Considerato in diritto Clausole campione

Considerato in diritto. L’analisi della documentazione di gara trasmessa impone la necessità di svolgere alcune considerazioni in punto di diritto. Il Codice dei Contratti Pubblici è sorretto dal principio di tassatività e tipicità delle procedure ad evidenza pubblica, corollario del principio di legalità, che regola l’azione della Pubblica Amministrazione, conseguentemente le stazioni appaltanti non possono porre in essere procedure di affidamento diverse rispetto a quelle disciplinate dal D.Lgs. 163/2006. Nel caso di specie la ESTAV nordovest non ha rispettato i predetti limiti, in quanto ha regolato una procedura che in realtà non corrisponde a nessuna di quelle tipizzate dal legislatore. Si osserva al riguardo che il bando di gara precisa che si tratta di procedura di accreditamento per la fornitura di microinfusori e materiale di consumo (punto II.1.) ed il disciplinare di gara, unitamente al capitolato speciale, dispone quanto segue: “ la procedura di accreditamento non da luogo ad alcuna aggiudicazione ma consente a tutte le imprese che hanno presentato regolare offerta, secondo quanto stabilito e richiesto dalla documentazione di gara, la possibilità di essere considerate idonee alla fornitura dei prodotti oggetto della presente procedura di accreditamento ” (sez.III del disciplinare, art. 9, comma 2, capitolato speciale). In virtù di tali disposizioni si potrebbe escludere che la stazione appaltante abbia voluto affidare un contratto avente per oggetto l’acquisizione di microinfusori e materiale di consumo, intendendo, invece, regolare una mera “procedura” di accreditamento, che all’evidenza non rientra nel campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ex art. 1, comma 1, D.Lgs. 163/2006. Tanto più che il capitolato speciale, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista dal bando, riconosce ai fornitori già accreditati la possibilità di richiedere l’accreditamento per prodotti innovativi ed ai nuovi fornitori la possibilità di presentare domanda di accreditamento per i propri prodotti (art. 4, comma 4) e ciò in contrasto con il necessario rispetto nelle procedure ad evidenza pubblico del termine di presentazione delle offerte fissato dalla lex specialis . Conferma della suddetta interpretazione potrebbe essere ricavata dallo stesso disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che: “ in considerazione della tipologia di procedura posta in essere (accreditamento di prodotti soggetti a prescrizione clinica nel rispetto dell...
Considerato in diritto. 1. – La censura di illegittimità costituzionale, ri- proposta dal giudice remittente a cui gli atti erano sta- ti restituiti con l’ordinanza n. 182/1995 di questa Corte, ha per oggetto il testo originario dell’art. 2, comma 1, della legge regionale dell’Xxxxxx–Roma- gna 8 novembre 1988, n. 46, per contrasto con i prin- cipi espressi nel testo a sua volta originario dell’art. 25 della legge statale 28 febbraio 1985,n . 47, e con- seguentemente con l’art. 117 della Costituzione. Sia la disposizione impugnata, sia la norma statale indicata come parametro interposto, non sono oggi più in vigore. In particolare, l’art. 2 della legge regio- nale n. 46/1988 è stato sostituito dall’art. 16, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6; e l’art. 25, ultimo comma, della legge statale n. 47/1985, già sostituito – con testi non uniformi – da una serie di decreti legge reiterati, a partire dal d.l. n. 88/1995 e fino al d.l. n. 495/1996, tutti decaduti per mancata conversione in legge, è stato infine sostituito – con un testo ancora diverso – dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica), contenente una nuova formulazione dell’art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla leg- ge 4 dicembre 1993, n. 493: il comma 20 di tale ulti- mo articolo reca un nuovo testo di detto art. 25, ulti- mo comma, della l. n. 47/1985. In quest’ultima formulazione si demanda interamente alla legge re- gionale la possibilità di stabilire quali mutamenti di destinazione d’uso, connessi o non connessi a tra- sformazioni fisiche, siano subordinati a concessione, e quali ad autorizzazione: così rimuovendo i vincoli alla legislazione regionale che discendevano, in ma- teria, dal precedente testo, e rispetto ai quali si è posto il problema della conformità o meno della legge re- gionale impugnata. Il comma 61 del citato art. 2 della legge n. 662 del 1996, a sua volta, ha disposto la sal- vezza degli effetti di tutti i decreti legge precedente- mente succedutisi, e sopra ricordati. G 1195
Considerato in diritto. I ricorsi degli imputati sono infondati; il solo ricorso della Mi. Lo. è fondato limitatamente al motivo in ordine alla sussistenza della ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 25 del DLgs 231/2001. Ricorso Di Na. Con il primo motivo il ricorrente deduce sia la carenza di motivazione che la presenza di manifesta illogicità. Va quindi esaminato sia il profilo della adeguatezza complessiva della motivazione in relazione alla doglianza che non sarebbero stati valutati vari elementi di prova significativi e sia la presenza di eventuali profili di illogicità. Sopra sono state riportate le specifiche circostanze che la difesa ritiene esser state non valutate o valutate in modo insufficiente. Invero, il complesso della motivazione della sentenza di appello offre adeguata risposta nella ricostruzione della vicenda e parte degli elementi citati dalla difesa sono di evidente inconsistenza.- Le dichiarazioni dei correi Lo. e Bu. che scagionano il Di Na., pur se utilizzabili quale prova a seguito delle diverse opzioni processuali, restano sostanzialmente poco affidabili e, quindi, correttamente non ritenute elemento di smentita del restante materiale probatorio laddove, in termini assai sintetici, affermano la complessiva regolarità della attività svolta dal Di Na..- Per le argomentazioni chiaramente svolte nella sentenza impugnata, poco importano, per quel che riguarda la posizione del ricorrente, le prove che dimostrerebbero che in realtà la modalità di assolvimento degli obblighi tributari di Mi. Lo. fosse corretta; quel che rileva, e la Corte lo chiarisce ampiamente, è come il ricorrente operasse sulla base del presupposto contrario in quanto nel dato periodo l'Agenzia delle Entrate sosteneva il proprio atto di accertamento, tanto da avere rigettato la richiesta di annullamento in autotutela.- Che il ricorrente spesso dimenticasse oggetti in occasioni diverse da quelle in esame poco rilevava nel caso concreto atteso che, comunque, il Lo. confermava che intendeva, nell'occasione, consegnargli il "regalo" di euro 20.000.- L'intercettazione 12.9.2005 è stata ampiamente e congruamente interpretata dai giudici di merito.- L'inserimento dei dati della conciliazione nel sistema informatico prima del 12.9.2005 non muta i termini della questione atteso il più ampio periodo di tempo in cui, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, erano state predisposte le condizioni per l'accordo corruttivo. In conclusione, né può essere affermata la inadeguatezza della motiva...
Considerato in diritto. 1. Con il primo motivo di ricorso, la .. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1358, 1375, 2043, 2946 e 2947 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..
Considerato in diritto. 1 – Il credito dell’opponente è stato pacificamente ammesso al passivo per il periodo precedente il contratto di affitto di azienda del 01.10.2012 ed è stato escluso per le spettanze maturate in costanza di affitto di azienda (quota di T.F.R. per Euro 2.885,54), nonché per l’indennità sostitutiva del preavviso contrattuale (Euro 5.196,83), importi di cui è stata richiesta in questa sede come in sede di stato passivo la collocazione privilegiata ex art. 2751-bis n. 1, c.c. quali crediti concorsuali. La prima questione sottoposta ad esame è se, in caso di contratto di affitto di ramo di azienda stipulato dalla società in bonis e proseguito medio tempore dalla curatela (nel quale, quindi, la curatela sia subentrata anche solo temporaneamente), contratto dal quale successivamente il curatore sia receduto in applicazione dell’art. 79 l.f. (con conseguente retrocessione del ramo di azienda), il curatore –che nelle more abbia esercitato il potere di scioglimento anche dai contratti di lavoro inerenti il rami di azienda retrocesso a termini dell’art. 72 l.f.- debba ammettere al passivo il lavoratore “retrocesso” anche per il periodo di trattamento di fine rapporto maturato tra il momento del passaggio alle dipendenze dell’affittuario e il momento successivo. Momento successivo che può essere individuato nell’avvenuta retrocessione dell’azienda (all’atto della comunicazione del diritto di recesso, che sia stato effettuato nel rispetto o meno dell’art. 79 l.f.), nella dichiarazione di fallimento (ove tale retrocessione e il successivo recesso del curatore dal rapporto di lavoro ex art. 72 l.f. abbia efficacia retroattiva), ovvero nell’esercizio di per sé del diritto di recesso. Secondo la prospettazione del fallimento opposto, nulla sarebbe dovuto al lavoratore per il periodo medio tempore maturato, dovendosi fare applicazione estensiva al caso del contratto di affitto stipulato precedentemente alla dichiarazione di fallimento del disposto dell’art. 104-bis l.f., nella parte in cui prevede che “la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”, sulla scorta di un precedente di merito (Trib. Monza, 19 novembre 2013). La seconda questione investe, invece, la spettanza del diritto di preavviso, ancorché il lavoratore avesse fatto ricorso precedentemente alla CIGS e il curatore abbia comunicat...
Considerato in diritto. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), per aver la corte d’appello escluso l’esistenza di un collegamento tra la dichiarazione di nomina della Fedra s.r.l. trascritta a favore di quest’ultima ed il precedente contratto preliminare trascritto a favore di B.G., nonostante nella nota di trascrizione del definitivo fossero presenti precise indicazioni in ordine alla riserva di nomina del terzo.
Considerato in diritto. 1. - Il ricorso viene all'esame delle Sezione Unite per comporre il contrasto sulla questione se, convertita in corso di causa la domanda di adempimento del contratto in quella di risoluzione del contratto inadempiuto ai sensi dell'articolo 1453 c.c., comma 2, sia consentita, contestualmente alla variatio, la proposizione della domanda di risarcimento dei danni. La questione è posta con il secondo motivo di ricorso.
Considerato in diritto. 1. La questione di massima prospettata concerne tre quesiti che fanno riferimento, il primo, alla qualità della partecipazione azionaria dell’ente locale nelle società partecipate; il secondo, alle spese di personale da considerare ai fini del calcolo, se in valore assoluto o proporzionalmente alla quota di partecipazione dell’ente; il terzo, alla natura delle spese da considerare, se quelle di personale dell’ente e delle sue partecipate o anche le spese correnti dell’ente e delle partecipate.
Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite, sul rilievo di un persistente contrasto giurisprudenziale, è la seguente: "Se la falsità commessa sull'assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen., abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a) e trasformato in illecito civile, ovvero configuri il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto dall'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016".
Considerato in diritto. 1. In via preliminare, occorre rilevare che gli accordi convenzionali citati rientrano nel più ampio genus dei cosiddetti “programmi complessi”, che a partire dagli anni ’90 sono stati introdotti nel sistema nazionale di governo del territorio, trasferendo sul piano negoziale sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti privati interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo nella politica di trasformazione territoriale. Detti programmi si caratterizzano, quindi, per rappresentare un complesso sistematico di interventi pubblici e privati accompagnato anche da un completamento delle opere di urbanizzazione, al fine di valorizzare qualitativamente l’ambito territoriale oggetto di intervento. L’accordo sulla base del quale si dà attuazione al programma si fonda, sostanzialmente, su uno “scambio di prestazioni”: a fronte del riconoscimento al soggetto privato di diritti edificatori, vengono cedute dallo stesso privato aree e/o realizzate opere di adeguamento infrastrutturale e di trasformazione del territorio. Si tratta di ipotesi in cui, a compenso di benefici conseguiti dai privati ( come ad esempio quelli derivanti da modificazioni di destinazione urbanistica di aree), questi si impegnano a realizzare, quale controprestazione in favore dell’amministrazione, opere di pubblico interesse. Questi accordi trovano la loro espressione formale, in particolare, nelle convenzioni urbanistiche, il cui archetipo è la convenzione di lottizzazione prevista dall’art. 28 della legge n. 1150/1942 e si iscrivono a pieno titolo nell’alveo dell’amministrazione negoziata, ove l’esercizio del potere viene canalizzato nelle forme dell’accordo con i potenziali destinatari dei suoi effetti.