SCAMBIO DI MANODOPERA Clausole campione

SCAMBIO DI MANODOPERA. Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall’art. 2139 c.c. che così recita “Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi”. Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per quanto attiene agli “usi” citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alla raccolte degli usi depositate presso le locali C.C.I.A.A. In questo senso, quindi, salve ulteriori specificazioni derivanti dagli usi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora: - intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti; - i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale; - non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o in natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa; - le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa; - la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o “connessa” che sia.
SCAMBIO DI MANODOPERA. Premesso che i Prestatori di lavoro dell’Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l’Assicurato può avvalersi di Prestatori di lavoro di altre aziende, il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività, resta convenuto quanto segue:
SCAMBIO DI MANODOPERA. Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell’Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell’Art. 2139 c.c.
SCAMBIO DI MANODOPERA. Vedere paragrafo a pagina 57 e fac – simile a pag. 75.
SCAMBIO DI MANODOPERA. Responsabilità civile derivante all’assicurato per lo scambio di manodopera ai sensi dell’art. 2139 del Codice Civile: - nello svolgimento, anche occasionale, di attività per conto di altri imprenditori agricoli; - in qualità di committente di lavori svolti da altri imprenditori agricoli e loro prestatori di lavoro.
SCAMBIO DI MANODOPERA. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per lo scambio di manodopera ai sensi dell’art. 2139 del Codice Civile: - nello svolgimento di attività per conto di altri imprenditori agricoli; - in qualità di utilizzatore di lavori svolti da altri imprenditori agricoli e loro dipendenti che sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell’Assicurato, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Questa estensione di garanzia viene prestata a secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto ai Massimali dell’Assicurazione dell’altro imprenditore agricolo. Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia prevede la Franchigia di € 500 per ciascun Sinistro.
SCAMBIO DI MANODOPERA. Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 42 / 50 COPIA PER IL CONTRAENTE nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'Art. 2139 c.c.
SCAMBIO DI MANODOPERA. Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle stesse sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell’istituto. Ad ogni buon conto, sulla base di quanto stabilito all’art. 2139 c.c. è ammesso, tra gli imprenditori agricoli, lo scambio di manodopera o di servizi. Oggetto del contratto sono prestazioni di opera o di servizi, ossia di lavori agricoli nei quali è utile o indispensabile ricorrere alla collaborazione di altre persone. A puro titolo esemplificativo, possono essere oggetto di scambio le prestazioni o i servizi inerenti la raccolta dei prodotti, l’aratura o il taglio di alberi, la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, la fienagione o comunque qualsiasi altro lavoro la cui tempestiva ed esatta esecuzione costituisca un’esigenza assoluta o un miglior vantaggio economico. Lo scambio avviene tra le imprese che, per particolari lavori, ricorrano all’aiuto di forze lavorative delle aziende viciniori, con il presupposto della restituzione per qualità e quantità della stessa opera ricevuta. Peraltro, lo scambio di manodopera o di servizi fra imprenditori agricoli prescinde dal calcolo di stretta equivalenza, ma deve tuttavia rispondere ad un criterio di proporzionalità., Lo scambio di manodopera e servizi non prevede alcuna retribuzione. È ammesso lo scambio di manodopera che compendi lo scambio di prestazioni di lavoro o di servizi anche con uso di mezzi meccanici, quando nell’attività lavorativa intervengono i titolari dell’impresa personalmente o con componenti delle rispettive famiglie.
SCAMBIO DI MANODOPERA. Premesso che i prestatori di lavoro dell’As- sicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l’Assicurato può

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: