Considerato in diritto. Con il presente giudizio il Collegio è chiamato a qualificare il comportamento tenuto dai convenuti, Sigg.xx Xxxx **** e Xxxxx ****, rispettivamente, Sindaco e Segretario del Comune di Garniga Terme, ai quali la Procura Regionale ascrive la responsabilità di avere omesso di pretendere, da parte della cooperativa “E. ****” - concessionaria della gestione delle terme di fieno per il triennio decorrente dal 28 febbraio 1999 - la prestazione della specifica fideiussione bancaria, contemplata a totale garanzia del corrispettivo canone di gestione, fissato per quell’anno in L. 125.000.000. Con ciò, secondo la predetta Xxxxxxx, i medesimi hanno disatteso l’espressa previsione di cui all’art.7 della convenzione, stipulata dalle parti in esecuzione della apposita deliberazione concessiva n.12/99, adottata il 16 febbraio 1999 dalla Giunta di quel Comune. Sempre secondo il Requirente - per effetto del grave passivo accertato, alla fine del 1999, nei confronti della cooperativa concessionaria e della conseguente liquidazione coatta amministrativa successivamente decretata il 21 giugno 2000 dalla Giunta regionale, oltre che per lo stato di insolvenza della stessa cooperativa, dichiarato dal Tribunale civile di Trento con sentenza del 9 aprile 2001 - l’omissione contestata è risultata causativa di un danno ingiusto per quell’amministrazione comunale, quantificato in €. 61.096,45. Tale somma, infatti, corrisponde al credito vantato dal Comune di Garniga Terme nei confronti della precitata cooperativa concessionaria per effetto dell’inadempienza contrattuale da questa posta in essere e consistente nel mancato pagamento di una parte del canone di gestione riferito al 1999. Sulla base degli elementi traibili dalla lettera dell’8 aprile 2002, rimessa alla Procura Regionale dal Commissario liquidatore Xxxx. Xxxxxxx ****, il credito di cui sopra, nella surriferita consistenza, risulta iscritto in via chirografaria allo stato passivo della procedura di liquidazione, depositato presso il Tribunale di Trento. In ordine alla vicenda in esame, il Collegio – tenuto conto delle argomentazioni addotte dalle parti sia nelle rispettive memorie che nel corso dell’udienza dibattimentale, delle quali tutte si è dato riepilogo in narrativa, e alla luce delle acquisizioni provenienti dagli atti - ritiene di dovere svolgere le considerazioni che nel seguito si espongono.
Considerato in diritto. In merito alle possibili criticità riferibili al possesso/mantenimento dei requisiti economico finanziari da parte di Cosedil all’atto del suo subentro nel contratto d’appalto in essere - alla luce dell’attinente documentazione esaminata - non può che prendersi atto di quanto dichiarato da Cosedil e CAS in sede istruttoria, ovvero dell’evenienza che il contratto di avvalimento con la Cossi Costruzioni, stipulato in fase di gara con riferimento ad una cifra d’affari pari ad euro 595.699.283,00, non è mai venuto meno, ritenendosi lo stesso sufficiente a garantire la cifra complessivamente richiesta a garanzia per il completamento delle opere ancora a farsi che risultava pari a 405.120.355 euro. Ciò stante pare comunque opportuno esprimere alcune considerazioni al riguardo considerato che, dalla lettura delle note di controdeduzione pervenute appaiono residuare aspetti contraddittori o di scarsa chiarezza in ordine a quanto ivi rappresentato. Il CAS ha infatti asserito che “In occasione del subentro la Cosedil S.p.A. NON ha — né, d’altra parte, avrebbe mai potuto (v. infra) Al riguardo si osserva che, in caso di sopravvenuto fallimento della Cossi Costruzioni in corso di esecuzione dei lavori, non solo la Cosedil avrebbe potuto sostituire la stessa come ausiliaria ma anzi avrebbe dovuto farlo per la prosecuzione del contratto, peraltro su specifica richiesta della Stazione Appaltante che, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del d.lgs 50/16, ha l’onere di verificare se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione imponendo all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione. Pare altresì utile sottolineare che la “sovrabbondanza” dei requisiti è un concetto del tutto estraneo alla normativa sui contratti pubblici che, al contrario, annovera tra i propri principi fondanti il principio di proporzionalità, come oggi espresso all’art. 30 del vigente codice dei contratti.
Considerato in diritto. Con il primo motivo di ricorso, la.. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1358, 1375, 2043, 2946 e 2947 cod. civ., in relazione all‟art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..
Considerato in diritto. La questione di massima prospettata concerne tre quesiti che fanno riferimento, il primo, alla qualità della partecipazione azionaria dell’ente locale nelle società partecipate; il secondo, alle spese di personale da considerare ai fini del calcolo, se in valore assoluto o proporzionalmente alla quota di partecipazione dell’ente; il terzo, alla natura delle spese da considerare, se quelle di personale dell’ente e delle sue partecipate o anche le spese correnti dell’ente e delle partecipate.
Considerato in diritto. Che con il primo motivo ha lamentato violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 3 e 32, Decreto del Presidente della Repubblica n. 207, articoli 3 e 5, Decreto Legge n. 76 del 2013, articolo 9, poi convertito in L. n. 99 del 2013, nonche' degli articoli 112 e 113 c.p.c. - in relazione all'articolo 360, n. 3, dello stesso codice di rito. Censurava la sentenza impugnata poiche' la stessa, violando e falsamente applicando le disposizioni di legge menzionate, aveva ritenuto che il succitato articolo 29, fosse applicabile anche a soggetti come S.p.A., pero' tenuti all'osservanza delle norme dettate in tema di contratti relativi a lavori di rilevanza pubblica; con il secondo motivo e' stata denunciata la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, in relazione all'articolo 643, comma 3, c.p.c., xxxxxx' l'impugnata sentenza aveva erroneamente applicato il succitato articolo 643, nell'individuare la formulazione dell'articolo 29, comma 2, applicabile ratione temporis nel caso di specie; con il terzo motivo di ricorso e' stata lamentata la violazione e falsa applicazione dello stesso Decreto Legislativo n. 276, articolo 29, comma 2, in relazione agli articoli 112, 115 e 354 c.p.c., nonche' articolo 12 preleggi, e articolo 24 Cost., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3, non essendo stata accolta o comunque non decisa l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio appaltatore, oltre che della consorziata societa' datrice di lavoro, formulata dalla societa' ; infine, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, con la quarta doglianza e' stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell'anzidetto articolo 29, comma 2, in relazione all'articolo 2697 c.c., nonche' degli articoli 2109 e 2120 x.x., x xxxxxxxx 00, 000, 000 x 000 x.x.x., xxxxx con riferimento all'articolo 360, n. 3, dello stesso codice di rito, laddove la Corte d'Xxxxxxx aveva ritenuto provata l'adibizione delle ( lavoratrici nell'appalto facente capo alla societa' non si era pronunciata sulla eccezione secondo cui alcune voci di cui alle somme richieste con il decreto ingiuntivo, non retributive, non rientravano nella garanzia di cui al succitato articolo 29, comma 2, ed aveva quindi confermato il provvedimento opposto, sebbene le stesse lavoratrici ne avessero ammesso l'erroneita' nel quantum (trattamenti retributivi non ...
Considerato in diritto. Preliminarmente, occorre evidenziare che le Imprese appaltatrici CIET Impianti S.p.A. e la subentrante T.T.E. S.p.A., appartenenti al medesimo “Gruppo Xxxxxxx” di Arezzo, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2013 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.200 del 27.8.2013) sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, co.2 del d.l. 23 dicembre 2003 n.347 (Xxxxx Xxxxxxx). Il Tribunale di Arezzo con sentenza del 22 agosto 2013, ha dichiarato lo stato di insolvenza di entrambe le società. Il contratto d’appalto indicato in oggetto, stipulato il 30.9.2010 (Rep. 88) tra il Committente Pubblico Poste Italiane S.p.A. e l’Appaltatore CIET Impianti S.p.A, è stato caratterizzata fondamentalmente dal coinvolgimento dei seguenti operatori economici: T.T.E. S.p.A. (affittuaria del ramo di azienda dell’appaltatore dal 14.5.2012); Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile (subappaltatore); Leonardo S.r.l. di Lecce e ESSERRESSE S.r.l. di Lecce1 (associate del consorzio, affidatarie dei lavori subappaltati); Xxxxxxxx X.x.x. xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (subappaltatore); QM Ristrutturazioni S.n.c. di Roma (subappaltatore). Dunque, prima di entrare nel merito delle doglianze sollevate dagli esponenti, appare utile riepilogare i contratti derivati (subappalto/subfornitura acquisiti in atti) che avrebbero in sostanza regolato i rapporti economici tra le imprese intervenute in cantiere: FORMA CONTRATTUALE PARTI INTERVENUTE CAT. OPERE IMPORTO TOTALE € AUTORIZZATO DA POSTE IL Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2010.AR.0001 del 6.10.2010 CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile OG1 OG11 130.000,00 2.11.2010 Contratto di appalto del 10.11.2010 Xxxxxxxx X.x.x - QM Ristrutturazioni S.n.c. OG1 OG11 1.051.000,00 Accordo subfornitura n. S503.CIET.0043.2011.AR.0001 del 1.1.2011 CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile 410.864,29 Variante n.1 del 25.3.2011 Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2010.AR.0001 del 6.10.2010 CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile OG1 OG11 200.000,00 21.4.2011 Variante n.2 del 9.9.2011 Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2010.AR.0001 del 6.10.2010 CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile OG1 276.457,00 20.10.2011 Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2011.AR.0002 del 30.9.2011 CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta...
Considerato in diritto. Con l’unico motivo di ricorso A.G. denuncia, con ri- ferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione dell’art. 2935 c.c. Deduce che, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pa- gamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi, è proprio al momento del pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.
Considerato in diritto. Sulla base di quanto acquisito e potuto valutare in atti emerge quale profilo di indubbia criticità la lievitazione del costo dell’intervento: complessivamente, infatti, per effetto delle tre perizie di variante l’importo di contratto è passato da € 50.148.002,17 a € 79.541.889,49 con un incremento di € 29.393.887,32 (pari al 58,61%). Inoltre, mentre le prime due varianti hanno trovato copertura nel finanziamento globale di € 70.000.000,00 per far fronte alla terza è stato necessario un finanziamento aggiuntivo di € 30.000.000,00 che ha portato a € 100.000.000,00 l’importo globale dell’intervento. Appare pertanto necessario soffermare l’attenzione sugli specifici contenuti e sulle specifiche motivazioni di ciascuna di esse. Prima dell’inizio dei lavori della nuova struttura ospedaliera con Decreto dirigenziale n.49/ESO del 10.11.2017 la S.A. ha approvato la Perizia di variante n.1 per lavori definiti “complementari, propedeutici e funzionali” alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera:
Considerato in diritto. Ritiene il Tribunale non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – che solleva d’ufficio ‐ della norma di cui all’art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità come sancito dagli artt. 27 cpv. II Cost. e 117 co. 1 Cost. nella parte in cui, con riferimento a quest’ultima norma, viene recepito l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (divieto di trattamenti disumani e degradanti), ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha individuato i parametri di vivibilità minima secondo i quali una detenzione può definirsi ‘trattamento inumano o degradante’. L’attribuzione di pieno valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo (art. 6, co. 1 TUE Trattato di Lisbona: “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”) e l'adesione dell' Unione alla CEDU (art. 6, co. 2, TUE: “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [….] I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”) determinano com’è noto un vincolo diretto negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti delle persone, con particolare riguardo ai soggetti che risultano a rischio, e che consente ai giudici
Considerato in diritto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dal- l’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno del-