Causali Clausole campione

Causali. In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
Causali. L’apposizione del termine alla durata del contratto sarà consentita a fronte di ragioni tecniche, organizzative e produttive anche se riferibili all’ordinaria attività dell’Istituzione, nonché a ragioni sostitutive. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: – intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’ anno per motivazioni particolari; – esecuzione di opere o servizi derivanti da progetti sperimentali, commesse eccezionali o situazioni straordinarie; – esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7.10.1963 n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni; – esecuzione di un’opera o di un servizio predeterminati nel tempo, aventi carattere occasionale o straordinario; – sostituzione di personale assente per malattia, maternità, ferie anche plurime e sequenziali, aspettative in genere con o senza retribuzione, ed in ogni altro caso per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto. Il requisito della sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al punto precedente non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Il predetto primo contratto acausale non sarà prorogabile anche se di durata inferiore a 12 mesi, e non potrà essere frazionato in più contratti anche se di durata complessiva non superiore a dodici mesi. In caso di superamento dei 12 mesi il rapporto di lavoro sarà considerato a tempo indeterminato dal momento del superamento.
Causali. Con le modifiche apportate dalla legge n. 96/2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 - c.d. “Decreto dignità” - al contratto a termine, è presente anche la rein- troduzione delle causali8, da specificare all’atto della stipula di un contratto a tem- po determinato o di una proroga, qualora la durata di quest’ultima vada a sforare i dodici mesi di durata massima del contratto a termine. Vediamo, nello specifico, quali sono i motivi per i quali è possibile utilizzare un lavoratore a tempo determi- nato per un periodo superiore ai dodici mesi e come viene regolamentato l’inserimento delle causali all’interno di un contratto a tempo. Ricordo, in premes- sa, che il Legislatore del c.d. “Decreto dignità” ha previsto fino al 1° novembre 2018 un periodo transitorio9, all’interno del quale i datori di lavoro potevano rin- novare e/o prorogare contratti a tempo determinato stipulati antecedentemente la data di vigenza del “Decreto dignità” (14 luglio 2018), applicando le regole previ- genti e senza l’obbligo di motivare l’assunzione. Queste le motivazioni, presenti nell’art. 19, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che possono essere addotte dal datore di lavoro per l’instaurazione di un rapporto a tempo determinato (tranne il primo rapporto con durata non superiore s 12 mesi):
Causali. Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante; ! Nell’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero; ! Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 58 del presente CCNL; ! Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore; ! Grandi eventi non programmabili; ! Modifiche all’articolo 57 che regolamenta l’indennità per la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura. Tali modifiche, introdotte al fine di limitare l’utilizzo improprio dell’indennità (es. notti passive), individuano nell’ambito del rapporto tra le parti firmatarie del presente CCNL a livello aziendale, il luogo ove definire la tipologia ed il numero dei servizi nonché le figure professionali corrispondenti. ! Inserito un nuovo articolo che recepisce quanto previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. 80/2015 in materia di congedo per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla vittime di violenza di genere, debitamente certificati. ! Prevista l’esclusione dal calcolo del periodo di comporto delle giornate impiegate per le terapie salvavita e di ricovero ospedaliero derivanti da gravi patologie oncologiche, cronico degenerative ingravescenti comprovate da documentazione medica. ! L’estensione della validità, anche per il presente rinnovo contrattuale, dei percorsi di gradualità individuati al punto 2) dell’articolo 77, ad esclusione della prima tranche il cui pagamento è previsto a novembre 2019. ! L’inserimento del rinvio alla contrattazione di secondo livello delle modalità di fruizione dei tempi di vestizione, se dovuti. ! L’innalzamento della percentuale destinata alla previdenza complementare di cui all’art. 86 a carico dell’azienda, dall’1% all’1,5%.
Causali. 1. Si può essere beneficiari di AIS per causali ordinarie (i) in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche, o (ii) in caso di situazioni temporanee di mercato.
Causali. Il Jobs Act ha eliminato l’obbligo di motivare le ragioni per assumere a termine, ma molti CCNL continuano a prevedere causali e altri vincoli. 10 prevedono una disciplina specifica, integrativa rispetto a quella legale vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014, convertito in xxxxx n. 78/2014, delle causali per la stipula di contratti a termine CCNL Turismo, Logistica e trasporti, Energia, Gomma- plastica, Legno, Autostrade, Giocattoli, Quadri e impiegati Agricoli, Operai Agricoli, Alimentazione 10 CCNL prevedono una disciplina specifica, integrativa rispetto a quella legale vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014, convertito in xxxxx n. 78/2014, delle causali per la stipula di contratti a termine (CCNL Turismo, CCNL Logistica e trasporti, CCNL Energia, CCNL Gomma-plastica, CCNL Legno, CCNL Autostrade, CCNL Giocattoli, CCNL Quadri e impiegati Agricoli, CCNL Operai Agricoli, CCNL Alimentazione). I restanti CCNL si limitano invece a rinviare alle disposizioni xx xxxxx, oppure non disciplinano affatto l’istituto.
Causali. La prima sostanziale novità introdotta dal Decreto Dignità è che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, senza alcun tipo di causale, per qualsiasi esigenza e per qualsiasi mansione. Ricordiamo che antecedentemente alle modifiche del Decreto Dignità il periodo di “acausalità” risultava di 36 mesi. Ai sensi dell’art 19, comma 1, viene previsto che il contratto possa avere una durata superiore ai 12 mesi e fino ad un massimo 24 mesi, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; • esigenze di sostituzione di altri lavoratori; • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Le causali sono inoltre necessarie anche nei casi di: • rinnovo; • proroga oltre i 12 mesi; I contratti a termine per attività stagionali rimangono esclusi dalla disciplina delle causali. È evidente la volontà del Legislatore di limitare l’utilizzo di tale forma contrattuale; infatti, fatta salva la causale sostituiva, risulta altamente rischioso inserire qualsiasi altra condizione che possa soddisfare i requisiti previsti dalla legge.
Causali. L'apposizione del termine alla durata del contratto sarà consentita a fronte di ragioni tecniche, organizzative e produttive anche se riferibili all'ordinaria attività dell'Istituzione, nonché a ragioni sostitutive. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: • intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno per motivazioni particolari; • esecuzione di opere o servizi derivanti da progetti eccezionali o situazioni straordinarie sperimentali, commesse eccezionali o situazioni straordinarie; • esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni; • esecuzione di un'opera o di un servizio predeterminati nel tempo, aventi carattere occasionale o straordinario; • sostituzione di personale assente per malattia, maternità, ferie anche plurime e sequenziali, aspettative in genere con o senza retribuzione, ed in ogni altro caso per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto.
Causali. In caso di contratto di somministrazione a termine di du- rata superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore, o di rinnovo della missione, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore. L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione a termine è previsto anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavora- tore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria. Il ministero formula i seguenti esempi: • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo suc- cessivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo; • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il re- stante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine specificando la causale riferita all’utilizzatore; • in caso di un precedente periodo di missione in som- ministrazione a termine fino a 12 mesi, l’utilizzatore può assumere il lavoratore direttamente con un con- tratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.
Causali. Come previsto dall’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14 e dall’Accordo Quadro ammortizzatori 2016, il trattamento di CIG in deroga può essere richiesto per le seguenti causali: