Ordinazione della spesa Clausole campione

Ordinazione della spesa. 1. Le ordinazioni sono fatte per iscritto a firma del responsabile della struttura amministrativa. Dell'avvenuta ordinazione e' data comunicazione alla struttura tecnica che ha richiesto i lavori ovvero la fornitura di beni e servizi.
Ordinazione della spesa. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti atti amministrativi: a. determina a contrarre del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto dell’acquisto e la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente; b. richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto; c. offerta o preventivo del fornitore; d. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva Legge n. 3 del 16/11/2003; e. visto di congruità della spesa o verbale di collaudo ai sensi dell’art.36 D.I. 44/2001; f. dichiarazione di conformità dei prezzi a CONSIP o, in mancanza di convenzioni attive, copia della relativa videata g. fattura elettronica pervenuta tramite SIDI ai sensi della L. 244/24.12.2007; h. modello DURC acquisito d’ufficio i. dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010; j. verifica Equitalia per forniture superiori a 5.000,00 euro.
Ordinazione della spesa. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente art. 6, sono corredate dai seguenti atti amministrativi: a. Determina a contrarre del Dirigente Scolastico. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/06 infatti stabilisce, al secondo comma, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. Dal combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare: a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto; c) il valore economico; d) la forma del contratto; e) le clausole ritenute essenziali; f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. b. Atti relativi all’indagine di mercato. c. Richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto. d. Offerta o preventivo del fornitore. e. Decreto o determina di affidamento fornitura f. Ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 c. 5 della L. 136/2010 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. 144/1999 e successiva L. 3/2003. g. Certificato che attesta la regolarità della fornitura per i beni non inventariabili. h. Verbale di collaudo per i beni durevoli da inventariare il cui valore sia superiore a € 2.000,00 (art. 36 c.2 DI 44/2001). i. Fattura rilasciata dalla ditta. j. Modello DURC acquisito tramite sportello unico previdenziale
Ordinazione della spesa. 1. Il pagamento delle spese è ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l’emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del conto, tratti sull’istituto di credito incaricato del servizio di cassa o di tesoreria 2. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente dell’ufficio Gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio o da un suo delegato, e contengono almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) il conto su cui la spesa è imputata, distintamente per competenza o residui; d) l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; e) l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; f) la causale di pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; g) la modalità di estinzione del titolo; h) la codifica; i) eventuali vincoli di destinazione. 3. Il cassiere/tesoriere può effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso l’ANPAL emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 4. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal cassiere all’ANPAL per il pagamento in conto residui. 5. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo. 6. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, predisposte dalle divisioni competenti, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d’impegno o dell’annotazione degli estremi dell’atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli a...
Ordinazione della spesa. L’ordinazione, compresa la registrazione del Buono d’Ordine limitatamente alle prenotazioni di impegno assunte ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia sulle procedure informatizzate, deve essere effettuata, dal Responsabile del Procedimento, solo dopo l’assunzione di regolare impegno di spesa. Il Servizio Provveditorato svolge funzioni di supporto ai servizi dell'Ente e, pertanto, compete allo stesso provvedere all’espletamento del procedimento per l'acquisizione dei beni e servizi nell'ambito dei capitoli assegnati come servizio di supporto. I Servizi che ordinano spese devono comunicare ai fornitori il numero di impegno e di buono d’ordine, se emesso, i cui riferimenti devono essere sempre riportati sulla fattura. Ai sensi dell'art. 191 c. 1 del TUEL le fatture prive dell'indicazione degli estremi dell'impegno o del buono d'ordine nel caso di procedura ai sensi dell'art. 14 come sopra indicato, sono considerate irricevibili e pertanto restituite al creditore. In caso di errata indicazione dell'impegno sarà cura del Responsabile del Procedimento provvedere ad allegare all'atto di liquidazione apposita dichiarazione recante la corretta imputazione. Tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012 che ha modificato il D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 in merito ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, gli ordini devono anche sempre indicare i termini di pagamento della relativa fattura. Per le forniture ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia e del Titolo XI “Economato e agenti contabili” del Regolamento di Contabilità, la registrazione del buono d’ordine sulla prenotazione di impegno tramuta automaticamente la stessa in impegno, che si formalizza al momento della liquidazione delle relative fatture o con il provvedimento di riaccertamento dei residui per le spese esigibili nell'anno, benché non ancora liquidate. Il servizio deve provvedere, quindi, alla riduzione del buono d’ordine per incompleta fornitura o all’annullamento in caso di fornitura non effettuata nei termini previsti. Tutti gli acquisti e prestazioni di servizi di qualunque tipologia sono pagabili dietro presentazione di Fattura/Nota di Debito/Parcella.
Ordinazione della spesa. 1. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente art. 8, sono corredate dai seguenti atti amministrativi: a. determina a contratte firmata dal Dirigente Scolastico e, per la determinazione della copertura contabile, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nella determina sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto dell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo omnicomprensivo del bene o servizio, disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente, visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi del D. Lgs. n.123/2011; b. ordine o contratti, a seconda della spesa, con l0indicazione del CIG e della dichiarazione di conto dedicato,mai sensi della L. n. 136/2010 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. n. 144/1999 e successiva L. n 3/2003; c. verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare; d. fattura rilasciata dalla ditta; e. modello DURC, da acquisire mediante sportello unico previdenziale della regolarità contributiva f. verifica presso “Equitalia S.p.A” quando l’importo della singola spesa è superiore a 10.000,00 €

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione. d) Le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile L’assicurazione non comprende: e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l’Appaltatore, il Committente o qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990; g) i danni causati da natanti o aeromobili; h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori; i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui; j) i danni da polvere; k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; m) i danni da furto; n) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti. Solo mediante espresso richiamo nella scheda di copertura delle relative condizioni particolari, sono assicurabili: o) Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata; p) I danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento ed a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.