RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI Clausole campione

RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. Hanno diritto alla trentacinquesima ora quanti, avendo prestato effettivo servizio per 36 ore settimanali, rientrano nelle condizioni previste dall’Art.55 del CCNL 29.11.2007, c. 1, che prevede che: “Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi dell’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - istituzioni scolastiche educative; - istituzioni con annesse aziende agrarie; - scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni a settimana.” Di norma la riduzione avviene settimanalmente. A richiesta degli aventi diritto, ai sensi del comma 2 dell’art.55 del CCNL sopra citato, valutate le esigenze di servizio, le ore settimanali effettivamente prestate ogni settimana, potranno essere cumulate e recuperate nelle giornate di sospensione delle lezioni, secondo un calendario predisposto dal DSGA. Non è prevista per il personale di questa Istituzione scolastica la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. Nel plesso “Manzoni” – vista la presenza di organico ATA aggiuntivo ex art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, la riduzione drastica delle attività pomeridiane – non ricorrono, solo per l’anno scolastico 2020-2021 le condizioni previste dall’art. 55 del C.C.N.L. scuola 29 novembre 2007 per la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore. I plessi della scuola primaria e infanzia invece sono strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana con l’adozione di regimi di orari articolati su più turni. Potranno – per questi plessi -usufruire delle 35 ore settimanali tutti i collaboratori scolastici, esclusi i part-time, che rientrano nelle condizioni dell’art. 55 citato. Il recupero della 36° ora avverrà prioritariamente nelle chiusure prefestive, nei periodi di sospensione delle lezioni e nei ponti compresi. Qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dal contratto, acquisirà lo stesso diritto anche il personale di segreteria.
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. 8.1 - A partire dall’a.s. 1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. Si conviene che al personale adibito a regimi orari articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario flessibili comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, (finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità), a turni molto sfasati rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane con notevoli disagi rispetto al pasto e al tempo libero è applicata una riduzione d’orario delle 35 ore settimanali.
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. La riduzione a 35 ore settimanali, si applica al personale secondo quanto previsto dall’art. 55 dell CCNL 29/11/2007 “”Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche” Tutti i Collaboratori scolastici e il D.S.G.A. beneficiano della riduzione come da orari allegati. La riduzione dell’orario a 35 ore settimanali viene applicata nel periodo delle attività didattiche. Durante i periodi estivi e di sospensione delle attività didattiche i turni di lavoro ritornano alle 36 ore settimanali .
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. Per garantire il servizio che comprende in specifico la presenza del corso serale Sirio il personale si è reso disponibile per la turnazione, i rientri pomeridiani, il servizio a rotazione sul turno serale, la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti garantendo l’apertura della scuola dalle ore 7.15 alle ore 23.45; per questi motivi l’istituto rientra nei casi che permettono la riduzione dell'orario a 35 ore settimanali, quindi la riduzione di orario sarà applicata al solo personale collaboratore scolastico. Il personale beneficiario è individuato nel piano di lavoro di inizio anno allegato. L’orario settimanale di lavoro sarà di 35 ore dal 14.09.2015 fino al termine di tutte le attività didattiche per gli operatori coinvolti nella turnazione e/o in orario disagiato. La prestazione lavorativa sarà per i collaboratori scolastici così ripartita: • per cinque giorni settimanali : sei ore lavorative giornaliere • per un giorno settimanale : cinque ore lavorative giornaliere. Gli assistenti tecnici avranno un orario settimanale di 36 ore.
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. La riduzione a 35 ore settimanali, si applica al personale che: ● lavora presso istituti che prolungano il loro orario di servizio per almeno tre giorni a settimana per più di 10 ore; ● viene adibito ad un regime di orario articolato su più turni (antimeridiano e pomeridiano) con rotazione ciclica su di essi; ● effettua orari particolarmente disagiati finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza (orario flessibile con rientri pomeridiani – turni di lavoro diversificati rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane). La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali inizia il 22 settembre 2014 e termina il 30 giugno 2015. Tale riduzione non viene applicata nei seguenti casi: ● nelle settimane durante le quali, in seguito alla sospensione delle attività didattiche, vengono a cadere quelle condizioni che hanno portato ad applicare la riduzione dell’orario a 35 ore; ● al personale che svolge un orario ridotto per allattamento; ● al personale con contratto di lavoro part-time; ● al personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano. La riduzione a 35 ore settimanali non viene accordata anche nel caso in cui il personale non abbia effettuato per assenze varie l’intero orario settimanale previsto (con esclusione di ferie, recuperi orari, Legge 104). La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali si applica, con le modalità di cui sopra, a tutto il personale collaboratore scolastico dei sottoelencati plessi: ● scuola primaria XXX XXXXXX di Grumello al Piano ● scuola dell’infanzia del Villaggio degli Sposi – scuola primaria MANZONI del Villaggio degli Sposi ● scuola dell’infanzia di Colognola – scuola primaria CALVINO di Colognola ● scuola secondaria di primo gradoXxxxxxxx Xxxxx” di Colognola Tale personale effettuerà 7,00 ore giornaliere al posto di 7,12 ore giornaliere detraendo i 12 minuti al termine del primo turno di servizio o all’inizio del secondo turno di servizio, oppure 6,00 ore giornaliere detraendo un’ora a settimana all’inizio del servizio.
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI a. la riduzione si applica solo al personale che, per l'intero anno scolastico: effettua un turno di lavoro diversificato ( ad es. 10,00 - 16,00 ) rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane ( es. 7,30 - 13,30 oppure 8,00 - 14,00 ).
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI. La riduzione a 35 ore settimanali, si applica a tutto il personale Collaboratore Scolastico in servizio nell’Istituto Comprensivo con 36 ore di lavoro settimanale, ai sensi dell’art. 54 CCNL 2002/2005 (ex art. 52 del CCNI 31.8.99). Si applica dall’inizio delle lezioni a tempo pieno fino al termine dell’attività didattica (30/6) e sempre che nella settimana si sia svolto almeno una giornata di turno pomeridiano, nei mesi di luglio e agosto il servizio riprende con orario completo.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: