INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Le segnalazioni di non conformità di qualunque genere all’Aggiudicataria da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni di inadempimento che potranno dare xxxxx xxx'xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x/x, xxx xxxx xx xxxxxxxx gravità, alla risoluzione del contratto. Qualora l’Affidatario l’Aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto all'oggetto, il Comune invierà comunicazione scritta, mediante raccomandata A.R., con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni in esso contenute. In caso di contestazioni, l’Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel presente atto convenzionaletermine massimo di sette giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Aggiudicataria non fossero ritenute valide e/o soddisfacenti dal Comune, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione si potrà procedere all'applicazione delle varie attività previste dall’atto convenzionaleseguenti penalità, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionalecommisurate ai disagi occorsi: - • in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione esecuzione del servizioservizio in maniera difforme da quanto previsto nel presente capitolato, verrà potrà essere applicata una penale sino da € 50,00 a Euro 2.000,00=€ 100,00 per ciascuna contestazione; - • in ogni caso di contestazione di inadempimento relativa ad obblighi di gestione dei servizi e delle attività affidate, ivi compresa la formazione del dipendenti comunali, potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata; • per ogni altra formale contestazione di inadempienze relative agli obblighi di cui al presente contratto non specificata sopra potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata; In caso di inadempimento è inoltre prevista la possibilità per il Comune di far svolgere i servizi previsti nel contratto da altra ditta in possesso dei necessari requisiti. La spesa sostenuta per l'inadempimento o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso comune mediante corrispondente riduzione automatica sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Aggiudicataria inadempiente. Mancando crediti dell’aggiudicataria o in caso di gravi azioni a danno insufficienza, l’ammontare della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l’integrazione dell’importo della cauzione così come previsto nel presente capitolato. Articolo 19 - in Risoluzione del contratto In caso di violazioni gravi e ripetuti inadempimenti, anche diversi, il Comune potrà risolvere il contratto parzialmente o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato totalmente e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva ritenere definitivamente la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28cauzione.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionalecontestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di impiego volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di personale inadeguato emateriale contestato/o insufficiente a garantire un livello idoneo respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di erogazione del serviziogara, verrà applicata è prevista una penale sino pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a Euro 2.000,00=€ 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegatoinnovazione tecnologica, verrà applicata è prevista una penale sino pecuniaria pari a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà € 300,00; In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giornicento) dell’importo contrattuale delle singole Aziende Sanitarie, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritteIVA esclusa, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penaledel Lotto interessato. Delle penali applicate sarà è data comunicazione all’Affidatario al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di accredito pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per l'importo ovviare al disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, con l’incameramento della penale applicata che sarà contabilizzata cauzione prestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la singola Azienda Sanitaria può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in sede di liquidazione delle fatture in corso al ogni momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizioil contratto. In tal caso tutti gli oneri saranno è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla sostenere a causa dell’anticipata risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.
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Samples: Capitolato Tecnico
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in In caso di impiego inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di personale inadeguato azioni e/o insufficiente a garantire un livello idoneo atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l’Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di erogazione del servizioapplicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, verrà applicata una non esclusa la revoca della Concessione. In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali: Inadempienza Importo penale sino a Euro 2.000,00=; - (in euro) A Mancato rispetto dei termini per l’installazione dei Distributori Automatici 30,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo B In caso di gravi azioni ritardo nell ’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a danno della dignità personale dolo o colpa dell’Operatore Economico Aggiudicatario 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo C Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatariointerventi di pulizia, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause sanificazione e disinfezione che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata scaturiranno in sede di liquidazione offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia Prima infrazione 50,00 € Infrazioni successive 70,00 € D Mancata corresponsione del Contributo annuo entro le scadenze stabilite 5,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo E Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio 200,00 € per ogni violazione accertata F Inadempimenti e violazioni delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota norme di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio legge e/o assenza ingiustificata di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e prolungata sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del personaleServizio 300,00 € per ogni violazione accertata G Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Bando e dalla normativa vigente 50,00 € per ogni violazione accertata H Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato 10,00 € per ogni violazione accertata I Presenza nei Distributori di bevande, di ricorrere ad altre ditte snack, bottigliette, lattine, bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste dal presente Bando 50,00 € per l'effettuazione del servizio. In tal caso ogni violazione accertata Il Concessionario assume tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità obblighi di ricorreretracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28n. 136 e successive modifiche.
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Samples: Concessione Di Servizi
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario In caso di inadempienze, non osservi qualsiasi prescrizione contenuta conformità o irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente atto convenzionalecapitolato, per ciascuna carenza rilevata il Dipartimento Servizi Educativi e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle varie attività previste dall’atto convenzionalecontestazioni. Il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di otto giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni di capitolato entro il termine indicato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario Politiche della Famiglia e dell’Infanzia. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente capitolato in materia di risoluzione, di cui all’art. 27, nel caso in cui le seguenti penalità giustificazioni addotte non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - fossero ritenute accoglibili o in caso di impiego mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia si riserva l’applicazione delle seguenti penali:
1) per sostituzione durante l’anno educativo del personale inadeguato educatore effettuato per motivate esigenze organizzative del concessionario, che giustifichino il mancato rispetto del principio della continuità educativa, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (tramite PEC) al Municipio territoriale di riferimento e al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia: la sanzione prevista è di Euro 1.000,00 (un milione/00) per ogni operatore. La sanzione si triplica alla terza violazione;
2) per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione;
3) per negligenza constatata del concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
4) per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
5) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;
6) per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo per mancato rispetto di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino norme igienicosanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 2.000,00=; - 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in caso relazione alla gravità dell’inadempimento. L’applicazione delle penali avverrà a seguito di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà contestazione per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giornidell’addebito, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva secondo la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeraprocedura sopra descritta e, in caso di disservizio e/inadempimento accertato, l’applicazione avverrà mediante trattenuta dell’ammontare previsto dall’importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorreresulla cauzione definitiva prestata dal concessionario, in caso di grave inadempimentoinsufficienza dei corrispettivi dovuti. Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28Politiche della Famiglia e dell’Infanzia emetterà nota formale di addebito per l’importo delle penali applicate.
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Samples: Concession Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna carenza rilevata e ragioni non imputabili alla Regione Lazio né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionalela consegna dei prodotti, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario l’Azienda Sanitaria applica al Fornitore una penale pari all’1 per effetto mille del valore della presente convenzione ed incamerando fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il deposito cauzionale: - in risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso di impiego mancata consegna che si protrae per un periodo di personale inadeguato 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento Ordinativo, l’Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o insufficiente a garantire un livello idoneo rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di erogazione cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause al Fornitore dalla Azienda Sanitaria; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie che l’hanno determinato e fissando un avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine non inferiore indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penaledecorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio La richiesta e/o assenza ingiustificata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e prolungata del personale, che ha fatto sorgere l’obbligo di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziopagamento della medesima penale.
6. In tal caso tutti gli oneri saranno Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a carico dell’Affidatariorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. È fatta salva la facoltà per la Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
8. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di ricorrererichiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso la Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura e sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo Quadro. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di grave inadempimentoritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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Samples: Accordo Quadro
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 del presente Capitolato e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità prescritte nelle Schede allegate oltre che in piena aderenza a quanto contenuto nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente atto convenzionalearticolo e determinate come segue:
a) Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato con l’Appaltatore, per ciascuna carenza rilevata e non dipendente dalla Società appaltante, da caso fortuito o forza maggiore, si applicherà una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni infrazione giorno di ritardo.
b) Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione, o altra persona dallo stesso incaricata, accerti che riguardi l'esecuzione il servizio non è stato realizzato a perfetta regola d’arte, anche limitatamente a taluno dei musei e siti oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà provvedere, previa richiesta della Società appaltante inviata a mezzo fax o e-mail, ad effettuare le prestazioni contestate a perfetta regola d’arte entro la giornata in cui è stata ricevuta la predetta contestazione, laddove si tratti di prestazioni da effettuare con cadenza giornaliera o di presidi, ovvero nella data che sarà indicata dalla Società appaltante, laddove si tratti di interventi periodici. Per ogni giorno di ritardo nella corretta esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionaleprestazioni nei predetti termini, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà non dipendente dalla Società appaltante, da forza maggiore o caso fortuito, la Società stessa avrà l’insindacabile facoltà di applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto all’Appaltatore una penale pari ad un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) e fino ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), a seconda della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in gravità dell’inadempimento.
c) Nel caso di impiego mancata effettuazione del servizio richiesto nel giorno e negli orari stabiliti in taluno dei musei e siti oggetto del presente Capitolato, è facoltà di personale inadeguato Zètema applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento e compresa tra un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).
d) In caso di mancato rispetto del numero delle ore (monte ore) previsto inderogabilmente negli atti di gara e di quelle aggiuntive offerte in sede di gara dall’Appaltatore, non dipendente dalla Società appaltante, da forza maggiore o caso fortuito, l’Appaltatore dovrà provvedere, previa richiesta della Società appaltante inviata a mezzo fax o e-mail, a recuperare le ore di servizio non effettuate secondo le indicazioni di Zètema.
e) Per ogni giorno di assenza o irreperibilità del Responsabile dell’appalto, ovvero del suo sostituto, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00).
f) Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione, o altra persona dallo stesso incaricata, accerti la mancanza in uno o più servizi igienici dei materiali di consumo, l’Appaltatore dovrà provvedere, previa richiesta, al loro approvvigionamento entro le successive 2 (due) ore. Per ogni ora di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, non dipendente dalla Società appaltante, da forza maggiore o caso fortuito, la Società stessa, relativamente a ciascun inadempimento contestato, avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00). Le penali di cui alle suddette lettere c) e d), ricorrendone i presupposti, possono essere anche applicate congiuntamente. Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione da parte della Società appaltante non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d’arte. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o insufficiente fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a garantire un livello idoneo decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di erogazione cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del servizioContratto, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di gravi azioni a danno escussione della dignità personale degli assistiti cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penaleSocietà appaltante. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio La richiesta e/o assenza ingiustificata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e prolungata del personale, che ha fatto sorgere l’obbligo di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziopagamento della medesima penale. In tal caso tutti gli oneri saranno L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Società appaltante a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in In caso di impiego inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di personale inadeguato azioni e/o insufficiente a garantire un livello idoneo atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l’Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di erogazione del servizioapplicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, verrà applicata una non esclusa la revoca della Concessione. In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali: Inadempienza Importo penale sino a Euro 2.000,00=; - (in euro) A Mancato rispetto dei termini per l’installazione dei Distributori Automatici 30,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo B In caso di gravi azioni ritardo nell ’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a danno della dignità personale dolo o colpa dell’OEA 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo C Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatariointerventi di pulizia, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause sanificazione e disinfezione che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata scaturiranno in sede di liquidazione offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia Prima infrazione 50,00 € Infrazioni successive 70,00 € D Mancata corresponsione del Contributo annuo entro le scadenze stabilite 5,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo E Xxxxxxx ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio 200,00 € per ogni violazione accertata F Inadempimenti e violazioni delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota norme di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio legge e/o assenza ingiustificata di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e prolungata sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del personaleServizio 300,00 € per ogni violazione accertata G Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Bando e dalla normativa vigente 50,00 € per ogni violazione accertata H Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato 10,00 € per ogni violazione accertata I Presenza nei Distributori di bevande, di ricorrere ad altre ditte snack, bottigliette, lattine, bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste dal presente Bando 50,00 € per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.ogni violazione accertata
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Samples: Concessione Di Servizi
INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto diviso 7 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’Affidatario l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non osservi qualsiasi prescrizione contenuta esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente atto convenzionaleCapitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - -inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: sede; - in caso di impiego di personale inadeguato non utilizzo dell’uniforme e/o insufficiente a garantire un livello idoneo del cartellino di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=riconoscimento; - in caso di gravi azioni a danno ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della dignità comunicazione sul personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeraimpiegato, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione avvio del servizio; -ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. In tal caso L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: -- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; -compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28i danni patiti.
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Samples: Servizi Di Vigilanza
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna carenza rilevata e ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionalealtro maggiore onere o danno comunque derivante, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di impiego mancata consegna che si protrae per un periodo di personale inadeguato 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del serviziorimborso delle spese, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeraforza maggiore come riportato nel Capitolato, in caso di disservizio mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o assenza ingiustificata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e prolungata del personale, che ha fatto sorgere l’obbligo di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziopagamento della medesima penale.
10. In tal caso tutti gli oneri saranno Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a carico dell’Affidatariorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
13. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di ricorrererichiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
14. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
15. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di grave inadempimentoritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata 1. Per inadempimenti e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione ritardi nell’esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionaledal presente Capitolato, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso di impiego di personale inadeguato fortuito, la Stazione Appaltante e/o insufficiente le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le penali di cui oltre.
2. Si considera inadempimento il caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione di gara; in tale circostanza, le penali potranno essere applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, la Regione Lazio o l’Amministrazione Contraente è tenuta a garantire un livello idoneo contestare l’inadempimento per iscritto, a mezzo PEC e il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di erogazione 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
4. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili – a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Amministrazione contraente – ovvero non siano state prodotte controdeduzione o non siano state fornite nel rispetto del serviziotermine indicato, verrà potranno essere applicate le penali di cui oltre.
5. Nel caso di inadempimenti verificati contestati da parte della Regione Lazio, questa potrà applicare le seguenti penali: - nel caso di mancata attivazione del servizio di ricezione chiamate che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di riferimento al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale sino pari a Euro 2.000,00=€ 500,00 per ogni giorno di ritardo; - in nel caso di gravi azioni ritardo nell’invio della reportistica che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatarioforza maggiore o a caso fortuito, verrà potrà essere applicata una penale sino pari a Euro 2.500,00=€ 250,00 per ogni giorno di ritardo; - in nel caso di violazioni ritardo nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegatoche abbia subito un restyling in conseguenza di eventi non controllabili dal Fornitore Aggiudicatario rispetto ai termini di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, verrà potrà essere applicata una penale sino pari a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà € 50,00 per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo ogni giorno di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in ritardo; - nel caso di disservizio ritardo nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio Convenzionati che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 5.10 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo; - nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contrenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato B, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contrenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato B, potrà essere applicata una penale pari allo 0,75% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contrenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato B, potrà essere applicata una penale pari all’ 1% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le seguenti penali: - nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli ordinati rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogati sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo; - nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli in preassegnazione obbligatoria o facoltativa rispetto ai termini di cui ai paragrafi 5.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo; - nel caso di ritardo nel ritiro dei veicoli da rottamare rispetto ai termini di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,3% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo; - nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua la fornitura e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, con riferimento ad esempio ai requisiti di conformità dei veicoli di cui ai paragrafi 4 e 5.1 del Capitolato Tecnico, alla stipula e al rinnovo delle coperture assicurative di cui al paragrafo 5.8 del Capitolato Tecnico, alla fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di fornitura parzialmente difforme sino alla data in cui la fornitura e/o assenza ingiustificata i servizi connessi inizierà / inizieranno ad essere eseguita/ i in modo conforme; - nel caso di ritardo nello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e prolungata straordinaria rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.3 del personaleCapitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni giorno o frazione di ricorrere ad altre ditte giorno di ritardo – una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo; - nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per l'effettuazione ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo; - nel caso di ritardo nell’attivazione del servizioservizio di soccorso stradale non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni ora o frazione di ora di ritardo successiva alla terza ma entro la sesta dalla ricezione della chiamata come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento; - nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio di soccorso stradale non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni ora o frazione di ora di ritardo successiva alla sesta dalla ricezione della chiamata come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico – una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento; - nel caso di ritardo nell’invio della reportistica che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo.
7. L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene: - per le somme dovute alla Regione Lazio, mediante prelievo dalla cauzione definitiva; in ogni caso la Regione Lazio non potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del lotto; - per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica; ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di Fornitura.
8. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo della Convenzione. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità Regione e/o l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ricorrereritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, in caso nonché di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28procedere nei confronti.
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Veicoli
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx Scaligera deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa, non accurata o a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal Capitolato, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione con idoneo strumento, invitando l'Aggiudicatario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal Capitolato e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 (sette) giorni, le proprie controdeduzioni. Qualora l’Affidatario l'Aggiudicatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nei termini, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva nonché all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite o eseguite in modo carente (con proprio personale o ricorrendo a terzi), a spese e a carico dell'Aggiudicatario.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, siano accertati da parte dell’Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate: • ritardo nell’avvio del servizio o di alcune sue parti o azioni (sanzione di importo compreso tra € 50,00 e € 100,00 pr ogni giorno); • mancato rispetto degli orari di apertura del PIG (sanzione di importo pari a 100 Euro); • assenza di un operatore dal PIG senza aver provveduto alla sostituzione (sanzione di importo pari a € 100,00 al giorno); • sostituzione non temporanea del personale con operatore che non possiede i requisiti indicati nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e capitolato o quelli ulteriori previsti dalla Ditta stessa (sanzione di importo pari a € 50,00 per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario giornata); • utilizzo della sede per effetto della presente convenzione finalità diverse da quelle afferenti al servizio stesso (sanzione di importo compresa fra € 100,00 ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=€ 200,00 per ogni episodio); - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti • mancata vigilanza sui giovani utenti da parte degli addetti al servizio e sul rispetto dei divieti e delle prescrizioni relativi all’uso dei locali e del protocollo Covid-19 (sanzione di importo pari a € 100,00 per ogni infrazione); • trascuratezza nella gestione della sede, disordine e scarso decoro (sanzione di importo pari a € 100,00); • mancata consegna dei report mensili di monitoraggio dell’utenza e delle attività e delle relazioni sull’andamento del progetto (sanzione di importo pari a € 100,00). • ritardo nell’esecuzione delle attività rispetto al programma (sanzione di importo compreso tra € 100,00 e € 1.000,00); • mancato svolgimento di iniziative oppure svolgimento di iniziative con contenuti differenti rispetto a quelli previsti, senza che sia stato preventivamente concordato con il Comune di Udine (sanzione di importo pari a € 200,00); • atteggiamento degli operatori dell’Affidatarionei confronti dell’utenza non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (sanzione di importo compreso fra € 100,00 ed € 400,00 per ogni infrazione); • ritardo nella consegna degli strumenti informatici (sanzione di € 100,00 per ogni settimana di ritardo).
3. Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse.
4. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Aggiudicatario, verrà applicata una penale sino pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato all'Aggiudicatario mediante idoneo strumento, con invito a Euro 2.500,00=; - in reintegrare la cauzione stessa.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti esecuzione del contratto in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento xxx x'xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx del ricevimento della nota di accreditocontratto.
6. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso impregiudicato quanto specificamente previsto per l'ipotesi di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata mancata decorrenza del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto servizio dal seguente successivo art. 2821, paragrafo 3.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna carenza rilevata e ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionalealtro maggiore onere o danno comunque derivante, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di impiego mancata consegna che si protrae per un periodo di personale inadeguato 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del serviziorimborso delle spese, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo forza maggiore quali di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso cui al momento paragrafo 6 del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 ScaligeraCapitolato, in caso di disservizio mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del successivo presente articolo e all’art.21.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o assenza ingiustificata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e prolungata del personale, che ha fatto sorgere l’obbligo di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziopagamento della medesima penale.
10. In tal caso tutti gli oneri saranno Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a carico dell’Affidatariorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
13. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di ricorrererichiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
14. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
15. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di grave inadempimentoritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata <la disciplina delle penali deve essere conforme alla tempistica e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione ai livelli di servizio espressi. Si invita a tener conto nella quantificazione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione penali del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata peso dei punteggi tecnici previsti in sede di liquidazione gara relativamente alla specifica obbligazione coinvolta. Si evidenzia che ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs.. 50/2016 le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle fatture in corso conseguenze legate al momento ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale>
a) Ogni volta che venga negato l’accesso all’Asilo nido, per eseguire controlli e verifiche, agli incaricati del ricevimento monitoraggio di cui al presente Capitolato €.
b) Mancato svolgimento della nota funzione di accredito. Resta salva raccordo con i servizi per la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personaleprima infanzia €.
c) Mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato, di ricorrere ad altre ditte cui al presente Capitolato €.
d) Per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio, esperienze formative e professionali previste dal contratto di cui al presente Capitolato €.
e) Per ogni variazione di personale non eseguita nel rispetto degli impegni di cui al presente Capitolato €.
f) Mancata attivazione dei corsi di formazione previsti per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno il personale €.
g) Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel progetto educativo e gestionale €.
h) Mancata documentazione dell’attività svolte con i bambini €.
i) Per ogni difformità delle pietanze rispetto a carico dell’Affidatario. È fatta salva quelle previste nel menù giornaliero (grammatura, qualità di derrata e tipologia di preparazione gastronomica) €.
l) Per carenze igieniche delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, dei bagni e delle sezioni, nonché dei materiali didattici e degli arredi €.
m) Per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardante la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo conservazione delle derrate o quanto previsto dalle leggi in materia €.
n) Mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i. €.
o) Mancato svolgimento degli incontri/riunioni nei tempi previsti dal seguente artcontratto €.
p) Per ogni ulteriore inadempimento a quanto previsto nel contratto €. 28Si precisa che il valore complessivo delle penali applicate non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale.
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Samples: Capitolato Tecnico
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario Le singole aziende provvederanno alla valutazione degli interventi di mediazione linguistico - culturale attraverso la compilazione di schede di intervento che verranno illustrate alla ditta aggiudicataria all’avvio del servizio. Le Aziende Sanitarie potranno altresì procedere ad effettuare controlli sull’effettiva rispondenza dei requisiti professionali del personale impiegato nel servizio, nonché più in generale, atti ad appurare il regolare e corretto svolgimento del servizio. Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali nonché eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli effettuati secondo le modalità di cui al presente Capitolato, , oltre a non osservi qualsiasi prescrizione contenuta dar corso al pagamento del corrispettivo per il periodo corrispondente, potranno dare luogo all’applicazione di penalità come di seguito descritte: IRREGOLARITÀ IMPORTO PENALITÀ MASSIMI PER OGNI CONTESTAZIONE COMMINAZIONE ritardo nell’effettuazione dell’intervento di mediazione € 100 Per ogni evento programmato (oltre 15 minuti rispetto a quanto pianificato) ritardo nell’effettuazione dell’intervento di mediazione urgente (oltre i 60 minuti previsti) € 500 Per ogni evento mancata reperibilità del coordinatore del servizio € 200,00 Per ogni evento inefficienza del sistema di attivazione del servizio di mediazione che comporti ostacoli o disservizi alle aziende nell’effettuazione della richiesta 0,1 % del valore fatturato nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e mese di riferimento Per ogni evento mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo € 200,00 Per ogni giorno di ritardo sostituzione o variazione del personale indicato in sede di gara senza preventiva approvazione dell’Ente € 2.000,00 mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto € 3.000,00 Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati nel servizio € 1.000,00 per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando altra inadempienza € 300,00 Ad evento L’applicazione di n. 5 penali anche cumulabili tra loro (riferite all’arco di 12 mesi) legittimerà l’Azienda a risolvere il deposito cauzionale: - in caso contratto. Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto dell’Azienda ad ottenere il risarcimento di impiego di personale inadeguato eventuali e/o insufficiente ulteriori danni subiti. La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici dell’Azienda ed il Responsabile della Ditta. Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e a garantire tutela dell’utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da un livello idoneo confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità: • Segnalazione, trasmessa via pec dall’Azienda alla Ditta, della contestazione relativa all’inadempienza, precisandone le circostanze, l’irregolarità rilevata, ecc.. • entro 10 gg. la Ditta dovrà presentare idonee giustificazioni; Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l‘Appaltatore non ottemperi a quanto contestato, l’Azienda provvederà entro i 15 gg. successivi a comunicare alla Ditta le proprie determinazioni e l’eventuale applicazione della penalità prevista dal presente articolo. Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso note di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti addebito da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato dell’ente e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di liquidazione pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligerapenali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personalenonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrerequalsiasi motivo, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Capitolato Tecnico
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in In caso di impiego inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di personale inadeguato azioni e/o insufficiente a garantire un livello idoneo atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l’Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di erogazione applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della Concessione. In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali: Inadempienza Importo penale (in euro) A Mancato rispetto dei termini per l’installazione dei Distributori Automatici (Art. 7 del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in presente Capitolato) 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo B In caso di gravi azioni ritardo nell’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a danno della dignità personale dolo o colpa dell’OEA (Art. 7 del presente Capitolato) 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo C Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatariointerventi di pulizia, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause sanificazione e disinfezione che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata scaturiranno in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia (Art. 22 del ricevimento della nota presente Capitolato). Prima infrazione 50 Infrazioni successive 100 D Omissione o mancato rispetto dei termini per gli interventi di accreditomanutenzione da parte del Concessionario (Art. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso 20 del presente Capitolato). 50 per ogni giorno lavorativo di disservizio ritardo E Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi per il rifornimento e/o assenza ingiustificata riassortimento dei Distributori Automatici (Art.12 del presente Capitolato). 100 per ogni giorno di ritardo F Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite (Art. 6 del presente Capitolato). 150 per ogni giorno lavorativo di ritardo G Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e prolungata alle verifiche, degli incaricati del personaleMinistero del monitoraggio del Servizio (Titolo VII del presente Capitolato). 150 per ogni violazione accertata H Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e sicurezza degli alimenti, di ricorrere ad altre ditte tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio (Art. 16 del presente Capitolato). 200 per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno ogni violazione accertata I Mancato rispetto della normativa vigente e richiamata nel presente Capitolato relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto per la raccolta differenziata (Art. 23 del presente Capitolato). 200 per ogni violazione accertata Inadempienza Importo penale (in euro) L Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal seguente artpresente Capitolato e dalla normativa vigente (Art.15 del presente Capitolato). 28100 per ogni violazione accertata M Presenza nei Distributori di Prodotti scaduti (Art. 15 del presente Capitolato). 200 per ogni violazione accertata N Presenza nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati di bottigliette di acqua naturale e/o lattine di acqua frizzante non conformi alle caratteristiche previste (Art. 15 del presente Capitolato). 100 per ogni violazione accertata O Presenza nei Distributori di bevande calde di bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste (Art. 15 del presente Capitolato). 100 per ogni violazione accertata Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto (art.113 bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016).
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Samples: Concession Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario la società Aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionaleCapitolato Speciale d’Appalto, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionaledalla Capitolato speciale d’appalto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera l'Ulss potrà applicare nei confronti dell’Affidatario della società Aggiudicataria le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionaleogni contestazione: - • in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino fino a Euro €. 2.000,00=; - • in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatariodella società, verrà applicata una penale sino fino a Euro €. 2.500,00=; - • in caso di violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegatodirettore dell’esecuzione , verrà applicata una penale sino fino a Euro 1.000,00=. €. 1.000,00=; • in caso di verifica negativa del servizio ai sensi dell’art. 12 del presente capitolato verrà applicata una penale fino a €. 3.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Direttore dell’esecuzione dell’Ulss n.9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni contro deduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx l'Ulss deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario alla società a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario PEC. La Società Aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, dell'Ulss in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatariodella società Aggiudicataria. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale del contratto secondo quanto previsto dal seguente artdall’art. 28.10 del Capitolato Speciale d’Appalto. ( Logo Aggiudicatario ) ALLEGATO 1A1 Richiesta n° /201 (da trasmettere all’aggiudicatario fax. 045 )
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta Le attività oggetto del presente appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente atto convenzionaleCapitolato e nel Contratto, ferme restando, ove migliorative per ciascuna carenza rilevata e Zètema, le tempistiche indicate nell’offerta presentata in sede di gara. Di seguito sono riportate le possibili penali applicabili per le ipotesi di inadempimento: - per ogni infrazione giorno di ritardo nella piena e corretta consegna e messa in funzione del sistema e di tutti gli apparati, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, rispetto alla tempistica indicata nell’art. 4, da ritenersi essenziale ai fini della buona riuscita dell’evento che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionaledovrà essere inaugurato presumibilmente il giorno 21/04/2018, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare nei confronti dell’Affidatario all’Appaltatore una penale pari ad € 2.000,00; - per ogni ora di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparecchi mal funzionanti, danneggiati, smarriti o rubati rispetto alla tempistica indicata nell’art. 7 per i guasti bloccanti, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale oraria pari ad € 50.00; - per ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparecchi mal funzionanti, danneggiati, smarriti o rubati rispetto alla tempistica indicata nell’art. 7, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari ad € 50.00; - per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile dell’appalto, ovvero del suo sostituto, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00); - nel caso in cui l’Appaltatore esegua le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato Capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà migliorative per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata Zètema – nell’Offerta presentata in sede di liquidazione gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00). Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziofax. In tal caso tutti gli oneri saranno caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a carico dell’AffidatarioZètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. È fatta salva Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la possibilità Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di ricorrerecui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Capitolato d'Onere
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionalecontestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di impiego volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di personale inadeguato emateriale contestato/o insufficiente a garantire un livello idoneo respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di erogazione del serviziogara, verrà applicata è prevista una penale sino pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a Euro 2.000,00=€ 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegatoinnovazione tecnologica, verrà applicata è prevista una penale sino pecuniaria pari a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a 7 giorni€ 500,00 (cinquecento), entro da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo risarcimento di raccomandata r.r.. eventuali danni subiti: o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente arttotale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 28.13 del presente Capitolato Tecnico;
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Samples: Capitolato Tecnico
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario la Società Aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel nella presente atto convenzionaleCapitolato speciale d’appalto, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionaledalla Capitolato Speciale d’Appalto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera l'Ulss potrà applicare nei confronti dell’Affidatario della società Aggiudicataria le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionaleogni contestazione: - in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un un10 livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=fino ad € 2.000,00; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’AffidatarioOperatori della Società, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=fino ad € 2.500,00; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera Direttore della Funzione Ospedaliera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. fino ad € 1.000,00; Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un Direttore della Funzione Ospedaliera o suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni contro deduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx l'Ulss deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario alla Società a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario PEC. La Società Aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeradell'Ulss, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatariodella Società Aggiudicataria. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale del contratto secondo quanto previsto dal seguente art. 2810.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo dell’1 % ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto diviso 12 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’Affidatario l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'applicazione della penale non osservi qualsiasi prescrizione contenuta esonera la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze verificatesi anche in un contesto di crisi aziendale: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente atto convenzionaleCapitolato ed elencate nella parte tecnica, nell'articolo 26 (MODALITA' DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO) comprese ; - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna carenza rilevata sede; - non utilizzo dell'uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionaleconsecutivi, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto nell'invio della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: comunicazione sul personale impiegato, - in caso di impiego modifiche dell'elenco originario fornito in sede di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione stipulazione del contratto e avvio del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in caso di violazioni o modifiche cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L'applicazione delle procedure preventivamente concordate penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegatoquanto dovuto al Contraente, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a mezzo di raccomandata r.r.. reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o P.E.C.. L’Affidatario integralmente trattenuta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della nota relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di accredito. Resta salva esecuzione dell'appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeradi risolvere il contratto, in caso salvo il risarcimento di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28i danni patiti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata EventuaIi disservizi imputabiIi aI Fornitore o inadempienze saranno formaImente riIevate e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionalecontestate daI DEC neIIe modaIità descritte aIIo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti daII’art. 4 deI presente CapitoIato Tecnico per Ia consegna dei prodotti nonché dei termini di impiego voIta in voIta indicati daI DEC per Ia sostituzione di personale inadeguato emateriaIe contestato/o insufficiente respinto per difformità quaIitative rispetto aIIe caratteristiche dei prodotti richieste daI CapitoIato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penaIe pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino € 70,00 e pari a Euro 2.000,00=€ 100,00 per Ie consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - quanto previsto daII’art. 6 deI presente CapitoIato Tecnico per Ia sostituzione dei prodotti in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegatoinnovazione tecnoIogica, verrà applicata è prevista una penale sino penaIe pecuniaria pari a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà € 300,00; In ogni caso I’importo compIessivo deIIe penaIi appIicate non può superare iI 10% (dieci per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giornicento) deII’importo contrattuaIe, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritteIVA escIusa, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penaledeI Lotto interessato. Delle penali applicate sarà DeIIe penaIi appIicate è data comunicazione all’Affidatario aI Fornitore a mezzo PEC. L’importo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota dette penaIi viene recuperato aII’atto deII’emissione deI mandato di accredito pagamento deIIa prima fattura utiIe, ovvero suI deposito cauzionaIe definitivo. L’appIicazione deIIe penaIi non pregiudica iI diritto deII’Azienda OspedaIiera di ottenere Ia prestazione, né di richiedere aI Fornitore iI risarcimento deI maggior danno e, comunque, sia iI rimborso dei costi sopportati daII’Azienda OspedaIiera per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata ovviare aI disservizio prodotto daII’inadempimento sia iI risarcimento deIIe sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in sede di liquidazione delle fatture cui I’Azienda OspedaIiera medesima dovesse incorrere per causa deI Fornitore, con I’incameramento deIIa cauzione prestata. Xxx Xx inadempienze e Xx vioIazioni contrattuaIi dovessero ripetersi, I’Azienda OspedaIiera può, a suo insindacabiIe giudizio, risoIvere in corso al ogni momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizioiI contratto. In tal taI caso tutti gli oneri saranno è corrisposto aI Fornitore iI corrispettivo contrattuaIe per Ie forniture regoIarmente eseguite fino aI giorno deIIa risoIuzione, previa detrazione deII’importo deIIe penaIi appIicate e deIIe necessarie maggiori spese che I’Azienda OspedaIiera sarà costretta a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28sostenere a causa deII’anticipata risoIuzione per fatto o coIpa deI Fornitore inadempiente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna carenza rilevata e ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionalealtro maggiore onere o danno comunque derivante, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di impiego mancata consegna che si protrae per un periodo di personale inadeguato 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del serviziorimborso delle spese, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo forza maggiore quali di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso cui al momento paragrafo 6 del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 ScaligeraCapitolato, in caso di disservizio mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del successivo presente articolo e all’art.21.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Nei casi di cui all’art. 22-bis comma 2, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’invio della comunicazione e della documentazione richiesta dal medesimo articolo, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all’1 per mille dell’Accordo, fino ad un massimo di 500 euro/giorno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o assenza ingiustificata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e prolungata del personale, che ha fatto sorgere l’obbligo di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziopagamento della medesima penale.
10. In tal caso tutti gli oneri saranno Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a carico dell’Affidatariorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di ricorrererichiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
13. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di grave inadempimentoritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna carenza rilevata ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria, all’Ufficio DPC né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionalealtro maggiore onere o danno comunque derivante, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di impiego mancata consegna che si protrae per un periodo di personale inadeguato 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del serviziorimborso delle spese, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo forza maggiore quali di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso cui al momento paragrafo 6 del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 ScaligeraCapitolato, in caso di disservizio mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC regionale potranno provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall’Ufficio DPC o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Ufficio DPC o dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o assenza ingiustificata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e prolungata del personale, che ha fatto sorgere l’obbligo di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziopagamento della medesima penale.
10. In tal caso tutti gli oneri saranno Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale a carico dell’Affidatariorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
13. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di ricorrererichiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
14. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente e Ufficio DPC potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Calabria potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti e Ufficio DPC regionale. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
15. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale Contraenti avranno la facoltà di grave inadempimentoritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna carenza rilevata ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria, all’Ufficio DPC regionale né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionalealtro maggiore onere o danno comunque derivante, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di impiego mancata consegna che si protrae per un periodo di personale inadeguato 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del serviziorimborso delle spese, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di gravi azioni indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale utilizzeranno le clausole del presente accordo quadro, richiedendo il prodotto agli altri graduati nelle modalità e per le percentuali massime richiamate nel Capitolato d’Oneri.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria e l’Ufficio DPC regionale potranno provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo; in tali casi le Aziende Sanitarie e l’Ufficio DPC regionale applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso luogo all’applicazione delle penali di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause al Fornitore dall’Ufficio DPC regionale o dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Ufficio DPC regionale o dell’Azienda Sanitaria contraente che l’hanno determinato e fissando un avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine non inferiore indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penaledecorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio La richiesta e/o assenza ingiustificata il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e prolungata del personale, che ha fatto sorgere l’obbligo di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del serviziopagamento della medesima penale.
10. In tal caso tutti gli oneri saranno Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale a carico dell’Affidatariorichiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria e Ufficio DPC regionale di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
12. L’Azienda Sanitaria e l’Ufficio DPC regionale potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
13. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di ricorrererichiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
14. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente e Ufficio DPC regionale potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Calabria potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti e Ufficio DPC regionale. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
15. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale Contraenti avranno la facoltà di grave inadempimentoritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 36 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’Affidatario l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non osservi qualsiasi prescrizione contenuta esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente atto convenzionaleCapitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità sede; - non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato utilizzo dell’uniforme e/o insufficiente a garantire un livello idoneo del cartellino di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=riconoscimento; - in caso di gravi azioni a danno ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della dignità comunicazione sul personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeraimpiegato, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. In tal caso L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28i danni patiti.
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Samples: Contract for Security Services
INADEMPIMENTI E PENALI. L’A.C., a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. Qualora l’Affidatario venga riscontrata una violazione di lieve entità che non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionaleabbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata all’I.A. una semplice ammonizione. Nel caso in cui, per ciascuna carenza rilevata qualsiasi motivo imputabile all'Impresa e da questa non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'Impresa in sede di offerta, l'Amministrazione provvederà a contestare gli addebiti per iscritto alla ditta, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 10 giorni successivi. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale, da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00, in base alla gravità dell’inadempienza. Si individuano in particolare le seguenti penalità:
a. mancata presentazione, nei termini previsti all'art. 9 del presente capitolato, della documentazione identificativa del personale impiegato dall'aggiudicataria: €.100,00= per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie giorno di inadempienza;
b. rapporto educatore/minori non rispondente ai parametri indicati nel capitolato: €. 300,00= per ogni giorno di inadempienza;
c. mancata sostituzione, entro 3 ore dall'inizio del servizio, del personale educativo assente: €. 150,00= per ogni giorno di inadempienza;
d. mancata sostituzione entro 2 giorni dalla richiesta da parte del Comune del personale non ritenuto adeguato: €. 200,00= per ogni giorno di inadempienza;
e. mancata attuazione di attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario nel progetto presentato in sede di gara: €. 150,00= per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionaleogni giorno di inadempienza;
f. mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura del centro: - €. 250,00 per ogni giorno di inadempienza;
g. mancata pulizia giornaliera dei bagni e degli spazi: €. 200,00= per ogni inadempienza riscontrata;
h. fornitura di materiale didattico difforme per qualità e/o quantità a quello offerto in sede di gara: fino a €. 500,00=;
i. in caso di impiego violazione o inesatto adempimento da parte dell’appaltatore, non ricompreso nelle fattispecie sopra indicate, per il quale vi è stata l'emissione di n. 3 rilievi da parte del Comune: da un minimo di euro 100,00= ad un massimo di euro 500,00=, a secondo della gravità dell'inadempimento.
l. € 500,00 in caso di inadempienze ritenute lievi (es. difformità del servizio rispetto al progetto presentato, modifica dell’esecuzione di ciascuna delle attività proposte in sede di offerta, comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza, interventi di pulizia eseguiti in modo insoddisfacente);
m. fino a € 1.000,00 per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato (mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale inadeguato e/o insufficiente addetto al servizio, interventi di pulizia non eseguiti); Le inadempienze sopra descritte, individuate a garantire un livello idoneo mero titolo esemplificativo, non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Il Comune si riserva comunque, verrà applicata una in relazione alla gravità dell’inadempienza/non conformità, di provvedere d’ufficio alla segnalazione agli organi competenti. Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per la medesima inadempienza, anche se di diversa tipologia, potrà essere di importo doppio, la terza il triplo e così via. Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie o comunque la comminazione di penali per un importo di € 3.000,00 si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. Gli importi addebitati a titolo di penale sino a Euro 2.000,00=; - saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva Comune si riserva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeradi affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualunque motivo non rese dall’I.A., in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata con addebito a quest’ultima dell’intero costo sopportato e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28dell’eventuale maggior danno.
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Samples: Capitolato Speciale
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata la fornitura venga effettuata con oltre 5 (cinque) giorni di ritardo dai tempi concordati con l’A.O.U. e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego inadempimento relativamente all’attività di personale inadeguato e/manutenzione in garanzia, le penali da applicare saranno stabilite dal RUP in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora la merce consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche di quanto richiesto o insufficiente presenti difetti di qualsiasi natura essa sarà respinta dall'A.O.U. che applicherà la predetta penale fino al giorno dell'esatta consegna, fatta salva la risoluzione del contratto. L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi alla presente fornitura o, in mancanza, sulla cauzione prestata. In caso di ritardo del fornitore nella consegna, quando l'urgenza lo richieda, l'A.O.U. potrà ordinare gli stessi prodotti ad altra impresa, addebitandone il maggior costo sui crediti della società aggiudicataria o - in mancanza - sul deposito cauzionale, fatta salva la facoltà per l'A.O.U. di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a garantire un livello idoneo causa del ritardo. In caso di erogazione esito non positivo del serviziocollaudo nei termini indicati, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in pari al 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'aggiudicatario, salvo il maggior danno. In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatarioinadempienza relativa alla mancata attività di formazione entro i termini stabiliti, verrà applicata al fornitore una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso pari ad € 500,00 per ogni giorno solare di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con ritardo. Inoltre, per il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegatoritardo nella consegna all'AOU del verbale di avvenuta formazione, verrà applicata al fornitore una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti giornaliera pari ad € 100,00. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti in ordine alla manutenzione preventiva, correttiva e tempo di risoluzione guasti verrà applicata al fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il numero di giorni di fermo macchina o singolo sistema accessoriale sia superiore a 15 annui, comprensivi anche dei giorni relativi alle cause che l’hanno determinato verifiche periodiche, verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno. Nel caso in cui il totale dei giorni di fermo macchina (DT) di cui sopra, ottenuto sommando il numero di giorni di fermo per l'apparecchiatura e fissando un termine non inferiore sistemi accessoriali, sia superiore a 7 giorni30 annui, entro verrà applicata al Fornitore una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso, per ogni giorno solare di ritardo, salvo il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28maggior danno.
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Samples: Fornitura Di Esoscopio 3d
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario Il Fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro è sogget- to all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non osservi qualsiasi prescrizione contenuta conforme alle modalità indicate nel presente atto convenzionalecon- tratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ciascuna carenza rilevata e ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionalesingolo prodotto non conforme, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario una penale pari a pari a allo 0,3 per effetto della presente convenzione ed incamerando mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il deposito cauzionale: - in risarcimento del maggior danno. Nel caso di impiego ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di personale inadeguato ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della mi- sura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il ri- sarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il forni- tore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornito- re abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute di risolvere l’Accordo quadro per il lotto me- desimo. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riser- vano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebi- tata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualo- ra dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispet- tivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o insufficiente a garantire un livello idoneo pagamento delle penali di erogazione cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo pagamento della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28medesima.
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Samples: Appalto Specifico
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel In caso di mancato rispetto delle condizioni del presente atto convenzionalecapitolato, l’Impresa è soggetta all'applicazione delle penali sotto indicate, graduate in relazione alla importanza delle irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Impresa appaltatrice per ciascuna carenza rilevata e eventuali danni subiti. In particolare: l’esecuzione delle prestazioni richieste dovrà avvenire entro i termini temporali stabiliti. Il mancato rispetto dei termini concordati per l’esecuzione delle prestazioni richieste comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di: − € 50,00 per ogni infrazione giorno solare di ritardo nell’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva pianificata nel Programma di manutenzione, oltre il decimo giorno rispetto al piano concordato; − € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre il decimo giorno, nel cambio dei filtri; − € 80,00 per ogni giorno solare di ritardo sull’intervento; − € 160,00 per ogni giorno solare di ritardo sulla riparazione; − la mancata pubblicazione sulla piattaforma software di gestione manutenzione, entro 48h solari, di tutti i rapporti di lavoro, controfirmati dal tecnico che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto ha eseguito il lavoro e dal responsabile della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera camera iperbarica o suo delegato, verrà comporterà l’applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni rapporto di lavoro mancante; − per la mancata presentazione del Piano Manutenzione Preventiva (PMP) sarà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od pari al 1% (uno per cento) dell’importo contrattuale annuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l’Azienda sanitaria riterrà applicabili. In caso di reiterazione delle inadempienze di cui alle sopraccitate penalità in numero maggiore di due nell’arco di un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giornimese, entro l’AORN. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Le inadempienze rilevate, con l’applicazione delle relative penali, saranno notificate tramite pec. L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi al presente servizio. In caso di ritardo dell’esecuzione dell’intervento di manutenzione, quando l'urgenza lo richieda, l'AORN di Xxxxxxx potrà ordinare pari intervento ad altra impresa, addebitandone il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione maggior costo sui crediti della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta Società aggiudicataria fatta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso per l'AORN di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata Caserta di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28ritardo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionaleSalva la risoluzione del contratto di cui all'art. 42, per ciascuna carenza rilevata ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionaledal contratto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell’Affidatario dell'OEA le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionalepenali:
a. Per ogni mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato, così come definito al Titolo III: - in € 2.000,00.
b. In caso di impiego mancata nomina del referente del servizio o di mancato assolvimento da parte del referente dei compiti afferenti alla funzione di raccordo con l'Amministrazione: € 2.000,00 per ogni mese di ritardo o episodio di mancato raccordo.
c. Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel progetto educativo e gestionale: € 1.500,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
d. Per ogni comportamento scorretto o sconveniente o caratterizzato da imperizia o negligenza degli operatori nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, del citato comportamento, o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà la richiesta di sostituzione del personale inadeguato interessato.
e. Per ogni mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs.81/2008: € 3.000,00.
f. In caso di inosservanza degli orari di apertura e chiusura del servizio: € 300,00 per ogni ora o frazione di ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
g. Per ogni ora o frazione di ora caratterizzata da sospensione o abbandono del servizio imputabile all'OEA: € 500,00.
h. Per ogni ulteriore inadempimento rispetto a quanto previsto nel contratto: € 500,00. Il pagamento della penale non esonera l'OEA dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e/o insufficiente a garantire un livello idoneo terzi in dipendenza dell'inadempimento. Per l'applicazione delle penali verrà adottato il seguente procedimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato saranno contestati all'OEA per iscritto. L'OEA, nel termine massimo di erogazione del servizio10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, verrà applicata una penale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, il comune di Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx potrà applicare le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'OEA a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione senza necessità di preventiva diffida, ulteriori accertamenti o procedimento giudiziario. Il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano potrà applicare penali nei confronti dell„OEA sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno concorrenza della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penalemisura massima pari al 10% del valore del contratto. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionaleIl mancato rispetto del cronoprogramma proposto dalla ditta aggiudicataria, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione cause imputabili alla ditta medesima, comporterà l’automatica applicazione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - penali:
1) in caso di impiego mancato rispetto dei termini del cronoprogramma di personale inadeguato cui all’art. 3 del presente capitolato e, in particolare dei termini ivi previsti per lo smontaggio e rimozione dell’apparecchiatura in uso, la consegna, l’installazione e il collaudo della nuova apparecchiatura, il recupero dei dati storici e del Piano di formazione ,dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto, troverà applicazione una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale, salvo naturalmente il diritto dell’Ulss n. 8 Berica di richiedere anche il rimborso degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
2) Durante il periodo di garanzia annuale e/o insufficiente a garantire un livello idoneo durante l’eventuale successivo periodo di erogazione del servizioassistenza tecnica, in caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione programmati o su richiesta di cui all’art. 6, verrà applicata una penale sino pari: • ad euro 200,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al calendario delle singole visite di manutenzione periodica che la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Servizio di Ingegneria Clinica come indicato all’art. 6 del presente Capitolato; • ad euro 200,00 per ciascuna ora di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 6 punto 2 del presente capitolato; • ad euro 100,00 per ciascun ora di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 6 punto 3, del presente capitolato; • ad euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 6 punti 4 e 5 del presente capitolato; • Euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’indicazione degli orari di servizio, del numero telefonico e del numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, come previsto all’art. 6 e comunque in misura non superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale, salvo naturalmente il diritto dell’Ulss n. 8 Berica di richiedere anche il rimborso degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento. L’Azienda X.X.XX. si riserva dopo due contestazioni scritte relative a Euro 2.000,00=; - in disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatariorisoluzione contrattuale, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - anche determinata dall’esito negativo del collaudo, l’Azienda X.X.XX. incamererà la cauzione e procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le quantità residue poste in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28gara.
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Samples: Deliberation
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionaleconvenzione: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatariodell’affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. . o P.E.C.. PEC. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto dell’atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni. Il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di sette giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dal Comune. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente atto convenzionalein materia di risoluzione, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario nel caso in cui le seguenti penalità giustificazioni addotte non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - fossero ritenute accoglibili o in caso di impiego mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'applicazione delle seguenti penali:
1. per sostituzione durante l’anno educativo del personale inadeguato educatore effettuato per esigenze organizzative del concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (tramite e/-mail) al Area Educazione e Formazione, entro i cinque giorni di calendario: la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni operatore.
2. la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni mancata presentazione di: ◦ modulistica relativa al personale prima dell'avvio del servizio ◦ modulo di definizione del monte ore non frontale con i bambini ◦ documento relativo alla programmazione di ogni sezione o insufficiente gruppo di bambini ◦ verifica scritta dell’andamento del servizio generale informativa ◦ modalità di autovalutazione interno sulla qualità del servizio ◦ documento finale di autovalutazione ◦ dati richiesti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx entro i termini previsti.
3. per mancato rispetto degli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale, mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a garantire un livello idoneo € 500,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
4. per negligenza constatata del concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di erogazione pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni contestazione, COMUNE DI BOLOGNA CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO DENOMINATO "PROGETTO UNOSEI" - PERIODO 2015 – 2021 LOTTO 2 in relazione alla gravità dell’inadempimento.
5. per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario e salvo che il fatto n on costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento.
6. per inosservanza degli orari di apertura dei servizi: € 100,00 all'ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
7. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 50,00 ad € 250,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti interessato;
8. per mancato rispetto da parte degli operatori dell’Affidatariodel concessionario delle disposizioni del presente capitolato speciale d'oneri e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni disservizio, verrà applicata una penale sino in relazione alla gravità dell’inadempimento. L’applicazione delle penali avverrà a Euro 2.500,00=; - in caso seguito di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà contestazione per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giornidell’addebito, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva secondo la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeraprocedura sopra descritta e, in caso di disservizio e/inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediante trattenuta dell’ammontare previsto dall’importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o assenza ingiustificata sulla cauzione definitiva prestata dal concessionario. L'Amministrazione emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate (importo escluso IVA ai sensi dell'art. 15 (comma 1^, punto 1) del D.P.R. 633/72 e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28s.m.i.).
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Samples: Contract for the Management of Educational and School Services
INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto diviso 18 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’Affidatario l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non osservi qualsiasi prescrizione contenuta esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente atto convenzionaleCapitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità sede; - non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato utilizzo dell’uniforme e/o insufficiente a garantire un livello idoneo del cartellino di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=riconoscimento; - in caso di gravi azioni a danno ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della dignità comunicazione sul personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligeraimpiegato, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. In tal caso L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28i danni patiti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto