Danni e responsabilità Clausole campione

Danni e responsabilità. 1. Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto. 2. Il Fornitore solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Danni e responsabilità. L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Danni e responsabilità. 7.1 Il Conduttore è costituito custode dei beni avuti in Locazione, in base alla consistenza risultante dal relativo verbale ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Le relative spese di conservazione e manutenzione sono a suo carico. 7.2 Alla scadenza della Locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dell’unità immobiliare avuta in Locazione, la stessa dovrà essere riconsegnata libera da persone e cose ed in buono stato di conservazione entro il termine locato ai fini dello sgombero, salva l’applicazione di un importo pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’unità immobiliare e il diritto al risarcimento del maggior danno. 7.3 Nei casi di cui al comma che precede, sarà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale di riconsegna con allegato lo stato dell’unità immobiliare. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore che sarà tenuto a ripararli a proprie cure e spese entro 30 giorni dalla cessazione del godimento dei locali locati o a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione; in mancanza il Locatore escuterà il deposito cauzionale limitatamente al costo della riparazione. 7.4 I miglioramenti e le addizioni apportati dal Conduttore ai beni locati, qualora non direttamente amovibili, saranno acquisiti dal Locatore, senza che il Conduttore abbia diritto a pretendere qualsiasi indennizzo. 7.5 Il Locatore ha comunque facoltà di pretendere che i locali vengano restituiti nel pristino stato ed a ciò il Conduttore dovrà provvedere a propria cura e spese; in difetto provvederà direttamente il Locatore a spese del Conduttore anche mediante l’escussione del deposito cauzionale limitatamente all’importo necessario per l’intervento. 7.6 Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirle da fatto doloso e colposo di terzi, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica. 7.7 Il Locatore sarà sollevato da ogni responsabilità in caso di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Conduttore o comunque ubicati nell’unità immobiliare locata. 7.8 l Conduttore assume la completa responsabilità di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti potesse derivare al Locatore, o comunque a terzi.
Danni e responsabilità. Il Conduttore è costituito custode dei beni avuti in locazione ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti in locazione, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Locatore liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la causa attraverso una perizia arbitrale redatta da un perito unico scelto di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste a carico della parte soccombente o, in relazione al rispettivo grado di responsabilità, a carico di entrambe nella percentuale stabilita dal medesimo perito. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Locatore resta indenne da ogni responsabilità in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione del contratto, compresi i danni arrecati ai locali. A tal fine, sono acquisite al fascicolo degli atti copia di apposita polizza assicurativa RCT, per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata dall’appaltatore.
Danni e responsabilità. L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto. Considerando che il servizio in oggetto sarà svolto su un edificio di particolare pregio architettonico e sottoposto a vincolo storico-artistico, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’affidamento del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un ammontare minimo di 500.000€.
Danni e responsabilità. 1 Il Gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'Utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi. 2 L'Utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.
Danni e responsabilità. Il Conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della conduzione dell’immobile restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Conduttore assume la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con i conseguenti obblighi.
Danni e responsabilità. 1. Indipendentemente dagli accertamenti, delle violazioni di cui al presente Capo, tutte le spese conseguenti all’inosservanza delle disposizioni del Regolamento rimangono sempre a carico dell'Utenza interessata la quale è tenuta a rimborsale al CIPAF. 2. Il responsabile di sversamenti accidentali/involontari, avvenuti anche a causa di guasti o blocchi ai propri impianti, è tenuto al risarcimento dell’eventuale danno provocato al CIPAF, al Gestore dell'impianto ed alle altre Utenze coinvolte, nonché al risarcimento delle eventuali spese di ripristino della fognatura, del depuratore consortile ed eventualmente del ricettore finale. 3. Il CIPAF non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che potranno derivare a chiunque, in dipendenza di fatti connessi all’esercizio della fognatura o delle canalizzazioni stradali, quando essi siano causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nel Regolamento o del cattivo funzionamento degli impianti di depurazione di proprietà dei privati (Utenze), nonché da occlusioni o rotture delle tubazioni dell'Utenza. Nel caso che per tali fatti sia derivato danno al CIPAF o a terzi, l’obbligo del risarcimento del danno è sempre a carico dell'Utenza inadempiente o responsabile. 4. Se durante l'esecuzione di scavi, posa in opera di canalizzazioni e manufatti, realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsiasi altra opera, venga arrecato danno all’integrità ed alla funzionalità della fognatura consortile e dei suoi manufatti, ne deve essere data tempestiva informazione al CIPAF per provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete, a totale carico del responsabile.
Danni e responsabilità. 1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni. 2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda l’appaltatore medesimo come contraente nel novero dei terzi l’Amministrazione comunale, massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l’Amministrazione Comunale di importi adeguati e precisamente pari a €. 1.000.000,00; danni da conduzione dei locali con il limite di almeno € 200.000,00 e danni da incendio fino a € 200.000,00. 3. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Danni e responsabilità. 1. Il Comune assume la responsabilità relativa ai casi di danno a cose e persone derivanti da : a. omessa manutenzione straordinaria o ordinaria a carico; b. vizi della struttura; c. mancato o carente adeguamento alle norme in materia di sicurezza e esercizio degli impianti sportivi. 2. Sono altresì a carico del Comune i danni causati dagli usi scolastici, quelli avvenuti durante gli usi direttamente autorizzati dal Comune e quelli derivanti da atti vandalici provocati da ignoti. 3. L’affidatario assume la responsabilità relativa ai casi di danno a cose e persone derivanti dal : a. omessa manutenzione a carico; b. mancato rispetto delle norme relative l’esercizio della corretta conduzione dell’impianto sportivo; c. danni arrecati al complesso sportivo da parte di atleti, pubblico o chi altro abbia accesso all’impianto durante le attività pubbliche o private che in esso si svolgono. d. L’affidatario, nei casi di cui alla precedente lett. c, dovrà provvedere, a propria cura e spese : i. all’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino del danno causato; ii. a rivalersi, per il proprio rimborso, sull’eventuale esecutore materiale del danno.