Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. L’ente provvede in applicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del precitato CCNL, alla definizione, , dei criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi per le Posizioni Organizzative.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. La retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è determinata in funzione:
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. [rif. lett v) del comma 4 dell’art. 7 del CCNL 21/5/2018)]
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. (rif. Art. 7, comma 4, lett v) CCNL 21.05.2018) I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative sono definiti in coerenza con quelli previsti per la dirigenza (retribuzione di risultato) e del personale non dirigente (produttività) e hanno lo scopo di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che avranno raggiunto i livelli di prestazione/risultato attesi e predefiniti in sede di assegnazione di obiettivi che, nel caso delle posizioni organizzative, si sostanziano anche in specifici obiettivi di carattere specialistico e/o gestionale, di coordinamento delle persone e di supporto alla dirigenza. I criteri sono esplicitati nell’allegato al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; essi sono coerenti e discendono dai criteri generali dei sistemi di valutazione della performance, materia già positivamente affrontata con la Parte Sindacale in sede d'informazione e confronto in data 02.04.2019, e dai criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. La valutazione prende in considerazione sia il risultato individuale riferito agli obiettivi assegnati, sia quello più generale correlato all'andamento dell’ente nel suo insieme; si tiene conto, inoltre, dell’orientamento all’utenza, della disponibilità al cambiamento e all’innovazione, della propositività, della partecipazione attiva e del “valore aggiunto” portato dal dipendente o dal team. Nel caso di risparmi determinati dalla non piena distribuzione delle risorse, il trasferimento degli stessi al fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, avverrà solo a fronte di formale assenso espresso dalla Giunta camerale.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze della valutazione della performance secondo le modalità definite nel sistema di misurazione e valutazione della performance.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. CAPO V – LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 1. La misura della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, fermo restando che a questo fine sono destinate risorse in misura non inferiore al 15 per cento di quanto complessivamente destinato al trattamento economico accessorio spettante alle stesse, è determinata nel seguente modo: • 25 per cento della retribuzione di posizione per punteggi pari o superiori a 91 punti su 100; • 20 per cento della retribuzione di posizione per punteggi compresi tra 81 e 90 punti; • 15 per cento della retribuzione di posizione per punteggi compresi tra 71 e 80 punti; • 10 per cento della retribuzione di posizione per punteggi compresi tra 61 e 70 punti.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Al fine di garantire la massima coerenza e correlazione dei sistemi retributivi premianti all’interno dell’Ente, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa sono quelli previsti per il restante personale non dirigente previsti dall’art. 4 del presente accordo ovvero: - l’attribuzione della retribuzione di risultato è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento e/o mantenimento della qualità, efficienza ed economicità dei servizi ed è, quindi, attuata, in unica soluzione dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli strumenti di valutazione e controllo della gestione adottati secondo il proprio ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati e con il sistema di valutazione e misurazione della performance adottata dall’ente - la valutazione prende in considerazione sia il contributo del singolo (valutato in relazione al tempo e non alla qualità) al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente e/o dell’Area di appartenenza (performance organizzativa - 40%) sia il raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di comportamenti/insieme di comportamenti organizzativi attesi dal dipendente (performance individuale - 60%) - gli obiettivi di Ente e quelli individuali vengono definiti in modo da essere chiari e sfidanti ma al tempo stesso “raggiungibili”, vengono valutati sulla scorta di indicatori/parametri predefiniti e vengono portati a conoscenza della posizione organizzativa valutata - il risultato viene retribuito al termine del processo di valutazione della performance dell’Ente ovvero a seguito delle seguenti fasi essenziali: programmazione/pianificazione strategica da parte dell’Amministrazione, programmazione operativa e gestionale, predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione, monitoraggio e confronto periodico, verifica degli obiettivi e risultati conseguiti, valutazione dei comportamenti organizzativi attesi, controllo e validazione dei risultati, misurazione e valutazione della performance individuale, esame di eventuali ricorsi dei dipendenti avverso la valutazione resa dai dirigenti - gli importi riconosciuti a titolo di risultato vengono definiti in base alle risorse disponibili a tal fine nell’anno e in base a regole di dettaglio che verranno definite dal SIPAV - previa informazione alla parte s...
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Quantificazione della retribuzione di risultato individuale direttamente proporzionale alla valutazione conseguita dai titolari di P.O.
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Art. 26 Correlazione tra i compensi incentivanti per funzioni tecniche e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa