Controversie assicurate Clausole campione

Controversie assicurate. La garanzia è operante per:
Controversie assicurate. B a) controversie relative a danni che l’Assicurato sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali di altri soggetti; Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Protezione Legale - Pagina 43 di b) controversie per danni che altri soggetti sostengano di aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c) controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta; d) controversie di lavoro con i collaboratori domestici; e) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato; f) imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato; g) procedimenti civili o penali nel corso dei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito; h) controversie relative a fatti o atti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e/o sonora, uso indebito del nome dell’Assicurato, pubblicazione di sue immagini; i) controversie relative all’utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di accesso personale (P.I.N.) dei conti correnti dell’Assicurato, delle carte di credito dell’Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica; j) controversie relative alla proprietà o locazione dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso; k) controversie relative a pretese che l’Assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso; l) controversie relative a inadempimenti contrattuali della controparte in relazione all’acquisto dell’abitazione per il nucleo familiare, all’acquisto di effetti domestici e di tutti i beni utilizzati per uso di casa e personale, per il quale il valore in lite sia superiore a euro 500,00; per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00; m) controversie relative a inadempienze contrattuali di controparte in relazione all’acquisto per mezzo di internet o posta elett...
Controversie assicurate. Nell’ambito di un danno alla salute, sono assicurate le seguenti controversie: − controversie relative al diritto della responsabilità civile (ad es. con for- nitori di prestazioni mediche, detentori di veicoli a motore dopo incidenti della circolazione, ecc.), in particolare: − l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni provocati da errori me- dici; − l’obbligo di informazione nei confronti della persona assicurata con- cernente possibili ripercussioni di provvedimenti medici; − carenza di informazioni e rifiuto di informazione, in particolare con- cernenti – consultazione di documenti relativi a visite; – consegna di radiografie e − omissione di visite. − controversie relative al diritto assicurativo (ad es. con l’assicurazione di responsabilità civile, con l’assicurazione infortuni, l’assicurazione malat- tie e l’assicurazione invalidità).
Controversie assicurate. La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori.
Controversie assicurate. La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori. Per far valere o per respingere pretese derivanti dalla proprietà e dai seguenti contratti del Codice delle Obbligazioni: compraven- dita, permuta, noleggio, leasing, comodato, appalto, deposito, trasporto purché questi contratti riguardino un veicolo assicura- to. Questa enumerazione è esaustiva.
Controversie assicurate. La Protekta tutela gli interessi giuridici nei seguenti settori: 1 Diritto all’aiuto delle vittime di reati Rivendicazione delle vostre pretese di risarcimento dan­ ni fondate esclusivamente sul diritto concernente l’aiuto alle vittime di reati.
Controversie assicurate. 1 Diritto del risarcimento di danni a Rivendicazione delle sue pretese di risarcimento danni fondate esclusivamente su norme di respon- sabilità civile extracontrattuale o sulla legge federa- le concernente l’aiuto alle vittime di reati.

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  • Controversie Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO