Oggetto e campo di applicazione. ART. 2 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Oggetto e campo di applicazione. 1. Il presente contratto disciplina il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali di cui all’accordo del 2 giugno 1998, dal Comune di Campione d’Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle regioni nonchè ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n.80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
Oggetto e campo di applicazione. 1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale dell'Azienda .
2. Le norme ivi previste si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi.
3. Gli approvvigionamenti di cui sopra sono regolamentati altresì da appositi Capitolati Speciali (se ritenuti necessari) e/o da altri documenti di gara i quali possono disciplinare aspetti peculiari della fornitura o dell’appalto cui si riferiscono, oltre alla procedura di aggiudicazione.
4. Per quanto non contemplato dal presente CGA, dal CSA e/o dagli altri documenti di gara, valgono le norme Europee, nazionali e regionali in materia.
5. La sola presentazione dell’offerta comporta per l’Impresa l’automatica e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal CGA in quanto non eventualmente derogato dagli altri atti di gara.
6. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nel contratto è la lingua italiana.
7. Eventuali modifiche apportate dal legislatore alle normative citate nel presente documento si intendono automaticamente recepite, senza necessità di provvedimenti espressi, purché non modifichino sostanzialmente le modalità operative ed i principi dai quali il Capitolato Generale trae legittimazione. In questo caso il Capitolato Generale deve essere modificato con provvedimento formale entro 60gg. dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo”;
Oggetto e campo di applicazione. 1. La presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concenrtnraetnttii dii co vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sull conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi.
2. La presente direttiva non si applica ai contrattatinazaddisi fornitura di servizi. Tuttavia, qualora un contratto contempli sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la presente direttiva si applica alla parte relativa alla vendita di beni.
3. La presente direttiva non si applica ai supporotlii dcuhreevincorporano contenuto digitale utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura del contenuto digitale al consumatore.
4. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni normative generali nazionali in materia contrattuale, quali lemneorsulla formazione, validità o efficacia del contratto, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto, nella misura i cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Oggetto e campo di applicazione. Il metodo descritto permette di determinare il cloruro di vinile monomero nei materiali e negli oggetti.
Oggetto e campo di applicazione. Il metodo descritto permette di determinare la migrazione di stagno da materiali e oggetti, destinati al contatto con alimenti, contenenti composti stagno-organici o loro prodotti di decomposizione.
Oggetto e campo di applicazione. Il metodo descritto permette di determinare la migrazione di fenoli e cresoli da materiali ed oggetti, destinati al contatto con alimenti.
Oggetto e campo di applicazione. 1. La presente direttiva stabilisce un regime comunitario applicabile ai contratti di garanzia finanziaria che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5, e alle garanzie finanziarie in conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
2. Il beneficiario e il datore di garanzia devono entrambi rientrare in una delle seguenti categorie:
a) autorità pubbliche [escluse le imprese assistite da garanzia pubblica, salvo che rientrino nelle lettere da b) a e)], inclusi:
i) gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono in tale gestione; e
ii) gli organismi del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti dei clienti;
b) le banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regola menti internazionali, Banche multilaterali di sviluppo, come definite dall’allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusio ne) (1), il Fondo monetario internazionale e la Banca europea degli investimenti;
c) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:
i) enti creditizi, come definiti dall’articolo 4, punto 1), della diret tiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva;
ii) un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, para grafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2);
iii) enti finanziari, come definiti dall’articolo 4, punto 5), della di rettiva 2006/48/CE;
iv) imprese di assicurazione, come definite dall’articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’as sicurazione sulla vita (terza direttiva sull’assicurazione non-vi ta) (3) e dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
(1) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 no vembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (1);
v) organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposi...
Oggetto e campo di applicazione. (1) Con decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità4 ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della RU 2011 1515 1 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) (RU 2012 3631).
Oggetto e campo di applicazione. 1. Con il presente Regolamento sono disciplinate le modalità per l'assunzione, a tempo determinato, dei
2. Il presente Regolamento non trova applicazione in relazione alla figura professionale dei lettori di scambio, per la cui disciplina si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 26 della Legge 30.12.2004, n. 240, che prevede, tra l’altro, la possibilità di conferire, con decreto rettorale, previa delibera degli Organi Accademici competenti, a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.