Corsi di formazione professionale Clausole campione

Corsi di formazione professionale. In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL 17.09.2007 la Società e le XX.XX. considerano i corsi di formazione, sia di base che tecnica, come strumenti rilevanti ai fini del conseguimento di una maggiore professionalità e quindi dell’incremento della produttività. Allo scopo, la Società stanzierà nelle previsioni di spesa di esercizio una somma, adeguata al ruolo di primo piano svolto nell’ambito assicurativo, che verrà comunicata alle XX.XX. dopo l’approvazione da parte dell’organo amministrativo; le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi, periodicamente, sui programmi di formazione. Tali programmi riguarderanno sia gli addetti a posizioni aziendali specifiche, rientranti nel 2° e 3° livello retributivo contrattuale, allo scopo di sviluppare le loro capacità di lavoro, sia i dipendenti appartenenti ai livelli retributivi dal 4° al 6°, al fine anche di facilitare la loro mobilità orizzontale e verticale. In occasione degli incontri con le XX.XX. aziendali di cui al precedente art. 2, saranno forniti elementi sulla attività formativa svolta e presentati i nuovi piani di formazione per il personale ed illustrate le finalità, le modalità di svolgimento e i criteri di accesso ai corsi stessi e saranno valutati gli eventuali suggerimenti. In sede di formulazione dei predetti piani la Società, nell’ambito dei propri obiettivi, valuterà altresì l’eventualità di comprendere o meno negli stessi corsi di lingua estera. La Società, inoltre, indirà seminari sui più rilevanti processi lavorativi aziendali intesi a favorire lo scambio di informazione fra tutti i dipendenti, con particolare riguardo a quelli appartenenti ad Aree con maggiori profili operativi. La Società valuterà, altresì, con particolare attenzione gli aspetti specifici e qualificanti relativi all’aggiornamento professionale dei Funzionari, in rapporto al ruolo da essi svolto o da svolgere. I Funzionari, anche singolarmente, sentito il Responsabile di Direzione/Dipartimento, potranno avanzare richiesta di partecipazione a corsi o formulare progetti individuali di aggiornamento finalizzati al miglior raggiungimento degli obiettivi dell’Area di appartenenza o delle Aree previste nei piani di aggiornamento generale.
Corsi di formazione professionale. 1. Quando i soggetti, di cui al precedente art. 12, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
Corsi di formazione professionale. 1. I Corsi di Formazione Professionale di cui all'articolo 3 , sono istituiti dalla Regione annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed organizzati presso gli enti di cui all'articolo 5 della legge n. 845/1978, oppure, in mancanza di strutture idonee e professionalità adeguate, presso centri privati di formazione professionale per estetiste anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 1/1990 ed agli effetti dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980.
Corsi di formazione professionale. Il Concessionario deve fissare incontri di formazione da svolgersi entro 20 giorni dall’inizio del servizio destinati a tutto il personale impiegato nelle attività richieste. Negli incontri deve essere presentato il servizio nelle sue diverse componenti, il contenuto delle prestazioni, la tempistica e quant’altro necessario per una perfetta esecuzione delle attività. In occasione delle giornate previste per la formazione il referente contrattuale, sulla base dei documenti contrattuali, deve illustrare le modalità organizzative. La data fissata per tali incontri dovrà essere indicata preventivamente ai Committenti. Il Concessionario deve impegnarsi a svolgere periodici corsi di formazione, sia in ordine a quelli previsti dalle normative di riferimento, sia in ordine a quanto previsto dalle normative a carattere volontario (es. certificazioni di qualità). L’avvenuta formazione deve essere debitamente attestata per iscritto e la relativa documentazione deve essere trasmessa alle amministrazioni. In particolare, in applicazione a quanto disposto dai CAM al punto C.a.8, l’aggiudicatario impiega personale formato sugli argomenti previsti dalla normativa e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici, quali: • per gli addetti alla sala mensa e alla cucina: la porzionatura dei pasti, attraverso il giusto numero di pezzi e attraverso l’uso di appropriati utensili quali mestole, palette o schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire in base all’età o alle diverse fasce scolastiche (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado) per garantire la porzione idonea con una sola presa, ciò anche per prevenire gli sprechi alimentari; • per gli addetti alla cucina: le tecniche di cottura per conservare i parametri originari di qualità nutrizionale e per consentire risparmi idrici ed energetici, le procedure per la minimizzazione dei consumi di acqua e di energia e nella preparazione e nella conservazione dei pasti e per lo scongelamento. Entro sessanta giorni dall’inizio del servizio l’aggiudicatario dovrà trasmettere il programma di formazione del personale eseguito e l’elenco dei partecipanti. Analoga documentazione deve essere trasmessa per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.