CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE Clausole campione

CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii., il Concessionario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti del Comune di Sanluri che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso aventi come destinataria l’Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con lil Comune di Sanluri ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Sanluri quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. La Società contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subor- dinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipen- denti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno eser- citato, nei confronti della Società contraente, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione. Il presente contratto dovrà considerarsi nullo ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa Ammi- nistrazione, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. L‟affidataria presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell‟amministrazione committente, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbia esercitato, nei confronti dell‟affidataria, poteri autoritativi o negoziali per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa amministrazione, l‟evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l’affidatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell’Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stessa aventi come destinataria l’Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’affidatario e i dirigenti e i dipendenti dell’Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto (Allegato 8).
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal co. 1. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati. In ottemperanza dell’articolo 2 dei suddetti Xxxxxx, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all’esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1. La CUC-SA e le Aziende del SSR FVG, per quanto di rispettiva competenza, hanno la facoltà di risolvere il vincolo contrattuale in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione. Il Codice di comport...
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Con la sottoscrizione del presente contratto il legale rappresentante della Omnia Servitia S.r.l. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Committente che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 1. Studio di fattibilità tecnico – amministrativo e relativi allegati: Tav 0: Indice allegati; Tav 1: Relazione tecnica illustrativa; Tav 2: Quadro tecnico economico; Tav 3: Elaborati grafici; Tav 4: Capitolato Speciale d’Appalto; Tav 5: Cronoprogramma; Tav 6: Piano di sicurezza e coordinamento; Tav 7: Dichiarazioni redatte ai sensi degli elaborati 7 e 8 dello studio di fattibilità tecnico – amministrativa; 2. Lettera di invito a gara prot. 1386/20 del 12.04.2020; 3. Offerta della società Omnia Servitia s.r.l.; 4. Polizze di garanzia.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Domanda Risposta
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente tali poteri per conto della pubblica amministrazione, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. (a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali (ad es. ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000) o che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. (Aggiornamento ANAC 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione).

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  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Clausola di rinvio Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Clausola di recesso 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

  • Clausola salvatoria Salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Norme AAA, se una qualsiasi parte di questa disposizione arbitrale è ritenuta non valida o inefficace per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità o l’applicabilità del resto di questa disposizione arbitrale e l’arbitro ha l’autorità di modificare le disposizioni ritenute non valide o inefficaci per rendere le stesse valide ed applicabili.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze