Disposizioni procedurali Clausole campione

Disposizioni procedurali. 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2. 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'; b) inattivita' protrattasi per oltre un anno; c) cessazione dell'attivita'. 4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attivita' finanziaria, al legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, non...
Disposizioni procedurali. Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.; è pertanto finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse volte alla locazione o all’acquisito dei beni immobili in oggetto.
Disposizioni procedurali. 1. Qualora nel corso dell’attuazione della Misura il Soggetto attuatore sia costretto a sostituire uno o più referenti indicati in fase di presentazione della candidatura di cui alla Parte I, paragrafo 4, capoverso 2, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale per la conseguente autorizzazione allegando il relativo curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. 2. Il Soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall’adozione, da parte della Direzione centrale, degli atti amministrativi di concessione ed erogazione del contributo: nel caso di Soggetto attuatore costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti sono effettuati a favore del soggetto individuato quale capofila, per conto del raggruppamento. Il contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta prevista dall’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973. All’iniziativa è assegnato il codice CUP D29J21005380002. 3. Nel corso dell’attuazione della Misura la Direzione centrale può fornire indicazioni operative per il miglior raccordo operativo tra Soggetto attuatore e strutture regionali coinvolte nella attuazione della Misura.
Disposizioni procedurali. 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
Disposizioni procedurali. Definizioni ……………………………………………………………… “ 9 Articolo 12 - Oggetto dell’appalto ……………………………………………………. “ 13 Articolo 13 - Proprietà dei rifiuti …………………………………………………….. “ 15 Articolo 14 - Carattere dei servizi ……………………………………………………. “ 15 Articolo 15 - Durata dell’appalto – Disciplina di fine Contratto …………………… “ 15 Articolo 16 - I mporto a base d’appalto ……………………………………………….. “ 16 Articolo 17 - Attestazione di presa visione dei documenti e dei luoghi …………….. “ 17 Articolo 18 - Inizio dei servizi …………………………………………………………. “ 17 Articolo 19 - Comunicazioni tra A.C.E.M. ed Appaltatore …………………………. “ 17 Articolo 20 - Modalità di aggiudicazione dell’appalto ………………………………. “ 17 Articolo 21 – Subappalto ……………………………………………………………… “ 18 Articolo 22 - Cessione del credito …………………………………………………….. “ 19 Articolo 23 - Controllo della Stazione Appaltante e del Comune …………………. “ 19 Articolo 24 - Esecuzioni d’ufficio …………………………………………………….. “ 20
Disposizioni procedurali. 1. Le Direzioni dei Servizi predispongono, almeno 7 giorni prima dello sciopero l’elenco dei nominativi del personale tenuto all’erogazione delle prestazioni indispensabili e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero, nell’ambito del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero e tenendo conto del criterio di una opportuna rotazione. 2. La comunicazione agli interessati viene effettuata mediante affissione degli elenchi ovvero individualmente. In ogni caso dovrà essere sempre acquisito il riscontro dell’avvenuta comunicazione. Copia di tali elenchi sarà trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Locali. 3. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere , entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire comunque allo sciopero chiedendone la sostituzione che sarà attuata per quanto possibile. 4. In ogni caso è vietata qualunque indagine preventiva da parte delle Direzione dei Servizi circa l’adesione o meno allo sciopero. 5. Nel rispetto delle specifiche professionalità il personale non precettato che si presenta in servizio nelle giornate di sciopero appartenente a UU.OO. non funzionanti potrà essere utilizzato in UU.OO. diverse da quelle di appartenenza a discrezione della Direzione dei Servizi. 6. Non potranno essere autorizzati congedi ordinari ovvero recuperi di eventuali eccedenze orarie in giornate coincidenti con lo sciopero, fatte salve le autorizzazioni già accordate in data antecedente alla proclamazione dello sciopero stesso. 7. Nei giorni immediatamente successivi alla giornata di sciopero, le Direzioni dei Servizi comunicheranno in via riservata al Responsabile dell’ U.O. “Amministrazione del Personale” i nominativi dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero per le opportune trattenute stipendiali ed eventuali fini statistici.
Disposizioni procedurali. 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a ((dieci giorni)) e non superiore a un anno; ((11)) c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2.
Disposizioni procedurali. 1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da: - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino; - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli; - garantire ai cittadini proponenti maggior accessibilità nel rapporto con l’amministrazione. 2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l’esecuzione dei patti, si individua un’unità organizzativa di coordinamento per il presidio del processo di amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa: a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti di sponsorship e crowdfunding, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale del processo. b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente e/o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della co-elaborazione del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte; comunica al soggetto proponente il nome del dirigente/funzionario responsabile; c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione dei patti di collaborazione; d) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto 3. Ai fini della valutazione di ogni proposta di collaborazione pervenuta, il Dirigente/funzionario responsabile: - individua e costituisce, ove necessario in ragione del contenuto della proposta, un gruppo di lavoro interno e, ove non intenda assumerla direttamente, individua il dipendente incaricato della direzione; - concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente. 4. Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione, il Dirigente/funzionario responsabile dispone se procedere direttamente ovvero mediante la costituzione di un gruppo di lavoro.
Disposizioni procedurali. 1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l’esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l’istruttoria dell’atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all’Amministrazione. 2. A fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione. 3. A seguito della presentazione di ricorso contenente un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l’Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente. 4. L’istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Xxxxxxx Xxxxxxx del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia. 5. Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta, avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. 6. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l’Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di xxxxxxx deve essere espresso e deve contenere l’indicazione del giustificato motivo che ha determinato l’impossibilità o l’inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente. 7. Il procedimento di mediaz...