RINUNCIA E REVOCA. 1. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale mettere a disposizione del concessionario uno spazio, tra quelli disciplinati dal presente atto regolamentare e comunque idoneo ad ospitare l’iniziativa programmata, diverso da quello oggetto di concessione, laddove quest’ultimo non sia più disponibile o utilizzabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione ed esercitare il diritto al rimborso di quanto già versato all’Amministrazione per la concessione stessa.
2. Il concessionario, in caso di indisponibilità della sala per motivi di pubblico interesse o per caso fortuito o forza maggiore, non avrà diritto ad alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Fatta salva l’ipotesi di cui al precedente comma, la rinuncia da parte del concessionario può essere esercitata e comunicata all'ufficio competente almeno 48 ore prima della data fissata per il suo utilizzo. Qualora il concessionario comunichi la rinuncia oltre i tempi previsti, non avrà diritto al rimborso dei corrispettivi versati.
4. L’Amministrazione Comunale può, motivando espressamente: – sospendere o revocare in ogni momento la concessione per motivi di sicurezza o comunque di forza maggiore, ovvero per mancato rispetto delle condizioni d’uso da parte del concessionario; – con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse diverse da quelle di cui al precedente punto. In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all’Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dal Comune alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.
RINUNCIA E REVOCA. 1. I volontari possono rinunciare al servizio, con preavviso di almeno 7 giorni al responsabile del Settore o Ufficio.
2. Il Comune può revocare l’incarico di volontariato in caso di accertata inadempienza, per irregolarità riscontrate o in caso non ritenga più necessario il servizio.
RINUNCIA E REVOCA. 1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando il Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione, salvo comprovati motivi che giustifichino una anticipata cessazione dal servizio del volontario.
2. Il Comune può revocare, tramite comunicazione scritta da notificare all’interessato, l'iscrizione all’Albo dei volontari in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità allo svolgimento del servizio o per riscontrate irregolarità e comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al precedente articolo 7.
RINUNCIA E REVOCA. 1. In caso di sopravvenuto impedimento, derivante da causa imprevedibile o forza maggiore, il richiedente può rinunciare alla concessione dei beni facendo pervenire rinuncia scritta, adeguatamente motivata, all’ufficio cui compete la concessione stessa, almeno 48 ore prima dell’inizio della concessione.
2. L’Amministrazione Comunale può, motivando espressamente: - sospendere o revocare in ogni momento la concessione per cause di forza maggiore, ovvero qualora venga riscontrato un uso dei beni concessi non corretto o contrario a norme e disposizioni vigenti; - con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse (inclusa la sopravvenuta indisponibilità dei beni in funzione delle priorità d’uso di cui all’art. 13 comma 4 del presente disciplinare) diverse da quelle di cui al precedente punto. In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all’Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall’Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.
RINUNCIA E REVOCA. 1. Qualora, nel corso del giudizio, venga a mancare il rapporto fiduciario tra il dipendente ed il suo difensore, sia nel caso di assunzione indiretta che diretta come disciplinata secondo il presente regolamento, il dipendente ha la facoltà di revocare il mandato conferito al suddetto legale. In presenza di tale fattispecie: • in ipotesi di assunzione indiretta il dipendente deve comunicare con il modello allegato n° 4, tempestivamente, all'Ufficio Legale e Xxxxxxxxxxx, la revoca del mandato con la contestuale nomina del legale sostituto prescelto; • qualora il conferimento dell'incarico sia avvenuto, previo assenso, con nomina aziendale il dipendente deve inviare comunicazione con richiesta di revoca dell'incarico e di designazione di un nuovo procuratore ( per il quale si avvia il procedimento finalizzato all'acquisizione dell'assenso dello stesso dipendente). Relativamente alle competenze maturate dal legale incaricato successivamente revocato, nell'ipotesi di assunzione diretta l'Azienda provvederà alla liquidazione dell'attività sino a quel momento prestata dallo stesso nel limite dell'importo ottenuto applicando ai valori medi di liquidazione dei compensi professionali, espressi nelle tabelle di cui al D.M. n° 55/2014, la percentuale di riduzione del 50%, e costituirà eventuale credito nei confronti del dipendente successivamente condannato con sentenza passata in giudicato; nell'ipotesi di assunzione indiretta la liquidazione sarà a carico del dipendente, il quale richiederà il relativo rimborso alla conclusione del procedimento qualora ne sussistano i presupposti di cui al presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di assunzione indiretta qualora il legale incaricato dal dipendente rinunci al mandato, quest'ultimo nel momento in cui ne riceve notizia, deve darne comunicazione con tempestività all'Ufficio Legale e Contenziosi, segnalando contestualmente il nominativo del sostituto prescelto e provvedendo al pagamento delle spese legali maturate richieste dal legale per l'attività già svolta. Alla conclusione del procedimento, qualora ne sussistano le condizioni di cui al presente regolamento, provvederà a richiedere all'Azienda la rifusione delle spese sostenute. Qualora la rinuncia all'incarico intervenga da parte di un legale cui è stato conferito incarico aziendale con assenso del dipendente (assunzione diretta), l'Azienda a seguito di comunicazione all'ente e/o allo stesso dipendente, il quale provvederà a trasmetterla tempestivamente, provvede al p...
RINUNCIA E REVOCA. Ciascun Contratto di Finanziamento dovrà contenere le seguenti previsioni minime riferite ai casi di rinuncia/revoca/decadenza del Finanziamento:
a) il Soggetto beneficiario può rinunciare al Finanziamento in qualsiasi momento successivo alla concessione e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata a Finlombarda e alla Banca convenzionata;
b) il Finanziamento verrà revocato da Finlombarda: (i) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di ammissione all’Intervento finanziario meglio precisati nell’avviso alle imprese relativo alle singole linee di intervento; (ii) in caso di mancato adempimento delle obbligazioni e dei vincoli prescritti nel Contratto di finanziamento; (iii) qualora il Soggetto beneficiario venga posto in stato liquidazione o venga sottoposto a procedura concorsuale. Nel caso di revoca del Finanziamento già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito nelle modalità ed nei tempi indicati nella comunicazione di Finlombarda di revoca e contestuale richiesta di restituzione;
c) qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli previsti in sede di delibera di Finlombarda o della Banca convenzionata ai fini dell’erogazione, decade dal Finanziamento.
RINUNCIA E REVOCA. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla data del provvedimento di approvazione della graduatoria e deve essere comunicata attraverso il sistema informativo già utilizzato per la presentazione della domanda. Il contributo può essere revocato in caso di: - mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente Bando, o degli impegni assunti con la presentazione della domanda in particolare qualora non sia stata rispettata la puntuale e completa esecuzione del progetto approvato; - apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo; - rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, documentate e ritenute ammissibili che generano un contributo inferiore al 70% di quello assegnato.
RINUNCIA E REVOCA. 1. La cancellazione dei volontari dall’Albo viene disposta per le seguenti cause:
a. accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
b. negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte della Riserva;
c. rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
d. richiesta scritta del volontario comunicata all’ufficio gestore.
RINUNCIA E REVOCA. Il Coordinatore Xxxxxxxxxxx potrà rinunciare all’incarico quando venissero meno le condizioni per poter svolgere il proprio mandato nel rispetto della deontologia professionale e di quanto nel contratto; la disdetta avverrà in forma scritta.
RINUNCIA E REVOCA. 5.1 I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, inviando comunicazione scritta al dirigente del settore Politiche sociali - della casa - pari opportunità..
5.2 L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario civico, previo provvedimento