Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore ai sensi dell’art. 153 comma 1 del DPR 207/2010.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniai sensi dell’art. 153 comma 7 del DPR 207/2010; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ Per i soli casi previsti dalla normativa è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 34, del presente capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori: (cfr. All. XVII D.Lgs. 81/2008)
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta e al Comitato Paritetico Territoriale di Brescia;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) Iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
d) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere previsionali;
e) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
f) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
g) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
h) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
i) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
j) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
l) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
m) copia del registro infortuni;
n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Detti adempimenti devono essere assolti: − da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; − dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; − dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; − dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
7. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 40.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore ai sensi dell’art. 153 comma 1 del DPR 207/2010.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniai sensi dell’art. 153 comma 7 del DPR 207/2010; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ Per i soli casi previsti dalla normativa è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 34, del presente capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori: (cfr. All. XVII D.Lgs. 81/2008)
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta e al Comitato Paritetico Territoriale di Brescia;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) Iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
d) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere previsionali;
e) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
f) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
g) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
h) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
i) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
j) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
l) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
m) copia del registro infortuni;
n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Detti adempimenti devono essere assolti: - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; - dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; - dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; - dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
7. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 40.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 10 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Appalto, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016; della consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i . I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
32. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; qualora la Stazione appaltante non provveda d’ufficio, l’appaltatore deve altresì trasmettere alla stessa il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: • in occasione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, pagamento degli stati di avanzamento lavori; • per il certificato di collaudo/regolare esecuzione; qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del Codice dei contratti, se contratto ed il mancato inizio dei primo stato di avanzamento lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita o fra due stati di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteavanzamento lavori consecutivi.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. 1 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula stipulazione del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 30 giorni dalla predetta stipulastipulazione, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. 2 E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, contratto ai sensi dell’articolo 32della legislazione in materia.
3 Se nel giorno fissato e comunicato, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata l’appaltatore non si presenta a soddisfare, oppure ricevere la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio consegna dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteviene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione giacché l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi 4 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di cui all’articolo 41 prima della redazione avvenuta denunzia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5 La decorrenza dei compensi per le attività svolte avverrà dalla data del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziaticonsegna.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L’appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:
a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l’appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;
c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
d) è trasmesso dal DL trasmette al RUP;
e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l’ultimazione.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa Stazione appaltante:
a) può risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia di cui all’articolo 36;
b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso ;
c) decorso inutilmente il termine anzidetto di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivagaranzia di cui all’articolo 36, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionegaranzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
a) accoglie l’istanza di recesso, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;
b) non accoglie l’istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all’articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;
c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.
6. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;
d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è Stazione Appaltante ha la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando il la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, con possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo del D Lgs. n. 50/2016 e quartos.m.i., su autorizzazione del RUP e comma 13, del Codice dei contratti, se indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se il mancato inizio dei lavori determina anche un grave danno all'interesse all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la , il DL provvede provvedere altresì in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica alla consegna indicando espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché e le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,l’esecutore puo’ chiedere di cui all’articolo 41 prima della redazione recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate , ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell’art.5 del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.Decreto 7 Marzo 2018 n.49;
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2dell’esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 67 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è e limitata all’esecuzione di alcune di esse. Ai sensi dell’art. 53 c. 5 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. l’esecuzione delle opere di edificazione, oggetto della progettazione di cui al presente appalto, può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. Le opere di demolizione per la preparazione dell’area, potranno invece essere consegnate all’impresa aggiudicataria nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere. Fino all’approvazione del progetto esecutivo l’impresa aggiudicataria avrà il diritto alla corresponsione degli importi relativi ai soli lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzioneprocedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. La Stazione appaltante potrà anche prevedere la realizzazione delle opere in base a consegne parziali o differite, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’Impresa, né giustifichi alcuna richiesta di risoluzione del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertatacontratto.
36. E’ facoltà In fase di avvio degli interventi, l’Impresa concorderà con la Direzione dei lavori un programma di dettaglio del cronoprogramma di contratto, finalizzato alla precisazione (in base alle esigenze specifiche delle parti ed all’organizzazione operativa dell’Impresa) della tempistica, della metodologia realizzativa, delle verifiche tecniche e formali in corso d’opera e delle esigenze della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo ordine al coordinamento con altre attività di propria competenza. Tale programma controfirmato verrà assunto come cronoprogramma di dettaglio di quello di contratto e quarto, ad esso le parti (nel rispetto e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita conformemente alle competenze di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentelegge) si atterranno.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs.n.50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
35. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza Appaltante, l’Appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna consegna, l’Appaltatore non ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.
6. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 5 (diecicinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure soddisfare ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di cui al comma 2progettazione, anche la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in via d’urgenza alternativa, l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del comma 3decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, si applicano anche alle singole consegne frazionaten. 320, in presenza quanto applicabile. L’eventuale verificarsi di temporanea indisponibilità rinvenimenti di aree ed immobili; ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
a) la sospensione immediata dei lavori;
b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
d) l’avvio delle operazioni di un verbale bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.
6. L’appaltatore, al momento della consegna provvisorio dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e l’ultimo la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di essetutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Construction Works
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 5 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. L’Impresa aggiudicataria della gara dovrà trasmettere entro i termini fissati nella comunicazione di aggiudicazione tutti i documenti e le certificazioni richiesti. La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione della documentazione e delle certificazioni a comprova dei requisiti, nonché all’acquisizione della documentazione prevista dalla legislazione antimafia e dall’accertamento della regolarità del DURC. Qualora, la comprova dei requisiti dia esito negativo o l’Impresa non dovesse presentarsi per il giorno fissato per la stipulazione del contratto, sarà in facoltà della Committente procedere alla revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria, fatta salva la richiesta di maggiori danni.
3. L’Impresa dovrà dichiarare nell’offerta e/o in sede di stipulazione del contratto di aver preso visione in loco dei servizi interferenti con le opere da realizzare, eventualmente risultanti anche da specifico elenco delle interferenze riportato nel progetto esecutivo, e di impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi. Conseguentemente, ogni danneggiamento dei predetti servizi che venisse posto in essere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto sarà imputabile esclusivamente all’Impresa. In particolare, l’Impresa, per la corretta esecuzione dei lavori che per loro intrinseca natura dovessero essere eseguite in prossimità di cavo in fibre ottiche, dovrà adottare, durante il corso dei Lavori, tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danneggiamenti e/o rotture ai cavi, tubi ed infrastrutture. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato, fatta salva la richiesta di ristoro per il maggior danno subito.
4. L’Impresa deve presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ogni fase di produzione, di trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni oggetto dell’appalto, allegando a tal fine copia di idonea Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L’Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento durante l’intervento
5. In considerazione delle ragioni di necessità e urgenza connesse alla realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, funzionali ad assicurare il corretto svolgimento dell’evento Vertice dei capi di stato e di governo in programma per il 26-27 maggio 2017 nell’ambito della Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
7. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 2 (tredue) giorni e non superiore a 10 7 (diecisette) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 45 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
59. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
10. Tutte le opere programmate dovranno essere eseguite anche nei giorni festivi (sabato e domenica) e, ove necessario, anche in orario notturno senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell’impresa appaltatrice.
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Samples: Appalto, Contratto Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,inclusa la Cassa edile ove dovuta;egli trasmette altresì un originale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata DURC in data non anteriore a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni tre mesi da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatirelazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza relative alle singole parti di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dall’articolo 59 della parte seconda del presente capitolato speciale d’appalto, in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore ai sensi dell’art. 153 comma 4 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’ art.154 del d.P.R. n. 207 del 2010); in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta Qualora sia indotta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina DURC in data non anteriore a un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni mese da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano relazione anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esseeventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula avverrà per singolo intervento individuato durante il periodo di validità del formale contratto, in seguito a consegna, risultante contratto previa predisposizione di idonea stima da apposito verbaleparte del Direttore dei Lavori, da effettuarsi sottoporre al RUP il quale, con specifico Ordine di Servizio, autorizzerà lo stesso Direttore dei Lavori alla consegna dell’intervento, assegnandone la relativa durata. La stima verrà formulata sulla base dei prezzi Regionali del prezzario di cui al comma 5 dell’art. 2 e AIPo allegati al presente Capitolato, su cui sarà applicato il ribasso d’asta. Qualora risulti necessaria la formulazione di un nuovo prezzo, si procederà alla predisposizione di apposita analisi prezzi, utilizzando i prezzi unitari del Prezzario di cui all’art2 comma 5 e/o AIPo. Per ogni singolo intervento verranno determinati gli oneri di sicurezza, da non oltre 45 giorni assoggettare a ribasso d’asta. L’operatività del contratto decorrerà dalla predetta stipulaconsegna del primo intervento. Per ogni singolo intervento che verrà consegnato, previa convocazione dell’appaltatore.
2il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell’intervento stesso, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto predisposti in fase di stima. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, 8 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 42 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati;
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo quarto e quartosesto, e comma 13, del Nuovo Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (xii) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contratto D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbaleprocesso verbale di consegna redatto in contradditorio in doppio esemplare, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’Appaltatore. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per la consegna dell'opera o dei lavori.
2. Se nel giorno fissato Prima della consegna dell’opera, verrà rilasciata dal RUP una attestazione, controfirmata dall’Appaltatore, in merito al permanere delle seguenti condizioni: • accessibilità delle aree e comunicato l’appaltatore non si presenta degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; • assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; • conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a ricevere la consegna quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza Il DL, su autorizzazione del RUP, convocherà con lettera, trasmessa con congruo anticipo, l’Appaltatore alla consegna dei lavori.
4. L’Appaltatore avrà l’onere di presentarsi alla data indicata dal DL e/o SA con adeguato supporto di mezzi e operai per coadiuvare la DL nelle operazioni di tracciamento, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo misura ecc. necessarie per la consegna stessa.
5. Se ricorrono i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, periodi terzo c. 8 e quarto, e comma 13, del Codice dei contrattiD. Lgs 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico RUP, subito dopo che l’opera appaltata l'aggiudicazione è destinata diventata efficace, può autorizzare il DL a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede procedere alla consegna in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e d'urgenza. In tal caso il DL indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, xxx comprese le opere provvisionali.
46. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere: • alla consegna frazionata dei lavori senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobilisorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione; • alla consegna parziale dei lavori, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
7. Il processo verbale di consegna dei lavori deve contenere tutte le circostanze, speciali e non, le operazioni effettuate per la consegna quali tracciamenti, misure, capisaldi ecc.., le aree, i locali a disposizione dell’Appaltatore nonché la dichiarazione che l’area su cui verranno eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
8. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, se stipulato, incamerare la cauzione, e utilizzare la graduatoria definitiva di gara per un nuovo affidamento, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
9. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva in originale ed in data non diversamente determinatianteriore ad un mese da quella del SAL, sia relativo alla propria impresa che alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnateLo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, se l’urgenza è limitata all’esecuzione per quanto concerne la trasmissione della documentazione di alcune di essecui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
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Samples: Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 20 (venti) giorni dalla predetta stipulastipula (art.129, comma 2 del D.P.R. 554 del 1999), previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata DURC in data non anteriore a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni tre mesi da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatirelazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna L’intervento verrà effettuato in un n edificio in cui continueranno a svolgersi le normali attività d’ufficio che prevedono la copresenza di cui al comma 2, anche in via d’urgenza addetti ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza lavori ed utenti. Sarà cura dell’impresa provvedere a mezzo di temporanea indisponibilità P.O.S. (Piano Operativo di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata Sicurezza) all’esecuzione di alcune tutte le necessarie e previste opere provvisionali e di essepresidio atte a salvaguardare la salute e l’incolumità delle persone o cose coinvolte nelle predette attività d’ufficio. Tali opere provvisionali e di presidio dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori con oneri ricompresi nei singoli prezzi dell’appalto e/o previsti fra i costi specifici della sicurezza. Si sottolinea, pertanto, che all’inizio dell’appalto il cantiere non sarà libero da persone o cose e che gli unici spazi che verranno liberati saranno quelli che la Direzione Lavori indicherà. Sarà a carico dell’Impresa provvedere allo spostamento dei mobili, ed alla pulizia dei locali una volta ultimati i lavori, ripristinando i mobili secondo la originaria o nuova distribuzione per rendere perfettamente agibili gli ambienti secondo l’uso previsto.
6. L’edificio oggetto d’appalto, oltre a non essere libero da cose e/o persone alla consegna, potrà essere interessato, durante lo sviluppo dell’appalto, da altri interventi che l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio intenderà eseguire con altre ditte. A tal riguardo l’Impresa non potrà avanzare riserve ed obiezioni di sorta. Sarà compito della Direzione Lavori coordinare modalità e tempi d’intervento senza che l’Impresa possa chiedere maggiori compensi.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, anche nelle more della stipulazione formale del contrattoassicurativi ed antinfortunistici
b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavoridistinto per qualifica, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteuna dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
4c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’articolo 41 prima della redazione all’elenco richiesto.
e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLD.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La redazione denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
f) Copia del verbale registro infortuni
g) Documento unico di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziaticui ha sede la ditta.
5. Le Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza relative alle singole parti di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via di urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale, in tale caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni 5 e non superiore a 10 (dieci) giornigiorni 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto di cui sopra è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni eccezione di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì a scadenza quadrimestrale, periodi terzo e quartocopia dei versamenti contributivi, e comma 13previdenziali, del Codice dei contrattiassicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata sia relativi al proprio personale sia a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Construction Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula comunicazione dell’approvazione del formale contrattoprogetto esecutivo/revisione/completamento del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32degli articoli 337, comma 8, periodi terzo e quartosecondo comma, e comma 13338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 153, commi 1 e 4, del Codice nuovo regolamento. In questo caso il Direttore dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e Lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni lavorazioni che giustificano l’immediato avvio devono essere iniziate immediatamente.
3. Qualora nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteil Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Nel caso in cui sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poichè l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di cui all’articolo 41 prima della redazione avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano relazione anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esseeventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Samples: Construction Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 5 (diecicinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratticontratti e in ragione dell’art.8 comma 1 lett. a del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, se il mancato inizio dei lavori determina determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del formale contratto, in seguito conformità a consegnaquanto previsto nella prassi consolidata. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la DL Direzione dei Lavori fissa un nuovo una nuova data. La decorrenza del termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono contrattuale resta comunque dalla quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto Nel caso di lavori, se è facoltà della Stazione appaltante intervenuta la consegna dei lavori in via di risolvere il urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto e incamerare la cauzione definitivain via d'urgenza, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’affidamento del completamento l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, l’appaltatore ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è escluso dalla partecipazione ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà cui la mancata esecuzione immediata della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla di consegna di cui al comma 2, anche dei lavori in via d’urgenza ai sensi del comma 3d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzionel'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si applica limitatamente alle singole parti consegnateda luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, se l’urgenza la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è limitata all’esecuzione tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di alcune esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di essegiorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
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Samples: Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’Appaltatore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
35. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante procedere stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in via d’urgenza misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
6. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
7. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentedi quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula l’approvazione formale del formale contrattoprogetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 15 (quindici) giorni dalla predetta stipulaapprovazione, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoredell’aggiudicatario. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL finanziamenti, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contratto d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016; della consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i . I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
32. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; qualora la Stazione appaltante non provveda d’ufficio, l’appaltatore deve altresì trasmettere alla stessa il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: •in occasione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, pagamento degli stati di avanzamento lavori; •per il certificato di collaudo/regolare esecuzione; qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del Codice dei contratti, se contratto ed il mancato inizio dei primo stato di avanzamento lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita o fra due stati di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteavanzamento lavori consecutivi.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula l’approvazione formale del formale contrattoprogetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni 1 giorno dalla predetta stipulaapprovazione, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 1, il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 del presente Capitolato e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi 6 e alla sottoscrizione del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo cantierabilità
5. L’inizio dei termini per l’esecuzione, lavori non può avvenire se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnateè accertata l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di essecemento armato o acciaio.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la La stipula del formale contratto, in seguito a consegna, contratto deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara. L’inizio dei lavori è successivo alla consegna dell’area risultante da apposito verbale, da effettuarsi verbale che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula del predetto contratto, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n.207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell’Appaltatore non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipuladata di sottoscrizione del contratto di appalto. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, previa convocazione dell’appaltatore.
2munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni, sempre nel limite dei 45 (giorni di cui al precedente periodo); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoredell’aggiudicatario. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente. E’ facoltà della Stazione appaltante del Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se contratto qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5comprese le opere provvisionali. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2consegna, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 Per tutto quanto non espressamente previsto si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esserinvia al Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018.
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Samples: Accordo Operativo
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (13) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata DURC in data non anteriore a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni tre mesi da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatirelazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dall’articolo …… (14) della parte seconda del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobiliimmobili (15); in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione L‟esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell‟esecutore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d‟urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell‟art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L‟Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell‟art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell‟ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l‟appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione l‟esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento l‟affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l‟aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l‟inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
35. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l‟appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L‟istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l‟appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all‟art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l‟istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l‟appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00.
6. L‟appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell‟inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Construction Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo quarto e quartosesto, e comma 13, del Nuovo Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (12) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contratto D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna cura del direttore dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorioprevia autorizzazione del responsabile del procedimento, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; secondo i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data di legge. La consegna dei lavori avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale. Dal giorno della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. E’ È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavorid’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio alla consegna dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4nei casi previsti dalla legge. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi L’appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna sicurezza di cui al comma 1 e ne comunica l’esito Capo VII del presente Capitolato speciale. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla DL. La redazione del verbale consegna frazionata ai sensi, senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobilisorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, se il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non diversamente determinatiinferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnateQualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, se l’urgenza l’aggiudicatario è limitata all’esecuzione escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di alcune avvenuta denunzia di esseinizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
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Samples: Contract for Works
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula l’approvazione del formale contrattoprogetto esecutivo, in seguito a nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 trenta giorni dalla predetta stipuladata di approvazione del progetto, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna di quanto oggetto d’appalto. La consegna può essere anche parziale. La parzializzazione può essere effettuata in via generale per singolo intervento, ma può essere previsto il frazionamento anche all’interno del singolo intervento.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata DURC in data non anteriore a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni tre mesi da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatirelazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto definitivo e esecutivo oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Construction Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante, subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, procedere alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’Art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoredell’aggiudicatario. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 5 (diecicinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di cui al comma 2progettazione, anche la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in via d’urgenza alternativa, l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del comma 3decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, si applicano anche alle singole consegne frazionaten. 320, in presenza quanto applicabile.
6. L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di essetutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque in ogni caso dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto perché l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in via d’urgenza più volte con successivi verbali, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio parziale dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico senza che l’opera appaltata è destinata a soddisfarel'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, oppure la perdita il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteconsegna parziale.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l‘appaltatore deve trasmette alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di cui all’articolo 41 questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: • una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; • una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; • il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; • il DURC, in originale, i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; • il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto n. 81 del 2008. • una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
5. Entro gli stessi termini di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento4, in assenza del quale l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il verbale di consegna è inefficace nominativo e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna recapiti: • del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al comma 2all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; • del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; • l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza con le eventuali richieste di temporanea indisponibilità adeguamento; • il piano operativo di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di essesicurezza.
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Samples: Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione L’inizio dei lavori ha inizio dopo deve avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto d’appalto previa consegna dei lavori che deve risultare da apposito processo verbale redatto, a cura del direttore dei lavori, in contradditorio con l'appaltatore all’uopo convocato. A tal fine il direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, per ricevere la stipula consegna dei lavori, munito del formale personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari e l’appaltatore è responsabile della conservazione di tali segnali e capisaldi. È facoltà della Stazione appaltante procedere, anche nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori in seguito via d'urgenza qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 8, del Codice. In questo caso il direttore dei lavori, nel processo verbale di consegna dei lavori, indica espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Le medesime disposizioni si applicano anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere, in conformità alle modalità e procedure previste nel presente articolo, anche a consegnasingole consegne parziali in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tali casi si provvede, risultante da apposito verbaleogni volta, da effettuarsi alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si provvederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice. La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere, in conformità alle modalità e procedure previste nel presente articolo, a consegne frazionate relativamente alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dal cronoprogramma dei lavori; in tali casi si provvede, ogni volta, alla compilazione di un verbale di consegna ed il termine di ultimazione dei lavori risulta fissato dal CSA. La consegna dei lavori, in ogni caso, deve essere autorizzata dal R.U.P il quale, ai sensi dell’art. 31 - comma 4, lett. c) e lett. e) - e dell’art. 107 del Codice, accerta l'intervenuta efficacia del contratto d’appalto o l’esistenza delle condizioni che giustificano il ricorso alla consegna dei lavori in via d’urgenza e/o frazionata, nonché l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo VIII del presente CSA (disposizioni in materia di sicurezza) e/o previsti dalla legge e ne comunica l'esito alla DL autorizzandola a procedere alla consegna dei lavori. La redazione del processo verbale di consegna è subordinata a tali positivi accertamenti, in assenza dei quali lo stesso è inefficace ed i lavori non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2possono essere iniziati. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieci) giorniquindici); i termini per l’esecuzione l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è la Stazione Appaltante avrà la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento l'affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante procedere Appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in via d’urgenza misura non superiore ai seguenti limiti:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro; ove l'istanza di recesso dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. L’appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata la penale giornaliera prevista al successivo art. 14 (Penali in caso di ritardo). Qualora l’effettiva realizzazione in loco dell’opera non abbia inizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, anche nelle more si darà corso alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della stipulazione formale cauzione definitiva, salvo rivalsa dei maggiori danni subiti. A seguito della suddetta risoluzione la Stazione Appaltante potrà affidare i lavori con le procedure di cui all’art. 110 del contratto, ai sensi dell’articolo 32Codice. Prima della consegna dei lavori l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 137, del Codice dei contratticon i massimali ivi previsti o con quelli indicati nel presente CSA, se il mancato inizio più restrittivi. Prima dell’inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. Il processo verbale di consegna dei lavori deve contenere i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’opera appaltata l’area su cui devono eseguirsi i lavori è destinata a soddisfarelibera da persone e cose e, oppure in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la perdita prosecuzione dei lavori. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di finanziamenti comunitari; consegna. Qualora la DL provvede consegna sia eseguita in via d’urgenza su autorizzazione il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’appaltatore stesso. Ad intervenuta stipula del RUP e indica espressamente sul verbale contratto il direttore dei lavori revoca le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4eventuali limitazioni. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione processo verbale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna deve essere inviato, a cura della DL, al R.U.P. che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda. L’impresa, al momento della consegna dei lavori ed ove ne ricorrano le condizioni, deve acquisire dal CSP, la dichiarazione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione esenzione del verbale sito dalle operazioni di consegna è subordinata a tale positivo accertamentobonifica bellica o, in assenza alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2sito interessato, anche in via d’urgenza ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva necessità di integrazione del PSC e dei POS, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 32-bis, si applicano anche alle singole consegne frazionatedel Decreto n. 81 del 2008. L’impresa, al momento della consegna dei lavori ed ove ne ricorrano le condizioni, deve acquisire dalla DL i provvedimenti rilasciati dalla competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’art. 25 - comma 11 - del Codice, con i quali è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in presenza alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di essetutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 1, il Responsabile del Procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 39 del presente capitolato e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.
5. Le disposizioni sulla La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza avverrà secondo le modalità di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un legge con apposito verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell’Appaltatore che procederà all’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di alcune di essecantierizzazione che dovrà essere compatibile con la fruizione da parte degli utenti automobilisti delle aree in oggetto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ,ai sensi dell’articolo 32dell'articolo 32 del Decreto Legislativo n.50/2016, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoredell’aggiudicatario. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo dell’art. 32, comma 8, periodi terzo commi 8 e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se DLgs 50/2016; in tal caso il mancato inizio direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
7. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 128.1) Termine per la consegna
a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. L’esecuzione 13 del presente capitolato;
b) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'appaltatore nonché il benestare del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto di sua competenza. Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro. L’approvazione dei documenti da parte di quest’ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori. Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli 13, 15, 20, 27 e dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contrattoed impone all’appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in seguito ogni caso non superiore a consegnatrenta giorni consecutivi e di calendario, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2trascorso inutilmente tale periodo l’amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell’aggiudicazione. Se nel Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentoriomunito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, non inferiore ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a 3 (tre) giorni e non superiore carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazionecura dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante In caso di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere consegna in via d’urgenza alla d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali/capisaldi e dell’eventuale riposizionamento degli stessi in caso di spostamento. La consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni deve risultare da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.redatto in contraddittorio con l'appaltatore nella forma stabilita al successivo punto
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Samples: Construction Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contrattoContratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorninaturali consecutivi; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattoContratto, ai sensi dell’articolo 32, 32 comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, 8 del Codice dei contratti, D. lgs. n. 50/2016 se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
43. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
54. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL D L fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo quarto e quartosesto, e comma 13, del Nuovo Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (13) la DL D L provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La D X. Xx redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, contratto ai sensi dell’articolo 32, 32 comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, 8 del Codice dei contratti, se nuovo codice; il mancato inizio direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP Responsabile del procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 57, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione d e g l i s p e t t a t o r i e d e g l i a t l e t i , è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavoriCon la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, anche nelle more della stipulazione formale o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del contrattoResponsabile di Cantiere, ai sensi dell’articolo 32che firmerà la corrispondenza, comma 8, periodi terzo la contabilità e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita riceverà gli Ordini di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteServizio.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente appalto, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavoriCon la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, anche nelle more della stipulazione formale o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del contrattoResponsabile di Cantiere, ai sensi dell’articolo 32che firmerà la corrispondenza, comma 8, periodi terzo la contabilità e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita riceverà gli Ordini di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteServizio.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 17 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contract for Public Works
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbaleXxxxxxx, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni10; i termini per l’esecuzione decorrono comunque decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione stipula formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale Verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo all’art. 41 prima della redazione del verbale Verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale Verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale Verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso caso, si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale Verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale Verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010- la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 157 del D.P.R. 207/2010. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui al comma 2modalità di calcolo sono fissate sempre al
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.prima dell’inizio dei
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Samples: Contract for Construction Works
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipulazione del contratto, previa convocazione dell’appaltatoredell'esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, qualora ne sussistano le motivazioni, previo autorizzazione del Responsabile del procedimento, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento l'affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell'inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure inclusa la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteCassa edile ove dovuta.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è 8 indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante Appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo commi 8 e quarto, e comma 13, 13 del Codice dei contratti, se d.lgs. 50/2016; in tal caso il mancato inizio direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale avvenuta denunzia di consegna inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di cui quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata proprio personale che a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatiquello delle imprese subappaltatrici.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2dell’esecutore. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 337, secondo comma, e 338 della Legge n.2248/1865 nonché dell’art.129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale (DPR 554/99) e degli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00); in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e 5 giorni, non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l’adempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa Edile se dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartocon cadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle Imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del formale contrattoContratto Applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, 8 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 42 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionateparziali, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ ' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 84, periodi terzo e quartosecondo periodo, e comma 13129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, se ; in tal caso il mancato inizio direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di cui all’articolo 41 prima della redazione avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatirelazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dall'articolo 63 della parte seconda del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzionel'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se l’urgenza è qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione all'esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della La Stazione appaltante può procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13periodo sesto, del Codice dei contratticontratti e secondo quanto disciplinato dai commi 8, se il mancato inizio periodo quarto e comma 13 del citato art. 32. Il direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 36 del presente Capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulasecondo norma, previa convocazione dell’appaltatore.
2dell’esecutore. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inclusa la Cassa edile ove dovuta. L’appaltatore deve dare concreto inizio alle attività di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4come risultante dall’apposito verbale. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 medesimo termine si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione per la ripresa dei lavori in caso di alcune di essesospensione.
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Samples: Construction Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento di esecuzione; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Il direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
35. E’ facoltà L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.
a) le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone o cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore. Un esemplare è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all’appaltatore ove questi lo richieda.
7. All’atto della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattol’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di i cui all’articolo 41 prima della redazione del estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziaticonsegna.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula comunicazione dell’approvazione del formale contrattoprogetto esecutivo di cui all’articolo 20, comma 6, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del DLgs 163/2006 e dell’art. 153, comma 1, del Nuovo Regolamento; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamen- te sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamen- te, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 159 del Nuovo Regolamento – la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garan- zia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
35. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appal- tante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art.157 del Nuovo Regolamento. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui mo- dalità di calcolo sono fissate sempre al citato art.157 del Nuovo Regolamento.
6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documenta- zione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortuni- stici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita assicurativi nonché di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.quelli dovuti agli organismi paritetici previ-
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Samples: Appalto Integrato
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulasecondo norma, previa convocazione dell’appaltatore.
2dell’esecutore. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l’originale o copia autenticata ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, delle vigenti disposizioni di legge del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita Documento Unico di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4Regolarità Contributiva (DURC). Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi DURC è altresì trasmesso in occasione di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, ciascun pagamento in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2acconto o in saldo, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche relazione alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esseeventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Samples: Contract for Works
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (i) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieci) giorniquindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoredell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento l'affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 3211, comma 8commi 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’articolo 153, periodi terzo commi 1 e quarto, e comma 134, del Codice dei contratti, D.P.R. n. 207/2010; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza d'urgenza, su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLl'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzionel'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza l'urgenza è limitata all’esecuzione all'esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; (15) i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. EIn caso di pubblicazione di bando, e’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (16) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appal- tanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del formale contratto. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, in seguito a consegnamunita del personale idoneo, risultante da apposito verbalenonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, da effettuarsi ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non oltre 45 giorni dalla predetta stipulasi presenti, previa convocazione dell’appaltatore.
2. Se senza giustificato motivo, nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere dal direttore dei lavori per la consegna dei lavoriconsegna, la DL fissa un nuovo stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante All’esito delle operazioni di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del contrattod.m. 49/2018. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, ai sensi dell’articolo 32lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, 14 del Codice dei contratti, se il mancato inizio d.m. 49/2018. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori determina in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’ur- genza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; . Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la DL provvede Stazione Appaltante potrà disporre la conse- gna anche in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni più tempi successivi, con verbali parziali, senza che giustificano l’immediato avvio per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi per tutti gli effetti di cui all’articolo 41 prima della redazione del legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLparziale. La redazione del verbale In caso di consegna è subordinata parziale a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a pre- sentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto o con specifico provvedimento gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in fase di consegna. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibi- lità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzionel'esecuzione. L’esecutore, se al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinveni- menti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'av- venuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicu- rezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni DIECI dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al succes- sivo articolo Art. 19 “Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma” per la presentazione del pro- gramma di esecuzione dei lavori. L'esecutore è tenuto, quindi, non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnateappena avuti in consegna i lavori, se l’urgenza è limitata all’esecuzione ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di alcune esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di essegiorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2dell’esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 1, il Responsabile del Procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 39 del presente capitolato e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza avverrà secondo le modalità di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un legge con apposito verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell’Appaltatore che procederà all’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di alcune di essecantierizzazione.
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Samples: Capitolato Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante risul- tante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoreconvoca- zione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nel- le more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 15 co. 8 della L.R. 5/07 ed ai sensi dell’art. 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente inutil- mente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare incamera- re la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il risarcimento la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionerisar- cimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documenta- zione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfor- tunistici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. 1 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. 2 Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 5 (diecicinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. 3 E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratticontratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), se il mancato inizio dei lavori determina determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. 4 Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla 5 L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di cui al comma 2progettazione, anche la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in via d’urgenza alternativa, l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del comma 3decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, si applicano anche alle singole consegne frazionaten. 320, in presenza quanto applicabile. L’eventuale verificarsi di temporanea indisponibilità rinvenimenti di aree ed immobili; ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
a) la sospensione immediata dei lavori;
b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
d) l’avvio delle operazioni di un verbale bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di consegna provvisorio e l’ultimo impresa in possesso dei requisiti di questi costituisce verbale cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di consegna definitivo anche bonifica possono essere affidate allo stesso, ai fini sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del computo Codice dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di essecontratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo fissati per la consegna lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contrattoSe, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla La consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tale positivo accertamento, in assenza del quale il tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna è inefficace e i lavori parziale. L’Appaltatore non possono essere iniziatipotrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. Attività propedeutica alla consegna delle aree ed all’avvio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore (p.ti 6.2.1 e 6.2.2 delle “Linee Guida ANAC n.1 – Direttore dei Lavori”).
2. Fino al 31/12/2023, è’ sempre autorizzata la consegna lavori in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 8, del D.L n. 76 del 2020 convertito nella legge n.120 del 2020.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Appalto Di Lavori
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre all'appaltatore viene effettuata dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2data di stipula del contratto dell’Accordo Quadro. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la La consegna dei lavori, la DL intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, in via d’urgenza, anche prima della stipula del contratto, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, co. 8 del D. Lgs 50/2016. Qualora l’Impresa non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa un nuovo una nuova data. La decorrenza del termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono contrattuale resta comunque dalla quella della data della prima convocazione. Decorso Qualora sia inutilmente trascorso il termine anzidetto è assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se Con riferimento all’art. 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e al D. Lgs 81/08 e al “Protocollo d’Intesa”, l’Appaltatore è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavoritenuto a trasmettere all’Ente appaltante, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà prima della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32la seguente documentazione: l’esecuzione delle opere dell’appalto; L’Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all’art. 105 e secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 8, periodi terzo 5 e quarto, e comma 135 bis, del Codice dei contratti, se il mancato inizio D. Lgs 50/2016. Prima dell’inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna di cui al comma 1 l’Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e ne comunica l’esito alla DLCASSA EDILE ove dovuta, fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatiL’Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Accordo Quadro
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’Appaltatore.
2. E’ facoltà della Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, comma 2, e 338 della legge n. 2248 del 1865, nonché dell’articolo 129, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 554/99; in tal caso, il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante Committente di risolvere il contratto e con l’Appaltatore ed incamerare la cauzione definitiva, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o oppure eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore è automaticamente escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza L'Appaltatore deve trasmettere alla consegna Committente, prima dell’inizio dei lavori: - la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, anche nelle more della stipulazione formale del contrattoassicurativi ed antinfortunistici; - la dichiarazione dell'organico medio annuo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavoridistinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; - l’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4informazioni sul rapporto di lavoro. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione all'art. 14 del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLD.Lgs. n. 38/2000: "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La redazione denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; - copia del verbale registro infortuni; - documento unico di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziaticui ha sede la ditta.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Construction Contract
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo quarto e quartosesto, e comma 13, del Nuovo Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (14) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contratto D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di Appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoredell’Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavoriCon la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, anche nelle more della stipulazione formale o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del contrattoResponsabile di Cantiere, ai sensi dell’articolo 32che firmerà la corrispondenza, comma 8, periodi terzo la contabilità e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita riceverà gli Ordini di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteServizio.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (14) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata DURC in data non anteriore a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni tre mesi da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano relazione anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esseeventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Samples: Project Financing Agreement
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 30 (trenta) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 al capo 8 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale al positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi in conformità ai termini determinati dal rispetto del Protocollo di Legalità non oltre prima di 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
35. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, periodi terzo e quartoa scadenza quadrimestrale, e comma 13copia dei versamenti contributivi, del Codice dei contrattiprevidenziali, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentequello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione La consegna dei lavori ha inizio dopo la verrà comunicata per iscritto successivamente alla stipula del contratto da parte di LepidaSpA . Preliminarmente alle attività di progettazione esecutiva, è a carico dell'Appaltatore l'attenta verifica, comprensiva di sopralluogo, dell'effettiva distribuzione geografica e dell’effettiva consistenza delle infrastrutture civili ed ottiche delle attuali reti. L'Appaltatore dovrà, al termine della progettazione esecutiva, certificare l'avvenuto sopralluogo e produrre una dettagliata relazione sull'esito del sopralluogo medesimo. Il contenuto di tale relazione sarà concordato con la Direzione Lavori al momento della consegna formale contrattodei lavori. I costi per tale attività sono interamente compresi nell’offerta. Se, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla La consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore: dalla data di tale verbale decorre il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio termine utile per il compimento dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il Direttore dei Lavori potrà disporre che la consegna dei lavori avvenga in più volte, con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tale positivo accertamento, in assenza del quale il tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna è inefficace e i parziale. L’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi. L’appaltatore deve trasmettere alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, copia del libro matricola dei propri dipendenti, nonché la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori non possono essere iniziatieffettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. L’Appaltatore deve trasmettere altresì, a scadenza trimestrale, al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contract for Construction Services
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ ' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32dell'articolo 153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio dei lavori determina determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 1.8.1 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’Appaltatore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del DLgs 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
35. E’ facoltà Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante procedere stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in via d’urgenza misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00% per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
6. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
7. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché le lavorazioni da iniziare immediatamentedi quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’appaltatore.
2secondo le modalità degli artt. 153 e seguenti del d.p.r. 207/2010. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 11 e 79 del D.Lgs.n. 163/2006 e degli articoli 153 e seguenti del DPR n. 207/2010. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 15, decorso inutilmente il termine anzidetto è quale la Stazione Appaltante ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 32assicurativi ed antinfortunistici, comma 8inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì periodicamente, periodi terzo e quartocopia dei versamenti contributivi, e comma 13previdenziali, del Codice dei contrattiassicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, se il mancato inizio sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Il direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfareha, oppure la perdita tuttavia, facoltà di finanziamenti comunitari; la DL provvede procedere alla verifica di tali versamenti in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio sede di emissione dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi certificati di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5pagamento. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio provvisorio, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi, e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Comunque la data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di giorni 7, all’impianto di cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008 e 528/1999 nonché delle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicati nell’art. 12 del presente Capitolato, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dall’articolo 15. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà verificare le quote delle linee planimetriche e delle quote altimetriche dell’area interessata dall’intervento e produrre un elaborato in cui siano riportate le pendenze delle parti in superficie (strade, marciapiedi, ecc.) in modo che su queste pendenze vengano adattate le specifiche lavorazioni al fine di consentire un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Contestualmente l’impresa appaltatrice per le opere di propria competenza dovrà produrre il rilievo planoaltimetrico della fognatura esistente per verificare il corretto funzionamento del nuovo impianto fognario. Nel caso di espropri o di occupazioni temporanee, per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio, l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell’art. 154 del d.p.r. 207/2010. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo quarto e quartosesto, e comma 13, del Nuovo Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (13) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contratto D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula comunicazione dell'approvazione del formale contrattoprogetto esecutivo di cui all'articolo 13, comma 6, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatoredell'appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ ' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 84, periodi terzo e quartosecondo periodo, e comma 13129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, se ; in tal caso il mancato inizio direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di cui all’articolo 41 prima della redazione avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata ciascun pagamento in acconto o a tale positivo accertamentosaldo, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano relazione anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esseeventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei Per quanto attiene ai lavori ha previsti nel presente capitolato di accordo quadro l’esecuzione degli stessi potrà avere inizio dopo la stipula sottoscrizione del formale contrattocontratto applicativo derivante dal presente accordo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbaleche rappresenta appendice all’accordo quadro e che riporterà i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
2dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. La stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare i singoli lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorniuna nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità delle opere oggetto del presente appalto, e delle specifiche necessità legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, potrà modificare l’ordine dei lavori indicando le priorità nell’esecuzione delle opere per i singoli immobili o impianti, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza appaltante. L'appaltatore deve trasmettere alla consegna Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, anche nelle more la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Tutti i lavori affidati dovranno essere condotti in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal contratto di appalto specifico. In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della stipulazione formale facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori appaltati a seguito del contrattopresente accordo quadro secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
e) previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 3214 del Decreto n. 81 del 2008, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4fino alla relativa revoca. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi Le cause di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al comma 1 presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro. Per quanto attiene ai lavori, i singoli interventi verranno richiesti mediante comunicazione scritta, a mezzo fax o e-mail sottoforma di ORDINE DI SERVIZIO All’atto della richiesta gli interventi saranno indicati con il relativo grado di urgenza: - lavori programmati: l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 3 giorni naturali e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale consecutivi dalla data di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale comunicazione - lavori urgenti: l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 24 ore dalla data di consegna è inefficace e i comunicazione - lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza massima urgenza/emergenza: l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 2 ore dalla data di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.comunicazione
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, 8 del Codice dei contratti, se Appalti; in tal caso il mancato inizio direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula l’approvazione formale del formale contrattoprogetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipulaapprovazione, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32153, comma 81, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 1312, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 1, il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del Regolamento generale.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 6.
7. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 14, comma 7.
8. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate delle quali l’Amministrazione ha facoltà di avvalersi, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati;.
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Samples: Contratto Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre n. 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a n. 3 (tre) giorni e non superiore a n. 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionegaranzia definitiva, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavorilavori (sotto le riserve di legge), anche nelle more della stipulazione formale del contrattocontratto d’appalto, ai sensi dell’articolo dell’art. 32, comma 8, periodi terzo quarto e quartosesto, e comma 13, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitaricomunitari o di altri Enti, ovvero nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale; la DL il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi indicati al successivo Art. 42 (riguardante gli “Adempimenti preliminari in materia di cui all’articolo 41 sicurezza”) prima della redazione del verbale di consegna di cui al precedente comma 1 (o al precedente comma 3 in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto le riserve di legge) e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui indicate al precedente comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del precedente comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate (qualora siano effettuate consegne frazionate), in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante committente prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se D. Lgs. 50/2016; il mancato inizio direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
45. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 1.8.1 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
56. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 23, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 34, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 13 immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitivacauzione, fermo ferma restando il la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzionedanno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatoresorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, 8 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL (10) il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.
7. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal direttore dei lavori la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo art 25 comma 8 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n. 32 del D. Lgs 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) 5 giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, anche nelle more assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta.
b) La documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente: se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; - il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; - il documento unico di regolarità contributiva;
c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
d) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della stipulazione formale del contrattoassunzione; Detti adempimenti devono essere assolti: - dalla singola impresa aggiudicataria - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 3237, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; - dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 81, periodi terzo lettere b) e quartoc), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; - dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e comma 1336, del Codice dei contratti, se qualora il mancato inizio consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure questa abbia espressamente accettato tale individuazione; - dai lavoratori autonomi che prestano la perdita loro opera in cantiere. L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio cui sopra anche nel corso dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non possono essere iniziatiprevisti inizialmente.
5. Le Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza relative alle singole parti di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 40.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei Con riferimento a quanto precisato nel bando di gara, l’Appaltante si riserva di consegnare i lavori ha inizio dopo la in via di urgenza, in conformità di quanto previsto dall'art. 153, comma 4, del DPR n. 207/2010, anche in pendenza della stipula del formale contrattocontratto d'appalto e, in seguito a consegnanell’ipotesi di cui all’art. 11, risultante da apposito verbalecomma 2, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipuladel DPR 3/6/98, previa convocazione dell’appaltatoren. 252, anche nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 575 ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11 sopra richiamato.
2. Se In relazione a quanto disposto dall'art. 154, comma 6, del Regolamento, la consegna dei lavori può essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali, non soltanto quando richieda molto tempo, ma anche nel giorno fissato caso in cui, sia progettualmente previsto in relazione alla particolare natura dell’intervento o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del Procedimento, preso atto dell’attestazione rilasciata al riguardo dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 106 dello stesso Regolamento, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell’importanza e comunicato l’appaltatore della possibilità di tempestiva rimozione di tale impedimento.
3. consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto nel caso in cui l’impedimento sia compatibile con la facoltà dell’Appaltante, in caso di mancata rimozione dell’impedimento entro il termine più avanti specificato, di disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento.
4. Come disposto dal comma 7 dell’art. 154 del Regolamento sopra richiamato, nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata e l’importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
5. Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine massimo deducibile dal programma di esecuzione dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si presenta verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori e, alla ripresa, il termine di ultimazione deve essere prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione di cui sopra.
6. Per la sospensione dei lavori eventualmente così disposta, ove non ricorrano le cause stabilite dall’art. 159 del Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 160 dello stesso decreto; qualora, invece, l’Appaltante ritenga di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori di cui all’art. 162 del citato Regolamento, l’intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere comunicata all’Appaltatore nei termini di cui al medesimo art. 162.
7. Ove i lavori da portare in diminuzione rientrino tra le opere a ricevere corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con quello di intere categorie le cui percentuali sono indicate al precedente articolo, va contabilizzato in detrazione a misura, mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi netti.
8. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la DL fissa un nuovo termine perentoriosituazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso e iniziare nel contempo i lavori, non inferiore a 3 (tre) proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini naturali consecutivi previsti per l’esecuzione decorrono comunque l'esecuzione, decorrenti dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei periodi di maggior traffico, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 5 (trecinque) giorni e non superiore a 10 15 (dieciquindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavoriCon la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, anche nelle more della stipulazione formale o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del contrattoResponsabile di Cantiere, ai sensi dell’articolo 32che firmerà la corrispondenza, comma 8, periodi terzo la contabilità e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita riceverà gli Ordini di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamenteServizio.
4. Il RUP R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 17 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DLal Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
3. Se nel giorno fissato e comunicato dal direttore dei lavori, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 5 (diecicinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
34. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quartosesto periodo, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
45. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
56. Le disposizioni sulla Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 7 e 8. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 29.
7. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, si applicano anche alle singole consegne frazionatenei limiti di quanto stabilito dal capitolato d’appalto e, comunque, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00 per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatoredell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo commi 8 e quarto, e comma 13, 13 del Codice dei contratti, se d.lgs. 50/2016; in tal caso il mancato inizio Direttore dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale avvenuta denunzia di consegna inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di cui quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata proprio personale che a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatiquello delle imprese subappaltatrici.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo della parte seconda del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica limitatamente anche alle singole parti consegnate, se qualora l’urgenza è sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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