Common use of PENALITA’ Clause in Contracts

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto Qualora la Ditta affidataria non completi il servizio con i tempi e salvo il risarcimento dell’eventuale dannole modalità stabiliti, l’Azienda l’Amministrazione Comunale applicherà una penale di Euro 100,00 per ogni inadempimento contrattuale, senza alcuna controdeduzione da parte della Ditta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a sua discrezione e senza formalità cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di applicare le seguenti penali: Identica penale servizio che sarà inviato per iscritto all’affidatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del risolvere il contratto. Nel caso in cui Inoltre, qualora la durata delle riparazioni superi Ditta affidataria, nell’espletamento del servizio, non effettui tutte le 24 ore solari o multipli operazioni necessarie come richiesto, l’amministrazione comunale può applicare una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di tale unità500,00 euro. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza, verrà addebitata una quota pari al numero redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e la Ditta affidataria avrà la facoltà di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili presentare le proprie controdeduzioni entro e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti oltre 5 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero facoltà di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa risolvere il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla contratto incamerando la cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiadefinitiva.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto L’Istituto potrà applicare penalità pecuniarie nei seguenti casi: - per ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto che determinino lo slittamento delle operazioni di collaudo; - per ritardi nell’eliminazione degli inconvenienti causa di malfunzionamenti riscontrati in sede di collaudo. per ritardi nel ripristino completo dei malfunzionamenti software durante il periodo di garanzia, successivi al successivo articolo Risoluzione del Contratto e collaudo con esito positivo. E’ fatto inoltre salvo il risarcimento dell’eventuale dannomaggior danno subito dall’Istituto per i casi prima specificati. Le infrazioni dovranno essere contestate dall’Istituto, l’Azienda si riserva ai fini dell’Applicazione delle penalità, in forma scritta. All’Impresa è concesso un termine di 5 giorni solari per contro-dedurre in forma scritta. Trascorso tale termine, ove non venga addotta alcuna giustificazione oppure questa, a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà insindacabile giudizio dell’IZSLER, non venga riconosciuta sufficiente, potrà essere applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazionepenale. L’importo delle penalità è pari, per ciascun giorno di ritardo o di fermo rispetto ai tempi convenuti, all’uno per mille del prezzo totale aggiudicato e comunque complessivamente non superiore al 10 per mille del valore dell’Appalto (ammontare netto contrattuale). L’IZSLER, tramite il personale incaricato, effettuerà controlli allo scopo di accertare la gestione scrupolosa realizzazione del contratto. Nel caso in cui servizio sia durante la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli fase di tale unitàavvio del progetto, verrà addebitata una quota pari al numero sia durante la fase di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiaassistenza/manutenzione.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto Al raggiungimento di n.10 contestazioni (ritardo nell’intervento, ritardo nell’esecuzione dei lavori, etc.), si potrà configurare a carico dell’impresa un “Grave inadempimento” contrattuale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. 50/2016. Le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannoRUP da parte della DL, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini immediatamente al verificarsi della documentazione richiesta dall’Aziendarelativa condizione, con la nota relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di aggiudicazione, per la gestione del contrattoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato Le penali dovute per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nel valore pari a 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; frazioni giornaliere di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa ritardo e/o conclusione intervento e/o attività saranno comunque conteggiate nella misura massima di liquidazionepenale giornaliera. L’importo complessivo delle penali determinate non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall a Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: - 1.000 euro per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell’offerta e nel presente CSA. Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

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PENALITA’. Fermo restando La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’osservanza di quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannostabilito nel presente capitolato. Ove si verificassero deficienze, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità interruzioni o abusi nell’espletamento degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà facoltà, valutati i motivi, di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Aziendauna penale, con variabile secondo la nota di aggiudicazionegravità dell’inadempienza, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo fra un minimo di € 1.500,0050,00 ed un massimo di € 500,00 per ogni giornata di disservizio. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. L’aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune procederà al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitàmese successivo all’inadempienza. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare diffidare la Ditta aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il limite stabilito dalla vigente normativa in materiacontratto s’intenderà risolto.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità ritardo sui tempi di consegna, anche di una sola parte della quantità complessiva oggetto dell’ordine, si applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno naturale e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa consecutivo rispetto ai termini di liquidazionecui all’art. L’importo complessivo 5. Qualora il materiale consegnato non corrisponda oggettivamente a quanto indicato nel presente capitolato e non venga sostituito nelle modalità descritte, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto ai termini di cui all’art. 6. Ove il ritardo nella consegna superi gli 8 giorni naturali e consecutivi, AIMAG, salva l’applicazione delle penali non sopra indicate, potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa commettere la somministrazione a terzi in materiadanno della Ditta e potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno. Le suddette penali saranno emesse da Aimag S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell’impresa appaltatrice. Qualora l’Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso della fornitura oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione della fornitura.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione Qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione dell’appalto e questo comporti danni o disservizi all’Azienda, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale proporzionata alla gravità della stessa e sulla base dell’effettiva documentazione da parte dell’Azienda del Contratto e salvo danno e/o disservizio arrecato. In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà dell’Azienda di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell’eventuale dannoulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento. L’importo massimo di ogni singola penale, l’Azienda si riserva a sua discrezione nell’arco di ciascun anno contrattuale, dovrà essere commisurato al danno effettivamente provocato e senza formalità varierà da un minimo di applicare le seguenti penali: Identica penale mille euro e un massimo di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazionecinquemila euro. L’importo complessivo annuo delle penali non potrà superare essere superiore al 10% del canone annuale dell’Appalto. L’Azienda in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi tramite comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, dettagliando gli eventi e documentando gli effettivi danni e disservizi subiti dall’Azienda stessa. La Ditta aggiudicataria avrà un tempo massimo di 30 giorni per poter esibire eventuali contro deduzioni. Solo a seguito di una analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorde tra le parti, l’Azienda procederà all’applicazione delle penali. Nel caso di applicazione di penali l’Azienda otterrà il limite stabilito dalla vigente normativa in materiapagamento delle stesse esclusivamente tramite emissione di nota di credito da parte dell’appaltatore per l’importo delle penali applicate. Nel periodo intercorrente l’emissione della nota di credito l’Azienda potrà trattenere quota della rata di canone equivalente all’importo complessivo della penale applicata.

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Samples: www.soresa.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto L’appaltatore è tenuto ad adempiere perfettamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e salvo il risarcimento dell’eventuale dannonel “Documento integrativo sede”, l’Azienda nel rispetto della vigente normativa. Arpav applicherà per ogni inadempimento contrattuale una penale forfetaria calcolata in € 200,00 sino a due inadempimenti, oltre i quali l’importo della penale salirà a € 500,00 sino a ulteriori due inadempimenti, oltre i quali Arpav si riserva a sua discrezione e senza formalità la facoltà di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con risolvere il contratto incamerando la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitàcauzione definitiva. In ogni caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo l’importo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale netto dell’intero contratto. Superato tale limite stabilito dalla vigente normativa Arpav si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione e di agire in materiagiudizio per il risarcimento dell’ulteriore danno. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Arpav potrà, a sua insindacabile scelta, procedere a compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

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Samples: www.arpa.veneto.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione In ottemperanza alla disposizione di cui all’art.145 del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannoD.P.R n.207/2010, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata parti concordano che, in caso di mancata o incompleta ricezione entro ritardo nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto per l’esecuzione della fornitura, sarà applicata una penalità dello 0,1 (zerovirgolauno) per cento per ogni giorno di ritardo. Le penalità saranno applicate sul solo valore dei materiali interessati da ritardo, per un ammontare complessivo non superiore al 10% del valore dei materiali stessi. Al fine di determinare se vi è ritardo nell’esecuzione del contratto, si farà riferimento al periodo complessivo, costituito dalla somma del termine stabilito per l’approntamento al collaudo e di quello stabilito per la consegna presso l’A.D. dei materiali collaudati positivamente. Per quanto riguarda l’attività di codificazione si farà riferimento al periodo complessivo costituito dalla somma di tutti i termini stabiliti nella clausola standard di codificazione e codice a barre. L’eventuale domanda di disapplicazione delle penalità dovrà essere presentata, pena decadenza, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione richiesta dall’Aziendacomunicazione di applicazione della penale effettuata dall’A.D. con raccomandata A.R.o con posta elettronica certificata. Detta domanda, con la nota di aggiudicazionein bollo, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenenti l’espressa riserva della loro presentazione, dovrà essere indirizzata, per la gestione le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa – Direzione degli Armamenti Terrestri, 9^ Divisione – tramite l’Ente responsabile per l’esecuzione del contratto. Nel caso in cui la durata , il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiaproprie osservazioni.

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Samples: Bozza Di Contratto Che Sara’ Redatto Nei Dettagli All’atto Della Stipula

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione Qualora la ditta assegnataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate operatori richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabiliti all’art. 5 del presente capitolato), l’Amministrazione Comunale potrà applicare una penale forfettaria di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitàeuro 3.000,00. In caso di inadempimento ingiustificato ritardo nell’attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall’orario prestabilito l’Amministrazione potrà applicare una penale forfettaria di euro 1.000,00. L'applicazione della penale sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto. La contestazione delle disposizioni contrattuali l’Azienda inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all’Assegnatario. La ditta potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; l’Amministrazione si riserverà la facoltà di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiacontrollare l’avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione Nel caso l’impresa non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente Capitolato, il committente potrà discrezionalmente procedere all’applicazione di penali ai sensi dell’art.113 bis del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità Codice degli Appalti. Per ogni giorno di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro ritardo nell’esecuzione dell’appalto verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, una penale pari allo 0,3 per la gestione mille dell’importo del contratto. Nel caso L’unica formalità che il committente dovrà seguire per l’applicazione delle penali di cui sopra, consiste nella contestazione in cui la durata delle riparazioni superi forma scritta degli addebiti. L’Azienda Speciale contesterà gli addebiti, rispetto ai quali entro e non oltre 3 giorni l’Impresa potrà produrre contro deduzioni. Qualora le 24 ore solari stesse non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio del committente, ovvero non vi sia stata risposta o multipli di tale unitànon sia pervenuta nei termini, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00si avrà automatica applicazione della penale. Nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato opererà tramite “compensazione dei crediti” derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Impresa per il numero servizio reso. La somma sarà detratta dalla fattura mensile riferita al periodo, pertanto l’impresa sarà tenuta ad emettere pertinente nota d’accredito. Mancando crediti o risultando gli stessi insufficienti, l’ammontare delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento penalità sarà recuperato sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa definitiva. Il committente avrà piena discrezionalità di liquidazioneprocedere a risoluzione contrattuale anche senza aver comminato alcuna penale. L’importo complessivo delle Ai sensi del D.Lgs 50/2016 le penali addebitate non potrà dovranno superare il limite stabilito 10% del valore contrattuale previa risoluzione immediata del contratto medesimo e l’escussione della cauzione. Qualora la penale fosse detratta dalla vigente normativa in materiacauzione, l'Impresa dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino pag. 14 di pagg.27 ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

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Samples: www.ospedaleniguarda.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto L’inosservanza delle prescrizioni degli articoli precedenti e salvo qualsiasi infrazione agli ordini e norme stabilite, rendono passibile l’appaltatore di una penale da applicarsi da un minimo di € 100,00 fino a € 500,00, secondo la gravità della mancanza accertata; essa viene inflitta con semplice lettera, previa contestazione all’appaltatore senza bisogno di altra misura amministrativa o legale ed il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità loro ammontare sarà dedotto dalla rata di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata pagamento o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contrattodalla cauzione. Nel caso di recidiva per qualsiasi infrazione, e sempre quando non sia da applicarsi la più grave sanzione della rescissione contrattuale, l’entità della penale è duplicata rispetto alla precedente. Qualora l’appaltatore contravvenisse agli obblighi assunti in cui la durata delle forza del presente Capitolato verso terzi, o gli stessi recasse danni, oltre ad essere passibile di penale secondo quanto previsto dal comma precedente, deve eseguire a regola d’arte i lavori pattuiti e le riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitànecessarie. In caso di inadempimento difetto, dette opere verranno fatte eseguire dal Comune ed addebitate l’appaltatore, con lettera del Responsabile del Servizio Tecnico Manutenzione, Lavori Pubblici ed Ambiente, notificata allo stesso. L’ammontare dell’importo delle disposizioni contrattuali l’Azienda opere fatte eseguire d’ufficio potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla essere dedotto dal corrispettivo trimestrale o dalla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiadefinitiva, previa preventiva notificazione.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: - 1.000 euro per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell’offerta e nel presente CSA. Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

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PENALITA’. Fermo restando La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’osservanza di quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannostabilito nel presente capitolato. Ove si verificassero deficienze, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità interruzioni o abusi nell’espletamento degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà facoltà, valutati i motivi, di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Aziendauna penale, con variabile secondo la nota di aggiudicazionegravità dell’inadempienza, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo fra un minimo di € 1.500,0050,00 ed un massimo di € 500,00 per ogni giornata di disservizio. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. L’aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune procederà al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitàmese successivo all’inadempienza. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare diffidare la Ditta aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il limite stabilito dalla vigente normativa in materiacontratto s’intenderà risolto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in Nel caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Aziendaritardo nell’effettuazione del servizio, con la nota di aggiudicazione, per la gestione sarà applicata una penale pari all’1% (unpercento) del valore del contratto. Nel caso in cui L’Azienda si riserva la durata facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione e di rivolgersi ad altra impresa per la fornitura laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore l’addebito delle riparazioni superi le 24 ore solari eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’Azienda per i maggiori danni derivanti dal ritardo o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00dalla mancata effettuazione del servizio richiesto. Nel caso del ripetersi di ritardi nell’espletamento del servizio che comportino almeno tre contestazioni formali, e, in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lottoFornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito L’Azienda si riserva altresì la facoltà di escludere la ditta dalla vigente normativa in materiapartecipazione a future gare.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannoLa ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; dovrà, l’Azienda altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta. L’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica una penale di 1.000 euro verrà € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e nel collaudo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato / allegati, in offerta o concordati espressamente con il Servizio preposto all’emissione ordini e per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma di attività pianificate, anche regolamentate da ordini separati. Potrà inoltre essere applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo penale di € 1.500,00100,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto per l’esecuzione del servizio di manutenzione in seguito a guasto nel periodo di garanzia “full risk” previsto dal Capitolato. Nel caso in La S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC o suo referente, provvederà a contestare l’inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui si verificassero difformità documentabili all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero oltre il termine di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa. In caso di inadempimento mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l’Azienda committente procederà ad applicare le penali di cui sopra. L’aggiudicatario risponde altresì per l’eventuale danno subito dall’Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d’ufficio e effettuata dall’impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo. In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi delle disposizioni contrattuali prestazioni di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi. In ogni caso, l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo prestata. L’Azienda, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle fatture in attesa obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione, si riserva il diritto di liquidazionedichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia. In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione Le penalità riportate nel seguito saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di semplice invio di lettera scritta da parte del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannoresponsabile del servizio con l’indicazione delle contestazioni. L’appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Sarà facoltà della stazione appaltante accettare le controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verrà automaticamente detratta dal pagamento della prima fattura utile. Qualora una singola presa non sia effettuata nella giornata prevista, l’Azienda senza giustificata motivazione comunicata tempestivamente all’ACSEL, la penale sarà pari a 50 €/presa. ACSEL si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare effettuare autonomamente gli interventi non effettuati dall’appaltatore entro le seguenti penali: Identica 12 ore rivalendosi su quest’ultimo oltre con l’applicazione della penale anche con richiesta di 1.000 euro verrà applicata in caso risarcimento dei costi sostenuti. Mancata pulizia dell’area interessata dalle operazioni di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, carico/scarico € 50 Mancata consegna giornaliera dell’elenco relative ai servizi effettuati 50 €/giorno Mancata comunicazione variazione personale 50 €. La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere l’importo massimo del 10% (dieci per la gestione cento) del valore del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo Il raggiungimento dell’importo massimo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiacostituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

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Samples: www.acselspa.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione L’Azienda Ospedaliera verifica periodicamente la regolarità del Contratto servizio e salvo la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il risarcimento dell’eventuale dannorapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l’Azienda si riserva Ospedaliera provvederà a sua discrezione contestarle, per iscritto, all’aggiudicatario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. All’aggiudicatario verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e senza formalità motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di applicare episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda Ospedaliera non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare l’Azienda Ospedaliera applicherà le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.:

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Samples: www.asst-brianza.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannoNel caso l’Appaltatore provvedesse a ritirare i fanghi in ritardo per più di due giorni rispetto alle comunicazioni e/o accordi o anche provvedesse a ritirarne una minore quantità, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica la Gran Sasso Acqua S.p.A. applicherà una penale di 1.000 euro € 500,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno di mancato o parziale ritiro e fino al giorno in cui verrà applicata eseguito o completato il servizio richiesto. In ogni caso, trascorse 48 ore dall’ora prevista di ritiro in caso di persistenza del mancato ritiro la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente allo smaltimento dei fanghi non prelevati attribuendo alla ditta appaltatrice i maggiori costi sostenuti. L’importo degli eventuali costi di smaltimento sostenuti dalla GSA e/o quello derivate dall’applicazione delle panali sarà trattenuto in occasione della liquidazione delle fatture emesse per il servizio eseguito nel relativo mese contabile. Trascorsi 7 giorni dal mancato o parziale ritiro, la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, incamerando l’intera cauzione. La mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota inesatta compilazione dei documenti necessari al trasporto del rifiuto (formulari) comporterà una penale di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di euro 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti 10,00 per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali formulario non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiacompilato e/o inesatto.

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Samples: www.gransassoacqua.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento o non esatto adempimento, o ritardo nell’espletamento delle disposizioni contrattuali l’Azienda prestazioni richieste, il Comune di Villadose potrà rivalersi senza alcuna formalità e applicare, previa contestazione scritta, una penale di valore compreso tra € 100,00 ed € 1.000,00, in qualsiasi momento relazione alla gravità ed al tipo di inadempimento rilevato. In particolare sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni mancato riscontro scritto – entro il termine di venti giorni lavorativi dall’inoltro delle stesse - alle richieste dell’Ente finalizzate ad ottenere informazioni o chiarimenti sulla propria situazione assicurativa e/o sui singoli sinistri aperti presso le varie compagnie. La fattispecie si applica anche nell’ipotesi di mancato riscontro al Broker da parte delle compagnie. La contestazione dovrà avvenire entro il termine di otto giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza. Il Broker potrà, nei successivi otto giorni, presentare all’Ente le proprie osservazioni. La penale sarà definitivamente applicata nei successivi dieci giorni tenuto, altresì, conto delle eventuali intervenute osservazioni; la penale sarà introitata escutendo la cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture definitiva. Il Comune di Villadose potrà in attesa ogni caso agire per il risarcimento del maggior danno patito riservandosi, altresì, di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa informare i competenti organi di vigilanza ed in materiaparticolare l’ISVAP.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

PENALITA’. Fermo restando Fatto salvo quanto previsto al dal successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità in materia di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazionerisoluzione, per la gestione l’inosservanza delle prescrizioni il Comune di Pomarance può applicare all’appaltatore delle penalità, così diversamente articolate: -per ritardo nell’invio dei documenti relativi alla sostituzione dei dipendenti; -per ogni giornata di servizio prestata con un mezzo con caratteristiche qualitative inferiori a quelle comunicate fino a un massimo di 10 giorni. -non corretto svolgimento del contrattopercorso (es. Nel caso in cui la durata salto di fermata e/o non rispetto dell’orario delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso singole fermate) senza motivazione valida ai sensi del presente Capitolato; - mancata sostituzione del mezzo entro 60 minuti dal momento in cui si verificassero difformità documentabili e verifica l’evento che la rende necessaria -per ogni giornata di mancato servizio di ogni singolo percorso se non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In motivato; -in caso di inadempimento violazione degli obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale , fatta salva la possibilità di ulteriori azioni da parte del Committente. Per ritardi nell’esecuzione delle disposizioni prestazioni contrattuali, l’Amministrazione potrà applicare una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, determinata dal Responsabile dell’Esecuzione sulla base della gravità dell’inadempienza riscontrata. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione. (art. 113- bis D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Le penali di cui sopra sono cumulabili. L’applicazione delle penalità non esclude il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dalle violazioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento verificatesi. Si procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile oppure mediante prelievo sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiadepositata.

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Samples: www.comunepomarance.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: - 2.000 euro per ogni giorno di fermo macchina aggiuntivo rispetto al tempo di risoluzione del guasto consentito. Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente con nota scritta, ogni eventuale grave imprevisto che dovesse insorgere durante i lavori. In analogia la Ditta ha l’obbligo di comunicare c omprovati casi di impossibilità nella prosecuzione od esecuzione dei lavori dei lavori. Esclusivamente la Direzione del Contratto l’ Unità di progetto gestione COIME e salvo Cantiere Comunale o il risarcimento dell’eventuale dannoSettore Verde e Territorio , l’Azienda si riserva a sua discrezione su propria valutazione, sulla scorta di documentate gravi motivazioni (cause di forza maggiore), p uò determinare un nuovo termine per la consegna dei lavori dei lavori o imporre il rispett o dei termini temporali contrattuali. Ove la Ditta non adempirà alla presentazione del preventivo dei lavori da eseguire nel termine presc ritto dal C.S.A. (entro 48 ore) , e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro per i termini della documentazione richiesta dall’Aziendalavori affidati alla Ditta autorizzata, con la nota di aggiudicazionebuono d’ordine e nulla -osta della Direzione dei Settori Comunali sul preventivo autorizzato, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unitànon eseguiti entro giorni due lavorativi, verrà addebitata ovvero entro il termine concordato, sarà applicata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili penal e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero ritardo nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione alle entità delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiaconseguenze legate dell’eventuale ritardo.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto negli Allegati Tecnici, al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica una penale di 1.000 euro verrà € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e collaudo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato/allegati, in offerta o concordati espressamente con il Servizio preposto all’emissione ordini e per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma di attività pianificate, anche regolamentate da ordini separati. Potrà inoltre essere applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo penale di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti 100,00 per ogni lotto, l’Azienda procederà ora di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto per l’esecuzione del servizio di manutenzione in seguito a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto guasto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato periodo di garanzia di cui all’art. 8 del presente CSA. Una penale fino ad € 1.000,00 per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitàogni violazione e/o inadempimento grave degli obblighi contrattuali. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

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PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda o di solo ritardo agli obblighi dell’appalto, l’appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di 200 Euro ad un massimo di 600 Euro da applicarsi con provvedimento del Funzionario Dirigente. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’appaltatore, nei tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’inadempienza, potrà rivalersi senza alcuna formalità presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà a proprio insindacabile giudizio il Funzionario Dirigente, sentito il responsabile del competente servizio.. L’ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verra’ determinato in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa correlazione alla gravita’ del comportamento del gestore tenuto conto anche di liquidazioneeventuali recidive, e con l’entita’ del danno subito dall’amministrazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare Il pagamento della penale lascia impregiudicato il limite stabilito dalla vigente normativa in materiadiritto dell’amministrazione comunale al risarcimento del maggior danno subito a causa dell’inadempimento o del ritardo, subordinatamente alla prova che il danno è superiore all’importo della penale applicata. Qualora il gestore receda dal contratto prima della scadenza del termine gli verrà addebitata a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

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Samples: www.comunedicamastra-agrigento.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannoL’appaltatore, l’Azienda si riserva nell’esecuzione dei servizi previsti, ha obbligo di uniformarsi a sua discrezione e senza formalità tutte le disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitàLimbiate. In caso di inadempimento delle disposizioni inadempienza agli obblighi contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo attuazione all'art. 9, in caso di inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato l’appaltatore sarà passibile delle fatture seguenti penalità: € 50,00 per ogni ora, in attesa caso di liquidazionemancato rispetto dell’orario concordato; € 200,00 per ogni giorno di mancata sostituzione dell'operatore nei termini previsti dal presente capitolato, da applicarsi per ogni giorno successivo qualora si protraesse la mancata sostituzione dello stesso; da € 50,00 a € 250,00 a seconda della gravità, nei casi di comportamento scorretto o irriguardoso nei confronti dell'utente e del personale del Comune; da € 50,00 a € 500,00, in relazione alla gravità, per ogni caso di mancato rispetto dei protocolli, della modulistica e delle modalità operative riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto relativamente alle singole prestazioni ed interventi socio-assistenziali e sanitari nonché in caso di mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara, che costituiscono modifica degli obblighi del presente capitolato. L’importo complessivo delle penali non L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà superare il limite stabilito presentare la proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla vigente normativa data del ricevimento. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulle fatture. Qualora l’inadempienza riguardi gravi carenze o discutibili comportamenti da parte di un operatore, o incapacità dello stesso di realizzare le attività previste, questo dovrà essere sostituito immediatamente, anche in materiaderoga ai termini esplicitati dall’art. 8.

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Samples: trasparenza.comune.limbiate.mb.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale dannoIl Comune di Cento, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione inadempienze applicherà penali secondo le indicazioni dell’elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del procedimento del Comune di Cento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della irrogazione della stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla committenza per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e la capacità dichiarata dall’obbligo dell’Appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in offerta riguardo al numero dipendenza dell'inadempimento. Le penalità ed ogni altro genere di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato provvedimento del committente sono notificate all’appaltatore in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attivitàvia amministrativa. In caso di inadempimento ritardo nell'esecuzione delle disposizioni prestazioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità da parte dell'appaltatore sono applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazioneproporzionali rispetto all'importo del contratto. L’importo complessivo La misura della penale per il ritardato adempimento è predeterminata nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione delle penali non potrà superare esclude il limite stabilito diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattali, qualora l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità e qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al progetto presentato dall’impresa in sede di gara. Saranno applicate, con atto del RUP, le penali qui di seguito riportate: - € 2,500,00: utilizzazione di personale non rispondente ai requisiti di cui all’art. 8 e dei requisiti indicati nell’offerta; - € 1,500,00 mancato invio delle comunicazioni e della documentazione previste all’art. 8.1 - € 1,500,00 mancata sostituzione del personale assente o ricusato nelle dovute forme dall’Amministrazione Comunale; - € 1,500,00 per ogni episodio in cui l'Impresa non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro; - € 1,500,00 per ogni episodio in cui risulti che gli operatori impegnati dalla vigente normativa Ditta aggiudicataria nei servizi in materiaoggetto abbiano avuto nei confronti dell’utenza un comportamento valutato dal Responsabile individuato dal Comune come ineducato o irrispettoso o non adeguato alla funzione e ai compiti assegnati; - € 1,500,00 mancata presentazione della NIA nei termini previsti e/o mancato aggiornamento della stessa; - € 1,200,00 per il non rispetto del preavviso in caso di sciopero di cui all'art. 11 del presente capitolato speciale d’appalto; - € 1,200,00 per ogni violazione relativa al disposto dell’art. 20 del presente capitolato; - €1,200,00 violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.); - € 1,200,00 violazione in materia di riservatezza dei dati (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.); - € 1,200,00 per qualsiasi violazioni del disposto del presente capitolato d’oneri, diverse da quelle precedentemente elencate. In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità La stazione appaltante ha piena facoltà di applicare le seguenti penali: Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e esercitare in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture gli opportuni controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecu- zione della prestazione in attesa ogni fase, senza che a seguito di liquidazioneciò l’impresa possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. L’importo complessivo delle penali non potrà superare Se nel corso dello svolgimento del contratto si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine quali- tativo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’impresa il limite rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile del procedimento. Il mancato rispetto dei termini temporali assegnati per l’esecuzione di ogni incarico attuativo del presente Accordo, determinerà l’applicazione di una penale stabilita nella misura dell’0,5 ‰ dell’importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con i limiti previsti dalla normativa vigente, con riferimento all’intero importo attribuito all’impresa nell’ambito del presente Accordo e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materianell’articolo 17 del Capitolato speciale di appalto.

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Samples: www.casalp.it

PENALITA’. Fermo restando quanto previsto In caso di inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al successivo articolo Risoluzione del Contratto presente capitolato e salvo di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda Comune si riserva a sua discrezione e senza formalità la facoltà di applicare le seguenti penali: Identica una penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione• da € 200,00 (duecento) e € 300,00 (trecento), per la gestione ogni giorno di ritardo per mancate sostituzioni del contrattopersonale debitamente comprovate e documentate o per ogni giorno di inadempienza; • da € 150,00 (centocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento) a seconda della gravità o della frequenza delle contestazioni. L’importo della penalità sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche mezzo mail alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l’Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di tale unitàcui al primo comma del presente articolo. Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, verrà addebitata una quota pari ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00. Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materiarisarcimento dei danni.

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Samples: www.sardegnaambiente.it