Common use of Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità Clause in Contracts

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico Il Fornitore garantisce la fornitura del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni servizio oggetto del rapporto contrattuale della presente convenzione a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 32. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 43. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 54. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 5. La prestazione di lavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, Fornitore si impegna a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 fornire alle Amministrazioni Contraenti il personale istruito e da terzi autorizzatiformato conformemente alle richieste dell’Amministrazione contraente. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni della prestazione oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all’Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 9. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 10. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Service Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltreriportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.all’esecuzione contra 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto l delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contratto.della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risovlovdieForrneituraudna iescsaaemmeessno.te l’Ordinat 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico e nell’Offe Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni osservare, nell’esecuzione delle prestazioni co tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti o comunque d, peelr l’Age quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzlie a e ARES 118 Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità e i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni contraenti. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti di servizi si obbliga a consentire a ARES 118ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuziodni ceui adllaeClonlveenzioanetetaiività singoli Ordinativi di Fornitura. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per quanto l’emissione di rispettiva competenzaeventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti. 11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verificheFornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Trasmissione Dati E Voce

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e della fornitura oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni/Aziende Sanitarie. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni/Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero enei locali delle Amministrazioni/o cura del territorio di competenza, Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 11. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti. 12. Inoltre, ogni Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàforniture e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nelle Indicazioni per la formulazione delle offerte di garacui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Aziende Sanitarie e i prodotti offerti in sede di gara, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del contrattocome previsto nell’Articolo “Risoluzione”. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garae all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa aleadell’Azienda. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 da l’Azienda tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali dell’Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Appalto Specifico

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàdei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione presente Convenzione, nel Disciplinare di garagara e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nel Disciplinare di garagara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le singole Amministrazioni. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Service Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàfornitura dei beni oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le l’esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nella documentazione di gara. In ; in ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 8. Le prestazioni, da svolgere presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli o paratori: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti sono utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 9. Resta espressamente inteso che l’Agenzia non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Derrate Alimentari E Non Alimentari

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàdei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti descritte nella documentazione di garagara oltre che nell’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare garantire e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. I servizi da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguiti senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamenteFornitore prende atto che, ora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per allora, a qualsiasi pretesa la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattualioggetto della Convenzione, di personale specializzato adeguatamente formato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, operare nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà suo onere e cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi si obbliga Fornitore autorizza l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, a consentire a ARES 118procedere, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche preavviso, alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura (verifiche sui prodotti impiegati, sulle attrezzature utilizzate, sulla qualità del contrattoservizio, ecc.), nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di esito negativo il personale dell’Amministrazione si asterrà dal fare alcuna osservazione agli Esecutori riservandosi all’uopo di indirizzare ogni eventuale contestazione al Gestore del Servizio in forma scritta come disciplinato dall’articolo 16 Penali. 9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni; ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Service Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto per la locazione dei Personal Computer e dei dispositivi aggiuntivi, l’erogazione di cui oltretutti i servizi di base e di ogni attività ed adempimento richiesto dal presente atto e dalla documentazione di gara tutta, tutti compresi gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascun Aderente contraente potrà risolvere unicamente il relativo ordinativo di fornitura emesso, mentre la risoluzione della Convenzione è di esclusiva competenza della Regione Puglia. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 degli Aderenti, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 4. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici degli Aderenti dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con gli Aderenti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dei medesimi continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 5. Il Prestatore di servizi L’Aderente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 predisporre le condizioni necessarie per l’esecuzione della fornitura da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigentiparte del Fornitore. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato qualificato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 87. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118Resta espressamente inteso che il singolo Aderente può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per quanto l’emissione dei propri ordinativi di rispettiva competenzafornitura, di procedere e non potrà in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli altri Aderenti, né nei confronti della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verificheRegione Puglia.

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Samples: Locazione Triennale Con Patto Di Riscatto

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati,, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed di cui alle specifiche indicate negli atti di garapremesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 Agenzia, le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole aziende sanitarie e i campioni di cui al successivo l’art. 10 comma 1, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Protettivi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3contratto medesimo. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli atti di garagara di cui alle premesse. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. alla stipula del contratto; Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre i corrispettivi contrattuali ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 ARPA, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 ARPA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e ARPA e/o da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, _____________________ nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118ad ARPA, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattoprestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Contract for Services

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ciascun Aggiudicatario/Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto dell’Accordo e del conseguente Appalto Specifico, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi L’Aggiudicatario/Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Accordo e nel conseguente Appalto Specifico, pena la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo medesimo, dell’Appalto Specifico e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garae all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.alla stipula dell’Accordo e dell’Appalto Specifico; 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell’Accordo e/o dell’Appalto Specifico, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Centrale, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi L’Aggiudicatario/Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Centrale e ARES 118 le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 87. Il Prestatore Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di servizi si obbliga a consentire a ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verificheFornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti di diritto del contrattofornitura e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente il Contratto di fornitura e/o l'Ordinativo di fornitura da essa stessa stipulato ed emesso. 3. Le Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni casoderivanti dall'Accordo Quadro, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell'Accordo Quadro. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad restano a esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale i corrispettivi contrattuali di cui oltre all'articolo 11 ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e ARES 118 le Aziende Sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa nei confronti dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e/o richiesta di compenso delle Aziende sanitarie contraenti, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero obbliga a dare immediata comunicazione all’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro, ai Contratti di fornitura e ai singoli Ordinativi di fornitura. 8. Resta espressamente inteso che l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata non può in qualsiasi momento nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti. 9. Ciascuna Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione limitatamente per consentire lo svolgimento le obbligazioni nascenti dai Contratti di tali verifichefornitura e/o dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Accordo Quadro

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanell’Offerta Tecnica e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamenteFornitore prende atto che, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere ostacolata utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Amministrazioni e la campionatura di cui al successivo Articolo 32 nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanell’Offerta Tecnica e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di servizi Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 79. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 810. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Amministrazioni e la campionatura di cui al successivo Articolo 30 nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 12. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi. 13. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 del Re.t.l.a. assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 dal Re.t.l.a. e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118al Re.t.l.a., per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi Di Manutenzione Ordinaria

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e di ARES 118 CUCRS, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante CUCRS e ARES 118 le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di servizi fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla CUCRS, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di fornitura. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 79. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed e onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 810. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla CUCRS, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. 12. Resta espressamente inteso che la CUCRS non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 13. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di servizi Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 79. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 810. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 12. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 13. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Servizi Di Vigilanza E Sicurezza

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nella documentazione di garagara e nell’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamenteFornitore prende atto che, ora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per allora, a qualsiasi pretesa la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàforniture e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nelle indicazioni per la formulazione delle offerte di garacui alle premesse. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Aziende Sanitarie e i prodotti offerti in sede di gara, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàfornitura dei sistemi, materiale di consumo e dei servizi oggetto del presente contratto , nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria necessaria, anche se materialmente non indicato nel presente contratto, per la prestazione fornitura degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale l’esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contrattocontratto medesimo. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno La fornitura degli apparecchi e del relativo materiale di consumo deve necessariamente essere conformiconforme, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti tecniche, all’offerta Tecnica del Fornitore presentata in occasione della procedura di gara. gara aggiudicata con provvedimento n In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della scrittura privata. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del presente atto, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 dell'Azienda Ospedaliera assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dal Centro Ordinante e/o da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, avvalersi per la prestazione delle attività contrattuali, contrattuali di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture nei locali di ricovero e/o cura del territorio di competenza, pertinenza dei laboratori interessati nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all'Azienda Ospedaliera, per quanto di rispettiva competenzail tramite del proprio Centro utilizzatore, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni degli approvvigionamenti oggetto degli Ordinativi di Fornitura e del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9. i quantitativi della presente fornitura potranno essere aumentati di un ul- teriore 40% del valore massimo dell'importo totale di aggiudicazione per singolo lotto alle condizioni riportate in offerta e nel disciplinare di gara a patto che la fornitura sia identica per tipologia e qualità a quello origina- riamente contrattata per un periodo corrispondente alla durata contrat- tuale per le esigenze di altre Aziende Ospedaliere ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 07/01/2004 n.1; 10. l’A.O. potrà richiedere una variazione in aumento od in diminuzione della prestazione, ivi incluse quelle complementari ai sensi dell’art. 106 com- ma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che la D.A. sarà tenuto ad ese- guire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro un quinto del- l'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazio- ne inizialmente prevista nel contratto.

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Samples: Supply Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, ed in tutta la documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti nel Disciplinare di garagara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'artecontrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l’Ordinativo Principale di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni, o, comunque, della Stazione Appaltante e Centrale Regionale di ARES 118 Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Centrale Regionale di Committenza e ARES 118 le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, l’Amministrazione presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo Principale di servizi Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale Regionale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo Principale di Fornitura. 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 79. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato idoneo che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 810. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Centrale Regionale di Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi Principali di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale Regionale di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura. 12. Resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di propri Ordinativi Principali di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. 13. Inoltre, ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

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Samples: Service Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garatecniche, all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Vaccine Supply Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente Il fornitore, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, deve presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l’impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l’apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Il programma di formazione dovrà essere conformicoerente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dovrà anche contenere i seguenti argomenti: • Corrette modalità d’ uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia; • Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, salva espressa derogacome manipolare il prodotto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti come intervenire in caso di garasversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza); • Differenze tra disinfezione e lavaggio; • Modalità di conservazione dei prodotti; • Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie. 4. In ogni caso, il Prestatore di servizi Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 45. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e appaltante, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 56. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante appaltante e ARES 118 le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 67. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 8. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l’Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di servizi Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Stazione appaltante, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati. 710. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato idoneo che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi 00.Xx Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Stazione appaltante, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garaa quanto richiesto nell’invito alla procedura negoziata. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le prestazioni da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamenteFornitore prende atto che, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere ostacolata utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di servizi compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. 10. Il Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dall’Agenzia, per quanto di propria competenza. 12. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi. 13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all’Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del contrattocome previsto nell’Articolo “Risoluzione”. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garae all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula del Contratto. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula del contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa aleadell’Azienda. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 da l’ Azienda tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali dell’ Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Appalto Specifico

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura. 3. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 4. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa emesso. 35. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 46. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, dalla Centrale regionale di ARES 118 committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 57. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Centrale regionale e ARES 118 le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 68. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 79. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. 11. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie. 12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Antinfluenzale

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale.. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi 2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura. 3. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 4. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura emesso. 35. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi Il Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 46. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Aziende Sanitarie o, comunque, dalla Centrale regionale di ARES 118 committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 57. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Centrale regionale di committenza e ARES 118 le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 68. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 79. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e momento, anche senza preavviso preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. 11. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie. 12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Soluzioni Infusionali E Fialaggio

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere il Contratto / Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione Quadro. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della Stazione Appaltante e Regione Lazio, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Regione Lazio e ARES 118 le singole Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allorasin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Regione Lazio, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti. 11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi. 12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.

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Samples: Convenzione Quadro Per l'Affidamento Di Servizi Di Facchinaggio E Trasloco

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garapresente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanell’Offerta Tecnica e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante l’Agenzia e ARES 118 le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Amministrazioni e la campionatura di cui al successivo Articolo 30 nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli atti Allegati Caratteristiche dei prodotti, Manuale Logo Regionale Sezione 1 e Manuale Logo Regionale Sezione 3 di garacui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 Agenzia, le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali e/o terreni delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Convention for the Supply, Installation, and Maintenance of Internal and External Signage for Regional Health Companies

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Struttura contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Strutture contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Agenzia e ARES 118 le Strutture regionali da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Strutture regionali debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Strutture stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Strutture regionali continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Strutture regionali e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Strutture regionali nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Strutture regionali, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Strutture regionali e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 11. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Strutture contraenti. 12. Inoltre, ogni Struttura regionale contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Service Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 dell’ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 l’ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 dall’ASL Roma 1 e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118, per quanto di rispettiva competenza, all’ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodell’Accordo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Accordo Quadro

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante e Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 Agenzia, le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie sicurezza vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Prestatore di servizi Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 78. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà può accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà è cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 89. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Service Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto per il noleggiola locazione dei Personal Computer e dei dispositivi aggiuntivi, l’erogazione di cui oltretutti i servizi di base e di ogni attività ed adempimento richiesto dal presente atto e dalla documentazione di gara tutta, tutti compresi gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascun Aderente contraente potrà risolvere unicamente l’ordinativo di fornitura da ciascun emesso. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 degli Aderenti, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 4. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici degli Aderenti dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con gli Aderenti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dei medesimi continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 5. Il Prestatore di servizi L’Aderente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 predisporre le condizioni necessarie per l’esecuzione della fornitura da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigentiparte del Fornitore. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 87. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118Resta espressamente inteso che il singolo Aderente può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per quanto l’emissione dei propri ordinativi di rispettiva competenzafornitura, di procedere e non potrà in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifichenessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli altri Aderenti.

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Samples: Locazione Triennale Con Patto Di Riscatto

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico Il Fornitore garantisce la fornitura del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni servizio oggetto del rapporto contrattuale della presente convenzione a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garaConvenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contrattodella Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 32. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di garanel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione. 43. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla stipula della Convenzione, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, del Commissario delegato straordinario per la ricostruzione, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 54. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichetecniche e di sicurezza vigenti, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 5. La prestazione di sicurezzalavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Ordinanza del Commissario delegato straordinario per la ricostruzione n. 33, di igiene e sanitarie vigenticolpite dal sisma nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, Fornitore si impegna a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 fornire alle Amministrazioni Contraenti il personale istruito e da terzi autorizzatiformato conformemente alle richieste dell’Amministrazione contraente. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni della prestazione oggetto del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione anche alle singole Amministrazioni, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. 9. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

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Samples: Service Agreement

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltreol- tre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche carat- teristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ob- bliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore Presta- tore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore Pre- statore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e di ARES 118 dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 l'Azienda Sanitaria con- traente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle dal- le attività svolte da ARES 118 dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative rela- tive prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire a ARES 118all’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta cor- retta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9. Il Prestatore di servizi fornisce in allegato al presente contratto un elenco dei prezzi unitari dei materiali utilizzati per l’esecuzione del servizio per le opportune esigenze che dovessero intervenire nel corso dell’espletamento dello stesso.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltrecontrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivitàattività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione all’esecuzione contrattuale. 2. Il Prestatore di servizi Fornitore garantisce l'esecuzione l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arted’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di garanel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. 3rapporto contrattuale. Le prestazioni contrattuali dovranno debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli atti di garagara di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l’Agenzia. In ogni caso, il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga ad osservare osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 4alla validità del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazionealla validità del contratto, resteranno restano ad esclusivo carico del Prestatore di serviziFornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre i corrispettivi contrattuali ed il Prestatore di servizi Fornitore non potràpuò, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e dell’Agenzia, per quanto di ARES 118 propria competenza, assumendosene il medesimo Prestatore di servizi Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Prestatore di servizi Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARES 118 l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Il Prestatore di servizi Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARES 118 e Arpae e/o da terzi autorizzati. 7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di ricovero e/o cura del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 8. Il Prestatore di servizi Fornitore si obbliga a consentire a ARES 118all’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattodella Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

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Samples: Determinazione Dirigenziale