RUOLO DEL COMUNE Clausole campione

RUOLO DEL COMUNE. Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità di pubblico interesse. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento autorizza il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni in via generale con l'approvazione del P.R.O. (PIANO RISORSE OBBIETTIVI) e, per specifiche iniziative, con apposita deliberazione tenendo conto della programmazione di cui al successivo art. 12 del presente regolamento. Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'esclusiva competenza del Segretario comunale che si può avvalere della collaborazione dei responsabili dei servizi. Il segretario comunale procede con appositi atti di determina a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale.
RUOLO DEL COMUNE. 5.1. Il Comune è, e resta, titolare delle farmacie Comunali la cui gestione è affidata in esclusiva alla Società.
RUOLO DEL COMUNE. Il Comune, proprietario della rete di distribuzione dell’acqua potabile, in ossequio alla normativa vigente e secondo le disposizioni della L.R. 06/2014, garantisce attraverso la gestione dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin: •la continuità del servizio di erogazione in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili; •di attuare, nello svolgimento dei propri compiti, ogni cautela o provvedimento affinché le caratteristiche dell’acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici ed organolettici fissati dalla legislazione vigente in materia, salvo casi di forza maggiore; •di attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell’acqua potabile ed al servizio acquedotto. Il Comune con espressa Deliberazione dell’organo competente concede all’Unité des Communes Mont-Cervin la disponibilità delle reti. Il Sindaco del Comune nel proprio ruolo di vigilanza e tutela della salute pubblica, in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.
RUOLO DEL COMUNE. Il Comune di Bologna mantiene: • le funzioni di indirizzo, il monitoraggio relativo alla gestione del servizio, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel progetto pedagogico presentato; • il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standard fissati dalla normativa regionale; • la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delle ammissioni, sui posti riservati al Comune di Bologna; • la definizione delle rette di frequenza dei minori ammessi dal Comune e delle eventuali riduzioni qualora ne ricorrano le condizioni. L'Amministrazione si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria delle sole aree verdi esterne. Il Comune di Bologna, direttamente o tramite la proprietà, garantisce la manutenzione straordinaria se non causata da incuria o negligenza del Concessionario, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario.
RUOLO DEL COMUNE. Il Comune, per conto di Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., si impegna ad effettuare in tutti i giorni dell’anno, ivi compresi i giorni festivi, le opere di manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti idrici, fognari e di depurazione aventi carattere di urgenza utilizzando a tale scopo il personale ed i mezzi propri. Si impegna inoltre ad effettuare con i propri mezzi ed il proprio personale le opere di manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti idriche, fognarie e di depurazione col limite rappresentato dalle risorse umane effettivamente in organico. Le parti convengono, sin da ora, che il costo forfettario orario del personale, del mezzo di trasporto usato e di ogni altra spesa inerente e conseguente l’attività svolta dai cantonieri sia di 25 euro rivalutabili ogni 5 anni in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT prendendo come base l’indice del 31 dicembre 2017; tale spesa non comprende i materiali che verranno forniti dalla Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. Delle avvenute riparazioni e/o interventi d’urgenza verrà fornita a Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., con cadenza annuale, una nota contenente tempi, e risorse interne impiegate. Qualora, alla fine dell’anno, dall’insieme delle note di cui al comma precedente, dovesse emergere un costo totale superiore o inferiore dell’importo totale indicato nell’art. 4, c. 3, la differenza, se superiore, verrà versata al Comune da Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. entro il 31 luglio dell’anno successivo o, se inferiore, verrà rimborsata a Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. dal Comune entro lo stesso termine. Il Comune si impegna inoltre ad individuare un Referente comunale per il Servizio Idrico integrato a cui affidare l’incarico di svolgere alcuni servizi a contenuto prevalentemente amministrativo con propria organizzazione di persone e mezzi.

Related to RUOLO DEL COMUNE

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.