Causali. In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di personale assente per malattia, maternità/paternità, aspettativa, ferie;
2. per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6. esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari. A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
Causali. L’apposizione del termine alla durata del contratto sarà consentita a fronte di ragioni tecniche, organizzative e produttive anche se riferibili all’ordinaria attività dell’Istituzione, nonché a ragioni sostitutive. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: – intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’ anno per motivazioni particolari; – esecuzione di opere o servizi derivanti da progetti sperimentali, commesse eccezionali o situazioni straordinarie; – esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7.10.1963 n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni; – esecuzione di un’opera o di un servizio predeterminati nel tempo, aventi carattere occasionale o straordinario; – sostituzione di personale assente per malattia, maternità, ferie anche plurime e sequenziali, aspettative in genere con o senza retribuzione, ed in ogni altro caso per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto.
Causali. Come previsto dall’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14 e dall’Accordo Quadro ammortizzatori 2016, il trattamento di CIG in deroga può essere richiesto per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso il trattamento di CIG in deroga potrà essere concesso per la cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa, così come dispone il comma 2 del citato articolo. Al riguardo, successivamente alla decretazione, l’INPS effettua controlli su tutte le domande in merito allo “stato azienda” bloccando l’erogazione del trattamento di integrazione salariale laddove riscontra la cessazione dell’attività e informa la Struttura regionale competente. In tal caso, Regione Lombardia, dispone la revoca parziale o totale dell’autorizzazione concessa.
Causali. La prima sostanziale novità introdotta dal Decreto Dignità è che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, senza alcun tipo di causale, per qualsiasi esigenza e per qualsiasi mansione. Ricordiamo che antecedentemente alle modifiche del Decreto Dignità il periodo di “acausalità” risultava di 36 mesi. Ai sensi dell’art 19, comma 1, viene previsto che il contratto possa avere una durata superiore ai 12 mesi e fino ad un massimo 24 mesi, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; • esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Le causali sono inoltre necessarie anche nei casi di: • rinnovo; • proroga oltre i 12 mesi; I contratti a termine per attività stagionali rimangono esclusi dalla disciplina delle causali. È evidente la volontà del Legislatore di limitare l’utilizzo di tale forma contrattuale; infatti, fatta salva la causale sostituiva, risulta altamente rischioso inserire qualsiasi altra condizione che possa soddisfare i requisiti previsti dalla legge.
Causali. E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato, nei seguenti casi: - punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie - per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dal datore di lavoro; - per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto; - particolari necessità conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione; L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A e B, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione, le ragioni e il nominativo del lavoratore assente. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non è superiore a 12 giorni.
Causali. In caso di contratto di somministrazione a termine di du- rata superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore, o di rinnovo della missione, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore. L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione a termine è previsto anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavora- tore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria. Il ministero formula i seguenti esempi: • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo suc- cessivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo; • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il re- stante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine specificando la causale riferita all’utilizzatore; • in caso di un precedente periodo di missione in som- ministrazione a termine fino a 12 mesi, l’utilizzatore può assumere il lavoratore direttamente con un con- tratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.
Causali. Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
Causali. 1. Si può essere beneficiari di AIS per causali ordinarie (i) in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche, o (ii) in caso di situazioni temporanee di mercato.
2. Si può essere beneficiari di AIS per causali straordinarie qualora il datore di lavoro (i) segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA, (ii) intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale; (iii) sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015.
3. Si può essere beneficiari di ACIGS qualora il datore di lavoro (i) segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA, (ii) intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale, (iii) sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, d.lgs. 148/2015.
4. I lavoratori beneficiari di ACIGS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, in conformità al DM 2 agosto 2022. A tal fine, nell’ambito del sistema della bilateralità artigiana consolidato, Fondartigianato viene considerato dalle parti istitutive di FSBA il fondo interprofessionale di riferimento per tali attività formative.
Causali. Il Jobs Act ha eliminato l’obbligo di motivare le ragioni per assumere a termine, ma molti CCNL continuano a prevedere causali e altri vincoli. 10 prevedono una disciplina specifica, integrativa rispetto a quella legale vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014, convertito in xxxxx n. 78/2014, delle causali per la stipula di contratti a termine CCNL Turismo, Logistica e trasporti, Energia, Gomma- plastica, Legno, Autostrade, Giocattoli, Quadri e impiegati Agricoli, Operai Agricoli, Alimentazione 10 CCNL prevedono una disciplina specifica, integrativa rispetto a quella legale vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014, convertito in xxxxx n. 78/2014, delle causali per la stipula di contratti a termine (CCNL Turismo, CCNL Logistica e trasporti, CCNL Energia, CCNL Gomma-plastica, CCNL Legno, CCNL Autostrade, CCNL Giocattoli, CCNL Quadri e impiegati Agricoli, CCNL Operai Agricoli, CCNL Alimentazione). I restanti CCNL si limitano invece a rinviare alle disposizioni xx xxxxx, oppure non disciplinano affatto l’istituto.
Causali. Con le modifiche apportate dalla legge n. 96/2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 - c.d. “Decreto dignità” - al contratto a termine, è presente anche la rein- troduzione delle causali8, da specificare all’atto della stipula di un contratto a tem- po determinato o di una proroga, qualora la durata di quest’ultima vada a sforare i dodici mesi di durata massima del contratto a termine. Vediamo, nello specifico, quali sono i motivi per i quali è possibile utilizzare un lavoratore a tempo determi- nato per un periodo superiore ai dodici mesi e come viene regolamentato l’inserimento delle causali all’interno di un contratto a tempo. Ricordo, in premes- sa, che il Legislatore del c.d. “Decreto dignità” ha previsto fino al 1° novembre 2018 un periodo transitorio9, all’interno del quale i datori di lavoro potevano rin- novare e/o prorogare contratti a tempo determinato stipulati antecedentemente la data di vigenza del “Decreto dignità” (14 luglio 2018), applicando le regole previ- genti e senza l’obbligo di motivare l’assunzione. Queste le motivazioni, presenti nell’art. 19, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che possono essere addotte dal datore di lavoro per l’instaurazione di un rapporto a tempo determinato (tranne il primo rapporto con durata non superiore s 12 mesi):
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 6 Art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.