AUTOCOMBUSTIONE. La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
AUTOCOMBUSTIONE. Combustione spontanea senza fiamma.
AUTOCOMBUSTIONE. La Società indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). Ai fini dell’operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali: - che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia; - che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
AUTOCOMBUSTIONE. Danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati;
AUTOCOMBUSTIONE. Il processo di combustione spontanea anche senza sviluppo di fiamma.
AUTOCOMBUSTIONE. La società indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da Autocombustione a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della Polizza.
AUTOCOMBUSTIONE. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). Ai fini dell'operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:
AUTOCOMBUSTIONE. La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia. Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologia del prodotto richiede.
AUTOCOMBUSTIONE. La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della polizza.
AUTOCOMBUSTIONE. Combustione senza sviluppo di fiamma. Fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti o loro parti, di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo (compresa quindi la amministrazione e/o la gestione del bene a qualsiasi titolo), compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e aree cortilive e pertinenziali e quant’altro destinato a servizio od ornamento e non del bene (quali anche, a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, antenne, tappezzerie, eccetera), anche in corso di costruzione, nonché opere di fondazione o interrate. Per quanto riguarda gli impianti a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti tecnici in genere a servizio del fabbricato (comprensivi di ogni loro parte ed apparecchiatura inerente e necessaria per un completo funzionamento), impianti idrici, termici, impianti elettrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento, (ivi compresi ad esempio le caldaie, centraline, i contatori di ogni genere ecc.. ), impianti di illuminazione interna ed esterna, ascensori e loro impianti relativi e complementari ecc.. Relativamente ai fissi ed infissi si precisa che devono intendersi tali: ogni opera di finitura e/o completamento del fabbricato con funzione complementare e di finimento o protezione dello stesso quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, serramenti di ogni tipo, interni ed esterni - ivi comprese loro migliorie -, opere di lattoneria quali grondaie, pluviali ecc.., citofoni e pulsantiere, cassette postali, manichette antincendio, cancelli ed inferriate di ogni genere, recinzioni, ecc.. Tutto quanto di proprietà dell’Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posto all’interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà o in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono ...