GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.; c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Educativi E Di Mediazione Culturale, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Accoglienza, Biglietteria, Bookshop, Sorveglianza E Custodia
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il All’atto della sottoscrizione del contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’artl’affidatario, ai sensi dell’art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006D.Lgs. 163/06, per un importo pari al deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articoloquale risultante dall’offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'artall’art. 1944 1957, comma 2, del c.c.;
c) codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia . La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad eccepire aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Firenze si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il decorso dei termini diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di cui all’art. 1957 c.c.. La Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria garantirà per il mancato fideiussoria, in tutto od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariain parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione titolo di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessepenale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’Amministrazionedell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale della cauzione provvisoria e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di cui all’art.4 punto A.2 risarcimento dei danni causati. La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del disciplinare di garacomma 3 dell’art. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria L’Aggiudicatario dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento prima della stipula dello stesso stipula, idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs D. Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / massimo/valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione compagnia assicuratrice dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, fino alla conclusione del periodo di garanzia: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006D. Lgs n.163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà definitiva comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione Comunale. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti norme dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso del contratto idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs D. Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006D. Lgs n.163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà definitiva comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione Comunale. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti norme dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
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Samples: Hosting and Maintenance Services Agreement, Servizi Di Manutenzione E Assistenza Informatica
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso stipula, idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs D. Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta compagnia di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006D. Lgs n.163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà definitiva comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione Comunale. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti norme dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
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Samples: Servizi Di Manutenzione E Assistenza Informatica, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Pluriennali Di Manutenzione E Assistenza Informatica
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria Il Concessionario dovrà presentarecostituire apposita garanzia definitiva, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 determinata in ragione del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolopresunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia sotto forma fideiussoria è aumentata di cauzione tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 – co. 7 del D.lgs. 50/2016. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o fideiussione polizza assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c...;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. ., 2^ comma;
e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; Milano Ristorazione S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo art. A.14, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 5 dell’art. 113 103 del D.LgsD.lgs. n. 163/200650/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Milano Ristorazione. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dovrà avere validità almeno pari alla durata del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriacontratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e fidejussoria secondo le modalità indicate quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs D.Lgs. 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore . L’importo del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolodeposito cauzionale sarà in ogni caso precisato in successiva comunicazione. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. ., 2^ comma. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. A.13 e A.14, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 provvisoria. La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del disciplinare di garacontratto. L'appalto La garanzia fidejussoria sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriaprogressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Contract for Supply and Installation of Shelving System
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto e nel Disciplinare di gara, l’Aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e fidejussoria secondo le modalità indicate quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs D.Lgs. n. 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) 1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) 2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'artall’art. 1944 del c.c.C.C.;
c) 3. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) 4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. comma 2 del C.C. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’Amministrazione. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente articolo “Penali”, avrà diritto pertanto diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 3, dell’art. 113 113, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 provvisoria. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del disciplinare di garacomma 3 dell’art. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria113 del D.Lgs. n. 163/2006.
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Samples: Outsourcing Agreement
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e fidejussoria secondo le modalità indicate quanto previsto dall’art. 113 103 del D.Lgs 163/2006D.Lgs. 50/2016, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. CC. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 5 dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria provvisoria. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare Raggruppamento Temporaneo di gara. L'appalto sarà Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata a nome di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriatutte le ditte componenti l’A.T.I. In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, la stessa dovrà essere tempestivamente costituita o reintegrata.
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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria L’aggiudicatario dovrà presentarecostituire apposita garanzia definitiva, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 determinata in ragione del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolocontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93, co. 7 del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata secondo il disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, e preferibilmente sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione bancaria o assicurativa o mediante assegno circolare. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella Stazione Appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'artall’art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’artprevisto dal co. 2 dell’art. 1957 del c.c.. .;
e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. La garanzia fideiussoria polizza fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; Milano Ristorazione S.p.A., avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 co. 5 dell’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. n. 163/200650/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dovrà avere validità almeno pari alla durata del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriacontratto.
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Samples: Service Agreement
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle A copertura di tutte le obbligazioni assunte con il derivanti dalla esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e 10 % dell’importo totale dell’offerta affidata per i 3 anni, secondo le modalità indicate quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articoloD.Lgs.163/2006. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.Codice Civile;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini alla eccezione di cui all’art. 1957 c.c.. 1957, comma 2°, Codice Civile. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriaAmministrazione.
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Samples: Bando E Capitolato Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e fidejussoria secondo le modalità indicate quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs D.Lgs. 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore contrattuale,. L’importo del contratto deposito cauzionale sarà in ogni caso precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e salvo quanto previsto dal comma 1 della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del medesimo articolosistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito in sede di offerta e allegare al deposito definitivo la certificazione (in originale o copia autenticata). In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;..
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. ., 2^ comma. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo Art. A.15, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE GARE 5 La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 all’Art.10 del disciplinare di gara. L'appalto La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto. La garanzia fidejussoria sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriaprogressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Contract for the Supply of Foodstuffs for Nurseries
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il All’atto della sottoscrizione del contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’artl’affidatario, ai sensi dell’art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006D.Lgs. 163/06, per un importo pari al deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articoloquale risultante dall’offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'artall’art. 1944 1957, comma 2, del c.c.;
c) codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia . La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad eccepire aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Anzio si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il decorso dei termini diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di cui all’art. 1957 c.c.. La Anzio, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria garantirà per il mancato fideiussoria, in tutto od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariain parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione titolo di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessepenale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’Amministrazionedell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale della cauzione provvisoria e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di cui all’art.4 punto A.2 risarcimento dei danni causati. La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del disciplinare di garacomma 3 dell’art. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Consulting and Brokerage Agreement
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareSecondo quanto previsto dall’art.103 del D. Lgs 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il l’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006deve costituire una garanzia, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativacon le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo D. Lgs, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio risarcibilità del ramo cauzionimaggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Comune di Spoltore può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente contenere le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) clausole: - rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale; - rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1944 all’art.1957, comma 2, del c.c.;
cCodice Civile; - operatività della garanzia entro 15 (quindici) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini giorni a semplice richiesta dal Comune di cui all’art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria garantirà Spoltore - Foro competente per il mancato od inesatto adempimento beneficiario: Tribunale di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriaPescara.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria L’Aggiudicatario dovrà presentarecostituire apposita garanzia definitiva, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 determinata in ragione del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolopresunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia sotto forma fideiussoria è aumentata di cauzione tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. É ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 – co. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o fideiussione polizza assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella Stazione Appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c...;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. ., 2^ comma;
e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; Milano Ristorazione S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo art. A.19, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 5 dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i., qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dovrà avere validità almeno pari alla durata del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriacontratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione del contratto (inclusi gli interventi di manutenzione ed assistenza in garanzia, per i tre anni successivi al collaudo finale) l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, è tenuta a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e fideiussoria secondo le modalità indicate quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs D.Lgs. 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.Codice Civile;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini alla eccezione di cui all’art. 1957 c.c.. 1957, comma 2°, Codice Civile. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta dall’impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda parte della Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del DLgs 163/2006, determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, l’incameramento da parte dell’Amministrazionedell’Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria provvisoria. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Lo svincolo completo avverrà alla scadenza del periodo di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriagaranzia.
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Samples: Contract for the Implementation of a New System for Managing Retractable Bollards
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a garanzia delle obbligazioni assunte con il contrattocostituire, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’artl’art.113 del D.Lgs. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolocontrattuale. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) : - pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) ; - rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) C.C. - che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) ; - rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. C.C. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del disciplinare di garacomma 3 dell’art. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Capitolato d'Onere
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire, secondo l’art.113 del D.lgs.163/2006, una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 fidejussoria del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolocontrattuale. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. C.C. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del disciplinare di garacomma 3 dell’art. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Capitolato d'Onere
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria L’aggiudicatario dovrà presentarecostituire apposita garanzia definitiva, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 determinata in ragione del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolopresunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia sotto forma fideiussoria è aumentata di cauzione tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 – co. 7 del D. Lgs 50/2016. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o fideiussione polizza assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c...;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. ., 2^ comma;
e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; Milano Ristorazione spa, fermo restando quanto previsto al successivo art. A.13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 5 dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dovrà avere validità almeno pari alla durata del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriacontratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’aggiudicatario del contratto sarà obbligato a costituire, secondo l’art.113 del D.lgs.163/2006, una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 fidejussoria del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo (dieci per cento) dell’importo/corrispettivo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo– IVA esclusa. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, la Ditta l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. C.C. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall'aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del disciplinare di garacomma 3 dell’art. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Capitolato d'Oneri
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà presentare, sarà obbligata a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs D. Lgs. 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di La garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione assicurativa dovrà essere tra quelle autorizzate rilasciata da impresa assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazionedell’amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio beneficiario della preventiva escussione del debitore principale di cui all'artall’art. 1944 del c.c.C.C.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione all’amministrazione garantita;
d) rinuncia ad da eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c1957, 2° comma del C.C.. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione . L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in materia di penalità e sanzioni, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla della garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto l’effetto dell’applicazione delle penali, penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, l’aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni a terze persone e a cose, che potessero derivare per fatto della garanzia determinerà stessa o dei suoi dipendenti, durante l’espletamento del servizio. A tal fine, l’aggiudicatario dovrà stipulare una apposita assicurazione con massimale unico non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila) valida per tutta la revoca dell’affidamento durata dell’appalto e l’acquisizionesi impegna a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto. La stipulazione della polizza, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente innanzi, non solleva l’impresa da ulteriori e maggiori responsabilità che segue in graduatoriadovessero derivare alla Stazione appaltante ed a terzi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria L’aggiudicatario dovrà presentarecostituire apposito deposito cauzionale definitivo, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 determinato in ragione del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolocontrattuale. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativaaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la Ditta garanzia fidejussoria è aumentata di assicurazione dovrà tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 75 - comma 7 – del D.lgs 163/2006 le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della seri Uni Cei En 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 22000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea Uni EN Iso 9001/2008, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione. Il deposito cauzionale potrà essere tra quelle costituito esclusivamente con le seguenti due modalità: fideiussione bancaria (emessa da aziende di credito di cui all’art. 5 R.D.L. 12.3.36 n. 385 – smi); polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.2.59 n. 449 – smi). La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;..
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. ., 2^ comma. La garanzia fideiussoria fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; Milano Ristorazione spa, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dovrà avere validità almeno pari alla durata del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriacontratto.
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Samples: Capitolato Speciale Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria L’aggiudicatario dovrà presentarecostituire apposita garanzia definitiva, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 determinata in ragione del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolopresunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia sotto forma fideiussoria è aumentata di cauzione tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o fideiussione polizza assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice della somma richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultimadella stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c...;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. ., 2^ comma;
e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ; Milano Ristorazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. A.13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 5 dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i., qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 dovrà avere validità almeno pari alla durata del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoriacontratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, L’appaltatore è tenuto a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’artprestare ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo D.Lgs. 163/2006 una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 10% dieci per cento dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta della documentazione per la stipulazione del contratto. L’importo della garanzia nel caso in cui l’Appaltatore risulti in possesso di garanzia sotto forma apposita certificazione del sistema di cauzione o fideiussione assicurativaqualità di cui all’art. 75 comma 7 del Codice, la Ditta verrà ridotto del 50%. Per fruire di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del ramo cauzionirequisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento operare a semplice richiesta e prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazionerichiesta. A tal fine, senza che sia necessaria il documento stesso dovrà prevedere espressamente la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) principale, la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c.. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni sopra indicati. Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Bologna e intestate all’Appaltatore. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. La garanzia fideiussoria garantirà per sarà progressivamente svincolata secondo il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
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