CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto L’Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Codice degli appaltiConcedente ai sensi della Legge n. 52 del 21.02.1991 è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016.
2. In materia Il subappalto degli interventi del presente contratto è consentito e autorizzato alle condizioni contenute dall’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, a patto che il Concedente abbia precedentemente espresso tale volontà in fase di subappalto presentazione della proposta nel rispetto di quanto ulteriormente indicato: - il Concedente rimane responsabile dei danni che dovessero derivare all’Utilizzatore o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori; - il Concedente si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono obbliga a manlevare e tenere indenne l’Utilizzatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore; - i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità subappaltatori dovranno mantenere per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito durata del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività a loro affidate; - il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri a carico del Concedente, il quale è l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Utilizzatore della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito perfetta esecuzione del contratto di subappaltoanche per la parte subappaltata; - il Concedente si obbliga, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli arttdel richiamato dall’art. 6 e 9 105 del D.P.R. D.lgs n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere 50/2016 a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltanteall’Utilizzatore, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; - l’Utilizzatore, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il DURC di appaltatore e subappaltatori attestanti la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso malattie professionali dei dipendenti; - l’esecuzione delle attività subappaltate non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. C. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. D. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;494/1996 .
g. G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;.
h. H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. I. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. J. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. K. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appaltovietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 ai sensi dell’art. 105 – comma 1 – del Codice degli appalti.
2D.Lgs. n. 50/2016. In materia caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto si applicherà l’artè ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 105 del Codice degli appaltiD.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare precisa che la ditta Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di Legalità”, di cui all’art. 14 del presente capitolato, non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede partecipanti alle operazioni di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contrattoselezione e non risultate aggiudicatarie. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore la Ditta appaltatrice deve trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore subappaltatore, dei requisiti previsti. Copia del contratto di qualificazione prescritti dal codice degli appalti subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza subappalto, dell’osservanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 territoriali in vigore per il settore e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lettper la zona nella quale si eseguono le prestazioni. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLper tramite dell’affidatario, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio , la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, agli enti previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3e antinfortunistici. La partecipazione Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatarioL. 136/2010. La responsabilità dell’esecuzione Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della forniturapropria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo. In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l’organizzazione e i dettagli tecnici/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoreoperativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice al Fornitore Aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appaltoil contratto, a pena di nullitànullità della cessione stessa., salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; fatte salve le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito vicende soggettive dell’esecutore del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contrattodisciplinate all’art. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta106, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. ad), punto 2), D. Lgs. 50/2016, In caso di trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) del D.Lgs n. 81/2008farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla g.u.r.i., l’IRCCS CROB , previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potrà autorizzane l’affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 3105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’IRCCS CROB. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. L’IRCCS CROB, ad esclusione di quanto previsto al comma 813 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto obbligo al Fornitore di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltantetrasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Con il deposito del contratto di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono il Fornitore deve trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenzialiattestante il possesso, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica da parte del subappaltatore, dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi requisiti previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato vigente normativa. E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in subappalto non può formare oggetto tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoreogni conseguente maggior danno.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 110.1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente L’Appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio i lavori, i servizi o parzialmente le forniture oggetto del contratto d’appalto. Pertanto, è consentita la cessione del contratto d’appalto a terzi l’Appaltosolo previa autorizzazione espressa di Enel, a pena nei casi previsti dalla legislazione applicabile. Fermo restando quanto sopra, tutte le prestazioni sono subappaltabili nei limiti consentiti dalle singole legislazioni nazionali.
10.2. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte massima subappaltabile, di nullitànorma, salvo non deve superare il 30%. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Qualunque eventuale variazione della suddetta quota, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione. Un lavoratore autonomo è considerato come un subappaltatore. I lavoratori autonomi sono esclusi unicamente dal calcolo della percentuale subappaltabile.
10.3. Di norma, fermo restando quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di dalle legislazioni nazionali, l'affidamento in subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta è sottoposto alle seguenti condizioni: che i concorrenti debbono indicare all'atto dell'offerta o l'affidatario, anche nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di fornitura/servizio opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare ; che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni ENEL prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa dell'esecuzione delle relative prestazioni; che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappaltosubappalto presso ENEL, l’appaltatore deve trasmettere l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione nazionale di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999riferimento; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento è consentito solamente un unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede livello di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano . Pertanto l’esecuzione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta , salvo quanto previsto dalle disposizioni di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatorelegge dei singoli Paesi.
510.4. Dalla disciplina L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza2, relativi alle prestazioni affidate in subappalto3, al subappaltatore senza alcun ribasso. ENEL, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione, tramite i soggetti individuati per la gestione e supervisione del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci contratto a Corriericiò incaricati.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: General Contract Conditions
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 27 co. 3 e 30 D.Lgs 163/2006 è vietata la subconcessione del servizio di gestione. E’ fatto assoluto divieto Si precisa altresì che le prestazioni accessorie alla Ditta Appaltatrice prestazione principale (servizio di cedere totalmente o parzialmente gestione), quali a titolo meramente esemplificativo: servizio di pulizie, servizio di vigilanza notturna e diurna, manutenzioni ordinarie e straordinarie, catering, portierato, allestimento eventi, etc…, che il soggetto concessionario intercederà affidare a terzi l’Appaltonon saranno considerati subappalti, bensì subcontratti ed in quanto tali soggetti solo a pena di nullità, salvo semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti del R.U.P. Per quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di riguarda le prestazioni secondarie (esecuzione dei lavori) il subappalto si applicherà l’artsarà regolato dall’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti D.Lgs 163/2006, previa indicazione delle lavorazione o delle quota parte delle stesse che il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono concorrente intenderà subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta Non saranno autorizzati subappalti non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta preventivamente richiesti in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere . Non saranno effettuati pagamenti diretti al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contrattosubappaltatore o cottimista. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola voltaE’, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provvedutopertanto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltanteobbligo dell’aggiudicatario trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatorecon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti all’appaltatore senza corresponsione di interessi. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria Si ricorda che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 118, l’appaltatore deve praticare praticare, per le forniture/servizi affidati prestazioni affidate in subappalto subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 2O% 20%. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto sono ribassabili. A tal fine, il contratto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta subappalto dovrà contenere l’elenco di per sé l’esclusione dalla possibilità per tutti i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere prezzi praticati al subappaltatore, pena la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatorenon autorizzazione del subappalto stesso.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 105 del Codice degli appalti.
2D. Lgs. In materia di n. 50/2016. Il subappalto si applicherà l’artnon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio la parte della fornitura che intendono intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato Il Fornitore deve depositare il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’inizio dell’esecuzione del contrattodelle attività subappaltate. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore il Fornitore deve trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di qualificazione prescritti dal codice degli appalti servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 e se la natura del Codice degli appalticontratto lo consente. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 caso contrario, e 9 salvo diversa indicazione del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributivadirettore dell’esecuzione, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere l’Impresa si obbliga a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, Committente entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essa via via corrisposte al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoreconseguente maggior danno.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. C. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. D. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;494/1996 .
g. G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;.
h. H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. I. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. J. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. K. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1Non è ammessa la cessione del contratto. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appaltolegge, l’appaltatore si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.presentare la seguente documentazione:
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito a) copia del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall’articolo 118 comma 4 del contrattodecreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Al contratto A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere allegata una precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati (qualora individuati) rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso;
b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale codice civile con il subappaltatore. L’autorizzazione del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento è subordinata alla verifica del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata capacità tecnica e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appaltigenerali. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, all’Ufficio entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLpagamento, copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al effettuati a favore del subappaltatore. In mancanza verrà sospeso Resta in ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare caso ferma la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della Provincia per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia il complesso degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi obblighi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoredal presente Capitolato.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Service Agreement
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto divieto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo Quadro o i singoli contratti specifici. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla Città metropolitana di Firenze il diritto a terzi l’Appaltorisolvere il contratto, come pure a pena procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento all’eventuale ulteriore danno. Le cessioni di nullitàazienda e gli atti di trasformazione, salvo quanto previsto dall’art.116 fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 decreto del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante abbia documentato il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti previsti dal codice codice. Il ricorso al subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dal d.lgs 50/2016 Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Città metropolitana di Firenze, provvede al coordinamento ed alla verifica di regolare adempimento dell’ACCORDO QUADRO. In particolare cura le procedure connesse all’affidamento degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di specifici per i quali svolgerà tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatorefunzioni proprie del Responsabile Unico del Procedimento per cui, previa acquisizionetra l’altro, da parte dell’appaltatore e del subappaltatoreautorizza l’avvio dell’esecuzione, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per cura le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramiteeventuali sospensioni, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramitevariazioni contrattuali, le Imprese subappaltatricicomunicazioni all’osservatorio. Ad esaurimento e conclusione dell’ACCORDO QUADRO redige un documento di sintesi dei contratti affidati da far sottoscrivere alla ditta e da cui sia chiaramente evinto l’esaurimento dell’Accordo Quadro con elencazione: • dei singoli appalti specifici e relativi importi, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto • Certificati di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoreregolare esecuzione emessi • Polizze rilasciate .
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Manutenzione Rete Stradale
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, ' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 dall'art. 106 c. 1, lett. d) del Codice degli appalti.
2D.Lgs n. 50/2016. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti E' ammesso il subappalto.
a. La quota subappaltabile . Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio I predetti servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall’ultimo periodo del 2° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo formare oggetto di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato a) depositare presso il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del committente il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata una la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. dell'articolo 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale codice civile con il titolare del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 attestante che il subappaltatore è in possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in relazione alla prestazione subappaltata e subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 all’art. 80 del Codice degli appaltiD.lgs n. 50/2016. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico sussistenza dei motivi di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale esclusione di cui aII’art.7 al citato articolo 80.
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma 1dell’art. 3 della legge 13.8.2010, lettn. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. a) Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del D.Lgs n. 81/2008contratto ex art.1456 C.C, all’arta registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare fermi restando il divieto di essere a conoscenza di tutte le clausole pagamento in contanti e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatoredocumentazione della spesa. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/Prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore l'affidatario e, per suo tramite, le Imprese subappaltatricii subappaltatori, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio al committente la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenzialidenunzia agli enti previdenziali, Assicurativi inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015. Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed Infortunistici ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratorisubappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Leggeb) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
l. La fornitura/servizio affidato c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore. Salvo che il contratto di subappalto non può formare oggetto disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di ulteriore subappalto;
3una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d’invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla possibilità per vigente legislazione. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoremateria.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice al Fornitore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appaltocedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 nullità della cessione stessa. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del Codice degli appalti.
2D. Lgs. In materia di n. 50/2016. Il subappalto si applicherà l’artnon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio la parte della fornitura che intendono intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato Il Fornitore deve depositare il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’inizio dell’esecuzione del contrattodelle attività subappaltate. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore il Fornitore deve trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di qualificazione prescritti dal codice degli appalti servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 e se la natura del Codice degli appalticontratto lo consente. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 caso contrario, e 9 salvo diversa indicazione del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributivadirettore dell’esecuzione, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere l’Impresa si obbliga a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, Committente entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essa via via corrisposte al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoreconseguente maggior danno.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di vietato all’aggiudicatario, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione appaltante, cedere ad altri, totalmente o parzialmente a terzi l’Appaltoparzialmente, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appaltiil contratto.
2. In materia Le cessioni in violazione o elusione del divieto sancito dal comma precedente consentono all’Amministrazione appaltante di subappalto si applicherà l’artrisolvere di diritto il contratto e di effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione prevista, ai sensi degli artt. 118 38 e 39 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappaltopresente capitolato.
a. La quota subappaltabile 3. E’ ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 157/1995 e all’art. 18 della l. n. 55/1990, in misura non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;30% dell’importo contrattuale.
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare 4. Per potersi avvalere del subappalto, l’aggiudicatario deve avere indicato, all’atto dell’offerta, le parti di fornitura/servizio dei servizi o forniture che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta intenda eventualmente subappaltare a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di garaterzi.
d. L’appaltatore deve provvedere 5. L'aggiudicatario è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, in solido con l’impresa subappaltatrice, dell’inosservanza, da parte di quest’ultima, degli obblighi stabiliti dall’art. 18 l. n. 55/90.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al deposito comma precedente, il pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario resterà sospeso sino al loro integrale adempimento.
7. L'aggiudicatario non avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione del pagamento, né ad altro indennizzo.
8. Il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante tra l'aggiudicatario e l’impresa subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza dei servizi o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipantiforniture subappaltati.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta9. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessaI pagamenti all’impresa subappaltatrice saranno effettuati a cura diretta dell'aggiudicatario.
f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art.116 indicato all’art. 105 del Codice degli appalti.
2D.Lgs. In materia 50/2016. Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di subappalto si applicherà l’artXXXXX. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In L’operatore economico concorrente dovrà specificare in sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio servizi che intendono subappaltareintende eventualmente subappaltare entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato in seguito ad aggiudicazione del singolo lotto. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato L’Appaltatore deve depositare il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’inizio dell’esecuzione del contrattodelle attività subappaltate. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioniordine generale, di idoneità tecnico professionale professionale. E’ fatto divieto all’appaltatore di cui aII’art.7 comma 1subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto di XXXXX, lettpena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore deve dichiarare di essere verranno effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltantetrasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l’inadempimento da parte dell’appaltatore e quindi è ARPAV a corrispondere direttamente al subappaltatoresubappaltatore le somme dovute. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano L’esecuzione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di per sé l’esclusione quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatorenormativa vigente.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. C. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. D. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;494/1996 .
g. G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;.
h. H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. I. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. J. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. K. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art.116 indicato all’art. 105 del Codice degli appaltiD.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Di norma è vietato il subappalto.
2. In materia di Il subappalto si applicherà l’artè tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 118 105 del Codice degli appaltiD.Lgs. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.50/2016 e s.m.i..
a. 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio la parte della fornitura che intendono intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipantiattività subappaltate.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta4. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motiviL’Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguita. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall’Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei requisiti motivi di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali esclusione di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 380 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). E’ fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, comma 8pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, lettfatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
5. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore deve dichiarare di essere verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltantetrasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l’inadempimento da parte dell’appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.
6. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano L’esecuzione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato prestazioni affidate in subappalto non può possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
57. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a CorrieriL’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato d'Onere
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, ' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 dall'art. 106 c.
a) l'affidatario del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltateabbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b. In sede di offerta b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i concorrenti debbono indicare lavori o le parti di fornitura/servizio opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono si intende subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a favore caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle imprese che hanno presentato offerta prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in sede subappalto non può formare oggetto di gara.ulteriore subappalto. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di affidamento dei lavori, forniture o servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del a) depositare presso il committente il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all’indica- zione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere infe- riore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata una la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. dell'articolo 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale codice civile con il titolare del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppa- mento temporaneo, società o consorzio; Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Comune di Pederobba (TV) - Prot. 6448 del 12-06-2017 - arrivo - Cat. 1 - Cl. 6
b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 attestante che il subappaltatore è in possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in relazione alla prestazione subappaltata e subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 all’art. 80 del Codice degli appaltiD.lgs n. 50/2016. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico sussistenza dei motivi di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale esclusione di cui aII’art.7 al citato articolo 80.
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma 1dell’art. 3 della legge 13.8.2010, lettn. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. a) Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del D.Lgs n. 81/2008contratto ex art.1456 C.C, all’arta registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare fermi restando il divieto di essere a conoscenza di tutte le clausole pagamento in contanti e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltantedocumentazione della spesa. Prima dell'inizio dei lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/forniture o dei servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore l'affidatario e, per suo tramite, le Imprese subappaltatricii subappaltatori, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio al committente la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenzialidenunzia agli enti previdenziali, Assicurativi inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015. Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed Infortunistici ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratorisubappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Leggeb) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
l. La fornitura/servizio affidato c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni, servizi o lavori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di ulteriore subappalto;
3avanzamento dei lavori, delle forniture, dei servizi. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoremateria.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Service Agreement
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ vietata la cessione del contratto, fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 indicato all’art. 116 del Codice degli appalti.
2D. Lgs 163/06. In materia di Il subappalto si applicherà l’artè ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del Codice degli appaltiD. Lgs. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. 163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio la parte della fornitura che intendono intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. L’Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contrattofornitura dagli stessi eseguita. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall’Avviso di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali sostitutiva di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 338, comma 8D. Lgs. n. 163/2006). E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, lettpena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore deve dichiarare di essere verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltantetrasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASLeffettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, quietanzate con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti l’indicazione delle ritenute a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoregaranzie effettuate.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato D’oneri Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici (Vaccini)
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, ' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 dall'art. 106 c.
a) l'affidatario del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltateabbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b. In sede di offerta b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i concorrenti debbono indicare lavori o le parti di fornitura/servizio opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono si intende subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a favore caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle imprese che hanno presentato offerta prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in sede subappalto non può formare oggetto di gara.ulteriore subappalto. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di affidamento dei lavori, forniture o servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del a) depositare presso il committente il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all’indica- zione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere infe- riore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata una la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. dell'articolo 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale codice civile con il titolare del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppa- mento temporaneo, società o consorzio; Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 attestante che il subappaltatore è in possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in relazione alla prestazione subappaltata e subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 all’art. 80 del Codice degli appaltiD.lgs n. 50/2016. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico sussistenza dei motivi di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale esclusione di cui aII’art.7 al citato articolo 80.
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma 1dell’art. 3 della legge 13.8.2010, lettn. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. a) Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del D.Lgs n. 81/2008contratto ex art.1456 C.C, all’arta registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare fermi restando il divieto di essere a conoscenza di tutte le clausole pagamento in contanti e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltantedocumentazione della spesa. Prima dell'inizio dei lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/forniture o dei servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore l'affidatario e, per suo tramite, le Imprese subappaltatricii subappaltatori, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio al committente la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenzialidenunzia agli enti previdenziali, Assicurativi inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015. Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed Infortunistici ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratorisubappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Leggeb) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
l. La fornitura/servizio affidato c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni, servizi o lavori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di ulteriore subappalto;
3avanzamento dei lavori, delle forniture, dei servizi. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoremateria.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Service Agreement
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 110.1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice L'Appaltatore è tenuto a svolgere autonomamente le attività contrattuali. La cessione del Contratto a una terza parte è consentita solo con l'esplicito consenso di cedere totalmente o parzialmente ENEL e in ottemperanza a terzi l’Appaltotutte le leggi applicabili. Fermo restando quanto precede, a pena tutte le attività contrattuali possono essere subappaltate entro i limiti delle disposizioni di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 legge del Codice degli appaltiPaese di pertinenza.
210.2. In materia di subappalto si applicherà l’artPer quanto riguarda le opere, i servizi e le forniture, l'Appaltatore può subappaltare non oltre il 30% dell'importo totale del Contratto/Agreement, fatti salvi altri limiti eventualmente indicati nel Contratto/Agreement..
10.3. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappaltoUn lavoratore autonomo è considerato come un Subappaltatore.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo 10.4. Nel rispetto della legislazione nazionale, il subappalto è disciplinato come segue: durante la fase di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta offerta, i concorrenti debbono indicare devono indicare, anche in caso di variazioni, le opere/parti di fornitura/servizio opere, i servizi, le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato costituiscono l'oggetto del subappalto; il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni viene presentato a ENEL prima della dell'effettiva data di effettivo inizio dell’esecuzione efficacia; quando presenta un contratto di subappalto a ENEL, l'Appaltatore principale deve trasmettere a ENEL la certificazione attestante la conformità del contratto. Al contratto dovrà essere allegata Subappaltatore a tutti i requisiti necessari all'esecuzione delle attività subappaltate e una dichiarazione circa che attesti la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto conformità agli obblighi generali previsti dalla legislazione nazionale; è ammesso un solo livello di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere pertanto le attività subappaltate non possono essere eseguite a livelli di subappalto successivi, salvo ove ciò sia disposto dalle leggi di uno specifico Paese.
10.5. L'Appaltatore è tenuto a pagare i costi per la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti sicurezza1 associati alle attività affidate in subappalto2 al Subappaltatore, senza alcuna riduzione. ENEL verificherà l'effettiva applicazione di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata queste disposizioni avvalendosi di un referente responsabile per la gestione e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali supervisione dell'Appaltatore.
10.6. L'Appaltatore dovrà agire in conformità alle leggi e alle norme salariali contenute nei “contratti collettivi di cui all’art.38 del Codice degli appaltilavoro” in essere nel Paese di pertinenza; se applicabile, in conformità alla normativa nazionale l'Appaltatore risponde in solido con i Subappaltatori per la conformità a tali leggi e norme e, a titolo indicativo e non esaustivo, a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, salari, contribuzione e assicurazione verso i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività subappaltate.
10.7. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante ogni caso, l'Appaltatore mantiene la dicitura antimafia ai sensi degli arttpiena ed esclusiva responsabilità nei confronti di ENEL per l'esecuzione del Contratto. 6 Il ricorso a Subappaltatori non esclude né limita gli obblighi assunti dall'Appaltatore, che mantiene la responsabilità per l'esecuzione del Contratto nei confronti di ENEL e 9 per il pagamento del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico risarcimento di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere danni a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatoreterze parti.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: General Contract Conditions
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1È vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e spese causate a Soraris S.p.A. È consentito il subappalto nei limiti delle leggi vigenti ed in ossequio alle indicazioni di cui all’art. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente 105 del D. Lgs. 50/2016. L’operatore economico che intenda subappaltare parte del contratto a terzi l’Appaltodovrà indicarlo nel D.G.U.E. L’affidatario dovrà obbligatoriamente indicare, a pena all’atto di nullitàpresentazione dell’offerta, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/del servizio che intendono intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. E’ vietato ; diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato. Il subappaltatore a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del sua volta dovrà compilare un proprio D.G.U.E. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante Soraris S.p.A. almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contrattodelle relative prestazioni. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. Al momento del deposito del contratto di subappaltosubappalto l’affidatario trasmette altresì il D.G.U.E. compilato dal subappaltatore. Il subappalto dovrà essere sempre autorizzato da Xxxxxxx S.p.A. con atto scritto, l’appaltatore restando in ogni caso integra la responsabilità dell’aggiudicatario che deve trasmettere continuare a rispondere pienamente e direttamente a Xxxxxxx S.p.A. per la certificazione attestante regolare esecuzione del servizio e il possesso da parte del subappaltatore preciso adempimento degli obblighi contrattuali. L’affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto: - apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali flussi finanziari di cui all’art.38 alla legge 136/2010; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Codice degli appaltisubappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;
h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore252.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Servizio Di Recupero Crediti
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% 30% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. C. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. D. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;494/1996 .
g. G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;.
h. H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. . L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. I. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% 20% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. J. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. K. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato Tecnico
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
a. A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% 30% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
b. B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio della fornitura che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c. C. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
d. D. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
e. E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
f. F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI del 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 all’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs D.lgs. n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs D.lgs. n. 494/1996;494/1996 .
g. G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore;.
h. H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
i. I. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% 20% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
j. J. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k. K. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
l. L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto