Oggetto del Regolamento e principi generali Clausole campione

Oggetto del Regolamento e principi generali. 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del “Fondo per incentivi per le funzioni tecniche” previsto dall’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., costituito da risorse finanziarie a valere sui capitoli di spesa previsti per singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
Oggetto del Regolamento e principi generali. Articolo 2 – Definizioni
Oggetto del Regolamento e principi generali. Art. 2 - Definizioni Art. 3 -
Oggetto del Regolamento e principi generali. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la proget­ tazione e l’innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L 90/2014 (d’ora in avanti denominato anche “Fondo”): "7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabili­ ta da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'o­ pera da realizzare. L’incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell’Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all’interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l’Amministrazione relativi ad incarichi a profes­ sionisti esterni.
Oggetto del Regolamento e principi generali. 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi della normativa statale e comunitaria, i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Savona attivati ad istanza di parte o d'ufficio.
Oggetto del Regolamento e principi generali. Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione Art. 4 - Quantificazione delle risorse Art. 5 - Fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche Art. 7 - Fondo per l’innovazione Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche _ Art. 9 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche Art. 10 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento Art. 11 - Liquidazione degli incentivi Art. 12 - Entrata in vigore
Oggetto del Regolamento e principi generali. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d’ora in avanti denominato “Fondo”): “2 - A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte ai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetto di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3 - L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da amministrazione diverse, non possono superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il prese...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).