Iniziativa. 1. L’erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all’acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Responsabile del Servizio competente apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L’avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.
Iniziativa. 1. L’iniziativa dell’attività volontaria, negli ambiti come individuati dal precedente art. 30, può essere spontanea ovvero promossa dai Direttori di Settore con appositi avvisi che, nei servizi di rispettiva competenza, individuino le attività in cui impiegare i volontari, tenuto conto delle possibilità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in capo ai Direttori stessi.
2. Le persone/enti interessati devono presentare la loro manifestazione di disponibilità, in carta semplice. Alla domanda devono essere allegati: - fotocopia della carta d’identità in corso di validità; - autocertificazione di non aver riportato le condanne penali di cui all’articolo precedente; - dichiarazione indicante il livello di formazione, le abilità e le conoscenze possedute, anche con riferimento a pregresse esperienze lavorative; - dichiarazione indicante la/e attività prescelta/e tra quelle indicate nell’elenco, della disponibilità oraria giornaliera e della durata del servizio volontario offerto; - dichiarazione sottoscritta di accettazione dei contenuti del presente Regolamento.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti attraverso apposito colloquio con il richiedente, i volontari vengono inseriti nell’ “Albo dei volontari”.
4. I Direttori effettuano ricognizioni periodiche delle attività legate all’intervento dei volontari e provvedono a darne idonea pubblicità, ai sensi del comma 1, al fine di favorire la massima partecipazione.
Iniziativa. L’iniziativa di costituzione delle RSU è riservata alle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto tutte le intese, (quella di giugno 2011, del maggio 2013 e il Testo Unico). Si precisa come computare i part-time e i tempi determinati, nella determinazione della soglia dei 15 dipendenti. I primi in proporzione all’orario contrattuale e per i secondi in proporzione alla durata complessiva del loro rapporto di lavoro su una media di due anni. La restante parte del punto 1 del Testo Unico, relativa al potere di iniziativa, è identica a quella contenuta nell’Accordo del ’93 con l’unica differenza che per le Organizzazioni di cui al punto 4 della sezione terza (le Associazioni che non aderiscano a Confederazioni firmatarie del Testo Unico e del CCNL, siano costituite con statuto e atto costitutivo e che abbiano raccolto il 5% delle firme dei lavoratori aventi diritto al voto) è richiesta, non solo la sottoscrizione del solo regolamento delle RSU, ma anche del Testo Unico, dell’accordo del giugno 2011 e del 31 maggio 2013. Questo significa che una Associazione, anche locale, che non aderisca a nessuna Confederazione o la cui Confederazione di appartenenza non abbia sottoscritto a livello nazionale gli Accordi succitati, potrà presentare la propria lista a livello locale solo se abbia un proprio statuto e atto costitutivo, dia esplicita adesione formale agli Accordi stessi e raccolga il 5% dei lavoratori dell’azienda. La sottoscrizione o la adesione esplicita agli Accordi implica che tutte le RSU, anche non firmatarie di CCNL di categoria legittimamente sottoscritto con le regole previste dal Testo Unico, sono tenute al rispetto dello stesso e a non adottare atti in contrasto. E’ in questa sezione che è riportata la frase per cui l’iniziativa per la costituzione può essere assunta congiuntamente o disgiuntamente. Questo tema è stato a lungo discusso e va letto, nel suo complesso, come risulta dal combinato di diverse norme:
a) l’indizione delle elezioni è effettuata congiuntamente disgiuntamente, dalle XX.XX. e anche dalla RSU uscente, nelle realtà in cui sono già costituite RSU, alla scadenza delle RSU stesse (sezione terza, punto 1);
b) nel caso di unità produttive sopra i 15 dipendenti ove non siano state mai costituite forme di rappresentanza e in quelle nuove, qualora si procedesse alla costituzione di RSA, alla loro scadenza (durano tre anni come stabilito nella parte terza) il passaggio alle RSU avviene se deciso da Organizzazioni...
Iniziativa. L’iniziativa spetta di norma ad enti rappresentativi di collettività locali. Essa può essere perciò assunta dalla Regione, oppure dagli altri Enti locali (Province e Comuni) a seconda che la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti all’una o agli altri. distinguiamo pertanto: iniziativa regionale: in questa ipotesi di regola è il Presidente della Regione che, di concerto con l’assessore competente, promuove una proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale. La proposta deve indicare le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l’ambito territoriale; individuare i soggetti la cui azione si intende coordinare; fissare il termine entro il quale deve essere definito l’Accordo di programma. L’iniziativa regionale può, del resto, attivarsi anche su richiesta di uno o più soggetti interessati quasi sempre pubblici o a base associativa. Se la formalizzazione dell’iniziativa è atto imputabile solo ai suddetti enti rappresentativi, la fase informale di predisposizione viene avviata a cura degli uffici delle Regione . È possibile ipotizzare che ciò avvenga, in via ordinaria, per impulso di istanze esterne e/o di uffici compenti alla predisposizione e/o alla realizzazione degli atti programmatici delle politiche settoriali della Regione ferma la imputazione alla competenza regionale per la sua formalizzazione. Il centro di elaborazione e di negoziazione preliminare dell’atto di iniziativa è comunque da individuare negli uffici di staff della programmazione regionale e di line delle differenti policies settoriali. Qualora l’ iniziativa spetti ad altro ente territoriale in ragione della prevalente competenza sulla materia - qui si fa riferimento normalmente all’art. 34 del D.Lgs. 267/200 - la relativa proposta sottoscritta dal sindaco, dal presidente della comunità montana, dal sindaco metropolitano o dal presidente della provincia, deve pervenire al presidente della Giunta regionale indicando: le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l’ambito territoriale; i soggetti dei quali sia prevista l’azione integrata; il termine entro il quale deve essere definito l’accordo di programma. L’atto di iniziativa, dovendo contenere la definizione dell’oggetto di intervento, prefigura necessariamente lo schema dell’accordo di programma che dovrà essere realizzato. Questo schema, pertanto, prima di essere formalizzato nella proposta di accordo ...
Iniziativa. 1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente, ovvero su istanza dal Contribuente, secondo le modalità di seguito stabilite.
Iniziativa. Entrambi i soggetti firmatari possono avanzare proposte di collaborazione tramite la trasmissione di una specifica richiesta da parte dei rispettivi Direttori. Le proposte verranno valutate dalle parti per procedere alla stesura di un accordo operativo. L'adesione al presente protocollo di intesa non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi operativi di cui sopra. Negli accordi dovranno essere specificate le finalità, la durata, i compiti specifici nonché i responsabili delle attività che si porranno in essere. Laddove specifiche attività implichino impegni finanziari, a carico di una o di entrambe le parti, gli stessi dovranno essere specificati nell'accordo operativo.
Iniziativa. L'art.34 (Accordi di Programma), del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di portare a conclusione l’Accordo di Programma, vi sia un Ente che assuma l’iniziativa e convochi le parti a sottoscrizione, nonché provveda poi a renderlo pubblico, quindi valido ed eventualmente impugnabile anche da soggetti terzi all'accordo stesso (novazione della fonte). Su iniziativa dell’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, sono state indette Assemblee di Distretto ai sensi del vigente regolamento, che hanno messo in evidenza la comune volontà di perseguire l’integrazione e l’innovazione gestionale in campo socio-assistenziale attraverso la comune progettazione zonale e l’adesione ai comuni obiettivi di politica sociale e socio-sanitaria. Si intende responsabile dell’iniziativa di novazione il Comune che attualmente esprime la Presidenza dell’Organo Collegiale, cioè il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Iniziativa. 1 In relazione a particolari manifestazioni o iniziative culturali, inerenti la promozione e la valorizzazione di attività e beni culturali, l’Amministrazione può assumere la veste di sponsor.
2 L’Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione per favorire l’innovazione dell’organizzazione ovvero realizzare maggiori economie ed una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3 Il ricorso alle sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio del Comune.
4 La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Amministrazione comunale. E’, tuttavia, facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Iniziativa. Capacità di influenzare gli eventi senza attendere che questi avvengano in maniera autonoma, agendo anche senza sollecitazioni esterne.
1. Xxxxxx comportamenti non propositivi, non reagendo neanche di fronte a sollecitazioni esterne.
2. Reagisce alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni.
3. Intraprende spontaneamente azioni e/o propone soluzioni in situazioni di necessità.
Iniziativa. 1. L’erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all’acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Dirigente apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L’avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.
4. Nel caso l’iniziativa sia promossa dall’Amministrazione Comunale, valgono le prescrizioni di cui ai precedenti art. 8, 9 e 10 del titolo I, con espressa esclusione di ogni qualsiasi controprestazione da parte del Comune a favore del donante, fatti salvi i riconoscimenti del successivo art. 22.