Risoluzione delle controversie e foro competente Clausole campione

Risoluzione delle controversie e foro competente. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede. Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma
Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.
Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
Risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, alle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla eventuale quantificazione delle pretese, allegando un’idonea ed analitica documentazione. Il Responsabile del procedimento applicherà i procedimenti previsti dall’articolo 239 (Transazione ) e 240 ( Accordo Bonario ) del D. Lgs n°163/2006. Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione della fornitura, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo della fornitura stessa. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto e comunque non si raggiunga l’accordo fra le parti in via amichevole, sarà competente il Foro di Palermo.
Risoluzione delle controversie e foro competente. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.
Risoluzione delle controversie e foro competente. 66 - CAPO I - Prodotti e gestione della forniturae dei servizi complementari 68
Risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, alle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla eventuale quantificazione delle pretese, allegando un’idonea ed analitica documentazione. Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione del servizio, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del servizio stessa. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato tecnico, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto e comunque non si raggiunga l’accordo fra le parti in via amichevole, sarà competente il Foro di Palermo.
Risoluzione delle controversie e foro competente. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%. L’importo relativo a tale onere sarà versato dall’IFC-CNR sul conto corrente dell’ISS – UBI Banca IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento. Verranno, a detto scopo, applicati i procedimenti previsti dall’art. 239 e 240 del D.Lgs n°163/2006. Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione della fornitura, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo della fornitura stessa. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto, sarà competente il Foro di Palermo.
Risoluzione delle controversie e foro competente. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Udine.