UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale elle costruzioni di cui all’allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. 1. Il Committente, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina, un ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei lavori, coadiuvato da un assistente con funzione di direttore operativo.
2. L’ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.
3. Il Direttore dei lavori trasmette all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
4. Il Direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità dell’ordine di lavoro e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
6. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dal Regolamento generale.
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. La Committente si riserva di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori e di nominare il relativo Direttore Lavori, il C.S.E. e il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esatta ed immediata esecuzione delle disposizioni, prescrizioni ed istruzioni che gli verranno impartite dal Direttore dei Lavori che verrà designato dalla Committente. Il Direttore Lavori fornirà all'Appaltatore le necessarie disposizioni sull'esecuzione delle opere e l'Appaltatore farà sue tali disposizioni assumendone la responsabilità tecnica. L'Appaltatore dovrà assicurarsi, sia prima dell'inizio dei lavori sia in corso d'opera, che le soluzioni tecniche proposte non siano tali da dar luogo ad inconvenienti; tale eventualità dovrà essere tempestivamente segnalata all’Ufficio di Direzione Lavori e, in difetto di tale precisazione, nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora si verificassero danni od inconvenienti, dei quali, pertanto, sarà ritenuto interamente responsabile. L’Ufficio di Direzione Lavori controllerà l'esatto svolgimento dei lavori e ne verificherà lo stato, non riconoscendo la Committente impegni e responsabilità di qualsiasi tipo per quanto sia stato disposto da alcuno al di fuori dei suindicati Direttori Lavori. In particolare l’Ufficio di Direzione Lavori provvederà:
a) a impartire disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, in modo da assicurarne la realizzazione in conformità al progetto ed alle pattuizioni contrattuali, secondo le norme tecniche dell'arte e le prescrizioni di legge;
b) a coordinare e verificare che l'andamento dei lavori avvenga secondo quanto stabilito dai programmi che saranno concordati;
c) a disporre la consegna dei lavori, le eventuali sospensioni e riprese, nonché a certificarne l'ultimazione;
d) ad assicurare la predisposizione e tenuta dei documenti contabili, nonché degli atti certificativi e gestionali;
e) ad esprimere pareri sulle eventuali subforniture richieste dall'Appaltatore;
f) ad ordinare in qualsiasi tempo controlli o prove sui lavori eseguiti, affidati ad istituti o laboratori il cui nominativo dovrà essere preventivamente approvato dalla Committente;
g) a verificare che gli addetti ai lavori siano regolarmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori e subfornitori;
h) a sottoporre alla Committente proposte per la maggiore funzionalità od economia delle opere; eventuali varianti ritenute necessarie e/o opportune per ragioni ese...
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. (ART. 101, COMMA 3, DEL CODICE) 38
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. (ART. 123 D.P.R. 554/99) 56
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. (art. 101, comma 3, del Codice)
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. L’Appaltatore dovrà allo scopo garantire la presenza in cantiere di un Ufficio di Direzione Lavori composto da Direttori Operativi e Ispettori Di Cantiere che dovranno collaborare con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. La composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori sarà in funzione dell’importo complessivo e della complessità dei lavori oggetto di affidamento, e potrà essere composto da: 🢭 Direttori Operativi (D.O.) 🢭 Ispettori Di Cantiere (I.C.) Il Contraente concorderà con il DL nominato dall’Università le qualifiche professionali delle singole figure da attivare in funzione della specificità dei lavori. L’ufficio di Direzione Lavori così composto ed individuato dovrà garantire la presenza in cantiere con almeno le seguenti tempistiche: 🢭 Direttori Operativi: almeno 3 giorni a settimana. Controllo quotidiano durante il periodo di svolgimento di lavori che lo richiedono, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni;