Common use of XXXXX, Clause in Contracts

XXXXX,. L’adempimento come condizione del contratto, in Vita not., 1983, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischi

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XXXXX,. L’adempimento come condizione del contrattoIl contratto di somministrazione di lavoro, in Vita notDir. lav. rel. ind., 19832006, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civilep. 411. 315 Cfr. Il contratto, Tribunale Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale14 febbraio 2007, in CommRiv. codcritica dir. civlav., Torino2007, 1980p.413, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietàai sensi dell’art. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 146521, comma 4°, c.cd.lgs. che l’acquirente 10 settembre 2003 n. 276, è in ogni caso liberato dalla sua obbligazionenullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributarioproduttivo, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirenteorganizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non può considerarsi un condizione meramente potestativaera stato prodotto in giudizio); conseguentemente, l’atto il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissalicenziamento, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione applicano le conseguenze ex art. 19 d.p.r18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 26 16 Cfr. Cass. 3 aprile 19862013, n. 1318120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. DiversamenteMilano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la vendita con riserva validità del contratto di proprietàsomministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, per espressa disposizione normativada parte del somministratore e dell’utilizzatore, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale delle ragioni di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986carattere tecnico, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecieproduttivo, si è ritenuto in dottrina organizzativo o sostitutivo che le stesse possano nel I contenuti che devono essere applicate alternativamente tenendo comunque presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischinel contratto sono:

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XXXXX,. L’adempimento come condizione del contrattoLe c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, Dir. Rel. Ind., 2001, 2, p. 134. 134 Sebbene già l’art. 4, co. 1, D.P.R. n. 207/2010, avente ad oggetto il regolamento di attuazione, avesse ricondotto i contratti collettivi da applicare, in Vita not.forza dell’art. 118, 1983c. 6, IId.lgs. n. 163/2006, 304 ss.; a quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente più rappresentative (X. Xxxxxxx-XxxxxxxxxxXxxxxxxxx, Dottrine generali Mercato unico dei servizi e tutela del diritto civilelavoro, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contrattoFrancoAngeli, Milano, 20002013, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Commp. 179). codSe l’art. civ36 St. Lav., Torinoper mezzo della clausola sociale, 1980si proponeva di accordare al lavoratore il diritto perfetto a vedersi corrisposto un dato trattamento135, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxxdal d.lgs. n. 163/2006 in poi, L’esecuzione il vin- colo ha mostrato di risentire della rigida scansione ‘fasica’ segnata dalla disciplina dell’evidenza pubblica. Le clausole sociali hanno finito così per atteggiarsi diversamente a seconda che fossero destinate ad impattare sulla fase dell’aggiudicazione (e, quindi, a ripercuotersi sulla congruità dell’offerta) o sulla fase dell’esecuzione (e, dunque, a transitare per l’adempimento contrattuale dell’affidatario e risolversi poi nel diritto a favore del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietàlavoratore). Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. Malgrado gli stravolgimenti che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se hanno interessato il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirenterisalente modello, che non può considerarsi un condizione meramente potestativadeve intendersi tutt’ora vigente136, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva lo strumento è stato e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale resta ben riconoscibile tra le due fattispecie pieghe di ogni riforma degli appalti pubblici: le clausole di equo trattamento rispondono, oggi come ieri, all’«esigenza che sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, ove nell’esercizio di una determinata attività imprenditoriale intervenga la disponibilità p.a.» e, malgrado l’usura del tempo e il caos del panorama sindacale, mirano ancora alla «valorizzazione della cosa e l’assunzione dei rischidimensione collettiva»137.

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XXXXX,. L’adempimento come condizione La dimensione dell’ impresa nel diritto del contratto, in Vita not., 1983, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contrattolavoro, Milano, 20001978 p. 52 16 Ai sensi dell’ articolo 8 della L. n. 604/1966: “ Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generaleil datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore entro il termine di 3 giorni o, in Commmancanza, a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di 5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell’ impresa, alla anzianità di servizio del prestatore ed al comportamento delle parti…”. codMentre con la L. n. 604/1966 è stata data vita ad una prima disciplina organica dei licenziamenti individuali, è solo con l’ introduzione dello Statuto dei lavoratori (L. n. 20 maggio 1970, n. 300) , ed in particolare con il suo articolo 1817, che viene a compiersi quel progetto mirato al superamento definitivo del principio della libera recedibilità datoriale. civ.Quest’ultima legge ha rappresentato una svolta radicale, Torinodal momento che non solo ha espressamente disposto l’invalidità del licenziamento ingiustificato (che la L . n. 604/1966 non faceva) ma ha introdotto, 1980anche grazie all’ articolo 18, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxxla sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, L’esecuzione cioè quella forma di tutela specifica del contrattodiritto del lavoratore a riprendere servizio nel posto di lavoro dal quale fosse stato estromesso ingiustamente. In seguito all’ entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori il Mancini18 sottolinea come “la stabilità obbligatoria è solo una forma, un modo d’ essere della libera recedibilità, mentre, dopo lo Statuto, ci troviamo dinanzi a una soluzione legislativa caratterizzata dalla stabilità reale del posto, o, 17 Ai sensi dell’ articolo 18 L. n. 300/1970: “Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’ articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’ articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’ invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’ art. 2121 c.c. . Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’ invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto… “. 18 Vedi G. F. Xxxxxxx, Il nuovo regime del licenziamento, in AA.VV. , L’ applicazione dello statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano, 19671975, 177 ss.; pp. 191-192, citato da X. Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale Il recesso, la giustificazione del contrattolicenziamento e la tutela reale, Milano, 20002005, 431 ss.p. 319 meglio, dalla stabilità senza aggettivi”. Il campo di applicazione dell’ articolo 18 della L. n. 300/1970 era definito nell’ articolo 35 della medesima legge. Tale norma, delimitando il campo di applicazione delle disposizioni dell’ art. 18 e del titolo III della L. n. 300/1970, al primo comma stabiliva che: “per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’ art. 18 e del titolo III, ad eccezione del comma 1 dell’ articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio e reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti”. Il secondo comma proseguiva affermando che: “le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti”. Proprio la definizione del campo applicativo dell’ art. 18 dello Statuto ( contenuto nell’ articolo 35 della stessa legge) portò la dottrina19 a scontrarsi sul coordinamento delle discipline in materia di licenziamento (L. n. 604/1966 e L. n. 300/1970) e sul loro ambito applicativo. E’ sufficiente ricordare che le difficoltà interpretative portarono alla soluzione nota con il nome della teoria delle “tutele parallele”; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva secondo questa teoria, la tutela “reale”, regolata dall’ art. 18 della L. n. 300/1970 e la tutela “obbligatoria” agirebbero su due binari, appunto, paralleli e disciplinati rispettivamente nell’ articolo 35 dello Statuto per quanto riguarda la stabilità reale (sede, stabilimento, filiale, ufficio e reparto autonomo che occupa più di 15 19 Per una approfondita ricostruzione dottrinale, si veda X. Xxxxxxxx, Il recesso, la giustificazione del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera licenziamento e la traslazione ex lege sull’acquirentetutela reale, Milano, 2005, p. 321 ss dipendenti) e, per effetto quanto riguarda la tutela obbligatoria, nell’art. 11 della consegna L. n. 604/1966 (imprese con più di 35 dipendenti). Questo parallelismo, nello specifico, prevedeva 3 aree (appunto parallele) di disciplina dei licenziamenti: l’area delle unità produttive con più di 15 dipendenti, dove trovava applicazione la tutela “reale” ; l’area delle imprese con più di 35 dipendenti, nelle quali, limitatamente alle unità produttive con meno di 16 dipendenti, trovava ancora applicazione la tutela “obbligatoria”; ed infine, l’area delle imprese minori ( con meno di 35 dipendenti) dove rimaneva operativo il regime della cosalibera recedibilità ex art. 2118 c.c., ma ancora una volta solo nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti. La Corte Costituzionale fu chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità delle limitazioni dei campi di applicazione delle discipline dei licenziamenti introdotte, ma, con una serie di sentenze20, salvò la legittimità dell’ articolo 18 dello Statuto; nello specifico le ragioni che avevano condotto il legislatore a differenziare il trattamento tra unità produttive con più o meno di 15 dipendenti furono trovate in primis nell’ elemento fiduciario che pervade il rapporto nelle unità di piccole dimensioni ed, in secondo luogo, nella necessità di non gravare di costi eccessivi le imprese minori. E’ importante ricordare che il concetto di “unità produttiva” è stato messo a punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base delle indicazioni contenute nello stesso art. 35 dello Statuto ( “sede, stabilimento, filiale, ufficio e reparto autonomo” ). Tale nozione è stata sviluppata partendo proprio dall’ unità lavorativa “autonoma”. In relazione al concetto di “autonomia” si individuano due significati; un 20 Corte Cost. , sent. 6 marzo 1974, n.55 in Foro it. 1974, I, p. 959 ; 19 giugno 1975, n.152, in Giur.cost. , III, 402 primo orientamento, sostenuto dalla Corte Costituzionale21 definisce il concetto di “autonomia”, individuando l’esistenza di un’ unità produttiva, intesa come “articolazione di una più complessa organizzazione imprenditoriale, fornita di autonomia dal punto di vista economico-strutturale così come da quello funzionale e del risultato produttivo”. Allo stesso modo la giurisprudenza di merito22 ha ritenuto come l’articolazione aziendale “deve essere idonea ad esplicare, in tutto o in parte, l’ attività di produzione di beni o di servizi dell’ impresa della quale costituisce elemento organizzativo, anche ove non sia presente né il datore di lavoro né un suo alter ego”. Un secondo orientamento23, invece, considera fondamentale “l’esistenza, nell’ organismo decentrato, di un soggetto dotato, in relazione ai soggetti in esso impegnati, dei rischi poteri gerarchici e di perimento e deterioramento gestione propri dell’ imprenditore”. In definitiva, con l’ articolo 18 dello Statuto si riconducono ad un unico trattamento sanzionatorio tre fattispecie in precedenza distinte: l’ inefficacia del bene licenziamento viziato nella forma (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile 2, L. n. 604/1966); la nullità del licenziamento intimato per l’uso della cosa rappresaglia (art. 20544, L. n. 604/1966); l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo (art. 8, L. n. 604/1966). Può adesso parlarsi di un’ unica figura di licenziamento “illegittimo”, dove l’articolo 18 prevede un doppio ordine di conseguenze giuridiche: “per il futuro”24 dispone la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro; per il periodo intercorrente tra l’estromissione del lavoratore e la sentenza di condanna alla reintegra, 21 Corte. Cost. , sent. 8 luglio 1975, n. 189, in Foro it. , 1975, I, 1578 22 Cass. , Sez.Lav. , sent. 27 novembre 1986, n. 7019, in Mass. Giust. civ. , 1986, 1985 23 Cass. , Sez.Lav. , sent. 16 marzo 1988, n. 2459, in Orient. Giur. lav. , 1988, 571 24 X. Xxxxxxxx, Diritto del lavoro, Milano, 2008, p. 679 invece, un “risarcimento del danno“, in misura non inferiore a 5 mensilità e calcolata secondo i criteri di cui all’ articolo 2121 c.c. . La legge dell’11 maggio 1990, n. 108, intitolata “ Disciplina dei licenziamenti individuali”, nacque dalla necessità, avvertita da alcuni partiti politici italiani ( DC, PCI E PSI), di impedire lo svolgimento di tre distinti referendum, promossi da Democrazia Proletaria, e relativi all’ abrogazione: dell’articolo 35 della L. n. 300/1970, nella parte in cui si limitava l’applicazione della tutela reale a quelle imprese che occupassero più di 15 dipendenti nell’ ambito della stessa unità produttiva o, quantomeno, del territorio dello stesso comune; dell’articolo 11 della L. n. 604/1966, nella parte in cui la tutela obbligatoria riguardava soltanto quei datori di lavoro, imprenditori e non, che avessero alle proprie dipendenze più di 35 dipendenti; ed infine, dell’articolo 8 della L. n. 604/1966, in quella parte in cui era prevista l’alternativa per il datore di riassumere il dipendente estromesso ingiustamente o di corrispondergli un risarcimento. Tuttavia, l’Ufficio centrale per il referendum, con un’ordinanza del 1989, comunicò che solamente il primo, dei tre referendum proposti, aveva riportato un numero di sottoscrizioni tali da poterlo sottoporre alla valutazione dell’ elettorato. La stessa Corte Costituzionale25, sollecitata sul punto, riconobbe l’ammissibilità del primo solamente dei tre referendum, affermando espressamente che il quesito referendario26 possedeva i necessari “requisiti di chiarezza e di univocità” e che la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, conteneva 25 Corte Cost. , sent. 18 gennaio 1990, n. 65, in Foro it. 1990, I, 747 26 Il quesito che Xxxxxxxxxx Proletaria voleva sottoporre al parere dell’ elettorato era il seguente: “ Volete che sia abrogato l’ articolo 35, comma 1, limitatamente alle parole << dell’ articolo 18 >> della legge 20 maggio 1970, n. 300 … “. effettivamente quel “principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà”. La L. n. 108/1990 costituiva, quindi, una risposta “alla minaccia referendaria”27. Le più importanti novità, introdotte dalla L. n. 108/1990, si trovano racchiuse nell’ articolo 1 della legge. Tale norma ha modificato radicalmente l’ articolo 18 dello Statuto dei lavoratori attraverso un intervento che ha comportato la sostituzione dei primi due commi della disposizione statutaria con cinque nuovi commi aggiuntivi, attraverso i quali viene estesa, in maniera significativa, la tutela reale contro il licenziamento illegittimo. In virtù delle modifiche apportate dalla L. n. 108/1990, l’art. 1 , comma 1, sanziona con la reintegrazione nel posto di lavoro i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori (o più di 5 se trattasi di imprenditore agricolo) e, in ogni caso, più di 60 lavoratori. La tutela reale viene altresì prevista in caso di licenziamento discriminatorio, “quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro28 “. Al contempo l’articolo 2, comma 1, della L. n. 108/1990, formulato in termini speculari rispetto all’ articolo 1, dispone la tutela obbligatoria29 nei confronti di quei datori di lavoro privati (imprenditori o meno) “che occupano alle loro dipendenze fino a 15 lavoratori” (o fino a 5 se trattasi di imprenditore 27 Vedi X. Xxxxxxx, Statuto dei lavoratori e piccola impresa, in DLRI, 1990, p. 504, citato da X. Xxxxxxxx, Il recesso, la giustificazione del licenziamento e la tutela reale, Milano, 2005, p. 331 28 Art. 3 , L. n. 108/1990 29 L’art. 2, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. L. 108/1990 dispone che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, : “ Quando risulti accertato che non può considerarsi ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’ indennità di importo compreso tra un condizione meramente potestativaminimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ ultima retribuzione globale di fatto, l’atto avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’ impresa, all’ anzianità di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissaservizio del prestatore di lavoro, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva al comportamento e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze alle condizioni delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischi… “.

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XXXXX,. L’adempimento come condizione del Il contratto, in Vita not., 1983, II, 304 a cura di X. Xxxxx-X. Xx Xxxx, in Trattato di diritto civile a cura di X. Xxxxx, Torino, 2004, p. 523; X. XXXXXXX, Il contratto in trasformazione. Invalidità e i- nefficacia nella transizione al diritto privato europeo, Milano, 2011, p. 155 ss.; X. Xxxxxxx-XxxxxxxxxxXXXXXXX, Dottrine generali Contratto e rimedi, Padova, 2009, p. 571ss. Nella seconda metà del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti novecento in generale, Francia10 e in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. DiversamenteGermania11, la giustizia del contratto tornò all’attenzione della dottrina più autorevole e si prese progressivamente atto che la nullità è un rimedio (spesso di protezione) che oltrepassa la fattispecie e lamento sul diritto comune della vendita con riserva in Europa non regola l’azione di proprietà, nullità. L’impressione diffusa è che tale visione debba esse- re ripensata per espressa disposizione normativa, non almeno due ordini di ragioni. Le Istituzioni si considera sottoposta a condizione sospensiva sono mostrate impotenti nei con- si frantuma in una pluralità di statuti che tagliano fronti di un capitalismo finanziario globale che ha trasversalmente i modelli nazionali e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (arti testi dei Prin- cipi. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecieSicché essa si “storicizza, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegnarelativizza, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischifran- tuma”12.

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XXXXX,. L’adempimento come condizione del contrattoL’alea nei contratti differenziali, in Vita not.Obbligazioni e contratti, 19832012, II1, 304 ss.; 63. La norma, dunque, estende, senza lasciare minimo dubbio all’interprete, la disciplina del gioco a tali forme contrattuali82. Ciò può dirsi confermato, a fortiori, dalla scelta terminologica utilizzata dal legislatore, il quale, nel descrivere la fattispecie, fa riferimento al gioco, nonché ad una parte vincente in contrapposizione ad una perdente. In Italia il percorso risultò più articolato. Furono soprattutto, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, le Camere di commercio a sollecitare un intervento volto a colmare l’assenza di una regolazione specifica in materia di attività finanziaria, al fine di ammettere la validità delle operazioni di borsa a scadenza.83 L’esigenza di fornire veste giuridica a fenomeni ormai in piena espansione spinsero il legislatore ad emanare la l. 20 marzo 1913 n. 272 che equiparava i differenziali a veri e propri contratti di borsa, dalla funzione economicamente e socialmente giovevole.84 Il 82 Secondo taluno, l’articolo 764 del GBG delimiterebbe il confine sussistente fra alea giuridica ed alea economica82. Così X. Xxxxxxx-XxxxxxxxxxXXXXXXXX, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione Dottrina generale del contratto, Milano, 19671952, 177 252 e ss. in tale ultimo caso il rischio sarebbe qualitativamente misurabile, utilizzando parametri statistici di matematica finanziaria mentre, al contrario, l’alea giuridica sarebbe caratterizzata dalla totale incertezza dell’an delle prestazioni, essendo il relativo rischio sopportato da entrambe le parti. In questo senso, X. XXXXXXX, Op. cit., , 105 e ss. 83 In travagliato percorso italiano viene ricostruito da X. XXXXX, Op. cit., 63 e ss. Il primo intervento normativo risale alla l. 14.6.1874, n. 1971, con la quale si sancisce la validità delle compravendite a termine di titoli del debito pubblico «dello Stato, delle province, dei comuni e di altri corpi morali», di azioni, obbligazioni sociali e di «qualunque titolo di analoga natura». 84 Sul punto C. XXXXXXX, I contratti differenziali secondo la nuova legge sulle borse, in Riv. dir. comm., 1913, I, 952 e ss., secondo il quale “ la legge 20 marzo 1913 ha repudiato l’erroneo concetto che considera i contratti differenziali come contratti di mera sorte (…)”. Trattandosi, per l’A., di “ contratti seri ed effettivi, al dibattito sorto in quegli anni venne, inoltre, ulteriormente alimentato dall’equivoco tenore dell’articolo 5 del successivo D.L. n. 601 del 1925 dal quale si deduceva, in via interpretativa, una sorta di liberalizzazione tout court di ogni operazione prevedente l’utilizzo di differenziali.85 A tal riguardo, furono per lo più tre i principali orientamenti dogmatici sviluppatisi sul punto. Secondo una prima impostazione, lo schema negoziale del contratto differenziale era riconducibile a quello di una doppia vendita, poiché la finalità speculativa risultava del tutto eventuale, potendo, se mai, rilevare esclusivamente sul terreno dei motivi. L’inapplicabilità dell’eccezione di gioco veniva inoltre dedotta dall’operatività, anche per tali fattispecie, degli articolo 68 e 69 dell’allora vigente codice del commercio, ai sensi dei quali la parte adempiente, in caso di ritardo o inadempimento dell’altra parte, poteva agire per richiedere l’esatto adempimento o il risarcimento del danno.86 Secondo diversa impostazione, che negava la riconducibilità del contratto differenziale allo schema della doppia vendita a termine, le parti, lungi dall’obbligarsi alla consegna di titoli o merci dietro corrispettivo alla scadenza, si impegnavano, piuttosto, al pagamento delle sole differenze 85 Sul punto, App. Bari, 21 marzo 1924; App. Milano 20 giugno 1923; App. Torino18 marzo 1924, in Riv.dir.comm., 1925, II, 183 e ss. con commento di X. XXXXXXX, Contratti a termine e differenziali sui cambi; critico sul punto anche X. XXXXX, Pagamento per causa illecita in contratti differenziali su divisa estera, in Riv. dir. comm. e del dir. gen.obbl., 1927, I, 101 e ss. Una panoramica delle politiche legislative di quegli anni relative al settore finanziario viene offerta anche da X. XXXXXXXX, Il c.d. mercato fittizio dei cambi, in Riv. dir. comm., 1928, 97 e ss. 86 Così X. XXXXXXXX, Op. cit., 103 e ss.; XxxxxxxxC. VIVANTE, La condizione elemento essenziale del contrattoPolemica sul commercio fittizio dei cambi, Milanoin Foro It., 20001928,I, 431 291 e ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva . determinate sulla base di circostanze future ed incerte, rappresentate dalle fluttuazioni che il titolo, la merce o il tasso di cambio subiva sul mercato. Secondo tale dottrina, risultava quindi evidente il carattere aleatorio dell’intera operazione, in virtù della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto capacità di tali eventi di influenzare il quantum della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) prestazione e di responsabilità civiledeterminare il soggetto tenuto ad eseguirla87. Dispone l’art. 1465Secondo altro orientamento, comma 4invece, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazionetali contratti si caratterizzavano per la sussistenza di una causa non già tipica, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile individuabile nello schema della doppia vendita sottoposta a condizione sospensivao in quella del contratto aleatorio, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche quanto piuttosto di una atipica, individuabile nell’organizzazione e gestione di scambi fittizi sottendenti una scommessa. 88 Tanto l’impostazione che lo accosta ad una scommessa quanto quella che ne ravvisa un contratto aleatorio, suscitano più d’una perplessità. Rispetto alla prima teoria, l’estensione che il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale legislatore fece, agli inizi del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio secolo scorso, delle tutele del codice del commercio al contratto differenziale lo rendono oltremodo lontano da perimento sin dalla consegnauna scommessa, la quale, come noto, si tratta caratterizza per la mancanza di vendita con riserva della proprietà46azione per l’adempimento delle prestazioni ad essa sottese, c.d. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischidenegato actionis.

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XXXXX,. L’adempimento come condizione Xx contratto, Milano, 2001, p. 338-339; G. GITTI, Problemi dell’oggetto, in Trattato del contratto, Vol. II, Il regolamento, a cura di X. Xxxxx, 0000, pp. 1-81; E. GABRIELLI, Storia e dogma dell’oggetto del contratto, in Vita not., 1983, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civileRiv. 3. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. coddir. civ., Torino2004, 1980pp. 327-348. 39 Cfr., 235; Di Xxxx Xxxxxxxxxinfra, L’esecuzione cap. 2.‌ 40 G legittimità costante patrimoniali ed amministrativi, dalla stessa dipendenti41, la cui ampiezza è rilevante al fine della determinazione del contrattovalore reale della partecipazione42. E’ noto come di una partecipazione sociale possano distinguersi43 il valore nominale, Milanodato dalla semplice operazione di suddivisione del capitale sociale per il numero delle partecipazioni44, 1967il valore contabile, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento dato dal rapporto tra il patrimonio netto (capitale e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.riserve) e il numero delle partecipazioni, il valore di mercato, ossia il prezzo di scambio delle azioni ad una certa data, ed il valore reale, determinato con la misurazione del valore effettivo del patrimonio sociale, svincolata dalle norme e dai criteri di iscrizione nel bilancio di esercizio45. Tra tali valori, quello reale è di riferimento per la determinazione del corrispettivo della responsabilità civile per l’uso cessione della cosa (arttitolarità delle partecipazioni medesime. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, È ormai assodato che non può considerarsi un condizione meramente potestativavi sia e non vi possa essere coincidenza tra titolarità delle partecipazioni sociali e titolarità dei beni sociali, l’atto spettando la prima ai soci e la seconda alla società, stante la soggettività giuridica di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione quest’ultima46. Tuttavia, il cd. valore reale, ovvero il valore derivante non dalla mera suddivisione del capitale sociale nominale per il numero delle 00 X. XX XXXXXX - X. XXXXXX, Xxx particolari diritti del socio nella nuova s.r.l., in misura fissaRiv. not., salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione2004, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex artpp. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischi75-111.

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Samples: Contratto Di Acquisizione

XXXXX,. L’adempimento come condizione del contrattoLa contrattazione standardizzata…, in Vita notcit., 1983, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199503; C.M. XxxxxxXXXXXX, Diritto civile…, 347, il quale sottolinea che si debba escludere che sia richiesto all’aderente «un particolare sforzo o una particolare competenza per conoscere le condizioni generali usate dal predisponente». 3Cfr. Il contrattoperò A. GE- NOVESE, MilanoCondizioni generali…, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civcit., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente804, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (artil quale la norma dell’art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, 1341 co. 1 c.c. impone in capo all’aderente uno sforzo di diligenza «molto più gravoso dell’ordinario». della volontà con il principio dell’autoresponsabilità21. Specularmente, è richiesto al predisponente un onere di rendere conoscibili le proprie condizioni generali: si può ritenere che, nell’attuale società digitalizzata, tale onere possa assolversi anche pubblicando le condizioni generali sul sito web dell’im- presa (si può però ragionevolmente pretendere che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazioneil predisponente dimostri di aver fornito all’aderente l’indirizzo url ove rinvenire le condizioni). Le condizioni generali non conoscibili con l’ordinaria diligenza non sono nulle, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che ma – come si verifichi la condizioneevince dal chiaro dato testuale – inefficaci22. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegnaSecondo l’opinione prevalente, si tratta di vendita con riserva della proprietà46inefficacia assoluta (ossia rilevabile d’ufficio dal giudice)23. Un problema particolare si pone quando entrambi i contraenti abbiano predi- sposto condizioni generali di contratto. In definitivaquesta circostanza (spesso definita, sembra che nella letteratura internazionale, come battle of the forms), la differenza fondamentale tra le regola codicistica non chiarisce se una delle due fattispecie regolamentazioni standard prevalga e sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa integralmente efficace nei confronti dell’altro contraente o se siano entrambe applicabili al contratto concluso e l’assunzione dei rischi21 V. per tutti X. XXXXXXX-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1945, 198.

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XXXXX,. L’adempimento come condizione del contrattoIl contratto di agenzia – la concessione di vendita – il franchising”, 1992, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” , in Vita not.DPL , 19831988, II5, 304 pp. 1620 ss.; X. Xxxxxxx-XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. Profili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civileFermo, 197311 giugno 1988, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile0000, pp. 3116 e ss. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm. cod. civ., Torino1978, 1980II, 235pp. 1053 e ss.; Di Xxxx XxxxxxxxxPret. Parma, L’esecuzione 16 ottobre 1989, in Resp. Civ. Prev., 1990, pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6729, in principio la nullità del contratto, Milanoavrebbero posto in essere il contratto di cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, 1967ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, 177 ss.; Xxxxxxxxla difficoltà di discernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, La condizione elemento essenziale del contrattofigure assai simili ma non identiche, Milanoha determinato la presunzione che le parti, 2000indipendentemente dall’elemento qualificante, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietàpotessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Non opera Un’altra tesi riteneva applicabile la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi disposizione di perimento e deterioramento del bene (artcui all'art. 1523 2126 c.c.) , facendo leva soprattutto sul fatto che la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e della responsabilità civile per l’uso della cosa (artall'esigenza di tutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. 2054A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, comma 31, Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c.) ma trovano applicazione , infatti, salvava gli effetti del contratto nullo limitatamente al periodo della propria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i princìpi generali in materia medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di rischio (res perit domino) e individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465una, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia ora dell’altra delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischiteorie formulate.

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XXXXX,. L’adempimento come condizione del contrattoGli edifici di culto nel sistema giuridico italiano, in Vita notop. cit., 134: stessi interventi erano estesi ai fabbricati destinati ad uso di seminario e di istituzioni analoghe di religiosi, campanili, abitazioni di ecclesiastici al servizio delle chiese e al mobilio delle stesse, limitatamente ai bisogni indispensabili. L’estensione della disciplina riguardava anche le I.P.A.B.: X. Xxxxx, Riforma amministrativa ed interventi religiosi, Napoli, 1983; M.C. Xxxxxxxx, IIL’assistenza e la beneficenza fra legislazione e diritto costituzionale vigente, 304 ss.Salerno, 1990. speciale sono stati estesi agli edifici dei culti diversi dal cattolico non di proprietà di stranieri, e direttamente utili all’esercizio del culto, ma con delle condizioni: che l’edificio da riparare o da ricostruire fosse l’unico esistente nel Comune; che si trattasse di un tempio o di un oratorio legalmente riconosciuti; e che l’intervento fosse ritenuto necessario dal Ministro dei Lavori Pubblici, di intesa con i Ministri per l’interno e per il Tesoro, con riguardo al numero dei fedeli del Comune. Tali presupposti giuridici, hanno reso assai poco agevole per le confessioni acattoliche, l’effettivo conseguimento dei vantaggi promessi. Il governo ha ritenuto di colmare “una grave lacuna della legislazione statale”, vista l’importanza della costruzione di nuovi edifici di culto “di cui non può non riconoscersi la pubblica utilità e l’alta funzione sociale e morale”88, attraverso il c.d. “finanziamento ordinario dell’edilizia di culto”, organicamente previsto con la l. del 18 dicembre 1952, n. 2252 (Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese). Essa ha considerato in maniera più organica il problema dei luoghi del culto cattolici, facendo gravare sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, l’onere di contributi finanziari da concedere agli Ordinari diocesani per l’acquisto delle aree e per la costruzione ex novo delle chiese parrocchiali, delle chiese vere proprie e degli ambienti destinati ad uso del ministero pastorale, di ufficio e di abitazione. Le “opere” in oggetto sono state considerate come “opere pubbliche” anche se appartenenti ad enti diocesani89. Ancora sul “finanziamento ordinario dell’edilizia di culto”, per aumentare gli impegni finanziari dello Stato e, al contempo, per mitigare le procedure amministrative previste dalla legge precedente, la l. del 18 aprile 1962, n. 168 (Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione degli edifici di culto), ha stabilito la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione di “edifici di culto e di opere annesse”, e 88 X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civileEdifici ed edilizia di culto. 3. Il contrattoProblemi generali, Milano, 20001979, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 45 e ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischi..

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XXXXX,. L’adempimento come condizione del contrattoLa legge 21 Febbraio 1991, n. 52 sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, in Vita notBanca borsa e titoli di credito, 1991, fasc. I, p. 409. mercato i beni ed i servizi prodotti nell’esercizio dell’impresa industriale; tutti i contratti, altresì, mediante i quali si esplica l’intermediazione nella circolazione dei beni propria dell’impresa intermediaria; o, ancora, i contratti di trasporto, bancari, o assicurativi, attraverso i quali si esercitano le relative imprese”108. Ma che dire dei contratti “stipulati per esitare gli strumenti aziendali obsoleti, o per smobilizzare le scorte”109?. Anche qui si rilevano due orientamenti opposti: in base al primo si opera un’interpretazione restrittiva e si ritiene corretta l’equazione fra i crediti sorti “da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa”, (legge n. 52 del 1991), ed i soli crediti che costituiscono il corrispettivo di cessione di beni o di prestazione di servizi, alla cui produzione o scambio l’attività d’impresa è diretta110. Contrariamente il secondo orientamento sostenuto da autorevole dottrina dispone che tali contratti vadano compresi nell’ambito di applicazione della norma; in quanto risultano compatibili con il dettato normativo e con la ratio sottostante alla legge n. 52 del 1991. Infatti: “se la ratio dell’art.1 è quella di consentire l’applicazione di una disciplina privilegiata alle società di factoring che si pongono al servizio degli imprenditori consentendo loro la smobilizzazione di crediti di impresa, coerenza vuole che l’interpretazione della norma sia diretta ad allargare l’ambito dei crediti cedibili sino a ricomprendere tutti quelli che sorgano da contratti stipulati dal cedente per l’esercizio della propria attività”111. In ultima analisi si confronta la disciplina speciale: che 108 Cit., 1983X.XXXXX, II, 304 ssop. cit.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile,p. 3109. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ109 Cit., TorinoX.XXXXX, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ssibidem.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene – effetto che si realizza sin dall’inizio – e a fronte di ciò sia tenuto a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna, si tratta di vendita con riserva della proprietà46. In definitiva, sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e l’assunzione dei rischi

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