Obblighi di collaborazione Clausole campione

Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima. Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.
Obblighi di collaborazione. L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
Obblighi di collaborazione. Il Cliente dovrà cooperare con HPE in maniera ragionevole e nei tempi stabiliti con HPE. Il Cliente inoltre dovrà fornire informazioni complete e accurate necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni.
Obblighi di collaborazione. Il Cliente dovra’ cooperare con HP in maniera ragionevole e nei tempi stabiliti con HP. Il Cliente inoltre dovra’ fornire informazioni complete e accurate necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni.
Obblighi di collaborazione. 1. Il Fondo si impegna a fornire le informazioni necessarie al Depositario, affinché questo possa garantire il rispetto delle misure restrittive finanziarie disposte verso determinati soggetti, gruppi, entità e Paesi, individuati dalla normativa comunitaria di riferimento e inclusi nelle liste delle Sanzioni Finanziarie dell’Unione europea (c.d. “liste UE”) e in quelle OFAC.
Obblighi di collaborazione. 11.1. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare ogni atto e documento, a provvedere ad ogni adempimento ed a fare quant’altro necessario a dare completa esecuzione alle previsioni del presente Accordo. Del pari le Parti si impegnano a prestare l’una nei confronti dell’altra la più ampia collaborazione affinché quanto previsto nel presente Accordo possa trovare attuazione nei termini ed alle condizioni ivi previsti. 11.2. Il Cedente è, altresì, tenuto a collaborare, nelle forme e nei modi più opportuni, con il Cessionario, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità del Debitore Ceduto, ogni sua eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà, inoltre, comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con il Debitore Ceduto e le eventuali controversie allo stato esistenti. 11.3. A semplice richiesta del Cessionario, il Cedente dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al presente Accordo, nonché sottoscrivere ogni documento, nella forma indicata dal Cessionario, che attesti la cessione dei Crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei Crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale, nonché rilasciare quietanza avente data certa dell’avvenuto versamento parziale o totale del corrispettivo dei Crediti ceduti. 11.4. Ove ciò si rendesse necessario, il Cedente presterà al Cessionario la propria collaborazione nell’acquisizione di documentazione legale o contrattuale a firma del Debitore Ceduto e/o di eventuali terzi, identificando personalmente i materiali sottoscrittori degli indicati atti ed autenticandone le firme, anche ai fini della normativa antiriciclaggio (l. n. 197/91 e D.M. 3 febbraio 2006 n. 142 e dal Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 ), operando, in tal caso, come mandatario del Cessionario. In particolare, avverrà a cura del Cedente, che a tal fine si assume ogni responsabilità, la verifica dell’identità del Debitore Ceduto (e pertanto del suo legale rappresentate pro tempore che sottoscriverà l’Accettazione ASL) e l’acquisizione degli estremi del codice fiscale e la conseguente trasmissione dei dati raccolti a Detto Cessionario.
Obblighi di collaborazione. Entrambi i contraenti si impegnano alla reciproca collaborazione per il pieno soddisfacimento dei fini del presente accordo.
Obblighi di collaborazione. Durante il processo di registrazione, l’utente finale è tenuto a fornire informazioni veritiere e complete a SwissSign ri- spettivamente agli uffici di identificazione incaricati da SwissSign. Egli è tenuto a non consentire a terzi di acce- dere ai propri mezzi di autenticazione per SwissID, in parti- colare allo smartphone registrato. L'annotazione della pas- sword personale non deve essere comunicata a nessun al- tro, deve essere conservata in maniera sicura e separata dal suo telefono cellulare, nonché protetta dall'accesso di terzi. I dati di accesso, come ad es. la password, devono essere scelti in modo tale da non poter essere indovinati da terzi. In particolare, i dati di accesso non devono contenere informazioni sull’utente finale, come ad es. nome, cognome o data di nascita. L’utente finale garantisce che non siano create firme se so- spetta che la password personale o altri dati di accesso che devono essere indicati nel processo di autenticazione per l’attivazione della firma siano stati rubati o se sospetta che un terzo ne sia venuto a conoscenza. L'utente finale è te- nuto a informare immediatamente SwissSign in merito allo smarrimento dello smartphone. SwissSign o il servizio di re- gistrazione incaricato da SwissSign devono essere imme- diatamente informati in merito alle modifiche del numero di cellulare o dei dati d'identità e, se del caso, deve essere av- viata una nuova identificazione. L’utente finale deve prov- vedere affinché la registrazione presso il servizio di firma sia aggiornata con i dati d’identità modificati. L’utente finale è tenuto a utilizzare tutte le possibilità attual- mente esistenti per proteggere lo smartphone utilizzato da attacchi di virus e altri software dannosi (ad es. worm o ca- valli di Troia), impiegando a tal fine software aggiornati pro- venienti da fonti affidabili. In caso di divergenze nel certificato digitale, SwissSign deve essere immediatamente informata.
Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Obblighi di collaborazione. 8.1 Se avete ordinato Remote Service, predisponete tutti i requisiti tecnici (ad es. connessione Internet, software Remote Service (v. cifra 8.7)) per il Remote Service e li mantenete durante la relazione d'affari tra di noi. Se non predisponete i requisiti tecnici, lo fate in modo insufficiente oppure se la trasmissione dei dati è disturbata per motivi riconducibili alla vostra responsabilità, noi non siamo tenuti alla fornitura del Remote Service. Lo stesso vale nel caso in cui la qualità dei dati non ci permetta di fornire il Remote Service. In tal caso sarà nostra cura informarvi tempestivamente. Se avete predisposto i requisiti tecnici in maniera sufficiente o avete eliminato eventuali disturbi, dopo avere ricevuto da voi una corrispondente comunicazione inizieremo o proseguiremo il Remote Service. 8.2 Le parti prenderanno le misure adeguate in base allo stato della tecnica per evitare la penetrazione di virus nei sistemi dell'altra parte. Nel caso in cui una delle due parti contraenti individuasse un virus che potrebbe pregiudicare il Remote Service o essere trasmesso ai sistemi dell'altra parte, sarà necessario comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra parte contraente. 8.3 Le eventuali modifiche all'ambiente tecnico del macchinario che potrebbero influenzare il Remote Service devono esserci comunicate preventivamente oppure devono essere concordate con noi. 8.4 In sede di identificazione, limitazione, notifica e descrizione dei guasti siete tenuti a seguire le nostre istruzioni. 8.5 Dovete mettere a disposizione il personale con formazione tecnica e linguistica per il Remote Service. In caso di richieste di servizio e domande, nel caso sussistano dubbi, metterete a nostra disposizione informazioni e documenti supplementari. 8.6 Predisporrete tempestivamente tutti i lavori preparatori prima dell'inizio del servizio in modo tale che lo stesso possa iniziare immediatamente ed essere effettuato in modo efficace senza interruzioni. In particolare metterete a disposizione anche i carburanti e le energie (ad es. elettricità, acqua, vapore, aria compressa, linee dati digitali) comprese le corrispondenti connessioni nel luogo della prestazione di servizio in modo tale che noi possiamo immediatamente iniziare il servizio. I locali in cui avviene il servizio devono essere protetti dagli agenti atmosferici, ben aerati e avere una temperatura adeguata, e permettere lo svolgimento dei lavori senza disturbi. Nel luogo del servizio abbiamo necessità di de...