I soggetti beneficiari Clausole campione

I soggetti beneficiari. Nel Lazio assistiamo a una maggiore incidenza delle grandi imprese rispetto alla media nazionale. Infatti circa un quarto dei contratti è stato realizzato in imprese con oltre 250 addetti, mentre a livello nazionale si registra una quota prossima al 15%. Al contrario, è più bassa rispetto alla media nazionale l’incidenza delle piccole imprese con addetti fra i 15 e 149 addetti che sommano in Italia il 53,6% del contratti e 44,2% nel Lazio (fig. 16). MENO DI 15 15-49 50-149 150-249 250-499 500 E PIÙ Lazio Italia
I soggetti beneficiari. I soggetti beneficiari sono:
I soggetti beneficiari. La NASpI estende in maniera soltanto apparente, rispetto all'ASpI, i destinatari della tutela contro la disoccupazione involontaria. La l. n. 92 del 2012 aveva già previsto, infatti, l'estensione dell'ASpI e della mini-ASpI, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche agli apprendisti, ai soci di cooperativa che avevano instaurato un rapporto di lavoro in forma subordinata e al personale artistico teatrale e cinematografico64. 62 Xxxxxx Xxxxxxxx, Le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria ed il contratto di ricollocazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 4, p. 340 63 Xxxxxxxxx Xxxxxx, TUTTO JOBS ACT, La nuova dottrina del lavoro, Milanofiori-Assago (Mi), Wolters Xxxxxx, 0000 64 Xxxxxxx Xxxxxxx, Innovazioni concrete e mere riformulazioni nella nuova assicurazione sociale per l'impiego, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 6, p. 579 L'art. 2 del d.lgs. n. 22/2015 prevede infatti che i soggetti beneficiari nella Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego siano la generalità dei lavoratori dipendenti assunti con un rapporto di lavoro subordinato, con espressa esclusione però: - dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni che, in caso di soprannumero o di eccedenza, hanno diritto soltanto ad un'indennità pari all'80% del loro stipendio e di un'indennità integrativa speciale per un periodo non superiore ai 24 mesi65. - degli operai agricoli, sia a tempo indeterminato che determinato. In più risultano esclusi anche: - i collaboratori coordinati e continuativi, ad eccezione dei sindaci e degli amministratori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e senza partita IVA, che però possono godere della DIS- COLL (v. supra).
I soggetti beneficiari. I soggetti che hanno la possibilità di stipulare il contratto di ricollocazione sono esclusivamente i lavoratori in stato di disoccupazione139, compresi quelli alla ricerca della prima occupazione. Ovviamente, come previsto per il programma di Garanzia Giovani140, possono accedere a tale istituto soltanto chi esprima la propria volontà ad essere ricollocato. Sono esclusi, dunque, tutti i fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga141. 139 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 81: “«stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. 140 La raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 ha previsto: “Di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale («garanzia per i giovani»). Nella progettazione del sistema di garanzia per i giovani, gli Stati membri dovrebbero considerare tematiche generali, quali il fatto che i giovani non costituiscono un gruppo omogeneo in ambienti sociali simili, i principi di obbligo reciproco e la necessità di affrontare il rischio di cicli di inattività. Il punto di partenza per il rilascio della garanzia per i giovani a un giovane dovrebbe essere la registrazione presso un servizio occupazionale, e per i «NEET» non registrati presso un servizio occupazionale gli Stati membri dovrebbero definire un corrispondente punto di partenza per il rilascio della garanzia entro il medesimo periodo di quattro mesi. I sistemi di garanzia per i giovani dovrebbero basarsi sui seguenti orientamenti, conformemente alle situazioni nazionali, regionali e locali e tenendo presente il genere e la diversità di giovani ai quali sono destinate le misure. Elaborare strategie basate sulla partnership. Identificare l'autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori. Se non è possibile per uno Stato membro, per ragioni di natura costituzionale, individuare un'unica autorità pubblica, devono essere individuate le autorità pubbliche pertinenti mantenendo al minimo il...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.