AUTOCOMBUSTIONE Clausole campione

AUTOCOMBUSTIONE. La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
AUTOCOMBUSTIONE. La Società indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). Ai fini dell’operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali: - che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia; - che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
AUTOCOMBUSTIONE. Combustione spontanea senza fiamma.
AUTOCOMBUSTIONE. Danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati;
AUTOCOMBUSTIONE. Il processo di combustione spontanea anche senza sviluppo di fiamma.
AUTOCOMBUSTIONE. La società indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da Autocombustione a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della Polizza.
AUTOCOMBUSTIONE. La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione e auto fermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
AUTOCOMBUSTIONE. La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della polizza.
AUTOCOMBUSTIONE. Combustione senza sviluppo di fiamma. Fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti o loro parti, di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo (compresa quindi la amministrazione e/o la gestione del bene a qualsiasi titolo), compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e aree cortilive e pertinenziali e quant’altro destinato a servizio od ornamento e non del bene (quali anche, a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, antenne, tappezzerie, eccetera), anche in corso di costruzione, nonché opere di fondazione o interrate. Per quanto riguarda gli impianti a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti tecnici in genere a servizio del fabbricato (comprensivi di ogni loro parte ed apparecchiatura inerente e necessaria per un completo funzionamento), impianti idrici, termici, impianti elettrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento, (ivi compresi ad esempio le caldaie, centraline, i contatori di ogni genere ecc.. ), impianti di illuminazione interna ed esterna, ascensori e loro impianti relativi e complementari ecc.. Relativamente ai fissi ed infissi si precisa che devono intendersi tali: ogni opera di finitura e/o completamento del fabbricato con funzione complementare e di finimento o protezione dello stesso quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, serramenti di ogni tipo, interni ed esterni - ivi comprese loro migliorie -, opere di lattoneria quali grondaie, pluviali ecc.., citofoni e pulsantiere, cassette postali, manichette antincendio, cancelli ed inferriate di ogni genere, recinzioni, ecc.. Tutto quanto di proprietà dell’Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posto all’interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà o in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono ...
AUTOCOMBUSTIONE. La Società Assicuratrice risponde di danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.