Risoluzione delle controversie e foro competente. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede. Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma
Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.
Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
Risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, alle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla eventuale quantificazione delle pretese, allegando un’idonea ed analitica documentazione. Il Responsabile del procedimento applicherà i procedimenti previsti dall’articolo 208 (Transazione) e 206 (Accordo Bonario) del D. Lgs. n°50/2016. Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione della fornitura, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del fornitura stessa. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto e comunque non si raggiunga l’accordo fra le parti in via amichevole, sarà competente il Foro di Palermo.
Risoluzione delle controversie e foro competente. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.
Risoluzione delle controversie e foro competente. 66 - CAPO I - Prodotti e gestione della forniturae dei servizi complementari 68
Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell’arbitrato.
Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
Risoluzione delle controversie e foro competente. 1. In caso di controversia sull'interpretazione e sull'esecu- zione del Contratto, le Parti si impegnano a tentare la com- posizione bonaria della lite.