TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO Clausole campione

TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. 98 Capo I Lavoro a tempo determinato 98 Art. 70 Contratto di lavoro a tempo determinato 98 Art. 71 Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato 101
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. Disciplina sperimentale del telelavoro198 (art. 1 CCNL 14.9.2000)
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A.
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. Passando al Titolo V sulle “Tipologie flessibili del rapporto di lavoro”, molto innovativo risulta essere l’articolo sul “contratto di lavoro a tempo determinato” (art. 57) caratterizzato da aspetti di forte cambiamento dovuti alla necessità di adeguare il testo alla normativa del d.lgs. n. 81 del 2015 che però, ai sensi dell’art. 29, comma 2 lett. c) di tale d.lgs, non si applica al personale sanitario. In tale contesto sono state anche richiamate le disposizioni legislative che comunque devono essere applicate nel lavoro pubblico. Infatti nella norma contrattuale viene precisato che le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Per quanto riguarda il d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo contrattuale sono state riportate alcune delle regole più significative della disciplina legislativa: • viene stabilito che la possibilità di assumere a tempo determinato non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5 • sono previsti i casi di esclusione, nell’ambito dei quali, oltre a quelli previsti dal d.lgs. n. 81 del 2015, vengono aggiunte alcune ulteriori ipotesi individuate nell’ambito della contrattazione; • sono riportati i vincoli legislativi connessi alla durata del contratto, all’intervallo tra un contratto e l’altro, anche se per tali ultimi aspetti viene prevista, nell’Ipotesi di accordo la possibilità, indicata anche dalla legge e dall’Atto di indirizzo citato nella Premessa, di attuare alcune deroghe sia ai fini dell’estensione per ulteriori 12 mesi della durata del contratti di lavoro in casi espressamente indicati, sia anche, nei medesimi casi, di una riduzione dell’intervallo di tempo previsto tra un contratto e l’altro. Sulla durata, per il personale sanitario si precisa che il relativo limite, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Com...
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. 48 Capo I 48 Lavoro a tempo determinato 48
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO. Capo I Lavoro a tempo determinato