Responsabilità e danni Clausole campione

Responsabilità e danni. La responsabilità dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all’appalto. Sono com- presi nelle responsabilità dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto. L’Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall’Appal- tatore in contraddittorio con i danneggiati. L’Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l’Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas. L’Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilità per tutte le obbli- gazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L’Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell’esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi. L’Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia- tiva necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per- sone e cose. Ove questi si verifichino, l’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, l’Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste li- mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell’Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell’Appaltatore, provvede alla redazione di un proce...
Responsabilità e danni. L’Appaltatore è responsabile verso A.C.E.M. del perfetto andamento e svolgimento dei servi- zi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte di A.C.E.M., dell’o- pera e della disciplina dei propri dipendenti. Gli eventuali danni a terzi e/o attrezzature ed impianti, derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto o semplice movimentazione dei rifiuti e comunque dall’uso degli automez- zi e delle attrezzature impiegate per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, saranno a completo carico dell’Appaltatore. Incombe all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell’esercizio delle sue funzioni, sia direttamente, sia dai suoi dipendenti, come incombe all’Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, tra- sporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l’Aggiudicatario deve adottare tutti gli accor- gimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provve- dere a vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei ser- vizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti. L’Appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità, civile e penale, derivante dallo svolgimento dei servizi, intendendosi A.C.E.M. ed i suoi organi sollevati da ogni e qual- siasi responsabilità e da ogni conseguenza, diretta o indiretta. L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile ver- so A.C.E.M. e verso terzi, per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto, ivi compresi eventuali locali e strutture di proprietà di A.C.E.M. o di terzi dati in uso. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza del- l’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, rimanendo a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi. L’Appaltatore dovrà fornire ad A.C.E.M., all’atto della stipula del Contratto, l’elenco comple- to dei quadri tecnici di tutto il personale impiegato nella gestione della totalità dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto. A.C.E.M. non risponderà di eventuali danni verso i proprietari, gli amministratori ed i condut- tori di locali esistenti negli stabili serviti d...
Responsabilità e danni. 1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli utenti, al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa. 2. L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti. 3. Per tale motivo, a maggiore garanzia, l'appaltatore costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:
Responsabilità e danni. 7.1 La responsabilità di tesa per violazioni dei principali obblighi contrattuali o " obblighi cardinali" causati da una lieve negligenza è limitata, in termini di importo, al danno prevedibile e tipico insito nel contratto al momento della stipulazione dello stesso. Gli obblighi contrattuali principali (od obblighi cardinali) sono quelli che garantiscono all'Acquirente una posizione giuridica fondata sul contenuto e sullo scopo del contratto, nonché quegli obblighi la cui ottemperanza implica che il contratto sia eseguito correttamente e sul cui rispetto l'Acquirente fa e può fare regolarmente affidamento. 7.2 tesa non è responsabile per violazioni causate da lieve negligenza ai suoi obblighi derivanti dal contratto. 7.3 In caso contrario, i diritti legali di risarcimento danni dell'Acquirente non vengono intaccati; in particolare, xxxx è responsabile per le violazioni compiute con dolo e negligenza grave in conformità alle disposizioni di legge. 7.4 Le suddette limitazioni di responsabilità di cui alle clausole 8.1 e 8.2 non si applicano in caso di responsabilità civile obbligatoria (in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto), per danni colposi alla vita, al corpo o alla salute da parte di xxxx, per garanzie prestate da tesa o per occultamento fraudolento di difetti. 7.5 L'acquirente è obbligato a fornire a tesa la prova di qualsiasi danno reclamato.
Responsabilità e danni. Le disposizioni sulla responsabilità convenute tra le parti nel Contratto si applicano di conseguenza a ogni responsabilità derivante dalle Clausole Tipo stipulate per conto del Titolare del Trattamento, o connessa alle medesime, in conformità al precedente articolo 3(7). I danni risarciti a una parte del Contratto (inclusa la presente Appendice) o alle Clausole Tipo ivi previste si compensano a fronte delle corrispondenti richieste di risarcimento dei danni presentate da tale parte ai sensi di uno dei diversi accordi summenzionati.
Responsabilità e danni. La responsabilità di Automation Plus S.r.l. derivante da contratto, garanzia o da qualsivoglia altro titolo sarà limitata ai casi di condotte connotate da comprovato dolo o colpa grave. Fuori dai sopracitati casi di dolo o colpa grave, Automation Plus S.r.l. non sarà responsabile - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per danni diretti, indiretti o consequenziali; danni per mancato guadagno o ricavo; danni subìti da terzi i quali chiederanno il risarcimento al Cliente; danni relativi a perdita di profitti, fatturato o contratto. Salvo il caso di dolo o colpa grave, qualora soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale tra Automation Plus S.r.l. e il Cliente lamentino un danno imputandolo a Automation Plus S.r.l., il Cliente terrà indenne quest'ultima da ogni responsabilità. La mancata contestazione, da parte di Automation Plus S.r.l., rispetto a qualsivoglia comunicazione, documento od iniziativa da parte del Cliente non comporta una rinuncia al proprio diritto da parte di Automation Plus S.r.l.

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  • Responsabilità per danni 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. 16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento. 16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. 16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.