Common use of Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Clause in Contracts

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze contrattuali per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatore. 3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 1.3.8, comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1. 4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 2. La risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a dieci 10 giorni, entro per compiere i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8al precedente articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Appalto, Contract for Public Works

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze contrattuali per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione La risoluzione del contratto gli assegna un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giornidisposta dall’AdSP, entro i quali l’appaltatore deve eseguire durante il periodo di sua efficacia, nei casi e con le prestazionimodalità di cui all’art.108 del D. Lgs. 50/2016 e smi, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.1 del medesimo articolo di legge. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo Appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8, comma 1, per mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante dall’AdSP in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante l’AdSP può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione di un appaltatore rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato o dal Direttore Lavori per l’ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali per fatto o negligenza imputabile all'appaltatoreprevisioni del presente capitolato, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione dell'esecuzione del contratto contratto, se nominato gli assegna un termine di messa in moratermine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 10 (dieci) giorni, entro i quali l’appaltatore l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatorel'appaltatore, qualora l’inadempimento l'inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatore. 3penali. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8, comma 1, all’art. C/16 è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori ed il tempo concesso con la messa in mora di cui al comma 1. 4mora. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a dieci 10 giorni, entro per compiere i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgsil medesimo appaltatore. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8, comma 1, al precedente articolo 11 e del successivo articolo 23 è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1. 4mora. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SCECIALE DI APPALTO 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.818, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. La risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo per compiere i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgsil medesimo appaltatore. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.856, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1. 42. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Contract

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale 1.L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 0.Xx risoluzione del contratto gli assegna un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno e redatto processo verbale 1, trova applicazione dopo la formale messa in contraddittorio mora dell’appaltatore con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgsassegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatore. 3. In 3.Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.818, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1. 42. L'appaltatore deve risarcire 4.Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Sta- zione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché non- ché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.. 0.Xx generale trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Contract

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali ai termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma di cui al precedente art. 17 del contratto gli assegna un termine presente Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’Ente e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, cheai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n.163/2006 e con le modalità previste ai commi 4, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni5 e 6 del medesimo articolo. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore, con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo Appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8al precedente art. 16, comma 1, del presente Capitolato è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al all’art. 136, comma 14, del D. Lgs. n. 163/2006. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante dall’Ente in seguito alla risoluzione del contratto, contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante l’Ente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.818, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Construction Contract

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8all’Art. 18, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Contract for Construction Services

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’Appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 54 del presente Capitolato Speciale. 2. L’risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a dieci 10 giorni, entro per compiere i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo Appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8al precedente articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali ai termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione, dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per compiere i lavori, e redatto processo verbale decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.816, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. 5. Per il risarcimento Nel caso di tali danni sospensione del cantiere ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett.e) del D.Lgs.n.81/2008 la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti. 6. Si rinvia a credito dell’appaltatore quanto previsto in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoriatema di risoluzione del contratto dall'art. 46 del presente capitolato speciale d'appalto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale L'eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all'appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l'ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8all'Art.18, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, cheai sensi dell’art. 108, salvo i casi d'urgenzacomma 4, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8all’art. 17, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali ai termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.818, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione stazione appaltante può trattenere mantenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali ai termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione, dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per compiere i lavori, e redatto processo verbale decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.816, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. 5. Per il risarcimento Nel caso di tali danni sospensione del cantiere ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett.e) del D.Lgs.n.81/2008 la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti. 6. Si rinvia a credito dell’appaltatore quanto previsto in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoriatema di risoluzione del contratto dall'art. 46 del presente capitolato speciale d'appalto.

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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. 26.1 L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze contrattuali per fatto o negligenza imputabile all'appaltatoreesplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione che risulti superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente. 26.2 La risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo per compiere i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In 26.3 Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8all’art. 22, comma 122.2, del presente capitolato è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 126.2. 4. L'appaltatore deve risarcire 26.4 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 26.5 In seguito alla risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo vigente.

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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali ai termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.ai sensi dell’art. 108 D.Lgs.50/2016 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8, comma 1, all’art. 30 del presente capitolato è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12 . 4. L'appaltatore deve risarcire Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in appaltante, diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione/Cooperativa (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito alla dei ritardi imputabili all’Appaltatore a seguito della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.,

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 2. La risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro 10 giorni per compiere i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno e redatto processo verbale lavori in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti all’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale Qualora l'eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all'appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l'ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale sia tale da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale trova applicazione la procedura di risolu- zione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegna- zione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.818, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Construction Contract

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 2. La risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a dieci 10 giorni, entro per compiere i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8al precedente articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Indizione Della Procedura Di Gara Negoziata

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.818, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze contrattuali imputabile all’appaltatore nel ri spetto dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione de lle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) (11) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del c ontratto tr ova a pplicazione dopo la f ormale messa i n mo ra d ell’appaltatore co n assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di d i cui all’articolo 1.3.8all’art icolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto rit ardo accumulat o dall'a ppaltatore ri spetto al programma esecutivo dei esecut ivo d ei lavori e il termine t ermine assegnato dal Direttore diret tore dei Lavori lav ori per compiere i lavori lav ori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dov uti dal l’appaltatore i danni subiti dalla su biti dal la Stazione appaltante in seguito i n seg uito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese spe se connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni i l r isarcimento d i ta li d anni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata S tazione a ppaltante p uò tr attenere q ualunque s omma m aturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni Qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali per fatto o negligenza imputabile all'appaltatoreprevisioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a dieci 10 (dieci) giorni, entro i quali il quale l’appaltatore deve eseguire le prestazioni, secondo quanto disposto dall’art. 108 comma 4 del Codice. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.817, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 5. Nel caso di risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante, l’appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvederà d’ufficio addebitando all’appaltatore oneri e spese relativi, ai sensi del comma 9 dell’art. 108 del Codice.

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Samples: Appalto Integrato

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. La risoluzione del contratto gli assegna trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di messa in mora, che, salvo per compiere i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 2. Scaduto il termine di cui al comma uno lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgsil medesimo appaltatore. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.857, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1. 42. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Contract

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale L'eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all'appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l'ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8all'articolo 3.6, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’Appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo Appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 1.3.823, comma 12, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante Appaltante, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore rispetto alle scadenze contrattuali ai termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a quarantacinque giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, cheai sensi dell’art. 108, salvo i casi d'urgenzacomma 4, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.Del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 2. Scaduto il Detta la risoluzione applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatore.non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.8all’art. 22, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni imputabile all’appaltatore nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a .......... (..............................................) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 1.3.818, comma 1, è computata sul periodo determinato, determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Project Financing Agreement

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni ritardo, che risulti imputabile all’appaltatore, nel rispetto alle scadenze contrattuali dei termini per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore l’ultimazione dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del contratto gli assegna un termine contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di messa in moraulteriore motivazione, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioniai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 2. Scaduto il La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine di cui al comma uno per compiere i lavori e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoremedesimo appaltatore. 3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 1.3.81.3.6, comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12. 4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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