Common use of XXXXX, Clause in Contracts

XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.

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Samples: Somministrazione Di Lavoro E Appalti Di Servizi, Somministrazione Di Lavoro E Appalti Di Servizi

XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoroL’adempimento come condizione del contratto, in Dir. lav. rel. indVita not., 20061983, p. 411II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 15 Cfr3. Tribunale Il contratto, Milano, 14 febbraio 20072000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in RivComm. critica dircod. lavciv., 2007Torino, p.4131980, ai sensi dell’art235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. 21Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4°, d.lgsc.c. 10 settembre 2003 n. 276che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è nullo sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnicoprofilo tributario, produttivo, organizzativo o sostitutivoessendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che giustificano non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il ricorso al contratto pagamento dell’imposta proporzionale di somministrazione a tempo determinato (nella specieregistro nel momento in cui si verificherà la condizione, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 1819 d.p.r. 26 aprile 1986, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità131. Diversamente, la società utilizzatrice vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e la lavoratrice avessero stipulato un contratto sconta fin da subito l’imposta proporzionale di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutiveregistro (art. 16 Cfr27 d.p.r. Cass. 3 26 aprile 20131986, n. 8120131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in Diritto & Giustizia 2013dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, 4 aprile: Le ragioni sottostanti mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante bene – effetto che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto si realizza sin dall’inizio – e a risarcire fronte di ciò sia tenuto a sopportare il danno rischio da perimento sin dalla data consegna, si tratta di vendita con riserva della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratoreproprietà46. In particolaredefinitiva, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.l’assunzione dei rischi

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Samples: Preliminary Sale Agreement, Preliminary Sale Agreement

XXXXX,. L'importo xxxxx xxxxx viene stabilito dall'Amministrazione dell’IPAB con provvedimento annuale contestuale all'approvazione del Bilancio di Previsione. L’importo xxxxx xxxxx di degenza, anche in corso d’anno, potrà subire le variazioni deliberate dagli organi di amministrazione dell’Ente al fine di rispettare il principio del pareggio xx xxxxxxxx e di consentire la prosecuzione dello svolgimento dell’attività assistenziale. Dette variazioni saranno prontamente e formalmente comunicate all’assistito xx xxxx stipulanti che potranno decidere di recedere dal presente contratto entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. A garanzia del puntuale pagamento del corrispettivo di soggiorno e delle spese extra il/i referente/i si impegna/impegnano a rilasciare garanzia personale x xxxxx. Il/I referenti/i è/sono stato/i reso/i edotto/i che può/possono rivolgersi al Comune di residenza del beneficiario, per un eventuale sostegno economico, qualora ne ricorrano i presupposti. Il/I referente/i dà/danno atto che il mancato x xxxxxxxx sostegno da parte del Comune, non esonera sé/loro stesso/i dall’obbligo degli impegni di pagamento assunti con la presente impegnativa. Ove al pagamento concorra direttamente il beneficiario sino a concorrenza del proprio reddito e/o in quota parte il Comune, i pagamenti dei referenti rappresentano il corrispettivo per le rette giornaliere non coperte dai versamenti. Il contratto pagamento dovrà essere eseguito presso la Tesoreria dell'IPAB BISOGNIN all’uopo incaricata al ricevimento della fattura di somministrazione xxxxx entro il giorno 20 del mese successivo. Nel caso di lavororitardi nel pagamento, comunque superiori ai 30 (trenta) giorni rispetto alla data indicata al comma precedente, l’IPAB G. BISOGNIN è autorizzata all’addebito degli interessi passivi previsti xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx che normalmente il Tesoriere applica sugli scoperti xx xxxxx. L’IPAB G. BISOGNIN provvederà a tenere conto degli importi eventualmente non versati per eventuali spese accessorie (ad es. farmaci fuori prontuario, trasporti, etc), effettuando il conguaglio con la fatturazione riferita alla mensilità successiva. È possibile recedere dall’impegno assunto con la sottoscrizione della presente domanda mediante lettera raccomandata indirizzata all’Amministrazione dell’IPAB ed accompagnata dalla richiesta di dimissione dell’ospite contermine di preavviso di 15 giorni; in Dircaso contrario l’IPAB G. BISOGNIN provvederà ad addebitare l’importo xxxxx xxxxx per tutti i giorni di mancato preavviso. lavAi xxxx xxxxx determinazione xxxxx xxxxx viene conteggiato il giorno dell’accoglimento e il xxxxxx xxxxx dimissione. rel. ind.Le modalità e il numero dei giorni di frequenza alla settimana vengono regolamentati dalla SCHEDA DI SERVIZIO DIURNO, 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivocompilata all’inizio ed eventualmente aggiornata, che giustificano il ricorso al contratto è parte integrante del presente contratto. In caso xx xxxxxxx, i contraenti si impegnano a xxxxxx anche i giorni non xxxxxx (vuoto per pieno), stabiliti dalla Scheda di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, cui sopra. Solo in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta ricovero ospedaliero verrà applicata xx xxxxx ridotta prevista (con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lavalle deliberazioni dell’Ente)., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.

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Samples: Contratto Di Ospitalità

XXXXX,. Il contratto di La somministrazione di lavorolavoro dopo le recenti riforme, in Dir. lav. rel. ind., 20062012, p. 411967. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto Sottolinea «la autonomia del rapporto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione lavoro tramite agenzia interinale rispetto a quello a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso determinato» evidenziando tra l’altro la funzione diversa della somministrazione tem- poranea di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente lavoro rispetto al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato termine che si configura, grazie alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, «come uno strumento positivo in termini di valore sociale ed eco- nomico per ragioni sostitutivela sua capacità di aprire l’accesso al mondo del lavoro» X. XXXXXXX, Il lavoro tem- poraneo in ffuropa, in Lav. 16 Cfr. Cass. 3 aprile dir., 2013, n. 8120p. 785. Più in generale, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di per un critica all’«appiattimento del lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto tramite agenzia sul modello tipologico e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità concettuale del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante termine» cfr. M. significativo l’impianto normativo che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare regolava il lavoro con temporaneo. Anche in questo caso si è formata una interpretazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha equiparato tale tipologia contrattuale al contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che termine vo- lutamente disattendendo la chiara volontà del legislatore per il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per quale la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione termine nasce come strumento gestionale per sopperire all’ordinaria attività dell’utilizzatore, senza che sia richiesto né il requisito della somministrazione al temporaneità, né che le ragioni giustificatrici siano specifi- camente indicate secondo le modalità previste per il contratto a terminetempo de- terminato 5. È un dato di fatto che si è in presenza di una legislazione che, pur ammet- tendo nella sua formulazione letterale anche un uso ordinario, seppur con- trollato, degli strumenti di flessibilità in entrata, ha conosciuto una applicazio- ne chiusa ad ogni tentativo di affrancare le assunzioni temporanee dal requisi- to della eccezionalità 6, accompagnata, peraltro, da un giudizio sociale di disva- XXXXXXXXXX, Somministrazione di lavoro: ritorno al passato, in La nuova riforma del lavoro, a cu- ra di X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Milano, 2012, p. 109.

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Samples: Contratti Di Lavoro Temporanei

XXXXX,. Il contratto problema dei patti successori, cit., p. 1211; X. Xxxxxxx, La donazione di somministrazione di lavorobeni altrui, Napoli, 2012, p. 225 ss., che ipotizza, altresí, in Diruna prospettiva de iure condendo, un profilo di illegittimità costituzionale del divieto di cui all’art. lav771 c.c. 3. relParticolarmente complessa e articolata è la ragione sottesa al divieto dei patti istitutivi. indEssa appare funzionalmente collegata a tutto il sistema di circolazione della ricchezza post mortem18 e non già si identifica esclu- sivamente con la libertas testandi; ossia con l’esigenza di garantire all’ere- ditando il potere di revocare ad libitum suum le disposizioni a causa di morte19. Infatti, se è indubbio che la libera revocabilità delle disposizioni mortis causa costituisce un principio fondamentale del nostro sistema suc- cessorio, che tende a salvaguardare pienamente la libera e spontanea de- terminazione volitiva dell’ereditando, è altrettanto vero, però, che, se per soddisfare tale esigenza fosse bastata la mera revocabilità dell’atto, il legi- slatore non avrebbe avuto motivo di sancire un divieto cosí perentorio e di cosí ampia portata come quello posto dall’art. 458 c.c.; divieto che fa da pendant alla tipizzazione delle fonti di delazione ereditaria, 2006che indivi- duano nel testamento l’unico strumento a disposizione dei privati per di- sporre delle loro sostanze per il tempo successivo alla loro morte20. Né, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milanosotto questo profilo, 14 febbraio 2007si sarebbe potuto sostenere che tale previsione avrebbe determinato un inconciliabile contrasto con la natura contrattuale della di- sposizione, in quanto l’irrevocabilità del vincolo rappresenta una normale 18 X. Xxxxx, Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv. critica dir. lavpriv., 20071997, p.413p. 9, ai sensi dell’art. 21rileva come, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto prima di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni ogni ipotesi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamentoriforma del divieto dei patti successori, si applicano dovrà procedere ad identificare «con precisione, e attentamente valutare nel loro pregio rispettivo, i diversi inte- ressi» per poi stabilire quali fra essi potranno non essere piú sacrificati «e quindi costruire le conseguenze ex artformule piú idonee a tradurre normativamente questa selezione di interessi». 18Formule che im- plicheranno notevoli problemi di tecnica legislativa – ed in primo luogo – i rapporti gerarchici che si vorranno stabilire tra libertà e divieto. Si potrà infatti prevedere che «i patti successori sono in linea di principio ammessi, legge n. 300/1970tranne alcune figure che rimangono ancóra vietate o, a nulla rilevando cheall’in- verso, successivamente al rapporto potrà dirsi che i patti successori sono in linea di somministrazione e senza soluzione principio vietati, tranne alcune figure che in via di continuitàderoga si ammettono». 19 A.A. Xxxxxxxx, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutiveXxxxx successori istitutivi, cit., p. 455; X. Xxxxx, Il profilo identitario, cit., p. 1158 ss.; A. Palazzo, Autonomia contrattuale, cit., p. 31 ss.; C.M. Xxxxxx, Diritto ci- vile, II, La famiglia. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013Le successioni, n. 8120Milano, in Diritto & Giustizia 20131985, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicatep. 414; X. Xxxxxxxxxxx, in quella sedeXxxxxxxxxxx, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettivitàcit., p. 752; X. Xxxxxxxxx Xxxx, Il testamento, cit., p. 28; M.V. Xx Xxxxxx, I patti sulle successioni fu- ture, cit., p. 533; Cass., 8 maggio 201216 febbraio 1995, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 20071683, in Riv. critica dir. lavnot., 20071995, p.1089p. 559 ss., la con nota di X. Xxxxxxxxx, Xxxxx successori: il sottile confine tra nullità e validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggenegoziale. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.

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Samples: Saggi

XXXXX,. Il La convivenza di fatto ed il contratto di somministrazione convivenza, cit. non sarebbe necessaria una residenza comune per poter sottoscrivere il contratto di convivenza; la trasmis- La lettera b) è modellata sull’art. 143, comma 3, c.c. in base al quale «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie so- stanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia». Sono previsti due parametri di riferimento per determinare i reciproci obblighi di contribuzione: i) «le sostanze» di ciascun convivente, cioè il patrimonio personale e le rendite di cui il convivente può disporre; ii) le capacità di lavoro professionale o casalingo. All’interno di questa cornice si può esplicare l’autonomia privata dei conviventi che possono stabilire le «modalità» di contribu- zione. Va evidenziato che si tratta di parametri, il patrimonio personale e la capacità di lavoro, mutevoli nel tempo, anche in Dirmaniera importante: si pensi ad una forte perdita patrimoniale per un affare sbagliato oppure alla perdita del lavoro di uno dei conviventi. lavÈ evidente che l’accordo in ordine alle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, secondo una regola tipica degli accordi di natura familiare, è soggetto alla regola rebus sic stantibus ed è soggetto a variazione qualora mutino i descritti parametri di riferimento. relLa lettera c) consente ai conviventi di scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni. indCom’è noto la comunione dei beni ha ad oggetto i beni ed i diritti reali acquistati, anche separatamente, durante il regime di comunione, salvo che si tratti di beni personali (art. 177, lett. a), c.c.). Comporta, 2006inoltre, p. 411il diritto per il convivente alla c.d. 15 Cfrcomunione de residuo, cioè alla metà del valore dei frutti dei beni e dei proventi dell’attività separata dell’altro convivente, delle aziende o partecipazioni in società di persone dell’altro convivente, esistenti al momento del verificarsi di una causa di scioglimento della comunione. Tribunale MilanoA differenza del matrimonio in cui la comunione dei beni è il regime legale, 14 febbraio 2007operante ex lege in mancanza di diversa scelta dei coniugi, nella convivenza di fatto il regime di comunione dei beni opera sulla base della scelta effettuata nell’ambito del contratto di convivenza. 671 sione del contratto al Comune di residenza, posta a carico del professionista, può essere fatta al Comune di «rispettiva» residenza di ciascun convivente, e quindi anche a Comuni diversi, se la residenza anagrafica dei conviventi non è fissata nello stesso luogo. Quanto alle modalità di iscrizione all’anagrafe del contratto di convivenza, l’Autore propone di utilizzare le seguenti modalità: se i conviventi coabitano, formando un’unica «famiglia anagrafica», la registrazione del contratto sarà fatta nelle schede individuali di ciascun convivente e nell’unica scheda di famiglia riferita ai conviventi coabitanti; se i conviventi hanno diverse residenze anagrafiche, formando ciascuno una propria «famiglia anagrafica», mono-personale, la registrazione del contratto sarà fatta nelle schede individuali e nelle schede di famiglia di ciascun convivente. 672 Dispone il comma 54 «Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51». Si ritiene che l’unica modifica possibile al regime patrimoniale della comunione dei beni sia la revoca della scelta del regime di comunione dei beni con la conseguenza che tra i conviventi non sussiste alcun regime patrimoniale (per l’esat- tezza non può parlarsi di regime di separazione dei beni, poiché la convivenza non incide sullo status dei conviventi che rimangono di stato libero). Non sembra possibile per i conviventi scegliere un regime di comunione convenzionale con cui i coniugi possono modificare, in Riv. critica dir. lav.am- pliamento o in diminuzione, 2007, p.413il regime di comunione dei beni, ai sensi dell’art. 21210 c.c. 50. Com’è noto, la pubblicità delle convenzioni matrimo- niali si attua mediante l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e per i conviventi non è possibile utilizzare tale forma di pubblicità. La trasmissione di copia del contratto presso l’anagrafe non sembra idonea a pubblicizzare una comunione convenzionale. Dunque, l’unica modifica ammessa dopo la scelta della comunione dei beni è la successiva revoca della scelta, con una modifica del contratto di convivenza per atto pubblico notarile oppure per scrittura privata autenticata da notaio o da avvocato, a differenza delle convenzioni matrimoniali per la cui stipula è prescritta la forma vincolata dell’atto pubblico notarile ricevuto con l’assistenza di due testimoni. Dalla formulazione legislativa «I conviventi di fatto possono discipli- nare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza» (comma 50) e «Il contratto può contenere» (comma 53), d.lgssi desume che il contenuto del contratto di convivenza può riguardare tutti gli aspetti patrimoniali della vita in comune dei conviventi. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo In primo luogo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni convivenza disciplinerà gli obblighi reciproci di carattere tecnicocontribuzione necessari per soddisfare le necessità della vita in comune, produttivocome erogazioni periodiche di somme di denaro, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto contribuzione sotto forma di lavoro casalingo, messa a tempo determinato disposizione dell’abitazione della convivenza, ecc. L’obbligo di contribuzione è ancorato dalla legge ai medesimi parametri previsti dall’art. 143, comma 3, c.c. per ragioni sostitutivei coniugi 50 Nello stesso senso, XXXXXXX, Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico ed atipico, cit. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea (sostanze patrimoniali di ciascuno e capacità di lavoro devono professionale o casalingo). Vanno tenute nettamente distinte dagli obblighi di contribuzione even- tuali donazioni o liberalità che possono essere indicate per iscritto nel contratto effettuate nell’ambito della convivenza e devono possono anche essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che inserite nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milanoconvivenza, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici ma che non rientrano nella causa familiare del contratto di somministrazione convivenza e sono, di cui al d.lgsconseguenza, soggette alle normali regole della revocazione per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, della riunione fittizia, della riduzione e della collazione. 10 settembre 2003 n. 276Per distinguere tra contribuzione alla vita in comune, in esecuzione di un dovere morale e sociale, e liberalità bisogna considerare il carattere proporzionato e adeguato della prestazione in relazione alle circostanze del caso concreto ed in particolare va conside- rato il sacrificio patrimoniale subìto nell’ambito degli assetti socio- economici della specifica relazione, con particolare riguardo alle condi- zioni patrimoniali, reddituali e sociali del singolo contribuente 51. È la proporzionalità che funge da parametro per distinguere ciò che costitui- sce adempimento dei doveri morali e sociali e l’atto di liberalità 52. Il primo problema da affrontare riguarda la determinazione del quantum della contribuzione reciproca dei conviventi: deve essere affermata la sussistenza rigi- damente proporzionale alle sostanze di un ordinario rapporto ciascun convivente ed alle sue capacità di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatoreprofessionale o casalingo? Oppure i conviventi sono liberi di discostarsi dai parametri dettati dalla legge? Prima della novella legislativa, la giurisprudenza ha fatto applicazione analogica ai conviventi del principio strettamente proporzionale di contribuzione fissato per i coniugi dall’art. 143 c.c. 53. La formulazione del comma 53, lett. b) della legge n. 76/2016 ripropone un criterio di contribuzione modellato sull’art. 143 c.c., anche se non esiste per i conviventi una norma come l’art. 160 c.c. che deve essere condannato a ricostituire il rapporto stabilisce l’inderogabilità dei diritti e a risarcire il danno dei doveri previsti dalla data della messa in mora; Triblegge per effetto del matrimonio 54. MilanoSi ritiene che i parametri normativi di 673 51 Cass. 13 marzo 2003, 4 luglio 2007n. 3713, in RivGiust. critica dirciv. lavmass., 20072003, p.1089, 513 ha stabilito che «un’attri- buzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’ob- bligazione naturale a condizione che la validità prestazione risulti adeguata alle circostanze e propor- zionata all’entità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte patrimonio e alle condizioni sociali del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggesolvens». 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.

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Samples: Contract of Cohabitation

XXXXX,. Il contratto La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di somministrazione di lavorosemplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, in Dir. lav. rel. indXxx.xx.xxx.xxxxx.xxx., 2006fasc.5, p. 4112015, 1127 ss.. ve alla struttura proponente, all’oggetto del bando, all’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, all’aggiudicatario, all’importo di aggiudicazione, ai tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitu- ra; all’importo delle somme liquidate (ex art. 15 Cfr1, comma 32, l. 190/2012). Tribunale MilanoNon solo, 14 febbraio 2007ma non è un caso che le funzioni di vigilanza, in Rivprima spettanti all’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, siano state affidate all’Autorità na- zionale anticorruzione. critica dirInfatti, sulla base del- le previsioni della l. 190/2012 e del d.lgs. lav33/2013, come succ. mod. e integr., 2007le ammi- nistrazioni sono tenute a trasmettere le infor- mazioni sulle procedure di gara all’ANAC, p.413prevedendo anche un controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore eche, in caso di licenziamentoinadempimento, si applicano le conseguenze ex può imporre alle stazioni appaltanti una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. art. 1832 l. 190/2012 e art. 37 d.lgs. 33/2013). Sempre con riferimento agli appalti pub- blici, legge n. 300/1970il d.lgs. 33/2013, a nulla rilevando checome succ. mod. e in- tegr., successivamente al rapporto sancisce l’obbligo in capo alle ammini- strazioni di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, pubblicare «nella home page dei siti istituzionali in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto collocata un'apposita sezione denominata Amministrazione traspa- rente» le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass.l'esecuzione di opere e la- vori pubblici, 8 maggio 2012servizi e forniture, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatorenonché, in caso di inadempimento del somministratoreprocedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenzialila delibera a contrarre (cfr. art. 9, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 433/2013). Le recenti novità normative in tema Tali principi sono stati riportati anche nel nuovo Codice degli appalti, specificatamente all’art. 29 d.lgs. 50/201611, laddove la norma, oltre a richiamare i contenuti degli obblighi prima evocati, introduce, quale ulteriore a- dempimento, quello di somministrazione pubblicare «i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al ter- mine della loro esecuzione e la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti». Inoltre, la medesima norma prevede, altresì, di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.pubblicare le in- formazioni non solo sul sito web dell’amministrazione nella sezione “Ammini- strazione trasparente”, ma anche sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

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Samples: Public Contracts Code

XXXXX,. Il contratto Le c.d. clausole sociali: evoluzione di somministrazione un modello di politica legislativa, Dir. Rel. Ind., 2001, 2, p. 134. 134 Sebbene già l’art. 4, co. 1, D.P.R. n. 207/2010, avente ad oggetto il regolamento di attuazione, avesse ricondotto i contratti collettivi da applicare, in forza dell’art. 118, c. 6, d.lgs. n. 163/2006, a quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente più rappresentative (X. Xxxxxxxxx, Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro, in DirFrancoAngeli, Milano, 2013, p. 179). lavSe l’art. rel. ind36 St. Lav., 2006per mezzo della clausola sociale, si proponeva di accordare al lavoratore il diritto perfetto a vedersi corrisposto un dato trattamento135, dal d.lgs. n. 163/2006 in poi, il vin- colo ha mostrato di risentire della rigida scansione ‘fasica’ segnata dalla disciplina dell’evidenza pubblica. Le clausole sociali hanno finito così per atteggiarsi diversamente a seconda che fossero destinate ad impattare sulla fase dell’aggiudicazione (e, quindi, a ripercuotersi sulla congruità dell’offerta) o sulla fase dell’esecuzione (e, dunque, a transitare per l’adempimento contrattuale dell’affidatario e risolversi poi nel diritto a favore del lavoratore). Malgrado gli stravolgimenti che hanno interessato il risalente modello, che deve intendersi tutt’ora vigente136, lo strumento è stato e resta ben riconoscibile tra le pieghe di ogni riforma degli appalti pubblici: le clausole di equo trattamento rispondono, oggi come ieri, all’«esigenza che sia assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, ove nell’esercizio di una determinata attività imprenditoriale intervenga la p.a.» e, malgrado l’usura del tempo e il caos del panorama sindacale, mirano ancora alla «valorizzazione della dimensione collettiva»137. 3. Dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore quale principio di aggiudicazione e di esecuzione dell’appalto… La norma centrale in tema di equo trattamento, nel contesto del d.lgs. n. 50/2016, era indubbia- mente l’art. 30, co. 4 che introduceva, tra «i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione» , la pre- visione che al personale impiegato nei lavori, servizi (e forniture) oggetto di appalti pubblici do- vesse trovare applicazione il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguivano le prestazioni di lavoro «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui am- bito di applicazione fosse strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della con- cessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente». La forza precettiva della previsione, tuttavia, era fortemente attenuata dall’interpretazione ‘mor- bida’ che ne avevano dato i giudici amministrativi. Sul presupposto che l’applicazione di un deter- minato contratto collettivo rientrasse tra le prerogative dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, i giudici avevano ridimensionato notevolmente la portata della previsione: in sede di 135 Per rendere tecnicamente possibile tale risultato si faceva ricorso allo schema giuridico della clausola a favore di terzi nel contratto (art. 1411 c.c.). Inoltre, per rafforzare l’effettività della disciplina, l’art. 36 St. Lav. prevedeva che l’Ispettorato del lavoro segnalasse ogni infrazione accertata ai Ministri affinché questi ultimi adottassero le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva, l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi appalto. 136 Deve, infatti, escludersi che l’art. 36 St. Lav. sia stato oggetto di abrogazione implicita in quanto le norme sopravvenute (nella riflessione dell’Autore il riferimento era all’art. 118, co. 6, d.lgs. n. 163/2006 ma ad analoghe conclusioni può pervenirsi anche con riguardo al codice vigente) «sono rivolte a due destinatari diversi (…) e operano tramite due diversi meccanismi giuridici teoricamente contemporaneamente applicabili», sebbene, com’è ovvio, l’art. 36 St. Lav. abbia smarrito «ogni utilità pratica», I. Xxxxxx, Appalti delle pubbliche amministrazioni e tutela dei lavoratori dipendenti da appaltatori e sub-appaltatori, in X. Xxxxxxxxx, X.X. Xxxxxxx (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci Editore, Bari, 2010, p. 411282. 15 Cfr. Tribunale Milano137 Quale che sia ratio ‘prevalente’, 14 febbraio 2007entrambe «pongono, pur sempre, in evidenza l’intimo collegamento che sussiste tra siffatto profilo e quello dell’esigenza di tutela del lavoro subordinato, sottolineando, in tal modo, l’ispirazione e la funzione di garanzia». Si tratta di un estratto della nota pronuncia della Corte costituzionale avente ad oggetto l’art. 00 Xx. Xxx. (Xxxxx cost., 19 giugno 1998, n. 226). aggiudicazione, infatti, era apparso sufficiente che l’operatore economico optasse per un con- tratto nazionale coerente con l'oggetto dell'appalto138. Un ulteriore elemento che contribuiva a indebolire il tenore della norma si rinveniva - in negativo - nell’art. 97, co. 5 che prevedeva che la stazione appaltante escludesse l’offerta anormalmente bassa per violazione dell’art. 30, co. 3 (o, ancora, dei minimi salariali retributivi di cui all’art. 23, co. 16139) e non del co. 4140 che, nella pratica, finiva per peccare di ineffettività. Il disposto normativo lasciava poi spazio a molti dubbi: basti pensare che l’individuazione dei sog- getti stipulanti faceva affidamento, come spesso accade, sul ‘grande assente’ del nostro ordina- mento intersindacale, cioè un sistema (legale) di misurazione della rappresentatività compa- rata141. Il punto di forza della previsione si rinveniva, invece, nella definizione legale del perimetro, non già in relazione all’attività esercitata dall’appaltatore (del settore o della categoria) ma, più correttamente, a quella oggetto dell’appalto come tratteggiata negli atti di gara. Se il medesimo principio era destinato a governare, nel disegno del legislatore, sia la fase aggiu- dicativa, sia quella funzionale o esecutiva, il contenzioso – che muoveva le fila dall’art. 30, co. 4 – si concentrava prevalentemente nella fase dell’aggiudicazione142. Del resto, nella procedura ad evidenza pubblica, sono le stesse imprese concorrenti a invocare, a proprio favore, un’interpre- tazione più o meno elastica del disposto normativo ad opera del giudice amministrativo mentre, nella fase esecutiva – a fronte dell’inerzia della stazione appaltante – il lavoratore ha spesso ti- more ad azionare il suo diritto ad un altro trattamento davanti al giudice del lavoro, sulla scorta di un dato normativo non certo univoco (a maggior ragione se si pensa che, il più delle volte, il trattamento economico-normativo corrisposto dall’appaltatore ha già superato il vaglio del giu- dice amministrativo, in forza del medesimo principio, in sede di aggiudicazione). 138 V., in multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 26 maggio 2022, n. 3564. 139 Del resto, se è vero che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, co. 16, sono redatte sulla base dei valori economici definiti dai ccnl leader dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, l’esclusione per anomalia dell’offerta ex art. 97, co. 5 è prevista solo ai danni delle imprese che presentano offerte nelle quali il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle stesse. E ancora, «any deviation from the costs indicated in the ministerial tables - and provided that the minimum wages provided for in the collective agreements are respected - do not, however, lead to the exclusion». Infatti, «in order to doubt the ade- quacy, it is necessary that the discrepancies are considerable and clearly unjustified», così X. X. Xxxxxxx, Public procurement and sub- contracting in Italy: a ‘work in progress’ between social protection and the compatibility with the European competition principles, in X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, G. A. Xxxxxxx e Xxxxxxxx (a cura di), Social clauses in the implementation of the 2014 public procure- ment directives, ETUC, Brussels, 2021, p. 50. Si segnala che il nuovo codice ha proceduto ad una mera risistemazione delle disposizioni in merito al giudizio di congruità del costo del lavoro (v. artt. 41, co. 13 e 110, co. 5, lett. d). 140 In verità, una parte della dottrina aveva esteso alla violazione del co. 4 le medesime conseguenze sanzionatorie connesse al man- cato rispetto del co. 3, sul presupposto che il co. 4 potesse (e dovesse) leggersi come «una specificazione di quello precedente» (che vincolava gli operatori economici, a pena di esclusione delle offerte, al rispetto degli obblighi in materia di lavoro stabiliti, tra gli altri, dai contratti collettivi), v. X. Xxxx, Le clausole di equo trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti: i problemi aperti, Riv. critica Giur. Lav., 3, 2017, p. 458. 141 Per approfondire v. X. Xxxxxxx, Perimetri e rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, Labour&LawIssues, 2018, pp. 1 ss. R. De Xxxx Xxxxxx, Le criticità della rappresentatività sindacale “misurata”: quale perimetro?, Riv. it. dir. lav., 20072020, p.413I, pp. 377 ss. 142 A. Boscati, Appalti pubblici e clausole sociali tra ordinamento interno e diritto dell’Unione Europea, in X. Xxxxx (a cura di), Appalti e lavoro: problemi attuali, Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 36. 3.1 al principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Nel neonato codice dei contratti pubblici, l’art. 11, co. 1-4 prende il posto del vecchio art. 30, co. 4 e fa la sua comparsa in apertura e tra i principi generali del codice: non più uno dei principi di aggiudicazione ed esecuzione, quindi, ma un principio che acquista (e conquista, per così dire) una sua autonomia sistematica. L’articolato in esame ha il merito di riassettare una normativa ingarbugliata che si faceva estrema fatica a tenere insieme: è significativo, a tal proposito, che la norma si occupi anche delle inadem- pienze contributive e delle conseguenze del ritardo dei pagamenti delle retribuzioni al personale dell’appaltatore, e quindi, del ‘surrogato’ pubblico della responsabilità solidale negli appalti pri- vati143. Se il primo comma dell’art. 11 ripropone fedelmente il contenuto del comma 4 dell’art. 30 v.f., un elemento di netta discontinuità si rinviene, invece, nel comma 2, che si pone in rotta di colli- sione con le considerazioni fatte proprie nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa. Il comma 2, infatti, introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di inserire nei bandi l’indicazione del contratto collettivo applicabile (con ogni evidenza, individuato ai sensi del comma 1). Il legislatore impone alla stazione appaltante di fare esattamente ciò che i giudici am- ministrativi hanno ripetutamente censurato: individuare nel bando di gara il ccnl che l’appaltatore è tenuto ad applicare144. L’unico salvagente, che impedisce al secondo comma di affondare nell’illegittimità costituzionale per contrasto con la seconda parte dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 27639 Cost., è nullo il comma 3 che concede agli operatori economici di indicare nella loro offerta il differente contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato collettivo da loro applicato purché lo stesso assicuri «l’equivalenza delle tutele» (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, circostanza che deve essere condannato oggetto di dichiara- zione dell’operatore economico prima dell’aggiudicazione). Resta, ancora una volta, il cono d’om- bra della sanzione: l’unico appiglio si rinviene nel richiamo operato dal comma 3 all’art. 110 - che si occupa del giudizio di anomalia delle offerte – per il caso di mancato superamento del test di equivalenza delle tutele lavoristiche. È palese l’intento perseguito dal legislatore di ‘levigare’ gli spigoli normativi più a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Tribrischio di con- trasto con i principi costituzionali. MilanoTuttavia, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089per quanto meritoria, la validità previsione sembra peccare di imprecisione e induce a interrogarsi circa la ragione per cui non si è percorsa la strada maestra del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il «trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione non inferiore» rispetto al contratto collettivo applica- bile, già tracciata da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economicoinnumerevoli provvedimenti legislativi. 143 Come noto, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatorel’art. 29, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggenon trova applicazione con riferimento al committente-pubblica amministrazione (ex art. 9, co. 1, d.l. n. 76, conv. in l. n. 99 del 2013). Il meccanismo di pagamento diretto delle retribuzioni dovute al personale dell’appaltatore nel codice del 2016 era, invece, contenuto nell’art. 30, co. 5. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.

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Samples: Legislative Analysis

XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoro(a cura di), Unternehmenskauf und Restrukturierung, Mu¨ nchen, 2013. (2) V. ad esempio il caso deciso da Xxxx. 25 marzo 2009, n. 7225, in DirGiust. lav. rel. indciv., 20062010, I, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav111 ss., 2007con nota di X. XXXXXXXXXX, p.413Garanzia di redditivita` dell’immobile alie- nato e atipicita` del contratto: incidenza sul sinallagma e implicazioni disciplinari. (3) Si tratta dei cosiddetti ffnergy Performance Contracts (EPC), ai sensi dell’arto contratti di 3 qui In comune alle evocate fattispecie (fra loro eterogenee) vi e` la circostanza per cui uno dei contraenti non intende assumere un determinato rischio con riguardo alla buona riuscita dell’opera- zione (ossia con riguardo alla piena attuazione del risultato da lui atteso), preferendo piuttosto pagare un prezzo supplementare per vedersi attribuita la « sicurezza » che, qualora per qualsiasi ragione l’esito voluto non si verifichi, potra` ricevere una forma di inden- nizzo sostitutiva dell’utilita` mancata. 21A modelli di regolazione analoghi ricorre pero` anche la legge. E cio` non soltanto, comma 4°com’e` noto, d.lgsnella disciplina di istituti piu` « tra- dizionali » come la cessione del credito (artt. 10 settembre 2003 n. 2761266-1267 c.c., è nullo con riguardo alle garanzie per l’esistenza del credito e per la solvenza del debitore ceduto) o del contratto (di cui il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze cedente garantisce invece la validita` ex art. 181410 c.c.), legge n. 300/1970o di tipi contrattuali come la compravendita (si pensi ovviamente, a nulla rilevando chein particolare, successivamente al rapporto alla garanzia per l’evizione ex art. 1483 ss. c.c. o per i vizi e le qualita` del bene, di somministrazione e senza soluzione di continuitàcui all’art. 1490 ss.), la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutivelocazione (art. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass1578 ss., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative ancora in tema di somministrazione vizi) o l’appalto (art. 1667 s., relativi alla garanzia per le diffor- mita` ed i vizi dell’opera) (4). L’istituzione di lavoro nuove fattispecie legali di garanzia si osserva oggi soprattutto negli ambiti del diritto privato patrimoniale og- getto dei piu` significativi interventi normativi dell’attuale « sta- gione » del diritto contrattuale, vale a tempo determinatodire quelli della cosiddetta contrattazione asimmetrica (5). L’assimilazione In tale contesto, la previsione di garanzie e` coerente con le finalita` « protettive » della somministrazione al contratto a termine.disciplina

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Samples: Not Applicable

XXXXX,. Il contratto di somministrazione agenzia – la concessione di lavorovendita – il franchising”, 1992, Milano, pp. 302 e ss; X. XXXXXXXX “Agenti e Rappresentanti: la mancata iscrizione al ruolo” , in DirDPL , 1988, 5, pp. lav1620 ss.; X. XXXXXXXX, “ Agenti di commercio abusivi e ripetizione dell’indebito” in Il rapporto di agenzia. relProfili di diritto interno e comunitario in Atti del Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, Fermo, 11 giugno 1988, Xxxxxx, 0000, pp. ind116 e ss. 54 T. Milano 30 novembre 1978, in Giur. Comm., 20061978, p. 411II, pp. 15 Cfr1053 e ss.; Pret. Tribunale MilanoParma, 14 febbraio 200716 ottobre 1989, in RivResp. critica dirCiv. lavPrev., 20071990, p.413pp. 197 e ss. Contra Cass. S.U. 12 novembre 1983, ai sensi dell’art. 21n. 6729, comma 4°in principio la nullità del contratto, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo avrebbero posto in essere il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni cui sarebbe stata ammessa per “sostanza e forma” la stipulazione, ed era ovvio che sicuramente una delle parti (il preponente) ne era a conoscenza. Inoltre, la difficoltà di carattere tecnicodiscernere il rapporto di agenzia dal procacciatore d’affari, produttivofigure assai simili ma non identiche, organizzativo o sostitutivoha determinato la presunzione che le parti, indipendentemente dall’elemento qualificante, potessero porre in essere un mezzo per eludere norme imperative55. Un’altra tesi riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 2126 c.c., facendo leva soprattutto sul fatto che giustificano il ricorso la predetta norma avrebbe acquistato, a seguito dello sviluppo della sensibilità sociale, una portata più vasta rispetto a quella originaria (limitata al contratto solo lavoro subordinato), in conformità alla tendenza espansiva del diritto del lavoro e all'esigenza di somministrazione a tempo determinato (nella specietutela del lavoro "parasubordinato" sullo stesso piano di quello subordinato in senso proprio. A sostegno di questa tesi sono stati valorizzati alcuni indici legislativi e giurisprudenziali ed è stato invocato l'art. 35, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentementecomma 1, il lavoratore deve essere considerato a tutti Cost. L’applicazione dell’art. 2126 c.c., infatti, salvava gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica nullo limitatamente al periodo della loro effettività; Casspropria esecuzione, ed in pratica permetteva di far godere all’agente abusivo i medesimi diritti dell’agente iscritto all’albo 56. E’ interessante notare lo sforzo della giurisprudenza che ha tentato di individuare i criteri giustificativi per far prevalere l’applicazione ora di una, ora dell’altra delle teorie formulate., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.

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Samples: Rapporto Di Agenzia

XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoroXxxxxxxxx 000 – C.F. 92028890926 - , in Dirquale importo relativo a garantire continuità agli interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - L.R. n. 8/2021 e successiva D.G.R. n. 18 /1 del 12.05.2021 - Art. lav1, comma 4, e che ai sensi del D.Lgs. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413118/2011; la Determinazione n.56/876 del 11 gennaio 2021 con la quale, ai sensi dell’artdell’Art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie5 dellaL. 241/90, il contratto Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del Terzo Settore ha proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento, con le funzioni di cui all’art. 6 della medesima; la Determinazione n.1104/85 del 12/01/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre. Ambulanti al dettaglio dei mercati locali non era stato prodotto in giudizio)beneficiari di altri interventi similari a valere sulla Legge Regionale 23 luglio 2020, n.22. Discoteche e discopub, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. b) – 12 ter, della Legge Regionale n. 30, pubblicata sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020; conseguentementela Determinazione n. 203/2566 del 19/01/2021 con la quale l’Amministrazione regionale ha provveduto alla sospensione dell’Avviso Pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi, il lavoratore deve essere considerato con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre. Ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore evalere sulla legge regionale 23 luglio 2020, in caso n.22 (Legge quadro sulle azioni di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, sostegno al sistema economico della Sardegna e a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di salvaguardia del lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutiveseguito dell’ emergenza epidemiologica da covid-19). 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, Discoteche e discopub; la Determinazione n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, 3546/295 del 22/01/2021 con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è approva l’Avviso pubblico a sportello e i relativi allegati che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione fanno parte integrante e sostanziale della somministrazione al contratto a termine.VISTA VISTA

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