Risorse storiche consolidate Clausole campione

Risorse storiche consolidate gli stanziamenti determinati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, alinea primo, nono e decimo, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, come integrato dall’articolo 6, comma 1, ultimo alinea, del CCNL del 21 febbraio 2001, definitivamente transitati nel bilancio dell'allora Agenzia delle dogane per un importo pari a € 28.113.180,00. gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Ministeri pari a € 8,26 pro capite mensili per dodici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e gli incrementi previsti dal CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002/2005, biennio 2002/2003, pari a € 12,45 pro capite mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2003, per un importo complessivo pari a gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002/2005, biennio 2004/2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 pari a € 11,43 pro capite mensili per tredici mensilità, per un importo complessivo pari a € 1.408.485,00; gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2006/2009, biennio 2006/2007, pari a € 11,91 pro capite mensili per tredici mensilità, per un importo complessivo pari a € 1.467.634,00. le risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale all’atto della cessazione dal servizio, per gli anni dal 2000 fino all’anno 2013, per un importo pari a € 7.366.770,16; le risorse di cui all’articolo 84, comma 4, del CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, connesse agli importi relativi all’indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni, registrati dal 2004 al 2014, pari a
Risorse storiche consolidate. La consistenza del Fondo per il trattamento accessorio dell’ex AAMS ha fatto registrare nell’anno 2004 una riduzione rispetto allo stanziamento originario per effetto del trasferimento di personale all’ETI S.p.A. (oggi BAT ITALIA S.p.A.) ovvero all’allora Dipartimento per le politiche fiscali (ruolo 1/G). In allora, gli Organi di controllo preposti a verificare la consistenza di tale Fondo hanno certificato per l’anno 2004 un importo di € 2.735.710,92. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, con il quale è stato previsto il potenziamento dell’ex AAMS, sono state trasferite dalle soppresse DTEF circa 1.300 unità di personale delle aree funzionali e 7 dirigenti di seconda fascia e, ovviamente, le correlate risorse economiche. Con due decreti del Ministro dell’economia e delle finanze (n. 57729 del 15 luglio 2011 e n. 108600 del 7 dicembre 2011) sono state assegnate per l’anno 2011 le seguenti risorse, al netto degli oneri riflessi, destinate a finanziare i dieci\dodicesimi dei costi previsti in relazione al personale trasferito e in particolare: € 1.175,584,02 destinate al FUA ed € 1.439.493,59 per le progressioni economiche. Con ulteriore decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGB Ufficio XII n. 75348 del 17 settembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2012 – Reg. n. 9 foglio n. 39, sono state poi trasferite per variazioni in aumento del capitolo n. 119 per l’ex AAMS ulteriori risorse relative ad altre componenti del salario accessorio per un importo complessivo di € 1.120.694,05, di cui € 334.600,00 per il personale dirigente. Dall’anno 2012, le somme indicate confluiscono nei Fondi per il personale in via definitiva e per ciascun esercizio finanziario (dodici/dodicesimi) negli importi di seguito riportati: € 1.410.700,83 per il FUA; € 1.763.414,00 per le progressioni economiche; € 786.094,05 per altre componenti del salario accessorio. Tali somme ammontano a un valore complessivo di € 3.960.208,88. Dall’anno 2013 confluisco in via definitiva anche quota parte delle risorse relative al trattamento economico accessorio per il personale ex ASSI individuate in € 81.950,00, trasferite, tra le altre risorse economiche, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli con Decreto ministeriale del 31 gennaio 2013. Confluiscono nel fondo gli incrementi co...
Risorse storiche consolidate. Le risorse storiche consolidate (art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004) ammontano a € 1.042.927,00 derivanti dalle seguenti voci: CCNL 1.4.1999 - ART.14 COMMA 4 - RIDUZIONE 3% STRAORDINARIO 6.837,00 CCNL 1.4.1999 - ART. 15 COMMA 1 - LETTERA A) 408.954,66 COMMA 1 - LETTERA G) LED 1998 48.823,08
Risorse storiche consolidate. La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 1.044.704,83 al lordo della riduzione applicata nel 2015 di € 149.083,00. Al netto della riduzione le risorse stabili ammontano ad € 895.621,83 Sono stati confermati i seguenti incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali attribuiti alla parte stabile del fondo: CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 25.709,03 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 20.733,09 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 € 8.293,24 CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 25.583,58 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 32.904,11 Totale € 113.223,05 Descrizione Importo CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 132.808,00 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) 0 CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 € 110.867,00 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0 CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinario € 4.306,44 Altro € 683.500,34 Totale € 931.481,78 (nella descrizione “Altro” sono riportate tutte le voci ancora applicabili riferite al CCNL 01/04/1999 e quindi quelle relative all’art. 15, comma 1 lett. a), b), g), h), j), come aggiornate per la sola parte relativa al monte salari di riferimento).
Risorse storiche consolidate. SOTTOVOCI IMPORTI Totale parziale 6.461.720,18
Risorse storiche consolidate. La base di partenza del fondo è riferita a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lettera a), del CCNL 23.12.1999, relativa al trattamento accessorio del 1998, ed è stata quantificata in € 271.861,28. Sono stati effettuati i seguenti incrementi, tutti peraltro dettagliatamente previsti dai CCNL dell’area dirigenziale di riferimento: CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. d - (1.25% monte salari 1997)* 10.173,05 CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. g – (maturato economico percepito dai dirigenti cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998) 20.240,34 CCNL 23/12/1999 art. 28 comma 2 (risorse non spese anno precedente destinate alla retribuzione di risultato) 0,00 CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 4 (integrazione fondo su accertamento di effettive disponibilità di bilancio) 59.392,54 CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 5 (6% sulle retribuzioni, stipendio tabellare e I.I.S., per riduzioni posti in organico) 4.966,16 CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 1 (11*520,00) 5.720,00 CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 3 (1.66% monte salari 2001)** 19.893,89 CCNL 03/04/2007 art. 4 comma 1 dal 1/01/2004 (572*11) 6.292,00 CCNL 03/04/2007 art. 4 comma 1 dal 1/01/2005 (572*9) 5.148,00 CCNL 03/04/2007 art. 4 comma 4 dal 1/01/2006 (0,89% monte salari 2003)*** 6.674,45 CCNL 03/08/2011 art. 5 comma 1 dal 1/01/2009 (611*10) 6.110,00 CCNL 03/08/2011 art. 5 comma 4 dal 1/01/2009 (0,73% monte salari 2007)**** 6.113,70 CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2 (1,2% monte salari per 9.766,12 • * MonteSalari anno 1997: 813.843,63 • ** MonteSalari anno 2001: 1.198.426,87 • *** MonteSalari anno 2003: 749.936,00 • **** MonteSalari anno 2007: 837.493,00 Totale 160.490,25 In applicazione degli artt. 56 e 57 del nuovo CCNL 17.12.2020, nel Fondo 2022 sono stati inseriti gli incrementi contrattuali di esclusiva pertinenza dell’annualità 2022, così come segue: CCNL 17/12/2020 art. 56 - (1.53% monte salari 2015)* 11.615,48 Totale 11.615,48 • * MonteSalari anno 2015: 759.182,00 RIA del personale cessato fino al 31.12.2020 (art. 57, comma 2, lettera c), CCNL 17.12.2020 3.630,00 Risorse previste da disposizioni di legge (art. 57, comma 2, lettera b), CCNL 17.12.2020) compensi da riconoscere al personale dirigenziale dell’Ente che viene nominato quale componente delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici banditi dall’Ente stesso relativi all’anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 14, della L. 56/2019, del conseguente DPCM 24.4.2020, del parere prot. n. 77558 del 4.6.2021 reso dal Dipartimento del...
Risorse storiche consolidate. Le predette quote rientrano nella somma complessiva assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – Comparto ministeri delle aeree sottoscritto il 7 settembre 2018. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Sezione II – Risorse variabili Non risultano economie relative alla quota di cui al CCNI n. 1/2018 – art. 4 “Retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti”.
Risorse storiche consolidate. Sono state considerate tali le risorse, già previste per l’anno 1995 nel fondo di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 171/91 che, l’art. 43, del Ccnl 7 ottobre 1996, relativo al periodo 1994-1997 ha destinato al finanziamento del trattamento accessorio del personale non dirigente del comparto della ricerca, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, incrementandole con una quota pari al 1,3% del monte salari riferito all’anno 1993.
Risorse storiche consolidate. Sono state considerate tali le risorse che gli articoli 8 e 9, del Ccnl 5 marzo 1998, relativo al periodo 1998- 2001 – secondo biennio economico, hanno previsto, rispettivamente, per il finanziamento dell’”indennità per oneri specifici” e dell’”indennità di direzione di strutture di particolare rilievo”.

Related to Risorse storiche consolidate

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.