RESPONSABILITA’ DEL GESTORE Clausole campione

RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. 6.1 Per i danni derivanti all’Utente e/o eventualmente a terzi, il Gestore è responsabile solo nel caso in cui i danni siano dovuti al mancato funzionamento delle parti tecniche del Servizio per cause addebitabili al Gestore.
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art. 6 nonchè della convenzione stipulata con il Comune. Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve. Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. Il personale utilizzato dal Concessionario, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. Prima della consegna dell’impianto ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa Incendio All Risks n° 136917477 mediante Unipolsai Assicurazioni in data 03/05/2016 con le seguenti caratteristiche: Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso nè eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, spetta al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo". Garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a 500.000 Xxxx.Xx polizza è stata stipulata in data 03/05/2016 mediante Unipolsai Assicurazioni n° polizza 136918305. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente al Comune. Ove il valore da risarcire per ...
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni. Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell’attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli impianti tecnologici dati concessi con il presente contratto. A tal fine il “Gestore” presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00. Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. 1. Il Gestore, all’atto della sottoscrizione della convenzione, si obbliga a garantire una corretta erogazione del servizio idrico integrato e ne è responsabile in via esclusiva.
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel progetto gestionale proposto in sede di gara nonché della convenzione stipulata con il Comune. Il Concessionario solleva il Comune di ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve. Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione ed il comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. ll personale utilizzato dal Concessionario deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. Prima della consegna degli impianti ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: • Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, spetta al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo". Le polizze dovranno garantire i seguenti massimali: • Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): - € 1.500.000,00 per sinistri - incendi e atti vandalici cagionati alla struttura e/o beni oggetti della concessione; - € 1.500.000,00 per danni a persone e/o cose; • Per infortuni sul lavoro R.C.O. - € 1.000.000,00 per evento; - € 1.000.000,00 per persona. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con: - La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico...
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. 1. Il Gestore dovrà provvedere alle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche previste dalla normativa vigente per sè e per gli eventuali collaboratori e/o dipendenti. Dovrà assicurare, per quanto di competenza, il rispetto della normativa in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori provvedendo anche, per sè e per eventuali collaboratori e/o dipendenti, a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa legislativa e regolamentare.
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. 13.1. Orizzonte Scuola Formazione SRL assicura che le informazioni e i materiali relativi ai Corsi erogati vengono elaborati, rivisti ed aggiornati con accuratezza, completezza ed adeguatezza, grazie anche all’attività di supporto e consulenza specialistica offerta da professionisti altamente qualificati, nell’attività di progettazione e realizzazione del materiale didattico.
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. 37.1 Il Gestore del S.I.I. è responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt.2043 e ss. c.c. dei danni causati a terzi, soggetti pubblici e privati, da fatti illeciti commessi nell’esercizio delle proprie competenze e funzioni.
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. All’Impresa aggiudicataria fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio, ivi compresa quella del buon funzionamento degli impianti utilizzati e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’Impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente appaltante, salvi gli interventi in favore dell’Appaltatore da parte di Società assicuratrici. I danni arrecati colposamente dal gestore alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature concesse in uso gli verranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l’Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, vi provvederà l’Ente, addebitando, le relative spese, all’Impresa stessa e ponendo una penale pari all’importo delle spese di ripristino. Tutte le responsabilità suindicate ed ogni altra, comunque derivante, nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi, dalla gestione dei servizi, dovranno essere coperte da polizza assicurativa secondo le modalità indicate nel successivo art. 26. L’Impresa aggiudicataria dovrà altresì provvedere al rispetto della normativa vigente in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, alla prevenzione incendi, all’HACCP, alla privacy, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri richiesti. In particolare l’Impresa aggiudicataria, in accordo con il Consorzio, dovrà ai sensi del D.Lgs 81/2008 (Capo III) e del D.M. 10 marzo 1998, n. 64 ed allegati e s.m.i.:
RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. Il gestore resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell’esercizio della propria attività. Il gestore è unico responsabile per i danni causati dal mancato rispetto delle norme in materia igienico- sanitaria. A tale scopo il gestore dovrà contrarre assicurazioni contro i rischi inerenti la gestione del servizio, compresa la fase esecutiva dei lavori di adeguamento locali, per gli importi di seguito elencati: - RCT – terzi € 2.500.000,00; - RCD – danni € 2.500.000,00; - danni corporali: € 1.000.000,00;