Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. L’ente provvede in applicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del precitato CCNL, alla definizione, , dei criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi per le Posizioni Organizzative.
2. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui all’art. 13 del CCNL del 21 Maggio 2018, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe, fermo restando quanto previsto negli artt. 28 e seguenti del presente CDI, tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.
3. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa
4. Ai titolari di Posizione Organizzativa oltre alla retribuzione di Posizione, compete una Retribuzione di Risultato.
5. In sede di prima applicazione viene destinata a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse comples...
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. [rif. lett v) del comma 4 dell’art. 7 del CCNL 21/5/2018)]
1. Al fine di garantire la massima coerenza e correlazione dei sistemi retributivi premianti dell’ente, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative sono definiti in coerenza con quelli previsti per la dirigenza (retribuzione di risultato) e del personale non dirigente ("produttività").
2. Essi, quindi, hanno lo scopo di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che avranno raggiunto i livelli di prestazione/risultato attesi e predefiniti in sede di assegnazione di obiettivi, che nel caso delle posizioni organizzative si sostanziano anche in specifici obiettivi di carattere specialistico e/o gestionale, di coordinamento delle persone e di supporto alla dirigenza.
3. I criteri oggetto del presente articolo sono esplicitati nell’allegato al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; essi sono coerenti e discendono dai criteri generali dei sistemi di valutazione della performance, materia già positivamente affrontata in sede d'informazione e confronto in data 02.04.2019, e dai criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.
4. Con specifico riferimento ai criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa si precisa che essi - in base al peculiare ruolo di responsabilità professionale e manageriale alle dirette dipendenze della dirigenza - fanno riferimento anche: ⮚ agli indicatori di performance dell’Ente e a quelli relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ⮚ al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati ⮚ alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate ⮚ alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
5. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, pertanto, rispondono ai seguenti requisiti: ⮚ stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali ⮚ promuovere un continuo riscontro “valutatore-valutato” in ordine al rapporto fra prestazione richiesta e prestazione resa ⮚ rendere le persone inc...
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Correlazione tra i compensi incentivanti per funzioni tecniche e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. Con apposito disciplinare, adottato con determinazione del Segretario generale, previo confronto con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2, del CCNL del 21 maggio 2018, sono regolamentati il sistema di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e i criteri per la graduazione degli stessi.
2. L’importo della retribuzione di risultato attribuita a ciascuna fascia di posizione organizzativa, parametrato al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati come accertato a seguito della valutazione annuale in base ai criteri di cui al comma 4, è determinato secondo le modalità previste nel disciplinare di cui al comma 1.
3. Nel caso di conferimento ad un dipendente, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo, parametrato al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati come accertato a seguito della valutazione annuale in base ai criteri di cui al comma 4, fissato nelle misure percentuali stabilite nel disciplinare di cui al comma 1 in rapporto al valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim.
4. Al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa, le parti concordano che trovano applicazione i criteri stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. (rif. Art. 7, comma 4, lett v) CCNL 21.05.2018) I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative sono definiti in coerenza con quelli previsti per la dirigenza (retribuzione di risultato) e del personale non dirigente (produttività) e hanno lo scopo di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che avranno raggiunto i livelli di prestazione/risultato attesi e predefiniti in sede di assegnazione di obiettivi che, nel caso delle posizioni organizzative, si sostanziano anche in specifici obiettivi di carattere specialistico e/o gestionale, di coordinamento delle persone e di supporto alla dirigenza. I criteri sono esplicitati nell’allegato al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; essi sono coerenti e discendono dai criteri generali dei sistemi di valutazione della performance, materia già positivamente affrontata con la Parte Sindacale in sede d'informazione e confronto in data 02.04.2019, e dai criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. La valutazione prende in considerazione sia il risultato individuale riferito agli obiettivi assegnati, sia quello più generale correlato all'andamento dell’ente nel suo insieme; si tiene conto, inoltre, dell’orientamento all’utenza, della disponibilità al cambiamento e all’innovazione, della propositività, della partecipazione attiva e del “valore aggiunto” portato dal dipendente o dal team. Nel caso di risparmi determinati dalla non piena distribuzione delle risorse, il trasferimento degli stessi al fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, avverrà solo a fronte di formale assenso espresso dalla Giunta camerale.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Quantificazione della retribuzione di risultato individuale direttamente proporzionale alla valutazione conseguita dai titolari di P.O.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. La misura della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, fermo restando che a questo fine sono destinate risorse in misura non inferiore al 15 per cento di quanto complessivamente destinato al trattamento economico accessorio spettante alle stesse, è determinata nel seguente modo: • 25 per cento della retribuzione di posizione per punteggi pari o superiori a 91 punti su 100; • 20 per cento della retribuzione di posizione per punteggi compresi tra 81 e 90 punti; • 15 per cento della retribuzione di posizione per punteggi compresi tra 71 e 80 punti; • 10 per cento della retribuzione di posizione per punteggi compresi tra 61 e 70 punti.
2. La retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun incaricato può essere ridotta proporzionalmente in ragione delle risorse a disposizione per l’istituto. Per valutazioni complessive inferiori a punti 61 non spetta l’erogazione della retribuzione di risultato.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. La retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è determinata in funzione:
a) della performance complessiva dell’Ente, per un massimo del 10%;
b) della performance organizzativa della struttura diretta, per un massimo del 50%;
c) della performance individuale, per un massimo del 60%, determinata a seguito di valutazione annuale sulla base almeno dei seguenti parametri: - qualità dell’apporto individuale - capacità decisionale e di iniziativa - competenze tecnico/specialistiche - capacità organizzativa - capacità di integrazione
2. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze della valutazione della performance secondo le modalità definite nel sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione conseguita dai titolari di P.O. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.