Closing Clausole campione

Closing. La data di esecuzione (il "Closing di TE") si verificherà il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di esercizio dell’Opzione di Acquisto di TE ovvero la data di ottenimento dell’ultima di tutte le necessarie autorizzazioni in materia antitrust e delle telecomunicazioni (ivi incluse, ove necessarie, quelle in Brasile e in Argentina). Al Closing di TE, i Soci Venditori trasferiranno a TE le Azioni Italiane Telco, libere da vincoli e diritti di terzi, a fronte del pagamento del relativo prezzo di acquisto da parte di TE. Contestualmente al Closing di TE, le Parti risolveranno consensualmente ed anticipatamente il Patto Parasociale e qualsiasi altro patto vigente tra esse con riferimento alle regole di governance e di investimento in Telco e TI.
Closing. 5.7.1 Following the exercise of the TE’s Call Option, the completion of the acquisition of the Italian Telco Shares held by the Sellers by TE (the “TE’s Closing”) shall take place, unless otherwise agreed in writing, at the time and place indicated by TE on the 15th (fifteenth) Business Day following: (a) the TE’s Call Option Notice, or (b) the granting of the last Necessary Authorisation. 5.7.2 At the TE’s Closing: (a) TE shall pay to the Sellers the TE’s Purchase Price, as well as any applicable stamp duty and transfer charges; (b) the Sellers shall deliver the Italian Telco Shares to TE crediting them in the account which shall be indicated by TE in due advance, free and clear from any lien, option, charge, or encumbrances of any kind, or any right in favour of third parties; (c) the Sellers shall perform any other action required to be performed before or at the TE’s Closing in order to implement the endorsement and registration of the Italian Telco Shares in the name of TE.
Closing. Le Parti si impegnano alla compravendita delle Quote Banca d’Italia entro 60 Giorni Lavorativi dalla stipula del presente Contratto (il “Closing”) 5.1. Al Closing, in un unico contesto le Parti perfezioneranno mediante scambio di corrispondenza per mezzo di posta elettronica certificata il contratto definitivo di compravendita sostanzialmente riprodotto nell’Allegato 1 al presente Contratto. Le Parti, al fine di dare esecuzione al contratto definitivo di compravendita e, segnatamente, sollecita attuazione alla scritturazione in favore del conto deposito titoli della Parte Cessionaria, trasmetteranno alla Banca d’Italia le istruzioni congiunte per il regolamento della cessione delle Quote ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del «contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia» in essere tra le Parti, singolarmente considerate, e la Banca d’Italia stessa. Contestualmente, la corresponsione del prezzo avverrà a mezzo di istruzioni di regolamento di tipo DvP (Delivery versus Payment) da inviarsi alla Banca d’Italia attraverso messaggi SWIFT. 5.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli atti, gli adempimenti, le operazioni e le attività costituenti il Closing ai sensi dell’Articolo 5 sono e devono intendersi, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, come inscindibili e pertanto il Closing non si considererà avvenuto a meno che tutti gli altri atti, adempimenti, operazioni ed attività di cui all’Articolo 5 non siano stati compiuti e/o avvenuti secondo quanto nello stesso disciplinato; essendo inteso che, in tale ipotesi, salvo e impregiudicato ogni altro diritto derivante dal presente Contratto, le Parti coopereranno in buona fede per rimuovere gli effetti delle operazioni e attività già compiute. 5.3. Resta altresì inteso che nel caso in cui il Promittente Acquirente non adempia all’obbligo della compravendita della Partecipazione, il Promittente Venditore potrà alternativamente: (i) risolvere di diritto il Contratto, salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero (ii) chiedere l’adempimento dell’obbligo di compravendita.
Closing. 3.1 La conclusione della compravendita delle Azioni e l'effettuazione delle altre attività che devono essere eseguite dalle Parti ai sensi del presente Accordo (di seguito, il “Closing”), avrà luogo, alla presenza del notaio [●], presso la sede di [●], a partire dalle ore [●], entro il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla data in cui lo Statuto sia stato debitamente iscritto presso il Registro delle imprese competente e i nuovi certificati azionari corrispondenti alle Azioni siano stai emessi, ovvero alla diversa data o nel diverso luogo concordato per iscritto dalle Parti. 3.2 Fermo restando ogni altro adempimento richiesto a norma di altre disposizioni del presente Accordo, alla data del Closing: (i) il Venditore: (a) trasferirà all’Acquirente la titolarità delle Azioni mediante girata (debitamente autenticata a norma di legge), consegnerà (o farà in modo che venga/no consegnato/i) all’Acquirente il/i relativo/i certificato/i azionario/i libero/i da ogni diritto e/o pretesa di terzi con tutti i diritti e/o oneri inerenti a favore e/o carico dell’Acquirente, al fine di trasferire all’Acquirente medesimo un valido titolo relativamente alle Azioni; (b) farà in modo che l’Acquirente venga iscritto nel libro soci della Società quale titolare delle Azioni; (ii) l’Acquirente pagherà il Prezzo (come di seguito definito) al Venditore, nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 4; (iii) le Parti sottoscriveranno un contratto di opzione in un testo conforme a quello riportato sub Allegato 3.2(iii) (il “Contratto di Opzione”). 3.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che gli adempimenti, operazioni e attività costituenti il Closing, nonostante la loro pluralità e varietà (anche per quanto riguarda i soggetti obbligati agli stessi), devono essere considerati, ai fini del Closing, come un atto unico e inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo scritto delle Parti) in caso di mancanza anche di uno solo di essi, su richiesta della Parte che abbia interesse al compimento del singolo atto, adempimento, operazione o attività rimasto inadempiuto o incompiuto, il Closing non potrà ritenersi effettuato; essendo inteso che, in tale ipotesi, salvo e impregiudicato ogni altro diritto derivante dal presente Accordo, le Parti coopereranno in buona fede per rimuovere gli effetti delle operazioni e attività compiute ai fini del mancato Closing. 3.4 Si conviene espressamente che l’Accordo disciplina interamente l'accordo intervenuto fra le Parti in relazion...
Closing. 5.1 The sale and purchase of the Shares shall be executed on the Closing Date through endorsement of the share certificates representing the Shares, certified by the notary public Ragnisco of Rome upon payment of the Purchase Price to the Escrow Agent pursuant to the Escrow Agreement. The closing shall take place at the offices of RAI , in Rome, Xxxxx Xxxxxxx 00. 5.2 On the Closing Date: 5.2.1 RAI, PARTNER and the Escrow Agent execute the Escrow Agreement; 5.2.2 the shares certificates representing the Shares, duly endorsed by RAI in favor of PARTNER, the Purchase Price and the Bank Guarantee (given in connection with the indemnity set out in Article 5.3 below) are delivered to the Escrow Agent (against delivery by the Escrow Agent of a written declaration confirming receipt thereof) so that the Escrow Agent may keep them in custody pursuant to the Escrow Agreement in accordance to the instructions contained therein; 5.2.3 RAI, PARTNER and Crown Castle execute the Shareholders' Agreement; 5.2.4 RAI delivers to PARTNER a copy of the resignation letters, effective from the Closing Date, of the directors and the (standing and substitute) internal auditors in office of the Company; 5.2.5 an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting is held (inter alia) to appoint the new Board of Directors and Board of Statutory Auditors, to appoint the Chairman of the Board of Directors and to adopt the new bylaws in the form attached as Schedule 1 to the Shareholders' Agreement; 5.2.6 A meeting of the newly elected Board of Directors is held to (i) resolve upon the appointment of the Managing Director and the granting of the powers of the Managing Director according to the provisions of the Shareholders' Agreement and (ii) approve the execution of the amendment agreements under Article 5.2.13 and the execution of the Management Agreement under Article 5.2.7 below in accordance with the Shareholders' Agreement; 5.2.7 Crown Castle and the Company execute the Management Agreement; 5.2.8 the "fissati bollati" are executed and the relevant taxes for the transfer of the Shares are paid by RAI and PARTNER on an equal basis; 5.2.9 PARTNER is registered in the shareholders ledger of the Company according to its ownership interest in the Shares; 5.2.10 RAI and PARTNER sign and submit the request to the Ministry for the purposes described under Article 8.1.2 below and the Letter of Mandate to the Auditor, set out in Article 4.2 above; and 5.2.11 the notifications required under ...
Closing. 15.1. Il contratto definitivo di compravendita dell’Azienda sarà sottoscritto nel giorno, ora e presso lo Studio del Notaio che saranno tempestivamente comunicati per iscritto dall’Affittuario all’Affittante (il “Closing”). Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affittante e l’Affittuario assumono espressa obbligazione di intervenire al Closing e compiere gli atti previsti al successivo Articolo 15.2. 15.2. Al Closing: i. le Parti procederanno alla stipulazione in forma notarile dell’atto di trasferimento della proprietà dell’Azienda; ii. fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 14.3., l’Affittante sottoscriverà e scambierà ogni documento e compirà e farà compiere ogni altro atto necessario o opportuno al fine di trasferire la piena ed esclusiva proprietà dell’Azienda; iii. l’Affittuario (a) pagherà il Prezzo d’Acquisto (per la parte da versare al Closing ai sensi dell’Articolo 14.3. del Contratto); (b) predisporrà la documentazione e provvederà al pagamento di tutte le tasse, le imposte e gli oneri gravanti sulla compravendita. 15.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli adempimenti costituenti il Closing devono considerarsi come atto unico e inscindibile, sicché in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, il Closing non potrà dirsi compiuto.
Closing. (4.1.); 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES (5.1, 5.2, 5.3). , [•].[•] The PROMISOR SELLERS Mr Il sig. La PARTE PROMISSARIA Il sig. Mr The PROMISEE PURCHASER Mr
Closing. Al closing le attività da porre in essere sono essenzialmente: • pagamento del prezzo, se convenuto in contanti al closing; • trasferimento delle azioni (mediante “girata” o “giro” autenticati da banca o notaio) e delle quote mediante atto di Cessione autenticato da notaio; • altri adempimenti correlati quali: ✓ dimissioni amministratori/nomina nuovo CdA; ✓ firma di eventuali contratti accessori; ✓ prestazione delle garanzie; ✓ registrazione trasferimento azioni/quote.
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  • Imballaggio L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.

  • Terre e rocce da scavo 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Coperture assicurative offerte La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.