Common use of Consegna e inizio dei lavori Clause in Contracts

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro, 89.97.181.229

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione definitiva, ferma fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna avvenga dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in ritardo via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 67 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per fatto o colpa l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di esse. Ai sensi dell’art. 53 c. 5 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. l’esecuzione delle opere di edificazione, oggetto della progettazione di cui al presente appalto, può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere del progetto esecutivo. Le opere di recedere demolizione per la preparazione dell’area, potranno invece essere consegnate all’impresa aggiudicataria nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere. Fino all’approvazione del progetto esecutivo l’impresa aggiudicataria avrà il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute alla corresponsione degli importi relativi ai soli lavori regolarmente eseguiti e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricicontabilizzati.

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Samples: www.asst-nordmilano.it, www.asst-nordmilano.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei Per quanto attiene ai lavori ha previsti nel presente capitolato di accordo quadro l’esecuzione degli stessi potrà avere inizio dopo la stipula sottoscrizione del formale contrattocontratto applicativo derivante dal presente accordo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbaleche rappresenta appendice all’accordo quadro e che riporterà i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 12932, commi 1 e 4, c. 8 del Reg. D.Lvo n. 554/99; 50/2016 in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione La stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare i singoli lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamentolegge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga La Stazione Appaltante, in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltanterelazione alla peculiarità delle opere oggetto del presente appalto, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto e delle specifiche necessità legate al rimborso di tutte funzionamento dei singoli immobili e impianti, potrà modificare l’ordine dei lavori indicando le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso priorità nell’esecuzione delle opere per i maggiori oneri derivanti dal ritardosingoli immobili o impianti, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.. Tutti i lavori affidati dovranno essere condotti in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal contratto di appalto specifico. In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori appaltati a seguito del presente accordo quadro secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:

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Samples: trasparenza.comune.laquila.it, trasparenza.comune.laquila.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, dell’articolo 129 commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99Regolamento Generale e degli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d’Appalto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle elle imprese subappaltatrici.

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Samples: Coibentazione a “Cappotto” Ponti Termici

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulaa cura del direttore dei lavori, previa convocazione dell’esecutoreautorizzazione del responsabile del procedimento, secondo i termini di legge. É La consegna dei lavori avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, nei casi previsti dalla legge. L’appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza di cui al Capo VII del presente Capitolato speciale. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi degli articoli 337sensi, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto provvede ogni volta alla compilazione di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo un verbale di consegna parzialeprovvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresìdeve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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Samples: Contratto Di Appalto E Capitolato Speciale Di Appalto

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contrattoall'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 quarantacinque giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, data di registrazione alla consegna Corte dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale conti del decreto di approvazione del contratto, ai sensi degli articoli 337e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appal- tanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo commai piani, profili e 338 della legge n. 2248 del 1865disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti, dell’art. 129senza giustificato motivo, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il nel giorno fissato dal direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti la stazione appaltante ha facoltà di legge risolvere il contratto e regolamentodi incamerare la cauzione oppure, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parzialefissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data della prima convocazione. Decorso inutilmente decorre utilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere per il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento compimento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della causa imputabile alla stazione appaltante, l’appaltatore l’esecutore può chiedere di recedere il dal contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In Nel caso di accoglimento l’appaltatore dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti limiti, indicati all’artall'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 9 del Cap49/2018. Gen. n. 145/00. Ove, invece, Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda, quindi, proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore lo stesso ha diritto ad un compenso indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri derivanti dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate stabilite sempre al citato artmedesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’ur- genza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la conse- gna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a pre- sentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto o con specifico provvedimento gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in fase di consegna. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibi- lità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinveni- menti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 del Capaprile 2008, n.81 e s.m.i. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve L'esecutore è tenuto a trasmettere alla Stazione stazione appaltante, prima dell’inizio dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta dell'av- venuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, Enti previdenziali (inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresìEdile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicu- rezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, a scadenza quadrimestralen.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché per quanto concerne la trasmissione della documentazione di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni DIECI dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al succes- sivo articolo Art. 19 “Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma” per la presentazione del pro- gramma di esecuzione dei lavori. L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

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Samples: www.aspag.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la avverrà entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del formale contrattocontratto ai sensi del Decreto delle infrastrutture e dei trasporti n.49 del 07/03/2018 “Regolamento recante :”Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. In considerazione della necessità di evitare il protrarsi di malfunzionamenti sugli impianti di illuminazione oggetto di intervento nel presente appalto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É è facoltà della Stazione appaltante dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza, d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337dell’art.32, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 comma 8 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del RegD. Lgs. n. 554/99; in tal caso il 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione A causa della indisponibilità di alcune aree (illuminazione su strade provinciali) o per la natura della opere, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di consegnare i procedere alla consegna parziale dei lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 e l’Appaltatore deve predisporre idoneo “Programma esecuzione del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parzialelavori” che preveda l’esecuzione delle lavorazioni sulle aree disponibili. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione provvisoria o definitiva, ferma a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora Con la consegna avvenga in ritardo per fatto firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o colpa della stazione appaltantepersona appositamente abilitata, l’appaltatore può chiedere indicherà il nominativo del Responsabile di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentateCantiere, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavoriche firmerà la corrispondenza, la documentazione contabilità e riceverà gli Ordini di avvenuta denunzia Servizio. Le disposizioni sulla consegna di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialicui al comma 3, assicurativi si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed antinfortunisticialle singole consegne frazionate, inclusa la Cassa edile ove dovutain presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; egli trasmette altresìin tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, a scadenza quadrimestralese non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché se l’urgenza è limitata all’esecuzione di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricialcune di esse.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre all'appaltatore viene effettuata dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla predetta stipuladata di stipula del contratto dell’Accordo Quadro. La consegna dei lavori, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more prima della stipulazione formale stipula del contratto, ai sensi degli articoli 337se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 co. 8 del 1865, dell’artD. Lgs 50/2016. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione Qualora l’Impresa non si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se presenti nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavoristabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono . La decorrenza del termine contrattuale resta comunque dalla quella della data della prima convocazione. Decorso Qualora sia inutilmente trascorso il termine anzidetto è assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati Con riferimento all’art. 105 comma 9 del Cap. Gen. n. 145/00. OveD. Lgs 50/2016 e al D. Lgs 81/08 e al “Protocollo d’Intesa”, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve l’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione all’Ente appaltante, prima dell’inizio della consegna dei lavori, la documentazione seguente documentazione: l’esecuzione delle opere dell’appalto; L’Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di avvenuta denunzia cui all’art. 105 e secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs 50/2016. Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialiconsegna l’Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile INAIL e CASSA EDILE ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti contributivieffettuati, previdenziali, assicurativi nonché di quelli provvedendo ai dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatriciaggiornamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la verrà comunicata per iscritto successivamente alla stipula del contratto da parte di LepidaSpA . Preliminarmente alle attività di progettazione esecutiva, è a carico dell'Appaltatore l'attenta verifica, comprensiva di sopralluogo, dell'effettiva distribuzione geografica e dell’effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche delle attuali reti. L'Appaltatore dovrà, al termine della progettazione esecutiva, certificare l'avvenuto sopralluogo e produrre una dettagliata relazione sull'esito del sopralluogo medesimo. Il contenuto di tale relazione sarà concordato con la Direzione Lavori al momento della consegna formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori. I costi per tale attività sono interamente compresi nell’offerta. Se, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori Lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in ritardo più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’Appaltatore non potrà per fatto questo sollevare eccezioni o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere trarre motivi per la richiesta di recedere il contrattomaggiori compensi od indennizzi. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltanteCommittenza, prima dell’inizio dei lavori, copia del libro matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta denunzia denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette . L’Appaltatore deve trasmettere altresì, a scadenza quadrimestraletrimestrale, al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula avverrà per singolo intervento individuato durante il periodo di validità del formale contratto, in seguito a consegna, risultante contratto previa predisposizione di idonea stima da apposito verbaleparte del Direttore dei Lavori, da effettuarsi sottoporre al RUP il quale, con specifico Ordine di Servizio, autorizzerà lo stesso Direttore dei Lavori alla consegna dell’intervento, assegnandone la relativa durata. La stima verrà formulata sulla base dei prezzi Regionali del prezzario di cui al comma 5 dell’art. 2 e AIPo allegati al presente Capitolato, su cui sarà applicato il ribasso d’asta. Qualora risulti necessaria la formulazione di un nuovo prezzo, si procederà alla predisposizione di apposita analisi prezzi, utilizzando i prezzi unitari del Prezzario di cui all’art2 comma 5 e/o AIPo. Per ogni singolo intervento verranno determinati gli oneri di sicurezza, da non oltre 45 assoggettare a ribasso d’asta. L’operatività del contratto decorrerà dalla consegna del primo intervento. Per ogni singolo intervento che verrà consegnato, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell’intervento stesso, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto predisposti in fase di stima. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla predetta stipuladata della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, previa convocazione dell’esecutorefermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. É Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337dell’articolo 32, secondo comma, comma 8 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamentecui all’articolo 42 del presente Capitolato, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 prima della redazione del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parzialedi cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. Se nel giorno fissato La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e comunicato l’appaltatore i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si presenta a ricevere la applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltantedocumentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso un verbale di tutte le spese contrattuali nonché consegna e l’ultimo di quelle effettivamente sostenute e documentatequesti costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, ma in misura se non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.diversamente determinati;

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula sarà disposta dal Responsabile del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, procedimento con comunicazione alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99D.L. ed all’Impresa; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione provvisoria o definitiva, ferma a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Direttore di Cantiere, che firmerà gli atti contabili e gli Ordini di Servizio del D.L.. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna avvenga dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) della Legge 120/2020; il direttore dei lavori provvede in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il verbale di recedere consegna dei lavori deve contenere esplicito riferimento all’adempimento da parte del RUP delle verifiche e dei controlli preventivi riguardanti la sicurezza previsti dal successivo Art. 41; in assenza del suddetto riferimento il contrattoverbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla Le disposizioni sulla consegna, l’appaltatore ha diritto ad anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un compenso verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per i maggiori oneri derivanti dal ritardol'esecuzione, le se non diversamente determinati. Alla luce del fatto che l’area di intervento rientra nelle “aree archeologicamente indiziate” di cui modalità alla lettera b comma 3 dell’Art. 38 delle NTA - parte strutturale (Variante pubblicata sul BUR Regione Umbria 26/02/2019), entro 30 giorni dalla data di calcolo sono fissate sempre al citato artinizio lavori è necessario ottemperare a quanto riportato dall’art.38: “Nelle aree di cui alla lett. 9 b del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore comma 1 (“aree archeologicamente indiziate”), compresi gli ambiti della centuriazione romana, per gli interventi che comportino scavi o movimenti di terreno, deve trasmettere essere data tempestiva comunicazione alla Stazione appaltanteSoprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria prima dell’inizio dei lavori, la documentazione al fine di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialieventuali sopralluoghi e controlli, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti da effettuarsi entro 30 gg dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricicomunicazione.

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Samples: www.comune.spoleto.pg.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione Il Direttore dei lavori ha inizio dopo Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo fissati per la stipula del formale contrattoconsegna lavori. Se, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori Lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in ritardo più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’Appaltatore non potrà per fatto questo sollevare eccezioni o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere trarre motivi per la richiesta di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricicompensi od indennizzi.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione L’inizio dei lavori ha inizio dopo la stipula deve avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del formale contrattocontratto d’appalto previa consegna dei lavori che deve risultare da apposito processo verbale redatto, a cura del direttore dei lavori, in seguito contradditorio con l'appaltatore all’uopo convocato. A tal fine il direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a consegnacarico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna dei lavori, risultante da apposito verbalealla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. Effettuato il tracciamento, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulasono collocati picchetti, previa convocazione dell’esecutorecapisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari e l’appaltatore è responsabile della conservazione di tali segnali e capisaldi. É È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavoriprocedere, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337alla consegna dei lavori in via d'urgenza qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4comma 8, del RegCodice. n. 554/99; in tal In questo caso il direttore dei lavori lavori, nel processo verbale di consegna dei lavori, indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione Le medesime disposizioni si riserva il diritto applicano anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di consegnare alcune di esse. La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere, in conformità alle modalità e procedure previste nel presente articolo, anche a singole consegne parziali in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tali casi si provvede, ogni volta, alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori nel loro complesso contemporaneamenteprevisti dal programma, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – qualora permangano le cause di indisponibilità, si provvederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 21 107 del CapCodice. Gen. n. 145/00 - La Stazione Appaltante ha la data legale della consegnafacoltà di procedere, in conformità alle modalità e procedure previste nel presente articolo, a tutti gli effetti consegne frazionate relativamente alle singole parti di legge lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e regolamentodal cronoprogramma dei lavori; in tali casi si provvede, sarà quella dell’ultimo ogni volta, alla compilazione di un verbale di consegna parzialeed il termine di ultimazione dei lavori risulta fissato dal CSA. La consegna dei lavori, in ogni caso, deve essere autorizzata dal R.U.P il quale, ai sensi dell’art. 31 - comma 4, lett. c) e lett. e) - e dell’art. 107 del Codice, accerta l'intervenuta efficacia del contratto d’appalto o l’esistenza delle condizioni che giustificano il ricorso alla consegna dei lavori in via d’urgenza e/o frazionata, nonché l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo VIII del presente CSA (disposizioni in materia di sicurezza) e/o previsti dalla legge e ne comunica l'esito alla DL autorizzandola a procedere alla consegna dei lavori. La redazione del processo verbale di consegna è subordinata a tali positivi accertamenti, in assenza dei quali lo stesso è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è la Stazione Appaltante avrà la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione definitiva, ferma fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento l'affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltanteStazione Appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il dal contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.seguenti limiti:

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la sarà disposta dal Responsabile del procedimento con comunicazione alla D.L. ed all’Impresa entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, Contratto ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 dell’Art. 5 c. 1 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99DM 49/2018; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione provvisoria o definitiva, ferma a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Direttore di Cantiere, che firmerà gli atti contabili e gli Ordini di Servizio del D.L.. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) della Legge 120/2020; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il verbale di consegna dei lavori deve contenere esplicito riferimento all’adempimento da parte del RUP delle verifiche e dei controlli preventivi riguardanti la documentazione sicurezza previsti dal successivo Art. 41; in assenza del suddetto riferimento il verbale di avvenuta denunzia consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialitemporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricise non diversamente determinati.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale a base di gara eventualmente modificata nei progetti definitivo ed esecutivo dall’Aggiudicatario; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna mentre i tempi per l’espletamento delle prestazioni decorreranno dalla data della prima consegna. Essendo le fasi lavorative previste nei documenti a base di gara assolutamente indispensabili ai fini di garantire le attività ospedaliere, si precisa come le consegne previste da cronoprogramma successivamente a riconsegne da parte dell’Aggiudicatario delle aree già realizzate non potranno avvenire se non dopo dette riconsegne; l’Aggiudicatario, pertanto, sarà l’unico responsabile dei ritardi anche in presenza di consegne di nuove aree non effettuate in quanto non sia intervenuta la documentazione riconsegna di avvenuta denunzia quelle già nella disponibilità dell’Aggiudicatario. Il tempo utile per la presentazione del progetto esecutivo e per l’ultimazione di inizio tutti i lavori effettuata agli enti previdenzialicompresi nell’appalto è definito dall’offerta presentata in gara dall’Aggiudicatario. Detto tempo è inclusivo dei periodi di eventuale fermo per ferie contrattuali. Il termine può essere sospeso e rimanere sospeso per non più di 10 (dieci) giorni, assicurativi ed antinfortunisticicon ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresìda parte della Stazione Appaltante per operare il trasferimento delle attività sanitarie da un’area da consegnare all’Aggiudicatario ad un’area ultimata e riconsegnata dall’Aggiudicatario, a scadenza quadrimestralesenza che ciò possa costituire elemento di ulteriori richieste, copia anche economiche, da parte dell’Aggiudicatario medesimo, che avrà diritto alla mera e sola traslazione dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché tempi di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricicronoprogramma.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione [1] La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula è disposta dal responsabile unico del formale contrattoprocedimento e deve avere luogo improrogabilmente, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre entro 45 giorni dalla predetta stipuladata di stipula del contratto. [2] Della consegna viene steso verbale in quattro esemplari ed in contraddittorio con l'Appaltatore, previa convocazione dell’esecutorefirmato da quest'ultimo e dal D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. É facoltà della Stazione appaltante [3] Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori subito dopo posto in essere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, e quindi prima della stipula del regolare contratto, il D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge'' previa consegna all'Amministrazione delle cauzioni e garanzie assicurative e fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. [4] In casi particolari (immobili da espropriare, complessità lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattoimmobili demaniali non ancora in concessione, ai sensi degli articoli 337lavori interessanti superficie molto estese, secondo commaetc.), e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore la consegna dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da può avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Esecutore potrà iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamenteper le sole parti già consegnate, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data legale della di consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamentolegge, sarà quella dell’ultimo dell'ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta [5] In tali casi l'Esecutore è tenuto a ricevere la presentare al momento della consegna un programma di esecuzione dei lavori, e del quale si specificherà nei commi successivi, in modo che venga prevista la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. [6] In tutte le ipotesi di consegna parziale il direttore tempo contrattuale per la ultimazione dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque decorre dalla data della prima convocazionedell'ultimo verbale di consegna. Decorso inutilmente [7] Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna gli verrà assegnato dal Responsabile del procedimento un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi decorso infruttuosamente il termine anzidetto è facoltà della quale la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno e, quindi, a stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo restando ìl diritto di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese far valere ogni ragione o eccezioni di sortacompenso per i danni subiti. [8] Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento l'affidamento dei lavori, l’aggiudicatario l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora In ogni caso il termine per dare ultimati i lavori decorre comunque dalla data della infruttuosa prima consegna. Al momento della redazione del verbale di consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare gli atti, documenti, deleghe, procure, etc. (responsabile cantiere, rappresentante tecnico, incaricati a vario titolo per la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa sicurezza, recapiti, etc. etc.) richieste dalla vigenti norme e dal presente Capitolato non prodotte prima della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il stipula del contratto. L’istanza Inoltre entro tre giorni dall'effettivo inizio dei lavori deve consegnare alla direzione lavori copia delle comunicazioni di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltantenuovo cantiere inviate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Xxxxx Xxxx. In caso Dirigenti lnd., etc), all'INAIL e alla competente Cassa Edile. [9] La data di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentateeffettivo inizio dei lavori è accertata dal Responsabile del procedimento mediante verbale da redigersi in contraddittorio con l'Esecutore, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 alla presenza del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio direttore dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, . La circostanza va annotata prontamente a scadenza quadrimestrale, copia cura dello stesso responsabile del procedimento sul giornale dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricilavori.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. dagli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresìaltresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale che a quello delle imprese subappaltatricidipendente.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99regolamento generale e degli articoli 29 e 30 del capitolato generale d’appalto; in tal caso il direttore Direttore dei lavori Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori Lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione Il Direttore dei lavori ha inizio dopo Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo fissati per la stipula del formale contrattoconsegna lavori. Se, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori Lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in ritardo più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’Appaltatore non potrà per fatto questo sollevare eccezioni o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere trarre motivi per la richiesta di recedere il contrattomaggiori compensi od indennizzi. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltanteCommittenza, prima dell’inizio dei lavori, copia del libro matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta denunzia denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette . L’Appaltatore deve trasmettere altresì, a scadenza quadrimestraletrimestrale, al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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Samples: Richiesta Di Offerta

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del formale contratto, in seguito conformità a consegnaquanto previsto nella prassi consolidata. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche nelle more della stipulazione formale del contrattoalle singole consegne frazionate, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il direttore termine improrogabile di giorni quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamentelavori. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare Nel caso in cui i lavori nel loro complesso contemporaneamentein appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per parti qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più riprese: in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo caso – ai sensi dell’artl'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la La data legale della consegnaconsegna dei lavori, a per tutti gli effetti di legge e regolamentoregolamenti, sarà quella dell’ultimo dell'ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e comunicato l’appaltatore degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si presenta da luogo a ricevere spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione eventualmente prorogati in relazione a quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricidisposto dai precedenti punti.

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Samples: eprocurement.empulia.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente appalto, è facoltà della Stazione appaltante dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza, d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337dell’art.32, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 comma 8 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del RegD. Lg. n. 554/99; in tal caso il 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione provvisoria o definitiva, ferma a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto cui al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute comma 1 e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre ne comunica l’esito al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, la documentazione in assenza del quale il verbale di avvenuta denunzia consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialicui al comma 3, assicurativi si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed antinfortunisticialle singole consegne frazionate, inclusa la Cassa edile ove dovutain presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; egli trasmette altresìin tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, a scadenza quadrimestralese non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché se l’urgenza è limitata all’esecuzione di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricialcune di esse.

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Samples: anagni.etrasparenza.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell’Appaltatore non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutoredata di sottoscrizione del contratto di appalto. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il Il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva comunica con un congruo preavviso all’Appaltatore il diritto giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parzialeprogetto. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori Lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, sempre nel limite dei 45 (giorni di cui al precedente periodo); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione definitiva, ferma fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la All’esito delle operazioni di consegna avvenga in ritardo dei lavori, il direttore dei lavori e l’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di recedere il contrattoconsegna sottoscritto dalle parti al RUP. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente relative alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre alla verifica ed al citato artcompletamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente. 9 E’ facoltà del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere Committente procedere in via d’urgenza alla Stazione appaltante, prima dell’inizio consegna dei lavori, la documentazione anche nelle more della stipulazione formale del contratto qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di avvenuta denunzia temporanea indisponibilità di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialiaree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi se non diversamente determinati. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatriciDecreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018.

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Samples: Accordo Operativo "International Riccione Camping Village E Romagna Camping Village

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo è fissata per il . Preliminarmente alle attività di progettazione esecutiva, è a carico dell'Appaltatore l'attenta verifica, comprensiva di sopralluogo, dell'effettiva distribuzione geografica e dell’effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche delle attuali reti. L'Appaltatore dovrà, al termine della progettazione esecutiva, certificare l'avvenuto sopralluogo e produrre una dettagliata relazione sull'esito del sopralluogo medesimo. Il contenuto di tale relazione sarà concordato con la stipula del Direzione Lavori al momento della consegna formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori. I costi per tale attività sono interamente compresi nell’offerta. Se, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori Lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in ritardo più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’Appaltatore non potrà per fatto questo sollevare eccezioni o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere trarre motivi per la richiesta di recedere il contrattomaggiori compensi od indennizzi. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltanteCommittenza, prima dell’inizio dei lavori, copia del libro matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta denunzia denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette . L’Appaltatore deve trasmettere altresì, a scadenza quadrimestraletrimestrale, al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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Samples: www.lepida.net

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione Per ciascun Ordinativo Applicativo discendente dall’Accordo Quadro, la consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi dovrà avvenire entro e non oltre 45 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla predetta stipuladata della relativa comunicazione in merito da parte della DL, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere fatta eccezione per gli interventi non programmabili per la risoluzione di una anormalità puntuale, nel qual caso l’Appaltatore è obbligato ad intervenire, salvo diverse condizioni migliorative previste nell’Accordo Quadro entro i termini massimi di seguito ripotati: - Interventi che non richiedano l’utilizzo di macchine operatrici circolanti su binario: entro massimo 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione data dal DL;- Interventi che richiedano l’utilizzo di macchine operatrici circolanti su binario: entro massimo 120 (centoventi) ore dalla comunicazione data dal DL a rendere disponibili le necessarie macchine operatrici circolanti su binario presso stazione comune RFI/FER con localizzazione tale da permettere il successivo trasferimento sulla tratta FER oggetto dell’effettivo intervento mediante circolazione solo su rete ferroviaria gestita in via d’urgenzaesclusiva da FER Vista la natura dell’appalto e delle lavorazioni che ne compongono l’oggetto, alla è prevista e autorizzata la consegna dei lavori, anche sotto riserva nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’artperfezionamento dei singoli Contratti Applicativi. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore Qualora l’Appaltatore non si presenta presenti a ricevere la consegna dei lavoridelle attività contrattuali nel giorno stabilito, il direttore Direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini . I tempi per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è fissato dal Direttore dei lavori e facoltà di FER risolvere il contratto. Gli interventi contabilizzati A MISURA le tempistiche massime di esecuzione dei singoli Contratti Applicativi, decorrenti dalla data del relativo Verbale di consegna lavori, saranno dettagliate nei contratti stessi tenendo conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, ed anche della compresenza dell’esercizio ferroviario, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi contrattuali indicati. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Programma Lavori Esecutivo (PLE) che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione. L’esecutore, per non incorrere nell’applicazione delle penali, deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di risolvere il contratto e incamerare la cauzioneconsegna ovvero, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di tutte le spese contrattuali nonché consegna. Al termine delle attività previste dal singolo Ordinativo Applicativo, l’Appaltatore dovrà dare formale comunicazione alla Direzione Lavori dell’avvenuta ultimazione dei lavori . La redazione del certificato di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura ultimazione delle opere non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello costituisce accettazione delle imprese subappaltatricimedesime.

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Samples: Accordo Quadro

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. É 153 e seguenti del d.p.r. 207/2010. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, 11 e 338 della legge 79 del D.Lgs.n. 163/2006 e degli articoli 153 e seguenti del DPR n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale207/2010. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il termine anzidetto è quale la Stazione Appaltante ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestralealtresì periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi, e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Comunque la data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di giorni 7, all’impianto di cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008 e 528/1999 nonché delle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicati nell’art. 12 del presente Capitolato, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dall’articolo 15. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà verificare le quote delle linee planimetriche e delle quote altimetriche dell’area interessata dall’intervento e produrre un elaborato in cui siano riportate le pendenze delle parti in superficie (strade, marciapiedi, ecc.) in modo che su queste pendenze vengano adattate le specifiche lavorazioni al fine di consentire un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Contestualmente l’impresa appaltatrice per le opere di propria competenza dovrà produrre il rilievo planoaltimetrico della fognatura esistente per verificare il corretto funzionamento del nuovo impianto fognario. Nel caso di espropri o di occupazioni temporanee, per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio, l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell’art. 154 del d.p.r. 207/2010. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É E’ facoltà della Stazione appaltante Appaltante procedere in via d’urgenza, d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli artt. 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129Legge n.2248/1865 nonché dell’art.129, commi 1 e 4, del Reg. n. Regolamento Generale (DPR 554/99) e degli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00); in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni, non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l’adempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove Edile se dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese Imprese subappaltatrici.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione definitiva, ferma fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Prima della redazione del verbale di avvenuta denunzia consegna di inizio cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 39 del presente capitolato e ne comunica l’esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori effettuata agli enti previdenzialinon possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità. La consegna dei lavori di cui al comma 2, assicurativi ed antinfortunisticianche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia avverrà secondo le modalità di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del computo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché termini per l’esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell’Appaltatore che procederà all’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricicantierizzazione.

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Samples: www.comune.sorrento.na.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulasecondo norma, previa convocazione dell’esecutore. É E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, (SOTTO LE RISERVE DI LEGGE) ai sensi degli articoli 337dell’articolo 32, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4comma 8, del Reg. n. 554/99D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestralel’originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed il POS dove deve essere ben chiaro come intende eseguire i lavori. Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, copia dei versamenti contributivianche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. In ogni caso, previdenzialiil processo verbale di consegna, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.dovrà contenere i seguenti elementi:

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Samples: www.ospedaliriunitipalermo.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione A seguito della stipula formale del contratto, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la Prima della redazione del verbale di consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltantedi cui al comma 1, l’appaltatore può chiedere il Committente accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto cui agli articoli 40, 41, 42, e ne comunica l’esito al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, la documentazione in assenza del quale il verbale di avvenuta denunzia consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’acquisizione da parte del Committente dell’attestazione del D.L. in merito all’accessibilità delle aree, alla assenza di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialiimpedimenti ed alla realizzabilità del progetto. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, assicurativi si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed antinfortunisticiimmobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresìse non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricialcune di esse.

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Samples: www.ordinearchitetti.pd.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori la DL fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzionecauzione definitiva, ferma fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del il risarcimento del dannodanno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; al DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la documentazione sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di avvenuta denunzia integrazione del piano di inizio lavori effettuata agli enti previdenzialisicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, assicurativi ed antinfortunisticie l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, inclusa comma 2-bis, del Decreto 81. Le lavorazioni del sottosuolo dovranno essere svolte sotto la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresìdirezione di un Archeologo, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi singoli rinvenimenti o al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatriciloro contesto.

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Samples: www.provincia.siena.it

Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulasecondo norma, previa convocazione dell’esecutore. É E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337dell’articolo 32, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4comma 8, del Reg. n. 554/99D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataun nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestralel’originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale che a quello delle imprese subappaltatricidipendente.

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129articolo 153, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99regolamento generale sui LL.PP (D.P.R. 207/2010).; in tal caso il direttore Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova dataviene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in ritardo conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per fatto o colpa iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio all’atto della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatricisi applicano le norme richiamate all’art. 155 del regolamento generale sui ll.pp. (d.P.R. 207/2010).

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Consegna e inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. É 153 e seguenti del DPR 207/10. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 153 comma 1 e 44 del D.P.R. 207/10. In caso di consegna in via d’urgenza, l’appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza di cui al Capo VII del Regpresente Capitolato speciale. n. 554/99È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell’articolo 154 del Regolamento, senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto provvede ogni volta alla compilazione di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo un verbale di consegna parzialeprovvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresìdeve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

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