei confronti della stazione appaltante.] La garanzia fdeiussoria e la dichiarazione di impegno deaono essere sotoscrite da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodote in una delle seguenti formea - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, let. po del medesimo d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotoscrito con frma digitale dal soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; Atenzione trattandosi di gara telematica si raccomanda di richiedere al Garante una polizza rilasciata in formato digitale e di inoltrarla attraaerso il Sistema. - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceoo secondo le modalità preaiste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82:2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale doarà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di frma digitale (art. 10322, comma 51, del D.Lgsd.lgs. n. 50/201682:2005) oaaero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con frma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, lo svincolo avviene subordinatamente comma 2 del d.lgs. 82:2005); Atenzionea la presentazione della scansione, in formato PDF, di una polizza fdesussoria cartacea, sottoscritta dal contraente e dal garante con frma autografa, costituisce copia informatica di documento analogico e quindi soggetta alle modalità di presentazione di cui alla preventiva consegna al presente lettera b). In alternatiaa per presentare aalidamente la scansione del documento cartaceo, frmato in maniera autografa, la stessa deae essere frmata digitalmente dal Garante e dal Contraente. In caso di bonifco doarà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del aersamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il aersamento stesso. Resta inteso che il concorrente doarà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia defnitiaa per l’esecuzione del contratto, oae il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e aalidità dell’oferta e della garanzia fdeiussoria, il concorrente potrà produrre una nuoaa garanzia proaaisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia L’importo della garanzia e del suo eaentuale rinnoao è ridoto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’oferta il possesso dei relatiai requisiti fornendo copia dei certifcati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certifcazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottienea
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla Consip S.p.A.gara siano in possesso della predetta certifcazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certifcazione sia posseduta dal consorzio e:o dalle consorziate. Le altre riduzioni preaiste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del Fornitoreconsorzio e:o delle consorziate. È sanabile, dei certificati mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia proaaisoria e:o dell’impegno a rilasciare garanzia fdeiussoria defnitiaa solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’oferta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiaa al termine di verifica scadenza della presentazione delle oferte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82:2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgsalle regole tecniche sulla aalidazione (es.a marcatura temporale). n. 50/2016.
10. Il Fornitore potràÈ sanabile, altresì, produrrela presentazione di una garanzia di aalore inferiore o priaa di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in aggiunta o in alternativa a quanto sopracarenza delle clausole obbligatorie, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale etc.). Non è sanabile – e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione quindi è causa di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante esclusione - la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5. Ferma restando l’operatività sottoscrizione della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione proaaisoria da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettivedi un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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