Assicurazioni e responsabilità Clausole campione

Assicurazioni e responsabilità. Il concessionario deve essere intestatario, per l’intera durata del contratto, di polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività esercitata con massimali di almeno € 1.500.000,00 per ogni sinistro.
Assicurazioni e responsabilità. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cure e spese, presso una Società assicuratrice, all’assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all’appalto ci cui al presente Capitolato speciale. Comunque indipendentemente dall’obbligo sopra citato, l’Appaltatore in quanto Xxxxx responsabile assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all’atto della firma del contratto presso la Stazione appaltante.
Assicurazioni e responsabilità l'Associazione garantisce che il personale a qualunque titolo impiegato per la realizzazione degli allestimenti e degli spettacoli è professionalmente qualificato e in regola con la vigente normativa in materia di trattamento economico e normativo, obblighi previdenziali e assicurativi, assumendosi ogni responsabilità connessa a tale garanzia. l’Associazione si impegna a osservare la vigente normativa in materia di realizzazione di eventi, attività culturali, spettacoli da svolgersi in pubblico e/o aperti al pubblico nonché a rispettare e far rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul Iavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e le altre misure di prevenzione previste dalla Iegge, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Complesso per eventuali inosservanze a tali disposizioni. l'Associazione garantisce inoltre una idonea copertura assicurativa a copertura di eventuali sinistri, danni a beni, danni alle persone e cose, anche se causate dai partecipanti all'evento, ivi compresi quelli arrecati ai dipendenti del Complesso che prestano servizio durante gli eventi e la copertura antinfortunistica per i partecipanti, in base agli spazi, al numero dei partecipanti ed ai rischi intrinseci dell’iniziativa e dei suoi allestimenti.
Assicurazioni e responsabilità. La Ditta appaltatrice assume a proprio carico ogni responsabilità conseguente agli eventuali danni che potranno occorrere a persone o cose sia durante il corretto svolgimento del servizio, sia nel caso di mancata osservanza delle norme del presente Foglio Patti e Condizioni, compresa la mancata diligenza nel chiudere l'area di cantiere. L'impresa sarà ritenuta responsabile nel caso di danneggiamenti che si dovessero verificare nell'eseguire l'opera.
Assicurazioni e responsabilità. Articolo 11
Assicurazioni e responsabilità. La Società sarà direttamente responsabile per l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai singoli Disciplinari tecnico-economici e sarà tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati dalla stessa e dai propri dipendenti nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli disciplinari. A tal fine la Società stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia assicurazioni per la propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con adeguati massimali. Copia della suddetta polizza dovrà essere prodotta entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e comunque prima della sottoscrizione dei Disciplinari tecnico-economici. Qualora terzi, danneggiati a causa dell’espletamento delle attività, agiscano direttamente nei confronti del Comune di Como, invocando responsabilità dello stesso come committente, il Comune di Como potrà far valere la responsabilità della Società qualora ad essa pertinente. La Società assume comunque a proprio carico l’onere di manlevare l’Amministrazione comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, impegnandosi ad intervenire ex art. 105 cpc nel relativo giudizio instaurato dal danneggiato, se non già chiamata in causa a garanzia dal Comune di Como.
Assicurazioni e responsabilità. Il servizio si intende eseguito con organizzazione di risorse necessarie e con gestione a proprio rischio da parte della Ditta. La stessa si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati dall’utente o da terzi, esonerando la Stazione appaltante o gli Enti da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché, queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte della Stazione appaltante o degli Enti stessi. Sarà obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. La Ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione appaltante o gli Enti sono autorizzati a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione. Inoltre, l’espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell’impresa aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La Ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso. È fatto obbligo di provvedere, da parte del contraente, ad un’apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile generale verso terzi, conforme a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In ogni caso l’impresa aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa. Tutti gli obblighi dell’impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell’accordo quadro, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune o degli Ent...
Assicurazioni e responsabilità. La responsabilità per eventuali pregiudizi a persone o cose connesse e/o conseguenti all’espletamento delle attività progettuali, rimane ad esclusivo carico dell’Organizzazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento conseguente. La responsabilità del trasporto con mezzi, ove previsto, e la relativa copertura assicurativa è a carico dell’Organizzazione. La collaborazione con il Comune, attraverso persone messe a disposizione dalle singole Associazioni, per l’attuazione del Progetto non costituisce rapporto di lavoro con l’Ente. Ogni centro provvede alle assicurazioni di legge a favore degli utenti ivi inseriti, compresa la responsabilità civile per danni verso terzi.
Assicurazioni e responsabilità. L’Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per qualsiasi titolo o ragione , anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti delle persone addette all’uso dei locali e all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto. In particolare sono a carico dell’Associazione i rischi per danni derivanti ad arredi, attrezzature, impianti e strumentazione di sua proprietà collocata all’interno della struttura . L’Associazione esonera inoltre il Comune da ogni responsabilità per danni che possono derivare a terzi , ivi compreso alle persone addette all’uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente contratto, per uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatesi nei locali stessi, anche a causa di terzi. L’Associazione provvede a propria cura e spese alle copertura assicurative dei propri associati le contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi .
Assicurazioni e responsabilità. E' fatto obbligo all'assuntore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto (terzi in genere e cose), di cui al presente Capitolato. La polizza dovrà avere un massimale unico almeno pari a €. 2,5 milioni per ogni lotto aggiudicato. La polizza dovrà considerare terzo l’Amministrazione appaltante e dovrà tenerla indenne da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi eventuali errori di progettazione commessi dall’Assuntore. L'assuntore, in quanto Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che possano occorrere a persone o cose. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata, all'atto della firma del contratto, presso il Committente, il quale si riserva la facoltà, in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri.