Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Contratto Di Servizio, Contract for Asset Management Services, Licensing Agreements
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA 1. L’IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’IGEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’ IGEA;
b. giusta causanei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15);
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’IGEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto In base al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticombinato disposto degli articoli 297, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento co. 1 del contratto. Ai sensi dell’art. 110 D.P.R. 207/2010 e 140 del Codice l’ISMEA interpella Codice, l’IGEA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertaservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Consulting Agreement, Service Agreement
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’ASL CN2 si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’ASL CN2 ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’ASL CN2, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusseescussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’ASL CN2;
b. giusta causa;
c. ragioni b) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo pagamento ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010co. 9bis, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)della l. 136/2010. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’ASL CN2 tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA l’ASL CN2 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Fornitura E Installazione Impianto Di Trattamento Acqua, Fornitura E Installazione Di Un Tomografo Assiale Computerizzato Multistrato
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA la Fondazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAla Fondazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdella Fondazione;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto contratto; cessione del credito (art. 17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicigenere (art. 25). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Operano altresì le condizioni di risoluzione previste dall’art. 108 del contrattoCodice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Servizi Museali Di Custodia, Accoglienza E Vigilanza
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA la stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAla stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 16 contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdella stazione appaltante;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari b) nei casi di cui all’articolo ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art.9); subappalto (art.10); cauzione definitiva (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 12); divieto di cessione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicicontratto; cessione del credito (art. 15). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del Codice l’ISMEA interpella bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertaservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Recupero Della Frazione Verde Dei Rifiuti Urbani
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Ersu si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Ersu ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Ersu, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casicasi e violazioni:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Ersu;
b. giusta causaobblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivateresponsabilità per infortuni e danni;
d. subappalto non autorizzato, e abbandono dell’appalto, od interruzione della effettuazione non motivata del servizio/fornitura;
e. inosservanza f. un solo caso di intossicazione o tossinfezione alimentare imputabile all’Aggiudicatario;
g. ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni dell’autorità competente in caso di non conformità a quanto previsto nel Manuale di Qualità e/o Manuale di Autocontrollo del fornitore;
h. inadempimenti che determinino l'applicazione di numero 5 (cinque) penali per differenti segnalazioni, nell'arco di tre mesi;
i. infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione della fornitura anche senza la preventiva applicazione delle disposizioni penalità stabilite;
l. applicazione reiterata per tre volte in assoluto della penalità per lo stesso tipo di leggeinfrazione, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente indipendentemente dall'importo della stessa;
m. totale o parziale cessione del contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresan. fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942 n. 267;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi o. inosservanza delle leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rapporti di cui all’articolo 3lavoro, Legge 13 agosto 2010, n. 136 di contributi previdenziali e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile assistenziali e dal codice dei contratti pubblici. di sicurezza; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Ersu tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA D.Lgs. 50/2016 l’’Ersu interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva 19.1 Fatto comunque salvo quanto previsto al punto 8 che precede, le parti convengono espressamente che nel caso il diritto CONDUTTORE non adempia l’obbligazione di risolvere pagamento di canone e/o spese condominiali e/o altre spese e oneri nei termini essenziali e/o con le specifiche modalità suindicate (in specie agli artt. 5.2, 10.1 e 11.1), il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso si intenderà risolto di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali diritto previa dichiarazione da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto del LOCATORE ai sensi dell’art. 1456 c.c1456, II comma, del codice civile.
19.2 Il CONDUTTORE riconosce, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.inoltre, nei seguenti casiespressamente, che è interesse essenziale per il LOCATORE l’esatto adempimento delle obbligazioni a carico del CONDUTTORE previste dai punti:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse1. in particolare per quanto riguarda l’obbligo di non mutare anche parzialmente la destinazione d’uso dei locali salvo l’ipotesi condizionata prevista, entro il termine le attività consentite – vietate e obbligo del CONDUTTORE di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;previo e costante adeguamento delle autorizzazioni amministrative / delle misure / prescrizioni / provvedimenti interni / di fideiussione e delle polizze assicurative ai fini dell’effettuazione dell’attività di trasformazione lavorazione e confezionamento
b. giusta causa;
c. ragioni 2. in particolare per quanto riguarda l’obbligo di pubblico interessenon apportare, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione senza previa autorizzazione scritta del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di leggelocatore, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative modifiche ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.locali
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Samples: Commercial Lease Agreement
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il 1. Il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere è risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione a) fallimento della cauzione eventualmente escusseSocietà;
b) dismissione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento cessione o conferimento a terzi anche parziale del ramo d’azienda della relativa richiesta Società inerente le attività ed i servizi oggetto del contratto, senza preventiva autorizzazione della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E.
2. Il contratto può essere altresì risolto su iniziativa della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E.:
a) in relazione a gravi e reiterate inadempienze da parte dell’ISMEAdella Società degli obblighi concernenti la corretta gestione dei servizi affidati, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione da parte dei cittadini e degli aventi diritto in genere;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. b) per la persistente inosservanza delle disposizioni di leggelegge e regolamentari che disciplinano la materia o per la mancata ottemperanza agli indirizzi formulati dalla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E.
3. Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste al comma precedente, di regolamenti il Presidente della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. rivolge alla Società diffida scritta con intimazione ad eliminare la causa della inadempienza, inosservanza o inottemperanza, entro un termine assegnato che in ogni caso non può essere inferiore a quindici giorni. Qualora la Società intenda contestare il contenuto della diffida dovrà, entro i successivi quindici giorni, deferire la questione alla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., appositamente convocata alla presenza dei rappresentanti della Società ai sensi del successivo art. 23 comma 1.
4. Risolto il contratto, restano salvi gli effetti già prodotti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, per la regolazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rapporti fra le Parti troveranno applicazione le clausole di cui all’articolo ai precedenti artt. 2 e 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
5. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice Per la regolazione dei contratti pubblicirapporti fra le Parti si applicano le clausole di cui al precedente art. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario3.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA ARPAV si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ARPAV ha la facoltà di incamerare la cauzione garanzia definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdi ARPAV;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 9); subappalto (art.10); garanzia definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicicessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore (art. 23). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA ad ARPAV tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il Il Committente è in diritto di risolvere il contratto nel caso l’Accordo Quadro nei casi previsti dagli art. 131 e136 del Codice, nonché dagli artt. 117 e 129 del Regolamento di attuazione. La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione dell’Accordo Quadro, è rimessa al Committente. Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di risoluzione dell’Accordo Quadro i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse:
1. qualora gli interventi affidati vengano eseguiti con gravi o ripetuti ritardi;
2. qualora si verifichino gravi o ripetuti ritardi o difformità nella trasmissione alla Committenza della documentazione, delle contabilità e delle fatture relative a ciascun intervento;
3. qualora l’Aggiudicatario esegua gli interventi in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% modo tale da arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli alloggi e loro vicini, oltre quanto inevitabile in relazione alla natura del valore dello stesso, ovvero nel caso di servizio;
4. qualora si accertino gravi inadempienze agli obblighi contrattuali e ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Aggiudicatario alle norme sulla sicurezza;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e 5. qualora l’Aggiudicatario abbia commesso gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perditaassicurativi, in capo previdenziali e relativi al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi 6. qualora l’Aggiudicatario abbia impiegato personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; Il risarcimento del danno a CASA S.p.A. (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la stessa opera) in materia caso di tracciabilità dei flussi finanziari risoluzione per inadempimento, è calcolato, forfetariamente ed omnicomprensivamente, In presenza di circostanze specifiche, la Committenza si riserva peraltro di richiedere il maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Committenza stessa. Per la risoluzione dell’Accordo quadro si applicano le previsioni di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.iall’art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 138 del contratto in Codice. Per tutti i casi previsti dal codice civile di cessazione dell’Accordo quadro, ai fini del computo degli interventi di ispezione eseguiti e dal codice dei contratti pubblicidella determinazione del corrispettivo complessivamente dovuto, si procederà con la contabilizzazione a corpo degli interventi completamente ultimati e alle condizioni sopra riportate. Costituisce causa La somma complessiva contabilizzata a favore dell’Aggiudicatario, secondo quanto sopra indicato, è oggetto di compensazione con il credito vantato dalla committenza nei confronti dell’Aggiudicatario per i danni conseguenti alla risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatarioinadempimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Istituto ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusseescussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Istituto;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione seguenti articoli: durata del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile (art. 3); condizioni e dal codice dei contratti pubblicimodalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi di riservatezza (art. 7); subappalto (art. 10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Istituto tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA l’Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.quinto
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Samples: Fornitura Di Vaccini Veterinari
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il diritto 1. Il Museo provvederà a segnalare tempestivamente alla Tesoreria gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta da una delle persone di risolvere il contratto nel caso cui all’art. 8.
2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione espressamente previste in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stessoaltre disposizioni della presente Convenzione, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene resta inteso che l’ISMEAl’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il la presente contratto Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore all’Aggiudicatario con PEC.raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione I. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula della cauzione eventualmente escusseConvenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
II. grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, entro anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri oppure inadempimento, anche non grave, che si protragga oltre il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAeventualmente indicato dall’Amministrazione;
b. giusta causaIII. cessazione o comunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con l’Amministrazione;
c. ragioni IV. definitivo accoglimento di pubblico interesseuna domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Aggiudicatario, debitamente motivateai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornituraV. affidamento di attività in sub-contratto in violazione di quanto previsto nella presente Convenzione;
e. inosservanza delle disposizioni VI. cessione del contratto in violazione di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal quanto previsto nella presente contrattoConvenzione;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, VII. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari VIII. venir meno dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo al D.lgs. 385/1993.
3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In questo caso al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PECraccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escusse, escusse entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Autorità;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo agli articoli concernenti la seguente intestazione: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art.6); obblighi di riservatezza (art.7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art.9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art.14); divieto di cessione del contratto contratto; cessione del credito (art.17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicigenere (art. 26). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto In base al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticombinato disposto degli articoli 297, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento comma 1 del contrattoD.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertaservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Contratto Di Servizi
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PECraccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escusse, escusse entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Autorità;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo agli articoli recanti la seguente rubrica: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art.6); obblighi di riservatezza (art.7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art.9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art.14); divieto di cessione del contratto contratto; cessione del credito (art.17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicigenere (art. 25). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto In base al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticombinato disposto degli articoli 297, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento comma 1 del contrattoD.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertaservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Contratto Di Servizi
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il 13.1.1 In aggiunta ad ogni altro diritto di o rimedio contrattualmente o legislativamente previsto, nel caso l’Acquirente risultasse inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni sullo stesso gravanti in forza del presente Contratto, Mersen potrà risolvere il contratto Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., inviando all’Acquirente diffida scritta ad adempiere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro tale termine, l’Acquirente non avrà adempiuto alla prestazione dovuta, il Contratto si considererà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 1454 c.c.
13.1.2 In aggiunta ad ogni altro diritto o rimedio contrattualmente o legislativamente previsto, Mersen potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi l’Acquirente: (a) cerchi di stipulare o stipuli un contratto di cessione dei beni ai creditori; o (b) chieda la nomina di un curatore, amministratore fiduciario, trustee, liquidatore, custode o ogni altra figura similare anche nominata con provvedimento giudiziario, con il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente amministrare o tramite terzi all’esecuzione dello liquidare in tutto o in parte i propri bene o l’azienda dell’Acquirente stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA 18.1 XL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo dichiarare il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nei seguenti casi di inadempimento ritenuti gravi ed irreparabili:
a) il presente contratto Cliente ceda in tutto o in parte il contratto;
b) il Cliente violi l’obbligo previsto all’art. 10.1 manomettendo gli apparati e/o altri strumenti forniti da XL a qualsiasi titolo e che si trovino per altro titolo nella sua disponibilità;
c) il Cliente sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale, ovvero, cessi per qualsiasi causa la sua attività imprenditoriale e/o professionale;
d) in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo per il Servizio ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA6.7;
b. giusta causa;
c. ragioni e) il Cliente agisca o si qualifichi come rappresentante o agente di pubblico interesseXL, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista violando quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). 10.
18.2 In caso di risoluzione contrattuale, il Cliente corrisponderà ad XL le quote maturate sino alla data dell’avvenuta risoluzione, nonché a titolo di penale, l’importo complessivo dei canoni residui attualizzati al momento della risoluzione, in base alla media percentuale del contrattotasso EURIBOR del mese in cui avviene la risoluzione, l’Appaltatore fatto salvo il diritto di XL all’eventuale risarcimento del maggior danno.
18.3 In caso di risoluzione, il Cliente provvederà a riconsegnare entro trenta (30) giorni dalla richiesta a XL, senza alcun onere, spesa o responsabilità per XL stessa, il materiale e gli apparati forniti da XL e nella disponibilità del Cliente. Il Cliente si impegnerà obbliga comunque a conservare in buono stato le apparecchiature di proprietà di XL sino al momento della riconsegna.
18.4 Il Contratto si intende risolto a norma dell’art. 1456 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnici non dipendenti dalla volontà di XL, che rendano definitivamente impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta ovvero che impediscano l’attivazione o l’erogazione del Servizio; XL provvederà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica specifica indicazione e i dati necessari comunicazione al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stessoCliente. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario(impossibilità sopravvenuta).
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Samples: Abbonamento
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Istituto ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusseescussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Autorità;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione seguenti articoli: durata del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile (art. 3); condizioni e dal codice dei contratti pubblicimodalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi di riservatezza (art. 7); subappalto (art. 10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Istituto tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA l’Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del Codice.
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Samples: Contratto Per Servizi Di Trasporto E Confezionamento
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il diritto Il Comune di risolvere il San Fior ha diritto, oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, di promuovere nel modo e nelle forme di legge la risoluzione del contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso - senza pregiudizio di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà ogni altra rivalsa di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., danni - anche nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse1. per abbandono dell’appalto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta salvo che per forza maggiore;
2. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell’ISMEAdella stazione appaltante;
b. giusta causa3. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
c. ragioni 4. per violazione di pubblico interessenorme d’igiene, debitamente motivatequalora tale violazione costituisca reato;
d. interruzione 5. per fallimento della effettuazione del servizio/fornituraditta;
e. inosservanza delle disposizioni di legge6. la sospensione o comunque la mancata esecuzione, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contrattoanche in parte, della fornitura affidata;
f. grave inadempimento 7. quando ceda ad altri, in tutto o frode dell’impresain parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente capitolato;
g. perdita8. accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale;
9. riscontro di gravi irregolarità nello stabilimento e nei mezzi di trasporto; 10.Mancato rispetto del D.Lgs. 26/5/1997 n. 155 e s.m.; 11.ogni altra inadempienza qui non contemplata o per disposizioni legislative, non consentano ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.iai sensi dell’art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, 1453 del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)Civile. In Nel caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta l’ente appaltante incamererà la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stessocauzione definitiva ed applicherà alla ditta le penali previste dall'art. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario34.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ovvero nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivagaranzia de- finitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredella Società. Resta salvo il diritto al risarcimento risarci- mento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAil Comune, senza bisogno di assegnare as- segnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto con- tratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore alla Società con PEC.raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a. per la mancata reintegrazione della cauzione cauzione, eventualmente escusseescussa, entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)Comune. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore contratto la Società si impegnerà a fornire all’ISMEA al Comune tutta la documentazione documen- tazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione completa- mento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertaservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatarioaggiudica- tario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA IUSS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà IUSS procederà di incamerare la cauzione definitiva, nonché ad effettuare le prestazioni di procedere all’esecuzione cui al presente contratto in danno dell’Appaltatore. Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAIUSS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusseescussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdi IUSS;
b. giusta causa;
c. ragioni nei casi di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione cui ai seguenti articoli: - superamento del servizio/fornitura;
e. inosservanza limite massimo dell’importo delle disposizioni penali di legge, di regolamenti e cui all’art. 5; - violazione degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari riservatezza di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.iall’art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 8; - mancata produzione della polizza assicurativa di cui all’art. 9 ovvero sua invalidità od inefficacia; - violazione dei divieti di cessione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicidi cui all’art. 11. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA a IUSS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA IUSS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Fornitura Di Attrezzatura
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Amministrazione;
b. giusta causa;
c. ragioni nei casi di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni ; obblighi derivanti dal rapporto di legge, lavoro; obblighi di regolamenti riservatezza; responsabilità per infortuni e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia danni; subappalto; cauzione definitiva; divieto di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione cessione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ; cessione del contratto. credito; Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contrattodelle opere previste. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta offerta, fino al quinto migliore all’ultimo offerente, escluso l’originario aggiudicatario.. Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, intendendosi per tale ogni fatto imprevedibile oppure inevitabile e comunque al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, il cui verificarsi non sia ad esse imputabili, e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l’adempimento negli obblighi contrattuali, le relative prestazioni si intenderanno sospese fino al permanere di detto evento. La Parte che invoca la causa di forza maggiore, non potrà essere considerata responsabile per la sua impossibilità di eseguire quanto previsto all’art. 2 “Oggetto” e non potrà essere avanzata nei suoi confronti, richiesta di indennizzo o risarcitoria
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Samples: Contratto D’appalto
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Amministrazione;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art.10); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 14); divieto di cessione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicicontratto; cessione del credito (art. 18). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto In base al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticombinato disposto degli articoli 297, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento co. 1 del contrattod.p.r. Ai sensi dell’art. 110 207/2010 e 140 del Codice l’ISMEA interpella Codice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertaservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Autorità;
b. giusta causa;nei casi di cui ai seguenti articoli:
c. ragioni art. 1 oggetto, art. 2 - garanzia per vizi, difetti di pubblico interessefabbricazione, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del serviziomancanza di qualità essenziali e/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di leggeo promesse e buon funzionamento, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perditaart. 3 – collaudo, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di art. 7- tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, art. 9 – subappalto, cessione del credito e del contratto, art. 10 – penalità, art. 11 – obblighi generali dell’appaltatore, art. 12 - intervento sostitutivo in caso di cui all’articolo 3inadempienza contributiva, Legge art. 13 agosto 2010- intervento sostitutivo dell’unione in caso di inadempienza retributiva, n. 136 e s.m.iart. L’Ismea potrà altresì procedere alla 15 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, art. 16 - recesso per giusta causa, art. 17 - fallimento dell’appaltatore o morte del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicititolare, art. 20 - definizione delle controversie. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Fornitura Di Scuolabus
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Istituto ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusseescussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Istituto;
b. giusta causa;
c. ragioni b) nei casi di pubblico interesseinadempimento, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni protratto oltre il termine di legge30 giorni lavorativi, di regolamenti cui ai seguenti articoli: condizioni e degli modalità di esecuzione del servizio (art. 2); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi previsti derivanti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); obblighi in materia di tema tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti (art. 11); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.icessione del contratto; cessione del credito (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici15); obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore (art. 23). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Istituto tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA l’Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del Codice.
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Samples: Servizi Di Raccolta, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti Speciali
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il Il Committente è in diritto di risolvere il contratto nel caso l’Accordo Quadro nei casi previsti dagli art. 131 e136 del Codice, nonché dagli artt. 117 e 129 del sopra citato Regolamento. La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione dell’Accordo Quadro, è rimessa al Committente. Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di risoluzione dell’Accordo Quadro i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutiveespresse:
1. qualora gli interventi affidati vengano eseguiti con gravi o ripetuti ritardi;
2. qualora si verifichino gravi o ripetuti ritardi o difformità nella trasmissione alla Committenza della documentazione, delle contabilità e delle fatture relative a ciascun intervento;
3. qualora l’Aggiudicatario esegua gli interventi in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stessomodo tale da arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli alloggi e loro vicini, ovvero nel caso di oltre quanto inevitabile in relazione alla natura dei lavori;
4. qualora l’Aggiudicatario abbia violato l’obbligo della richiesta dell’autorizzazione al subappalto o contratti similari o abbia ottenuto l’autorizzazione con documentazione che risulti non corrispondente alla verità;
5. qualora si accertino gravi inadempienze agli obblighi contrattuali e ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Aggiudicatario alle norme sulla sicurezza;
b. giusta causa6. qualora l’Aggiudicatario non si adegui al contenuto di eventuali appositi Protocolli d’Intesa in materia di sicurezza sui cantieri stipulati tra la Stazione Appaltante, la ASL ed eventuali altri Enti o soggetti;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e 7. qualora l’Aggiudicatario abbia commesso gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perditaassicurativi, in capo previdenziali e relativi al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi 8. qualora l’Aggiudicatario abbia impiegato personale non risultante dalle scritture o da altra documentazioneobbligatoria; Il risarcimento del danno a CASA S.p.A. (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la stessa opera) in materia caso di tracciabilità dei flussi finanziari risoluzione per inadempimento, è calcolato, forfetariamente ed omnicomprensivamente, moltiplicando per 100 l’importo della penale giornaliera di cui all’articolo 3al punton. 7.10.. In presenza di circostanze specifiche, Legge 13 agosto 2010la Committenza si riserva peraltro di richiedere il maggior danno eventualmente subito, n. 136 e s.m.icon onere della prova a carico della Committenza stessa. L’Ismea potrà altresì procedere alla Per la risoluzione dell’Accordo quadro si applicano le previsioni di cui all’art. 138 del contratto in Codice. Per tutti i casi previsti dal codice civile di cessazione dell’Accordo quadro, ai fini del computo dei lavori eseguiti e dal codice dei contratti pubblicidella determinazione dell’importo complessivamente dovuto all'Impresa per quanto realizzato, si procederàcon lacontabilizzazioneamisura. Costituisce causa La somma complessiva contabilizzata a favore dell’Impresa, secondo quanto sopraindicato, è oggetto di compensazione con il credito vantato dalla committenza nei confronti dell’Impresa per i danni conseguenti alla risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatarioinadempimento.
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Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA Anche in merito alla disciplina della risoluzione per inadempimento, bisogna distinguere il mutuo fondiario da quello ordinario; nel primo – di cui si riserva parlerà nel dettaglio al paragrafo sub 9) – ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario), la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il diritto cliente ritardi il pagamento di risolvere almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi trentesimo ed il 10% centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Nel mutuo ordinario/ipotecario, invece, qualora il mutuatario non adempia l'obbligazione relativa al pagamento degli interessi, il mutuante può domandare la risoluzione del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’artdell'art. 1456 1820 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che. Appare, a giudizio dell’Ismeaquesto punto, necessario domandarsi se tale disciplina costituisca una eccezione rispetto alla norma8, ovvero per disposizioni legislative, non consentano importi la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione risolubilità del contratto indipendentemente dall’ammontare degli interessi non corrisposti. Pare preferibile l’opinione in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso base alla quale si farebbe riferimento alla normativa generale in tema di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertacontratto9. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato è inoltre sostenuta la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerentenon configurabilità neppure in astratto, escluso l’originario aggiudicatariostante la natura restitutoria del mutuo, della risoluzione per impossibilità sopravvenuta: il bene oggetto del mutuo è infatti fungibile, essendone dunque sempre possibile la restituzione (genus numquam perit)10.
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Samples: Mutuo
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PECraccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escusse, escusse entro il termine di dieci 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Autorità;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo agli articoli concernenti la seguente intestazione: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art.9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto contratto; cessione del credito (art. 17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicigenere (art. 26). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto In base al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticombinato disposto degli articoli 297, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento comma 1 del contrattoD.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertaservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’UTG si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 1020% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’UTG ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’UTG, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’UTG;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e s.m.idanni (art. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione 9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto contratto; cessione del credito (art. 17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblicigenere (art. 25). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di diritto, altri strumenti idonei a consentire la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini piena tracciabilità delle operazioni di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’UTG tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella L’UTG si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura ricerca di gara, risultanti dalla relativa graduatoriamercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerenteofferta, escluso l’originario aggiudicatario. L’UTG si riserva la facoltà di interpellare anche soggetti che non hanno partecipato all'originaria ricerca di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto, se questi ultimi non sono disponibili o idonei in quel momento all’assunzione dell’incarico, o quando condizioni di necessità ed urgenza, opportunamente motivate, non consentono la suddetta consultazione prioritaria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA 1. La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoredell’Aggiudicatario. In tal caso l’ISMEA la Fondazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione alla risoluzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso caso, si conviene che l’ISMEAla Fondazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore all’Aggiudicatario con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdella Fondazione;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi di cui all’articolo ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 8); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 10); obblighi di riservatezza (art. 11); responsabilità per infortuni e danni (art. 13); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 14); subappalto (art.15); cauzione definitiva (art. 17); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 20).
3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di dirittodel contratto, la fattispecie prevista dall’artai sensi dell’art. 1083, comma 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore l’Aggiudicatario si impegnerà a fornire all’ISMEA alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdell’Autorità;
b. giusta causa;nei casi di cui ai seguenti articoli:
c. ragioni art. 1 oggetto; art. 2 – durata, art. 3 – importo; art.6 - organizzazione dell’affidatario, art. 7 – personale, art. , art. 8 - sostituzioni e assenze, art.9 - clausola sociale, art. 10 - caso di pubblico interessesciopero, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni art. 11 – obblighi derivanti dal rapporto di leggelavoro, art. 12- obblighi connessi alla presenza di regolamenti rischi specifici e degli da interferenze, art. 13 – obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perditadell’appaltatore, in capo al soggetto affidatarioart. 15 – controlli, dei requisiti soggettivi ed oggettiviart. 16 – trasparenza, cheart.17– riservatezza, a giudizio dell’Ismeaart. 18 - garanzia definitiva e spese contrattuali, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di art. 22 - tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3finanziari, Legge 13 agosto 2010art. 23 – subappalto, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione art.24 - divieto cessione del contratto e del credito, art. 25 – penalità, art. 26 - intervento sostitutivo in tutti i casi previsti dal codice civile caso di inadempienza contributiva, art. 27 - intervento sostitutivo dell’U.C.M.A.N. in caso di inadempienza retributiva, art. 28 - pagamento del saldo e dal codice svincolo della cauzione, art. 30 - risoluzione per decadenza dei contratti pubblicirequisiti morali, art. 31 - recesso per giusta causa, art. 32 - fallimento dell’appaltatore o morte del titolare, art. 33 - quinto d’obbligo e varianti, art. 34– verifica di conformità finale, art. 35 - definizione delle controversie. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA 1. La Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto Contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% del valore dello del Contratto stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA la Committente ha la facoltà di incamerare escutere la cauzione definitiva, nonché definitiva e di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In Sono ipotesi di grave inadempimento: - la mancata osservanza dei termini prefissati per l’esecuzione delle letture e l’invio alla Committente dei file parziali e finali contenenti le letture rilevate; - il mantenimento di un comportamento inadeguato da parte del personale incaricato verso il cliente finale; - la frequente reiterazione di errori o ritardi nell’esecuzione del Servizio; - inosservanza delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. Nelle ipotesi di grave inadempimento la Committente ha la facoltà diffidare l’Appaltatore ai sensi dell’art. 1454 c.c. e, in caso di perdurante inadempimento oltre il termine assegnato, il Contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni caso si conviene che l’ISMEAil diritto della Committente ad eventuali penali e, in ogni caso, a richiedere il risarcimento del danno all’Appaltatore.
4. La Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con a mezzo PEC., nei seguenti casi:
a. a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusseescussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEAdella Committente;
b. giusta causab) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 7;
c. ragioni c) il verificarsi di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)Codice.
5. In caso di risoluzione del contrattoContratto, l’Appaltatore si impegnerà impegna a fornire all’ISMEA alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stessodel Servizio.
6. L'appaltatore L’Appaltatore ha diritto soltanto esclusivamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattoContratto.
7. Ai sensi dell’artTrova applicazione l’art. 110 108 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatarioCodice.
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Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEAl’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., PEC nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi casi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore)pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Contract for the Supply and Maintenance of Breathalyzer Test Benches