CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE Clausole campione

CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii., il Concessionario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti del Comune di Sanluri che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso aventi come destinataria l’Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con lil Comune di Sanluri ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Sanluri quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. La Società contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subor- dinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipen- denti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno eser- citato, nei confronti della Società contraente, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione. Il presente contratto dovrà considerarsi nullo ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa Ammi- nistrazione, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Domanda Risposta
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente tali poteri per conto della pubblica amministrazione, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. (a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali (ad es. ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000) o che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. (Aggiornamento ANAC 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione).
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l’affidatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell’Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stessa aventi come destinataria l’Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’affidatario e i dirigenti e i dipendenti dell’Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto (Allegato 8).
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. L‟affidataria presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell‟amministrazione committente, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbia esercitato, nei confronti dell‟affidataria, poteri autoritativi o negoziali per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa amministrazione, l‟evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Con la sottoscrizione del presente contratto il legale rappresentante della Omnia Servitia S.r.l. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Committente che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal co. 1. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati. In ottemperanza dell’articolo 2 dei suddetti Xxxxxx, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all’esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1. La CUC-SA e le Aziende del SSR FVG, per quanto di rispettiva competenza, hanno la facoltà di risolvere il vincolo contrattuale in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione. Il Codice di comport...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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