XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge. 4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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Samples: Somministrazione Di Lavoro E Appalti Di Servizi, Somministrazione Di Lavoro E Appalti Di Servizi
XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoroL’adempimento come condizione del contratto, in Dir. lav. rel. indVita not., 20061983, p. 411II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 15 Cfr3. Tribunale Il contratto, Milano, 14 febbraio 20072000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in RivComm. critica dircod. lavciv., 2007Torino, p.4131980, ai sensi dell’art235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. 21Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4°, d.lgsc.c. 10 settembre 2003 n. 276che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è nullo sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnicoprofilo tributario, produttivo, organizzativo o sostitutivoessendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che giustificano non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il ricorso al contratto pagamento dell’imposta proporzionale di somministrazione a tempo determinato (nella specieregistro nel momento in cui si verificherà la condizione, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 1819 d.p.r. 26 aprile 1986, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità131. Diversamente, la società utilizzatrice vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e la lavoratrice avessero stipulato un contratto sconta fin da subito l’imposta proporzionale di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutiveregistro (art. 16 Cfr27 d.p.r. Cass. 3 26 aprile 20131986, n. 8120131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in Diritto & Giustizia 2013dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, 4 aprile: Le ragioni sottostanti mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante bene – effetto che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto si realizza sin dall’inizio – e a risarcire fronte di ciò sia tenuto a sopportare il danno rischio da perimento sin dalla data consegna, si tratta di vendita con riserva della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratoreproprietà46. In particolaredefinitiva, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto sembra che la differenza fondamentale tra le due fattispecie sia l’interesse dell’acquirente a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia conseguire immediatamente la disponibilità della cosa e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.l’assunzione dei rischi
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Samples: Preliminary Sale Agreement, Preliminary Sale Agreement
XXXXX,. Il contratto Le c.d. clausole sociali: evoluzione di somministrazione un modello di politica legislativa, Dir. Rel. Ind., 2001, 2, p. 134. 134 Sebbene già l’art. 4, co. 1, D.P.R. n. 207/2010, avente ad oggetto il regolamento di attuazione, avesse ricondotto i contratti collettivi da applicare, in forza dell’art. 118, c. 6, d.lgs. n. 163/2006, a quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente più rappresentative (X. Xxxxxxxxx, Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro, in DirFrancoAngeli, Milano, 2013, p. 179). lavSe l’art. rel. ind36 St. Lav., 2006per mezzo della clausola sociale, si proponeva di accordare al lavoratore il diritto perfetto a vedersi corrisposto un dato trattamento135, dal d.lgs. n. 163/2006 in poi, il vin- colo ha mostrato di risentire della rigida scansione ‘fasica’ segnata dalla disciplina dell’evidenza pubblica. Le clausole sociali hanno finito così per atteggiarsi diversamente a seconda che fossero destinate ad impattare sulla fase dell’aggiudicazione (e, quindi, a ripercuotersi sulla congruità dell’offerta) o sulla fase dell’esecuzione (e, dunque, a transitare per l’adempimento contrattuale dell’affidatario e risolversi poi nel diritto a favore del lavoratore). Malgrado gli stravolgimenti che hanno interessato il risalente modello, che deve intendersi tutt’ora vigente136, lo strumento è stato e resta ben riconoscibile tra le pieghe di ogni riforma degli appalti pubblici: le clausole di equo trattamento rispondono, oggi come ieri, all’«esigenza che sia assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, ove nell’esercizio di una determinata attività imprenditoriale intervenga la p.a.» e, malgrado l’usura del tempo e il caos del panorama sindacale, mirano ancora alla «valorizzazione della dimensione collettiva»137.
3. Dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore quale principio di aggiudicazione e di esecuzione dell’appalto… La norma centrale in tema di equo trattamento, nel contesto del d.lgs. n. 50/2016, era indubbia- mente l’art. 30, co. 4 che introduceva, tra «i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione» , la pre- visione che al personale impiegato nei lavori, servizi (e forniture) oggetto di appalti pubblici do- vesse trovare applicazione il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguivano le prestazioni di lavoro «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui am- bito di applicazione fosse strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della con- cessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente». La forza precettiva della previsione, tuttavia, era fortemente attenuata dall’interpretazione ‘mor- bida’ che ne avevano dato i giudici amministrativi. Sul presupposto che l’applicazione di un deter- minato contratto collettivo rientrasse tra le prerogative dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, i giudici avevano ridimensionato notevolmente la portata della previsione: in sede di 135 Per rendere tecnicamente possibile tale risultato si faceva ricorso allo schema giuridico della clausola a favore di terzi nel contratto (art. 1411 c.c.). Inoltre, per rafforzare l’effettività della disciplina, l’art. 36 St. Lav. prevedeva che l’Ispettorato del lavoro segnalasse ogni infrazione accertata ai Ministri affinché questi ultimi adottassero le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva, l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi appalto. 136 Deve, infatti, escludersi che l’art. 36 St. Lav. sia stato oggetto di abrogazione implicita in quanto le norme sopravvenute (nella riflessione dell’Autore il riferimento era all’art. 118, co. 6, d.lgs. n. 163/2006 ma ad analoghe conclusioni può pervenirsi anche con riguardo al codice vigente) «sono rivolte a due destinatari diversi (…) e operano tramite due diversi meccanismi giuridici teoricamente contemporaneamente applicabili», sebbene, com’è ovvio, l’art. 36 St. Lav. abbia smarrito «ogni utilità pratica», I. Xxxxxx, Appalti delle pubbliche amministrazioni e tutela dei lavoratori dipendenti da appaltatori e sub-appaltatori, in X. Xxxxxxxxx, X.X. Xxxxxxx (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci Editore, Bari, 2010, p. 411282. 15 Cfr. Tribunale Milano137 Quale che sia ratio ‘prevalente’, 14 febbraio 2007entrambe «pongono, pur sempre, in evidenza l’intimo collegamento che sussiste tra siffatto profilo e quello dell’esigenza di tutela del lavoro subordinato, sottolineando, in tal modo, l’ispirazione e la funzione di garanzia». Si tratta di un estratto della nota pronuncia della Corte costituzionale avente ad oggetto l’art. 00 Xx. Xxx. (Xxxxx cost., 19 giugno 1998, n. 226). aggiudicazione, infatti, era apparso sufficiente che l’operatore economico optasse per un con- tratto nazionale coerente con l'oggetto dell'appalto138. Un ulteriore elemento che contribuiva a indebolire il tenore della norma si rinveniva - in negativo - nell’art. 97, co. 5 che prevedeva che la stazione appaltante escludesse l’offerta anormalmente bassa per violazione dell’art. 30, co. 3 (o, ancora, dei minimi salariali retributivi di cui all’art. 23, co. 16139) e non del co. 4140 che, nella pratica, finiva per peccare di ineffettività. Il disposto normativo lasciava poi spazio a molti dubbi: basti pensare che l’individuazione dei sog- getti stipulanti faceva affidamento, come spesso accade, sul ‘grande assente’ del nostro ordina- mento intersindacale, cioè un sistema (legale) di misurazione della rappresentatività compa- rata141. Il punto di forza della previsione si rinveniva, invece, nella definizione legale del perimetro, non già in relazione all’attività esercitata dall’appaltatore (del settore o della categoria) ma, più correttamente, a quella oggetto dell’appalto come tratteggiata negli atti di gara. Se il medesimo principio era destinato a governare, nel disegno del legislatore, sia la fase aggiu- dicativa, sia quella funzionale o esecutiva, il contenzioso – che muoveva le fila dall’art. 30, co. 4 – si concentrava prevalentemente nella fase dell’aggiudicazione142. Del resto, nella procedura ad evidenza pubblica, sono le stesse imprese concorrenti a invocare, a proprio favore, un’interpre- tazione più o meno elastica del disposto normativo ad opera del giudice amministrativo mentre, nella fase esecutiva – a fronte dell’inerzia della stazione appaltante – il lavoratore ha spesso ti- more ad azionare il suo diritto ad un altro trattamento davanti al giudice del lavoro, sulla scorta di un dato normativo non certo univoco (a maggior ragione se si pensa che, il più delle volte, il trattamento economico-normativo corrisposto dall’appaltatore ha già superato il vaglio del giu- dice amministrativo, in forza del medesimo principio, in sede di aggiudicazione). 138 V., in multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 26 maggio 2022, n. 3564. 139 Del resto, se è vero che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, co. 16, sono redatte sulla base dei valori economici definiti dai ccnl leader dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, l’esclusione per anomalia dell’offerta ex art. 97, co. 5 è prevista solo ai danni delle imprese che presentano offerte nelle quali il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle stesse. E ancora, «any deviation from the costs indicated in the ministerial tables - and provided that the minimum wages provided for in the collective agreements are respected - do not, however, lead to the exclusion». Infatti, «in order to doubt the ade- quacy, it is necessary that the discrepancies are considerable and clearly unjustified», così X. X. Xxxxxxx, Public procurement and sub- contracting in Italy: a ‘work in progress’ between social protection and the compatibility with the European competition principles, in X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, G. A. Xxxxxxx e Xxxxxxxx (a cura di), Social clauses in the implementation of the 2014 public procure- ment directives, ETUC, Brussels, 2021, p. 50. Si segnala che il nuovo codice ha proceduto ad una mera risistemazione delle disposizioni in merito al giudizio di congruità del costo del lavoro (v. artt. 41, co. 13 e 110, co. 5, lett. d). 140 In verità, una parte della dottrina aveva esteso alla violazione del co. 4 le medesime conseguenze sanzionatorie connesse al man- cato rispetto del co. 3, sul presupposto che il co. 4 potesse (e dovesse) leggersi come «una specificazione di quello precedente» (che vincolava gli operatori economici, a pena di esclusione delle offerte, al rispetto degli obblighi in materia di lavoro stabiliti, tra gli altri, dai contratti collettivi), v. X. Xxxx, Le clausole di equo trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti: i problemi aperti, Riv. critica Giur. Lav., 3, 2017, p. 458. 141 Per approfondire v. X. Xxxxxxx, Perimetri e rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, Labour&LawIssues, 2018, pp. 1 ss. R. De Xxxx Xxxxxx, Le criticità della rappresentatività sindacale “misurata”: quale perimetro?, Riv. it. dir. lav., 20072020, p.413I, pp. 377 ss. 142 A. Boscati, Appalti pubblici e clausole sociali tra ordinamento interno e diritto dell’Unione Europea, in X. Xxxxx (a cura di), Appalti e lavoro: problemi attuali, Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 36.
3.1 al principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Nel neonato codice dei contratti pubblici, l’art. 11, co. 1-4 prende il posto del vecchio art. 30, co. 4 e fa la sua comparsa in apertura e tra i principi generali del codice: non più uno dei principi di aggiudicazione ed esecuzione, quindi, ma un principio che acquista (e conquista, per così dire) una sua autonomia sistematica. L’articolato in esame ha il merito di riassettare una normativa ingarbugliata che si faceva estrema fatica a tenere insieme: è significativo, a tal proposito, che la norma si occupi anche delle inadem- pienze contributive e delle conseguenze del ritardo dei pagamenti delle retribuzioni al personale dell’appaltatore, e quindi, del ‘surrogato’ pubblico della responsabilità solidale negli appalti pri- vati143. Se il primo comma dell’art. 11 ripropone fedelmente il contenuto del comma 4 dell’art. 30 v.f., un elemento di netta discontinuità si rinviene, invece, nel comma 2, che si pone in rotta di colli- sione con le considerazioni fatte proprie nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa. Il comma 2, infatti, introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di inserire nei bandi l’indicazione del contratto collettivo applicabile (con ogni evidenza, individuato ai sensi del comma 1). Il legislatore impone alla stazione appaltante di fare esattamente ciò che i giudici am- ministrativi hanno ripetutamente censurato: individuare nel bando di gara il ccnl che l’appaltatore è tenuto ad applicare144. L’unico salvagente, che impedisce al secondo comma di affondare nell’illegittimità costituzionale per contrasto con la seconda parte dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 27639 Cost., è nullo il comma 3 che concede agli operatori economici di indicare nella loro offerta il differente contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato collettivo da loro applicato purché lo stesso assicuri «l’equivalenza delle tutele» (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, circostanza che deve essere condannato oggetto di dichiara- zione dell’operatore economico prima dell’aggiudicazione). Resta, ancora una volta, il cono d’om- bra della sanzione: l’unico appiglio si rinviene nel richiamo operato dal comma 3 all’art. 110 - che si occupa del giudizio di anomalia delle offerte – per il caso di mancato superamento del test di equivalenza delle tutele lavoristiche. È palese l’intento perseguito dal legislatore di ‘levigare’ gli spigoli normativi più a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Tribrischio di con- trasto con i principi costituzionali. MilanoTuttavia, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089per quanto meritoria, la validità previsione sembra peccare di imprecisione e induce a interrogarsi circa la ragione per cui non si è percorsa la strada maestra del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il «trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione non inferiore» rispetto al contratto collettivo applica- bile, già tracciata da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economicoinnumerevoli provvedimenti legislativi. 143 Come noto, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatorel’art. 29, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggenon trova applicazione con riferimento al committente-pubblica amministrazione (ex art. 9, co. 1, d.l. n. 76, conv. in l. n. 99 del 2013). Il meccanismo di pagamento diretto delle retribuzioni dovute al personale dell’appaltatore nel codice del 2016 era, invece, contenuto nell’art. 30, co. 5.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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Samples: Legislative Analysis
XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoroLa contrattazione standardizzata…, in Dir. lav. rel. indcit., 2006503; C.M. XXXXXX, p. 411Diritto civile…, 347, il quale sottolinea che si debba escludere che sia richiesto all’aderente «un particolare sforzo o una particolare competenza per conoscere le condizioni generali usate dal predisponente». 15 Cfr. Tribunale Milanoperò A. GE- NOVESE, 14 febbraio 2007Condizioni generali…, in Riv. critica dir. lavcit., 2007804, p.413, ai sensi per il quale la norma dell’art. 21, comma 4°, d.lgs1341 co. 1 c.c. 10 settembre 2003 n. 276impone in capo all’aderente uno sforzo di diligenza «molto più gravoso dell’ordinario». della volontà con il principio dell’autoresponsabilità21. Specularmente, è nullo richiesto al predisponente un onere di rendere conoscibili le proprie condizioni generali: si può ritenere che, nell’attuale società digitalizzata, tale onere possa assolversi anche pubblicando le condizioni generali sul sito web dell’im- presa (si può però ragionevolmente pretendere che il contratto predisponente dimostri di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni aver fornito all’aderente l’indirizzo url ove rinvenire le condizioni). Le condizioni generali non conoscibili con l’ordinaria diligenza non sono nulle, ma – come si evince dal chiaro dato testuale – inefficaci22. Secondo l’opinione prevalente, si tratta di carattere tecnicoinefficacia assoluta (ossia rilevabile d’ufficio dal giudice)23. Un problema particolare si pone quando entrambi i contraenti abbiano predi- sposto condizioni generali di contratto. In questa circostanza (spesso definita, produttivonella letteratura internazionale, organizzativo come battle of the forms), la regola codicistica non chiarisce se una delle due regolamentazioni standard prevalga e sia integralmente efficace nei confronti dell’altro contraente o sostitutivo, che giustificano il ricorso se siano entrambe applicabili al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specieconcluso e 21 V. per tutti X. XXXXXXX-FERRARA, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentementeIl negozio giuridico nel diritto privato italiano, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore eNapoli, in caso di licenziamento1945, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass198., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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Samples: Conditions of Contract
XXXXX,. Il contratto La legge 21 Febbraio 1991, n. 52 sulla disciplina della cessione dei crediti di somministrazione di lavoroimpresa, in DirBanca borsa e titoli di credito, 1991, fasc. lavI, p. 409. relmercato i beni ed i servizi prodotti nell’esercizio dell’impresa industriale; tutti i contratti, altresì, mediante i quali si esplica l’intermediazione nella circolazione dei beni propria dell’impresa intermediaria; o, ancora, i contratti di trasporto, bancari, o assicurativi, attraverso i quali si esercitano le relative imprese”108. indMa che dire dei contratti “stipulati per esitare gli strumenti aziendali obsoleti, o per smobilizzare le scorte”109?. Anche qui si rilevano due orientamenti opposti: in base al primo si opera un’interpretazione restrittiva e si ritiene corretta l’equazione fra i crediti sorti “da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa”, (legge n. 52 del 1991), ed i soli crediti che costituiscono il corrispettivo di cessione di beni o di prestazione di servizi, alla cui produzione o scambio l’attività d’impresa è diretta110. Contrariamente il secondo orientamento sostenuto da autorevole dottrina dispone che tali contratti vadano compresi nell’ambito di applicazione della norma; in quanto risultano compatibili con il dettato normativo e con la ratio sottostante alla legge n. 52 del 1991. Infatti: “se la ratio dell’art.1 è quella di consentire l’applicazione di una disciplina privilegiata alle società di factoring che si pongono al servizio degli imprenditori consentendo loro la smobilizzazione di crediti di impresa, coerenza vuole che l’interpretazione della norma sia diretta ad allargare l’ambito dei crediti cedibili sino a ricomprendere tutti quelli che sorgano da contratti stipulati dal cedente per l’esercizio della propria attività”111. In ultima analisi si confronta la disciplina speciale: che 108 Cit., 2006X.XXXXX, p. 411op. 15 Cfrcit.,p. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv109. critica dir. lav109 Cit., 2007X.XXXXX, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cassibidem., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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Samples: Factoring Agreement
XXXXX,. Il contratto La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di somministrazione di lavorosemplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, in Dir. lav. rel. indXxx.xx.xxx.xxxxx.xxx., 2006fasc.5, p. 4112015, 1127 ss.. ve alla struttura proponente, all’oggetto del bando, all’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, all’aggiudicatario, all’importo di aggiudicazione, ai tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitu- ra; all’importo delle somme liquidate (ex art. 15 Cfr1, comma 32, l. 190/2012). Tribunale MilanoNon solo, 14 febbraio 2007ma non è un caso che le funzioni di vigilanza, in Rivprima spettanti all’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, siano state affidate all’Autorità na- zionale anticorruzione. critica dirInfatti, sulla base del- le previsioni della l. 190/2012 e del d.lgs. lav33/2013, come succ. mod. e integr., 2007le ammi- nistrazioni sono tenute a trasmettere le infor- mazioni sulle procedure di gara all’ANAC, p.413prevedendo anche un controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore eche, in caso di licenziamentoinadempimento, si applicano le conseguenze ex può imporre alle stazioni appaltanti una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. art. 1832 l. 190/2012 e art. 37 d.lgs. 33/2013). Sempre con riferimento agli appalti pub- blici, legge n. 300/1970il d.lgs. 33/2013, a nulla rilevando checome succ. mod. e in- tegr., successivamente al rapporto sancisce l’obbligo in capo alle ammini- strazioni di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, pubblicare «nella home page dei siti istituzionali in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto collocata un'apposita sezione denominata Amministrazione traspa- rente» le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass.l'esecuzione di opere e la- vori pubblici, 8 maggio 2012servizi e forniture, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatorenonché, in caso di inadempimento del somministratoreprocedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenzialila delibera a contrarre (cfr. art. 9, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge.
433/2013). Le recenti novità normative in tema Tali principi sono stati riportati anche nel nuovo Codice degli appalti, specificatamente all’art. 29 d.lgs. 50/201611, laddove la norma, oltre a richiamare i contenuti degli obblighi prima evocati, introduce, quale ulteriore a- dempimento, quello di somministrazione pubblicare «i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al ter- mine della loro esecuzione e la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti». Inoltre, la medesima norma prevede, altresì, di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.pubblicare le in- formazioni non solo sul sito web dell’amministrazione nella sezione “Ammini- strazione trasparente”, ma anche sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
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Samples: Public Contracts Code
XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoroL’alea nei contratti differenziali, in DirObbligazioni e contratti, 2012, 1, 63. lavLa norma, dunque, estende, senza lasciare minimo dubbio all’interprete, la disciplina del gioco a tali forme contrattuali82. relCiò può dirsi confermato, a fortiori, dalla scelta terminologica utilizzata dal legislatore, il quale, nel descrivere la fattispecie, fa riferimento al gioco, nonché ad una parte vincente in contrapposizione ad una perdente. indIn Italia il percorso risultò più articolato. Furono soprattutto, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, le Camere di commercio a sollecitare un intervento volto a colmare l’assenza di una regolazione specifica in materia di attività finanziaria, al fine di ammettere la validità delle operazioni di borsa a scadenza.83 L’esigenza di fornire veste giuridica a fenomeni ormai in piena espansione spinsero il legislatore ad emanare la l. 20 marzo 1913 n. 272 che equiparava i differenziali a veri e propri contratti di borsa, dalla funzione economicamente e socialmente giovevole.84 Il 82 Secondo taluno, l’articolo 764 del GBG delimiterebbe il confine sussistente fra alea giuridica ed alea economica82. Così X. XXXXXXXX, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952, 252 e ss. in tale ultimo caso il rischio sarebbe qualitativamente misurabile, utilizzando parametri statistici di matematica finanziaria mentre, al contrario, l’alea giuridica sarebbe caratterizzata dalla totale incertezza dell’an delle prestazioni, essendo il relativo rischio sopportato da entrambe le parti. In questo senso, X. XXXXXXX, Op. cit., 2006, p. 411105 e ss. 15 Cfr83 In travagliato percorso italiano viene ricostruito da X. XXXXX, Op. Tribunale Milanocit., 14 febbraio 200763 e ss. Il primo intervento normativo risale alla l. 14.6.1874, n. 1971, con la quale si sancisce la validità delle compravendite a termine di titoli del debito pubblico «dello Stato, delle province, dei comuni e di altri corpi morali», di azioni, obbligazioni sociali e di «qualunque titolo di analoga natura». 84 Sul punto C. XXXXXXX, I contratti differenziali secondo la nuova legge sulle borse, in Riv. critica dir. lavcomm., 20071913, p.413I, 952 e ss., secondo il quale “ la legge 20 marzo 1913 ha repudiato l’erroneo concetto che considera i contratti differenziali come contratti di mera sorte (…)”. Trattandosi, per l’A., di “ contratti seri ed effettivi, al dibattito sorto in quegli anni venne, inoltre, ulteriormente alimentato dall’equivoco tenore dell’articolo 5 del successivo D.L. n. 601 del 1925 dal quale si deduceva, in via interpretativa, una sorta di liberalizzazione tout court di ogni operazione prevedente l’utilizzo di differenziali.85 A tal riguardo, furono per lo più tre i principali orientamenti dogmatici sviluppatisi sul punto. Secondo una prima impostazione, lo schema negoziale del contratto differenziale era riconducibile a quello di una doppia vendita, poiché la finalità speculativa risultava del tutto eventuale, potendo, se mai, rilevare esclusivamente sul terreno dei motivi. L’inapplicabilità dell’eccezione di gioco veniva inoltre dedotta dall’operatività, anche per tali fattispecie, degli articolo 68 e 69 dell’allora vigente codice del commercio, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore edei quali la parte adempiente, in caso di licenziamentoritardo o inadempimento dell’altra parte, poteva agire per richiedere l’esatto adempimento o il risarcimento del danno.86 Secondo diversa impostazione, che negava la riconducibilità del contratto differenziale allo schema della doppia vendita a termine, le parti, lungi dall’obbligarsi alla consegna di titoli o merci dietro corrispettivo alla scadenza, si applicano le conseguenze ex artimpegnavano, piuttosto, al pagamento delle sole differenze 85 Sul punto, App. 18Bari, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive21 marzo 1924; App. 16 CfrMilano 20 giugno 1923; App. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120Torino18 marzo 1924, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; CassRiv.dir.comm., 8 maggio 20121925, n.6933II, 183 e ss. con commento di X. XXXXXXX, Contratti a termine e differenziali sui cambi; critico sul punto anche X. XXXXX, Pagamento per causa illecita in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007contratti differenziali su divisa estera, in Riv. critica dir. lavcomm. e del dir. gen.obbl., 20071927, p.1089I, 101 e ss. Una panoramica delle politiche legislative di quegli anni relative al settore finanziario viene offerta anche da X. XXXXXXXX, Il c.d. mercato fittizio dei cambi, in Riv. dir. comm., 1928, 97 e ss. 86 Così X. XXXXXXXX, Op. cit., 103 e ss.; C. VIVANTE, Polemica sul commercio fittizio dei cambi, in Foro It., 1928,I, 291 e ss. determinate sulla base di circostanze future ed incerte, rappresentate dalle fluttuazioni che il titolo, la validità merce o il tasso di cambio subiva sul mercato. Secondo tale dottrina, risultava quindi evidente il carattere aleatorio dell’intera operazione, in virtù della capacità di tali eventi di influenzare il quantum della prestazione e di determinare il soggetto tenuto ad eseguirla87. Secondo altro orientamento, invece, tali contratti si caratterizzavano per la sussistenza di una causa non già tipica, individuabile nello schema della doppia vendita o in quella del contratto aleatorio, quanto piuttosto di somministrazione a tempo determinato è subordinata una atipica, individuabile nell’organizzazione e gestione di scambi fittizi sottendenti una scommessa. 88 Tanto l’impostazione che lo accosta ad una scommessa quanto quella che ne ravvisa un contratto aleatorio, suscitano più d’una perplessità. Rispetto alla specifica indicazione scrittaprima teoria, da parte l’estensione che il legislatore fece, agli inizi del somministratore e dell’utilizzatoresecolo scorso, delle ragioni tutele del codice del commercio al contratto differenziale lo rendono oltremodo lontano da una scommessa, la quale, come noto, si caratterizza per la mancanza di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi azione per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo l’adempimento delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economicoad essa sottese, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratorec.d. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggedenegato actionis.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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Samples: Swap Agreement
XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoro(a cura di), Unternehmenskauf und Restrukturierung, Mu¨ nchen, 2013.
(2) V. ad esempio il caso deciso da Xxxx. 25 marzo 2009, n. 7225, in DirGiust. lav. rel. indciv., 20062010, I, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav111 ss., 2007con nota di X. XXXXXXXXXX, p.413Garanzia di redditivita` dell’immobile alie- nato e atipicita` del contratto: incidenza sul sinallagma e implicazioni disciplinari.
(3) Si tratta dei cosiddetti ffnergy Performance Contracts (EPC), ai sensi dell’arto contratti di 3 qui In comune alle evocate fattispecie (fra loro eterogenee) vi e` la circostanza per cui uno dei contraenti non intende assumere un determinato rischio con riguardo alla buona riuscita dell’opera- zione (ossia con riguardo alla piena attuazione del risultato da lui atteso), preferendo piuttosto pagare un prezzo supplementare per vedersi attribuita la « sicurezza » che, qualora per qualsiasi ragione l’esito voluto non si verifichi, potra` ricevere una forma di inden- nizzo sostitutiva dell’utilita` mancata. 21A modelli di regolazione analoghi ricorre pero` anche la legge. E cio` non soltanto, comma 4°com’e` noto, d.lgsnella disciplina di istituti piu` « tra- dizionali » come la cessione del credito (artt. 10 settembre 2003 n. 2761266-1267 c.c., è nullo con riguardo alle garanzie per l’esistenza del credito e per la solvenza del debitore ceduto) o del contratto (di cui il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze cedente garantisce invece la validita` ex art. 181410 c.c.), legge n. 300/1970o di tipi contrattuali come la compravendita (si pensi ovviamente, a nulla rilevando chein particolare, successivamente al rapporto alla garanzia per l’evizione ex art. 1483 ss. c.c. o per i vizi e le qualita` del bene, di somministrazione e senza soluzione di continuitàcui all’art. 1490 ss.), la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutivelocazione (art. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass1578 ss., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge.
4. Le recenti novità normative ancora in tema di somministrazione vizi) o l’appalto (art. 1667 s., relativi alla garanzia per le diffor- mita` ed i vizi dell’opera) (4). L’istituzione di lavoro nuove fattispecie legali di garanzia si osserva oggi soprattutto negli ambiti del diritto privato patrimoniale og- getto dei piu` significativi interventi normativi dell’attuale « sta- gione » del diritto contrattuale, vale a tempo determinatodire quelli della cosiddetta contrattazione asimmetrica (5). L’assimilazione In tale contesto, la previsione di garanzie e` coerente con le finalita` « protettive » della somministrazione al contratto a termine.disciplina
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Samples: Not Applicable
XXXXX,. Il contratto, II, a cura di X. Xxxxx-X. Xx Xxxx, in Trattato di diritto civile a cura di X. Xxxxx, Torino, 2004, p. 523; X. XXXXXXX, Il contratto di somministrazione di lavoroin trasformazione. Invalidità e i- nefficacia nella transizione al diritto privato europeo, in Dir. lav. rel. ind.Milano, 20062011, p. 411155 ss.; X. XXXXXXX, Contratto e rimedi, Padova, 2009, p. 571ss. 15 CfrNella seconda metà del novecento in Francia10 e in Germania11, la giustizia del contratto tornò all’attenzione della dottrina più autorevole e si prese progressivamente atto che la nullità è un rimedio (spesso di protezione) che oltrepassa la fattispecie e lamento sul diritto comune della vendita in Europa non regola l’azione di nullità. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, L’impressione diffusa è che tale visione debba esse- re ripensata per almeno due ordini di ragioni. Le Istituzioni si sono mostrate impotenti nei con- si frantuma in Rivuna pluralità di statuti che tagliano fronti di un capitalismo finanziario globale che ha trasversalmente i modelli nazionali e i testi dei Prin- cipi. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamentoSicché essa si “storicizza, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo casorelativizza, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggefran- tuma”12.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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Samples: Contratti E Tutele Contrattuali
XXXXX,. Il Le Nuove disposizioni sul contratto di somministrazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella speciee sul contratto a progetto, il contratto non era stato prodotto Relazione tenuta al corso di aggiornamento professionale per avvocati Inps, Le recenti riforme in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore etema di diritto del lavoro e di processo civile, in caso Roma e videoconferenza, 14 e 15 novembre 2012, datt., 3. dall’indicazione delle ragioni oggettive che ordinariamente consentono la stipula di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a termine. La possibilità di stipulare contratti a termine a-causali non è in realtà nuova nel nostro ordinamento, che la prevede da tempo per le aziende dei servizi aeroportuali e del trasporto aereo (art.2 d.lgs. n.368/2001), ma in tal maniera detta possibilità viene generalizzata a tutti i settori, seppur limitata a un primo contratto di un anno. Tale contratto non può essere prorogato, perché la proroga presuppone ragioni oggettive che sono qui assenti, oltre che per il carattere eccezionale e derogatorio di un contratto a termine a-causale rispetto a quello ordinario, fondato su necessità temporanee di lavoro. La proroga, infatti, riflette la necessità di un prolungamento del contratto iniziale sempre per esigenze temporanee e non è quindi compatibile con un accordo individuale che prescinde dalla temporaneità delle ragioni del lavoro80. Poiché nella norma manca un espresso divieto di riassumere con un contratto a-causale il medesimo lavoratore, è da ritenersi che ben potrà stipularsi un contratto a-causale con un lavoratore che già ha avuto un precedente simile rapporto, ma con un’altra impresa, così come si potranno registrare casi di aziende stipulanti rapporti a-causali con diversi lavoratori assunti a termine una prima ed unica volta. E’ invece esclusa la possibilità per il datore di lavoro di riassumere a termine, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis del decreto n.368, il medesimo lavoratore seppure con mansioni differenti rispetto a quelle precedentemente svolte. A tale primo rapporto a tempo determinato la lettera b) affianca un ulteriore contratto a termine a-causale, senza il requisito delle esigenze tecniche e organizzative, definito dall'autonomia collettiva “nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3” e cioè per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013l'avvio di una nuova attività, n. 8120il lancio di un prodotto o di un servizio 00 X. Xxxxxxxx, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità La riforma del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass.a termine…,2012, 8 maggio 2012op.cit. innovativo, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione l'implementazione di un rapporto rilevante cambiamento tecnologico, la fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, il rinnovo o la proroga di una commessa consistente. Tale possibilità è peraltro vincolata a una franchigia del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell’unità produttiva. In questa maniera il legislatore utilizza lo strumento della delega al contratto collettivo non per ridurre la rigidità della norma, come di solito avviene, ma per introdurre nuove forme di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore determinato in un quadro che appare già liberalizzato. L’opportunità di tale decisione è da rinvenire nella possibilità, per le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di prevedere un termine di durata superiore (o inferiore) ai 12 mesi previsti dalla prima parte della prestazionenormativa. Si lascia quindi alle parti sociali, restando irrilevante in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, il compito di definire un tempo massimo che nel contratto costituisce un differente punto di assunzione sia stata indicata equilibrio rispetto a quello rinvenuto dal legislatore. Seppur in assenza di un regime sanzionatorio specifico, è da ritenersi che la sede violazione delle disposizioni di effettiva utilizzazione; Tribcui all’art.1, comma 1 bis, determini la nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 1418 e 1419, c. 2, c.c.. Peraltro, l’art. Milano1, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav.comma 9, 2007lettera e), 1089: nel caso della legge n.92/2012 estende il periodo di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici tolleranza entro il quale il prolungamento del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata oltre il termine finale (eventualmente prorogato) non determina la sussistenza di sua conversione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatoreindeterminato, ma soltanto un incremento della retribuzione dovuta. I termini di venti giorni (per i contratti fino a sei mesi) e quello di trenta giorni (per i contratti superiori a sei mesi) vengono infatti elevati rispettivamente a trenta e cinquanta giorni. Superato tale breve periodo di tolleranza senza che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa sia effettivamente cessato, lo stesso si trasforma in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo casoQuesta modifica ha subito sollevato perplessità, si precisa dal momento che il contratto i termini originariamente previsti erano più che sufficienti ad impedire gli effetti negativi sopra descritti. La loro estensione, dunque, non sembra avere una reale giustificazione se non quella di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo consentire al datore di attività per la quale si richiederà lavoro di poter utilizzare più a lungo il lavoratore somministrato Certo anche in assenza delle causali temporanee originarie. Resta ferma la previsione normativa secondo cui, nel caso di protrazione della prestazione lavorativa dopo il maturare del termine, il datore di lavoro è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata, pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine ed al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. E’, comunque, necessaria la previa comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, da effettuarsi entro la scadenza del termine inizialmente fissato indicando altresì la durata della prosecuzione. Tale modifica all’art.5 del d.lgs. n.368/2001 con l’inserimento del comma 2 bis, è stato ritenuto irragionevole poiché il periodo “cuscinetto” è stato introdotto da tempo non per prosecuzioni di fatto programmate con precisione in anticipo, quanto per situazioni dovute a disguidi o a esigenze del momento per definizione incompatibili con precise comunicazioni preventive81. La legge inoltre non prevede alcuna sanzione, neanche economica, nel caso di mancata comunicazione e non incentiva quindi l’applicazione della norma. In direzione opposta rispetto ai provvedimenti finora analizzati, ossia nel tentativo di limitare la reiterazione dei rapporti a termine, l’art.1, comma 9, lettera g), della l. n.92/2012 interviene sugli intervalli temporali tra i contratti a tempo. Tra un contratto a termine e l’altro devono intercorrere, pena la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, i seguenti intervalli: 60 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata non 81 X. Xxxxxxxxx, La riforma del lavoro 2012, Torino, Xxxxxxxxxxxx, 2012. superiore a 6 mesi; 90 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. La successiva lettera h), tuttavia, stabilisce che “I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente”. Con una modificazione introdotta dalla legge n. 276/2003 rispetto alla precedente legge.
4134/2012 di conversione del decreto legge n.83/2012 (c.d. Le recenti novità normative decreto sviluppo) l’articolo 46 bis, modificando la legge n.92/2012 appena approvata, introduce la deroga sulle riassunzioni a termine per gli stagionali, che è possibile se il secondo rapporto a termine è instaurato dopo venti giorni (anziché sessanta) se il contratto è di durata fino a sei mesi o dopo trenta (anziché novanta) se il contratto è di durata superiore ai sei mesi. Analogamente, la stessa disposizione amplia la possibilità di riduzione degli intervalli in tema esame sino a venti o trenta giorni, possibilità che viene affidata ai contratti collettivi di somministrazione ogni livello e senza ulteriori condizioni. Un'ulteriore disposizione diretta a ridurre la precarizzazione del lavoro si rinviene nella modifica del comma 4 bis dell’art. 5 del d.lgs. n.368/2001. Nel computo dei 36 mesi (o del diverso periodo previsto dai contratti collettivi), che costituisce il tetto massimo di rapporti a termine tra le stesse parti e per mansioni equivalenti, devono ora essere computate anche le somministrazioni a tempo determinato, sia quella a-causale prevista dal comma 1 bis del decreto delegato, sia quelle effettuate in base alle esigenze tecniche od organizzative previste dal comma 4 dell’art.20 del d.lgs. n.276/2003. In precedenza infatti le missioni effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti del medesimo utilizzatore non potevano essere prese in considerazione nel “tetto” triennale, in quanto tra impresa utilizzatrice e dipendente non sussiste un contratto di lavoro a tempo determinatotermine. L’assimilazione Infine, l’art.1, comma 11, lettera a), della somministrazione l. n.92/2012, modifica l’art.32, comma 3, lettera a), della l. n.183/2010 intervenendo in tal maniera sulla disciplina relativa alla impugnazione giudiziale e stragiudiziale dei contratti a termine. Si stabilisce che “ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni”. La riforma, che quindi aumenta il termine per l’impugnazione in forma scritta (da 60 a termine120 giorni) e diminuisce quello relativo alle fasi successive (da 270 a 180 giorni), si applica soltanto alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Nonostante a una prima lettura l’allungamento del primo termine possa sembrare un’agevolazione nei confronti del lavoratore, in realtà la situazione è rimasta sostanzialmente invariata dal momento che a fronte di un periodo minimo di sessanta o novanta giorni tra un contratto a termine e l’altro il prestatore tornerà ad avere tempi molto limitati entro cui dover decidere se impugnare o meno il contratto. Inoltre, mentre in precedenza la somma del doppio periodo di decadenza era pari a 330 giorni (60 + 270), i giorni complessivi sono in tal modo 300 (120 + 180), venendo quindi anche in questo caso a peggiorare la situazione ex ante.
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XXXXX,. Il contratto problema dei patti successori, cit., p. 1211; X. Xxxxxxx, La donazione di somministrazione di lavorobeni altrui, Napoli, 2012, p. 225 ss., che ipotizza, altresí, in Diruna prospettiva de iure condendo, un profilo di illegittimità costituzionale del divieto di cui all’art. lav771 c.c.
3. relParticolarmente complessa e articolata è la ragione sottesa al divieto dei patti istitutivi. indEssa appare funzionalmente collegata a tutto il sistema di circolazione della ricchezza post mortem18 e non già si identifica esclu- sivamente con la libertas testandi; ossia con l’esigenza di garantire all’ere- ditando il potere di revocare ad libitum suum le disposizioni a causa di morte19. Infatti, se è indubbio che la libera revocabilità delle disposizioni mortis causa costituisce un principio fondamentale del nostro sistema suc- cessorio, che tende a salvaguardare pienamente la libera e spontanea de- terminazione volitiva dell’ereditando, è altrettanto vero, però, che, se per soddisfare tale esigenza fosse bastata la mera revocabilità dell’atto, il legi- slatore non avrebbe avuto motivo di sancire un divieto cosí perentorio e di cosí ampia portata come quello posto dall’art. 458 c.c.; divieto che fa da pendant alla tipizzazione delle fonti di delazione ereditaria, 2006che indivi- duano nel testamento l’unico strumento a disposizione dei privati per di- sporre delle loro sostanze per il tempo successivo alla loro morte20. Né, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milanosotto questo profilo, 14 febbraio 2007si sarebbe potuto sostenere che tale previsione avrebbe determinato un inconciliabile contrasto con la natura contrattuale della di- sposizione, in quanto l’irrevocabilità del vincolo rappresenta una normale 18 X. Xxxxx, Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv. critica dir. lavpriv., 20071997, p.413p. 9, ai sensi dell’art. 21rileva come, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto prima di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni ogni ipotesi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamentoriforma del divieto dei patti successori, si applicano dovrà procedere ad identificare «con precisione, e attentamente valutare nel loro pregio rispettivo, i diversi inte- ressi» per poi stabilire quali fra essi potranno non essere piú sacrificati «e quindi costruire le conseguenze ex artformule piú idonee a tradurre normativamente questa selezione di interessi». 18Formule che im- plicheranno notevoli problemi di tecnica legislativa – ed in primo luogo – i rapporti gerarchici che si vorranno stabilire tra libertà e divieto. Si potrà infatti prevedere che «i patti successori sono in linea di principio ammessi, legge n. 300/1970tranne alcune figure che rimangono ancóra vietate o, a nulla rilevando cheall’in- verso, successivamente al rapporto potrà dirsi che i patti successori sono in linea di somministrazione e senza soluzione principio vietati, tranne alcune figure che in via di continuitàderoga si ammettono».
19 A.A. Xxxxxxxx, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutiveXxxxx successori istitutivi, cit., p. 455; X. Xxxxx, Il profilo identitario, cit., p. 1158 ss.; A. Palazzo, Autonomia contrattuale, cit., p. 31 ss.; C.M. Xxxxxx, Diritto ci- vile, II, La famiglia. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013Le successioni, n. 8120Milano, in Diritto & Giustizia 20131985, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicatep. 414; X. Xxxxxxxxxxx, in quella sedeXxxxxxxxxxx, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettivitàcit., p. 752; X. Xxxxxxxxx Xxxx, Il testamento, cit., p. 28; M.V. Xx Xxxxxx, I patti sulle successioni fu- ture, cit., p. 533; Cass., 8 maggio 201216 febbraio 1995, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 20071683, in Riv. critica dir. lavnot., 20071995, p.1089p. 559 ss., la con nota di X. Xxxxxxxxx, Xxxxx successori: il sottile confine tra nullità e validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggenegoziale.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoroLa questione delle sopravvenienze: presupposizione e rinegoziazione, in DirGiust. lav. rel. indciv., 20062010, p. 411235. 15 Cfrrisoluzione del contratto alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Tribunale MilanoLa risoluzione non può, 14 febbraio 2007però, essere accolta se lo squilibrio di valore tra le prestazioni rientra nella normale alea del contratto. La disciplina codificata delle sopravvenienze non si arresta a tale previsione, avendo il legislatore reagito al fenomeno anche apprestando rimedi diversi ritenuti, di volta in Rivvolta, opportuni con riferimento a singoli contratti. critica dirSi pensi, ad esempio, al contratto d’appalto ed in particolare all’art. lav1664 c.c., 2007il quale, p.413prevedendo l’adeguamento automatico del corrispettivo monetario, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, garantisce la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità conservazione del contratto e - secondo alcuni autori - dovrebbe assurgere a disciplina generale del rischio, per tutti i rapporti contrattuali caratterizzati da rendere possibile la verifica scambi integrativi2. Tecniche di reazione alle sopravvenienze di tipo conservativo sono, inoltre, riscontrabili nella vendita, nella locazione e nell’affitto. Occorre, peraltro, osservare che l’incidenza degli eventi sopravvenuti assume rilevanza anche a seguito della loro effettività; Cass.conclusione di contratti “non definitivi”. L’esigenza di arginare il suddetto fenomeno è, 8 maggio 2012infatti, n.6933essenziale nei vincoli preparatori, ossia in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che quei contratti (come il contratto preliminare e quello di somministrazione opzione) che prevedono una discrasia tra agenzia il momento della conclusione dell’accordo e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente leggequello della produzione degli effetti.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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XXXXX,. Il recente orientamento giurisprudenziale in tema di contratti derivati anche in relazione alla disciplina comunitaria. Focus su scenari di performance e mark to market, Dir. comm. internaz., 2021, 162.
(25) Cass., S.U., n. 8770/2020, cit. In dottrina, X. Xxxxxxx Xxxxxx, Noterelle a margine di cass., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770: asimmetrie informative e meritevolezza dei contratti IRS, in Banca, borsa ecc., 2021, II, 60.
(26) Il presupposto soggettivo, essere una delle parti un intermediario autorizzato, che esime i derivati dalla eccezione di giuoco è funzionale a garantire la “razionalità” dell’alea: infatti, è la «logica della “razionalizzazione” a consentire di distinguere fra speculazione e scommessa. Lo speculatore compie, bensì, una scommessa, ma su base razionale o quanto meno “razionalizzabile”, sicché, se vince, è per aver avuto una “migliore padronanza” dei dati disponibili, mentre lo scommettitore vero e proprio vince per pura fortuna. Il contributo utile dello speculatore sta, quindi, nell’immissione nel sistema di “ricchezza informativa”: il prezzo di mercato dei rischi è la risultante di una serie di contributi di “ricchezza informativa”» (X. Xxxxxxxxx, Operazioni su derivati: contratti o scommesse?, in Contratto e impr., 2009, 1134). Il contratto di somministrazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413è pertanto “meritevole”, ai sensi dell’art. 211322 c.c., comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, se la controparte privata è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cassassumere una alea razionale., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.1089, la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell’utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel I contenuti che devono essere comunque presenti nel contratto sono:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In particolare, il punto c) fa riferimento alla possibilità di somministrare il lavoro con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, si precisa che il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore deve indicare il tipo di attività per la quale si richiederà il lavoratore somministrato Certo è che questo risulta essere il punto di maggiore innovazione del d.lgs. n. 276/2003 rispetto alla precedente legge.
4. Le recenti novità normative in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato. L’assimilazione della somministrazione al contratto a termine.
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