IL XXXX.xx. Ora, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx...
IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di ...
IL XXXX.xx. Occorre infatti ricordare che, per condivisibile giurisprudenza, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine, da condurre alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 5797/2005; nello stesso senso Cass. Civ. n. 3645/07). Deve, quindi, essere esclusa la natura essenziale del termine indicato nel dedotto preliminare, atteso che la natura, l’oggetto ed il comportamento tenuto dalle parti non consentono di ritenere che le stesse subordinassero l’utilità economica dell’affare al termine così come pattuito. Firmato Da: MIELE XXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: XXXXXXXX XX0 Serial#: b1813 Ciò posto appare evidente che il contratto non individuava quale delle due parti fosse obbligata a convocare l’altra dinanzi al notaio per la stipula del definitivo. E’ altrettanto vero che nessuna delle parti ha dimostrato di aver assolto tale obbligo. In mancanza di riscontri documentali non appare verosimile, infatti, quanto dichiarato da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx posto che la Immobiliare srl mutò denominazione solo nel 2006 (v. visura in atti) e quindi ben due anni dopo la stipula del preliminare e non sembra credibile che tale società non fosse rintracciabile già nel periodo di probabile stipula del definitivo e quindi tra la fine del 2004 e gli inizi del 2005. Altrettanto non significativa è apparsa la deposizione di De Xxxx Xxxxx, posto che lo stesso non può non essere coinvolto, in termini di minore attendibilità, dalla circostanza che il teste era il legale rappresentante della Immobiliare srl e pertanto non è estraneo agli interessi di causa. Va aggiunto che la circostanza riferita dal medesimo relativa all’accordo che sarebbe intervenuto dapprima tra e e poi tra quest’ultimo e la Immobiliare srl, è del tutto nuova rispetto a quelle allegate dall’attrice con l’atto introduttivo e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ed è dunque inutilizzab...
IL XXXX.xx. In altri termini, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo apre una fase giudiziale in cui - nell’attesa che il ceto creditorio si esprima sulla proposta di concordato - il debitore, che pur continua nel frattempo l’esercizio dell’impresa, è posto sotto la sorveglianza del commissario xxxxxxxxxx e del Tribunale, affinché la gestione da lui svolta non leda l’integrità del patrimonio posto a garanzia dei creditori. Tali previsioni inducono implicitamente a ritenere che, a seguito del provvedimento di ammissione al concordato preventivo ex art. 163 l.fall., il giudizio d’istruttoria prefallimentare diventi, in concreto, (temporaneamente) improcedibile, dovendosi sperimentare in linea prioritaria la procedura pattizia già ammessa, e potendosi soltanto successivamente (e su domanda dei soggetti legittimati) dichiarare il fallimento (ad esempio, oltre che nel citato caso della revoca ex art. 173, anche nell’ipotesi in cui il Tribunale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 180 l.fall., respinga il concordato). Ed ad eguale conclusione si deve, a maggior forza, pervenire allorché il concordato preventivo sia stato omologato dal Tribunale, fermo restando che la risoluzione del concordato per inadempimento, ovvero il suo annullamento, ai sensi dell’art. 186 l.fall., potrebbero aprire la strada - ma pur sempre su richiesta dei soggetti legittimati - ad un nuovo giudizio prefallimentare. La fattispecie oggi all’esame di questo Collegio, però, è caratterizzata dagli ulteriori, e senza dubbio peculiari, aspetti:
IL XXXX.xx. I commissari hanno evidenziato (pag. 19) che la verifica del “conto prelievi titolare” non è stata possibile per gli anni precedenti al 2010 e cioè dalla data di costituzione del 09.06.2005 della “Farmacia Grilli di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.” e fino al 31.12.2009 per la mancata consegna, seppur richiesti, dei libri e delle schede contabili di competenza di detto periodo unitamente alla situazione patrimoniale dell’azienda materna caduta in successione, redatta alla data della costituenda s.a.s. e conferita con il netto patrimoniale pari ad € 58.000,00 imputato a capitale sociale. Per il periodo ante 2010, infatti, sono state consegnate (come già indicato nei § 6 e 6.1.) solo le seguenti scritture contabili: per l’anno 2005, il solo bilancio di verifica al 31/12/2005; per gli anni 2006/2007/2008/2009, i bilanci di verifica ed il libro degli inventari. Tali documenti, però, non sono idonei per la verifica richiesta, in quanto recanti i soli saldi finali dei conti tra cui il saldo del conto “prelievi titolare” che risulta sempre superiore ad € 2.100.000,00 (cfr. pag. 20 della relazione depositata il 20.10.2012).
IL XXXX.xx. La versione originaria del decreto indicava il 1° gennaio 2013 quale data a decorrere dalla quale scattava la riduzione imperativa dei canoni; nel corso dell’esame al Senato la scadenza è stata posticipata al 1 gennaio 2015 ed è stata inserita la disposizione volta ad anticipare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati dopo tale data. Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Postecom CA2 Serial#: f0510 L’art. 24, comma quarto, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, al fine di razionalizzare il patrimonio pubblico e di ridurre i costi per le locazioni passive, ha poi anticipato alla data del 1 luglio 2014 la data di decorrenza della riduzione del canone nella misura del 15%. La disposizione in esame non specifica le modalità con le quali può essere esercitato il diritto di recesso né disciplina la decorrenza degli effetti della comunicazione. Vengono di seguito analizzate le differenti tesi proposte dalle parti in causa. T esi dell’efficacia del recesso alla scadenza naturale del contratto. La difesa del locatore ha sostenuto, inizialmente in via di principalità e poi in xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx secondo cui il recesso può essere esercitato in ogni momento e con efficacia immediata. Al contrario, la difesa del conduttore ha affermato che il recesso non potrebbe avvenire con effetti immediati e senza oneri di preavviso perché la legge non ha espressamente previsto la libera recedibilità, a differenza di quanto sancito, per esempio, dall’art. 4, comma secondo, della legge n. 392 del 1978, a favore del solo conduttore, con la conseguenza che il recesso avrebbe efficacia soltanto a far data dalla scadenza naturale del contratto. Questo giudice non condivide la tesi esposta dalla difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
IL XXXX.xx. In sintesi i commissari hanno determinato in € 3.179.229,00 il valore dell’azienda farmacia (oggetto di cessione all’assuntore). Nel ricorso del 10.07.2012 alla farmacia è attribuito il minor valore di € 2.134.246,00 (giusta la perizia del dott. Xxxxxxxxx, confermata con l’integrazione datata 16.11.2012). L’assuntore si è impegnato ad acquistarla per € 2.350.000,00. L’abnorme e comunque palesemente eccessiva sottovalutazione dell’azienda farmacia (come emersa dagli accertamenti svolti dai commissari) inficia il presupposto della veridicità dei dati aziendali integrando, da un lato, la violazione di obblighi di informazione veridica del ceto creditorio e, dall’altro, la tipizzazione della fattispecie residuale e generica degli “altri atti di frode” se non quella tipica di fraudolento occultamento di valori patrimoniali attivi (per la configurabilità di quest’ultima fattispecie in caso di sottovalutazione dell’attivo, v. Trib. Milano 28.10.2011, concordato preventivo San Xxxxxxxx, pag. 17). E ciò tanto più quando, nel caso di sottovalutazione dell’unico sostanziale bene offerto in cessione - senza trasferimento di proprietà - ai creditori (cd. assets core), lo stesso bene è promesso ad un assuntore del concordato il quale si è impegnato ad acquisirlo per un prezzo di poco superiore a quello di stima ma di molto inferiore a quello di mercato (così come accertato dai commissari), senza che l’azienda farmacia (di sicura appetibilità) sia stata previamente messa in vendita al fine di accertare, attraverso l’apertura al mercato, l’impossibilità di ottenere offerte migliori di quella assolutamente prudenziale dell’assuntore.
IL XXXX.xx. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell’art. 1282 c.c.. Firmato Da: MIELE XXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: XXXXXXXX XX0 Serial#: b1813 La domanda avanzata dall’attrice nei confronti di va invece rigettata poiché, non essendo come si è detto ritenuto attendibile De Xxxx Xxxxx e comunque non essendo la sua deposizione sul punto utilizzabile, non è stato dimostrato che il convenuto fosse consapevole, al momento dell’acquisto dell’immobile per cui è causa, dell’esistenza del citato preliminare. L’accoglimento delle domande avanzate in via principale dall’attrice esime il Giudicante dal valutare le domande proposte solo in via subordinata dalla stessa. Le spese processuali sostenute dall’attrice seguono la soccombenza del convenuto Atteso l’esito della controversia vanno compensate, invece, le spese relative al rapporto attore/convenuto Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
IL XXXX.xx. I commissari giudiziali, con la relazione ex art. 172 l.fall. depositata il 20.10.2012 e con le sue integrazioni depositate in data 24 e 25.10.2012, hanno riferito al tribunale fatti rilevanti ex art. 173 l.fall. ed in particolare hanno rilevato di essere stati posti: “ IL XXXX.xx
IL XXXX.xx. La “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.” ha, inoltre, provveduto a depositare in allegato le scritture contabili richieste dai commissari e non consegnate precedentemente, in particolare quelle relative al periodo dal 04.02.2005 fino al 31.12.2009 comprensive della gestione eredi e gestione s.a.s. nonché le dichiarazioni dei redditi della sola s.a.s. farmacia (e non anche quelle del socio Xxxxxxx Xxxxxxx) per gli anni 2009/2010/2011 oltre alla integrazione della relazione asseverata ex art. 161 l.fall. ed alla integrazione della relazione di stima dell’azienda farmacia. In data 27.11.2012, i commissari hanno depositato un’ulteriore relazione avente ad oggetto l’esame delle note e dell’integrazione depositata dal debitore il 21.11.2012. La società in concordato preventivo ha, infine, depositato, all’udienza del 28.11.2012, delle ulteriori note di replica.