Italia. Il territorio della Repubblica Italiana comprensivo di Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Italia. Se il Territorio è l’Italia, l’entità contraente di MicroStrategy indicata nell’ordine è MicroStrategy Italy S.r.l., con sede a Milano (20122), in Xxxxx Xxxxxx 00, Xxxxx, C.F./P.IVA 12313340155, e saranno applicati i termini qui di seguito indicati:
Italia. Se Lei utilizza i Servizi personali e commerciali UPS My Choice® in Italia: Giurisdizione. Qualsivoglia controversia derivante da o in relazione ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® sarà regolata dalla legge italiana. Qualsivoglia controversia derivante da o in relazione al Suo utilizzo dei Servizi personali e commerciali UPS My Choice®, tra cui qualsiasi domanda riguardante l’esistenza, validità, realizzazione, performance o risoluzione dei termini del presente Contratto applicabile ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® o i Termini MC applicabili, saranno esclusivamente deferiti al Tribunale di Milano.
Italia. The audited stand-alone IFRS financial statements prepared by S. Italia as of and for the year ended 31 December 2013 contained in the S. Italia Annual Report 2013 and the audited stand-alone IFRS financial statements prepared by S. Italia as of and for the year ended 31 December 2014 contained in the S. Italia Annual Report 2014 are incorporated by reference into this Prospectus. See “
Italia. La Procedura è promossa in Italia ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.
Italia. L’Italia, seconda area geografica di riferimento per i prodotti Nice, è un mercato alta- mente competitivo caratterizzato dalla presenza di alcuni tra i più importanti operatori del setto- re in relazione alla Linea Gate. I ricavi del Gruppo evidenziano una crescita del 12,2% nel 2005, rispetto al 2004, (passando da Euro 20.031 migliaia nel 2004 ad Euro 22.474 migliaia nel 2005) e una crescita dell’8,1% nel 2004, rispetto al 2003, (passando da Euro 18.524 migliaia nel 2003 ad Euro 20.031 migliaia nel 2004). Tale crescita è legata principalmente al potenziamento della forza vendita, all’ingresso nel canale di vendita dei grossisti di materiale elettrico ed all’incre- mento dell’attività commerciale della sede secondaria di Roma. Anche con riferimento all’Europa a 15 (con esclusione di Italia e Francia) i risultati del Gruppo evidenziano una significativa crescita dei ricavi (+20,1% nel 2005 rispetto al 2004 pas- sando da Euro 26.945 migliaia ad Euro 32.357 migliaia e +25,9% nel 2004 rispetto al 2003 pas- sando da Euro 21.408 migliaia ad Euro 26.945 migliaia). Tale incremento è imputabile principal- mente alla crescita delle vendite registrate nel mercato spagnolo, belga e britannico. Le vendite in Spagna hanno beneficiato del momento positivo registrato dall’economia spagnola in gene- rale e dal settore dell’edilizia residenziale in particolare, del potenziamento della forza vendita e dell’introduzione di prodotti dedicati alle specifiche esigenze dei canali di vendita. Per quanto concerne il mercato belga e britannico, la crescita dipende principalmente dall’apertura di filiali sul territorio e dalle azioni di marketing intraprese, con particolare riferimento alla formazione de- dicata ai clienti.
Italia. Per quanto riguarda l’esperienza domestica, si segnala un primo impulso intervenuto sul piano strategico: nel dicembre 2018, è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico un pool di trenta esperti per indagare l’intelligenza artificiale e le DLT al fine di risolverne i problemi di regolamentazione e individuare gli strumenti idonei a promuoverne l’applicazione in svariati settori e applicazioni, tra cui anche gli smart contract, con l’obiettivo finale di elaborare una strategia nazionale in materia. Sul piano legislativo, invece, l’Italia si è dotata di una normativa con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazioni) coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 recante appunto disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. L’art. 8-ter del d.l. 135/2018 è rubricato «tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract» e fornisce una definizione di entrambi i termini, rispettivamente al primo e secondo comma. Il primo comma prevede: «Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili»221. La disposizione, così come è formulata, solleva il dubbio che il legislatore abbia utilizzato l’espressione “tecnologie basate su registri distribuiti” come sinonimo di blockchain222: alcuni degli aggettivi utilizzati per descrivere le tecnologie a registri distribuiti, come ad esempio la verificabilità dei dati da parte di ciascun partecipante, sono infatti tipici dei sistemi blockchain, in particolare nella loro declinazione permission-less. L’inalterabilità e l’immodificabilità, in particolare, possono essere caratteristiche anche della più ampia categoria costituita dalle DLT, ma non ne sono propri: questa circostanza è messa nero su bianco dalla già citata normativa dell’Arizona in materia223, nonché da quella Maltese che si esprime in termini che meglio corrispondono allo stato delle cose: «software and architectures which are used in designing and delivering DLT which ordinarily, but not necessarily:
Italia. La misura di rilevazione dell’abbandono scolastico in Italia adottata a livello centrale non si discosta particolarmente da quanto registrato negli altri Paesi casi-studio: il tasso di abbandono scolastico è calcolato per cicli scolastici (secondaria di I e di II grado) e per singoli anni di corso, in più vi è una misura dell’abbandono tra i due cicli scolastici della secondaria. L’abbandono è determinato dalla somma di coloro che non terminano il corso a cui si sono iscritti (abbandono in corso) e di quelli che non si iscrivono all’anno di corso successivo, se promossi, o allo stesso anno di corso se respinti (MIUR 2019, 6). Si tratta di una misura che fa leva su elaborazioni di dati amministrativi e che tiene parzialmente in conto il passaggio degli alunni ai corsi di formazione professionale gestiti a livello regionale (Istruzione e Formazione Professionale - IeFP). Si tratta di un processo di integrazione non ancora pienamente completato e che spinge alla cautela rispetto all’analisi del dato (ivi, 16-17). Quel che si rileva rispetto agli altri Paesi europei è la mancanza di una vera e propria anagrafe nazionale degli studenti che consenta, come in Ir- landa, di tracciare le traiettorie dei singoli studenti. Ciò è dovuto in particolare alla difficoltà di far convergere in un unico sistema i numerosi sistemi amministrativi adottati dalle singole scuole cui è lasciata autonomia anche per quel che riguarda la gestione dei dati. La misura dell’abbandono viene poi incrociata con alcuni variabili considerate di interesse, in maniera del tutto simile a quanto avviene nel contesto europeo: cit- tadinanza e Paese di nascita degli alunni, genere, regione di frequenza dell’istituto scolastico, età, regolarità del percorso di studi (anticipatari, in regola, in ritardo) e per la scuola secondaria di secondo grado, l’indirizzo dell’Istituto. Va sottolineato come a livello regionale ci siano delle esperienze più o meno strut- turate che cercano autonomamente di colmare questo gap, istituendo in modo occasionale osservatori dedicati.
Italia. L’insieme delle regole e delle procedure, formali ed informali, che definiscono i rapporti tra i datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori costituiscono quello che viene definito come il sistema delle relazioni sindacali. Tale sistema si caratterizza per la spontaneità ed autonomia delle sue fonti di produzione, di natura prevalentemente privatistica, ed è finalizzato al raggiungimento di un equilibrio di interessi tra le forze sociali contrapposte. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione legislativa ma solo dottrinale e giurisprudenziale di associazione sindacale. Il sindacato viene definito come: “un organismo associativo costituito tra lavoratori o tra datori di lavoro in base al principio della rappresentanza e per l’autotutela degli interessi professionali e collettivi, essenzialmente caratterizzato dalla capacità di dirimere i contrasti di categoria mediante la contrattazione collettiva”, al quale “possono aderire tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dall’ordinamento giuridico, siano essi lavoratori, a tempo pieno o determinato, disoccupati, pensionati”. Il concetto di sindacato non è tuttavia estraneo al nostro ordinamento positivo: infatti, sia l’art. 39 della Costituzione che l’art. 19 della Legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) sanciscono principi fondamentali in tema di organizzazione sindacale. L’art. 39 della Costituzione stabilisce: “l’organizzazione sindacale è libera ed al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione”; “è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica”; “i sindacati registrati hanno personalità giuridica … e … possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria …”. I commi 2 , 3 e 4 dell’art. 39 non hanno avuto concreta attuazione, pertanto, oggi il sindacato opera quale ente di fatto, associazione non riconosciuta soggetta alla disciplina degli artt. 36- 38 del codice civile. Un’ulteriore conseguenza derivante dalla non completa applicazione della norma costituzionale è che, in mancanza di registrazione e, quindi, dell’attribuzione della personalità giuridica, è sorta l’esigenza per il legislatore di individuare un soggetto sindacale in grado di offrire le necessarie garanzie di serietà e di effettiva rappresentatività e capacità di far valere gli interessi dei lavoratori. È stata così introdotta nel nostro ordinamento la figura ...
Italia. As of the date of this Prospectus, the Issuer holds 100 per cent. of the share capital of IVS Italia.