Common use of GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

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Samples: Contratto Di Concessione Per La Gestione Del Servizio Educativo E Scolastico Denominato "Progetto Unosei"

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioL’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, a garanzia dell'esatto commi 2 e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria 3 del d. lgs. n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:200850/2016. La garanzia prevede deve espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare prevedere la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare nonchè l'operatività della garanzia dovesse ridursi medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionele garanzie provvisorie. La mancata costituzione stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore il reintegro della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'Appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'Appaltatore di essadocumento attestante l'avvenuta esecuzione. In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

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Samples: atti9.comune.bologna.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioCiascun concorrente, per essere ammesso alla procedura di gara, dovrà presentare la documentazione in originale attestante l'avvenuta costituzione di una polizza provvisoria a garanzia dell'offerta, per gli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale da un'eventuale decadenza della procedura concorsuale, per un importo di euro 1.800,00 (milleottocento/00), pari al 2% del valore del contratto, fissato in 90.000,00 euro, calcolato in relazione agli obblighi che dovrà assumere l'aggiudicatario, relativamente ai costi per la manutenzione da eseguire. La polizza provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione. Questa dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi: - fideiussione bancaria "a prima richiesta" e recante, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento pena di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare esclusione, la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'artall'articolo 1944 c.c. 1944 e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del C.C.Comune di Caserta, rilasciata da aziende di credito a ciò abilitate, con validità di un anno decorrente dalla data della gara; - polizza assicurativa, "a prima richiesta" e recante rinuncia ad eccepire il decorso dei termini al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’artall'articolo 1944 c.c. 1957 C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Caserta, rilasciata da imprese di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982 di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003 compilato dall'ISVAP. nonché da CONFIDI iscritte negli elenchi di cui all'articolo 106 TUB e da Società di Intermediazione Finanziaria iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB. ai sensi del Decreto legislativo 169/2012 recante modifiche del Titolo V del Testo Unico Bancario, con validità di un anno decorrente dalla data della gara. Ove si opti per la fideiussione, la stessa deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, una garanzia fideiussoria garantirà relativa alla polizza definitiva in favore dell'ente concedente per il mancato od inesatto adempimento un importo di € 9.000,00 (euro novemila/00), pari al 10% del valore del contratto, fissato in 90.000,00 euro, calcolato in relazione agli obblighi assunti dall'aggiudicatario, relativamente ai costi per la manutenzione da eseguire. La polizza definitiva resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente la polizza di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La polizza definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna della struttura sportiva, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione. da parte del concessionario stesso, di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro e, in ogni caso, alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli posti a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 carico del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006concessionario. La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento sarà presentata obbligatoriamente all'atto della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione stipula del contratto. L'omessa costituzione della polizza definitiva e/o la mancata presentazione dell'aggiudicatario definitivo alla stipula del contratto sarà considerato come rinuncia all'aggiudicazione stessa e. salvo comprovati motivi di forza maggiore, avvalersi titolo di risarcimento di danni con diritto di procedere all'aggiudicazione della gara in tutto o favore del concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore ovvero attivare una nuova procedura. Le disposizioni sul risarcimento mediante incameramento della cauzione per inadempienza si intendono accettate con la partecipazione alla gara ed operano, pertanto, ipso iure, per patto espresso, senza necessità di preventiva costituzione in parte mora, né di essapronuncia giudiziale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioCiascun concorrente, per essere ammesso alla procedura di gara, dovrà presentare la documentazione in originale attestante l'avvenuta costituzione di una polizza provvisoria a garanzia dell'offerta, per un importo di € 1.800,00 (milleottocento/00), pari al 2% del valore del contratto, fissato in Euo 90.000,00. La polizza provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione. Questa dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi: • fideiussione bancaria "a prima richiesta" e recante, a garanzia dell'esatto pena di esclusione, la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c. e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 la sua operatività entro quindici giorni a favore semplice richiesta del Comune di Bologna fino alla concorrenza Caserta, rilasciata da aziende di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo credito a ciò abilitate, con validità di un anno decorrente dalla data della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimagara; • xxxxxxx assicurativa, "a prima richiesta" e recante rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'artall'articolo 1944 c.c. 1944 e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso Comune di Caserta, rilasciata da imprese di Assicurazione in possesso dei termini requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982 di cui all’artall'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003 compilato dall'ISVAP, nonché da CONFIDI iscritte negli elenchi di cui all'articolo 106 TUB e da Società di Intermediazione Finanziaria iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB. 1957 C.C. ai sensi del Decreto legislativo 169/2012 recante modifiche del Titolo V del Testo Unico Bancario, con validità di un anno decorrente dalla data della gara. Ove si opti per la fideiussione, la stessa deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, una garanzia fideiussoria garantirà relativa alla polizza definitiva in favore dell'ente concedente per il mancato od inesatto adempimento un importo di € 9.000,00 (novemila/00), pari al 10% del valore del contratto, fissato in Euro 90.000,00 calcolato in relazione agli obblighi assunti dall'aggiudicatario, relativamente ai costi per la manutenzione ordinaria da eseguire. La polizza definitiva resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente la polizza di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La polizza definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna della struttura sportiva, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione, da parte del concessionario stesso, di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro e, in ogni caso, alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli posti a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 carico del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006concessionario. La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento sarà presentata obbligatoriamente all'atto della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione stipula del contratto. L'omessa costituzione della polizza definitiva e/o la mancata presentazione dell'aggiudicatario definitivo alla stipula del contratto sarà considerato come rinuncia all'aggiudicazione stessa e, avvalersi salvo comprovati motivi di forza maggiore, titolo di risarcimento di danni con diritto di procedere ali aggiudicazione della gara in tutto o favore del concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore ovvero attivare una nuova procedura. Le disposizioni sul risarcimento mediante incameramento della cauzione per inadempienza si intendono accettate con la partecipazione alla gara ed operano, pertanto, ipso iure, per patto espresso, senza necessità di preventiva costituzione in parte mora, né di essapronuncia giudiziale.

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Samples: trasparenza.comune.caserta.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioAll'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell'importo contrattuale quale risultante dall'offerta economica, a garanzia dell'esatto dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e puntuale adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ivi comprese l'esecuzione delle penali di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore cui all'art.15. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008ramo cauzioni. La garanzia prevede fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2, del C.C.codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria; • rinuncia la stazione appaltante procederà ad eccepire aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Firenze si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il decorso dei termini diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di cui all’art. 1957 C.C. La Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria garantirà per il mancato fideiussoria, in tutto od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionarioin parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione titolo di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessepenale. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 1 dell'art. 113 103 del D. LgsD.Lgs. 163/2006 n. 50/2016, qualora l’ammontare l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedall'Amministrazione. La mancata costituzione In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della garanzia determinerà la revoca dell’affidamentocauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art5 dell'art. 113 103 del D. LgsD.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essan. 50/2016.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioPer la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, a garanzia dell'esatto sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria 3 del D.Lgs. n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:200850/2016. La garanzia prevede deve espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare prevedere la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2 del C.C.C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs .n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini in caso di cui all’artinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'Appaltatore. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione richiedere la costituzione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla cauzione o garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal la rata di saldo di cui al comma 3 6 dell'art. 113 103 del D. LgsD.Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi n. 50/2016. Resta salvo per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi il Comune l’esperimento di ogni altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneazione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia determinerà determina la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva prestata con detto atto è provvisoria da parte integrante e sostanziale del presente attodella stazione appaltante, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essache aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.comune.ostellato.fe.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioL’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, a garanzia dell'esatto commi 2 e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria 3 del d. lgs. n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:200850/2016. La garanzia prevede deve espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare prevedere la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare nonchè l'operatività della garanzia dovesse ridursi medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006le garanzie provvisorie. La cauzione definitiva è prestata con detto atto è parte integrante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e sostanziale del presente attorisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è conservata nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in atti presso l' Area Educazione e Formazionepiù all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il contraente è tenuto a reintegrare la La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione medesima, nel termine di dieci giorni altresì nei casi espressamente previsti dal ricevimento comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di essadocumento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti ). In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

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Samples: atti9.comune.bologna.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioL’appaltatore per la sottoscrizione contratto è obbligato a costituire, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento nel rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal dall’art. 103 del D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:200850/2016, apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia prevede deve espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare prevedere la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’artc.c. 1957 C.C. La nonché l'operatività della garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesseeventuali incrementi previsti dall'art. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 103 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penalin. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 7 del D. Lgs. 163/2006n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La cauzione definitiva è prestata con detto atto è parte integrante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e sostanziale del presente attorisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è conservata nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in atti presso l' Area Educazione e Formazionepiù all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il contraente è tenuto a reintegrare la La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione medesima, nel termine di dieci giorni altresì nei casi espressamente previsti dal ricevimento comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di essaun documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...). In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.atersir.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioL’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, a garanzia dell'esatto commi 2 e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria 3 del d. lgs. n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:200850/2016. La garanzia prevede deve espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare prevedere la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare nonché l'operatività della garanzia dovesse ridursi medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006le garanzie provvisorie. La cauzione definitiva è prestata con detto atto è parte integrante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e sostanziale del presente attorisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è conservata nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in atti presso l' Area Educazione e Formazionepiù all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Il contraente è tenuto a reintegrare la La Stazione Appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione medesima, nel termine di dieci giorni altresì nei casi espressamente previsti dal ricevimento comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante può richiedere il reintegro della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'Appaltatore, di essadocumento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti.). In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Refezione Scolastica Per Le Scuole D’infanzia, Le Scuole Primarie E Le Scuole Secondarie Di Primo Grado Per La Durata Di 5 Anni Scolastici

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioContestualmente all'inizio della prestazione contrattuale, l'affidatario, ai sensi dell' art. 103 del D.lgs. 50/2016, deve produrre apposita cauzione definitiva, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. In caso di tutti garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione deve essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. Nel caso di garanzia prestata da intermediari finanziari la fideiussione deve contenere gli obblighi assunti dal Concessionarioestremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127 comma 3 del DPR 207/2010. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all' Amministrazione garantita. Il Comune di Scandicci si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Scandicci, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente Foglio patti e condizioni, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione titolo di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessepenale. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedall'Amministrazione. La mancata costituzione In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della garanzia determinerà la revoca dell’affidamentocauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’artquanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs103 D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa50/2016.

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Samples: www.comune.scandicci.fi.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioL’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, a garanzia dell'esatto commi 2 e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria 3 del d. lgs. n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:200850/2016. La garanzia prevede deve espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare prevedere la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare nonchè l'operatività della garanzia dovesse ridursi medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale del lotto di riferimento fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006le garanzie provvisorie. La cauzione definitiva è prestata con detto atto è parte integrante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e sostanziale del presente attorisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è conservata nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in atti presso l' Area Educazione e Formazionepiù all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il contraente è tenuto a reintegrare la La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione medesima, nel termine di dieci giorni altresì nei casi espressamente previsti dal ricevimento comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di essadocumento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, etc.).

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Samples: Convenzione Con Associazione Di Volontariato

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il ConcessionarioL’appaltatore per la sottoscrizione dell’Accordo quadro è obbligato a costituire, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento nel rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgsdall’art. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008103 del D.lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia prevede deve espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare prevedere la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 1957, comma 2 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’artc.c. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare nonché l'operatività della garanzia dovesse ridursi medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006le garanzie provvisorie. La cauzione definitiva è prestata con detto atto è parte integrante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e sostanziale del presente attorisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è conservata nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in atti presso l' Area Educazione e Formazionepiù all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il contraente è tenuto a reintegrare la La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione medesima, nel termine di dieci giorni altresì nei casi espressamente previsti dal ricevimento comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’Accordo quadro, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di essadocumento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...). In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Noleggio Dei Tabelloni Per La Propaganda Elettorale Per Il Periodo 2021 2024