UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI Clausole campione

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. 1. Il Committente, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina, un ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei lavori, coadiuvato da un assistente con funzione di direttore operativo.
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale elle costruzioni di cui all’allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. La Committente si riserva di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori e di nominare il relativo Direttore Lavori, il C.S.E. e il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esatta ed immediata esecuzione delle disposizioni, prescrizioni ed istruzioni che gli verranno impartite dal Direttore dei Lavori che verrà designato dalla Committente. Il Direttore Lavori fornirà all'Appaltatore le necessarie disposizioni sull'esecuzione delle opere e l'Appaltatore farà sue tali disposizioni assumendone la responsabilità tecnica. L'Appaltatore dovrà assicurarsi, sia prima dell'inizio dei lavori sia in corso d'opera, che le soluzioni tecniche proposte non siano tali da dar luogo ad inconvenienti; tale eventualità dovrà essere tempestivamente segnalata all’Ufficio di Direzione Lavori e, in difetto di tale precisazione, nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora si verificassero danni od inconvenienti, dei quali, pertanto, sarà ritenuto interamente responsabile. L’Ufficio di Direzione Lavori controllerà l'esatto svolgimento dei lavori e ne verificherà lo stato, non riconoscendo la Committente impegni e responsabilità di qualsiasi tipo per quanto sia stato disposto da alcuno al di fuori dei suindicati Direttori Lavori. In particolare l’Ufficio di Direzione Lavori provvederà:
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. (ART. 101, COMMA 3, DEL CODICE) 38
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. (art. 101, comma 3, del Codice)
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. In esecuzione al presente incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino all'approvazione del certificato di collaudo. Cura in primo luogo che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato ed al contratto ai sensi della normativa vigente di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento 207/2010 per la parte ancora in vigore. Le principali attività svolte dal Direttore dei Lavori sono le seguenti: - è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; - è responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3 comma 2, della Legge 5 novembre 1971 n° 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta Legge; - intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma; - partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente; - ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti. Dovrà stilare e mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice. Dovrà produrre al Responsabile Unico del Procedimento una relazione almeno ogni quindici giorni ( 15) sull’andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazio...
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. (ART. 123 D.P.R. 554/99) 56
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. L’Appaltatore dovrà allo scopo garantire la presenza in cantiere di un Ufficio di Direzione Lavori composto da Direttori Operativi e Ispettori Di Cantiere che dovranno collaborare con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. La composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori sarà in funzione dell’importo complessivo e della complessità dei lavori oggetto di affidamento, e potrà essere composto da: 🢭 Direttori Operativi (D.O.) 🢭 Ispettori Di Cantiere (I.C.) Il Contraente concorderà con il DL nominato dall’Università le qualifiche professionali delle singole figure da attivare in funzione della specificità dei lavori. L’ufficio di Direzione Lavori così composto ed individuato dovrà garantire la presenza in cantiere con almeno le seguenti tempistiche: 🢭 Direttori Operativi: almeno 3 giorni a settimana. Controllo quotidiano durante il periodo di svolgimento di lavori che lo richiedono, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni;
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Related to UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato M Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: