PREMESSE E FINALITA’ Clausole campione

PREMESSE E FINALITA’. La Direzione Cultura si occupa di promuovere e organizzare le attività culturali, con particolare riguardo alle arti performative in tutte le sue componenti e svolge attività di supporto ai soggetti privati che contribuiscono allo sviluppo dello spettacolo dal vivo, alla musica, alla danza, al teatro e alle arti in generale. Ogni anno la Direzione ha attivato e gestito diverse linee di finanziamento a sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo, soprattutto nel periodo dell’emergenza pandemica, che ha visto la chiusura totale di cinema, teatri e sale al chiuso; il fine è stato quello di destinare spazi all’aperto fruibili e associare ad essi varie forme di spettacolo dal vivo, ad eccezione dei mesi invernali nei quali si è sperimentata la formula della produzione e post-produzione utilizzando i luoghi della Cultura come scenografia naturale. L’obiettivo finale è stato quello di favorire la qualità artistica e culturale valorizzando il patrimonio culturale artistico cittadino e la vocazione turistica dell’intera area metropolitana etnea. Nella medesima direzione si è mosso il Ministero della Cultura che, con Decreto del 2 dicembre 2021 n. 430, all’art. 1 ha destinato risorse economiche a sostegno di attività di spettacolo dal vivo, volte ad assicurare, nelle aree periferiche delle città metropolitane, progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso le arti performative. L’intento è quello di promuovere e sostenere la realizzazione di manifestazioni ed eventi, che rafforzino il concetto di animazione territoriale in aree della Città normalmente meno fornite di servizi e spazi aggregativi e ricreativi, valorizzandone il ruolo di servizio pubblico. Tali iniziative sono realizzate anche attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini, favorendo così la vitalità socio-culturale ed economica dei quartieri e delle aree carenti o meno dotate di servizi, con beneficio per tutte le attività produttive e commerciali, comprese quelle svantaggiate da una scarsa visibilità e da una localizzazione periferica, ancora più marginalizzante negli ultimi anni di emergenza pandemica. Tutti gli eventi devono svolgersi nel rispetto delle eventuali prescrizioni in materia di contrasto al Covid-19 e in assoluta coerenza con i progetti di arti performative delineati dalle finalità del Decreto Ministeriale sopra citato. Questa amministrazione, con deliberaz...
PREMESSE E FINALITA’. 1. Il presente titolo ha la finalità di consolidare e valorizzare le relazioni tra il Comune di Catania e le Organizzazioni Sindacali, in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente, per il raggiungimento d'intese, per l'individuazione di diverse modalità di gestione dei servizi, per la realizzazione di processi riorganizzativi e la stipula di contratti decentrati integrativi. 2. Le parti danno atto che le relazioni sindacali in una grande amministrazione pubblica locale costituiscono, altresì, il presupposto per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza del sistema delle autonomie.
PREMESSE E FINALITA’. Il servizio di trasporto alunni nella fascia di istruzione materna e dell’obbligo viene espletato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/81, così come modificata dalla L.R. 41/93, attraverso le specifiche figure professionali attinenti. Il servizio suddetto mira alle seguenti finalità: - garantire agli utenti, compresi fra i 3 e i 14 anni, una efficace strutturazione delle percorrenze in modo da diminuire i tempi di permanenza sugli scuolabus e da ovviare il più possibile ai disagi causati dalla particolare conformazione del territorio comunale, ricco di località sparse nella campagna e di frazioni abbastanza disagiate in quanto non servite da mezzi pubblici; - consentire concretamente la realizzazione di interventi di sostegno della pratica didattica, sia programmati in prima persona dall’Amministrazione in collaborazione con le Scuole, sia organizzati dalle Scuole stesse, attraverso visite guidate o gite di istruzione; - favorire la pratica di attività sportive, culturali e ricreative, sia in orario scolastico che extrascolastico, programmate con i competenti organismi scolastici e elaborate nell’ambito del Centro Comunale di Formazione ed Educazione Fisico/Sportiva; - dare pratica attuazione ai programmi di attività di soggiorno marino, campi ecologici, campi solari, animazione cittadina, da effettuare nei mesi estivi, sia nell’ambito del territorio comunale ed intercomunale che oltre; - ovviare, laddove sia totalmente assente qualsiasi servizio pubblico e i mezzi a disposizione dell’Amministrazione Comunale siano idoneamente omologati alle necessità di trasporto dei residenti iscritti alla Scuola Media Superiore sita nel territorio Comunale;
PREMESSE E FINALITA’. Il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX” (di seguito “Stazione Appaltante”) intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa di mercato, a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a eventuali procedure di selezione per lo specifico affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. Allegato II.1, artt. 1 e 2 , “Disposizioni generali” e “Indagini di mercato”) titolato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. n, 78 del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Tale fase esplorativa non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del Codice, non costituisce, pertanto, invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti della scrivente Struttura, in base alla complessità o meno dell’affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità dello stesso. L’indagine in oggetto non determina aspettative, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa, oppure di affidarla anche in presenza di una sola offerta valida. I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura in di cui all’oggetto.

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  • PREMESSO CHE l'art. 63 1°comma - lettera a) e b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, gli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia; che gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia di competenza territoriale del Municipio Roma XII necessitano di dispositivi di protezione individuale al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; con DD n SU840 del 15 novembre 2021 e DD n. SU846 del 16 novembre 2021 la Centrale Unica Appalti ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al personale di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica Tuttogare per la durata di 36 mesi; con le suddette DD sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico speciale nonché lo schema di contratto e tutta la documentazione necessaria ai fini della pubblicazione; con DD SU967 del 28 dicembre 2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell'accordo quadro relativo all'affidamento,ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di DPI occorrenti al personale di Roma Capitale con lotto unico CIG 8980327048 nei confronti dell'Impresa MABE SRL con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.: 02969620133; Nel Modello B sono indicati gli articoli e il loro prezzo unitario previsto dall’Accordo Quadro; che con successiva Determinazione Dirigenziale SU71 del 31 gennaio 2022, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui agli art 80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di gara è stata declarata, ai sensi dell’art 32 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia dell’aggiudicazione a contrarre già disposta con la sopracitata DD SU967 del 2021 ed è stato, altresì, rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto; in data 3 marzo 2022 Rep. n.13207, è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Roma Capitale e l'impresa MABE SRL, con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.02969620133 per la durata di 36 mesi, autorizzando la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi; la Centrale Unica Appalti di Roma Capitale con circolare n. SU5038 del 4 marzo 2022 ha riportato il budget a disposizione di ogni struttura per l'annualità 2022, indicando anche modalità, tempi e tipologie dei provvedimenti da adottare a seguito dell'accordo quadro nonchè un facsimile del contratto applicativo per l'affidamento della fornitura di DPI da utilizzare per importi superiori ad euro 40.000, mentre per importi inferiori è possibile utilizzare la lettera di commessa allegata alla presente determinazione dirigenziale come formulato nel vademecum; Che l’appalto basato sull’Accordo Quadro viene aggiudicato secondo le procedure previste dall’art 54 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto il Municipio Roma XII ha disposto di aderire all’accordo quadro.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Norme finali 1. Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi. 2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001. 3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. 45 comma 3.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.