Procedura di erogazione Clausole campione

Procedura di erogazione. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata dallo Spoke ai sensi dell’art. 5.2 del bando: - Anticipazione del 10% dell’agevolazione riconosciuta nel Decreto di concessione a fronte della presentazione del modulo di richiesta e di idonea garanzia fidejussoria. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Per le università pubbliche e EPR vigilati dal MUR in assenza di garanzia fidejussoria, verrà richiesto di accettare che “Il Ministero, per eventuali importi oggetto di recupero, proceda a compensazione pro-quota e fino a corrispondenza dell’intera somma oggetto di recupero in qualsiasi momento e con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo”. - A seguito della rendicontazione al 30/10/2024: fino ad un massimo del 40% dell’agevolazione concedibile. Qualora sia stato richiesto l’anticipo, l’erogazione massima sarà del 30% dell’agevolazione concedibile. - A seguito della rendicontazione al 30/04/2025: fino ad un massimo del 90% dell’agevolazione concedibile - A saldo a fronte della rendicontazione del 100% delle spese previste. L’erogazione delle agevolazioni da parte dello Spoke 4 è subordinata all’effettivo trasferimento di risorse da parte del MUR/Hub.
Procedura di erogazione. 1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 2 presentano una richiesta corredata di: a) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, dalla quale risultino:  le finalità statutarie (qualora in possesso di statuto);  la composizione degli organi direttivi e numero degli associati;  che l’Associazione ha chiuso l’ultimo bilancio approvato in pareggio e che non ha utili di gestione;  che l’Associazione opera senza scopo di lucro nell’ambito comunale, e che è regolata da statuto che garantisce il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno;  che l’Associazione è registrata in uno degli albi di cui all’art. 2 comma 1 lettera e (da dichiarare quale);  che il richiedente non costituisce articolazione politico-amministrativa di alcun partito, come previsto dalla legge 195/1974 e s.m.i; b) relazione descrittiva, completa di previsione delle entrate e delle spese, dell’attività, della iniziativa o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo; modalità di svolgimento e determinazione dei destinatari; c) indicazione dell’ammontare del contributo richiesto e degli ulteriori contributi o sponsorizzazioni eventualmente richiesti ad altri soggetti. 2. L’ammissione ai benefici di cui all’art. 4), erogati sia a livello centrale che a livello circoscrizionale, viene disposta con provvedimento del responsabile dell’Ufficio competente, sulla base della valutazione effettuata da apposita commissione, istituita allo scopo.
Procedura di erogazione. 1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 2 presentano una richiesta corredata di: dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, dalla quale risultino: le finalità statutarie (qualora in possesso di statuto); la composizione degli organi direttivi e numero degli associati; che l’Associazione ha chiuso l’ultimo bilancio approvato in pareggio e che non ha utili di gestione; che l’Associazione opera senza scopo di lucro nell’ambito comunale, e che è regolata da statuto che ga­rantisce il possesso dei requisiti fon­damentali di rappresentatività e de­mo­craticità dell'ordinamento interno; che l’Associazione è registrata in uno degli albi di cui all’art. 2 comma 1 lettera e (da dichiarare quale); che il richiedente non costituisce articolazione politico-amministrativa di alcun partito, come previsto dalla legge 195/1974 e s.m.i;
Procedura di erogazione. 1. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi dell’art. 5.2 del Bando. 2. Lo Spoke si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato in relazione alle attività eseguite e alle spese sostenute e rendicontate indicate in sede di Rendiconto di progetto in seguito al controllo e validazione delle stesse (ad opera dell’Ateneo, con il supporto della Commissione di valutazione) e sino a un massimo del 80% del contributo complessivo del singolo beneficiario. 3. L’erogazione finale (pari al 20%) è disposta a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati dallo Spoke con il supporto della Commissione di Valutazione, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il progetto, che dovrà essere trasmessa unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura descritta nel precedente art. 5. 4. Ogni erogazione dell’agevolazione è preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicati all’art. 5.2 del Bando. 5. Nel caso di esito favorevole dei controlli sopra indicati lo Spoke si impegna a trasferire i finanziamenti di competenza ai soggetti beneficiari dopo aver effettivamente ricevuto l’erogazione dall’Hub ed entro 20 gg dal suo provvedimento di approvazione dell’erogazione del contributo in esito ai suddetti controlli.
Procedura di erogazione. 1. La procedura di erogazione dell’assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up. Le regioni adottano misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari. 2. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale è formulato dal medico specialista in collaborazione con l’equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall’assistito. Il medico specialista deve essere in possesso di specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Le regioni possono prevedere l’istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori. 3. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale deve riportare: a) l’indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità; b) una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità; c) la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall’equipe e dall’assistito in relazione all’utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine; d) la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari; e) i modi e i tempi d’uso del dispositivo, l’eventuale necessità di aiuto o supervisione nell’impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale; f) l’indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall’equipe e dall’assistito. 4. Il medico e l’equipe sono responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso. 5. Le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, allegato 5 al presente decreto, sono erogate su prescrizione del medico specialista di cui al comma 2, effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono individuare le modalità con le quali è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai medici dei servizi territoriali la prescrizione di alcuni ausili di serie inclusi nell’elenco 2B di cui al citato nomenclatore. 6. Nel caso in cui risulti necessario l’alle...

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  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

  • Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;